DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523
Art. 52 - Ripartizione dei proventi del traffico 1. Traffico interurbano Spetta all'Amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T. ed applicata, in base al vigente provvedimento tariffario e successive eventuali modifiche, sul traffico interurbano. L'importo della soprattassa viene ricavato dai dati forniti dagli organi di registrazione associati agli organi di tassazione; detti dati debbono essere depurati del 2,7% per tener conto delle conversazioni che non danno comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conto che per l'espletamento del traffico interurbano viene utilizzata un'unica rete, costituita e gestita con apporti dell'Amministrazione e della SIP, i proventi di detto traffico, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa conguaglio per il settore telefonico, sono ripartiti nel modo seguente. a) Proventi del traffico interurbano automatico (compreso il settoriale). Per la determinazione dei proventi del traffico interurbano automatico vengono utilizzati i dati registrati dagli appositi contatori associati agli organi di tassazione. Negli anzidetti proventi vanno compresi anche quelli derivanti dall'espletamento di traffico interurbano tramite le specializzazioni ed integrazioni della rete telefonica. Nei casi in cui i contatori registrino cumulativamente traffico interurbano, internazionale ed intercontinentale - e fino a quando non saranno state completate le modifiche tecniche necessarie per la registrazione separata del traffico interurbano -, i proventi di detto traffico interurbano saranno ottenuti depurando i dati cumulativi di traffico di quelli riferibili al traffico internazionale continentale ed intercontinentale, rilevati dalle apposite apparecchiature centralizzate di cui al successivo punto 2. La valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di L. 80 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni per la regolarizzazione dei rapporti contabili tra i gestori) e viene rettificata con i maggiori e minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza attribuibili al traffico automatico interurbano, in proporzione al relativo numero degli impulsi. I proventi cosi' calcolati, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione nella misura del 18,528% e alla SIP nella misura dell'81,472%. b) Proventi del traffico telefonico interurbano da utente (compreso il settoriale) e da posto telefonico pubblico svolto tramite operatrice. Tali proventi, per la parte derivante dall'applicazione delle relative tariffe, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione e alla SIP nelle stesse percentuali fissate nel precedente punto a), mentre spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento per la parte che deriva dalle quote fisse aggiuntive stabilite dalle norme tariffarie. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico interurbano tramite i propri posti telefonici pubblici, in quanto parte integrante dei proventi da ripartire, saranno considerati introitati, a titolo di acconto, dalla stessa Amministrazione. Nel traffico interurbano e' compreso convenzionalmente il traffico internazionale di frontiera. 2. Traffico internazionale Spetta all'Amministrazione l'intera soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T., applicata sul traffico internazionale (continentale ed intercontinentale) al netto di quello che non da' comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conte che per l'espletamento del servizio internazionale continentale ed intercontinentale, sono utilizzati anche mezzi della SIP, l'Amministrazione, per l'uso di detti mezzi e per le altre prestazioni comunque inerenti all'esercizio del servizio medesimo, riconoscera' alla Societa' una aliquota degli introiti del traffico in partenza esclusa l'intera soprattassa, nella misura del 21,595% per il traffico internazionale continentale e dell'8,554% per il traffico internazionale intercontinentale. Per la determinazione dei proventi del traffico internazionale automatico in partenza, distintamente per il traffico continentale e per quello intercontinentale, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di. L. 92 a scatto, prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. Agli importi che ne risultano vanno aggiunti quelli derivanti dal traffico, telefonico internazionale continentale ed intercontinentale, svolto tramite operatrice ed addebitato all'utenza sulla base delle specifiche registrazioni. Le quote fisse aggiuntive, eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie, spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico internazionale continentale ed intercontinentale tramite i posti telefonici pubblici, in quanto compresi nei provvedimenti di cui al precedente comma, saranno considerati acconti in favore dell'Amministrazione sulle sue pertinenze relative ai traffici stessi. Per la determinazione dei proventi del traffico automatico interurbano ed internazionale (continentale ed intercontinentale), i dati forniti dai contatori associati agli organi di tassazione o dalle apparecchiature di registrazione di cui al presente articolo debbono essere deputati, rispettivamente dell'1,5% e dello 0,8% per tener conto del traffico di prove e di servizio e di quello che non da luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, dette percentuali possono essere verificate ogni triennio per valutarne la congruita' in funzione dello della tecnica e delle esigenze del servizio. Le eventuali diverse percentuali, sono approvate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per traffico di prova e servizio, per il quale la Societa' non provvede ad emissione di fattura, si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici. Nei proventi del traffico, di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono compresi quelli derivanti - dalla tariffa aggiuntiva prevista per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico che restano attribuiti al relativo gestore. Gli introiti derivanti dalla cessione all'utenza di circuiti diretti interurbani al netto del 9,391% che comprende gli importi gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T. (anche per le tratte urbane) ai sensi dell'allegato 2 paragrafo III punto 2, e paragrafo IV punto 2, della Convenzione approvata con [D.P.R. 6/3/1968 n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;427) - sono ripartiti tra l'Amministrazione e la Societa' con le stesse percentuali fissate per il corrispondente traffico; per i collegamenti diretti internazionali, sia continentali che intercontinentali, spettano alla Societa' sui relativi introiti al netto del 14,015% gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T. in base alla Convenzione normativa approvata con D.M. 4/8/1982- le stesse percentuali previste per i corrispondenti traffici. I canoni relativi ai circuiti realizzati dall'Amministrazione in base al penultimo comma dell'art. 9 sono di spettanza dell'Amministrazione stessa. I proventi relativi ai circuiti ceduti ai sensi del terzo comma del successivo art. 64, sono di pertinenza del gestore che ha la proprieta' dei circuiti medesimi; per i circuiti costituiti con il concorso dell'Amministrazione e della Societa', i relativi proventi sono ripartiti in proporzione alla lunghezza delle tratte di rispettiva competenza. Le aliquote percentuali degli introiti di cui al presente articolo tengono conto di tutti gli apporti dell'Amministrazione e della SIP, salvo quelli relativi ai mezzi ceduti reciprocamente in base agli artt. 16 e 17, per l'espletamento per ogni tipo di traffico, compreso quello entrante in Italia, inclusi gli apporti derivanti dalla gestione del rapporto con l'utenza che riguardano anche la fatturazione e riscossione effettuate dalla SIP unitariamente per tutti i servizi e i traffici svolti. Tenuto conto delle competenze tecniche fissate al precedente art. 10, i proventi tariffari per il traffico espletato sulle reti pubbliche specializzate per lati, spettano all'Amministrazione ed alla SIP nella misura percentuale che sara' determinata di comune intesa fra le parti ed approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sulla base dei rispettivi costi, entro sei mesi dalla entrata in servizio pubblico delle reti stesse. La suddetta intesa stabilira' anche la periodicita' di revisione delle percentuali. Le eventuali revisioni delle percentuali sopra riportate saranno effettuate ai sensi del successivo art. 60. Nel caso in cui il sovrapprezzo, che affluisce alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, venga in tutto o in parte assorbito dalla relativa tariffa, ciascuna delle parti ha facolta' di chiedere la revisione delle aliquote dei proventi previste dal presente articolo (anche prima della scadenza del triennio o del quinquennio di cui all'art. 60) le cui misure sono state determinate tenuto conto anche della attribuzione dell'intero sovrapprezzo stabilito dal vigente decreto tariffario alla SIP. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 53
Art. 53 - Riscossione, modalita' e termini di pagamento La Societa', ferma restando la vigente disciplina circa le modalita' e i termini dei pagamenti, provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi, anche per cio' che concerne i canoni di spettanza dell'Amministrazione di cui all'art. 263 del Codice P.T., mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati, addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte, salvo la facolta' per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Societa'. La Societa' e' tenuta a versare all'Amministrazione gli introiti di spettanza di quest'ultima, al netto degli importi di propria competenza, in base ai criteri fissati nel precedente art. 52, entro l'ultimo giorno del terzo mese decorrente dalla data iniziale stabilita per il pagamento delle bollette relative ai servizi fatturati alla generalita' dell'utenza, ai sensi delle disposizioni in vigore. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la Societa' e' tenuta altresi' a versare al gestore del servizio internazionale intercontinentale gli introiti dei servizi intercontinentali in partenza, esclusa l'intera soprattassa ed al netto della quota riconosciuta alla Societa' stessa. Nel caso in cui i dati relativi al traffico internazionale, continentale od intercontinentale, non dovessero pervenire alla Societa' in tempo utile per le contabilizzazioni previste dal precedente art. 52, la Societa' medesima e' tenuta a corrispondere, a titolo di acconto, nei termini e con le modalita' di cui al precedente comma, le quote di spettanza dell'Amministrazione comprese quelle del traffico internazionale valutate, quest'ultime, nella misura corrispondente alle quote del periodo precedente definito, salvo successivo conguaglio. L'Amministrazione, su motivata richiesta della Societa', puo' prorogare, ove sussistano particolari motivi connessi all'attuazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 20, le suddette scadenze fino al massimo di un anno con l'obbligo della Societa' di corrispondere per il periodo di proroga un importo aggiuntivo pari al tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno. Per tutte le somme dovute dalla Concessionaria all'Amministrazione, per le quali non siano stabiliti termini di versamento da leggi, norme o da articoli della presente Convenzione, il versamento dovra' essere effettuato entro un mese dalla liquidazione degli importi notificata dall'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 54
Art. 54 - Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti, la Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 1.000.000.000 (un miliardo), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali o per altre ragioni, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art. 59 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 57. Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 55
Art. 55 - Durata della Convenzione La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avra' la durata di venti anni salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 56.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 56
Art. 56 - Riscatto degli impianti L'Amministrazione riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresi', il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso i terzi. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente convenzione il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto: della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella, misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo il prezzo sara' stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procedera' per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' sara' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 57
Art. 57 - Revoca L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 -1° comma, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24 ultimo comma, 37 e 41 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 56. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o piu' Compartimenti, la Societa' non, resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 58
Art. 58 - Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 57 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 59
Art. 59 - Penali Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art. 20, e che non comportino una sanzione piu' grave e per inosservanza delle disposizioni stabilite, dalle leggi e dai regolamenti vigenti per i servizi, oggetto della presente concessione l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di lire 10.000.000 (dieci milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze devono essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione, dei proventi di spettanza dell'Amministrazione direttamente percepite dalla Societa', dei canoni di uso e di manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre, che degli interessi calcolati ai tassi ufficiali di sconto vigenti durante il periodo di ritardo versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 57. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 54 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa', ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quante previsto dei precedenti artt. 56, 57 e 58, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente ai 50% dell'attivo netto finale della liquidazione dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 60
Art. 60 - Aggiornamenti e revisioni A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa', decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 61
Art. 61 - Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti. Il Collegio giudichera' secondo le norme di diritto.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 62
Art. 62 - Condizione per l'efficacia della Convenzione L'efficacia della presente Convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 63
Art. 63 - Abrogazione delle precedenti Convenzioni La presente Convenzione annulla e sostituisce le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati: - Convenzione 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1594](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-10-26;1594); - Convenzione modificativa ed aggiuntiva stipulata il 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 6 marzo 1968, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;427); - Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 28 agosto 1972, n. 803](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-28;803). L'Amministrazione, sentita la Societa', provvedera' entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione a rivedere, per renderle coerenti con la Convenzione stessa, le normative e regolamentazioni in atto per i servizi di telecomunicazioni che utilizzano mezzi, anche diretti, della rete pubblica e delle reti specializzate. Salvo eventuali successive modifiche, e' confermata l'appartenenza alla rete urbana di Roma della rete telefonica della Citta' del Vaticano, come previsto dal D.M. 13 gennaio 1961, con le variazioni introdotte per la tassazione delle conversazioni dai successivi provvedimenti tariffari, e l'appartenenza del settore costituito dal territorio della Repubblica di S. Marino al Distretto di Rimini, come previsto dal D.M. 16 luglio 1982 che ha approvato il vigente Piano Regolatore Telefonico Nazionale. Si intendono, altresi', abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto od incompatibili con le clausole della presente Convenzione.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 64
Art. 64 - Disposizioni transitorie e finali L'Amministrazione si riserva il rapporto con l'utenza per i servizi espletati sulla rete telex-dati fino a quando non sara' realizzata l'interconnessione tra la stessa e la rete fonia-dati, secondo quanto previsto al 40 comma del precedente art. 10. Le modalita' di trasferimento dei rapporti instaurati nel frattempo tra l'Amministrazione e l'utenza costituiranno oggetto di apposite intese tra la stessa Amministrazione e la Societa'. L'Amministrazione, ove ragioni tecnico-economiche lo consiglino, potra' altresi' affidare alla Societa' previe intese con la stessa il rapporto con l'utenza anche per i servizi espletati sulla rete telex, ivi compresi i servizi telegrafici di cui al penultimo comma del precedente art. 9. La cessione di collegamenti diretti punto a punto, per i quali vi siano interessi militari o di sicurezza dello Stato, e' regolata con appositi provvedimenti del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, d'intesa con le competenti Autorita'. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 5, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 agosto 1984 Per la Societa' SIP Societa italiana per l'esercizio telefonico p.a. IL PRESIDENTE BELTRAMI Per l'Amministrazione Il direttore generale MONACO
Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato A
Allegato A Struttura territoriale SIP
Direzione Regionale
Sede
Piemonte e Valle d'Aosta Torino
Lombardia Milano
Trentino-Alto Adige Bolzano
Friuli-Venezia Giulia Trieste
Veneto Venezia
Liguria Genova
Emilia-Romagna Bologna
Toscana Firenze
Marche e Umbria Ancona
Lazio Roma
Abruzzo e Molise Pescara
Sardegna Cagliari
Puglie Bari
Campania e Basilicata Napoli
Calabria Catanzaro
Sicilia Palermo
Uffici sociali
Valle d'Aosta Aosta
Umbria Perugia
Molise Campobasso
Basilicata Potenza
Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato B
Allegato B Unificazione della rete intercompartimentale In relazione alla ripartizione tra Amministrazione e Societa' delle competenze relative alla installazione e all'esercizio degli impianti specificate nel precedente art. 9 ed ai fini di pervenire alla unificazione della rete intercompartimentale, in prima applicazione del presente atto, si procedera' come segue: 1) Autocommutatori a) Gli autocommutatori interdistrettuali di transito installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Ancona, Catania, Genova, Milano, Napoli (Centro e Nola), Pisa, Roma e Verona rimangono in proprieta' e gestione dell'Amministrazione. Gli autocommutatori stessi sono ceduti in uso alla Societa' fino a quando la stessa non avra' provveduto alla realizzazione di propri impianti. Gli autocommutatori stessi, comunque, cesseranno gradualmente dal servizio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo un piano da stabilire d'intesa tra l'Amministrazione e la Societa'; b) gli autocommutatori per gli abbonati grandi parlatori, installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Genova, Milano, Roma e Torino rimangono in proprieta' e gestione dell'Amministrazione e sono ceduti in uso alla Societa', sino a quando la stessa non avra' provveduto al trasferimento degli abbonati interessati su propri impianti. Tale trasferimento dovra' essere effettuato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione; c) l'attuale autocommutatore installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bolzano, adibito esclusivamente all'espletamento del traffico internazionale terminato al compartimento di Bolzano, resta in proprieta' e gestione dell'Amministrazione fino alla sua cessazione dal servizio; successivamente anche al centro di compartimento di Bolzano si applichera' quanto previsto nel precedente art. 9, comma 10; d) l'autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica semielettronica a programma registrato installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bari viene ceduto in proprieta' alla Societa'. All'attuale autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica elettromeccanica, installato dall'Amministrazione nello stesso centro di compartimento, si estendono le disposizioni riportate alla lettera a) del presente punto 1); e) i canoni d'uso di cui al presente punto 1), lettere a) e b), saranno determinati sulla base del valore reale degli impianti, stimato d'intesa fra le parti e secondo tutti gli altri criteri fissati nell'allegato C. 2) Mezzi e sistemi trasmissivi a) I circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati dall'Amministrazione su propri mezzi trasmissivi ed interessanti i centri di distretto di Alessandria, Ascoli Piceno, Padova, Udine, Piacenza, l'Aquila, Savona, Livorno, Sassari, Benevento, Campobasso, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina e Siracusa vengono ceduti in uso alla Societa' alle condizioni di cui all'allegato C; b) sui circuiti di transito e trasversali nazionali, realizzati in tutto o in parte sulla rete dell'Amministrazione attualmente in uso alla Societa', cessa sulla parte di competenza dell'Amministrazione, il regime di cessione in uso; c) l'Amministrazione retrocede alla Societa' i circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati su mezzi trasmissivi della Societa', relativi ai centri di distretto di cui alla precedente lettera a), nonche' le tratte compartimentali sempre realizzate su mezzi trasmissivi della Societa', dei circuiti di transito trasversali nazionali facenti capo agli stessi distretti. 3) Apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali In applicazione a quanto stabilito dal precedente art. 9 la Societa' provvedera' all'acquisto, installazione ed esercizio anche delle apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali occorrenti sulla rete nazionale. Le apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali che risultano installate o acquistate dall'Amministrazione alla data di sottoscrizione del presente atto rimangono in proprieta' e gestione della stessa e, limitatamente a quelle installate, sono cedute in uso alla Societa' alle condizioni di cui all'all. C e fino a quando la situazione tecnica della rete ne consentira' l'utilizzazione. Dette apparecchiature, se non ancora utilizzate, verranno impiegate esclusivamente per l'ampliamento di fasci di circuiti che alla predetta data sono equipaggiati con apparecchiature di segnalazione di proprieta' della stessa Amministrazione. 4) Locali e impianti di alimentazione Tutti i locali di proprieta' dell'Amministrazione in cui sono ubicati gli impianti acquistati dalla Societa' sono, contestualmente, ceduti in uso a quest'ultima. Gli impianti di alimentazione, nel caso che siano esclusivamente adibiti agli autocommutatori acquistati dalla Societa', sono ceduti in proprieta' alla stessa. In caso contrario, la Societa' assumera' in uso la quota parte di impianti di alimentazione adibita agli autocommutatori acquistati, alle condizioni di cui alla lettera e del precedente punto 1). 5) Criteri di ristrutturazione della rete Durante la fase di unificazione della rete nazionale saranno adottate di comune accordo le soluzioni tecniche ritenute necessarie per adeguare la qualita' delle connessioni ai criteri fissati dal Piano Regolatore Telefonico Nazionale. 6) Compensi a) Il compenso per l'uso dei locali di cui al punto 4) sara' determinato con apposito contratto nel quale viene stabilito anche il compenso per tutte le altre prestazioni accessorie fornite (energia elettrica, condizionamento, ecc.) e le modalita' di versamento degli importi dovuti, da effettuarsi comunque dopo il verbale di consegna dei locali; b) per la cessione in proprieta' degli impianti di cui ai punti 1-d) e 4), la Societa' corrispondera' un prezzo calcolato sulla base di 10 rate annuali costanti anticipate al tasso di interesse di cui all'art. 4 dell'allegato C alla presente Convenzione. L'annualita' comincia a decorrere dal primo giorno dell'anno successive alla data di consegna degli impianti di cui al seguente punto 7). Il valore degli impianti viene fissato, di comune accordo, in base al valore reale degli stessi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in lire 9.829.090.477 (novemiliardiotto- centoventinovemilioninovantamilaquattrocentosettantasette); c) i versamenti di cui al presente articolo, relativi a scadenze precedenti alla data di determinazione del prezzo di affitto dei locali, saranno effettuati entro la scadenza della prima rata utile successiva alle date stesse; d) i canoni d'uso per le cessioni di cui ai punti 1) e 3) del presente allegato verranno corrisposti da data non anteriore al 1 gennaio 1985. 7) Consegne Fermo restando i termini di cui al punto 1) del presente allegato, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Societa' provvederanno a compilare gli stati di consistenza dei propri impianti, da servire di base per la cessione in proprieta' o in uso, ovvero per la retrocessione, verificandone vicendevolmente la corrispondenza. Entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione, verranno effettuate le consegne degli impianti soggetti a passaggio di proprieta', o a cessione in uso, ovvero a retrocessione. Dalla data del verbale di consegna decorre l'uso o il possesso degli impianti e la responsabilita' della relativa gestione. La cessione in uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi nonche' delle apparecchiature segue la disciplina prevista negli artt. 16, 17, e 18 e nell'allegato C.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.1
Allegato C Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' dei circuiti e mezzi trasmissivi e di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico, o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tra volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali Canone d'uso annuo per km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km., le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) Canone d'uso annuo - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: -sino a 50 Km, per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300
Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.2
Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione(automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione salvo quanto previsto al punto 1) lettera e) del precedente allegato B. Tale canone e' compensativo, oltre che dell cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tener conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.3
Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni annui Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 4
Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mozzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attribuibili); i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: - equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni - cavi, antenne 25 anni - edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento e' quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 5
Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 6
Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 16 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.
Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato D
Allegato D Ripartizione fra l'Amministrazione e la Societa' degli introiti relativi ai servizi di cui all'art. 31 della presente Convenzione I) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel 1) Compensi dovuti alla Societa' per l'impiego dei circuiti sociali da parte degli uffici P.T.. Per ogni telegramma scambiato tra un ufficio P.T. e il rispettivo centro telegrafico di raccolta e per ogni telegramma portante l'indicazione di servizio tassata T.F., dettato ai destinatari dal centro telegrafico di raccolta: nell'ambito distrettuale L. 95 nell'ambito settoriale L. 32 nell'ambito urbano L. - Per ogni telegramma scambiato tra due uffici P.T. dello stesso distretto senza transito attraverso il centro telegrafico di raccolta, L. 95. 2) Compensi dovuti alla Societa' per il servizio fonotel. Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione) o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340. Nei casi pero' in cui per le operazioni di partenza e di arrivo di uno stesso telegramma siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso e' dovuto una sola volta e, a tale fine, l'ammontare globale dei compensi e' determinato secondo il criterio di cui al successivo numero 3). 3) Compensi dovuti alla Societa' per il servizio espletato nelle localita' dotate di uffici P.T. durante la chiusura di questi nei giorni festivi e nel sabato pomeriggio. Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340. Nei casi pero' in cui per le operazioni di partenza e di arrivo siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso e' dovuto una sola volta e, a tal fine, il compenso di L. 340 e' attribuito al numero totale delle singole operazioni diminuito di una percentuale pari al rapporto tra numero campionariamente rilevato dei casi di doppio impegno ed il totale delle operazioni. Tale percentuale verra' revisionata di anno in anno in base ai dati desunti da apposite rilevazioni. II) Dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati nell'ambito distrettuale 1) La soprattassa di L. 1.000 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete urbana o settoriale, viene cosi' ripartita: a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa': L. 100 all'Amministrazione; L. 900 alla Societa'. b) nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla "Societa', il servizio e' svolto dall'Amministrazione: L. 800 all'Amministrazione; L. 200 alla Societa'. 2) la soprattassa di L. 1.200 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete distrettuale, viene cosi' ripartita: a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa': L. 100 all'Amministrazione; L. 1.100 alla Societa'. b) nelle localita' in cui non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa', il servizio e' svolto dall'Amministrazione: L. 720 all'Amministrazione; L. 480 alla Societa'. 3) La soprattassa di L. 250 dovuta per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana, viene cosi' ripartita: a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa': L. 25 all'Amministrazione; L. 225 alla Societa'. b) nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa', il servizio e' svolto dall'Amministrazione: L. 175 all'Amministrazione; L. 75 alla Societa'. Le anzidette soprattasse sono ripartite in applicazione del Decreto Ministeriale 11 luglio 1984. Detta ripartizione sara' aggiornata contestualmente alle eventuali modifiche del Decreto Ministeriale 24 maggio 1984, in vigore alla data della stipula della presente Convenzione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable-art. 1
CONVENZIONE tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico. - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984 prot. 3757/5, con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' concessionarie SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "ITALCABLE" o "Societa'" rappresentata dal Presidente Prof. Antonio Gigli, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 6 aprile 1984, si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE Sono concessi in esclusiva alla Societa' l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di cui al successivo art. 9, nonche' i servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico con tutti i Paesi extraeuropei, con le seguenti eccezioni e secondo le modalita' previste dalla presente Convenzione: - Algeria; - Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; - Egitto; - Libia; - Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; - Tunisia; - territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'Unione Sovietica. E' altresi' di competenza esclusiva della Societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei, eccetto i seguenti: Albania, Austria, Citta' del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo. Non sono compresi nella concessione il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radio-televisivi, nonche' i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestri, marittime ed aeree.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 2
ART. 2 - SCOPO SOCIALE L'installazione e l'esercizio degli impianti nonche' la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere, in Italia ed all'estero, altri esercizi industriali e commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intese con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di svolgere attivita' connesse ai servizi oggetto della presente Convenzione, nonche' l'esercizio o la partecipazione in attivita' concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali di utente, ivi includendo i servizi di trattamento delle informazioni, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 39.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 3
ART. 3 - SEDE LEGALE E DOMICILIO DELLA SOCIETA' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Roma, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma - Via Calabria 46/48. Eventuali variazioni dello stesso, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 4
ART. 4 - CAPITALE SOCIALE Il capitale della Societa' deve essere sempre adeguato alla entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza, la Societa' si impegna: a) ad avere, alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a lire 88.000.000.000 (ottantotto miliardi) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere uguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione della clausola di cui al comma precedente.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 5
ART. 5 - AMMINISTRATORI-DIRIGENTI Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato-Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 6
ART. 6 - PERSONALE DELLA SOCIETA' Il personale della Societa' - compatibilmente con la normativa della Comunita' Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale la Societa' potra' ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. La Societa' stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 7
ART. 7 - FONTI NORMATIVE La concessione e' subordinata all'osservanza delle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La Societa' e' tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Societa' e' tenuta, altresi', al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia. L'istituzione e l'espletamento da parte della Societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 8
ART. 8 - COMPETENZE ED ESPLETAMENTO DEI SERVIZI I servizi di telecomunicazioni internazionali di competenza della Societa' saranno svolti utilizzando gli impianti di cui, al successivo art. 9; i relativi traffici, entranti ed uscenti dall'Italia, sia terminali che di transito, saranno istradati sulle reti nazionali nei centri nazionali previsti dai Piani, regolatori, fatta eccezione per i traffici tra Paesi extra-europei, in transito per l'Italia, che saranno espletati direttamente dalla Societa' a mezzo dei propri impianti. Detti traffici internazionali potranno essere istradati - in ambito nazionale - anche su circuiti trasversali stabiliti tra gli impianti della Societa' e le centrali dei centri di compartimento. I traffici tra Paesi di competenza dell'Amministrazione e Paesi di competenza della Societa', in transito per l'Italia, potranno essere istradati anche su circuiti trasversali, messi a disposizione dall'Amministrazione e stabiliti direttamente tra i Paesi di competenza dell'Amministrazione e gli impianti della Societa'. La realizzazione di detti circuiti trasversali, perseguita allo scopo di facilitare lo svolgimento dei traffici, non comportera' alcuna variazione nella ripartizione degli introiti di cui al successivo art. 33. Ove necessario, ulteriori e piu' dettagliate modalita' operative per lo svolgimento dei servizi, oggetto della presente Convenzione, saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 9
ART. 9 - IMPIANTI DELLA SOCIETA' Salvo i casi previsti dagli artt. 12 - 1° comma e 13 - 1° comma, della presente Convenzione, la Societa' installa ed esercisce in esclusiva, con qualsiasi sistema, tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi di propria competenza. Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni fra il segmento spaziale e la rete terrestre, essi saranno assegnati ai gestori del traffico internazionale od alla concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione. Gli impianti della Societa' realizzati in territorio nazionale saranno ubicati nei centri nazionali previsti dai Piani regolatori di cui al precedente art. 7. Al fine di assicurare servizi di elevata qualita', sicurezza e rendimento, la Societa' si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici. La Societa', quando ne ravvisi l'opportunita', ha facolta' di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti locati o acquisiti da Amministrazioni statali o altri Enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'Amministrazione e con le limitazioni di cui all'art. 13. Qualora i mezzi della Societa' debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri il cui traffico terminale con l'Italia e' di competenza dell'Amministrazione, la Societa' ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Amministrazione la programmazione dei mezzi stessi al fine di evitare non necessarie duplicazioni di impianti; la Societa' ha altresi' l'obbligo di consentire all'Amministrazione l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento del traffico di competenza, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 13.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 10
ART. 10 - EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la completa e perfetta regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 11
ART. 11 - INTERFERENZE L'Amministrazione assegna alla Societa' le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Societa' stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Societa', ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 12
ART. 12 - IMPIANTI ED ARTERIE INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'Amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi di competenza della Societa', la quale ha il diritto di ottenerli in uso nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 13. La Societa' potra' inoltre acquisire dall'Amministrazione diritti irrevocabili d'uso (IRU) su cavi sottomarini internazionali di proprieta' dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione, ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informera' tempestivamente la Societa', per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative ai servizi di pertinenza di quest'ultima.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 13
ART. 13 - RECIPROCA CESSIONE IN USO DI CIRCUITI, IMPIANTI E MEZZI TRASMISSIVI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA' La Societa', per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa' stessa, per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in localita' sedi di centri nazionali diversi, nonche' per i circuiti di raccordo, in sede di centro nazionale, tra i propri impianti e quelli degli altri gestori, ha l'obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la Societa' dovra' rivolgersi alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilita' - ha facolta' di costituirli direttamente. I canoni da corrispondere all'Amministrazione e/o alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi, sono specificati nell'allegato A. Gli stessi canoni saranno applicati reciprocamente dall'Amministrazione e dalla Societa' per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza realizzati su cavi sottomarini. Per la cessione in uso all'Amministrazione di circuiti realizzati dalla Societa' tramite propri impianti radioelettrici, l'Amministrazione corrispondera' alla Societa' stessa i canoni indicati nell'allegato B. I canoni di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere e cioe' interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione e soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione, la Concessionaria per il servizio telefonico nazionale ad uso pubblico e la Societa', ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Nel caso in cui l'Amministrazione e la Societa' utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione all'uso rispettivo dei circuiti. L'Amministrazione e la Societa' provvederanno, di comune accordo, a regolamentare caso per caso ogni altra reciproca prestazione non contemplata nella presente Convenzione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 14
ART. 14 - CESSIONE IN USO AD ALTRI ESERCENTI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PUBBLICO DI MEZZI TRASMISSIVI E DI CIRCUITI APPRONTATI DALLA SOCIETA' La Societa' puo' cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza. Per la costituzione di circuiti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa', l'Amministrazione e la Societa' cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza. I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'Amministrazione ed alla Societa' per le tratte di rispettiva pertinenza. La Societa' puo' altresi' cedere ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico i diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi trasmissivi dei quali abbia la disponibilita'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 15
ART. 15 - PIANI PLURIENNALI DI MASSIMA E PIANI TECNICI ESECUTIVI I Piani pluriennali della Societa' concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformita' alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificare la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto, forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano. Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - previsioni della Societa' sull'andamento del traffico e dei servizi; - programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno, sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per l'attuazione del programma; - prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri, elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Societa' provvedera' a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Societa', in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 16
ART. 16 - COLLAUDI E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese della Societa', al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. E' altresi' in facolta' dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Societa', ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 17
ART. 17 - BREVETTI La concessione non implica alcuna responsabilita' dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Societa'. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra le Societa' ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 18
ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 19
ART. 19 - STUDI ED ESPERIMENTI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Societa' dovra' permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del - personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La Societa' si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio. La Societa' assume l'obbligo di partecipare con un contributo Annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 32, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni sentite la Societa' concessionaria e la Fondazione stessa; la Societa' potra' affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 20
ART. 20 - SEGRETO DELLE COMUNICAZIONI La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 21
ART. 21 - PRECEDENZA DELLE COMUNICAZIONI DI STATO Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorita', salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 22
ART. 22 - FRANCHIGIA In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle reti dell'Amministrazione, sia su quelle della Societa', le comunicazioni di servizio relative all'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 23
ART. 23 - OBBLIGO DI OSSERVARE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari da richiedere tramite il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 24
ART. 24 - FACOLTA' DELLO STATO DI SOSPENDERE OD ASSUMERE I SERVIZI Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessita' pubblica - il Governo puo', con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa' in Italia ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, e' redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 25
ART. 25 - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI E COMPAGNIE ESTERE La Societa' e' autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con le Amministrazioni e con le Compagnie estere interessate ai servizi di sua competenza. La societa' fornira' all'Amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con Amministrazioni e Compagnie estere. La Societa' dovra' sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione, che, tenuto conto delle circostanze del caso, provvedera' prontamente in merito, tutte le questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'Amministrazione stessa o per il Governo italiano. La Societa' e' altresi' tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'Amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa Amministrazione. La Societa' partecipera', in collaborazione con l'Amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), dalla CEPT (Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni) o da altre organizzazioni similari. Nel caso che l'Amministrazione ritenesse di delegare la Societa' a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la Societa' si atterra' alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione stessa.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 26
ART. 26 - OBBLIGO DI ACCETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLO STATO 1) La Societa' e' tenuta ad osservare la vigente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonche' gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'Amministrazione, sentita la Societa', abbia a stipulare con le Amministrazioni o le Compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della concessione. 2) La Societa' e' sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare, la Societa' e' tenuta ad osservare, ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla Amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per le controversie che possano verificarsi tra la Societa' ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini sia per qualsiasi altra ragione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 27
ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Societa' deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alla lettera c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 28
ART. 28 - AMMORTAMENTO La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 29
ART. 29 - BILANCIO ED INVENTARIO La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974 n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216). Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 30
ART. 30 - RELAZIONI STATISTICHE La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'emendamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. La Societa' e' obbligata ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa' stessa.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 31
ART. 31 - TARIFFE E TASSE Le tariffe, le tasse terminali e di transito italiane, nonche' i canoni e le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i servizi oggetto della presente Convenzione, sono quelle vigenti alla data della sua entrata in vigore. Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa', con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore, in base alle Convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate; le tariffe ed i canoni devono altresi' tenere conto della congruita' delle entrate in relazione al costo effettivo del servizio, inclusi gli oneri per ammortamento - da determinare anche in funzione delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti -, gli oneri finanziari ed un'adeguata remunerazione del capitale, in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della Societa', ed allo scopo di permettere una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi concessi. La Societa' - nei casi di urgenza - e' autorizzata a stabilire le necessarie intese con le Amministrazioni e Compagnie estere per la variazione delle tasse contabili alle condizioni, e nei limiti di cui all'art. 25, informandone l'Amministrazione. Le tariffe, le tasse ed i canoni sono espressi di norma in franchi-oro e successivamente convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per il periodo cui il traffico ed i canoni si riferiscono: detto equivalente sara' aggiornato dall'Amministrazione con le procedure previste dalle disposizioni in vigore.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 32
ART. 32 - CANONE DI CONCESSIONE La Societa' corrispondera' all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile a norma dell'art. 1 della presente Convenzione. Per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito della Societa' per i servizi summenzionati in base alle tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e di quelle spettanti alle Amministrazioni e Compagnie estere interessate. Il versamento del canone dovra' essere effettuato dell'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 33
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