LEGGE 19 novembre 1984, n. 862

Type Legge
Publication 1984-11-19
Ultimo aggiornamento 1984-12-20
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 9. 1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie di accesso a tali luoghi dovranno essere adeguatamente e sufficientemente illuminati. 2. Qualsiasi ostacolo che possa rappresentare un rischio per lo spostamento di una attrezzatura di sollevamento, di un veicolo o di una persona dovra' - se non puo' essere eliminato per ragioni d'ordine pratico - essere adeguatamente e visibilmente segnalato e, se necessario, sufficientemente illuminato.

Convenzione n. 152-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l'accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovra' assicurarne la manutenzione. 2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o di stivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell'imballaggio dei prodotti o merci.

Convenzione n. 152-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere la sicura utilizzazione dei veicoli e delle attrezzature di movimentazione. 2. Corridoi ad uso specifico dei pedoni dovranno essere disposti qualora cio' si riveli necessario e di possibile realizzazione; tali corridoi dovranno essere di larghezza sufficiente e, nella misura del possibile, separati dai corridoi utilizzati dai veicoli.

Convenzione n. 152-art. 12

ARTICOLO 12. Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti per essere utilizzati nei luoghi dove si effettuano operazioni portuali.

Convenzione n. 152-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Tutte le parti pericolose delle macchine dovranno essere efficacemente protette a meno che non siano disposte o sistemate in modo da offrire la stessa sicurezza come se fossero efficacemente protette. 2. Efficaci misure dovranno essere adottate allo scopo di interrompere tempestivamente se necessario, in caso di emergenza, l'erogazione d'energia di ogni macchina. 3. Quando bisogna effettuare su una macchina dei lavori di pulizia, manutenzione o riparazione che comportano rischi per le persone, la macchina dovra' essere fermata prima di procedere ai lavori e bisognera' prendere delle adeguate misure atte a garantire la rimessa in funzione della macchina solo al termine di tali lavori; resta inteso che una persona responsabile potra' rimetterla in funzione per un controllo o collaudo ai quali non sarebbe possibile procedere con la macchina non in funzione. 4. Solamente una persona autorizzata potra': a) rimuovere uno schermo protettore per esigenze di lavoro; b) rimuovere un dispositivo di sicurezza o disattivarlo per poter procedere alla pulizia, controllo o riparazione. 5. Bisognera' prendere le dovute precauzioni in caso di rimozione dello schermo protettore; questo dovra' essere rimesso non appena possibile. 6. Nel caso in cui si rimuova o disattivi un dispositivo di sicurezza questo dovra' essere rimesso a posto o riattivato non appena possibile, inoltre dovranno adottarsi misure affinche' l'impianto in questione non venga rimesso in funzione tempestivamente o non venga utilizzato finche' il dispositivo da' sicurezza non sia stato rimesso a posto o riattivato. 7. Ai fini del presente articolo, il termine "macchina" comprende qualsiasi attrezzatura di sollevamento, pannello di stiva meccanico o apparecchio azionato da forza motrice.

Convenzione n. 152-art. 14

ARTICOLO 14. Qualsiasi materiale e impianto elettrico dovra' essere costruito, sistemato, utilizzato e mantenuto in modo da prevenire qualsiasi pericolo ed essere conforme alle norme stabilite dalla competente autorita'.

Convenzione n. 152-art. 15

ARTICOLO 15. Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un'altra nave o da bordo in banchina, adeguati mezzi di accesso alla nave atti a garantire la sicurezza e correttamente installati ed assicurati dovranno essere predisposti e tenuti a disposizione.

Convenzione n. 152-art. 16

ARTICOLO 16. 1. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per acqua dei lavoratori su una nave od in altri luoghi ed al loro ritorno, si dovranno prevedere adeguate misure per garantire la sicurezza del loro imbarco, trasporto e sbarco; si dovranno specificare le condizioni richieste per le imbarcazioni adibite a tale scopo. 2. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per terra dei lavoratori verso un luogo di lavoro o al loro ritorno, i mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro dovranno offrire garanzie di sicurezza.

Convenzione n. 152-art. 17

ARTICOLO 17. 1. L'accesso alla stiva o al ponte merci dovra' essere assicurato: a) da una scala fissa o, quando cio' si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata; b) da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorita'. 2. Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti. 3. I lavoratori non dovranno utilizzare ne' essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.

Convenzione n. 152-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Nessun pannello di stiva ne' baglio dovra' essere utilizzato, a meno che non sia di solida costruzione, abbia una resistenza adeguata all'uso a cui e' destinato e sia mantenuto in buono stato. 2. I pannelli di stiva manovrati a mezzo di una attrezzatura di sollevamento dovranno essere forniti di appropriati attacchi e facilmente accessibili per il fissaggio delle brache o di qualsiasi altro accessorio. 3. I pannelli di stiva e i bagli non intercambiabili dovranno essere segnalati in modo chiaro per indicare i boccaporti ai quali appartengono e la loro posizione rispetto a questi. 4. Solamente una persona autorizzata (possibilmente un membro dell'equipaggio) potra' aprire o chiudere i pannelli di stiva azionati da forza motrice; questi non, dovranno essere aperti o chiusi fin tanto che la manovra presenti pericolo per qualsiasi persona. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dovranno essere applicate, mutatis mutandis, agli impianti di bordo azionati da forza motrice quali: porta disposta nello scafo, rampa, ponte-garage retrattile, o altro analogo dispositivo.

Convenzione n. 152-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa comportare rischi di caduta dei lavoratori o dei veicoli su un ponte od interponte dove i lavoratori sono tenuti a svolgere le loro mansioni. 2. Tutti i boccaporti sprovvisti di battenti di adeguata altezza e resistenza dovranno essere chiusi o, se non vengono utilizzati. bisognera' rimettere a posto i parapetti salvo che si tratti di interruzioni di lavoro di breve durata; una persona responsabile sara' incaricata di controllare che tali misure vengano eseguite.

Convenzione n. 152-art. 20

ARTICOLO 20. 1. Bisognera' adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ai lavoratori delle stive e dell'interponte merci della nave qualora si utilizzino veicoli a motore o si effettuino operazioni di carico o scarico a mezzo di apparecchi a motore. 2. I pannelli di stiva e i bagli non dovranno essere tolti o rimessi a posto durante il corso dei lavori effettuati nella stiva situata sotto il boccaporto. Prima di procedere ad operazioni di carico o scarico, i pannelli di stiva ed i bagli non convenientemente disposti dovranno essere rimossi. 3. Una ventilazione sufficiente dovra' essere assicurata nella stiva o interponte merci con circolazione di aria fresca per prevenire rischi per la salute dovuti al fumo dei motori a combustione interna o da altre fonti. 4. Adeguate disposizioni, compresi mezzi sicuri di evacuazione, per la tutela delle persone dovranno essere previste qualora si effettuino operazioni di carico o scarico di merci senza imballaggio in una stiva od interponte o qualora un lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni in una tramoggia a bordo.

Convenzione n. 152-art. 21

ARTICOLO 21. Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e braca o dispositivo di sollevamento facente parte integrante di un carico dovra' essere: a) di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all'uso a cui e' destinato, in buono stato di manutenzione e, per quanto riguarda l'attrezzatura di sollevamento, e' richiesta la corretta sistemazione; b) utilizzato in modo corretto e sicuro; in particolare non dovra' sopportare pesi superiori alla portata massima di utilizzo, salvo che si tratti di controlli regolamentari effettuati sotto la direzione di una persona competente.

Convenzione n. 152-art. 22

ARTICOLO 22. 1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portuali dovranno essere sottoposti a controlli eseguiti conformemente alla legislazione nazionale da persona competente prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo che qualsiasi modifica o riparazione importante sia stata effettuata su una parte che possa coinvolgere la sicurezza. 2. Le attrezzature di sollevamento facenti parte dell'attrezzatura di una nave saranno sottoposte ad ulteriori controlli almeno una volta ogni cinque anni. 3. Le attrezzature di sollevamento di banchina saranno sottoposte ad ulteriori controlli agli intervalli prescritti dalla competente autorita'. 4. Al termine di ogni controllo dell'attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale eseguito in conformita' alle disposizioni del presente articolo, l'attrezzatura o l'accessorio sara' sottoposto ad approfonditi esami e dovra' essere certificato dalla persona che avra' effettuato il controllo.

Convenzione n. 152-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 22, tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di qualsiasi operazione portuale dovranno essere periodicamente ed approfonditamente esaminati e certificati da persona competente; tali esami dovranno effettuarsi almeno una volta l'anno. 2. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 22 e del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per esame approfondito un esame visivo particolareggiato effettuato da persona competente, completato, se necessario, da altri mezzi o misure appropriate allo scopo di pervenire a delle conclusioni fondate in quanto a sicurezza della attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale preso in esame.

Convenzione n. 152-art. 24

ARTICOLO 24. 1. Tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno essere regolarmente ispezionati prima della loro utilizzazione; resta inteso che le brache perse o eliminabili non dovranno essere riutilizzate. Nei carichi preimbracati, le brache dovranno essere ispezionate tutte le volte che l'operazione si riveli realizzabile e ragionevole. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per ispezione un esame visivo effettuato da persona competente per stabilire se, nella misura in cui cio' possa essere determinato in tale maniera, l'utilizzazione dell'accessorio o braca puo' essere continuata senza alcun rischio.

Convenzione n. 152-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente presunta sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali considerati, dovranno essere tenuti, a terra o a bordo, a seconda dei casi; dovranno precisare: la portata massima di utilizzo, la data e l'esito dei controlli, gli esami approfonditi e le ispezioni menzionate negli articoli 22, 23 e 24; resta inteso che, nel caso di ispezione, menzionata al paragrafo 1 dell'articolo 24, il processo verbale dovra' essere redatto solamente qualora l'ispezione abbia individuato un difetto. 2. Un registro delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali dovra' essere tenuto in conformita' alle prescrizioni della competente autorita', tenuto conto del modello raccomandato dal Bureau international du Travail. 3. Il registro dovra' comprendere i certificati rilasciati o riconosciuti dalla competente autorita' o delle copie certificate conformi ai detti certificati, stabiliti nel modo prescritto dalla competente autorita' tenuto conto dei modelli raccomandati dal Bureau international du Travail per quanto riguarda, a seconda dei casi, il controllo, l'esame approfondito o l'ispezione delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali.

Convenzione n. 152-art. 26

ARTICOLO 26. 1. In vista di assicurare il reciproco riconoscimento delle disposizioni adottate dai membri ratificanti della presente convenzione per quanto riguarda il controllo, l'esame approfondito, la ispezione e la compilazione dei certificati relativi alle attrezzature di sollevamento ed agli accessori di operazioni portuali facenti parte dell'attrezzatura di una nave e i relativi processi verbali: a) la competente autorita' di qualsiasi membro che ha ratificato la convenzione dovra' designare o comunque riconoscere in qualunque altro modo delle persone od istituzioni nazionali od internazionali competenti incaricate di effettuare i controlli e gli esami approfonditi od altre attivita' connesse, in condizioni tali che queste persone o istituzioni non continuino ad essere designate o riconosciute solamente qualora svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente; b) qualsiasi membro ratificante la convenzione dovra' accettare o riconoscere le persone od istituzioni designate o altrimenti riconosciute ai sensi del capoverso a) del presente articolo o dovra' concludere degli accordi di reciprocita' per quanto riguarda l'accettazione od il riconoscimento, con riserva, in ambedue i casi, che dette persone od istituzioni svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente. 2. Nessuna attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazioni portuali od altra attrezzatura di operazioni portuali dovra' essere utilizzata se: a) la competente autorita' non e' convinta in base ad un certificato di controllo o di esame oppure ad un processo verbale autenticato, a seconda dei casi, che il controllo, l'esame o la ispezione necessaria sia stata effettuata in conformita' alle disposizioni della presente convenzione; b) la competente autorita' giudica che l'utilizzazione dell'attrezzatura o accessorio non offre sufficienti garanzie di sicurezza. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovra' essere applicato in modo da causare ritardo nel carico o scarico della nave per quanto l'attrezzatura utilizzata possa o no soddisfare la competente autorita'.

Convenzione n. 152-art. 27

ARTICOLO 27. 1. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricamento della nave) aventi una sola portata massima di utilizzo e tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno portare in modo chiaro l'indicazione della loro portata massima di utilizzo apposta a mezzo di un funzone o qualora cio' non fosse possibile ricorrendo ad altri mezzi. 2. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricamento della nave) aventi piu' di una portata massima di utilizzo dovranno essere attrezzate con efficaci dispositivi che permettano al conducente di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo. 3. Tutti gli alberi di caricamento della nave (ad eccezione degli alberi gru) dovranno portare, in modo chiaro, l'indicazione delle portate massime di utilizzo applicabili qualora l'albero di caricamento venga usato: a) da solo; b) con una puleggia inferiore; c) insieme ad un altro albero di caricamento, in tutte le possibili posizioni della puleggia.

Convenzione n. 152-art. 28

ARTICOLO 28. Tutte le navi dovranno avere a bordo i piani di allestimento e tutti gli altri documenti necessari per permettere il corretto allestimento degli alberi di caricamento e dei loro accessori.

Convenzione n. 152-art. 29

ARTICOLO 29. Le piattaforme di carico e gli altri dispositivi analoghi destinati a contenere o sopportare carichi dovranno essere di solida costruzione, di sufficiente resistenza e privi di qualsiasi difetto visibile tale da renderne pericoloso l'uso.

Convenzione n. 152-art. 30

ARTICOLO 30. I carichi non dovranno essere sollevati ne' calati se non imbracati od altrimenti fissati alla attrezzatura di sollevamento in modo da offrire garanzia di sicurezza.

Convenzione n. 152-art. 31

ARTICOLO 31. 1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l'organizzazione del lavoro in tali terminali dovranno essere consegnate in modo da garantire, entro i limiti del possibile e del realizzabile, la sicurezza dei lavoratori. 2. Le navi trasportatrici di contenitori dovranno essere attrezzate con mezzi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni di imbracatura dei contenitori.

Convenzione n. 152-art. 32

ARTICOLO 32. 1. I carichi pericolosi dovranno essere, nelle operazioni portuali, imballati, marcati ed etichettati, stivati od accatastati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti internazionali applicabili al trasporto delle merci pericolose via acqua e alla movimentazione delle merci pericolose nei porti. 2. Le sostanze pericolose potranno essere, nelle operazioni portuali, stivate od accatastate solamente se imballate, marcate ed etichettate in conformita' ai regolamenti internazionali applicabili al trasporto di tali sostanze. 3. Qualora recipienti o contenitori che racchiudono sostanze pericolose siano rotti o danneggiati al punto da coinvolgere la sicurezza dei lavoratori, le operazioni di movimentazione portuale, eccetto quelle necessarie per eliminare il pericolo, dovranno essere interrotte nella zona minacciata ed i lavoratori dovranno stare al riparo fino ad eliminazione del pericolo. 4. Adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire la esposizione dei lavoratori a sostanze od agenti tossici o nocivi o ad ambienti insufficientemente ossigenati o che presentino rischi di esplosione. 5. Qualora i lavoratori siano chiamati a entrare in aree chiuse nelle quali possono trovarsi sostanze tossiche o nocive o nelle quali si puo' manifestare una carenza di ossigeno, adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire i rischi d'infortunio e rischi per la salute.

Convenzione n. 152-art. 33

ARTICOLO 33. Si dovranno prendere le dovute precauzioni per tutelare i lavoratori dagli effetti pericolosi di eccessivo rumore sui luoghi di lavoro.

Convenzione n. 152-art. 34

ARTICOLO 34. 1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un'attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a farne buon uso. 2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e delle tute di protezione. 3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.

Convenzione n. 152-art. 35

ARTICOLO 35. In previsione d'infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualificato, dovranno essere facilmente disponibili per salvare qualsiasi persona in pericolo, prestare i primi soccorsi ed evacuare i feriti nei limiti del possibile e del ragionevole senza aggravare il loro stato.

Convenzione n. 152-art. 36

ARTICOLO 36. 1. Ogni membro dovra' stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate: a) i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami; b) tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l'intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici; c) nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari; d) le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori. 2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori. 3. Le constatazioni fatte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.

Convenzione n. 152-art. 37

ARTICOLO 37. 1. Comitati di sicurezza e d'igiene in cui siano rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno essere istituiti in tutti i porti che dispongano di un elevato numero di lavoratori. Se opportuno, tali comitati verranno istituiti anche negli altri porti. 2. Il funzionamento, la composizione e le funzioni dei comitati dovranno essere stabiliti per legge o in altra forma adeguata conforme alla pratica e alle condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle condizioni locali.

Convenzione n. 152-art. 38

ARTICOLO 38. 1. Nessun lavoratore dovra' essere incaricato di eseguire operazioni portuali senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi potenziali inerenti al suo lavoro e sulle principali precauzioni da prendere. 2. Solamente le persone dai diciotto anni di eta' in su e che possiedano le attitudini e la esperienza necessarie o le persone in corso di formazione convenientemente inquadrate potranno manovrare le attrezzature di sollevamento e le altre attrezzature di operazioni portuali.

Convenzione n. 152-art. 39

ARTICOLO 39. Per contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovranno essere adottate misure affinche' tali fatti siano denunciati all'autorita' competente e, se necessario, siano oggetto di inchiesta.

Convenzione n. 152-art. 40

ARTICOLO 40. In conformita' alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servizi appropriati e convenientemente mantenuti dovranno essere previsti in numero sufficiente in tutte le banchine ed a ragionevole distanza dai luoghi di lavoro dove cio' sia praticamente fattibile.

Convenzione n. 152-art. 41

ARTICOLO 41. Ogni membro ratificante la presente convenzione dovra': a) precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali; b) adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione; c) incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

Convenzione n. 152-art. 42

ARTICOLO 42. 1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di: a) costruzione o attrezzatura delle navi; b) costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina; c) costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali. 2. I termini prescritti in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.

Convenzione n. 152-art. 43

ARTICOLO 43. La presente convenzione e' una revisione della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni, 1929, e della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riesaminata), 1932.

Convenzione n. 152-art. 44

ARTICOLO 44. Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale del Bureau international du Travail che provvedera' alla registrazione.

Convenzione n. 152-art. 45

ARTICOLO 45. 1. La presente convenzione vincola solo i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore generale, delle ratifiche di due membri. 3. La presente convenzione successivamente entrera' in vigore per ogni membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione n. 152-art. 46

ARTICOLO 46. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione puo', allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la data di registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facolta' di denuncia, prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione n. 152-art. 47

ARTICOLO 47. 1. Il Direttore generale del Bureau international du Travail notifichera' ad ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione. 2. Il Direttore generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamera' l'attenzione dei membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione n. 152-art. 48

ARTICOLO 48. Il Direttore generale del Bureau international du Travail, ai fini della registrazione di cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.

Convenzione n. 152-art. 49

ARTICOLO 49. Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volta che lo riterra' necessario, presentera' alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera', se del caso, l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della convenzione stessa.

Convenzione n. 152-art. 50

ARTICOLO 50. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti: a) la ratifica, da parte di un membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 46 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore; b) con l'entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l'hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.

Convenzione n. 152-art. 51

ARTICOLO 51. Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo originale della convenzione debitamente adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 65ª sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 27 giugno 1979. IN FEDE DI CHE hanno apposto le firme il ventisette giugno 1979: (Seguono le firme)

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