LEGGE 22 dicembre 1984, n. 881

Type Legge
Publication 1984-12-22
Ultimo aggiornamento 1984-12-28
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 19 (Responsabilita') a) L'EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell'esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni impiegato dell'EUTELSAT o dei Firmatari e ciascun rappresentante nelle riunioni dell'EUTELSAT non potra' essere responsabile nei confronti di una Parte, di un Firmatario o dell'EUTELSAT di ogni interruzione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi di telecomunicazioni forniti o che devono essere forniti in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, ne' alcuna azione di risarcimento danni potra' essere condotta contro di essi per la suddetta interruzione, ritardo o cattivo funzionamento. b) Un Firmatario o un impiegato dell'EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, e che, per effetto di una sentenza definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, sia stato ritenuto responsabile di qualche attivita' intrapresa da/o per conto dell'EUTELSAT in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, sara' rimborsato dall'EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che questi abbia dovuto versare. Se il pagamento non fosse stato gia' effettuato, l'EUTELSAT potra' regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o della persona in questione. c) Se una domanda di risarcimento e' proposta contro un Firmatario o qualsiasi impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all'EUTELSAT e mettere questa in condizioni di dare il suo parere, ed esprimere raccomandazioni sui mezzi di difesa, o proporre un regolamento della vertenza e, nei limiti consentiti dal regime dell'organo giudiziario adito, intervenire nel giudizio o sostituirsi al Firmatario o alla persona convenuta.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 (Regolamento delle vertenze) a) Ogni vertenza sorta tra i Firmatari o tra l'EUTELSAT ed uno o piu' firmatari in relazione all'interpretazione o applicazione dell'Accordo operativo, sara' sottoposta al procedimento arbitrale in conformita' all'Annesso B della Convenzione se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui un Firmatario o l'EUTELSAT abbiano comunicato all'altra Parte della vertenza la propria intenzione di risolvere detta vertenza senza adire le vie legali. b) Ogni vertenza sorta tra un Firmatario ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario o tra l'EUTELSAT ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario e che sorga dopo che tale Stato o ente abbia cessato di essere Firmatario, se le Parti lo consentano, potra' essere sottoposta ad arbitrato in conformita' all'Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente. Se uno Stato o ente di telecomunicazioni cessa di essere Firmatario dopo l'inizio di un procedimento arbitrale, nel quale e' parte, detto procedimento dovra' essere continuato e concluso. c) Ogni vertenza, relativa all'interpretazione o applicazione di accordi o contratti conclusi tra l'EUTELSAT ed un Firmatario sara' risolta in base alle disposizioni sul regolamento della vertenza contenute in detti accordi o contratti. In mancanza di dette disposizioni, le vertenze saranno sottoposte al procedimento arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, qualora non siano state diversamente risolte entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole. d) Per le procedure arbitrali in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo e regolate dall'articolo 17 dell'Accordo provvisorio, questo Accordo trovera' applicazione fino alla loro conclusione, salvo diverso accordo tra le Parti. L'EUTELSAT si sostituira' all'EUTELSAT INTERINALE qualora questa sia parte di una di dette procedure.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 (Regolamento finanziario in caso di recesso) a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverra' effettivo il recesso di un Firmatario dall'EUTELSAT in base all'articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notifichera' al Firmatario la valutazione della sua posizione finanziaria nell'EUTELSAT a quella data e delle modalita' proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera c) del presente articolo. b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprendera' un resoconto dal quale risulti: i) l'ammontare che l'EUTELSAT deve versare al Firmatario, calcolato moltiplicando l'importo ottenuto in base alla valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 dell'Accordo operativo, alla data effettiva del recesso, per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla stessa data; ii) l'importo delle somme dovute dal Firmatario all'EUTELSAT in base all'alinea i) della lettera e) dell'articolo XVIII della Convenzione e costituenti il suo debito per contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrattuali espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica del recesso o, secondo i casi, alla data in cui il recesso diverra' effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare detti impegni contrattuali e le responsabilita' derivanti da atti od omissioni precedenti detta data; e iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario all'EUTELSAT al momento in cui il recesso diverra' effettivo. c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell'articolo 9 dell'Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall'EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel piu' breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fissera' il tasso di interesse per ogni debito o credito dell'EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario. d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale necessarie a far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati e a responsabilita' derivanti da atto od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione del recesso. e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potra' avere per effetto: i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del presente articolo, di quanto risulti a suo carico per obblighi non contrattuali dell'EUTELSAT, derivanti da atti od omissioni nell'adempimento delle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, quando tali obblighi siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica di un recesso ai sensi della lettera a) dell'articolo XVIII della Convenzione, oppure anteriormente alla data in cui e' divenuto effettivo un recesso ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione; ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualita' e che abbia conservato dopo la data effettiva del suo recesso, per i quali diritti il Firmatario non sia stato gia' compensato ai sensi del presente articolo.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 (Emendamenti) a) Ogni Firmatario o l'Assemblea delle Parti puo' proporre emendamenti all'Accordo operativo. Questi dovranno essere comunicati al Direttore generale che li distribuira' tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari. b) La Riunione dei Firmatari esaminera' ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla distribuzione da parte del Direttore generale o in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore generale almeno novanta giorni prima della data di apertura della sessione. Il Consiglio dei Firmatari prendera' in considerazione i pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti e dall'Assemblea delle Parti. c) Il Consiglio dei Firmatari adottera' le decisioni relative a ciascuna proposta di emendamento in conformita' alle disposizioni sulla composizione e sulle votazioni contenute nell'articolo XI della Convenzione. Esso potra' modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella gia' distribuita. d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo che il Depositario sia stato informato dell'approvazione da parte di due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell'approvazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l'entrata in vigore, gli emendamenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell'accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sara' trasmessa al Depositario della Parte che lo ha designato e tale modifica varra' anche come accettazione della Parte stessa. e) Un emendamento, che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovra' essere considerato nullo ed illegale.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 (Entrata in vigore) a) L'Accordo operativo entrera' in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrera' in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario. b) L'Accordo operativo sara' applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione. c) L'Accordo operativo restera' in vigore per tutto il periodo in cui e' in vigore la Convenzione.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 (Depositario) a) Il Depositario della Convenzione e' il Depositario dell'Accordo operativo. b) Il Depositario trasmettera' copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo satellite "EUTELSAT", al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. c) Il Depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito: i) ad ogni firma dell'Accordo operativo; ii) all'entrata in vigore dell'Accordo operativo; iii) all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera b) dell'articolo 23 dell'Accordo operativo; iv) all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento dell'Accordo operativo; v) ad ogni notifica di recesso; vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo operativo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo. APERTO alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sara' depositato presso il Depositario.

Accordo-Annesso A

Annesso A (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) 1) Preparativi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari. a) Durante il periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE preparera' e convochera' la prima sessione del Consiglio dei Firmatari. b) Nei tre giorni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE informera' tutti i Firmatari degli accordi presi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari, la quale dovra' essere convocata non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. 2) Trasferimento dei conti. Ciascun Firmatario dell'Accordo operativo, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, sara' debitore o creditore nei confronti dell'EUTELSAT dell'ammontare netto di tutte le somme dovute a/o da detto Firmatario, da/o all'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. 3) Aggiustamenti finanziari tra Firmatari. a) In conformita' all'articolo 3 dell'Accordo operativo, tutti i beni dell'EUTELSAT INTERINALE diverranno beni dell'EUTELSAT alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. Essi saranno considerati come se fossero entrati nella contabilita' dell'EUTELSAT alla stessa data in cui sono entrati nella contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE e come se fossero stati ammortizzati secondo quanto risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE. b) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo sara' effettuata una valutazione dei beni dell'EUTELSAT nel modo seguente: i) sara' preso in considerazione il costo originale di tutti i beni, quale risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, ivi incluso ogni ritorno ed ogni spesa capitalizzata; ii) sara' innanzitutto dedotto da detto ammontare l'ammortizzazione accumulata, quale risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo; iii) sara' dedotto successivamente l'ammontare di ogni prestito contratto e di ogni altra somma dovuta dall'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. c) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo, attraverso l'EUTELSAT, dovranno essere effettuati aggiustamenti finanziari tra i Firmatari sulla base della valutazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Gli ammontari dei suddetti aggiustamenti finanziari saranno determinati per ciascun Firmatario, applicando a tale valutazione: i) per ciascun Firmatario, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, l'eventuale differenza tra la sua quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo, e la quota finale di investimento che detto firmatario deteneva nella sua qualita' di firmatario ECS; ii) per ciascun Firmatario, che non sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, la rispettiva quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo. 4) Riscatto delle quote di investimento. a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari dovra' decidere come remunerare quei firmatari dell'Accordo ECS, nei confronti dei quali l'Accordo operativo non sia entrato in vigore ne' sia stato applicato a titolo provvisorio. b) La remunerazione per ciascun Firmatario dell'Accordo ECS sara' stabilita dal Consiglio dei Firmatari e non dovra' eccedere l'ammontare determinato nel modo seguente: i) la somma ottenuta in base alla valutazione di cui alla lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo sara' moltiplicata per la quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS deteneva alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo; ii) da detto risultato sara' detratta ogni somma dovuta dal Firmatario in questione, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. c) Le disposizioni del presente paragrafo non potranno in alcun caso avere l'effetto di: i) liberare un Firmatario dell'Accordo ECS, al quale si riferisca la lettera a) del presente paragrafo, dall'obbligo di far fronte, per quanto gli compete, agli impegni assunti collettivamente dai Firmatari dell'Accordo ECS o per loro conto o conseguenti ad ogni atto od omissione, precedenti la data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nell'esecuzione dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS; ii) privare il suddetto Firmatario dell'Accordo ECS dei diritti acquisiti in tale qualita' e conservati anche dopo la cessazione dell'Accordo ECS e per i quali non sia stato gia' compensato in conformita' al presente paragrafo. 5) Remunerazione dovuta ai Firmatari dei Paesi che non possono essere coperti dai Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite. Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari si dovra' decidere su come continuare ad applicare i principi adottati dall'EUTELSAT INTERINALE per la remunerazione relativa alla prima generazione dei Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite.

Accordo-Annesso B

Annesso B (QUOTE INIZIALI DI INVESTIMENTO) 1. La quota iniziale di investimento di un Firmatario di uno degli Stati, qui di seguito elencati, sara' uguale alla quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS, che era soggetto alla giurisdizione di detto Stato, deteneva alla data dell'entrata in vigore della Convenzione. A condizione che nessun cambiamento sia apportato alla quota finanziaria dei Firmatari dell'Accordo ECS prima dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, le quote iniziali di investimento dei Firmatari degli Stati qui appresso elencati saranno le seguenti: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97% Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,92% Cipro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97% Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28% Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,73% Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40% Germania (Repubblica Federale) . . . . . . . . 10,82% Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,19% Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22% Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,48% Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96% Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22% Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51% Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,47% Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,06% Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40% Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,64% Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,47% Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,36% Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93% 2. La quota iniziale di investimento di un Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1) del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo prima della sua entrata in vigore, sara' pari allo 0,05 per cento. 3. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo e, successivamente, dopo la sua entrata in vigore nei confronti di un nuovo Firmatario, oppure dopo la data effettiva di recesso di un Firmatario, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate mediante riaggiustamento proporzionale delle quote iniziali di investimento dei Firmatari in modo tale che la somma di tutte le quote finanziarie sia pari al 100 per cento; tuttavia le quote di investimento dello 0,05 per cento, determinate in conformita' alla lettera g) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo ed al paragrafo 2) del presente Annesso, non saranno modificate. 4. La quota iniziale di investimento di ogni Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo dopo la sua entrata in vigore, sara' determinata dal Consiglio dei Firmatari. Nella determinazione, il Consiglio dei Firmatari terra' conto di tutte le considerazioni economiche, tecniche ed operative riguardanti il potenziale Firmatario insieme alla sua richiesta documentata.

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