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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523

Current text a fecha 1984-08-30

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione aggiuntiva 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Vista la convenzione stipulata il 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Accertato che il capitale delle societa': SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a.; Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, e' posseduto in maggioranza diretta o indiretta dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), costituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono concessi in esclusiva alla SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sempre in ambito nazionale. Con le limitazioni indicate nella convenzione stessa sono altresi' assegnati alla competenza esclusiva della SIP i rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni. Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi, i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazione mobili marittimi, i servizi dei telegrammi e del telex, nonche' gli altri servizi specificati nella convenzione richiamata nei commi precedenti.

Art. 2

Sono concessi in esclusiva alla Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti con tutti i Paesi extra-europei, con le seguenti eccezioni: Algeria; Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; Egitto; Libia; Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; Tunisia; territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'U.R.S.S. E' altresi' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei eccetto i seguenti: Albania, Austria, Citta' del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta. Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo. Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radiotelevisivi, nonche' i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittimi ed aerei.

Art. 3

Sono concessi in esclusiva alla Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art. 4

Al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe telefoniche applicate all'utenza dei servizi di telecomunicazioni, senza che questa sia gravata, complessivamente, di un onere superiore ai costi sostenuti dai gestori (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) dei servizi medesimi, operera' - ove necessario ed attraverso fondi costituiti mediante sovrapprezzi previsti dai provvedimenti tariffari - la Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 24 del 26 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981, e successive modificazioni.

Art. 5

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sostituiscono quelle vigenti con le stesse societa' ed hanno una durata di venti anni, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza delle suddette concessioni siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle attuali norme sulle telecomunicazioni, le disposizioni del presente decreto e le convenzioni di cui al successivo art. 6 dovranno essere opportunamente adeguate.

Art. 6

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

PERTINI CRAXI - GAVA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 9

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 1

CONVENZIONE tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984, prot. 3756/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a.; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' concessionarie ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Vista la Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981 n. 521; - Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale dott. Ugo Monaco ----------------------, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "SIP" o "Societa'", rappresentata dal Presidente dott. ing. Ottorino Beltrami, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 1984 si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto della concessione Sono concessi in esclusiva alla Societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni, sempre in ambito nazionale, con le modalita' e le limitazioni di cui ai successivi commi e agli artt. 9 e 10 e, salvo quanto disposto dal successivo art. 11. I rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni sono, assegnati alla competenza esclusiva della Societa', salvo per quanto riguarda i servizi di cui al penultimo comma del presente articolo e salvo quanto previsto dai successivi artt. 33, 34 e 64. I suddetti servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in ambito nazionale sono espletati congiuntamente mediante un'unica rete costituita ed esercita con l'apporto dell'Amministrazione e della Societa' secondo le modalita' e le competenze fissate nel successivo gia' richiamato art. 9. Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a non concedere ad altri l'installazione e l'esercizio degli impianti di propria competenza ed i relativi servizi. L'Amministrazione e la Societa' svilupperanno gli impianti di rispettiva competenza in modo che, attraverso la numerizzazione gia' in atto della rete telefonica si pervenga, secondo gli indirizzi fissati nel Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni approvato dal CIPE, gradualmente alla realizzazione ed attivazione della rete numerica integrata nei servizi. L'Amministrazione e la Societa' realizzeranno il primo strato della rete integrata entro il 1990 e la Societa' si impegna ad attivare avuto riguardo alle possibilita' offerte dalle imprese di produzione nazionale nuove linee di centrale in tecnica elettronica, nella misura indicata nel suddetto Piano e negli aggiornamenti dello stesso, nonche' a collegare a detta rete l'utenza, non appena risultino disponibili i relativi impianti per l'effettuazione dei servizi. In attesa che si pervenga alla loro integrazione nella rete, i servizi di telecomunicazioni sono espletati, oltre che mediante la rete telefonica pubblica e le sue specializzazioni ed integrazioni, anche utilizzando reti pubbliche specializzate costituite ed esercitate secondo le modalita' e le competenze fissate nel gia' ricordato art. 10. Non sono compresi nella presente concessione i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazioni mobili marittimi, dei telegrammi e del telex, nonche' il servizio per il pubblico svolto dall'Amministrazione, ai sensi del sesto comma del successivo art. 34. L'Amministrazione si riserva, comunque, di utilizzare la propria rete telex per i servizi che risulteranno tecnicamente possibili. Resta in ogni caso fermo che i gestori della rete debbono provvedere, ciascuno nell'ambito delle competenze fissate nel successivo art. 9, coerentemente all'obbligo che per qualsiasi servizio di telecomunicazioni siano utilizzati, quando disponibili i mezzi, inclusi quelli diretti, della rete pubblica di telecomunicazioni disciplinata nel presente articolo. A tal fine, per evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, particolari intese verranno altresi' ricercate tra i gestori della rete ed il gestore pubblico nazionale per i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 2

Art. 2 - Scopo sociale L'installazione e l'esercizio degli impianti nonche' la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di assumere l'esercizio o la partecipazione in attivita' concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonche' i servizi di trattamento delle informazioni, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 58.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 3

Art. 3 - Sede legale e domicilio della Societa' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Torino, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via Flaminia 189. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 4

Art. 4 - Capitale sociale Il capitale della Societa' deve essere adeguato all'entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza la Societa' si impegna: a) ad avere alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 2.400.000.000.000 (duemilaquattrocento miliardi) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 5

Art. 5 - Amministratori-Dirigenti Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli Amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 6

Art. 6 - Personale della Societa' Il personale della Societa' - compatibilmente con la normativa della Comunita' Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale la Societa' potra' ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi. La Societa' stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 7

Art. 7 - Struttura organizzativa territoriale della Societa' La Societa' e' obbligata a rendere preventivamente note all'Amministrazione eventuali modifiche da apportare alla propria struttura organizzativa territoriale quale risulta dall'allegato A della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 8

Art. 8 - Fonti normative La concessione e' subordinata all'osservanza delle modalita', limitazioni condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La SIP e' tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Societa' e' tenuta, altresi', al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia. L'istituzione e l'espletamento da parte della Societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e per gli altri servizi di tipo telegrafico a velocita' di trasmissione superiori a 300 baud sulla rete telefonica pubblica e su circuiti diretti, la SIP e' tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata con D.M. 4.8.1982 per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, che rimangono in vigore per la parte compatibile con la presente Convenzione, salvo revisione di comune intesa fra le parti.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 9

Art. 9 - Competenza degli impianti e dei collegamenti Sono di competenza della Societa' l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti: a) reti urbane, settoriali, distrettuali e compartimentali; b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali, nei limiti di cui al successivo comma quarto; c) impianti per i collegamenti internazionali per il traffico di frontiera, limitatamente alle localita' oltre frontiera stabilite d'intesa tra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere. La funzione di transito intercompartimentale viene svolta dagli autocommutatori interdistrettuali di transito della Societa', salvo quanto previsto al successivo comma ottavo. Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti: a) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti fra i centri di compartimento; b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali nei limiti di cui al successivo comma quarto; c) rete internazionale ivi compresi gli autocommutatori nazionali per traffico internazionale; d) ogni altro impianto per servizio di Stato. I collegamenti trasversali nazionali utilizzano i mezzi ed i sistemi trasmissivi intercompartimentali dell'Amministrazione e quelli della Societa' afferenti al o ai compartimenti terminali, salvo quanto stabilito ai successivi commi quinto, sesto e settimo, secondo gli instradamenti tecnicamente ed economicamente piu' razionali, in funzione della struttura delle reti. Nel caso di collegamenti trasversali nazionali realizzabili su direttrici intercompartimentali dell'Amministrazione, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono interamente costituiti con mezzi e sistemi trasmissivi dell'Amministrazione stessa. Nel caso di collegamenti trasversali nazionali interessanti aree compartimentali limitrofe, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Societa'. In casi particolari, d'intesa con l'Amministrazione e sempre che ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potranno essere realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Societa' collegamenti trasversali nazionali anche fra aree vicine di compartimenti non limitrofi. La funzione di transito intercompartimentale di ordine superiore, rispetto a quella propria degli autocommutatori interdistrettuali di transito, se resa necessaria dalla esigenza di ottimizzare la struttura della rete intercompartimentale, verra' espletata dagli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione e/o dagli stessi autocommutatori interdistrettuali di transito della Societa', secondo criteri di convenienza tecnico-economica. Il traffico internazionale e', di norma, instradato attraverso gli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' provvedere alla installazione ed esercizio di eventuali sezioni di commutazione per il traffico internazionale in quei centri di compartimento ove, d'intesa con la Societa', ragioni tecnico-economiche lo consiglino. Gli eventuali collegamenti trasversali internazionali, anche se attestati agli autocommutatori interdistrettuali della Societa', vengono in ogni caso stabiliti d'intesa fra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere. Il collegamento fra i centri di compartimento ed i centri nazionali e' stabilito esclusivamente mediante i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione. L'Amministrazione e la Societa' provvedono, d'intesa, alla definizione della struttura e delle caratteristiche della rete intercompartimentale, nonche' alla programmazione ed alla realizzazione dei relativi circuiti sia di transito che trasversali, secondo le procedure di cui al successivo art. 20, e quelle che verranno stabilite di comune accordo. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, la Societa', ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie compartimentali, ha l'obbligo di utilizzare i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione sulle stesse direttrici, quando cio' sia conveniente sotto il profilo tecnico-economico. Analogo obbligo ha la Societa' per i collegamenti internazionali per il traffico internazionale di frontiera. Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, fermo restando che le competenze per le funzioni di commutazione che potranno essere svolte a terra per il sistema satellite risponderanno a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre fatta eccezione per quelli realizzati dalla Societa' per lo svolgimento del traffico terminale di utente di cui al successivo art. 12 essi saranno assegnati ai gestori dei servizi nazionali o alla Concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche, determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione. Nel caso in cui l'Amministrazione assegni ai gestori di cui sopra l'impianto e l'esercizio dei suddetti complessi antenna ricetrasmittenti, gli stessi sono di competenza: - dell'Amministrazione quando sono ubicati nei centri nazionali e negli altri centri di compartimento telefonico, se il relativo traffico viene instradato tramite la centrale interdistrettuale terminale e/o di transito; - della SIP in tutti gli altri casi. L'Amministrazione e la Societa' provvederanno, d'intesa con la Concessionaria del sistema spaziale, alla definizione delle funzioni che il sistema satellite deve svolgere e delle relative specifiche. L'Amministrazione provvede altresi' alla costituzione ed esercizio dei sistemi telegrafici per la stampa, nonche' dei sistemi di telegrafia necessari per la cessione all'utenza di circuiti telegrafici diretti per velocita' di trasmissione fino a 300 baud. I rapporti fra l'Amministrazione e la Societa' connessi agli adempimenti per l'unificazione della rete intercompartimentale, sono disciplinati dalle norme di cui all'allegato B.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 10

Art. 10 - Competenze degli impianti e dei collegamenti relativi alle reti pubbliche specializzate Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 9 relativamente ai mezzi e sistemi trasmissivi, sono di competenza della Societa' l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto: a) i collegamenti di utente e le relative terminazioni di rete; b) gli impianti terminali che svolgono anche le funzioni di raccolta degli utenti, di commutazione locale tra gli stessi e di concentrazione del relativo traffico. Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti: c) centrali di commutazione nei centri primari per il transito del traffico nazionale; d) centrali di transito nazionali per il traffico internazionale. La Societa' si obbliga, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a completare gli impianti di competenza di cui al precedente punto b); l'Amministrazione disporra' i necessari accertamenti per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'assolvimento del predetto impegno. La rete pubblica per dati a commutazione di circuito utilizza gli impianti specializzati della rete telefonica (fonia-dati) della Societa' e le centrali elettroniche telex-dati dell'Amministrazione che saranno tra di loro interconnessi secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, Telecomunicazioni ed Automazione. L'Amministrazione e la Societa' provvedono d'intesa alle varie fasi di: definizione della struttura tecnica delle reti, programmazione, progettazione, costruzione, attivazione dei relativi impianti, previa approvazione da parte degli Organi competenti secondo le norme vigenti. La Societa', alla quale e' affidato il rapporto con l'utenza, collabora altresi' con l'Amministrazione per la gestione delle reti al fine di assicurare l'efficienza del servizio.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 11

Art. 11 - Servizi di trattamento delle informazioni Le reti di cui all'art. 1 possono essere dotate, da parte dei relativi gestori, di opportuni equipaggiamenti e funzioni per svolgere anche servizi di trattamento delle informazioni da fornire agli utenti che ne facciano richiesta. I servizi di trattamento delle informazioni, quando forniti attraverso apparecchiature terminali, possono essere svolti, oltre che dai gestori, anche da terzi, sempre che per il trasporto delle informazioni al di fuori della sede di utente siano utilizzati gli impianti diretti o commutati delle reti pubbliche, sia richiesta la prescritta concessione per sede d'utente all'Amministrazione e siano corrisposti i previsti canoni in base alle disposizioni delle norme vigenti. L'effettuazione delle suddette prestazioni e la messa in opera dei relativi equipaggiamenti non dovranno provocare appesantimenti economici, ne' ritardi allo sviluppo programmato delle reti e dei servizi in concessione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 12

Art. 12 - Apparecchiature terminali d'utente Gli abbonati alla rete pubblica di telecomunicazioni hanno facolta', con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente per la fornitura e la messa in opera delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, costituito a cura della Societa', nonche' dei relativi conduttori ed accessori, purche' conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione, omologati ed autorizzati dall'Amministrazione con la procedura prevista dalle norme vigenti, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte della Societa'. Salvo casi che saranno determinati dalla Amministrazione, nell'impianto principale sono compresi gli equipaggiamenti delle terminazioni dei collegamenti, anche diretti, della rete pubblica presso la sede d'utente (modem, DCE - Data Circuit Equipment - e similari non integrati nel terminale di utente e complessi d'utente per collegamenti via satellite), nonche' le apparecchiature che svolgono la funzione di commutazione tra i collegamenti diretti della stessa rete pubblica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 13

Art. 13 - Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti La Societa' assume l'obbligo di costruire, ricostruire modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in roso che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio. Gli impianti debbono essere corrispondenti - per caratteristiche, sistemi e modalita' di funzionamento - ai Piani regolatori che la societa' assume l'obbligo di osservare, in particolare per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, nonche' per le prescrizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti. Qualora la revisione dei Piani regolatori comporti, a carico dell'Amministrazione o della Societa', maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, saranno rideterminate, su richiesta della parte interessata, le aliquote di ripartizione degli introiti di cui al successivo art. 52. La Societa' informera' l'Amministrazione sei mesi, prima della messa in esercizio sulla rete delle apparecchiature che presentino nuove caratteristiche funzionali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 14

Art. 14 - Efficienza degli impianti La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la completa e perfetta regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 15

Art. 15 - Interferenze L'Amministrazione assegna alla Societa' le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi od interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Societa' stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Societa', ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 16

Art. 16 - Obbligo della Societa di assumere in uso impianti dell'Amministrazione Nei casi in cui, in attuazione dell'obbligo assunto con il 14° comma dell'art. 9, la Societa' debba utilizzare circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione nell'ambito compartimentale, nonche' quelli per il traffico di frontiera per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la richiesta deve essere presentata contestualmente alla data di presentazione del Piano pluriennale e deve riferirsi al fabbisogno relativo al terzo anno del Piano stesso. L'Amministrazione, non oltre sei mesi dalla presentazione delle richieste, comunichera' l'entita' dei circuiti e mezzi trasmissivi che mettera' a disposizione alle scadenze indicate dalla Societa'. L'Amministrazione, qualora non comunichi, nei termini di cui al comma precedente, l'impegno di assicurare la disponibilita' dei circuiti e mezzi trasmissivi richiesti, autorizza la Societa' a provvedere direttamente. L'Amministrazione confermera' le consegne dei circuiti e mezzi trasmissivi nell'anno precedente le previste consegne; in caso contrario autorizza la Societa' a provvedere direttamente. Le modalita' pratiche per la cessione in uso e per l'esercizio dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti dall'Amministrazione alla Societa', nonche' per la loro eventuale retrocessione, saranno fissate di comune accordo tra l'Amministrazione e la Societa' e saranno soggette a revisione, ove se ne presenti l'opportunita', in rapporto alla evoluzione tecnica nel campo della trasmissione. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate nei propri locali dall'Amministrazione o dalla Societa' in base a criteri di convenienza tecnico-economica. Nell'allegato C sono indicati i canoni da applicarsi alla Societa' per la cessione dei detti circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione, comprendenti l'esercizio e, quindi, la manutenzione dei medesimi e le modalita' per la loro determinazione e revisione. Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione e la Societa', ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 17

Art. 17 - Obblighi relativi alla cessione in uso all'Amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della Societa' La Societa' si obbliga a cedere in uso all'Amministrazione, costituendoli appositamente se necessario, circuiti e mezzi trasmissivi o apparecchiature varie occorrenti per la costituzione belle reti o di impianti di competenza dell'Amministrazione in relazione si servizi gestiti direttamente o in concessione. La relativa richiesta deve essere, presentata alla societa' con: un anticipo di almeno quattro o dieci mesi sulla data di consegna nel caso trattasi di circuiti e mezzi trasmissivi interessanti, rispettivamente le aree urbane e settoriali oppure area di ordine superiore. Negli altri casi la data della consegna sara' di volta in volta, concordate tra le parti. Le condizioni e le modalita' per le concessioni in cui all'Amministrazione e per la retrocessione alla societa' dei predetti mezzi ed apparecchiature, nonche' per il loro, esercizio e manutenzione, saranno stabilite negli accordi da stipulare tra l'Amministrazione e la Societa' a mente dell'art. 16 per la cessione a quest'ultima di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. I canoni dovuti dall'Amministrazione sono indicati nell'allegato alle, presente Convenzione e saranno fissati in misura pari (o comunque con gli stessi criteri) a quelli stabiliti per la cessione in usi della Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applichera' le penalita' previste dalla Convenzione e si riserva, altresi', il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravita' di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 18

Art. 18 - Condizioni per la cessione in uso alla Societa' di immobili di proprieta dello Stato L'uso degli immobili di proprieta' delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato e' disciplinato da appositi atti di concessione, redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili la cui durata non potra' superare quella della presente Convenzione. I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Societa' in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio ed il 1 ottobre di ogni anno. Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi di telecomunicazioni, ivi compresi quelli ausiliari ed accessori. Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria. Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e cosi' pure eventuali variazioni, relative alla consistenza od al valore degli stessi. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Societa' e' a totale ed esclusivo carico della Societa' stessa. In caso di richiesta di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facolta' di dare il loro assenso, giudicando discrezionalmente sulla opportunita' di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione. Le Amministrazioni contraenti si riservano, inoltre, in ogni tempo la facolta' di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato. La Societa' non puo', senza aver ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprieta' delle Amministrazioni contraenti, qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, sempreche' siano di proprieta' delle suddette. Amministrazioni. Per l'installazione, a richiesta delle Amministrazioni, di telefoni a disposizione del pubblico in immobili delle Amministrazioni stesse, queste ultime sono tenute a mettere a disposizione gli spazi necessari. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del [Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 19

Art. 19 - Impianti eseguiti a carico dell'Amministrazione Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei comuni e delle frazioni eseguiti a carico totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprieta' alla Societa' alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procedera' alla loro attivazione. Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 20

Art. 20 - Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi I Piani pluriennali della Societa' concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformita' alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni, che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi, e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati nel quadro dai Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in ferma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano. Ogni anno si provvedera' all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando ove occorra, le previsioni del precedente: il Piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi riferiti all'intero territorio nazionale e partitamente per il Mezzogiorno: - previsioni della Societa' sull'andamento, dell'utenza, del traffico e dei servizi: - programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma; - prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Societa' provvedera' a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Societa', in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. Detti Piani, a livello compartimentale, devono essere predisposti per un periodo di tre anni e devono contenere: - le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi; - le previsioni di sviluppo dell'utenza; - le previsioni sull'andamento del traffico extra-urbano; - le indicazioni relative alla soddisfazione dell'utenza e dei servizi, con specifica illustrazione: - delle eventuali modifiche di assetto delle reti urbane, settoriali e distrettuali; - dell'eventuale estensione alle localita' minori della rete urbana del capoluogo; - delle nuove centrali urbane da realizzare, con l'indicazione oltre che della rete di appartenenza, della potenzialita' in linee, sia iniziale che a saturazione, prevista; - delle nuove centrali interurbane da realizzare, con l'indicazione oltre che del centro di appartenenza, delle funzioni da svolgere, della potenzialita' ingiunzioni, sia iniziale che a saturazione, prevista; - delle nuove infrastrutture interurbane in cavo, in ponte radio o mediante qualsiasi altro mezzo trasmissivo; - dell'eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' dei nuovi lavori programmati. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. Tenuto conto di quanto previsto dal comma tredicesimo dell'art. 9, il Piano esecutivo intercompartimentale e' redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Societa' per un periodo di cinque anni e deve specificare: - le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi e dei relativi traffici intercompartimentali; - il dimensionamento dei collegamenti e degli autocommutatori intercompartimentali necessari per l'espletamento del traffico previsto a fine quinquennio; - la indicazione dei mezzi necessari per soddisfare tutte le esigenze del quinquennio; - la temporizzazione degli interventi; - la ripartizione delle competenze per la esecuzione degli interventi. Tenuto conto di quanto previsto dal comma quinto dell'art. 10, il Piano esecutivo delle reti pubbliche specializzate e redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Societa' per un periodo di cinque anni, e deve specificare: - previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi; - previsioni di sviluppo dei diversi tipi di utenza; - previsioni sull'andamento dei traffici; - localizzazione e dimensionamento degli impianti e dei collegamenti necessari a fine quinquennio; - temporizzazione degli interventi; - ripartizione delle competenze per l'esecuzione degli interventi stessi. Il Piano intercompartimentale e quello per le reti pubbliche specializzate saranno sottoposti, per l'approvazione, ai competenti Organi ministeriali. In sede di attuazione dei Piani esecutivi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione e la Societa' consolideranno annualmente il fabbisogno di impianti, circuiti e mezzi trasmissivi da approntare entro il successivo terzo anno, le cui consegne dovranno essere confermate nell'anno precedente la prevista attivazione. Nel caso si verificassero ritardi nei suddetti termini, ovvero si manifestassero imprevedibili esigenze l'Amministrazione concedente potra' richiedere o accordare ai gestori di approntare, in via transitoria, i mezzi necessari anche al di fuori delle competenze fissate negli artt. 9 e 10. I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 21

Art. 21 - Appalto per l'esecuzione dei lavori E' consentito alla Societa' di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Societa' resti esonerata dalle responsabilita' ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione degli impianti stessi. I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche od entita', dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Societa' e preventivamente comunicato all'Amministrazione. L'Amministrazione ha facolta' di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia. La Societa' e obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri piu' perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed e' tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato. L'Amministrazione si riserva ogni facolta' di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 22

Art. 22 - Collaudi E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese della Societa', al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. E' altresi' in facolta' dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Societa', ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 23

Art. 23 - Brevetti La concessione non implica alcuna responsabilita' dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Societa'. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Societa' ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 24

Art. 24 - Esecuzione d'ufficio dei lavori Qualora la Societa' non provveda, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione ed il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Societa', l'Amministrazione avra' la facolta' di provvedere d'ufficio, previa diffida, all'esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Societa'. L'Amministrazione potra' tuttavia accordare alla Societa' una proroga, non superiore a sei mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Societa' le penali e le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potra' provvedere alla loro esecuzione od al loro completamento a totale carico della Societa'. Le spese sostenute dell'Amministrazione calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore determinate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni dovranno essere rimborsate dalla Societa' entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale sostituito dalla Societa', che dovra' essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 54 della presente Convenzione. Decorsi sei mesi di termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Societa' sanzioni previste dall'art. 57 della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 25

Art. 25 - Sicurezza del lavoro Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite da regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 26

Art. 26 - Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione la Societa' dovra' permettere, la presenza a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La Societa' si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio. La Societa' assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 51, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Societa' Concessionaria e la Fondazione stessa; la Societa' potra' affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 27

Art. 27 - Obbligo di istituzione di reti urbane - Allacciamento di nuovi abbonati La Societa' si obbliga ad istituire una rete urbana nelle localita' abitate prive di telefono, anche se dotate di un posto telefonico pubblico che non siano gia' comprese nell'ambito di una rete urbana tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che si impegnano a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla centrale urbana piu' vicina. In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette localita' sara' applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati. Salvo quanto previsto dai commi terzo e quarto del presente articolo, la rete urbana comprende, di regola, il territorio di un solo comune e puo' estendersi entro un raggio massimo di dieci km. dal centro; essa comprende anche le frazioni purche' siano ubicate entro detto raggio. La Societa' assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio. La Societa' assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i comuni finitimi a quello prescelto come sede di "Centro di rete urbana" purche' la distanza minima tra i perimetri abitati dei rispettivi capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad un km.; tale clausola puo' non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore a ottomila unita'. I collegamenti urbani richiesti per traslochi e per nuovi abbonamenti, entro i limiti dello sviluppo previsti dai Piani tecnici approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti non oltre trenta giorni dalla ultimazione della specifica fase operativa dei lavori di cui ai Piani stessi. Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Societa' dovra' tenere conto delle nuove esigenze in occasione della presentazione dei Piani tecnici, e sara' tenuta a sottoporre all'Amministrazione i progetti di adeguamento degli impianti, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 20 della presente Convenzione. Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione, che sara' compiuta dall'Amministrazione, sentita la Societa', quest'ultima si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico separando quello urbano da quello interurbano. Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 28

Art. 28 - Tutela dell'utenza Le garanzie che la Societa' deve offrire all'utente in ordine alla regolarita' ed all'efficienza del servizio e le conseguenze di eventuali disservizi debbono essere contenute e disciplinate in un nuovo "Regolamento di servizio" da approvarsi con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, previo parere del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione o del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 29

Art. 29 - Qualita' del servizio La Societa' e obbligata ad adeguare i propri impianti, e gli equipaggiamenti di centrale in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso tecnico in armonia con quanto prescritto dal Piano regolatore in termini di qualita' del servizio. L'Amministrazione si riserva, la facolta' di effettuare necessari riscontri al fine di verificare l'osservanza del suddetto obbligo, anche, alla luce di quanto previsto precedente art. 14. Nel caso l'Amministrazione riscontrasse gravi e ponderanti insufficienze nell'osservanza degli obblighi di cui sopra, potra' applicare, previa formale contestazione, le penali di cui al primo comma del successivo art. 59). Per quanto concerne il servizio internazionale, l'Amministrazione e la Societa' terranno conto, ai fini della ulteriore estensione della relativa teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti, nonche' degli orientamenti dei Paesi esteri. Per il periodo necessario a dare attuazione a quanto previsto nel successivo art. 33, la Societa' manterra' adeguati impianti di commutazione manuale per lo svolgimento del servizio interurbano tramite operatrice, salvo eventuali limitazioni e diverse modalita' di servizio che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'. La Societa', fermo l'obbligo di effettuare la fatturazione degli addebiti per il traffico in base alle indicazioni dei contatori di centrale, e' obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione dei canoni stabiliti, un dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso. L'introduzione di impianti di nuova tecnica elettronica dovra' consentire di fornire gradualmente all'utenza, alle condizioni e modalita' che saranno stabilite dall'Amministrazione sentita la SOcieta', la documentazione scritta delle relative comunicazioni interurbane in teleselezione da utente, di norma interdistrettuali, e di quelle internazionali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 30

Art. 30 - Sviluppo del servizio nei piccoli centri - Interconnessione tra gli impianti dell'Amministrazione e della Societa' La Societa' si obbliga: a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito nazionale ed internazionale; b) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformita' delle leggi vigenti in materia; c) ad istituire, alle condizioni e modalita' da concordare, posti telefonici, permanenti o temporanei, coordinando la propria attivita' con quella espletata dall'Amministrazione ai sensi del 2° comma del successivo art. 34, per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilita', dell'assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica; d) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della Concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due Concessionarie e l'Amministrazione; e) a provvedere all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione dei mezzi occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'Amministrazione per l'espletamento dei servizi. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate dall'Amministrazione o dalla Societa' in base a criteri di convenienza tecnico-economica; nel caso di terminazioni realizzate dall'Amministrazione in locali della Societa', quest'ultima provvedera' alla relativa manutenzione. In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 9, la Societa' si obbliga altresi' ad instradare sulla rete compartimentale il traffico internazionale ed a realizzare sui propri autocommutatori tutto quanto necessario per consentirne l'espletamento e, ove occorra, la relativa registrazione. Nelle centrali nazionali, nonche' in quelle eventuali sezioni di commutazione internazionale che dovessero essere costituite in armonia a quanto previsto dal 10° comma del suddetto art. 9, tutto quanto necessario per la registrazione del traffico internazionale, viene realizzato direttamente dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 31

Art. 31 - Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Servizio di recapito degli avvisi telefonici 1) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel previsto nelle localita' minori, la Societa' e' tenuta: a) a permettere l'utilizzazione delle proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi fra i centri telegrafici di raccolta - (che in prosieguo saranno piu' brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'Amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica. b) a provvedere direttamente alla organizzazione necessarie per gestire, nei limiti dell'orario di servizio ai posti telefonici pubblici, il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei fonotel tra i propri posti telefonici pubblici nelle localita' minori, che sono o risulteranno sprovviste di ufficio dell'Amministrazione e i C.T.R. situati nei Centri di Distretto telefonico e allo scambio diretto dei fenotel tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito dello stesso distretto. c) a provvedere direttamente ove occorre con la cooperazione dell'Amministrazione e dei limiti dell'orario di servizio dei posti telefonici pubblici, ad analoga organizzazione per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica, e recapito ai destinatari, dei telegrammi mediante i propri posti telefonici pubblici durante la sospensione del servizio nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato da parte dei locali uffici dell'Amministrazione. Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera b), il termine per l'estensione del servizio ai posti telefonici pubblici che saranno indicati dall'Amministrazione e stabilito in sei mesi dalla comunicazione scritta. Ai fini anzidetti la Societa' e' tenuta ad installare presso i C.T.R. un numero di apparecchi in franchigia che consenta di espletare un traffico senza attesa e permetta che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R. siano ottenibili con la formazione di un numero speciale, che non dia luogo ad alcun impulso del contatore degli apparecchi in franchigia installati presso gli uffici dell'Amministrazione dislocati nel Distretto. Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. verso gli uffici o gli abbonati dei rispettivi Distretti, i dati dei contatori installati sulle linee del C.T.R. saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti alla Societa'. Gli apparecchi in franchigia presso i C.T.R. e gli altri uffici dell'Amministrazione nell'ambito distrettuale per l'espletamento dei servizi sopra indicati non sono computati nel contingente di cui all'art. 40. Per la ricezione dei telegrammi da carte dei posti telefonici pubblici, la Societa' e' autorizzata ad impiegare apparecchiature automatiche, previe intese con l'Amministrazione. La Societa' e' obbligata ad assumere il servizio di cui alla precedente lettera b), con preavviso di almeno quattro mesi, nelle localita' minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra' di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di istituire in qualsiasi momento, ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici nelle localita' ove il servizio e' espletato dai posti telefonici pubblici, dandone preavviso con almeno quattro mesi rispetto alla data in cui l'Amministrazione aprira' al traffico i propri uffici. Il servizio di recapito dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, che disimpegnano il servizio fonotel, sara' effettuato con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici, mentre per i posti telefonici pubblici che sostituiscono gli uffici dell'Amministrazione nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, il recapito sara' effettuato con le norme che disciplinano il recapito dei telegrammi. I corrispettivi dovuti alla Societa' per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato D alla presente Convenzione. Essi sono soggetti a revisione ogni triennio per essere adeguati al costo dei servizi ed alla durata media di impegno delle reti per ciascun telegramma. Alle variazioni conseguenti si provvedera' con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione. Servizio di recapito degli avvisi telefonici. Nelle localita' da stabilirsi di comune accordo tra l'Amministrazione e la Societa', gli uffici P.T. dell'Amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della Societa' con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici. A tal fine la Societa' si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati, apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi. Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall'art. 40 della Convenzione. Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la Societa' corrispondera' all'Amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 32

Art. 32 - Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale La Societa' e' tenuta ad apprestare i mezzi necessari per l'espletamento, nell'ambito di ciascun Distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati. Tale servizio e' espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel Centro di distretto telefonico. A ciascun ufficio e' assegnato un numero telefonico speciale, che per le chiamate ad esso dirette non sara' luogo ad alcun impulso di conteggio e che sara' pure utilizzato dagli uffici dell'Amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrafici e fonotel ai C.T.R., nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura. La soprattassa telefonica a carico degli abbonati od i compensi da corrispondere all'Amministrazione alla Societa' sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e successive modifiche. L'Amministrazione, previe intese con la Societa', puo' affidare a quest'ultima la gestione di uffici di dettatura fonica dei telegrammi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 33

Art. 33 - Espletamento del traffico tramite operatrice Il traffico nazionale tramite operatore - che utilizzera' numero di prenotazione unificato in sostituzione degli attuali 10 e 14 - sara' svolto dall'Amministrazione secondo quanto sara' stabilito entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il servizio interurbano ed internazionale di frontiera tramite operatrice, effettuato dalla Societa', deve essere accessibile all'utenza con orario permanente, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, sentita la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 34

Art. 34 - Posti pubblici Per quanto attiene i posti telefonici pubblici in gestione diretta da parte dell'Amministrazione e della Societa', saranno convenute entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione le modalita' per assicurare una presenza coordinata dei due gestori sul territorio nazionale. L'Amministrazione puo' istituire propri posti telefonici pubblici temporanei per le esigenze della stampa, per particolari manifestazioni o incontri e per esigenze di Stato e, permanenti, sentita la Societa' negli aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e quando esigenze di pubblica utilita', sociali o del turismo, lo richiedano. L'orario di servizio dei posti telefonici pubblici sara' stabilito dall'Amministrazione sentita la Societa' e riveduto di norma ogni biennio; speciali orari di servizio potranno essere richiesti dall'Amministrazione per i posti telefonici pubblici ubicati in localita' di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali. E' consentito alla Societa' di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici, fatta eccezione per quanto riguarda il servizio diurno nei capoluoghi di provincia dove almeno un posto telefonico pubblico deve essere gestito dall'Amministrazione e/o dalla Societa', in conformita' a quanto sara' stabilito in applicazione del 1° comma del presente articolo. L'Amministrazione ed il Ministero dell'Interno e della Difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Societa', rimborsando a quest'ultima le relative spese. L'Amministrazione provvede, altresi', attraverso i propri uffici postali ed i posti telefonici pubblici, allo svolgimento del servizio fac-simile nazionale ed internazionale per il pubblico (bureaufax). Negli stessi uffici potranno essere svolti anche altri servizi di telematica, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo. Il servizio fac-simile per il pubblico puo' essere svolto dalla Societa' attraverso propri posti pubblici, alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'. Su richiesta dell'Amministrazione, la Societa' provvedera' ad installare presso gli uffici postali apparecchi telefonici pubblici a prepagamento per il traffico urbano ed extraurbano. Gli spazi necessari per l'installazione di apparecchi telefonici pubblici presso i suddetti uffici o presso qualunque altro ufficio dell'Amministrazione, saranno posti gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione stessa. Per l'introduzione di servizi di telecomunicazioni e telematica per il pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al presente articolo, la Societa' si impegna a fornire, previ accordi con l'Amministrazione, i mezzi trasmissivi e quant'altro necessario, secondo i canoni di cui all'allegato C della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 35

Art. 35 - Servizio delle commissioni per telefono Qualora l'Amministrazione lo richiedera', la Societa' sara' tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso centro telegrafico di raccolta, con le modalita' e le limitazioni previste dalle norme vigenti. Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalita' previste dall'art. 311 del Codice P.T.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 36

Art. 36 - Segreto delle comunicazioni La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 37

Art. 37 - Divieto di pubblicita' Alla Societa' e' fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicita' a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente. La Societa' potra', comunque svolgere attivita' informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 38

Art. 38 - Pubblicazione dell'elenco degli abbonati La Societa' e' obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi alfabetici, per rete, degli abbonati ai servizi dati in concessione. La Societa' e' altresi' obbligata a distribuire, in utilizzazione gratuita agli abbonati, l'elenco annuale relativo alle aree di appartenenza. Nei confronti degli abbonati interessati, la Societa' e' altresi' obbligata a provvedere al recapito degli elenchi al relativo domicilio verso, un compenso da stabilire d'intesa con l'Amministrazione. La Societa' inoltre consentira' agli altri gestori del servizio telefonico e alle Amministrazioni estere con le quali l'Amministrazione abbia raggiunto accordi al riguardo, l'accesso al sistema automatizzato informazioni elenchi abbonati tramite terminali di cui saranno stabiliti, di comune intesa, sia il numero che l'ubicazione in relazione alle esigenze del servizio e alla struttura e disponibilita' del sistema stesso; in linea di massima sara' collegato un terminale per ogni localita' ove i gestori telefonici sono presenti con una centrale di commutazione manuale ed un terminale per ogni Amministrazione estera. Per l'accesso al sistema di cui sopra sono a carico dei gestori interessati le apparecchiature terminali ed i collegamenti eventualmente messi a disposizione dalla Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 39

Art. 39 - Precedenza delle comunicazioni di Stato. Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorita', salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore. Le conversazioni di Stato possono essere accettate ed effettuate a credito dai posti telefonici pubblici, quando siano richieste per gravi ed urgenti motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di altra grave necessita' pubblica. In tal caso il funzionario ad agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilita' personale, che la conversazione e' di Stato ed ha carattere di urgenza.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 40

Art. 40 - Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Societa' Sono esenti dalle spese di impianto, trasloco e traffico urbano e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal Testo Unico approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di prova e servizio dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di cui al successivo art. 52. Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale applicato agli Organi centrali e periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, per speciali ragioni connesse ad effettive esigenze di servizio accertate dai competenti Organi centrali dell'Amministrazione abbia necessita' di disporre del collegamento telefonico. A richiesta, dell'Amministrazione la Societa' e' tenuta a disabilitare alla teleselezione i collegamenti di cui ai precedenti commi, sempre che il criterio sia previsto dalla centrale cui i collegamenti sono attestati. Quando i collegamenti non sono disabilitati la Societa' e' tenuta a provvedere a che tutte le linee di centrale cui fanno capo gli apparecchi, di cui al presente articolo, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da comunicazioni urbane, ovvero, nelle more, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette bimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori quando questi scatti non superino il numero di 666 per bimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero. I collegamenti in parola, salvo per quanto concerne le esenzioni di cui al 1° comma, sono considerati ad ogni altro effetto come appartenenti alla categoria A di abbonamento. Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti commi non dovra' superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun Distretto con piu' di cinquantamila abbonati e 11% per i rimanenti, ad eccezione del Distretto di Roma per il quale detta percentuale e' portata all'1,25%. La Societa' e' tenuta a praticare, nei confronti del personale in servizio od in quiescenza dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, le stesse facilitazioni tariffarie eventualmente accordate al proprio personale in servizio o in quiescenza per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato. Ai fini dell'osservanza delle norme in vigore, la Societa' e' tenuta a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei circuiti sociali per l'effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico per ragioni di servizio.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 41

Art. 41 - Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione La Societa', in casi particolari ed in via temporanea a richiesta dell'Amministrazione, e' obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa. Per tale gestione verra' corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 42

Art. 42 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari, da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 43

Art. 43 - Facolta' dello Stato di sospendere od assumere il servizio Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessita' pubblica - il Governo puo', con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente a rendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa' ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, e' redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 44

Art. 44 - Rapporti con Amministrazioni estere Gli accordi con le Amministrazioni estere, concernenti i servizi oggetto della concessione, saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Societa'. L'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani nei Congressi e nelle Organizzazioni internazionali nei quali vengono trattate questioni attinenti ai servizi di cui al 1° comma. I delegati della Societa' saranno nominati d'intesa con la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 45

Art. 45 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La Societa' e' tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulera' con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della concessione. Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 46

Art. 46 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche, necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento dei proventi e del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari; e) le verifiche circa l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 e, in particolare, sulla garanzia dei diritti degli utenti relativi alla qualita' e regolarita' del servizio. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 47

Art. 47 - Ammortamento La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 48

Art. 48 - Bilancio ed inventario La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216). Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 49

Art. 49 - Relazioni statistiche La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. La Societa' e' pubblicata ad uniformarsi nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dalla Amministrazione, sentita la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 50

Art. 50 - Tariffe Le tariffe ed i canoni per i servizi dati in concessione e per quelli espletati congiuntamente con l'Amministrazione in base alla presente Convenzione, sono determinati con la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. Le tariffe ed i canoni anzidetti debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrate gestione dei servizi sopra indicati, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento approvati per la Societa' e l'Amministrazione. Per quanto riguarda le tariffe telefoniche, tenuto conto delle competenze in materia del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), per la loro definizione il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con lo stesso CIP e di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede annualmente, entro i termini previsti nei successivi commi, alla verifica della congruita' delle entrate dei gestori (escluse per l'Amministrazione le sovvenzioni del Tesoro) in relazione ai costi effettivi del servizio, tenendo conto per la Societa' degli oneri per l'ammortamento degli impianti, da determinare anche in relazione alle esigenze di autofinanziamento degli investimenti (avendo presenti le aliquote e le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione), nonche' degli oneri finanziari a carico della Societa' stessa e per l'Amministrazione, oltre alle spese correnti, delle spese in conto capitale relative all'autofinanziamento degli investimenti e degli oneri finanziari a carico della stessa Amministrazione. In sede di verifica di cui al comma precedente dovra' considerarsi un'equa remunerazione del capitale sociale da definirsi sulla base degli elementi forniti dalla Societa', opportunamente valutati e verificati. In tale sede, sara' considerato anche l'eventuale avanzo di gestione dell'Amministrazione. Su iniziativa dell'Amministrazione, o su richiesta della Societa', potranno essere effettuate verifiche di congruita' in anticipo rispetto alla scadenza annuale di cui al precedente terzo comma. La Societa', ai fini delle verifiche di congruita' della tariffa e dei canoni, e' tenuta a presentare all'Amministrazione - entro il mese di luglio - proiezioni biennali dei prevedibili costi e ricavi, con riferimento all'esercizio in corso ed a quello successivo, opportunamente documentato nelle singole voci di costi e di ricavo, desunte dalla propria contabilita' industriale, ed elaborate tenendo presente i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei programmi di investimento di cui all'art. 20. Le anzidette verifiche di congruita' saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione delle tariffe e dei canoni per l'anno successivo. Nell'ambito delle verifiche di cui al precedente terzo comma saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione delle nuove tariffe. Le tariffe dei servizi accessori offerti opzionalmente all'utenza saranno comunicate dalla Societa' all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 51

Art. 51 - Canone di concessione A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente Convenzione. Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Societa' a' tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%. Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facolta' di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art. 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione Monica e di recapito dei telegrammi, a norma dell'art. 31 della presente Convenzione. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 52

Art. 52 - Ripartizione dei proventi del traffico 1. Traffico interurbano Spetta all'Amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T. ed applicata, in base al vigente provvedimento tariffario e successive eventuali modifiche, sul traffico interurbano. L'importo della soprattassa viene ricavato dai dati forniti dagli organi di registrazione associati agli organi di tassazione; detti dati debbono essere depurati del 2,7% per tener conto delle conversazioni che non danno comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conto che per l'espletamento del traffico interurbano viene utilizzata un'unica rete, costituita e gestita con apporti dell'Amministrazione e della SIP, i proventi di detto traffico, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa conguaglio per il settore telefonico, sono ripartiti nel modo seguente. a) Proventi del traffico interurbano automatico (compreso il settoriale). Per la determinazione dei proventi del traffico interurbano automatico vengono utilizzati i dati registrati dagli appositi contatori associati agli organi di tassazione. Negli anzidetti proventi vanno compresi anche quelli derivanti dall'espletamento di traffico interurbano tramite le specializzazioni ed integrazioni della rete telefonica. Nei casi in cui i contatori registrino cumulativamente traffico interurbano, internazionale ed intercontinentale - e fino a quando non saranno state completate le modifiche tecniche necessarie per la registrazione separata del traffico interurbano -, i proventi di detto traffico interurbano saranno ottenuti depurando i dati cumulativi di traffico di quelli riferibili al traffico internazionale continentale ed intercontinentale, rilevati dalle apposite apparecchiature centralizzate di cui al successivo punto 2. La valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di L. 80 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni per la regolarizzazione dei rapporti contabili tra i gestori) e viene rettificata con i maggiori e minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza attribuibili al traffico automatico interurbano, in proporzione al relativo numero degli impulsi. I proventi cosi' calcolati, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione nella misura del 18,528% e alla SIP nella misura dell'81,472%. b) Proventi del traffico telefonico interurbano da utente (compreso il settoriale) e da posto telefonico pubblico svolto tramite operatrice. Tali proventi, per la parte derivante dall'applicazione delle relative tariffe, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione e alla SIP nelle stesse percentuali fissate nel precedente punto a), mentre spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento per la parte che deriva dalle quote fisse aggiuntive stabilite dalle norme tariffarie. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico interurbano tramite i propri posti telefonici pubblici, in quanto parte integrante dei proventi da ripartire, saranno considerati introitati, a titolo di acconto, dalla stessa Amministrazione. Nel traffico interurbano e' compreso convenzionalmente il traffico internazionale di frontiera. 2. Traffico internazionale Spetta all'Amministrazione l'intera soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T., applicata sul traffico internazionale (continentale ed intercontinentale) al netto di quello che non da' comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conte che per l'espletamento del servizio internazionale continentale ed intercontinentale, sono utilizzati anche mezzi della SIP, l'Amministrazione, per l'uso di detti mezzi e per le altre prestazioni comunque inerenti all'esercizio del servizio medesimo, riconoscera' alla Societa' una aliquota degli introiti del traffico in partenza esclusa l'intera soprattassa, nella misura del 21,595% per il traffico internazionale continentale e dell'8,554% per il traffico internazionale intercontinentale. Per la determinazione dei proventi del traffico internazionale automatico in partenza, distintamente per il traffico continentale e per quello intercontinentale, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di. L. 92 a scatto, prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. Agli importi che ne risultano vanno aggiunti quelli derivanti dal traffico, telefonico internazionale continentale ed intercontinentale, svolto tramite operatrice ed addebitato all'utenza sulla base delle specifiche registrazioni. Le quote fisse aggiuntive, eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie, spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico internazionale continentale ed intercontinentale tramite i posti telefonici pubblici, in quanto compresi nei provvedimenti di cui al precedente comma, saranno considerati acconti in favore dell'Amministrazione sulle sue pertinenze relative ai traffici stessi. Per la determinazione dei proventi del traffico automatico interurbano ed internazionale (continentale ed intercontinentale), i dati forniti dai contatori associati agli organi di tassazione o dalle apparecchiature di registrazione di cui al presente articolo debbono essere deputati, rispettivamente dell'1,5% e dello 0,8% per tener conto del traffico di prove e di servizio e di quello che non da luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, dette percentuali possono essere verificate ogni triennio per valutarne la congruita' in funzione dello della tecnica e delle esigenze del servizio. Le eventuali diverse percentuali, sono approvate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per traffico di prova e servizio, per il quale la Societa' non provvede ad emissione di fattura, si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici. Nei proventi del traffico, di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono compresi quelli derivanti - dalla tariffa aggiuntiva prevista per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico che restano attribuiti al relativo gestore. Gli introiti derivanti dalla cessione all'utenza di circuiti diretti interurbani al netto del 9,391% che comprende gli importi gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T. (anche per le tratte urbane) ai sensi dell'allegato 2 paragrafo III punto 2, e paragrafo IV punto 2, della Convenzione approvata con [D.P.R. 6/3/1968 n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;427) - sono ripartiti tra l'Amministrazione e la Societa' con le stesse percentuali fissate per il corrispondente traffico; per i collegamenti diretti internazionali, sia continentali che intercontinentali, spettano alla Societa' sui relativi introiti al netto del 14,015% gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T. in base alla Convenzione normativa approvata con D.M. 4/8/1982- le stesse percentuali previste per i corrispondenti traffici. I canoni relativi ai circuiti realizzati dall'Amministrazione in base al penultimo comma dell'art. 9 sono di spettanza dell'Amministrazione stessa. I proventi relativi ai circuiti ceduti ai sensi del terzo comma del successivo art. 64, sono di pertinenza del gestore che ha la proprieta' dei circuiti medesimi; per i circuiti costituiti con il concorso dell'Amministrazione e della Societa', i relativi proventi sono ripartiti in proporzione alla lunghezza delle tratte di rispettiva competenza. Le aliquote percentuali degli introiti di cui al presente articolo tengono conto di tutti gli apporti dell'Amministrazione e della SIP, salvo quelli relativi ai mezzi ceduti reciprocamente in base agli artt. 16 e 17, per l'espletamento per ogni tipo di traffico, compreso quello entrante in Italia, inclusi gli apporti derivanti dalla gestione del rapporto con l'utenza che riguardano anche la fatturazione e riscossione effettuate dalla SIP unitariamente per tutti i servizi e i traffici svolti. Tenuto conto delle competenze tecniche fissate al precedente art. 10, i proventi tariffari per il traffico espletato sulle reti pubbliche specializzate per lati, spettano all'Amministrazione ed alla SIP nella misura percentuale che sara' determinata di comune intesa fra le parti ed approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sulla base dei rispettivi costi, entro sei mesi dalla entrata in servizio pubblico delle reti stesse. La suddetta intesa stabilira' anche la periodicita' di revisione delle percentuali. Le eventuali revisioni delle percentuali sopra riportate saranno effettuate ai sensi del successivo art. 60. Nel caso in cui il sovrapprezzo, che affluisce alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, venga in tutto o in parte assorbito dalla relativa tariffa, ciascuna delle parti ha facolta' di chiedere la revisione delle aliquote dei proventi previste dal presente articolo (anche prima della scadenza del triennio o del quinquennio di cui all'art. 60) le cui misure sono state determinate tenuto conto anche della attribuzione dell'intero sovrapprezzo stabilito dal vigente decreto tariffario alla SIP. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 53

Art. 53 - Riscossione, modalita' e termini di pagamento La Societa', ferma restando la vigente disciplina circa le modalita' e i termini dei pagamenti, provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi, anche per cio' che concerne i canoni di spettanza dell'Amministrazione di cui all'art. 263 del Codice P.T., mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati, addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte, salvo la facolta' per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Societa'. La Societa' e' tenuta a versare all'Amministrazione gli introiti di spettanza di quest'ultima, al netto degli importi di propria competenza, in base ai criteri fissati nel precedente art. 52, entro l'ultimo giorno del terzo mese decorrente dalla data iniziale stabilita per il pagamento delle bollette relative ai servizi fatturati alla generalita' dell'utenza, ai sensi delle disposizioni in vigore. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la Societa' e' tenuta altresi' a versare al gestore del servizio internazionale intercontinentale gli introiti dei servizi intercontinentali in partenza, esclusa l'intera soprattassa ed al netto della quota riconosciuta alla Societa' stessa. Nel caso in cui i dati relativi al traffico internazionale, continentale od intercontinentale, non dovessero pervenire alla Societa' in tempo utile per le contabilizzazioni previste dal precedente art. 52, la Societa' medesima e' tenuta a corrispondere, a titolo di acconto, nei termini e con le modalita' di cui al precedente comma, le quote di spettanza dell'Amministrazione comprese quelle del traffico internazionale valutate, quest'ultime, nella misura corrispondente alle quote del periodo precedente definito, salvo successivo conguaglio. L'Amministrazione, su motivata richiesta della Societa', puo' prorogare, ove sussistano particolari motivi connessi all'attuazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 20, le suddette scadenze fino al massimo di un anno con l'obbligo della Societa' di corrispondere per il periodo di proroga un importo aggiuntivo pari al tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno. Per tutte le somme dovute dalla Concessionaria all'Amministrazione, per le quali non siano stabiliti termini di versamento da leggi, norme o da articoli della presente Convenzione, il versamento dovra' essere effettuato entro un mese dalla liquidazione degli importi notificata dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 54

Art. 54 - Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti, la Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 1.000.000.000 (un miliardo), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali o per altre ragioni, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art. 59 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 57. Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 55

Art. 55 - Durata della Convenzione La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avra' la durata di venti anni salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 56.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 56

Art. 56 - Riscatto degli impianti L'Amministrazione riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresi', il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso i terzi. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente convenzione il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto: della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella, misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo il prezzo sara' stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procedera' per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' sara' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 57

Art. 57 - Revoca L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 -1° comma, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24 ultimo comma, 37 e 41 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 56. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o piu' Compartimenti, la Societa' non, resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 58

Art. 58 - Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 57 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 59

Art. 59 - Penali Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art. 20, e che non comportino una sanzione piu' grave e per inosservanza delle disposizioni stabilite, dalle leggi e dai regolamenti vigenti per i servizi, oggetto della presente concessione l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di lire 10.000.000 (dieci milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze devono essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione, dei proventi di spettanza dell'Amministrazione direttamente percepite dalla Societa', dei canoni di uso e di manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre, che degli interessi calcolati ai tassi ufficiali di sconto vigenti durante il periodo di ritardo versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 57. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 54 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa', ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quante previsto dei precedenti artt. 56, 57 e 58, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente ai 50% dell'attivo netto finale della liquidazione dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 60

Art. 60 - Aggiornamenti e revisioni A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa', decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 61

Art. 61 - Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti. Il Collegio giudichera' secondo le norme di diritto.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 62

Art. 62 - Condizione per l'efficacia della Convenzione L'efficacia della presente Convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 63

Art. 63 - Abrogazione delle precedenti Convenzioni La presente Convenzione annulla e sostituisce le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati: - Convenzione 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1594](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-10-26;1594); - Convenzione modificativa ed aggiuntiva stipulata il 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 6 marzo 1968, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;427); - Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 28 agosto 1972, n. 803](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-28;803). L'Amministrazione, sentita la Societa', provvedera' entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione a rivedere, per renderle coerenti con la Convenzione stessa, le normative e regolamentazioni in atto per i servizi di telecomunicazioni che utilizzano mezzi, anche diretti, della rete pubblica e delle reti specializzate. Salvo eventuali successive modifiche, e' confermata l'appartenenza alla rete urbana di Roma della rete telefonica della Citta' del Vaticano, come previsto dal D.M. 13 gennaio 1961, con le variazioni introdotte per la tassazione delle conversazioni dai successivi provvedimenti tariffari, e l'appartenenza del settore costituito dal territorio della Repubblica di S. Marino al Distretto di Rimini, come previsto dal D.M. 16 luglio 1982 che ha approvato il vigente Piano Regolatore Telefonico Nazionale. Si intendono, altresi', abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto od incompatibili con le clausole della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 64

Art. 64 - Disposizioni transitorie e finali L'Amministrazione si riserva il rapporto con l'utenza per i servizi espletati sulla rete telex-dati fino a quando non sara' realizzata l'interconnessione tra la stessa e la rete fonia-dati, secondo quanto previsto al 40 comma del precedente art. 10. Le modalita' di trasferimento dei rapporti instaurati nel frattempo tra l'Amministrazione e l'utenza costituiranno oggetto di apposite intese tra la stessa Amministrazione e la Societa'. L'Amministrazione, ove ragioni tecnico-economiche lo consiglino, potra' altresi' affidare alla Societa' previe intese con la stessa il rapporto con l'utenza anche per i servizi espletati sulla rete telex, ivi compresi i servizi telegrafici di cui al penultimo comma del precedente art. 9. La cessione di collegamenti diretti punto a punto, per i quali vi siano interessi militari o di sicurezza dello Stato, e' regolata con appositi provvedimenti del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, d'intesa con le competenti Autorita'. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 5, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 agosto 1984 Per la Societa' SIP Societa italiana per l'esercizio telefonico p.a. IL PRESIDENTE BELTRAMI Per l'Amministrazione Il direttore generale MONACO

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato A

Allegato A Struttura territoriale SIP

Direzione Regionale Sede

Piemonte e Valle d'Aosta Torino

Lombardia Milano

Trentino-Alto Adige Bolzano

Friuli-Venezia Giulia Trieste

Veneto Venezia

Liguria Genova

Emilia-Romagna Bologna

Toscana Firenze

Marche e Umbria Ancona

Lazio Roma

Abruzzo e Molise Pescara

Sardegna Cagliari

Puglie Bari

Campania e Basilicata Napoli

Calabria Catanzaro

Sicilia Palermo

Uffici sociali

Valle d'Aosta Aosta

Umbria Perugia

Molise Campobasso

Basilicata Potenza

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato B

Allegato B Unificazione della rete intercompartimentale In relazione alla ripartizione tra Amministrazione e Societa' delle competenze relative alla installazione e all'esercizio degli impianti specificate nel precedente art. 9 ed ai fini di pervenire alla unificazione della rete intercompartimentale, in prima applicazione del presente atto, si procedera' come segue: 1) Autocommutatori a) Gli autocommutatori interdistrettuali di transito installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Ancona, Catania, Genova, Milano, Napoli (Centro e Nola), Pisa, Roma e Verona rimangono in proprieta' e gestione dell'Amministrazione. Gli autocommutatori stessi sono ceduti in uso alla Societa' fino a quando la stessa non avra' provveduto alla realizzazione di propri impianti. Gli autocommutatori stessi, comunque, cesseranno gradualmente dal servizio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo un piano da stabilire d'intesa tra l'Amministrazione e la Societa'; b) gli autocommutatori per gli abbonati grandi parlatori, installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Genova, Milano, Roma e Torino rimangono in proprieta' e gestione dell'Amministrazione e sono ceduti in uso alla Societa', sino a quando la stessa non avra' provveduto al trasferimento degli abbonati interessati su propri impianti. Tale trasferimento dovra' essere effettuato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione; c) l'attuale autocommutatore installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bolzano, adibito esclusivamente all'espletamento del traffico internazionale terminato al compartimento di Bolzano, resta in proprieta' e gestione dell'Amministrazione fino alla sua cessazione dal servizio; successivamente anche al centro di compartimento di Bolzano si applichera' quanto previsto nel precedente art. 9, comma 10; d) l'autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica semielettronica a programma registrato installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bari viene ceduto in proprieta' alla Societa'. All'attuale autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica elettromeccanica, installato dall'Amministrazione nello stesso centro di compartimento, si estendono le disposizioni riportate alla lettera a) del presente punto 1); e) i canoni d'uso di cui al presente punto 1), lettere a) e b), saranno determinati sulla base del valore reale degli impianti, stimato d'intesa fra le parti e secondo tutti gli altri criteri fissati nell'allegato C. 2) Mezzi e sistemi trasmissivi a) I circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati dall'Amministrazione su propri mezzi trasmissivi ed interessanti i centri di distretto di Alessandria, Ascoli Piceno, Padova, Udine, Piacenza, l'Aquila, Savona, Livorno, Sassari, Benevento, Campobasso, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina e Siracusa vengono ceduti in uso alla Societa' alle condizioni di cui all'allegato C; b) sui circuiti di transito e trasversali nazionali, realizzati in tutto o in parte sulla rete dell'Amministrazione attualmente in uso alla Societa', cessa sulla parte di competenza dell'Amministrazione, il regime di cessione in uso; c) l'Amministrazione retrocede alla Societa' i circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati su mezzi trasmissivi della Societa', relativi ai centri di distretto di cui alla precedente lettera a), nonche' le tratte compartimentali sempre realizzate su mezzi trasmissivi della Societa', dei circuiti di transito trasversali nazionali facenti capo agli stessi distretti. 3) Apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali In applicazione a quanto stabilito dal precedente art. 9 la Societa' provvedera' all'acquisto, installazione ed esercizio anche delle apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali occorrenti sulla rete nazionale. Le apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali che risultano installate o acquistate dall'Amministrazione alla data di sottoscrizione del presente atto rimangono in proprieta' e gestione della stessa e, limitatamente a quelle installate, sono cedute in uso alla Societa' alle condizioni di cui all'all. C e fino a quando la situazione tecnica della rete ne consentira' l'utilizzazione. Dette apparecchiature, se non ancora utilizzate, verranno impiegate esclusivamente per l'ampliamento di fasci di circuiti che alla predetta data sono equipaggiati con apparecchiature di segnalazione di proprieta' della stessa Amministrazione. 4) Locali e impianti di alimentazione Tutti i locali di proprieta' dell'Amministrazione in cui sono ubicati gli impianti acquistati dalla Societa' sono, contestualmente, ceduti in uso a quest'ultima. Gli impianti di alimentazione, nel caso che siano esclusivamente adibiti agli autocommutatori acquistati dalla Societa', sono ceduti in proprieta' alla stessa. In caso contrario, la Societa' assumera' in uso la quota parte di impianti di alimentazione adibita agli autocommutatori acquistati, alle condizioni di cui alla lettera e del precedente punto 1). 5) Criteri di ristrutturazione della rete Durante la fase di unificazione della rete nazionale saranno adottate di comune accordo le soluzioni tecniche ritenute necessarie per adeguare la qualita' delle connessioni ai criteri fissati dal Piano Regolatore Telefonico Nazionale. 6) Compensi a) Il compenso per l'uso dei locali di cui al punto 4) sara' determinato con apposito contratto nel quale viene stabilito anche il compenso per tutte le altre prestazioni accessorie fornite (energia elettrica, condizionamento, ecc.) e le modalita' di versamento degli importi dovuti, da effettuarsi comunque dopo il verbale di consegna dei locali; b) per la cessione in proprieta' degli impianti di cui ai punti 1-d) e 4), la Societa' corrispondera' un prezzo calcolato sulla base di 10 rate annuali costanti anticipate al tasso di interesse di cui all'art. 4 dell'allegato C alla presente Convenzione. L'annualita' comincia a decorrere dal primo giorno dell'anno successive alla data di consegna degli impianti di cui al seguente punto 7). Il valore degli impianti viene fissato, di comune accordo, in base al valore reale degli stessi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in lire 9.829.090.477 (novemiliardiotto- centoventinovemilioninovantamilaquattrocentosettantasette); c) i versamenti di cui al presente articolo, relativi a scadenze precedenti alla data di determinazione del prezzo di affitto dei locali, saranno effettuati entro la scadenza della prima rata utile successiva alle date stesse; d) i canoni d'uso per le cessioni di cui ai punti 1) e 3) del presente allegato verranno corrisposti da data non anteriore al 1 gennaio 1985. 7) Consegne Fermo restando i termini di cui al punto 1) del presente allegato, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Societa' provvederanno a compilare gli stati di consistenza dei propri impianti, da servire di base per la cessione in proprieta' o in uso, ovvero per la retrocessione, verificandone vicendevolmente la corrispondenza. Entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione, verranno effettuate le consegne degli impianti soggetti a passaggio di proprieta', o a cessione in uso, ovvero a retrocessione. Dalla data del verbale di consegna decorre l'uso o il possesso degli impianti e la responsabilita' della relativa gestione. La cessione in uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi nonche' delle apparecchiature segue la disciplina prevista negli artt. 16, 17, e 18 e nell'allegato C.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.1

Allegato C Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' dei circuiti e mezzi trasmissivi e di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico, o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tra volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali Canone d'uso annuo per km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km., le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) Canone d'uso annuo - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: -sino a 50 Km, per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.2

Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione(automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione salvo quanto previsto al punto 1) lettera e) del precedente allegato B. Tale canone e' compensativo, oltre che dell cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tener conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.3

Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni annui Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 4

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mozzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attribuibili); i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: - equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni - cavi, antenne 25 anni - edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento e' quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 5

Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 6

Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 16 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato D

Allegato D Ripartizione fra l'Amministrazione e la Societa' degli introiti relativi ai servizi di cui all'art. 31 della presente Convenzione I) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel 1) Compensi dovuti alla Societa' per l'impiego dei circuiti sociali da parte degli uffici P.T.. Per ogni telegramma scambiato tra un ufficio P.T. e il rispettivo centro telegrafico di raccolta e per ogni telegramma portante l'indicazione di servizio tassata T.F., dettato ai destinatari dal centro telegrafico di raccolta: nell'ambito distrettuale L. 95 nell'ambito settoriale L. 32 nell'ambito urbano L. - Per ogni telegramma scambiato tra due uffici P.T. dello stesso distretto senza transito attraverso il centro telegrafico di raccolta, L. 95. 2) Compensi dovuti alla Societa' per il servizio fonotel. Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione) o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340. Nei casi pero' in cui per le operazioni di partenza e di arrivo di uno stesso telegramma siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso e' dovuto una sola volta e, a tale fine, l'ammontare globale dei compensi e' determinato secondo il criterio di cui al successivo numero 3). 3) Compensi dovuti alla Societa' per il servizio espletato nelle localita' dotate di uffici P.T. durante la chiusura di questi nei giorni festivi e nel sabato pomeriggio. Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340. Nei casi pero' in cui per le operazioni di partenza e di arrivo siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso e' dovuto una sola volta e, a tal fine, il compenso di L. 340 e' attribuito al numero totale delle singole operazioni diminuito di una percentuale pari al rapporto tra numero campionariamente rilevato dei casi di doppio impegno ed il totale delle operazioni. Tale percentuale verra' revisionata di anno in anno in base ai dati desunti da apposite rilevazioni. II) Dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati nell'ambito distrettuale 1) La soprattassa di L. 1.000 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete urbana o settoriale, viene cosi' ripartita: a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa': L. 100 all'Amministrazione; L. 900 alla Societa'. b) nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla "Societa', il servizio e' svolto dall'Amministrazione: L. 800 all'Amministrazione; L. 200 alla Societa'. 2) la soprattassa di L. 1.200 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete distrettuale, viene cosi' ripartita: a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa': L. 100 all'Amministrazione; L. 1.100 alla Societa'. b) nelle localita' in cui non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa', il servizio e' svolto dall'Amministrazione: L. 720 all'Amministrazione; L. 480 alla Societa'. 3) La soprattassa di L. 250 dovuta per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana, viene cosi' ripartita: a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa': L. 25 all'Amministrazione; L. 225 alla Societa'. b) nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa', il servizio e' svolto dall'Amministrazione: L. 175 all'Amministrazione; L. 75 alla Societa'. Le anzidette soprattasse sono ripartite in applicazione del Decreto Ministeriale 11 luglio 1984. Detta ripartizione sara' aggiornata contestualmente alle eventuali modifiche del Decreto Ministeriale 24 maggio 1984, in vigore alla data della stipula della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable-art. 1

CONVENZIONE tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico. - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984 prot. 3757/5, con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' concessionarie SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "ITALCABLE" o "Societa'" rappresentata dal Presidente Prof. Antonio Gigli, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 6 aprile 1984, si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE Sono concessi in esclusiva alla Societa' l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di cui al successivo art. 9, nonche' i servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico con tutti i Paesi extraeuropei, con le seguenti eccezioni e secondo le modalita' previste dalla presente Convenzione: - Algeria; - Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; - Egitto; - Libia; - Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; - Tunisia; - territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'Unione Sovietica. E' altresi' di competenza esclusiva della Societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei, eccetto i seguenti: Albania, Austria, Citta' del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo. Non sono compresi nella concessione il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radio-televisivi, nonche' i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestri, marittime ed aeree.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 2

ART. 2 - SCOPO SOCIALE L'installazione e l'esercizio degli impianti nonche' la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere, in Italia ed all'estero, altri esercizi industriali e commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intese con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di svolgere attivita' connesse ai servizi oggetto della presente Convenzione, nonche' l'esercizio o la partecipazione in attivita' concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali di utente, ivi includendo i servizi di trattamento delle informazioni, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 39.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 3

ART. 3 - SEDE LEGALE E DOMICILIO DELLA SOCIETA' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Roma, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma - Via Calabria 46/48. Eventuali variazioni dello stesso, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 4

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE Il capitale della Societa' deve essere sempre adeguato alla entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza, la Societa' si impegna: a) ad avere, alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a lire 88.000.000.000 (ottantotto miliardi) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere uguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 5

ART. 5 - AMMINISTRATORI-DIRIGENTI Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato-Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 6

ART. 6 - PERSONALE DELLA SOCIETA' Il personale della Societa' - compatibilmente con la normativa della Comunita' Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale la Societa' potra' ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. La Societa' stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 7

ART. 7 - FONTI NORMATIVE La concessione e' subordinata all'osservanza delle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La Societa' e' tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Societa' e' tenuta, altresi', al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia. L'istituzione e l'espletamento da parte della Societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 8

ART. 8 - COMPETENZE ED ESPLETAMENTO DEI SERVIZI I servizi di telecomunicazioni internazionali di competenza della Societa' saranno svolti utilizzando gli impianti di cui, al successivo art. 9; i relativi traffici, entranti ed uscenti dall'Italia, sia terminali che di transito, saranno istradati sulle reti nazionali nei centri nazionali previsti dai Piani, regolatori, fatta eccezione per i traffici tra Paesi extra-europei, in transito per l'Italia, che saranno espletati direttamente dalla Societa' a mezzo dei propri impianti. Detti traffici internazionali potranno essere istradati - in ambito nazionale - anche su circuiti trasversali stabiliti tra gli impianti della Societa' e le centrali dei centri di compartimento. I traffici tra Paesi di competenza dell'Amministrazione e Paesi di competenza della Societa', in transito per l'Italia, potranno essere istradati anche su circuiti trasversali, messi a disposizione dall'Amministrazione e stabiliti direttamente tra i Paesi di competenza dell'Amministrazione e gli impianti della Societa'. La realizzazione di detti circuiti trasversali, perseguita allo scopo di facilitare lo svolgimento dei traffici, non comportera' alcuna variazione nella ripartizione degli introiti di cui al successivo art. 33. Ove necessario, ulteriori e piu' dettagliate modalita' operative per lo svolgimento dei servizi, oggetto della presente Convenzione, saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 9

ART. 9 - IMPIANTI DELLA SOCIETA' Salvo i casi previsti dagli artt. 12 - 1° comma e 13 - 1° comma, della presente Convenzione, la Societa' installa ed esercisce in esclusiva, con qualsiasi sistema, tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi di propria competenza. Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni fra il segmento spaziale e la rete terrestre, essi saranno assegnati ai gestori del traffico internazionale od alla concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione. Gli impianti della Societa' realizzati in territorio nazionale saranno ubicati nei centri nazionali previsti dai Piani regolatori di cui al precedente art. 7. Al fine di assicurare servizi di elevata qualita', sicurezza e rendimento, la Societa' si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici. La Societa', quando ne ravvisi l'opportunita', ha facolta' di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti locati o acquisiti da Amministrazioni statali o altri Enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'Amministrazione e con le limitazioni di cui all'art. 13. Qualora i mezzi della Societa' debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri il cui traffico terminale con l'Italia e' di competenza dell'Amministrazione, la Societa' ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Amministrazione la programmazione dei mezzi stessi al fine di evitare non necessarie duplicazioni di impianti; la Societa' ha altresi' l'obbligo di consentire all'Amministrazione l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento del traffico di competenza, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 13.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 10

ART. 10 - EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la completa e perfetta regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 11

ART. 11 - INTERFERENZE L'Amministrazione assegna alla Societa' le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Societa' stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Societa', ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 12

ART. 12 - IMPIANTI ED ARTERIE INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'Amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi di competenza della Societa', la quale ha il diritto di ottenerli in uso nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 13. La Societa' potra' inoltre acquisire dall'Amministrazione diritti irrevocabili d'uso (IRU) su cavi sottomarini internazionali di proprieta' dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione, ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informera' tempestivamente la Societa', per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative ai servizi di pertinenza di quest'ultima.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 13

ART. 13 - RECIPROCA CESSIONE IN USO DI CIRCUITI, IMPIANTI E MEZZI TRASMISSIVI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA' La Societa', per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa' stessa, per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in localita' sedi di centri nazionali diversi, nonche' per i circuiti di raccordo, in sede di centro nazionale, tra i propri impianti e quelli degli altri gestori, ha l'obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la Societa' dovra' rivolgersi alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilita' - ha facolta' di costituirli direttamente. I canoni da corrispondere all'Amministrazione e/o alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi, sono specificati nell'allegato A. Gli stessi canoni saranno applicati reciprocamente dall'Amministrazione e dalla Societa' per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza realizzati su cavi sottomarini. Per la cessione in uso all'Amministrazione di circuiti realizzati dalla Societa' tramite propri impianti radioelettrici, l'Amministrazione corrispondera' alla Societa' stessa i canoni indicati nell'allegato B. I canoni di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere e cioe' interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione e soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione, la Concessionaria per il servizio telefonico nazionale ad uso pubblico e la Societa', ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Nel caso in cui l'Amministrazione e la Societa' utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione all'uso rispettivo dei circuiti. L'Amministrazione e la Societa' provvederanno, di comune accordo, a regolamentare caso per caso ogni altra reciproca prestazione non contemplata nella presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 14

ART. 14 - CESSIONE IN USO AD ALTRI ESERCENTI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PUBBLICO DI MEZZI TRASMISSIVI E DI CIRCUITI APPRONTATI DALLA SOCIETA' La Societa' puo' cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza. Per la costituzione di circuiti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa', l'Amministrazione e la Societa' cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza. I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'Amministrazione ed alla Societa' per le tratte di rispettiva pertinenza. La Societa' puo' altresi' cedere ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico i diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi trasmissivi dei quali abbia la disponibilita'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 15

ART. 15 - PIANI PLURIENNALI DI MASSIMA E PIANI TECNICI ESECUTIVI I Piani pluriennali della Societa' concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformita' alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificare la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto, forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano. Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - previsioni della Societa' sull'andamento del traffico e dei servizi; - programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno, sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per l'attuazione del programma; - prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri, elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Societa' provvedera' a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Societa', in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 16

ART. 16 - COLLAUDI E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese della Societa', al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. E' altresi' in facolta' dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Societa', ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 17

ART. 17 - BREVETTI La concessione non implica alcuna responsabilita' dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Societa'. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra le Societa' ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 18

ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 19

ART. 19 - STUDI ED ESPERIMENTI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Societa' dovra' permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del - personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La Societa' si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio. La Societa' assume l'obbligo di partecipare con un contributo Annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 32, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni sentite la Societa' concessionaria e la Fondazione stessa; la Societa' potra' affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 20

ART. 20 - SEGRETO DELLE COMUNICAZIONI La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 21

ART. 21 - PRECEDENZA DELLE COMUNICAZIONI DI STATO Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorita', salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 22

ART. 22 - FRANCHIGIA In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle reti dell'Amministrazione, sia su quelle della Societa', le comunicazioni di servizio relative all'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 23

ART. 23 - OBBLIGO DI OSSERVARE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari da richiedere tramite il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 24

ART. 24 - FACOLTA' DELLO STATO DI SOSPENDERE OD ASSUMERE I SERVIZI Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessita' pubblica - il Governo puo', con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa' in Italia ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, e' redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 25

ART. 25 - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI E COMPAGNIE ESTERE La Societa' e' autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con le Amministrazioni e con le Compagnie estere interessate ai servizi di sua competenza. La societa' fornira' all'Amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con Amministrazioni e Compagnie estere. La Societa' dovra' sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione, che, tenuto conto delle circostanze del caso, provvedera' prontamente in merito, tutte le questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'Amministrazione stessa o per il Governo italiano. La Societa' e' altresi' tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'Amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa Amministrazione. La Societa' partecipera', in collaborazione con l'Amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), dalla CEPT (Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni) o da altre organizzazioni similari. Nel caso che l'Amministrazione ritenesse di delegare la Societa' a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la Societa' si atterra' alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 26

ART. 26 - OBBLIGO DI ACCETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLO STATO 1) La Societa' e' tenuta ad osservare la vigente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonche' gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'Amministrazione, sentita la Societa', abbia a stipulare con le Amministrazioni o le Compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della concessione. 2) La Societa' e' sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare, la Societa' e' tenuta ad osservare, ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla Amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per le controversie che possano verificarsi tra la Societa' ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini sia per qualsiasi altra ragione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 27

ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Societa' deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alla lettera c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 28

ART. 28 - AMMORTAMENTO La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 29

ART. 29 - BILANCIO ED INVENTARIO La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974 n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216). Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 30

ART. 30 - RELAZIONI STATISTICHE La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'emendamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. La Societa' e' obbligata ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 31

ART. 31 - TARIFFE E TASSE Le tariffe, le tasse terminali e di transito italiane, nonche' i canoni e le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i servizi oggetto della presente Convenzione, sono quelle vigenti alla data della sua entrata in vigore. Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa', con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore, in base alle Convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate; le tariffe ed i canoni devono altresi' tenere conto della congruita' delle entrate in relazione al costo effettivo del servizio, inclusi gli oneri per ammortamento - da determinare anche in funzione delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti -, gli oneri finanziari ed un'adeguata remunerazione del capitale, in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della Societa', ed allo scopo di permettere una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi concessi. La Societa' - nei casi di urgenza - e' autorizzata a stabilire le necessarie intese con le Amministrazioni e Compagnie estere per la variazione delle tasse contabili alle condizioni, e nei limiti di cui all'art. 25, informandone l'Amministrazione. Le tariffe, le tasse ed i canoni sono espressi di norma in franchi-oro e successivamente convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per il periodo cui il traffico ed i canoni si riferiscono: detto equivalente sara' aggiornato dall'Amministrazione con le procedure previste dalle disposizioni in vigore.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 32

ART. 32 - CANONE DI CONCESSIONE La Societa' corrispondera' all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile a norma dell'art. 1 della presente Convenzione. Per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito della Societa' per i servizi summenzionati in base alle tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e di quelle spettanti alle Amministrazioni e Compagnie estere interessate. Il versamento del canone dovra' essere effettuato dell'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 33

ART. 33 - RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI 1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della Societa', spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65% della tassa terminale italiana. Le quote di tassa di pertinenza italiana, relative al percorso internazionale sono di spettanza della Societa'. Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della Societa' e in parte su quelli di pertinenza dell'Amministrazione, la tassa di transito italiana e ripartita a meta' tra Amministrazione e Societa'. 2) Per il traffico telefonico scambiato tra l'Italia ed i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Societa', spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno della rete e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio stesso, l'aliquota del 23,951% degli introiti relativi al traffico di competenza in partenza, esclusi l'intera soprattassa nonche' gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico. Detta aliquota 6 comprensiva anche della quota dell'8,554% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico. Per la determinazione dei suddetti introiti, per quanto riguarda il traffico automatico in partenza, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione della Societa'; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di lire 92 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. I dati forniti dalle suddette apparecchiature di registrazione debbono essere depurati dello 0,8% per tener conto del traffico di prova e di servizio e di quello che non da' luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, la detta percentuale potra' essere verificata a periodi triennali per valutarne la congruita' in funzione dello sviluppo della tecnica e delle esigenze del servizio; la eventuale diversa percentuale sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per traffico di prova e di servizio si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici. Per quanto riguarda il traffico telefonico intercontinentale in partenza svolto tramite operatrice, i relativi introiti sono quelli derivanti dalle specifiche registrazioni utilizzate per gli addebiti all'utenza, ivi comprese quelle relative al traffico addebitato in Italia su richiesta di utente estero. Le quote fisse aggiuntive eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie spettano per intero al gestore che effettua l'operazione manuale di espletamento. Sugli introiti derivanti dalla cessione all'utenza dei circuiti diretti intercontinentali, al netto del 14,015%, gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T., circuiti comunque realizzati su mezzi della Societa', dell'Amministrazione o di altri Concessionari, ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, spetta all'Amministrazione la stessa aliquota percentuale prevista per il corrispondente traffico. Per il traffico telefonico in transito attraverso l'Italia, avente corso in parte sui collegamenti della Societa' ed in parte su quelli dell'Amministrazione, spetta a quest'ultima una aliquota del 18% sulla quota di pertinenza italiana. 3) Per tutti i restanti servizi di telecomunicazioni eserciti fra l'Italia od i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Societa', non regolamentati ai precedenti paragrafi 1) e 2), spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi stessi, la aliquota del 18% sulle quote di pertinenza italiana. Detta aliquota 6 comprensiva anche dell'eventuale quota dell'8% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico. Stessa aliquota spetta all'Amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia aventi corso in parte sui collegamenti della Societa' ed in parte su quelli dell'Amministrazione. 4) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa', spettano all'Amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1), 2) e 3). 5) Per i traffici originari da. Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa', pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente all'Amministrazione stessa. L'Amministrazione tenuta a comunicare trimestralmente alla Societa' il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi. 6) L'Amministrazione e la Societa' assumeranno tutte le necessarie iniziative di carattere tariffale, amministrativo, tecnico ed operativo finalizzate a ristabilire il normale instradamento del traffico di cui Si precedenti paragrafi 4) e 5) e ad impedire eventuali ulteriori deviazioni. 7) Per tutti i traffici uscenti dall'Italia destinati a Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa' e da questa inoltrati su circuiti gestiti dall'Amministrazione per l'espletamento dei traffici di propria competenza, la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90% all'Amministrazione e del 10% alla Societa'. Nel caso di traffico uscente dall'Italia destinato a Paesi di competenza dell'Amministrazione e da questa inoltrato su circuiti gestiti dalla Societa' per l'espletamento dei traffici di competenza, la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90% alla Societa' e del 10% all'Amministrazione. 8) Per i traffici in transito per l'Italia interessanti Paesi di competenza dell'Amministrazione e della Societa' e convogliati su circuiti trasversali di cui al 3° comma del precedente art. 8, si applicano le ripartizioni delle quote di pertinenza italiana stabilite ai paragrafi 1)-2)-3) del presente articolo, e null'altro e' dovuto dalla Societa' per l'uso dei predetti circuiti. 9) Per i servizi eserciti via Italia tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Societa' esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della Societa', le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Societa'. 10) Per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, effettuato esclusivamente con mezzi della Societa', le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Societa'. 11) Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione, l'Amministrazione - d'intesa con la Societa' - stabilira' quale aliquota della tariffa debba considerarsi, corrispondente alla tassa terminale o di transito italiano e quale debba considerarsi relativa al percorso estero. 12) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tariffe e dei canoni percepiti sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato tra i competenti gestori nazionali per la liquidazione dei conti, e' ripartita a meta' tra Amministrazione e Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 34

ART. 34 - COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO La compilazione dei conti tra l'Amministrazione e la Societa' concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente Convenzione e' effettuata mensilmente. Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi e al servizio telex la liquidazione dei conti mensili avverra' entro il terzo mese successivo a quello cui il traffico si riferisce. Qualora, per motivi tecnico-contabili, detto termine non potesse essere rispettato, la liquidazione dei conti stessi potra' avvenire con il pagamento, da parte del debitore, di una somma, salvo conguaglio, pari al 90% degli importi a debito risultanti dai conti definitivi relativi allo stesso mese dell'anno precedente. In tale ultimo caso, il conguaglio sara' effettuato entro i dodici mesi successivi. Per il servizio telefonico lo scambio dei conti dovra' avvenire mensilmente; la compilazione del relativo prospetto di liquidazione, comprensivo anche dei dati disponibili riferiti ai traffici di transito, dovra' avvenire a periodi corrispondenti a quelli di fatturazione all'utenza, entro i tre mesi successivi all'ultimo mese di traffico fatturato; il pagamento del saldo sara' effettuato entro il quarto mese successivo all'ultimo mese di traffico fatturato. Ove non diversamente contemplato restano valide le attuali modalita' di incasso sull'utenza e di accredito che sara' effettuato dalla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico al netto della quota di propria spettanza. Per tutti gli altri servizi, sia lo scambio dei conti che il pagamento dei relativi saldi, saranno regolati in analogia ad uno dei tre precedenti tipi di traffico a cui saranno assimilati. Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro, il cambio vigente alla data di effettuazione del traffico cui il pagamento si riferisce. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti, nonche' le modalita' che fossero stabilite dall'Amministrazione di intesa con la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 35

ART. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi assunti le Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 300.000.000 (trecento milioni), in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito e causa di penalita' o per altre ragioni, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale, si applicano le disposizioni previste nell'art. 40 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 38. Gli interessi sulla somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 36

ART. 36 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avra' una durata di venti anni, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 37.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 37

ART. 37 - RISCATTO DEGLI IMPIANTI L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabili d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della concessione e comprende altresi' il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso terzi. L'Amministrazione subentra altresi' alla Societa' nei rapporti esistenti fra la Societa' stessa e gli enti stranieri relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi di telecomunicazioni di proprieta' della Societa'. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente Convenzione, il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili con la indicazione della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione di vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo e' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte della Amministrazione, e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo del riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo il prezzo e' stabilito dal collegio arbitrale di cui all'art. 42 della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 38

ART. 38 - REVOCA L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 6 - 1° comma, 9, 10, 13, 15, 25 e 35 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 37. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale, la Societa' non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 39

ART. 39 - DECADENZA In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 e seguenti del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 38 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione a spese della Societa' degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 40

ART. 40 - PENALI Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui al precedente art. 15, e che non comportino una sanzione piu' grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 38. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla, relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale, costituito dalla Societa', che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 35 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa', ovvero il ritardo, nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 37, 38 e 39, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa nel corso della concessione senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 41

ART. 41 - AGGIORNAMENTI E REVISIONI A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa' decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente. Convenzione e successivamente ogni quinquennio e seguiteranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari, per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche a integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 42

ART. 42 - COLLEGIO ARBITRALE Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato di intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti. Il Collegio giudichera' secondo le norme di diritto.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 43

ART. 43 - CONDIZIONE PER L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE L'efficacia della presente Convenzione, e' subordinata alla registrazione presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 44

ART. 44 - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI CONVENZIONI Sono abrogate le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati: - Convenzione 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con [D.P.R. 6 marzo 1968, n. 497](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;497); - Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 27 febbraio 1968 stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Italcable per integrare l'art. 47 della Convenzione medesima, approvata con [D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-14;1127); - Allegato 2 alla Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.A., con adesione dell'Italcable, per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e segnaletica, approvata con D.M. 4 agosto 1982. Si intendono altresi' abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 45

ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 agosto 1984 Per l'Amministrazione Il direttore generale MONACO Per la Societa' ITALCABLE Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici IL PRESIDENTE GIGLI

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 1

ALLEGATO A Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' dei circuiti e mezzi trasmissivi e di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia. Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a due o a quattro fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali - per Km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di un Km., le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 166.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300 g) Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistema di telegrafia armonica i) Portanti telefonici in caso di cessione in uso di un intero portante si applicano i canoni di cui al punto "2a)" del presente allegato maggiorati di un terzo. ii) Circuiti telegrafici a 50 baud (4) 1. CIRCUITI NAZIONALI 1.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canone d'uso annuo del circuito: - sino a 50 Km. per ogni Km. o frazio- ne non inferiore a m. 300 L. 1.150 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 200 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 160 - oltre i primi 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 135 1.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 220.000 * canone d'uso annuo del circuito: - sino a 50 Km. per ogni Km. o frazio- ne non inferiore a m. 300 L. 600 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 105 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 85 - oltre i primi 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 70 2. CIRCUITI INTERNAZIONALI (tratta in territorio italiano) 2.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.1. 2.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun utente L. 220.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.2.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 2

2.

CIRCUITI INTERNAZIONALI (tratta in territorio italiano) 2.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.1. 2.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun utente L. 220.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.2. Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone e' compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi, il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%) si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto ed installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto ed l'installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 3

Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni annui Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui all'artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari a un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 4

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per Km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attribuibili); - i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: * equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni * cavi, antenne 25 anni * edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura uguale per entrambi i gestori e non inferiore a quelli degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento 6 quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi istradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui sono sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 5

Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano, pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto o a qualsiasi titolo.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 6

Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 fino al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 13 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato. (4)Per circuiti a velocita' superiore e per le relative apparecchiature terminali si applica per i sistemi EDM un canone proporzionale alla larghezza di banda utilizzata e per quelli TDM un canone proporzionale alla velocita' di trasmissione utilizzata.

Convenzione Ministero delle Poste e Italcable-Allegato B

ALLEGATO B Canoni annui per la cessione in uso all'Amministrazione da parte della Societa' di circuiti radioelettrici internazionali. 1) Canali telegrafici bidirezionali a 50 baud realizzati con mezzi della Societa' su collegamenti radioelettrici protetti, per ciascun canale e per un impiego di 24 ore giornaliere L. 30.000.000 (trenta milioni) annue 2) Canali telefonici bidirezionali forniti di dispositivo segreto e comprensivi di collegamento a 4 fili fino al permutatore della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, con fattore di efficacia non inferiore al 70 per cento, realizzati con mezzi della Societa' su collegamenti radioelettrici protetti, per ciascun canale e per un impiego di 24 ore giornaliere L. 70.000.000 (settanta milioni) annue.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.-art. 1

CONVENZIONE tra il MINISTERO delle POSTE e delle TELECOMUNICAZIONI e la TELESPAZIO S.p.A. - per le Comunicazioni Spaziali per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) dei 30 Maggio 1984 Prot. 3758/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' Concessionarie SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. e ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.; Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dottore Ugo MONACO delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "TELESPAZIO" o "Societa'" rappresentata dal Presidente Sig. Fabrizio Serena di Lapigio, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 28 Maggio 1984 si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto della concessione Per realizzare i collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali, sono concessi alla Societa', con le modalita' e le limitazioni di cui ai successivi commi e all'art. 2, l'impianto e l'esercizio dei sistemi spaziali. In particolare sono concessi in esclusiva alla Societa' l'impianto e l'esercizio: a) delle stazioni terrene (comprensive dei complessi antenna ricetrasmittenti, impianti ausiliari ed infrastrutture) del Fucino (AQ), del Lario (CO) e di Scanzano (PA), adibite ai collegamenti di telecomunicazioni internazionali espletati attraverso i centri nazionali; l'impianto e l'esercizio di altre stazioni terrene dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione; b) dei seguenti spaziali adibiti ai collegamenti di telecomunicazioni nazionali, nonche' delle apparecchiature necessarie alle funzioni centralizzate di telecontrollo e di coordinamento dei singoli complessi ricetrasmittenti, destinati allo scambio delle comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre. L'impianto e l'esercizio dei complessi ricetrasmittenti di cui al precedente punto b), ad eccezione di quali che svolgono traffico terminale di utente, saranno assegnati dall'Amministrazione alla Societa' o ai gestori dei servizi di telecomunicazioni, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione. Per i sistemi di telecomunicazioni nazionali via satellite le funzioni sono definite, d'intesa con i gestori dei servizi di telecomunicazioni, dall'Amministrazione e dalla Societa'. I mezzi ed i sistemi trasmissivi necessari al collegamento fra la rete pubblica e le stazioni terrene della Societa', sono di competenza dell'Amministrazione. Non sono compresi nella concessione l'impianto e l'esercizio di stazioni terrene a bordo di natanti ed aerei destinate ad operare nell'ambito dei servizi mobili a mezzo satellite, nonche' delle stazioni terrene dei servizi di radioamatore.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 2

Art. 2 - Assunzione della qualifica di Ente per le Telecomunicazioni spaziali Per l'esecuzione dei compiti relativi ai sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite ad essa affidati in concessione, la Societa', in qualita' di Ente designato, sottoscrive gli Accordi Operativi inclusi negli Accordi Istitutivi sottoscritti dal Governo italiano e pertanto fa fronte ai relativi impegni e partecipa agli organi responsabili delle attivita' gestionali. Nel caso di Accordi Operativi gia' sottoscritti dall'Amministrazione, la Societa' - quale Ente designato - subentrera' negli Accordi stessi previe intese con l'Amministrazione per quanto concerne i relativi aspetti economico-finanziari. In particolare, per quanto riguarda l'Accordo Operativo dell'INMARSAT (Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite) e l'Accordo Operativo dell'EUTELSAT (Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni via. Satellite), gia' sottoscritti dall'Amministrazione, la Societa' dovra' trasferire a quest'ultima le somme che ricevera' dalle predette Organizzazioni Internazionali a titolo di rimborso dei contributi, maggiorati della remunerazione del capitale, versati in precedenza dall'Amministrazione. La Societa', nello svolgimento delle attivita' di cui, al primo comma del presente articolo, si uniforma alle direttive generali e programmatiche chi l'Amministrazione stabilisce per assicurare il coordinamento con i gestori di telecomunicazioni in materia di previsioni di traffico, pianificazione, realizzazione ed utilizzazione dei sistemi di cui al richiamato primo comma, ivi inclusi gli aspetti tariffari; a tal fine l'Amministrazione che partecipa agli organi di controllo a livello governativo previsti dagli Accordi. Istitutivi, si riserva di indicare le partecipazioni dei gestori nei casi in cui e' richiesto un loro specifico impegno. La Societa' si impegna altresi' ad uniformarsi alle direttive che saranno impartite, tramite l'Amministrazione per quanto concerne l'uso degli spazi extraterrestri e per il coordinamento con le attivita' spaziali svolte da altre Organizzazioni ed Enti Nazionali ed Internazionali.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 3

Art. 3 - Scopo sociale L'esercizio degli impianti nonche' delle attivita' previste dalla presente Convenzione, con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con le attivita' concesse o entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di fornire servizi di gestione in orbita o altri servizi anche per sistemi internazionali o per raggruppamenti di Paesi o singoli Paesi, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano all'equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. Alla Societa' e' inoltre consentito di svolgere attivita' di sperimentazione in ambito nazionale ed internazionale, allo scopo di acquisire l'esperienza necessaria allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 33.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 4

Art. 4 - Sede legale e domicilio della Societa' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Roma, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via A. Bergamini 50. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 5

Art. 5 - Capitale sociale Il capitale della Societa' deve essere sempre adeguato all'entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza la Societa' si impegna: a) ad avere, alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 25.200.000.000 (Venticinque miliardi e duecento milioni) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi: diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 6

Art. 6 - Amministratori - Dirigenti Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio Sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici; giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 7

Art. 7 - Personale della Societa' Il personale della Societa' - compatibilmente con la normativa della Comunita' Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana. In via - eccezionale la Societa' potra' ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. La Societa' stessa, - per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, e necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 8

Art. 8 - Fonti normative La concessione e' subordinata all'osservanza delle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La Societa' e' tenuta inoltre ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Societa' e' tenuta, altresi', al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 9

Art. 9 - Espletamento dei servizi I servizi di telecomunicazioni espletati sui collegamenti costituiti a norma dell'art. 1 della presente Convenzione, sono riservati, secondo le rispettive competenze, all'Amministrazione od ai concessionari di quest'ultima. Pertanto i collegamenti anzidetti saranno dalla Societa' ceduti in uso all'Amministrazione od ai gestori pubblici di telecomunicazioni per l'espletamento dei servizi di rispettiva competenza. Compatibilmente con le esigenze del servizio, collegamenti potranno dalla Telespazio essere ceduti - previa autorizzazione dell'Amministrazione - ad altre Amministrazioni dello Stato, e cosi' pure a persone ed enti che risultino muniti di regolare concessione o, in casi di urgenza e per limitati periodi di tempo, di speciale autorizzazione da parte della stessa Amministrazione. Le modalita' tecnico-operative della cessione in uso e dell'utilizzazione dei collegamenti oggetto della presente Convenzione saranno regolamentate dall'Amministrazione d'intesa con la Societa', tenendo conto delle esigenze imposte dalla gestione e dall'utilizzazione dei satelliti di telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 10

Art. 10 - Efficienza degli impianti La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la completa e perfetta regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle disposizioni in vigore. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti ed i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 11

Art. 11 - Interferenze L'Amministrazione assegna alla Societa' le frequenze radioelettriche idonee all'effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi od interferente con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Societa' stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Societa', ritiene indispensabili per l'eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 12

Art. 12 - Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni Lo scambio delle comunicazioni fra le stazioni terrene di cui all'art. 1 e la rete nazionale di telecomunicazioni avverra' di norma presso le stazioni; pertanto i raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni saranno realizzati utilizzando mezzi trasmissivi di proprieta' dell'Amministrazione. Ove l'Amministrazione riconoscesse l'indisponibilita' o la l'idoneita' di tali mezzi, ovvero l'impossibilita' di realizzarli in tempo utile, la Societa' potra' essere autorizzata a costituire i raccordi medesimi con propri mezzi, seguendo le modalita' previste dall'art. 13. Per l'uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi di proprieta' dell'Amministrazione e/o delle altre Societa' concessionarie, saranno corrisposti i canoni stabiliti nell'allegato alla presente Convenzione. Gli stessi canoni saranno applicati nei casi in cui l'Amministrazione o le altre Societa' concessionarie intendessero, utilizzare raccordi realizzati con mezzi di proprieta' della Societa'. Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale d'accordo tra l'Amministrazione e la Societa' ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 13

Art. 13 - Piani pluriennali di massima e Piani tecnici-esecutivi I Piani pluriennali della Societa' concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformita' alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in coerenza con le previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti. Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - correlazione fra le previsioni formulate dalla Societa' e l'attivita' spaziale nazionale ed internazionale; - programma di sviluppo degli impianti e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno, sia a quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per l'attuazione del programma; - prospettiva di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni o modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro 30 giorni dalla richiesta. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Societa', in attuazione del Piano generale di massima, di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 14

Art. 14 - Collaudi E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese della Societa', al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. E' altresi' in facolta' dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Societa', ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 15

Art. 15 - Brevetti La concessione non implica alcuna responsabilita' dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Societa'. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a' qualsiasi rapporto tra la Societa' ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 16

Art. 16 - Sicurezza del lavoro Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 17

Art. 17 - Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Societa' dovra' permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La Societa', nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione, nonche' degli enti di ricerca da questa indicati, dati ed impianti di propria pertinenza ed a prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che la suddetta Amministrazione la richieda ai fini dell'espletamento dell'attivita' di studio e sperimentazione. La Societa' assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 281, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Societa' Concessionaria e la Fondazione stessa; la Societa' potra' affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 18

Art. 18 - Segreto delle comunicazioni La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 19

Art. 19 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 20

Art. 20 - Facolta dello Stato di sospendere o assumere l'esercizio degli impianti Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T., per grave necessita' pubblica, il Governo puo' con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere, limitare o assumere temporaneamente l'esercizio dei sistemi oggetto della concessione, prendendo eventualmente possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa'. Nel caso di presa di possesso temporaneo degli impianti, e' redatto un verbale da cui risulti la consistenza e lo stato della loro conservazione e del loro funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale, peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 21

Art. 21 - Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali Alla Societa' e' vietato prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attivita' di cui alla concessione e su, quelle che possano comunque avere riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attivita' spaziali, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Sono consentiti gli accordi relativi alla gestione dei sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite, di cui al precedente art. 2, e quelli concernenti l'esercizio dei collegamenti attuali a mezzo di detti sistemi.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 22

Art. 22 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La Societa' e' tenuta all'osservanza, oltre che degli Accordi di cui all'art. 2, anche di tutte le altre Convenzioni ed Accordi che il Governo italiano stipulera' con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce all'attivita' oggetto della concessione.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 23

Art. 23 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul loro funzionamento; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 24

Art. 24 - Ammortamento La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 25

Art. 25 - Bilancio ed inventario La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216), ove le disposizioni relative siano applicabili alla Societa'. Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successiva, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 26

Art. 26 - Relazioni statistiche La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sullo sviluppo e l'utilizzazione degli impianti nell'anno precedente. La Societa' e' obbligata, ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 27

Art. 27 - Canoni dei collegamenti via satellite I canoni dovuti alla Societa' per la messa a disposizione dei collegamenti previsti all'art. 1 della presente Convenzione, saranno fissati e variati con Decreto del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni; i canoni devono tenere conto della congruita' delle entrate in relazione al costo effettivo del servizio, inclusi gli oneri per ammortamento, da determinare anche in funzione delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti, gli oneri finanziari ed un'adeguata remunerazione del capitale, in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della Societa', ed allo scopo di permettere una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi concessi. I canoni, inoltre, devono tenere conto delle tariffe e canoni che, per analoghi servizi, saranno determinati in campo internazionale da Amministrazioni e Societa' estere. I canoni relativi ai collegamenti e servizi internazionali sono espressi, di norma, in franchi-oro e successivamente convertiti in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dai gestori pubblici dei servizi di telecomunicazioni: detto equivalente sara' aggiornato dall'Amministrazione con le procedure previste dalle disposizioni in vigore.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 28

Art. 28 - Canone di concessione La Societa' corrispondera' all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per le attivita' concessele di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Per introiti lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per le attivita' summenzionate, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, al netto delle quote parti di canoni spettanti ad Amministrazioni e Societa' concessionarie italiane ed estere, degli eventuali contributi per interessi sui mutui, delle plusvalenze derivanti da trasformazioni patrimoniali e degli interessi attivi. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 29

Art. 29 - Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti, la Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un deposito cauzionale di lire 300.000.000 (trecento milioni), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale, si applicano le disposizioni previste nell'art. 34 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 32. Gli interessi sulla somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 30

Art. 30 - Durata della Convenzione La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione; avra' una durata di venti anni, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 31.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 31

Art. 31 - Riscatto degli impianti L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione, ivi incluse le quote di partecipazione ai sistemi di cui al precedente art. 2 e comprende altresi' il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso i terzi, ivi compresi Societa', Enti ed Organizzazioni internazionali. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso degli impianti che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato, e dagli altri, Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo, il prezzo stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 36, della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procedera' per, la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' sara' tenuta presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 32

Art. 32 - Revoca L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 7-1 comma 10, 12, 13, 21 e 29 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla. Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di vendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 31. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti, la Societa' non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 33

Art. 33 - Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 32 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 34

Art. 34 - Penali Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nell'esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art. 13 e che non comportino una sanzione piu' grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di Lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di Lire 50.000.100 (cinquanta milioni) per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso i terzi. Dette violazioni ed inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione di anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione di anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicate alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 32. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' che deve essere reintegrato con le norme descritte dall'art 29 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa' ovvero il ritardo dei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle pareti previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 31, 32 e 33, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa, nel corso della compressione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 35

Art. 35 - Aggiornamenti e revisioni A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa', decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 36

Art. 36 - Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato su istanza di una delle Parti. Il collegio giudichera' secondo le norme di diritto.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 37

Art. 37 - Condizione per l'efficacia della Convenzione L'efficacia della presente Convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 38

Art. 38 - Abrogazione della precedente Convenzione E' abrogata la Convenzione 9 febbraio 1965 stipulata tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Telespazio, approvata con [D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-12;1130). Si intendono altresi' abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 39

Art. 39 Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 6 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 Agosto 1984 Per la Societa Per l'Amministrazione TELESPAZIO Il direttore generale S.p.a. per le comunicazioni spaziali MONACO IL PRESIDENTE SERENA DI LAPIGIO

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 1

ALLEGATO CANONI ANNUI PER LA RECIPROCA CESSIONE IN USO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA' DEI CIRCUITI E MEZZI TRASMISSIVI E DI APPARECCHIATURE DI COMMUTAZIONE, SEGNALAZIONE, TRASMISSIONE ED ENERGIA Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o 4 fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali Canone d'uso annuo per Km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km. le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 km., e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o 4, fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 km., per km. o frazione non infe- riore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con segnalatori fuori banda: - sino a 50 Km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 2

Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissio ne ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone e' compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria all'alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima dell'applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 3

Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso. br;

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 4

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo quindi da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificatamente attribuibili); - i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento di fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: - equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni - cavi, antenne 25 anni - edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento e' quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 5

Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 6

Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 12 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.