LEGGE 22 dicembre 1984, n. 881
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con accordo operativo.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII della convenzione stessa.
Art. 3
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GAVA - VISENTINI GORIA - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli atti fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato. CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE "EUTELSAT" PREAMBOLO GLI STATI, Parti della presente Convenzione, - Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo, - Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione Provvisoria Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT INTERINALE" e' stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite, - In considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, - Desiderando realizzare l'attuazione di questi sistemi di telecomunicazioni via satellite facenti parte di una migliorata rete europea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a tutti gli Stati membri i piu' estesi servizi di telecomunicazioni, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed agli obblighi degli Stati che sono membri dell'Accordo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni a mezzo di Satellite "INTELSAT", stipulato a Washington il 20 agosto 1971, o della Convenzione per le Telecomunicazioni marittime via Satellite "INMARSAT", stipulata a Londra il 3 settembre 1976, - Risoluti, a questo effetto, a fornire, grazie alle piu' avanzate tecniche disponibili, le piu' efficaci ed economiche installazioni, compatibili con la migliore e piu' equa utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I (Definizioni) Ai fini della presente Convenzione: a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi; b) il termine "Accordo operativo" designa l'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperto alla firma il 15 luglio 1982, a Parigi; c) il termine "Accordo provvisorio" designa l'accordo istitutivo dell'Organizzazione Provvisoria Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT INTERINALE", stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entita' private che gestiscono il servizio su autorizzazione governativa e depositato presso l'Amministrazione francese; d) il termine "Accordo ECS" designa l'accordo addizionale all'Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978; e) il termine "Parte" designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione e' entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio; f) il termine "Firmatario" designa l'organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto Accordo e' entrato in vigore o e' applicato a titolo provvisorio; g) il termine "segmento spaziale" designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti; h) il termine "segmento spaziale dell'EUTELSAT" designa il segmento spaziale che e' di proprieta' dell'EUTELSAT o e' da questa preso in affitto per il conseguimento degli obiettivi elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo III della Convenzione; i) il termine "sistema di telecomunicazioni via satellite" designa il complesso costituito da un segmento spaziale e le stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale; j) il termine "telecomunicazioni" designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricita' oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici; k) il termine "servizi pubblici di telecomunicazioni" designa i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere forniti per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico, quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di facsimile, la trasmissione di dati, la video informazione, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano percio' collegarsi al segmento spaziale dell'EUTELSAT ai fini della successiva trasmissione al pubblico, trasmissioni multiservizi ed inoltre i circuiti concessi in affitto per essere utilizzati per la realizzazione di uno dei servizi sopra menzionati; l) il termine "servizi specializzati di telecomunicazioni" designa i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) di questo articolo e che possono essere forniti a mezzo di satelliti, ivi inclusi, e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo, i servizi di radionavigazione, radiodiffusione diretta, ricerca spaziale, meteorologia e telerilevamento delle risorse terrestri.
Convenzione-art. II
ARTICOLO II (Istituzione dell'EUTELSAT) a) Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", qui di seguito denominata "EUTELSAT". b) Ciascuna Parte designera' un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato, entro la sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che la Parte stessa firmi detto Accordo. c) Le amministrazioni e le entita' di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformita' alle norme dei rispettivi ordinamenti - gli accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione, che da essi sara' effettuata, dei mezzi di telecomunicazioni forniti in virtu' della presente Convenzione e dell'Accordo operativo, nonche' i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale. d) Le pertinenti disposizioni dell'Annesso A della Convenzione saranno applicate al fine di assicurare la continuita' tra le attivita' dell'EUTELSAT INTERINALE e quelle dell'EUTELSAT.
Convenzione-art. III
ARTICOLO III (Ambito delle attivita' dell'EUTELSAT) a) Lo scopo principale dell'EUTELSAT e' la progettazione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema o dei sistemi europei di telecomunicazioni a mezzo satellite. In questo contesto, l'EUTELSAT ha per obiettivo primario la fornitura del segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali in Europa. b) Sulla stessa base dei servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, il segmento spaziale dell'EUTELSAT potra' essere disponibile anche per realizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali in Europa, sia tra regioni separate da altre regioni la cui giurisdizione non compete alla stessa Parte, sia tra regioni che pure ricadendo nella giurisdizione della stessa Parte siano separate dal mare aperto. c) Il segmento spaziale dell'EUTELSAT potra' essere ugualmente reso disponibile per altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali od internazionali, purche' cio' non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'EUTELSAT. d) Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'EUTELSAT applichera' il principio di non-discriminazione tra i Firmatari. e) A seguito di richiesta e secondo opportune modalita' e condizioni, il segmento spaziale dell'EUTELSAT, esistente o in fase di attuazione al momento di detta richiesta, potra' essere anche utilizzato in Europa per le necessita' relative ai servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, di cui alla lettera l) dell'articolo I della Convenzione, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che: i) non ne derivi alcuna conseguenza negativa alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni; ii) le misure adottate siano comunque accettabili dal punto di vista tecnico ed economico. f) L'EUTELSAT potra', a seguito di specifica domanda e secondo appropriate modalita' e condizioni, fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il segmento spaziale dell'EUTELSAT per: i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali; ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali; iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari; purche' non ne derivi alcuna conseguenza negativa all'efficiente ed economico esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT. g) L'EUTELSAT potra' effettuare ricerche ed esperimenti nei settori direttamente connessi con i suoi compiti istituzionali.
Convenzione-art. IV
ARTICOLO IV (Personalita' giuridica) a) L'EUTELSAT ha personalita' giuridica. b) L'EUTELSAT possiede la piena capacita' per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi ed, in particolare, per: i) stipulare contratti; ii) acquistare, prendere in affitto, possedere e disporre di beni mobili ed immobili; iii) comparire in giudizio; iv) concludere accordi con Stati o organismi internazionali.
Convenzione-art. V
ARTICOLO V (Principi finanziari) a) L'EUTELSAT possiede o prende in affitto il segmento spaziale dell'EUTELSAT ed e' proprietario di ogni altro bene acquisito dall'EUTELSAT. I Firmatari sono responsabili del finanziamento dell'EUTELSAT. b) L'EUTELSAT operera' su una valida base economica e finanziaria, in conformita' a principi commerciali accettati. c) Ciascun Firmatario ha un interesse finanziario nell'EUTELSAT proporzionale alla propria quota di investimento, la quale corrisponde alla sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformita' alle disposizioni dell'Accordo operativo. Tuttavia nessun Firmatario, anche nel caso in cui la sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT sia uguale a zero, detiene una quota di investimento inferiore alla quota minima specificata dall'Accordo operativo. d) Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'Accordo operativo, contribuisce alla necessita' di capitale dell'EUTELSAT e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale investito. e) Tutti gli utilizzatori del segmento spaziale dell'EUTELSAT sono tenuti a versare i canoni di utilizzazione stabiliti secondo le disposizioni della presente Convenzione e dell'Accordo operativo: i) i canoni di utilizzazione per ciascun tipo di utilizzazione saranno uguali per tutte le entita' di telecomunicazioni utilizzatrici, pubbliche o private, nei territori sotto la giurisdizione delle Parti; ii) per le entita' di telecomunicazioni pubbliche o private, autorizzate ad utilizzare il segmento spaziale dell'EUTELSAT ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, in territori che non rientrano nella giurisdizione di una Parte, il Consiglio dei Firmatari potra' fissare canoni diversi da quelli di cui all'alinea i) precedente, fermo restando che i medesimi canoni siano applicabili a quelle entita' per lo stesso tipo di utilizzazione. f) I satelliti e le apparecchiature connesse di cui alla lettera f) dell'articolo III della Convenzione potranno essere finanziati dall'EUTELSAT, subordinatamente all'approvazione unanime del Consiglio dei Firmatari. In assenza di tale approvazione, essi saranno finanziati da coloro che li avranno richiesti, secondo modalita' e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari con l'obiettivo di coprire almeno tutte le spese inerenti sostenute dall'EUTELSAT; tali spese non potranno essere considerate come parte delle necessita' di capitale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo. I suddetti satelliti e le apparecchiature collegate non costituiscono parte del segmento spaziale dell'EUTELSAT, come definito alla lettera h) dell'articolo I della Convenzione.
Convenzione-art. VI
ARTICOLO VI (Struttura dell'EUTELSAT) a) L'EUTELSAT ha i seguenti organi: i) l'Assemblea delle Parti; ii) il Consiglio dei Firmatari; iii) un organo esecutivo, diretto da un Direttore generale. b) Ciascun organo agira' entro i limiti dei poteri che gli sono conferiti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo. Nessun organo potra' intraprendere alcuna azione che possa nuocere all'esercizio da parte di un altro organo dei poteri spettantigli in base alla Convenzione o all'Accordo operativo.
Convenzione-art. VII
ARTICOLO VII (Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni) a) L'Assemblea delle Parti e' composta da tutte le Parti. b) Una Parte potra' essere rappresentata da un'altra Parte in una sessione dell'Assemblea delle Parti ma nessuna Parte potra' rappresentare piu' di due altre Parti. c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti sara' convocata dal Direttore generale e si terra' nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni a meno che l'Assemblea delle Parti decida, in una sessione, che la successiva sessione venga tenuta con un diverso intervallo di tempo. d) L'Assemblea delle Parti potra', inoltre, tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o piu' Parti con l'approvazione di almeno due terzi delle Parti o su richiesta di convocazione da parte del Consiglio dei Firmatari. La richiesta di convocazione in questione dovra' essere motivata. e) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alla Assemblea delle Parti. Le spese relative alle sessioni saranno considerate spese di carattere amministrativo dell'EUTELSAT ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo operativo.
Convenzione-art. VIII
ARTICOLO VIII (Assemblea delle Parti - Regolamento interno) a) Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea delle Parti. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti. b) Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformita' alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potra' votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata. c) Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto. d) Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente. e) L'Assemblea delle Parti adottera' un proprio regolamento interno che sara' conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprendera' le norme relative a: i) elezione del Presidente e degli altri esponenti; ii) convocazione delle sessioni; iii) rappresentanza ed accreditamento; iv) procedure per la votazione.
Convenzione-art. IX
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