La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 55 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Partecipazione italiana al IV accordo internazionale sullo stagno". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Sixieme Accord
SIXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN Parte di provvedimento in formato grafico
Sesto Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. SESTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO PREAMBOLO Le parti del presente accordo, Riconoscendo: a) il contributo determinante che gli accordi sui prodotti di base possono dare alla espansione economica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, concorrendo alla stabilizzazione dei prezzi, al costante incremento dei proventi delle esportazioni e allo sviluppo dei mercati delle materie prime; b) la comunanza e l'interrelazione degli interessi ed il valore di una costante cooperazione tra paesi produttori e paesi consumatori per concorrere al conseguimento degli obiettivi ed affermare i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nonche' per risolvere i problemi inerenti allo stagno mediante un accordo internazionale per i prodotti di base, tenendo conto del ruolo che l'accordo internazionale sullo stagno puo' assumere nella creazione di un nuovo ordinamento economico internazionale; c) l'eccezionale importanza dello stagno per numerosi paesi la cui economia e' strettamente legata alle favorevoli ed eque condizioni di produzione, di consumo e di commercio di questo prodotto; d) la necessita' di tutelare e promuovere la redditivita' e l'espansione dell'industria dello stagno, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, e garantire adeguate forniture di stagno per salvaguardare gli interessi dei consumatori; e) l'importanza di mantenere ed incrementare il potere di acquisto dei paesi produttori di stagno ai fini dell'importazione, e f) l'opportunita' di uno sfruttamento piu' efficace dello stagno nei paesi in via di sviluppo e nei paesi industrializzati, in quanto aiuto alla conservazione delle risorse mondiali di stagno; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Obiettivi Il presente accordo mira ai seguenti fini: a) raggiungere un equilibrio tra produzione e consumo mondiale di stagno nonche' ovviare alle gravi difficolta' derivanti da eccedenze o carenze di stagno, siano esse previste o in atto; b) evitare eccessive fluttuazioni nei prezzi e nei proventi delle esportazioni di stagno; c) concludere accordi che contribuiscano ad aumentare i proventi delle esportazioni di stagno, in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo produttori, nonche' dotare detti paesi delle risorse necessarie per incentivare la crescita economica e lo sviluppo sociale tenendo conto, nel contempo, degli interessi dei consumatori; d) creare le premesse per un piu' dinamico e vivace ritmo di produzione dello stagno, assicurando ai produttori adeguato margine di profitto e, quindi, ai consumatori un'offerta adeguata a prezzi equi nonche' realizzare un equilibrio a lungo termine tra produzione e consumo; e) evitare una diffusa disoccupazione o sottooccupazione nonche' altre gravi difficolta' che potrebbero derivare da squilibri tra offerta e domanda di stagno; f) promuovere il consumo di stagno e la trasformazione in loco, specialmente nei paesi in via di sviluppo produttori; g) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di penuria di stagno, provvedere ad un incremento della produzione nonche' ad un'equa distribuzione del metallo di stagno al fine di mitigare le gravi difficolta' che potrebbero presentarsi ai paesi consumatori; h) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di eccedenza di stagno, provvedere a mitigare le gravi difficolta' che potrebbero presentarsi ai paesi produttori; i) controllare l'uso che i governi hanno fatto delle scorte a carattere non commerciale e prendere le misure del caso per evitare incertezze e difficolta'; j) tenere costantemente presente la necessita' di sviluppo e di coltivazione di nuovi giacimenti di stagno e promuovere piu' efficaci metodi di coltivazione, concentrazione e fusione dei minerali di stagno, ricorrendo tra l'altro alle risorse tecniche e finanziarie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni all'interno del sistema dell'ONU; k) incentivare l'espansione del mercato dello stagno nei paesi in via di sviluppo produttori per conferire loro un ruolo piu' incisivo nella commercializzazione di questo prodotto; e l) proseguire i lavori del Consiglio internazionale dello stagno nell'ambito del quinto Accordo internazionale (qui di seguito denominato quinto Accordo) e dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Sesto Accordo - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, i termini seguenti hanno i significati rispettivamente indicati: "stagno": stagno metallico, qualsiasi prodotto della raffinazione dello stagno oppure il tenore di stagno nei concentrati o nel minerale di stagno estratto dalla sede naturale. Ai fini della presente definizione, il termine "minerale" esclude (a) il materiale estratto dal giacimento e destinato a non essere trattato e (b) il materiale che viene scartato in fase di trattamento; "stagno metallico": stagno raffinato di buona qualita' commerciabile, con grado di purezza non inferiore al 99,75%; "scorta stabilizzatrice": scorta costituita a norma dell'articolo 21 e gestita conformemente al capitolo XIII del presente accordo; "garanzie governative/impegni governativi": obblighi finanziari che i membri hanno contratto nei confronti del Consiglio come garanzia per il finanziamento della scorta stabilizzatrice supplementare conformemente all'articolo 21. Se del caso, tali garanzie o impegni possono provenire da organi autorizzati dai Membri stessi. I Membri sono responsabili nei confronti del Consiglio a concorrenza dell'importo della loro garanzia o dei loro impegni; "stagno metallico detenuto": giacenze di metallo della scorta stabilizzatrice, incluso il metallo acquistato a tal fine ma non ancora ricevuto e escluse il metallo venduto dal direttore della scorta stabilizzatrice sul quantitativo della scorta medesima ma non ancora consegnato; "tonnellata": tonnellata metrica, ossia 1000 kg; "periodo di controllo": periodo dichiarato tale dal Consiglio e per il quale viene fissato un volume (tonnellaggio) totale d'esportazione ammesso; "trimestre": trimestre con inizio 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio o 1 ottobre; "esportazioni nette": quantitativo esportato nelle condizioni enunciate alla parte prima dell'allegato C del presente accordo meno il quantitativo importato come stabilito conformemente alla parte seconda dello stesso allegato; "Membro": paese il cui governo ha ratificato, accettato, approvato il presente accordo o vi ha aderito, oppure abbia notificato al depositario di cui all'articolo 53 l'intenzione di aderire all'accordo in via provvisoria, oppure un'organizzazione che soddisfi alle prescrizioni dell'articolo 56; "Membro produttore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "Membro consumatore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "maggioranza semplice": maggioranza raggiunta a favore di una mozione nei voti espressi dai Membri; "maggioranza semplice ripartita per gruppi": maggioranza semplice raggiunta a favore di una mozione tanto nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "maggioranza di due terzi ripartita": maggioranza raggiunta a favore di una mozione tanto dei due terzi nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "entrata in vigore": salvo diversa specificazione, prima entrata in vigore del presente accordo, sia essa definitiva o provvisoria conformemente all'articolo 55; "anno finanziario": periodo di un anno con inizio al 1 luglio e fine al 30 giugno dell'anno successivo; "sessione": riunione o serie di riunioni del Consiglio.
Sesto Accordo - art. 3
Articolo 3 Permanenza in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno 1. Il Consiglio internazionale dello stagno (qui di seguito denominato il Consiglio), istituito dai precedenti accordi internazionali sullo stagno, rimane in carica al fine di gestire il sesto accordo internazionale sullo stagno, con i Membri, i poteri e le funzioni di cui nel presente accordo. 2. La sede del Consiglio si trova nel territorio di un Membro. 3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la sede del Consiglio si trova a Londra, a meno che il Consiglio decida altrimenti con maggioranza ripartita dei due terzi.
Sesto Accordo - art. 4
Articolo 4 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio si compone di tutti i Membri. 2. a) Ciascun Membro viene rappresentato in sede di Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consulenti incaricati di assistere alle sessioni. b) Un delegato sostituto e' autorizzato ad agire e a votare in nome del delegato durante la sua assenza o in altre speciali circostanze.
Sesto Accordo - art. 5
Articolo 5 Ripartizione dei Membri in categorie 1. Ciascun Membro verra' dichiarato dal Consiglio, con il suo consenso, Membro produttore o Membro consumatore non appena il Consiglio stesso ha ricevuto un avviso dal depositario comprovante che tale Membro ha presentato il suo atto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a norma dell'articolo 52 o dell'articolo 54, oppure ha notificato, a norma dell'articolo 53, l'intenzione di aderire provvisoriamente all'accordo. 2. La ripartizione in categorie dei Membri produttori e dei Membri consumatori si basa rispettivamente sulla loro produzione mineraria interna e sul loro consumo di stagno metallico, fermo restando quanto segue: a) la qualifica di produttore per un Membro che consuma una proporzione notevole dello stagno metallico ottenuto dalla sua produzione interna deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue esportazioni di stagno; b) la qualifica di consumatore per un Membro che dai suoi giacimenti interni ricava una quota notevole dello stagno che consuma deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue importazioni di stagno. 3. Nel suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione oppure nella notifica presentata a norma dell'articolo 53, in cui manifesta l'intento di aderire in via provvisoria all'accordo, ciascun governo puo' dichiarare la categoria di Membro di cui esso ritiene di dover appartenere. 4. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo, con l'approvazione dei Membri produttori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di produzione di cui nell'allegato A del presente accordo e con l'approvazione dei Membri consumatori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di consumo di cui nell'allegato B.
Sesto Accordo - art. 6
Articolo 6 Cambiamento di categoria 1. Quando, sulla base dei dati statistici che lo riguardano, un Membro produttore si trasforma in Membro consumatore o viceversa, il Consiglio, su richiesta di tale Membro o di propria iniziativa, ma con il consenso di quest'ultimo, deve valutare la sua nuova posizione, decidere il cambiamento di categoria e determinare la percentuale eventualmente applicabile conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Membro in questione cessa di beneficiare dei diritti e dei privilegi o di essere vincolato agli obblighi cui sottostanno i Membri della sua precedente categoria, fermo restando il suo dovere di assolvere agli impegni finanziari o altri in sospeso contratti nella precedente categoria, ed acquisisce tutti i diritti ed i privilegi ed e' vincolato agli obblighi cui sottostanno in forza dell'accordo i Membri della sua nuova categoria.
Sesto Accordo - art. 7
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) dispone dei poteri e svolge le funzioni necessarie ai fini della gestione e del funzionamento del presente accordo; b) ha il diritto di contrarre prestiti destinati al conto di gestione di cui all'articolo 17 oppure al conto dalla scorta stabilizzatrice conformemente all'articolo 24; c) ogniqualvolta lo richieda, ottiene dal Presidente esecutivo le informazioni relative alla situazione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice ritenute necessarie per l'adempimento delle sue funzioni in forza del presente accordo; d) puo' invitare i Membri a fornirgli i dati disponibili sulla produzione di stagno, sui costi e sui livelli di produzione, sul consumo, sul volume degli scambi e delle scorte internazionali di stagno nonche' qualsiasi altra informazione necessaria ai fini di una corretta gestione del presente accordo che non sia incompatibile con disposizioni dell'articolo 47 in materia di sicurezza nazionale; i Membri sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei limiti delle loro possibilita'; e) definisce le norme di funzionamento della scorta stabilizzatrice le quali includono, tra l'altro, le misure finanziarie da applicare ai Membri che vengono meno agli obblighi loro derivanti a norma dell'articolo 22; f) a conclusione di ciascun anno finanziario, pubblica una relazione sulle attivita' dell'anno stesso; g) dopo la fine di ciascun trimestre e non prima di tre mesi dopo tale data, salvo decisione contraria del Consiglio, pubblica una dichiarazione indicante il tonnellaggio di stagno metallico detenuto nella scorta stabilizzatrice alla fine del trimestre considerato; h) prende i provvedimenti necessari per la consultazione e la cooperazione con: i) le Nazioni Unite, i suoi organismi competenti, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, le istituzioni specializzate nonche' altre organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative; ii) i non Membri che sono aderenti dalle Nazioni Uniti o delle sue istituzioni specializzate o che sono stati parte dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Sesto Accordo - art. 8
Articolo 8 Procedure del Consiglio Il Consiglio: a) fissa le sue norme procedurali interne; b) prende le misure necessarie per dare pareri al presidente esecutivo quando il Consiglio non e' in sessione; c) in qualsiasi momento puo': i) alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all'articolo 9 qualsiasi potere che il Consiglio stesso puo' esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda: - la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli articoli 20 e 22 rispettivamente; - i prezzi minimo e massimo di cui articoli 27 e 31; - l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; oppure - i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'articolo 40; e ii) alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.
Sesto Accordo - art. 9
Articolo 9 Organi ausiliari del Consiglio 1. I seguenti organi ausiliari istituiti dal Consiglio in forza dei precedenti accordi internazionali sullo stagno rimangono in carica per assistere il Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni: a) Comitato economico e della revisione dei prezzi; b) Comitato amministrativo; c) Comitato per il finanziamento della scorta stabilizzatrice; d) Comitato dei costi e dei prezzi; e) Comitato dello sviluppo; f) Comitato delle credenziali; g) Comitato di statistica. 2. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio puo' istituire altri organi ausiliari. 3. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio determina la composizione ed il mandato dei suoi organi ausiliari. 4. Salvo decisione contraria del Consiglio, ogni organo ausiliario puo' fissare le proprie norme procedurali. 5. Fermo restando il mantenimento degli organi ausiliari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' sciogliere in ogni momento qualsiasi organo ausiliario.
Sesto Accordo - art. 10
Articolo 10 Statistiche e studi Il Consiglio: a) effettua almeno una volta per trimestre una stima delle probabilita' di produzione e di consumo di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi, al fine di valutare i dati statistici complessivi per il periodo interessato e, a tal fine, puo' tenere conto di altri eventuali fattori di rilievo; b) effettua uno studio costante sui costi di produzione dello stagno, sul livello di produzione, sulle tendenze di prezzo, sulle tendenze di mercato e sui problemi a breve e a lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a questo fine intraprende e promuove gli studi che ritiene necessari sui problemi dell'industria dello stagno; c) si mantiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e la messa a punto degli eventuali succedanei nei suoi impieghi tradizionali; e d) incoraggia una maggiore e piu' ampia collaborazione con le organizzazioni che si dedicano alla ricerca nel campo della prospezione della produzione, del trattamento e dell'impiego dello stagno.
Sesto Accordo - art. 11
Articolo 11 Presidente esecutivo e vicepresidenti del Consiglio 1. Alla maggioranza di due terzi ripartita e con scrutinio segreto, il Consiglio nomina un presidente esecutivo indipendente, che puo' essere un cittadino di uno dei Membri. La nomina del presidente esecutivo viene discussa durante la prima sessione del Consiglio che seguira' l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Non puo' concorrere alla nomina a presidente esecutivo chi nei cinque anni precedenti l'epoca della nomina ha svolto funzioni attive nella produzione o nel commercio dello stagno. 3. Il par. 2 del presente articolo non osta alla nomina di un membro del personale del Consiglio in qualita' di presidente esecutivo. 4. Il presidente esecutivo svolge le proprie funzioni per il periodo, secondo il mandato e le condizioni fissati dal Consiglio. 5. Il presidente esecutivo indice le sessioni e presiede alle riunioni del Consiglio; egli non ha diritto al voto. 6. Il Consiglio elegge ogni anno due vicepresidenti, uno scelto tra i delegati dei Membri produttori, l'altro tra i delegati dei Membri consumatori. I due vicepresidenti vengono denominati rispettivamente primo vicepresidente e secondo vicepresidente. Il primo vicepresidente viene scelto ad anni alternati tra i Membri dei paesi produttori e i Membri dei paesi consumatori. 7. Qualora il presidente esecutivo presentasse le proprie dimissioni o fosse costantemente inabilitato ad assolvere ai suoi compiti, il Consiglio nomina un nuovo presidente esecutivo conformemente alla procedura disposta a tal fine al par. 1 del presente articolo. In attesa di tale nomina o durante la temporanea assenza del presidente esecutivo, quest'ultimo viene sostituito dal primo vicepresidente o, se del caso, dal secondo vicepresidente, il cui compito sara' limitato alla presidenza delle riunioni, a meno che il Consiglio decida altrimenti. Le norme procedurali fissate dal Consiglio prevedono anche la nomina di un capo ad interim del servizio amministrativo, responsabile della gestione e del funzionamento del presente accordo conformemente all'articolo 13, durante le temporanee assenze del presidente esecutivo o in attesa della nomina di un nuovo presidente conformemente al presente paragrafo. 8. Il vicepresidente che sostituisce il presidente esecutivo conformemente al par. 7 del presente articolo non ha diritto al voto. Il diritto di voto del Membro che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, par. 2, lettera b), oppure dall'articolo 15, par. 3.
Sesto Accordo - art. 12
Articolo 12 Sessioni del Consiglio 1. Salvo decisione contraria, il Consiglio tiene quattro sessioni all'anno. 2. a) Le sessioni vengono indette dal presidente esecutivo oppure, previa consultazione con il primo vicepresidente, dal capo ad interim del Servizio amministrativo. Oltre a riunirsi in altre circostanze specificatamente previste dal presente accordo, il Consiglio viene convocato: i) su richiesta di cinque Membri; oppure ii) su richiesta dei Membri che detengono insieme 250 voti almeno; oppure iii) a discrezione del presidente esecutivo. b) Il segretario generale delle Nazioni Unite indice la prima sessione del Consiglio in forza del presente accordo, la quale inizia otto giorni dopo l'entrata in vigore del medesimo. 3. Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni si tengono nella sede del Consiglio stesso. La sessione viene notificata con almeno 15 giorni di anticipo, salvo caso di emergenza, quando il presidente esecutivo puo' indire tali sessioni con un preavviso di 72 ore, oppure in caso di diverse disposizioni del presente accordo. 4. I rappresentanti presenti che detengono due terzi dei voti complessivi di tutti di Membri produttori e i rappresentanti che detengono due terzi dei voti complessivi di tutti i Membri consumatori costituiscono il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio. Se al giorno fissato per l'apertura della sessione del consiglio non esiste il quorum nel senso definito qui sopra, viene indetta un'ulteriore riunione dopo un termine di non oltre 7 giorni, nella quale il quorum sara' costituito dai rappresentanti che detengono almeno 500 voti di tutti i Membri produttori e dai rappresentanti che detengono 500 voti almeno di tutti i Membri consumatori.
Sesto Accordo - art. 13
Articolo 13 Personale del consiglio 1. Il presidente esecutivo nominato in forza dell'articolo 11 e' responsabile nei confronti del Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, conformemente alle decisioni del Consiglio. 2. Il presidente esecutivo e' responsabile altresi' della gestione dei servizi amministrativi e del personale. 3. Il Consiglio nomina un direttore della scorta stabilizzatrice (qui di seguito denominato direttore) ed un segretario del Consiglio (qui di seguito denominato segretario) e definisce le modalita' e le condizioni di servizio di questi due funzionari. 4. Il Consiglio impartisce direttive al presidente esecutivo circa lo svolgimento delle funzioni del direttore definite nel presente accordo. 5. Il presidente esecutivo viene assistito nelle sue funzioni dal personale che il Consiglio ritiene necessario. Tutto il personale, compresi il direttore ed il segretario sono responsabili nei confronti del presidente esecutivo. Il metodo di assunzione e le condizioni di lavoro del personale dovranno essere approvate dal Consiglio. 6. Il presidente esecutivo e i membri del personale non debbono avere alcun interesse finanziario nella produzione, nel commercio, nei trasporti, nella pubblicita' dello stagno o in altra attivita' ad esso inerenti. 7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il presidente esecutivo ed i membri del personale non chiedono ne' accettano istruzioni da alcun governo o da persone o autorita' che non siano il Consiglio od una persona che agisce nel nome del Consiglio medesimo in forza del presente accordo. Essi si astengono da qualsiasi iniziativa che possa incidere sulla loro qualita' di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti del Consiglio. Ciascun Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del presidente esecutivo e dei membri del personale e non cerchera' di esercitare alcuna pressione nell'assolvimento dei loro doveri. 8. Il presidente esecutivo, il direttore, il segretario e qualsiasi altro funzionario del Consiglio sono tenuti a non rivelare alcuna informazione sulla gestione o sul funzionamento del presente accordo, salvo autorizzazione del Consiglio stesso o in caso di necessita' per lo svolgimento delle funzioni conferite loro ai sensi del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 14
Articolo 14 Percentuali e voti 1. I Membri produttori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro produttore riceve inizialmente cinque voti; i rimanenti vengono divisi tra i Membri produttori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di produzione riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 2. I Membri consumatori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro consumatore riceve inizialmente cinque voti oppure, se i Membri consumatori sono in numero superiore a 30, il numero intero piu' alto in modo che il totale dei voti iniziali non superi 150; i voti rimanenti vengono divisi tra i Membri consumatori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di consumo riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 3. Ai fini dei parr. 1 e 2 del presente articolo, nella sua prima sessione il Consiglio redige tabelle di percentuali di produzione e di consumo riguardanti rispettivamente i Membri produttori e i Membri consumatori. Dette tabelle hanno effetto immediato. 4. Le tabelle redatte conformemente al par. 3 del presente articolo vengono in seguito riviste dal Consiglio annualmente od ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel numero dei Membri o nella loro ripartizione in categorie. Le tabelle riviste hanno effetto immediato. 5. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di produzione tra i Membri produttori, conformemente all'allegato F del presente accordo. 6. Alla maggioranza dei due terzi ripartita il Consiglio puo' rivedere l'allegato F. 7. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di consumo tra i Membri consumatori, sulla base del consumo medio di stagno dei singoli Membri consumatori per ciascuno dei tre anni civili precedenti. 8. Nessun Membro puo' detenere oltre 450 voti. 9. Non e' ammesso il frazionamento dei voti.
Sesto Accordo - art. 15
Articolo 15 Procedura di votazione del Consiglio 1. Ciascun Membro e' autorizzato ad esprimere il numero di voti che detiene presso il Consiglio. Al momento della votazione, il Membro non divide i propri voti. Se si astiene, si considera che tale Membro non ha votato. 2. Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio vengono prese alla maggioranza semplice ripartita. 3. In una forma approvata dal Consiglio, qualsiasi Membro puo' autorizzare un altro Membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto in qualsiasi sessione o riunione del Consiglio stesso.
Sesto Accordo - art. 16
Articolo 16 Privilegi ed immunita' 1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. In particolare, esso ha capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. 2. Nel territorio di ciascun Stato Membro e nei termini compatibili con l'ordinamento giuridico di quest'ultimo, il Consiglio e' esonerato dalla imposizione sugli averi, sui redditi e sui beni per quanto necessario ai fini dello svolgimento delle sue funzioni in forza del presente accordo. 3. Nel territorio di ciascun Membro, il Consiglio beneficia delle agevolazioni di cambio necessarie allo svolgimento delle sue funzioni in forza del presente accordo. 4. Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio sul territorio del governo ospitante sono disciplinate da una convenzione di stabilimento tra il governo ospitante ed il Consiglio.
Sesto Accordo - art. 17
Articolo 17 Conti finanziari 1. a) Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo vengono tenuti due conti: il conto di gestione ed il conto della scorta stabilizzatrice. b) Le spese amministrative del Consiglio, inclusa la retribuzione del presidente esecutivo, del direttore, del segretario e del personale, sono imputate al conto di gestione. c) Il direttore imputa al conto della scorta stabilizzatrice le spese derivanti esclusivamente da transazioni od operazioni relative alla scorta stessa, incluse le spese riguardanti i contratti di prestito, il deposito, le commissioni e le assicurazioni. d) Il presidente esecutivo decide del diritto di iscrivere spese di altro tipo sul conto della scorta stabilizzatrice. 2. Il Consiglio non e' responsabile delle spese effettuate dai rappresentanti, dai loro sostituti o consiglieri.
Sesto Accordo - art. 18
Articolo 18 Moneta di pagamento I versamenti in contanti che i Membri debbono effettuare sul conto di gestione ai sensi degli articoli 20 e 60, i versamenti in contanti che i membri debbono effettuare sul conto della scorta stabilizzatrice ai sensi degli articoli 22 e 23, i versamenti in contanti imputati al conto di gestione e destinati ai Membri in forza dell'articolo 60 ed i versamenti in contanti imputati al conto della scorta stabilizzatrice e destinati ai Membri in forza degli articoli 22, 23 e 26 sono fissati nella moneta del paese ospitante ed effettuati in tale moneta. Alternativamente, e a discrezione della parte interessata, l'equivalente dell'importo dovuto nella moneta del paese ospitante, calcolato al tasso di cambio vigente il giorno del pagamento, puo' essere versato in qualsiasi moneta liberamente convertibile nella moneta del paese ospitante sui mercati valutati.
Sesto Accordo - art. 19
Articolo 19 Revisione contabile 1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri contabili. 2. Con la massima sollecitudine dopo la chiusura di ciascun anno finanziario, il Consiglio pubblica i conti di gestione e della scorta stabilizzatrice verificati da revisori indipendenti, fermo restando che i conti della scorta non vengono pubblicati prima di tre mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario al quale si riferiscono.
Sesto Accordo - art. 20
Articolo 20 Bilancio 1. Nel corso della prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio approva il bilancio delle entrate e delle uscite corrispondenti al conto di gestione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la chiusura del primo anno finanziario. In seguito, il Consiglio approva un bilancio annuo per ciascun esercizio finanziario. Se in un momento qualsiasi di un anno finanziario si verificano o minacciano di verificarsi circostanze impreviste a seguito delle quali il saldo rimanente del conto di gestione potrebbe essere insufficiente per far fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare un bilancio supplementare per il periodo rimanente dell'anno finanziario in corso. 2. Sulla base dei bilanci di cui al par. 1 del presente articolo, il consiglio fissa, nella moneta del paese ospitante, il contributo dovuto al conto di gestione da parte di ciascun Membro, quest'ultimo e' tenuto a versare al Consiglio il totale del contributo non appena gli viene notificato l'importo. Per ciascun voto che detiene alla data in cui il contributo viene fissato, ciascun Membro paga un duemillesimo dell'importo totale richiesto. 3. Il Consiglio puo' privare del diritto di voto il Membro che sei mesi dopo la data della notifica dell'importo dovuto non ha ancora versato il proprio contributo al conto di gestione. Se tale Membro non versa il contributo entro 12 mesi dalla data di notifica della somma dovuta, il Consiglio puo' privarlo di qualsiasi altro diritto conferitogli in forza del presente accordo, resta inteso che, non appena riceve il contributo arretrato, il Consiglio ripristina il paese Membro interessato nell'esercizio dei diritti di cui e' stato privato in forza del presente paragrafo.
Sesto Accordo - art. 21
Articolo 21 Costituzione e volume della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo viene costituita, tra l'altro, una scorta stabilizzatrice che consta di una scorta normale di 30.000 t di stagno metallico da finanziare con contributi governativi e una scorta supplementare di 20.000 t di stagno metallico da finanziare con prestiti garantiti da note di pegno e, se necessario, da garanzie/impegni governativi.
Sesto Accordo - art. 22
Articolo 22 Finanziamento della scorta stabilizzatrice normale 1. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale viene sempre suddiviso in parti uguali tra Membri produttori e Membri consumatori. Se del caso, tale finanziamento puo' essere effettuato da istituzioni competenti dei Membri interessati. 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e' dovuto un contributo iniziale pari al valore monetario di 10.000 t di stagno metallico. I contributi successivi sino a raggiungere il valore monetario delle 20.000 t rimanenti di stagno metallico sono dovuti alla data o alle date fissate dal Consiglio. 3. I contributi di cui al par. 2 del presente articolo vengono suddivisi dal Consiglio tra i Membri in funzione delle rispettive percentuali di produzione o di consumo di cui alle tabelle redatte o riviste dal Consiglio in forza del par. 3 o del par. 4 dell'articolo 14, in vigore al momento della ripartizione dei contributi. 4. L'importo dei contributi di cui al par. 2 del presente articolo e' determinato sulla base dei prezzi minimi in vigore alla data alla quale sono richiesti i contributi. 5. Il contributo iniziale dovuto da un Membro conformemente al par. 2 del presente articolo puo' essere versato, con il consenso di tale Membro, per trasferimento dal conto della scorta stabilizzatrice del quinto accordo. 6. Se in un momento qualsiasi detiene sul conto della scorta stabilizzatrice liquidita' complessivamente superiori al valore monetario di 10.000 t di stagno metallico al prezzo minimo in vigore, il Consiglio puo' autorizzare restituzioni ai Membri prelevate da tale importo eccedentario in proporzione dei contributi da essi versati in forza del presente articolo. Su richiesta di un Membro, la restituzione cui ha diritto puo' essere trattenuta sul conto della scorta stabilizzatrice. 7. Durante il periodo di validita' provvisoria del presente accordo e in deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il contributo di un Membro, fissato dal Consiglio, non supera il 125% del contributo che esso deve sulla base della sua percentuale di produzione o di consumo riportata all'allegato A o B del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 23
Articolo 23 Arretrati nei contributi al conto della scorta stabilizzatrice 1. Se un Membro non adempie all'obbligo di contribuire al conto della scorta stabilizzatrice alla data alla quale tale contributo e' esigibile, viene considerato in stato di mora. Un Membro in stato di mora di 60 giorni o piu' non viene considerato come Membro ai fini di un'eventuale decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Al Membro in stato di mora di 60 giorni o piu' in forza del paragrafo 1 del presente articolo vengono sospesi i diritti di voto e gli altri diritti conferitigli in seno al Consiglio, a meno che quest'ultimo decida diversamente alla maggioranza di due terzi ripartita, resta inteso, pero', che qualsiasi ritardo nell'adempimento dell'obbligo di un Membro di contribuire al conto della scorta stabilizzatrice non viene considerato come mora ai fini del presente paragrafo se tale ritardo riguarda esclusivamente quella parte di contributo che supera l'importo corrispondente alla sua quota del costo stimato di cui all'allegato G del presente accordo. 3. Il Consiglio puo' invitare gli altri Membri a versare a titolo volontario i contributi in arretrato. 4. Quando l'inadempienza viene sanata in modo ritenuto soddisfacente dal Consiglio, vengono ripristinati al Membro in stato di mora il diritto di voto e gli altri diritti. Se i suoi arretrati sono stati versati dagli altri Membri, questi ultimi vengono integralmente rimborsati.
Sesto Accordo - art. 24
Articolo 24 Prestiti contratti per la scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio puo' contrarre prestiti per le esigenze della scorta stabilizzatrice, garantendoli con pegni sulla scorta stessa, a concorrenza della somma o delle somme che ritiene necessarie. Il Consiglio approva le modalita' e le condizioni di tali prestiti. 2. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio puo' prendere i provvedimenti che ritiene necessari per completare le sue risorse. 3. Tutte le spese inerenti a tali prestiti e provvedimenti vengono imputate al conto della scorta stabilizzatrice.
Sesto Accordo - art. 25
Articolo 25 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base Il Consiglio aprira' con il Fondo comune, appena questo diventera' operativo, negoziati intesi a definire condizioni e modalita' reciprocamente accettabili per un accordo di associazione con il Fondo comune stesso al fine di beneficiare integralmente delle agevolazioni da esso offerte.
Sesto Accordo - art. 26
Articolo 26 Procedura di liquidazione 1. Alla risoluzione del presente accordo, cessano tutte le operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate a norma degli articoli 28, 29, 30 o 31. Dopo tale data, il direttore non effettua ulteriori acquisti di stagno e puo' procedere a vendite soltanto se autorizzato dal disposto dei paragrafi 2, 3 oppure 8 del presente articolo. 2. In ordine alla liquidazione della scorta stabilizzatrice il direttore precedera' come disposto ai paragrafi 3 - 8 ed 11 del presente articolo, a meno che il Consiglio sostituisca con altre disposizioni quelle contenute nel presente articolo. 3. Quanto prima dopo la risoluzione del presente accordo, il direttore preleva dal saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice una somma che egli valuta sufficiente per il rimborso di qualsiasi pendenza connessa con eventuali prestiti contratti in applicazione dell'articolo 24 e per far fronte a tutte le spese di liquidazione della scorta stabilizzatrice stessa conformemente al disposto del presente articolo. Se il saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice non basta a questi fini, il direttore procede, entro termini e quantitativi decisi dal Consiglio, alla vendita di partite di stagno sufficienti per reperire la somma supplementare richiesta. 4. Ferme restando le disposizioni del presente accordo e in conformita' delle stesse, a ciascun Membro viene rimborsata la quota che detiene nella scorta stabilizzatrice. 5. Per accertare l'entita' di tale quota, il direttore procede come segue: a) vengono determinati i contributi versati in denaro da ciascun membro; b) tutto lo stagno detenuto dal direttore alla data della risoluzione del presente accordo viene valutato sulla base di un prezzo rappresentativo praticato a tale data su un mercato riconosciuto e approvato dal Consiglio; l'importo equivalente a tale valore viene quindi aggiunto al totale delle liquidita' a disposizione del direttore alla data di cui sopra, dopo il prelievo della somma di cui al paragrafo 3 del presente articolo; c) se il totale raggiunto con le operazioni di cui alla lettera b) supera la somma complessiva di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, l'eccedenza viene ripartita tra i Membri in proporzione dei contributi totali versati da ciascuno di essi alla scorta stabilizzatrice, determinati conformemente alla precedente lettera a), moltiplicati per il numero di giorni che tali contributi sono rimasti a disposizione del direttore fino alla risoluzione del presente accordo. Ai fini del calcolo del numero dei giorni di cui sopra, non vengono presi in considerazione il giorno nel quale il direttore ha ricevuto il contributo ne' il giorno della risoluzione del presente accordo. L'importo in piu' cosi' distribuito a ciascun Membro viene aggiunto al totale dei contributi versati da ogni singolo Membro, determinati come disposto alla precedente lettera a). Nel calcolo della ripartizione dell'eccedenza, il contributo di un Membro che sia stato privato dei suoi diritti non viene considerato quale somma rimasta a disposizione del direttore durante il periodo della privazione dei diritti; d) se il totale raggiunto conformemente al disposto della lettera b) e' inferiore alla somma di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, il disavanzo viene ripartito tra i Membri, in proporzione dei loro contributi totali. L'aliquota di disavanzo cosi' assegnata ai singoli Membri viene dedotta dal totale dai contributi di ciascuno di essi, determinato conformemente alla precedente lettera a). e) Il risultato dei calcoli di cui sopra viene considerato, per ogni singolo Membro, pari alla sua quota della scorta stabilizzatrice. 6. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, a ciascun Membro viene assegnata la quota spettantegli in liquidita' e in quantitativo di stagno disponibile per la distribuzione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, restando inteso che, se un Membro ha perso la totalita' o una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice a norma degli articoli 20, 23, 36, 48 oppure 58, la sua quota di rimborso viene ridotta in proporzione a tale perdita e la conseguente rimanenza viene ripartita tra gli altri Membri, proporzionalmente alle loro rispettive quote sulla scorta stabilizzatrice. 7. Il rapporto tra il quantitativo di stagno e l'importo in liquidita' assegnato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sara' identico per ciascun Membro. 8. a) A ciascun Membro viene versato l'importo in liquidita' ad esso assegnato a seguito della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo. b) Il quantitativo di stagno assegnato a ciascun Membro viene trasferito a quest'ultimo secondo frazionamenti e nell'arco di tempo ritenuti opportuni dal Consiglio, fermo restando che, se il quantitativo totale di stagno da trasferire ai Membri e' inferiore a 30.000 t, l'arco di tempo non deve superare 24 mesi dalla risoluzione del presente accordo. Se e' pari o superiore a 30.000 t, il quantitativo totale viene trasferito ai Membri ad una media di 10.000 t per ciascun periodo di 12 mesi dopo la risoluzione del presente accordo. c) In ciascuna operazione di trasferimento, il Consiglio deve tener conto, tra l'altro i) del quantitativo totale di stagno disponibile per la distribuzione, ii) degli effetti che l'immissione di tale quantitativo di stagno puo' esercitare sul mercato, iii) degli interessi dei Membri, nella prospettiva di una continuita' delle forniture di stagno. d) Ogni Membro puo' chiedere che una qualsiasi frazione del quantitativo di stagno spettantegli venga venduta e che gli utili netti ricavati da tale vendita gli siano versati direttamente. 9. In deroga alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo, qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ai Membri in conformita' del precedente paragrafo 8 puo' essere trasferito sulla scorta stabilizzatrice di un successivo accordo internazionale sullo stagno. 10. Qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ad uno Stato membro che non sia parte di un successivo accordo internazionale sullo stagno viene restituito a tale Membro non oltre sei mesi dopo la risoluzione del presente accordo. 11. Quando tutti i quantitativi di stagno sono stati smaltiti conformemente al precedente paragrafo 8, il direttore distribuisce tra i Membri l'eventuale saldo rimanente della somma prelevata in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, nelle proporzioni assegnate a ciascun Membro conformemente al precedente paragrafo 5.
Sesto Accordo - art. 27
Articolo 27 Prezzi minimo e massimo 1. Ai fini del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo e un prezzo massimo per lo stagno metallico, espressi in ringgit malesi o in qualsiasi altra moneta decisa dal Consiglio. Il margine di oscillazione tra il prezzo minimo e il prezzo massimo e' pari al 30% del prezzo minimo e viene diviso in tre settori uguali. 2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, i prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli in vigore per il quinto accordo alla data della sua risoluzione. 3. Durante la prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo e, in seguito, sulla base di una serie di studi svolti dal comitato economico e di revisione dei prezzi o da qualsiasi altro organismo incaricato dal Consiglio, oppure conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio riesamina e puo' modificare il prezzo minimo e il prezzo massimo ai fini degli obiettivi del presente accordo. 4. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimo e massimo durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo minimo rimane identico a quello in vigore alla data di risoluzione del quinto accordo ed in prezzo massimo e' pari al 130% del prezzo minimo. 5. Nel riesame dei prezzi minimo e massimo, il Consiglio tiene conto dell'evoluzione a breve termine nonche' dei vari livelli e tendenze della produzione e del consumo di stagno, dei costi di produzione di quest'ultimo, del potenziale estrattivo esistente, dell'adeguatezza del prezzo in corso per mantenere tale potenziale nonche' degli altri fattori pertinenti che possono incidere sull'andamento dei prezzi dello stagno. 6. Il Consiglio pubblica senza indugio gli eventuali prezzi minimo e massimo rivisti, includendovi qualsiasi prezzo provvisorio o rivisto fissato a norma dell'articolo 31.
Sesto Accordo - art. 28
Articolo 28 Funzionamento della scorta stabilizzatrice 1. Conformemente all'articolo 13 ed alle disposizioni del presente accordo e nell'osservanza delle direttive impartitegli dal Consiglio, il direttore e' responsabile nei confronti del presidente esecutivo del funzionamento della scorta stabilizzatrice. 2. Ai fini del presente articolo, si intende per prezzo di mercato dello stagno il prezzo dello stagno sul mercato riconosciuto dal Consiglio alla risoluzione del quinto accordo o qualsiasi altro prezzo eventualmente deciso dal Consiglio. 3. Se il prezzo di mercato dello stagno a) e' pari o superiore al prezzo massimo, salvo istruzioni contrarie del Consiglio e fermi restando gli articoli 29 e 31, il direttore offre in vendita al prezzo di mercato, sui mercati riconosciuti dal Consiglio, lo stagno di cui egli dispone fin tanto che il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo massimo oppure viene esaurito il quantitativo di stagno di cui egli dispone; b) rientra nel settore superiore della fascia compresa tra i prezzi minimo e massimo, il direttore puo' intervenire sui mercati riconosciuti effettuando operazioni a prezzo di mercato al fine di evitare bruschi aumenti di detto prezzo, a condizione che tali operazioni si saldino con vendite nette di stagno; c) rientra nel settore intermedio della fascia suddetta, il direttore puo' intervenire soltanto se il Consiglio lo autorizza alla maggioranza di due terzi ripartita; d) rientra nel settore inferiore, il direttore puo' intervenire sui mercati riconosciuti effettuando operazioni al prezzo di mercato al fine di evitare brusche discese di detto prezzo a condizione che tali operazioni si saldino con acquisti netti di stagno; oppure e) e' pari o inferiore al prezzo minimo, il direttore formula, salvo istruzione contraria del Consiglio e se dispone di fondi sufficienti, fermi restando gli articoli 29 e 31, offerte per acquisti di stagno sui mercati riconosciuti al prezzo di mercato fin tanto che tale prezzo supera il prezzo minimo oppure quando sono esauriti i fondi a sua disposizione. 4. Ai sensi del presente accordo si intendono per mercati riconosciuti i mercati dello stagno dello stretto di Penang e la Borsa metalli di Londra e/o qualsiasi altro mercato che il Consiglio potra' eventualmente riconoscere ai fini del funzionamento della scorta stabilizzatrice. 5. Il direttore puo' procedere ad operazioni sul mercato a termine a norma del paragrafo 3 del presente articolo soltanto se queste vengono concluse prima della risoluzione del presente accordo o prima di qualsiasi altra data successiva a detta risoluzione, decisa dal Consiglio.
Sesto Accordo - art. 29
Articolo 29 Limitazione o sospensione del funzionamento della scorta stabilizzatrice 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni sul mercato a termine sullo stagno se ritiene che cio' sia necessario ai fini del presente accordo. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere a) ed e), il Consiglio puo', in corso di sessione, limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi conferiti al direttore dei punti di cui sopra non consenta di conseguire gli obiettivi del presente accordo. 3. Quando il Consiglio non e' in sessione, spetta al presidente esecutivo il potere di limitare e di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presidente esecutivo puo' revocare in qualsiasi momento una limitazione o sospensione effettuata a norma del paragrafo 3. 5. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice in forza del paragrafo 3 del presente articolo, il presidente esecutivo indice una sessione del Consiglio al fine di riesaminare tale decisione. La sessione si tiene entro 14 giorni dalla data della limitazione o della sospensione. 6. Il Consiglio puo' confermare o annullare qualsiasi limitazione o sospensione decisa in forza del paragrafo 3 del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione o vengono riprese conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Finche' rimangono in vigore le eventuali limitazioni o sospensioni del funzionamento della scorta stabilizzatrice determinate in virtu' del presente articolo, il Consiglio riesamina la decisione presa in tal senso ad intervalli di non oltre sei settimane. Se in una sessione destinata al nuovo esame in parola il Consiglio non giunge ad una decisione favorevole alla continuazione della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione oppure vengono riprese.
Sesto Accordo - art. 30
Articolo 30 Altre operazioni della scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio puo' autorizzare il direttore a comprare stagno da una scorta governativa di carattere non commerciale oppure a venderlo a tale scorta o per conto di quest'ultima. Il Consiglio puo' altresi' autorizzare il direttore a comprare stagno dai paesi contribuenti alla scorta stabilizzatrice del quinto accordo, prelevando tale stagno dalla loro quota di liquidazione della scorta stabilizzatrice dell'accordo suddetto. Le disposizioni dell'articolo 28, par. 3, non si applicano alle operazioni di acquisto e di vendita di stagno per le quali e' stata data un'autorizzazione conforme alle disposizioni del presente paragrafo. 2. In deroga alle disposizioni degli articoli 28 e 29, il Consiglio puo' autorizzare il direttore, quando egli non dispone di fondi sufficienti per far fronte alle spese derivanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per coprire tali spese.
Sesto Accordo - art. 31
Articolo 31 La scorta stabilizzatrice e le variazioni dei tassi di cambio 1. Il presidente esecutivo puo', di propria iniziativa o su richiesta di un Membro, convocare immediatamente il Consiglio al fine di rivedere i prezzi minimo e massimo quando ritenga o, eventualmente, quando detto Membro ritenga che le eventuali modifiche dei tassi di cambio rendano necessaria tale revisione. Per le sessioni indette in forza del presente paragrafo e' sufficiente un preavviso inferiore a 7 giorni. 2. Alle condizioni enunciate nel par. 1 del presente articolo, il presidente esecutivo puo', in attesa della sessione del Consiglio di cui al suddetto paragrafo, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta stabilizzatrice se tale limitazione o sospensione gli sembra necessaria per impedire che il direttore acquisti o venda stagno in quantitativi tali da recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo del presente accordo. 3. Il Consiglio puo' confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate in forza del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice provvisoriamente limitate o sospese continuano senza limitazione oppure vengono riprese. 4. Entro i 30 giorni successivi alla sua decisione di confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio vaglia l'opportunita' di definire un prezzo massimo e minimo provvisori e puo' fissare tali prezzi. Se il Consiglio non fissa i prezzi minimo o massimo provvisori in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo esistenti rimangono in vigore, ferme restando le disposizioni del par. 6 del presente articolo. 5. Entro 90 giorni successivi alla definizione dei prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio rivede tali prezzi e puo' fissare nuovi prezzi minimo e massimo. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo provvisori divengono i prezzi minimo e massimo applicabili. 6. Se il Consiglio non fissa prezzi minimo e massimo provvisori conformemente al par. 4 del presente articolo, egli puo' definire i prezzi minimo e massimo in qualsiasi sessione successiva. 7. Le operazioni della scorta stabilizzatrice riprendono conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 sulla base dei prezzi minimo e massimo che saranno fissati conformemente alle disposizioni dei parr. 4, 5 o 6 del presente articolo, a seconda del caso.
Sesto Accordo - art. 32
Articolo 32 Istituzione del controllo delle esportazioni 1. Quando almeno il 70% del volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21, oppure il volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21, modificato dalle disposizioni finanziarie del par. 7 dell'articolo 22, scegliendo tra i due volumi quello meno elevato, e' detenuto sotto forma di stagno metallico nella scorta stabilizzatrice, il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, istituire un periodo di controllo. 2. Quando almeno l'80% del volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21 oppure il volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21, modificato dalle disposizioni finanziarie del par. 7 dell'articolo 22, scegliendo tra i due volumi quello meno elevato, e' detenuto sotto forma di stagno metallico nella scorta stabilizzatrice, il Consiglio puo' istituire un periodo di controllo. 3. Quando istituisce un periodo di controllo conformemente al par. 1 oppure al par. 2 del presente articolo, il Consiglio fissa il tonnellaggio totale di operazione ammesso per i Membri produttori durante tale periodo di controllo, tenendo conto delle stime di produzione e di consumo effettuate in applicazione della lettera a) dell'articolo 10, dei quantitativi di stagno metallico e delle liquidita' detenute nella scorta stabilizzatrice, del volume, della disponibilita' e della probabile evoluzione delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno metallico e di qualsiasi altro fattore di interesse. 4. E' altresi' compito del Consiglio adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno metallico tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo. Il Consiglio deve inoltre adoperarsi a mantenere disponibili nella scorta quantitativi di stagno metallico e liquidita' sufficienti per rettificare gli eventuali scarti tra offerta e domanda. 5. La limitazione delle esportazioni in virtu' del presente accordo per ciascun periodo di controllo e' subordinata ad una decisione del Consiglio e nessuna limitazione delle esportazioni puo' essere applicata durante un periodo qualsiasi a meno che il Consiglio stesso abbia destinato detto periodo per un controllo ed abbia fissato per lo stesso un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso. 6. Il Consiglio puo' istituire periodi di controllo e fissare tonnellaggi totali di esportazioni ammessi a prescindere dalla limitazione o dalla sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice a norma degli articoli 29 o 31. 7. Un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso fissato precedentemente in applicazione del par. 3 del presente articolo puo' essere aumentato, ma non diminuito, dal Consiglio durante il periodo di controllo cui si riferisce. 8. Se, durante un periodo di controllo per il quale e' stato fissato un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso conformemente al par. 3 del presente articolo, la media mobile quindicinale per prezzo di mercato dello stagno rimane pari o supera, per 12 giorni di borsa consecutivi, il limite superiore del settore inferiore della fascia di prezzo istituita conformemente all'art. 27, il tonnellaggio di esportazioni ammesso viene aumentato in modo che il tonnellaggio totale delle esportazioni ammesso per l'intero periodo raggiunga il piu' elevato fra i valori sotto indicati: a) il livello delle esportazioni per il corrispondente periodo calcolato sulla base della media trimestrale delle esportazioni durante gli ultimi quattro trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodi di controlli; oppure b) il 110% del tonnellaggio totale di esportazioni ammesso per questo periodo di controllo. 9. In deroga alle disposizioni del par. 8 del presente articolo, il tonnellaggio totale delle esportazioni ammesso per tale periodo di controllo non viene aumentato nei casi sotto indicati: a) se sono trascorsi meno di 3 mesi dall'istituzione del controllo delle esportazioni immediatamente successivi ad un intervallo durante il quale non e' stata applicata alcuna limitazione delle esportazioni e precedenti il primo dei 12 giorni di borsa consecutivi di cui al par. 8 del presente articolo; oppure b) se l'ultimo prezzo noto del mercato si situa nel settore inferiore della fascia di prezzo, restando inteso che, se le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo continuano ad essere soddisfatte, tale aumento ha effetto immediato non appena il prezzo di mercato raggiunge o supera il limite superiore di tale settore. 10. Ai fini del presente articolo, per prezzo di mercato dello stagno si intende il prezzo dello stagno praticato sul mercato dello stretto di Penang, a meno che il Consiglio decida altrimenti. 11. Quando ha istituito un periodo di controllo e fissato il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per tale periodo, il Consiglio puo' nel contempo invitare qualsiasi paese che sul suo territorio o sui suoi territori coltiva miniere di stagno ad applicare durante questo periodo alle esportazioni di stagno di sua produzione la limitazione che il Consiglio ed il paese in questione possono di concerto ritenere opportuna. Il Consiglio puo' anche avviare consultazioni con i paesi consumatori di stagno al fine di rafforzare il controllo dei quantitativi di stagno immessi sui mercati internazionali. 12. Il Consiglio puo' consultare i Membri consumatori per definire misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, durante un periodo di controllo, un trattamento preferenziale alle importazioni di stagno provenienti dai Membri produttori.
Sesto Accordo - art. 33
Articolo 33 Periodi di controllo 1. I periodi di controllo corrispondono a trimestri fermo restando che, al momento in cui la limitazione delle esportazioni viene istituita per la prima volta durante il periodo di applicazione del presente accordo o viene ripristinata dopo un intervallo di sospensione, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a 5 mesi ne' inferiore a 2 mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. 2. Una volta diventato effettivo un tonnellaggio totale di esportazione ammesso non cessa di essere tale durante il periodo di controllo cui si riferisce per il semplice motivo che le giacenze della scorta stabilizzatrice sono diventate inferiori al tonnellaggio minimo di stagno metallico di cui ai parr. 1 e 2 dell'articolo 32 o a qualsiasi altro valore ad esso sostituito conformemente ai paragrafi suddetti. 3. Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo gia' dichiarato tale, prima dell'entrata in vigore dello stesso o durante la sua validita'. 4. In deroga alle disposizioni del presente articolo, se a norma del quinto accordo un tonnellaggio totale di esportazione ammesso e' stato fissato per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto accordo ed e' ancora in vigore al momento in cui lo stesso accordo prende fine, e se durante la sua prima sessione il Consiglio non decidera' altrimenti, a) un periodo di controllo che sia in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo si considera istituito a norma del presente accordo stesso, e b) il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per detto periodo di controllo avra' un livello trimestrale identico a quello fissato a norma del 5° accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di tale accordo, a meno che e fin tanto che il predetto tonnellaggio non venga rivisto dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.
Sesto Accordo - art. 34
Articolo 34 Suddivisione del tonnellaggio totale di esportazione ammesso 1. Il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per un periodo di controllo qualsiasi viene suddiviso tra i Membri produttori proporzionalmente alla cifra di produzione o di esportazione, a seconda del caso, per gli ultimi quattro trimestri consecutivi precedenti un periodo di controllo e che non siano stati a loro volta dichiarati periodi di controllo. Nella suddivisione in parola effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di qualsiasi circostanza di cui alla regola n. 6 dell'allegato F del presente accordo, o giudicata eccezionale da un qualsiasi Membro produttore in applicazione della regola n. 9 dell'allegato F e, con il consenso degli altri Membri produttori, puo' utilizzare per il Membro interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, a seconda del caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio. 2. a) In deroga alle disposizioni del par. 1 del presente articolo, il Consiglio puo', con il consenso di un Membro produttore, ridurre la quota dello stesso sul tonnellaggio totale di esportazione ammesso e ridistribuire la differenza che ne risulta tra gli altri Membri produttori proporzionalmente alla percentuale degli stessi, oppure, se necessario, con altre modalita'. b) Il quantitativo di stagno determinato conformemente al precedente punto a) per qualsiasi singolo Membro produttore e per qualsiasi periodo di controllo, e' ritenuto pari, ai fini del presente articolo, al tonnellaggio di esportazione ammesso per tale Membro durante il suddetto periodo di controllo. 3. Le esportazioni nette di stagno provenienti da ciascun Membro produttore per ciascun periodo di controllo si limitano, salvo diverse disposizioni del presente articolo, al tonnellaggio di esportazione ammesso per il Membro produttore interessato nel periodo di controllo in considerazione. 4. Ciascun Membro produttore attua le misure necessarie all'osservanza e all'applicazione del presente articolo in modo che le sue esportazioni corrispondano per quanto possibile al tonnellaggio di esportazione ammesso per qualsiasi periodo di controllo. 5. a) Se ritiene che non sara' in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, il quantitativo di stagno che il suo tonnellaggio di esportazione ammesso gli consente di esportare nel corso del periodo di controllo predetto, qualsiasi Membro produttore e' tenuto a rilasciare al piu' presto una dichiarazione in tal senso al Consiglio, comunque non oltre due mesi di calendario dopo la data alla quale tale tonnellaggio e' diventato effettivo. b) Se il Consiglio ha ricevuto una dichiarazione in tal senso o se ritiene che un Membro produttore non sara' in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, il quantitativo di stagno che e' autorizzato ad esportare nel quadro del suo tonnellaggio di esportazione ammesso, il Consiglio puo' prendere le disposizioni che giudica atte a garantire l'esportazione effettiva del tonnellaggio totale di esportazione ammesso. 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' decidere che le esportazioni di stagno di un qualsiasi Membro produttore comprendano lo stagno contenuto in qualsiasi derivato della produzione mineraria del membro in questione.
Sesto Accordo - art. 35
Articolo 35 Punto di esportazione Lo stagno si considera esportato quando, nel caso di un Membro di cui all'allegato C del presente accordo, sono state espletate le formalita' indicate nell'allegato medesimo a fianco del nome del Membro considerato, fermo restando quanto segue: a) il Consiglio puo' rivedere periodicamente l'allegato C con il consenso del Membro interessato, e qualsiasi revisione del genere e' valida come se fosse inclusa nell'allegato stesso; b) se un Membro produttore esporta quantitativi di stagno in condizioni diverse da quelle di cui all'allegato C, il Consiglio decide se considerare tale stagno oggetto di esportazione ai fini del presente accordo e, in caso affermativo, fissa la data alla quale si considera avvenuta l'esportazione.
Sesto Accordo - art. 36
Articolo 36 Penalita' relative al controllo delle esportazioni 1. a) Se, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, le esportazioni nette di stagno di un Membro produttore durante un qualsiasi periodo di controllo superano di oltre 5% il suo tonnellaggio di esportazione ammesso per tale periodo, il Consiglio puo' esigere che detto Membro versi alla scorta stabilizzatrice un contribuito supplementare non superiore alla differenza tra le esportazioni effettuate ed il tonnellaggio di esportazione ammesso. Detto contributo puo' essere versato in stagno metallico o in liquidita' oppure contemporaneamente in stagno metallico e in liquidita' nelle proporzioni decise dal Consiglio ed entro la data o le date fissate da quest'ultimo. La parte del contributo eventuale da versare in liquidita' e' calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte di contributo eventualmente da versare in stagno metallico e' compresa e non aggiunta al tonnellaggio di esportazione ammesso di tale Membro per il periodo di controllo durante il quale il contributo deve essere versato. b) Se, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, il totale delle esportazioni nette di un Membro produttore, durante quattro periodi di controllo successivi, compreso eventualmente il periodo di controllo di cui alla precedente lettera a), supera di oltre 1% il suo tonnellaggio totale di esportazione ammesso per tali periodi, il tonnellaggio di esportazione ammesso di questo Membro puo', per ciascuno dei quattro periodi di controllo successivi, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccedenza, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di qualsiasi frazione superiore ad un quarto ma inferiore ad un mezzo. Tale riduzione si applica durante e a decorrere dal periodo di controllo successivo a quello nel quale il Consiglio ha preso la decisione. c) Se, dopo i quattro periodi di controllo successivi nei quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un Membro ha superato il suo tonnellaggio totale di esportazione ammesso indicato alla precedente lettera b), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale Membro durante altri quattro periodi di controllo successivi, che non comprendono alcuno dei periodi di controllo di cui alla precedente lettera b), supera i tonnellaggi totali di esportazione ammessi per i quattro periodi predetti, il Consiglio puo', oltre a ridurre il tonnellaggio di esportazione ammesso del Membro considerato conformemente alle disposizioni della lettera b) dichiarare che il Membro viene privato di una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice, parte che per la prima volta non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in causa. In qualsiasi momento e alle condizioni che esso decide, il Consiglio puo' restituire al Membro la parte dei diritti di cui e' stato privato. d) Il Membro produttore che ha esportato un quantitativo di stagno superiore al suo tonnellaggio di esportazione ammesso e al tonnellaggio ammesso ai sensi dell'articolo 34 e di altre disposizioni del presente articolo, e' tenuto a prendere provvedimenti efficaci per rimediare quanto prima alla sua infrazione al presente accordo. L'eventuale mancanza o ritardo vengono presi in considerazione dal Consiglio quando decide le misure da attuare in applicazione del presente paragrafo. 2. Ai fini delle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo, i tonnellaggi totali di esportazione ammessi fissati per periodi di controllo determinati, i quantitativi esportati in eccedenza di tali tonnellaggi e le penalita' eventualmente applicate in forza del quinto accordo saranno considerati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettivamente come fissati, esportati ed applicate a norma del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 37
Articolo 37 Esportazioni speciali 1. In qualsiasi momento successivo all'istituzione di un periodo di controllo, il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata esportazione speciale) di un determinato quantitativo di stagno oltre il tonnellaggio di cui al paragrafo 1 dell'articolo 34, a condizione che esso ritenga a) che l'esportazione speciale proposta sia destinata a costituire una scorta governativa, e b) che verosimilmente l'esportazione speciale proposta non sara' utilizzata a fini commerciali o industriali durante il periodo di applicazione del presente accordo. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, subordinare un'esportazione speciale alle condizioni che ritiene necessarie. 3. Se vengono rispettate le disposizioni dell'articolo 39 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, un'esportazione speciale non viene presa in considerazione quando si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 36, paragrafo 1. 4. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, rivedere in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fermo restando che tale revisioni non deve recare pregiudizio ad alcuna operazione effettuata da un Membro in virtu' di un'autorizzazione ricevuta e nel rispetto di condizioni gia' imposte a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Sesto Accordo - art. 38
Articolo 38 Depositi speciali 1. Con il consenso del Consiglio, un Membro produttore puo' in qualsiasi momento effettuare depositi speciali di stagno metallico presso il direttore. Un deposito speciale non e' considerato parte della scorta stabilizzatrice e non e' a disposizione del direttore. 2. Un Membro produttore che ha notificato al Consiglio l'intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno metallico proveniente dal suo territorio e' autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio richiede per poter individuare il metallo oppure i concentrati destinati alla trasformazione in stagno metallico che sono oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati in supplemento ai tonnellaggi di esportazione ammesso assegnatoli a norma dell'articolo 34; inoltre, se detto Membro produttore ha rispettato quanto disposto dall'articolo 39, alle sue esportazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 36, paragrafo 1. 3. I depositi speciali possono essere accettati dal direttore soltanto nel luogo o nei luoghi che egli ritiene adatti. 4. Il presidente esecutivo notifica ai Membri la ricezione di tali depositi speciali, ma non prima di tre mesi dopo la data della ricezione stessa. 5. Un Membro produttore che ha effettuato un deposito speciale di stagno metallico puo' ritirare la totalita' o una parte di detto deposito speciale al fine di raggiungere la totalita' o una parte del suo tonnellaggio di esportazione ammesso in qualsiasi periodo di controllo. In tal caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale e' ritenuto esportato ai fini del controllo delle esportazioni durante il periodo di controllo nel quale e' avvenuto il ritiro medesimo. 6. In qualsiasi trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, qualsiasi deposito speciale rimane a disposizione del Membro che lo ha effettuato, fatte salve soltanto le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 8. 7. Tutte le spese derivanti da un deposito speciale sono a carico del Membro che lo ha effettuato e non del Consiglio.
Sesto Accordo - art. 39
Articolo 39 Scorte detenuto da membri produttori 1. a) Le scorte di stagno detenute da un Membro produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C del presente accordo fornisce per tale Membro non possono, in alcun momento di un periodo di controllo, superare il quantitativo indicato per questo Membro nell'allegato D del presente accordo. b) In queste scorte non e' compreso lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il punto di esportazione definito all'allegato C. c) Il Consiglio puo' rivedere l'allegato D; in tal caso, pero', se ha aumentato il tonnellaggio indicato nell'allegato D per un Membro determinato, esso puo' imporre condizioni relative al quantitativo in tal modo aggiunto, anche in ordine al periodo e alle esportazioni successivi. 2. Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi dell'articolo 39, lettera a) del quinto accordo ed ancora operante alla risoluzione di detto accordo, nonche' qualsiasi condizione imposta in merito, saranno ritenuti approvati o imposti conformemente al presente accordo, salvo diversa decisione del Consiglio entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Qualsiasi deposito speciale effettuato in forza dell'articolo 30 viene dedotto dall'importo delle scorte che, conformemente al presente articolo, il Membro produttore interessato puo' detenere durante un periodo di controllo. 4. a) Se sul territorio del Membro produttore elencato all'allegato E del presente accordo, il minerale di stagno e' inevitabilmente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati nello stesso allegato e se, di conseguenza, la limitazione delle scorte di cui al paragrafo 1 del presente articolo incidesse senza valido motivo anche sull'estrazione di questi altri minerali, possono essere detenute nel territorio suddetto scorte sperimentali di concentrato di stagno, a condizione che il governo di questo Membro certifichi che lo stagno in questione e' stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che viene effettivamente mantenuto sul suo territorio, fermo restando che il rapporto tra la scorta supplementare e il quantitativo degli altri minerali estratti non superi mai la proporzione di cui all'allegato E. b) Salvo il caso di consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte, supplementari inizia soltanto dopo la liquidazione di tutto lo stagno metallico della scorta stabilizzatrice; in seguito, tali scorte possono essere esportate soltanto a concorrenza trimestrale del piu' elevato tra i due valori seguenti cioe' un quarantesimo del totale oppure 250 t. 5. I Membri elencati agli allegati D oppure E, in consultazione con il Consiglio, possono emanare normative che disciplinano l'alimentazione, la protezione e il controllo di qualsiasi scorta supplementare la cui costituzione sia stata approvata ai sensi del presente articolo. 6. Con il consenso del Membro produttore interessato, il Consiglio puo' rivedere gli allegati D ed E. 7. Ciascun Membro produttore invia al Consiglio, ad intervalli indicati da quest'ultimo, un rilevamento delle scorte di stagno che si trovano sul suo territorio e che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C fornisce per tale Membro. In detti rilevamenti non viene inserito lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il punto di esportazione definito all'allegato C. Nei rilevamenti vengono indicate separatamente le scorte detenute in forza del paragrafo 4 del presente articolo. 8. Un Membro produttore che effettua depositi speciali conformemente all'articolo 38, o che e' stato autorizzato ad aumentare i suoi tonnellaggi in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio, al piu' tardi 12 mesi prima della risoluzione del presente accordo, il suo programma per lo smaltimento di detti depositi speciali o per l'esportazione della totalita' o di una parte dei tonnellaggi suddetti escludendo pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' disciplinata dal paragrafo 4 del presente articolo; inoltre, esso consulta il Consiglio circa il modo migliore per effettuare tali esportazioni senza provocare disorganizzazioni evitabili sul mercato dello stagno. Il Membro produttore interessato terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
Sesto Accordo - art. 40
Articolo 40 Provvedimenti in caso di carenza di stagno 1. Se, in un momento qualsiasi in cui il prezzo e' compreso nel settore superiore oppure e' piu' elevato, considera che esiste o minaccia di verificarsi una grave carenza di stagno, il Consiglio: a) mette fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore o raccomanda il livello che le scorte non devono superare; b) raccomanda ai Membri di fare quanto in loro potere per aumentare con la massima rapidita' i quantitativi di stagno che essi possono rendere disponibili. 2. Il Consiglio decide il periodo di validita' delle misure stabilite nel presente articolo; tale periodo viene calcolato in trimestri restando inteso che, quando tali misure vengono applicate per la prima volta in forza del presente accordo o quando vengono nuovamente applicate dopo un intervallo durante il quale non si e' verificata alcuna carenza riconosciuta, il Consiglio puo' dichiarare periodo di applicabilita' delle misure predette qualsiasi periodo che non sia superiore a 5 mesi ne' inferiore ad 1 mese e che scada il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre. 3. Il Consiglio puo' annullare le misure decise sulla base del presente articolo prima della loro entrata in vigore, cessarne l'applicazione in fase di esecuzione oppure prorogarle da un trimestre all'altro. 4. Sulla base delle stime di produzione e di consumo effettuate dal Consiglio a norma dell'articolo 10, lettera a), e tenendo conto dell'importo di stagno metallico e di liquidita' detenuto nella scorta stabilizzatrice nonche' di altri fattori pertinenti, in particolare del grado di utilizzazione del potenziale produttivo, della disponibilita' di altre scorte di stagno nonche' delle tendenze dei prezzi correnti, il Consiglio svolge gli studi necessari per valutare la domanda e la disponibilita' complessiva di stagno per il periodo dichiarato e per gli eventuali periodi successivi da esso determinati. 5. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, invitare i Membri a concordare con esso misure tali da garantire ai Membri consumatori una equa distribuzione degli approvvigionamenti di stagno disponibili. 6. Il Consiglio puo' avviare consultazioni con i Membri produttori per definire adeguate misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, in caso di carenza, un trattamento preferenziale per le forniture di stagno, ai Membri consumatori. 7. A ciascuna sessione tenuta nel periodo di validita' del presente articolo, il Consiglio rivede i risultati delle misure attuate in forza dello stesso dalla precedente sessione in poi.
Sesto Accordo - art. 41
Articolo 41. Obblighi generali 1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i Membri faranno quanto in loro potere e collaboreranno per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. 2. I Membri accettano di considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in forza del presente accordo. 3. Fatto salvo il disposto generale del paragrafo 1 del presente articolo, i Membri si atterranno in particolare alle seguenti condizioni: a) fintanto che saranno disponibili quantitativi di stagno sufficienti a coprire interamente i loro fabbisogni, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno per determinate utilizzazioni finali, salvo quando tale divieto o limitazione non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali; b) essi creano le premesse atte ad incentivare uno sfruttamento economico dei giacimenti, conformemente alle esigenze di mercato; e c) promuovono la conservazione delle risorse naturali di stagno impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
Sesto Accordo - art. 42
Articolo 42 Misure differenziate e correttive I Membri in via di sviluppo consumatori e i paesi meno progrediti che sono Membri dell'accordo, i cui interessi sono lesi dalle misure attuate in forza del presente accordo possono chiedere al Consiglio di applicare opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio esamina l'eventualita' di attuare siffatte misure conformemente al paragrafo 3 del capitolo III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Sesto Accordo - art. 43
Articolo 43 Consultazioni Su richiesta di un Membro, il Consiglio procede a consultazioni relative ai fattori che incidono direttamente sull'offerta o sulla domanda. Il Consiglio puo' presentare le sue raccomandazioni all'esame dei Membri.
Sesto Accordo - art. 44
Articolo 44 Ostacoli agli scambi 1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio puo' individuare gli ostacoli all'espansione degli scambi dello stagno e dei suoi prodotti semilavorati e finiti. 2. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' emettere raccomandazioni proprie o adoperarsi affinche' altre organizzazioni competenti emanino raccomandazioni volte a ridurre e, se possibile, ad eliminare integralmente tali ostacoli. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati raggiunti con l'applicazione di tali raccomandazioni.
Sesto Accordo - art. 45
Articolo 45 Eque norme di lavoro I Membri dichiarano che, onde evitare un deterioramento del tenore di vita e l'instaurarsi di sleali condizioni di concorrenza negli scambi mondiali, si adopereranno a garantire eque norme di lavoro nell'industria dello stagno.
Sesto Accordo - art. 46
Articolo 46 Sblocco delle scorte di stagno a carattere non commerciale 1. Un Membro che desidera sbloccare lo stagno che detiene nelle sue scorte a carattere non commerciale, dopo opportuno preavviso, consulta il Consiglio circa le modalita' di sblocco. 2. Quando un Membro rende noto un piano di sblocco delle sue scorte di stagno a carattere non commerciale, il Consiglio avvia quanto prima consultazioni ufficiali al riguardo con il Membro interessato onde garantire la corretta applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Il Consiglio passa periodicamente in rassegna lo stato di avanzamento delle operazioni di sblocco e puo' inviare raccomandazioni al Membro interessato. Quest'ultimo tiene debitamente conto di tali raccomandazioni. 4. Lo sblocco delle scorte a carattere non commerciale viene effettuato tenendo debitamente conto della necessita' di tutelare i produttori, le imprese di trasformazione ed i consumatori di stagno contro la disorganizzazione inevitabile dei loro mercati consueti e le conseguenze negative di tali sblocchi sugli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, ai fini del buon funzionamento e dell'espansione della industria estrattiva dello stagno nel territorio o nei territori dei Membri produttori. Gli sblocchi debbano avvenire per quantitativi e in periodi tali da non perturbare indebitamente la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno nei territori dei Membri produttori e in modo da evitare gravi difficolta' nell'economia dei Membri produttori.
Sesto Accordo - art. 47
Articolo 47 Sicurezza nazionale Nessuna disposizione del presente accordo sara' interpretata in modo da obbligare un Membro a fornire dati la cui divulgazione sia, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
Sesto Accordo - art. 48
Articolo 48 Ricorsi 1. L'eventuale ricorso contro un Membro che abbia commesso un'infrazione al presente accordo per la quale quest'ultimo non preveda un'altra soluzione viene deferito alla decisione del Consiglio su richiesta del ricorrente. 2. Salvo disposizione contraria del presente accordo, l'infrazione al presente accordo puo' essere contestata ad un Membro soltanto se e' stata adottata una risoluzione in proposito. La contestazione specifica la natura e la gravita' dell'infrazione. 3. Se ai sensi del presente articolo constata che un Membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, il Consiglio puo', a meno che l'accordo medesimo non preveda un'altra sanzione, privare il Membro in questione dei suoi diritti di voto e degli altri diritti fino a quando detto Membro non abbia sanato l'infrazione o non abbia altrimenti assolto ai suoi obblighi. 4. Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente accordo" e' considerata comprensiva dell'infrazione ad una delle condizioni imposte dal Consiglio o del mancato adempimento di qualsiasi obbligo fatto ad un Membro a norma del presente accordo. 5. Il Membro che ritenga gravemente lesi i suoi interessi economici ai sensi del presente accordo a seguito di provvedimenti attuati da uno o piu' altri Membri, diversi dai provvedimenti attuati in tempo di guerra, puo' presentare un ricorso al Consiglio. 6. Alla ricezione del ricorso, il Consiglio procede ad un esame dei fatti e, alla maggioranza dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori e dei voti detenuti da tutti i Membri produttori, decide dell'eventuale fondatezza del ricorso del Membro e, in caso positivo, autorizza il ricorrente a recedere dal presente accordo.
Sesto Accordo - art. 49
Articolo 49 Controversie 1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non sia composta per negoziato viene deferita, su richiesta di qualsiasi Membro, alla decisione del Consiglio. 2. Quando una controversia viene deferita al Consiglio conformemente al presente articolo, la maggioranza dei Membri o ogni Membro che detenga almeno un terzo dei voti all'interno del Consiglio possono invitare quest'ultimo, dopo esauriente discussione e prima che esso formuli la sua decisione, a chiedere il parere del comitato consultivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3. a) Salvo diversa decisione del Consiglio raggiunta all'unanimita' dei voti espressi, il comitato consultivo e' composto come segue: i) due persone nominate dai Membri produttori una di esse deve possedere una grande esperienza delle questioni analoghe a quella che e' oggetto della controversia e l'altra deve essere un giurista affermato ed esperto; ii) due persone con gli stessi requisiti, nominate dai Membri consumatori o iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone di cui sopra oppure, in caso di disaccordo, dal presidente esecutivo. b) I membri del comitato consultivo agiscono a titolo personale e senza accettare istruzioni da alcun governo. c) Le spese del comitato consultivo sono a carico del Consiglio. 4. Il parere motivato del comitato consultivo viene presentato al Consiglio il quale, previa ponderazione di tutti i dati di interesse, dirime la controversia.
Sesto Accordo - art. 50
Articolo 50 Depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' nominato depositario del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 51
Articolo 51 Firma Il presente accordo e' aperto alla firma delle parti del quinto accordo nonche' degli altri Stati membri dell'Unctad, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 3 agosto 1981 al 30 aprile 1982 incluso.
Sesto Accordo - art. 52
Articolo 52 Ratifica, accettazione o approvazione Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il depositario.
Sesto Accordo - art. 53
Articolo 53 Notifica di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio abbia fissato condizioni di adesione ai sensi dell'articolo 54, ma che ancora non abbia potuto depositare il suo strumento, puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che, nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, esso applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore conformemente all'articolo 55 oppure, se e' gia' in vigore, ad una data specificata. 2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il quale notifica al depositario che, a seguito dell'applicazione del presente accordo nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, non sara' in grado di versare il suo contributo al conto della scorta stabilizzatrice, non puo' esercitare i suoi diritti di voto sulle questioni inerenti ai capitoli X - XV del presente accordo. Detto governo dovra' comunque soddisfare tutti i suoi obblighi finanziari in ordine al conto di gestione. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'adesione provvisoria di un governo che notifica quanto previsto nel presente paragrafo, non deve superare 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 54
Articolo 54 Adesione 1. Il presente accordo e' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati alle condizioni fissate dal Consiglio. L'adesione si effettua con il deposito di un atto di adesione presso il depositario. Gli atti di adesione dichiarano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio. 2. Qualsiasi governo che intenda aderire al presente accordo, ne informa il Consiglio oppure, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, il consiglio del quinto accordo. 3. Le condizioni fissate dal Consiglio debbono essere eque per quanto riguarda i diritti di voto e gli obblighi finanziari tanto nei confronti dei governi che intendono aderire al presente accordo quanto nei confronti degli altri governi che gia' vi partecipano. 4. Quando un paese produttore aderisce al presente accordo e diventa Membro produttore, il Consiglio: a) fissa con il consenso del Membro interessato il tonnellaggio e la percentuale da indicare per detto Membro negli allegati D o E del presente accordo, a seconda dei casi; b) definisce, ai fini del controllo delle esportazioni, le condizioni da indicare a fianco del nome di detto Membro nell'allegato C del presente accordo. Il tonnellaggio, la percentuale o le condizioni in tal modo fissati saranno validi come se fossero iscritti in tali allegati. 5. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio del quinto accordo puo' fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la conferma del Consiglio alla sua prima sessione.
Sesto Accordo - art. 55
Articolo 55 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1 lugio 1982 od in qualsiasi data successiva se a tale data i governi dei paesi produttori che coprano almeno l'80% della produzione totale indicata in percentuale nell'allegato A del presente accordo ed i governi dei paesi consumatori che coprono almeno l'80% del consumo totale indicato in percentuale nell'allegato B del presente accordo, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione. 2. Se al 1 luglio 1982 non e' entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio se a quella data i governi dei paesi produttori che coprono almeno il 65% della produzione totale indicata in percentuale nell'allegato A ed i governi dei paesi consumatori che coprono almeno il 65% del consumo totale indicato in percentuale nell'allegato B hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione oppure hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 53, l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. 3. Se al 1 giugno 1982 non sono raggiunte le percentuali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, conformemente ai paragrafi 1 oppure 2 del presente articolo, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita i governi che hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, oppure che hanno notificato al depositario l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se applicare tra di essi il presente accordo a titolo definitivo o provvisorio, totalmente o in parte, alla data che vorranno fissare. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita ad assistere alla riunione in veste di osservatori anche gli altri governi che hanno firmato il presente accordo o che partecipavano al quinto accordo internazionale sullo stagno. 4. Se 18 mesi dopo la scadenza del quinto accordo, proroga compresa, il presente accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente come disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione possono decidere per mutuo consenso che, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l'accordo entra in vigore tra di essi a titolo definitivo. Se detti governi non decidono di applicare tra di essi l'accordo a titolo definitivo, esso rimane in vigore a titolo provvisorio. 5. Per qualsiasi governo che depositi lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.
Sesto Accordo - art. 56
Articolo 56 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Qualsiasi riferimento del presente accordo ad un "governo" o a "governi" e' inteso come comprensivo della Comunita' economica europea e di qualsiasi organizzazione intergovernativa competente per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti di base. Nel caso di tali organizzazioni intergovernative, pertanto, qualsiasi riferimento del presente accordo alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure alla notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerato come comprensivo di un riferimento alla firma, alla ratifica, alla accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o di adesione da parte delle succitate organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni esprimono un numero di voti pari al numero complessivo di voti attribuibili, conformemente all'articolo 14, ai loro rispettivi Stati membri, i quali, in tal caso, non esprimono il proprio voto a titolo individuale.
Sesto Accordo - art. 57
Articolo 57 Modifiche 1. Alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, il Consiglio puo' raccomandare ai Membri eventuali modifiche al presente accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive i termini entro i quali ogni Stato membro dovra' notificare al depositario la ratifica, l'accettazione, l'approvazione oppure il rifiuto della modifica. 2. Il Consiglio puo' prorogare il termine prescritto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. Il Consiglio notifica la proroga al depositario. 3. Se, entro il termine fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata da tutti i Membri, detta modifica entra in vigore non appena il depositario riceve tale ratifica, accettazione o approvazione. 4. Se, entro il termine fissato in forza del paragrafo 1 o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica non viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori, detta modifica non entra in vigore. 5. Se entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 o prorogata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori: a) per i Membri che hanno notificato tale ratifica, accettazione o approvazione, la modifica entra in vigore tre mesi dopo che il depositario ha ricevuto l'ultima ratifica, accettazione o approvazione con la quale e' stato raggiunto almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno 80% di tutti i voti dei Membri consumatori; b) qualsiasi Membro che non abbia ratificato, accettato od approvato una modifica alla data della sua entrata in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente accordo a meno che dimostri al Consiglio, durante la prima sessione successiva alla data di entrata in vigore della modifica, che si trovava nell'impossibilita' di ratificare, accettare o approvare la modifica stessa a seguito di difficolta' di ordine costituzionale ed a meno che il Consiglio non decida di prorogare, nei suoi confronti, il termine di ratifica, di accettazione o di approvazione sino a che dette difficolta' siano state superate. 6. Se ritiene che una determinata modifica possa pregiudicare i suoi interessi, un Membro puo', prima della data di entrata in vigore della modifica stessa, notificare al depositario il suo recesso dal presente accordo. Il recesso diventa effettivo alla data di entrata in vigore della modifica. In qualsiasi momento il Consiglio puo', alle condizioni e secondo modalita' che ritiene adeguate, autorizzare tale Membro a ritirare la sua notifica di recesso. 7. Qualsiasi emendamento al presente articolo entra in vigore soltanto se ratificato, accettato od approvato da tutti i Membri. 8. Le disposizioni del presente articolo non incidono sui poteri conferiti dal presente accordo in ordine alla revisione di uno qualsiasi dei suoi allegati nonche' all'applicazione di qualsiasi altro articolo che disponga una procedura specifica per la modifica dell'accordo stesso.
Sesto Accordo - art. 58
Articolo 58 Recesso Un Membro che recede dal presente accordo durante il suo periodo di validita', a meno che il recesso avvenga: a) conformemente alle disposizioni degli articoli 48, paragrafo 6, o 57, paragrafo 6, oppure b) con preavviso di almeno 12 mesi presentato al depositario almeno un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non ha diritto, alla risoluzione del presente accordo, ad alcuna parte del prodotto della liquidazione della scorta stabilizzatrice ai termini dell'articolo 26 ne' degli altri atti del Consiglio a norma dell'articolo 60.
Sesto Accordo - art. 59
Articolo 59 Durata, proroga e risoluzione 1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, la durata del presente accordo sara' di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori ed alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, decidere di prorogare l'accordo per uno o piu' periodi non superiori a due anni complessivamente. 3. Il Consiglio segnala ai Membri, con raccomandazione inviata non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, se sia necessario od opportuno rinnovare l'accordo stesso e, in caso affermativo, in quale forma. Nel contempo, esso esamina il probabile rapporto tra offerta e domanda di stagno alla scadenza del presente accordo. 4. a) In qualsiasi momento, ogni Membro puo' ratificare per iscritto al presidente esecutivo l'intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la risoluzione del presente accordo. b) Se approva la proposta di risoluzione alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e consumatori il Consiglio raccomanda ai Membri di porre fine al presente accordo. c) Se i Membri che detengono due terzi del totale dei voti di tutti i Membri produttori e due terzi del totale dei voti di tutti i Membri consumatori notificano al Consiglio che accettano la sua raccomandazione, il presente accordo viene risolto alla data decisa dal Consiglio stesso; questa data non puo' cadere oltre sei mesi dopo la ricezione dell'ultima notifica dei membri suddetti da parte del Consiglio. 5. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa conformemente ai paragrafi 2 oppure 4, lettera c), del presente articolo.
Sesto Accordo - art. 60
Articolo 60 Procedura di risoluzione 1. Il Consiglio rimane in carica per il tempo necessario per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, per il controllo della liquidazione della scorta stabilizzatrice e di qualsiasi scorta detenuta conformemente all'articolo 39 nonche' per l'accertamento della corretta osservanza delle condizioni imposte dal consiglio stesso in virtu' del presente accordo o delle disposizioni del quinto accordo; il Consiglio ha i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo eventualmente necessarie a tal fine. 2. Alla risoluzione del presente accordo: a) la scorta stabilizzatrice viene liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 26; b) il Consiglio fissa l'importo degli impegni contratti nei confronti del suo personale e, se del caso, con un bilancio supplementare al conto di gestione, conformemente all'articolo 20, prende adeguate misure per disporre di fondi sufficienti ad assolvere ai suoi obblighi; c) una volta assolti tutti gli obblighi del Consiglio diversi da quelli inerenti al conto della scorta stabilizzatrice, gli attivi disponibili sono ripartiti come stabilito nel presente articolo; d) se viene prorogato, il Consiglio mantiene i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento; e) se non viene prorogato ma viene istituito in sua vece un organismo inteso a succedergli, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e tutti gli altri documenti all'organismo successore e, con maggioranza di due terzi ripartita, puo' trasferirgli la totalita' o una parte degli attivi rimanenti o disporne diversamente secondo la sua decisione; f) se non viene prorogato e non viene creato in sua vece alcun organismo successore, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento al Segretario generale delle Nazioni Unite o a qualsiasi organizzazione internazionale designata da quest'ultimo, oppure, in mancanza di designazione, il Consiglio medesimo ne decide la destinazione; gli attivi non monetari rimanenti sono venduti o realizzati nel modo stabilito dal Consiglio stesso; g) i proventi della realizzazione degli attivi non monetari e qualsiasi attivo monetario rimanente vengono quindi ripartiti in modo che ciascun Membro riceva una parte proporzionale al totale dei contributi da esso versati al conto di gestione a norma dell'articolo 20.
Sesto Accordo - art. 61
Articolo 61 Riserve Nessuna riserva puo' essere formulata alle disposizioni del presente accordo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo, alle date indicate. Fatto a Ginevra il ventisei giugno millenovecentoottantuno in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
Sesto Accordo - Allegato A
ALLEGATO A Percentuale dei paesi produttori a/
Paese
Percentuale
Australia 5,95
Bolivia 15,61
Brasile 1,23
Indonesia
18,62
Malaysia 35,15
Nigeria 1,43
Ruanda 0,92
Tailandia 19,28
Zaire 1,81
Totale
100,00
--------------- a/ Calcolato sulla base dei quantitativi di concentrati contenenti stagno prodotti nel 1980 (per Brasile, esportazioni nette di concentrato e di stagno metallico) Nota: L'elenco dei paesi e delle percentuali di cui al presente allegato e' stato redatto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, del 1980, durante la quale si e' proceduto alla stesura del sesto accordo internazionale sullo stagno.
Sesto Accordo - Allegato B
ALLEGATO B Percentuale dei singoli paesi consumatori e dei gruppi di paesi a/
Paese/gruppo di paesi
Percentuale
Austria 0,27
Bulgaria 0,55
Canada 2,69
Costa Rica 0,01
Cuba 0,03
Cecoslovacchia 1,80
Egitto 0,22
Comunita' economica europea (27,15)
Belgio/Lussemburgo 1,54
Danimarca 0,10
Francia 5,54
Repubblica federale di Germania 7,75
Grecia 0,23
Irlanda 0,05
Italia 3,42
Paesi Bassi 2,71
Regno Unito 5,81
Finlandia 0,11
Ungheria 0,72
India 1,37
Iraq 0,07
Giamaica 0,01
Giappone 17,20
Giordania 0,02
Malta 0,00
Messico 0,94
Nuova Zelanda 0,14
Norvegia 0,26
Peru' 0,06
Filippine 0,54
Polonia 2,21
Repubblica di Corea 1,06
Romania 1,81
Arabia Saudita 0,03
Senegal 0,00
Spagna 2,40
Svezia 0,24
Svizzera 0,45
Repubblica Araba Siriana 0,03
Tunisia 0,06
Turchia 0,39
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 9,09
Stati Uniti d'America 26,91
Venezuela 0,34
Iugoslavia 0,82
Totale 100,00
--------------- a/ Calcolato sulla base del consumo 1978-1980 stagno metallico primario (per l'URSS, importazioni nette di concentrato e di stagno metallico). Note: L'elenco dei paesi, dei gruppi di paesi e delle percentuali di cui al presente allegato e' stato redatto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1980, durante la quale si e' proceduto alla stesura del sesto accordo internazionale sullo stagno.
Sesto Accordo - Allegato C
ALLEGATO C Parte prima Condizioni alle quali lo stagno e' ritenuto esportato ai fini del controllo delle esportazioni Australia Lo stagno si considera esportato alla data che figura sulla licenza di esportazione per i beni soggetti a restrizione ("Restricted Goods Export Permit"), rilasciata in forza delle "Normative doganali sulle esportazioni vietate" (Customs Prohibited Exports Regulations) restando inteso che lo stagno spedito da una fonderia con sede in Australia e non soggetto alle normative doganali di cui sopra e' ritenuto esportato quando il "Ministero del commercio e delle risorse" (Department of Trade and Resources) ha ufficialmente certificato che detto stagno e' stato spedito dalla fonderia. Bolivia Lo stagno si considera esportato appena ha passato il controllo delle autorita' doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi all'esportazione. Quando concentrati di stagno vengono fusi al di fuori del territorio nazionale in esecuzione di contratti di lavorazione con materiale fornito dal cliente, lo stagno si considera esportato dalla Bolivia quando il Ministero delle miniere e della metallurgia ha rilasciato una licenza di esportazione per lo stagno metallico ottenuto. Indonesia Lo stagno si considera esportato dall'Indonesia appena che e' stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e da quest'ultima pesati sotto il controllo delle autorita' doganali, e queste hanno rilasciato per lo stagno in oggetto un certificato doganale. In queste partite non e' compreso lo stagno successivamente importato in Indonesia ai fini del consumo interno. Malaysia Lo stagno si considera esportato dalla Malaysia quando il Ministero reale delle dogane e delle imposte indirette ha pesato i concentrati oppure, se questi ultimi vengono fusi prima del pagamento dei dazi all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di tali dazi. Nigeria Lo stagno si considera esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati ai fini del pagamento del canone, restando inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia si considera esportato quando la Societa' nazionale delle Ferrovie ("Nigerian Railway Corporation") ha redatto una lettera di vettura comprovante che i concentrati destinati all'esportazione le sono stati consegnati. Tailandia Lo stagno si considera esportato dalla Tailandia quando il Ministero delle risorse minerarie ha redatto un attestato ufficiale comprovante che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia con sede in Tailandia e pesati da quest'ultima, restando inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia e' ritenuto esportato dalla Tailandia quando il Ministero delle risorse minerarie ha rilasciato un'apposita licenza di esportazione. Zaire Lo stagno si considera esportato quando e' stata rilasciata una polizza di carico compilata da un'impresa di trasporti iscritta al Comitato interno delle imprese di trasporto della Repubblica dello Zaire ("Comite' interieur des Transporteurs de la Republique du Zaire"), comprovante la consegna dello stagno all'impresa di trasporti suddetta. Se per un motivo qualsiasi non e' stata rilasciata alcuna polizza per una determinante spedizione, il quantitativo di stagno cosi' spedito si considera esportata ai fini del presente accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire. Osservazione Generale Qualsiasi quantitativo di stagno proveniente da un Membro produttore durante un periodo di controllo si considera esportato e trattato in quanto parte del tonnellaggio di esportazione ammesso di detto Membro per il periodo di controllo in causa, salvo restando: a) quanto dichiarato nel presente allegato in ordine all'Australia; oppure b) eventuali disposizioni emanate dal Consiglio in forza dell'articolo 35, lettera b), a meno che le formalita' indicate nel presente allegato a fianco del nome del Membro produttore siano state espletate prima dell'inizio del periodo di controllo. Parte seconda Importazioni dei Membri produttori Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni deducibili dalle esportazioni effettuate durante un periodo di controllo sono i quantitativi importati dal Membro produttore interessato nel corso del trimestre che precede immediatamente l'istruzione di tale periodo, ferme restando che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non verra' preso in considerazione.
Sesto Accordo - Allegato D
ALLEGATO D Tonnellaggio delle scorte ammesso ai fini dell'articolo 39 (d)
Paese Tonnellate
Australia
Bolivia
Brasile
Indonesia
Malaysia
Nigeria
Ruanda
Tailandia
Zaire
--------------- (d) Le cifre da inserire nel presente allegato vengono decise dal Consiglio alla sua prima sessione.
Sesto Accordo - Allegato E
ALLEGATO E Scorte supplementari inevitabilmente ottenute
Paese Altro minerale Tenore di stagno nei concentrati che si puo immagazzinare a titolo supplementare per ciascuna tonnellata di altro minerale estratto (in tonnellate)
Australia Tantalo-columbite 1,5
Nigeria Columbite 1,5
Tailandia Wolframite-scheelite 1,5
Zaire Tantalo-columbite 1,5
Sesto Accordo - Allegato F
ALLEGATO F Regole per l'adeguamento delle percentuali dei Membri produttori Regola n. 1 a) Il primo adeguamento delle percentuali dei Membri produttori avviene alla prima sessione, tenuta dal Consiglio a norma del presente accordo. In deroga alle disposizioni della regola n. 2, tale adeguamento si effettua sulla base degli ultimi quattro trimestri precedenti immediatamente l'inizio di un periodo di controllo per il quale sono note le cifre relative alla produzione di stagno di ciascun Membro produttore. Le nuove percentuali dei Membri produttori sono fissate in proporzione diretta della loro produzione di stagno nel corso di questi quattro trimestri. b) I successivi adeguamenti delle percentuali si effettuano ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a condizione che nessun periodo successivo ai trimestri di cui alla presente regola sia stato dichiarato periodo di controllo. c) Negli adeguamenti successivi effettuati in applicazione della presente regola, le nuove percentuali sono calcolate come segue: i) per il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del periodo piu' recente di 24 mesi consecutivi per il quale le cifre sono note; e ii) per il terzo adeguamento e per tutti quelli successivi, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore, nel corso del piu' recente periodo di 36 mesi consecutivi per il quale sono disponibili dati numerici. Regola n. 2 a) Se un periodo e' dichiarato periodo di controllo, l'adeguamento delle percentuali avviene soltanto allo scadere di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo. L'adeguamento successivo viene quindi effettuato non appena sono disponibili le cifre della produzione di stagno di ciascun Membro produttore per i quattro trimestri consecutivi in questione; gli adeguamenti vengono quindi effettuati ad intervalli di un anno fin tanto che nessun periodo viene dichiarato periodo di controllo. b) Per qualsiasi ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente regola, le nuove percentuali sono calcolate come segue: i) per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della somma della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 12 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici e durante i quattro trimestri che hanno preceduto immediatamente il periodo di controllo; ii) per il secondo adeguamento, o condizione che nel frattempo nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 24 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici; e iii) per ciascuno degli adeguamenti successivi, a condizione che nel frattempo nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 36 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici. Regola n. 3 Ai fini delle presenti regole, gli adeguamenti si considerano effettuati ad intervalli di un anno quando sono avvenuti durante lo stesso trimestre di anno civile nel quale hanno avuto luogo gli adeguamenti precedenti. Regola n. 4 Ai fini delle presenti regole, tutti i Membri produttori mettono a disposizione del Consiglio le cifre della loro produzione per il periodo di 12 mesi piu' recente entro tre mesi successivi all'ultimo mese del suddetto periodo. Se un Membro non ha reso disponibili tali cifre, la sua produzione per un periodo di 12 mesi viene calcolata moltiplicando per 12 la quantita' media prodotta mensilmente, quale risulta dalle cifre note per il predetto periodo. Regola n. 5 Le cifre della produzione di stagno sul territorio di qualsiasi Membro produttore per qualunque periodo anteriore ai 42 mesi precedenti la data di un adeguamento non vengono prese in considerazione ai fini dell'adeguamento stesso, come non vengono prese in considerazione le cifre della produzione di stagno durante i periodi di controllo. Regola n. 6 Il Consiglio puo' ridurre la percentuale di qualsiasi Membro produttore che non abbia interamente esportato il suo tonnellaggio di esportazione ammesso fissato conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 o qualsiasi tonnellaggio superiore da esso accettato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2. Ai fini della sua decisione, il Consiglio ammette come circostanza attenuante il fatto che il Membro produttore interessato abbia rinunciato, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, ad una parte del suo tonnellaggio di esportazione ammesso, ad una data che permetta agli altri Membri produttori di attuare qualsiasi misura necessaria a colmare il disavanzo, oppure il fatto che il Membro produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, abbia nondimeno esportato la totalita' del suo tonnellaggio di esportazione ammesso fissato conformemente all'articolo 34, paragrafi 1 oppure 2. Regola n. 7 Se la percentuale di un Membro produttore viene ridotta conformemente alla regola n. 6, la percentuale resa in tal modo disponibile e' ripartita tra gli altri Membri produttori in proporzione delle percentuali in vigore alla data alla quale il Consiglio decide tale riduzione. Regola n. 8 In deroga alle regole che precedono, la percentuale di un Membro produttore non viene ridotta, per un qualsiasi periodo di 12 mesi, di oltre un decimo del suo valore che aveva all'inizio di tale periodo. Regola n. 9 a) In qualsiasi iniziativa che esso dispone conformemente alle presenti regole, il Consiglio tiene debitamente conto di ogni eventuale circostanza dichiarata eccezionale da un Membro produttore e puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, rinunciare all'integrale applicazione di queste regole oppure modificarle. b) Ai fini della presente regola e dell'articolo 34, paragrafo 1, possono essere considerate circostanze eccezionali, tra l'altro, una catastrofe nazionale, uno sciopero ad oltranza che abbia paralizzato l'industria estrattiva dello stagno per un arco di tempo notevole, una grave perturbazione nell'approvvigionamento di energia o nei trasporti sulla principale via di comunicazione che conduce alla costa o al punto di esportazione definito nell'allegato C del presente accordo. Regola n. 10 Ai fini delle presenti regole, il conteggio relativo ai Membri produttori che sono grossi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna si basa sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria. Regola n. 11 Nel presente allegato, l'espressione "produzione di stagno" si riferisce esclusivamente alla produzione mineraria; non si tiene conto pertanto della produzione delle fonderie.
Sesto Accordo - Allegato G
ALLEGATO G Costo della scorta stabilizzatrice stimato dal Presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno nel 1980 Il costo dell'acquisto e del funzionamento della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21 del presente allegato e' stimato a 35 ringgit malesi per kg.