LEGGE 6 agosto 1984, n. 584

Type Legge
Publication 1984-08-06
Ultimo aggiornamento 1984-09-19
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO D - Attribuzione dei voti 1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di: a) 150 voti di base; b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato; c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce; d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato. 2. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di: a) 150 voti di base; b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato; c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce; d) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato. 3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell'articolo 9 e al paragrafo 3 dell'articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresentato dai contributi diretti che esso sottoscrive. 4. Il Consiglio dei Governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione: a) il numero dei Membri; b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti; c) l'importo del capitale di garanzia. 5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragrafo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avra' adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale. APPENDICE ALLEGATO D - Attribuzione dei voti Stato Voti di base Voti addizionali Totale (omissis)

Accordo-Allegato E

ALLEGATO E - Elezione degli amministratori 1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio. 2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo Stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'. 3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominata conformemente all'Allegato D. 4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti. 5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto: a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta; b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformita' al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti. 6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e cosi' via finche' non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera cosi' il 3,5 per cento. 7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o piu' governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o piu' di detti governatori, ma non la totalita', possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a piu' del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sara' autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio. 8. Per stabilire se una candidatura e' eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Allegato. 9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procedera' alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finche' non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28ª candidatura sara' designata a maggioranza semplice dei voti rimasti. 10. Qualora un governatore abbia votato a favore di una candidatura non eletta all'ultimo turno di scrutinio, potra' designare una candidatura eletta, con il consenso di quest'ultima, per rappresentare al Consiglio d'amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura cosi' designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Allegato. 11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell'intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, puo' designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest'ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.

Accordo-Allegato F

ALLEGATO F - Unita' di conto Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete: Dollaro USA. . . . . . . . . . . . . . . 0,40 Marco tedesco. . . . . . . . . . . . . . 0,32 Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . 21 Franco francese. . . . . . . . . . . . . 0,42 Lira sterlina. . . . . . . . . . . . . . 0,050 Lira italiana. . . . . . . . . . . . . . 52 Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . 0,14 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . 0,070 Franco belga . . . . . . . . . . . . . . 1,6 Riyal dell'Arabia Saudita. . . . . . . . 0,13 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . 0,11 Rial iraniano. . . . . . . . . . . . . . 1,7 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . 0,017 Peseta spagnola. . . . . . . . . . . . . 1,5 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . 0,10 Scellino austriaco . . . . . . . . . . . 0,28 Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.

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