LEGGE 4 agosto 1984, n. 583
Articolo 57 Modifiche 1. Alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, il Consiglio puo' raccomandare ai Membri eventuali modifiche al presente accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive i termini entro i quali ogni Stato membro dovra' notificare al depositario la ratifica, l'accettazione, l'approvazione oppure il rifiuto della modifica. 2. Il Consiglio puo' prorogare il termine prescritto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. Il Consiglio notifica la proroga al depositario. 3. Se, entro il termine fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata da tutti i Membri, detta modifica entra in vigore non appena il depositario riceve tale ratifica, accettazione o approvazione. 4. Se, entro il termine fissato in forza del paragrafo 1 o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica non viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori, detta modifica non entra in vigore. 5. Se entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 o prorogata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori: a) per i Membri che hanno notificato tale ratifica, accettazione o approvazione, la modifica entra in vigore tre mesi dopo che il depositario ha ricevuto l'ultima ratifica, accettazione o approvazione con la quale e' stato raggiunto almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno 80% di tutti i voti dei Membri consumatori; b) qualsiasi Membro che non abbia ratificato, accettato od approvato una modifica alla data della sua entrata in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente accordo a meno che dimostri al Consiglio, durante la prima sessione successiva alla data di entrata in vigore della modifica, che si trovava nell'impossibilita' di ratificare, accettare o approvare la modifica stessa a seguito di difficolta' di ordine costituzionale ed a meno che il Consiglio non decida di prorogare, nei suoi confronti, il termine di ratifica, di accettazione o di approvazione sino a che dette difficolta' siano state superate. 6. Se ritiene che una determinata modifica possa pregiudicare i suoi interessi, un Membro puo', prima della data di entrata in vigore della modifica stessa, notificare al depositario il suo recesso dal presente accordo. Il recesso diventa effettivo alla data di entrata in vigore della modifica. In qualsiasi momento il Consiglio puo', alle condizioni e secondo modalita' che ritiene adeguate, autorizzare tale Membro a ritirare la sua notifica di recesso. 7. Qualsiasi emendamento al presente articolo entra in vigore soltanto se ratificato, accettato od approvato da tutti i Membri. 8. Le disposizioni del presente articolo non incidono sui poteri conferiti dal presente accordo in ordine alla revisione di uno qualsiasi dei suoi allegati nonche' all'applicazione di qualsiasi altro articolo che disponga una procedura specifica per la modifica dell'accordo stesso.
Sesto Accordo - art. 58
Articolo 58 Recesso Un Membro che recede dal presente accordo durante il suo periodo di validita', a meno che il recesso avvenga: a) conformemente alle disposizioni degli articoli 48, paragrafo 6, o 57, paragrafo 6, oppure b) con preavviso di almeno 12 mesi presentato al depositario almeno un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non ha diritto, alla risoluzione del presente accordo, ad alcuna parte del prodotto della liquidazione della scorta stabilizzatrice ai termini dell'articolo 26 ne' degli altri atti del Consiglio a norma dell'articolo 60.
Sesto Accordo - art. 59
Articolo 59 Durata, proroga e risoluzione 1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, la durata del presente accordo sara' di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori ed alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, decidere di prorogare l'accordo per uno o piu' periodi non superiori a due anni complessivamente. 3. Il Consiglio segnala ai Membri, con raccomandazione inviata non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, se sia necessario od opportuno rinnovare l'accordo stesso e, in caso affermativo, in quale forma. Nel contempo, esso esamina il probabile rapporto tra offerta e domanda di stagno alla scadenza del presente accordo. 4. a) In qualsiasi momento, ogni Membro puo' ratificare per iscritto al presidente esecutivo l'intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la risoluzione del presente accordo. b) Se approva la proposta di risoluzione alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e consumatori il Consiglio raccomanda ai Membri di porre fine al presente accordo. c) Se i Membri che detengono due terzi del totale dei voti di tutti i Membri produttori e due terzi del totale dei voti di tutti i Membri consumatori notificano al Consiglio che accettano la sua raccomandazione, il presente accordo viene risolto alla data decisa dal Consiglio stesso; questa data non puo' cadere oltre sei mesi dopo la ricezione dell'ultima notifica dei membri suddetti da parte del Consiglio. 5. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa conformemente ai paragrafi 2 oppure 4, lettera c), del presente articolo.
Sesto Accordo - art. 60
Articolo 60 Procedura di risoluzione 1. Il Consiglio rimane in carica per il tempo necessario per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, per il controllo della liquidazione della scorta stabilizzatrice e di qualsiasi scorta detenuta conformemente all'articolo 39 nonche' per l'accertamento della corretta osservanza delle condizioni imposte dal consiglio stesso in virtu' del presente accordo o delle disposizioni del quinto accordo; il Consiglio ha i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo eventualmente necessarie a tal fine. 2. Alla risoluzione del presente accordo: a) la scorta stabilizzatrice viene liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 26; b) il Consiglio fissa l'importo degli impegni contratti nei confronti del suo personale e, se del caso, con un bilancio supplementare al conto di gestione, conformemente all'articolo 20, prende adeguate misure per disporre di fondi sufficienti ad assolvere ai suoi obblighi; c) una volta assolti tutti gli obblighi del Consiglio diversi da quelli inerenti al conto della scorta stabilizzatrice, gli attivi disponibili sono ripartiti come stabilito nel presente articolo; d) se viene prorogato, il Consiglio mantiene i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento; e) se non viene prorogato ma viene istituito in sua vece un organismo inteso a succedergli, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e tutti gli altri documenti all'organismo successore e, con maggioranza di due terzi ripartita, puo' trasferirgli la totalita' o una parte degli attivi rimanenti o disporne diversamente secondo la sua decisione; f) se non viene prorogato e non viene creato in sua vece alcun organismo successore, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento al Segretario generale delle Nazioni Unite o a qualsiasi organizzazione internazionale designata da quest'ultimo, oppure, in mancanza di designazione, il Consiglio medesimo ne decide la destinazione; gli attivi non monetari rimanenti sono venduti o realizzati nel modo stabilito dal Consiglio stesso; g) i proventi della realizzazione degli attivi non monetari e qualsiasi attivo monetario rimanente vengono quindi ripartiti in modo che ciascun Membro riceva una parte proporzionale al totale dei contributi da esso versati al conto di gestione a norma dell'articolo 20.
Sesto Accordo - art. 61
Articolo 61 Riserve Nessuna riserva puo' essere formulata alle disposizioni del presente accordo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo, alle date indicate. Fatto a Ginevra il ventisei giugno millenovecentoottantuno in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
Sesto Accordo - Allegato A
ALLEGATO A Percentuale dei paesi produttori a/
Paese
Percentuale
Australia 5,95
Bolivia 15,61
Brasile 1,23
Indonesia
18,62
Malaysia 35,15
Nigeria 1,43
Ruanda 0,92
Tailandia 19,28
Zaire 1,81
Totale
100,00
--------------- a/ Calcolato sulla base dei quantitativi di concentrati contenenti stagno prodotti nel 1980 (per Brasile, esportazioni nette di concentrato e di stagno metallico) Nota: L'elenco dei paesi e delle percentuali di cui al presente allegato e' stato redatto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, del 1980, durante la quale si e' proceduto alla stesura del sesto accordo internazionale sullo stagno.
Sesto Accordo - Allegato B
ALLEGATO B Percentuale dei singoli paesi consumatori e dei gruppi di paesi a/
Paese/gruppo di paesi
Percentuale
Austria 0,27
Bulgaria 0,55
Canada 2,69
Costa Rica 0,01
Cuba 0,03
Cecoslovacchia 1,80
Egitto 0,22
Comunita' economica europea (27,15)
Belgio/Lussemburgo 1,54
Danimarca 0,10
Francia 5,54
Repubblica federale di Germania 7,75
Grecia 0,23
Irlanda 0,05
Italia 3,42
Paesi Bassi 2,71
Regno Unito 5,81
Finlandia 0,11
Ungheria 0,72
India 1,37
Iraq 0,07
Giamaica 0,01
Giappone 17,20
Giordania 0,02
Malta 0,00
Messico 0,94
Nuova Zelanda 0,14
Norvegia 0,26
Peru' 0,06
Filippine 0,54
Polonia 2,21
Repubblica di Corea 1,06
Romania 1,81
Arabia Saudita 0,03
Senegal 0,00
Spagna 2,40
Svezia 0,24
Svizzera 0,45
Repubblica Araba Siriana 0,03
Tunisia 0,06
Turchia 0,39
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 9,09
Stati Uniti d'America 26,91
Venezuela 0,34
Iugoslavia 0,82
Totale 100,00
--------------- a/ Calcolato sulla base del consumo 1978-1980 stagno metallico primario (per l'URSS, importazioni nette di concentrato e di stagno metallico). Note: L'elenco dei paesi, dei gruppi di paesi e delle percentuali di cui al presente allegato e' stato redatto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1980, durante la quale si e' proceduto alla stesura del sesto accordo internazionale sullo stagno.
Sesto Accordo - Allegato C
ALLEGATO C Parte prima Condizioni alle quali lo stagno e' ritenuto esportato ai fini del controllo delle esportazioni Australia Lo stagno si considera esportato alla data che figura sulla licenza di esportazione per i beni soggetti a restrizione ("Restricted Goods Export Permit"), rilasciata in forza delle "Normative doganali sulle esportazioni vietate" (Customs Prohibited Exports Regulations) restando inteso che lo stagno spedito da una fonderia con sede in Australia e non soggetto alle normative doganali di cui sopra e' ritenuto esportato quando il "Ministero del commercio e delle risorse" (Department of Trade and Resources) ha ufficialmente certificato che detto stagno e' stato spedito dalla fonderia. Bolivia Lo stagno si considera esportato appena ha passato il controllo delle autorita' doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi all'esportazione. Quando concentrati di stagno vengono fusi al di fuori del territorio nazionale in esecuzione di contratti di lavorazione con materiale fornito dal cliente, lo stagno si considera esportato dalla Bolivia quando il Ministero delle miniere e della metallurgia ha rilasciato una licenza di esportazione per lo stagno metallico ottenuto. Indonesia Lo stagno si considera esportato dall'Indonesia appena che e' stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e da quest'ultima pesati sotto il controllo delle autorita' doganali, e queste hanno rilasciato per lo stagno in oggetto un certificato doganale. In queste partite non e' compreso lo stagno successivamente importato in Indonesia ai fini del consumo interno. Malaysia Lo stagno si considera esportato dalla Malaysia quando il Ministero reale delle dogane e delle imposte indirette ha pesato i concentrati oppure, se questi ultimi vengono fusi prima del pagamento dei dazi all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di tali dazi. Nigeria Lo stagno si considera esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati ai fini del pagamento del canone, restando inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia si considera esportato quando la Societa' nazionale delle Ferrovie ("Nigerian Railway Corporation") ha redatto una lettera di vettura comprovante che i concentrati destinati all'esportazione le sono stati consegnati. Tailandia Lo stagno si considera esportato dalla Tailandia quando il Ministero delle risorse minerarie ha redatto un attestato ufficiale comprovante che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia con sede in Tailandia e pesati da quest'ultima, restando inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia e' ritenuto esportato dalla Tailandia quando il Ministero delle risorse minerarie ha rilasciato un'apposita licenza di esportazione. Zaire Lo stagno si considera esportato quando e' stata rilasciata una polizza di carico compilata da un'impresa di trasporti iscritta al Comitato interno delle imprese di trasporto della Repubblica dello Zaire ("Comite' interieur des Transporteurs de la Republique du Zaire"), comprovante la consegna dello stagno all'impresa di trasporti suddetta. Se per un motivo qualsiasi non e' stata rilasciata alcuna polizza per una determinante spedizione, il quantitativo di stagno cosi' spedito si considera esportata ai fini del presente accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire. Osservazione Generale Qualsiasi quantitativo di stagno proveniente da un Membro produttore durante un periodo di controllo si considera esportato e trattato in quanto parte del tonnellaggio di esportazione ammesso di detto Membro per il periodo di controllo in causa, salvo restando: a) quanto dichiarato nel presente allegato in ordine all'Australia; oppure b) eventuali disposizioni emanate dal Consiglio in forza dell'articolo 35, lettera b), a meno che le formalita' indicate nel presente allegato a fianco del nome del Membro produttore siano state espletate prima dell'inizio del periodo di controllo. Parte seconda Importazioni dei Membri produttori Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni deducibili dalle esportazioni effettuate durante un periodo di controllo sono i quantitativi importati dal Membro produttore interessato nel corso del trimestre che precede immediatamente l'istruzione di tale periodo, ferme restando che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non verra' preso in considerazione.
Sesto Accordo - Allegato D
ALLEGATO D Tonnellaggio delle scorte ammesso ai fini dell'articolo 39 (d)
Paese Tonnellate
Australia
Bolivia
Brasile
Indonesia
Malaysia
Nigeria
Ruanda
Tailandia
Zaire
--------------- (d) Le cifre da inserire nel presente allegato vengono decise dal Consiglio alla sua prima sessione.
Sesto Accordo - Allegato E
ALLEGATO E Scorte supplementari inevitabilmente ottenute
Paese Altro minerale Tenore di stagno nei concentrati che si puo immagazzinare a titolo supplementare per ciascuna tonnellata di altro minerale estratto (in tonnellate)
Australia Tantalo-columbite 1,5
Nigeria Columbite 1,5
Tailandia Wolframite-scheelite 1,5
Zaire Tantalo-columbite 1,5
Sesto Accordo - Allegato F
ALLEGATO F Regole per l'adeguamento delle percentuali dei Membri produttori Regola n. 1 a) Il primo adeguamento delle percentuali dei Membri produttori avviene alla prima sessione, tenuta dal Consiglio a norma del presente accordo. In deroga alle disposizioni della regola n. 2, tale adeguamento si effettua sulla base degli ultimi quattro trimestri precedenti immediatamente l'inizio di un periodo di controllo per il quale sono note le cifre relative alla produzione di stagno di ciascun Membro produttore. Le nuove percentuali dei Membri produttori sono fissate in proporzione diretta della loro produzione di stagno nel corso di questi quattro trimestri. b) I successivi adeguamenti delle percentuali si effettuano ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a condizione che nessun periodo successivo ai trimestri di cui alla presente regola sia stato dichiarato periodo di controllo. c) Negli adeguamenti successivi effettuati in applicazione della presente regola, le nuove percentuali sono calcolate come segue: i) per il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del periodo piu' recente di 24 mesi consecutivi per il quale le cifre sono note; e ii) per il terzo adeguamento e per tutti quelli successivi, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore, nel corso del piu' recente periodo di 36 mesi consecutivi per il quale sono disponibili dati numerici. Regola n. 2 a) Se un periodo e' dichiarato periodo di controllo, l'adeguamento delle percentuali avviene soltanto allo scadere di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo. L'adeguamento successivo viene quindi effettuato non appena sono disponibili le cifre della produzione di stagno di ciascun Membro produttore per i quattro trimestri consecutivi in questione; gli adeguamenti vengono quindi effettuati ad intervalli di un anno fin tanto che nessun periodo viene dichiarato periodo di controllo. b) Per qualsiasi ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente regola, le nuove percentuali sono calcolate come segue: i) per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della somma della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 12 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici e durante i quattro trimestri che hanno preceduto immediatamente il periodo di controllo; ii) per il secondo adeguamento, o condizione che nel frattempo nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 24 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici; e iii) per ciascuno degli adeguamenti successivi, a condizione che nel frattempo nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 36 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici. Regola n. 3 Ai fini delle presenti regole, gli adeguamenti si considerano effettuati ad intervalli di un anno quando sono avvenuti durante lo stesso trimestre di anno civile nel quale hanno avuto luogo gli adeguamenti precedenti. Regola n. 4 Ai fini delle presenti regole, tutti i Membri produttori mettono a disposizione del Consiglio le cifre della loro produzione per il periodo di 12 mesi piu' recente entro tre mesi successivi all'ultimo mese del suddetto periodo. Se un Membro non ha reso disponibili tali cifre, la sua produzione per un periodo di 12 mesi viene calcolata moltiplicando per 12 la quantita' media prodotta mensilmente, quale risulta dalle cifre note per il predetto periodo. Regola n. 5 Le cifre della produzione di stagno sul territorio di qualsiasi Membro produttore per qualunque periodo anteriore ai 42 mesi precedenti la data di un adeguamento non vengono prese in considerazione ai fini dell'adeguamento stesso, come non vengono prese in considerazione le cifre della produzione di stagno durante i periodi di controllo. Regola n. 6 Il Consiglio puo' ridurre la percentuale di qualsiasi Membro produttore che non abbia interamente esportato il suo tonnellaggio di esportazione ammesso fissato conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 o qualsiasi tonnellaggio superiore da esso accettato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2. Ai fini della sua decisione, il Consiglio ammette come circostanza attenuante il fatto che il Membro produttore interessato abbia rinunciato, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, ad una parte del suo tonnellaggio di esportazione ammesso, ad una data che permetta agli altri Membri produttori di attuare qualsiasi misura necessaria a colmare il disavanzo, oppure il fatto che il Membro produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, abbia nondimeno esportato la totalita' del suo tonnellaggio di esportazione ammesso fissato conformemente all'articolo 34, paragrafi 1 oppure 2. Regola n. 7 Se la percentuale di un Membro produttore viene ridotta conformemente alla regola n. 6, la percentuale resa in tal modo disponibile e' ripartita tra gli altri Membri produttori in proporzione delle percentuali in vigore alla data alla quale il Consiglio decide tale riduzione. Regola n. 8 In deroga alle regole che precedono, la percentuale di un Membro produttore non viene ridotta, per un qualsiasi periodo di 12 mesi, di oltre un decimo del suo valore che aveva all'inizio di tale periodo. Regola n. 9 a) In qualsiasi iniziativa che esso dispone conformemente alle presenti regole, il Consiglio tiene debitamente conto di ogni eventuale circostanza dichiarata eccezionale da un Membro produttore e puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, rinunciare all'integrale applicazione di queste regole oppure modificarle. b) Ai fini della presente regola e dell'articolo 34, paragrafo 1, possono essere considerate circostanze eccezionali, tra l'altro, una catastrofe nazionale, uno sciopero ad oltranza che abbia paralizzato l'industria estrattiva dello stagno per un arco di tempo notevole, una grave perturbazione nell'approvvigionamento di energia o nei trasporti sulla principale via di comunicazione che conduce alla costa o al punto di esportazione definito nell'allegato C del presente accordo. Regola n. 10 Ai fini delle presenti regole, il conteggio relativo ai Membri produttori che sono grossi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna si basa sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria. Regola n. 11 Nel presente allegato, l'espressione "produzione di stagno" si riferisce esclusivamente alla produzione mineraria; non si tiene conto pertanto della produzione delle fonderie.
Sesto Accordo - Allegato G
ALLEGATO G Costo della scorta stabilizzatrice stimato dal Presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno nel 1980 Il costo dell'acquisto e del funzionamento della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21 del presente allegato e' stimato a 35 ringgit malesi per kg.
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