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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984, n. 723

Current text a fecha 1984-10-29

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessita' di decentrare alcuni compiti gia' demandati al comandante generale della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono cosi' modificati: "Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneita' voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto. Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27. Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare e' disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza. Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, puo' autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario".

PERTINI CRAXI - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1984

Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3