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LEGGE 11 ottobre 1984, n. 662

Current text a fecha 1984-10-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la

seguente legge: (Disposizioni generali)

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono introdotte, per l'anno finanziario 1984, le variazioni di cui alle annesse tabelle.