DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 882
Art. 35 (Attivita' a rapporto orario) Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale possono essere affidati, a domanda e sulla base di un rapporto orario, compiti connessi ad attivita' previste dalle U.S.L. nell'ambito delle indicazioni del piano sanitario regionale (con esclusione di compiti di diagnosi e cura), con onere a carico delle stesse. Le clausole dell'accordo di cui al successivo 3° comma, inerenti ai medici di medicina generale, valgono per l'accesso a quei servizi per i quali non e' richiesta la specializzazione al fine dell'accesso stesso. Per il trattamento economico e normativo si applicano le norme previste dall'apposito accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali della medicina generale e quelle dei medici ambulatoriali. Qualora l'U.S.L. decida di coprire tali posti di lavoro con personale dipendente, saranno previste norme concorsuali che diano punteggio preferenziale nella valutazione dei titoli al servizio prestato.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 36
Art. 36 (Diritti sindacali) Per i membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni previste dal presente accordo sara' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. Tale onere sara' a carico della Regione o delle singole U.S.L., rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i medici eletti al parlamento o al consiglio regionale possono avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore al costo globale orario previsto per i medici di cui all'art. 35 del presente accordo. Per la collaborazione di cui al terzo comma nessun onere potra' comunque far carico al servizio pubblico. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli artt. 8 e 9 sono a carico di tutti i medici iscritti negli elenchi. Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun medico, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 37
Art. 37 (Quote sindacali) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 38
Art. 38 (Commissioni professionali) In ogni regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983 n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24) una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologia e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterare inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 11. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le U.S.L. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle U.S.L. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, e' presieduta dal Presidente della Federazione Provinciale dell'Ordine dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: - 5 esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti dalle strutture universitarie e dal Servizio sanitario nazionale; - 4 rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica dei comitati consultivi regionali; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. Nello spirito di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 24 della citata legge 730 ed al fine di fornire ulteriori e piu' ampi elementi di valutazione alle Commissioni regionali con Decreto del Ministro della Sanita' e' costituita una Commissione professionale a livello centrale presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e composta da: - 7 esperti del mondo universitario o del Servizio sanitario nazionale; - 3 dirigenti del Ministero della Sanita'; - dal Presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Farmacisti; - 6 rappresentanti regionali designati dagli assessori della delegazione regionale firmatari del presente accordo; - 2 rappresentanti per ciascuna delle 3 organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, 2 dei pediatri di libera scelta e 2 dei medici specialisti ambulatoriali, maggiormente rappresentative a livello nazionale; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanita' con funzioni di segretario.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 39
Art. 39 Il presente accordo nazionale, ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, della [legge n. 730/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730) scade il 30 giugno 1985.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- Norme Transitorie
NORMA TRANSITORIA N. 1 Nelle Regioni in cui l'applicazione della norma transitoria n. 3 del precedente accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 per quanto riguarda il rientro nei massimali e l'utilizzazione dell'istituto dell'associazione al fine del rientro nei massimali stessi non abbia ancora soddisfatto lo scopo di ottenere un rientro reale del medico nei propri massimali, l'istituto dell'associazione continuera' fino al raggiungimento dello scopo per il quale e' stato creato e cioe' il rientro del medico nei propri massimali secondo i regolamenti vigenti nelle varie Regioni. Qualora l'associazione esistente si risolva su richiesta del medico associante la successiva associazione non potra' essere ulteriormente rinnovata ma il medico dovra' procedere alla ricusazione delle scelte eccedenti, pena l'azzeramento di tutte le scelte. E' fatto divieto di costituire nuove associazioni dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rendera' esecutivo il presente accordo. Di conseguenza, il rientro nei massimali avverra' secondo le procedure della ricusazione volontaria o, in subordine, dell'azzeramento delle scelte e dell'effettuazione di nuove scelte. E' consentita deroga al divieto di cui sopra esclusivamente nei seguenti casi: a) rinnovo delle associazioni esistenti in caso di risoluzione del rapporto di associazione su richiesta dell'associato; b) medici ex condotti ed assimilati che, in seguito ad opzione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, si trovino nella necessita' di rientrare nel massimale al momento dell'opzione. NORMA TRANSITORIA N. 2 Fino a quanto non sara' applicato il disposto dell'art. 13 della legge n. 222 del 12 giugno 1984 e comunque non oltre la durata del presente accordo, i medici dipendenti degli Enti previdenziali possono transitoriamente conservare, con il massimale di 500 scelte, il rapporto convenzionale di cui sono in atto titolari. NORMA TRANSITORIA N. 3 In attesa che trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 10, 6° comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, restano prescrivibili le preparazioni galeniche a formula e confezione prestabilita di cui all'elenco allegato. (Alleg. E) NORMA TRANSITORIA N. 4 Le parti convengono che per l'anno 1985 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1984, sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. NORMA TRANSITORIA N. 5 Per tutta la durata del presente accordo sono confermate in carica le commissioni costituite ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. NORMA TRANSITORIA N. 6 Le parti concordano che il medico di medicina generale puo' comunque assumere in cura i nati dopo la data di entrata in vigore del presente accordo appartenenti a famiglie presso le quali il medico stesso abbia in cura una o piu' minori. NORMA TRANSITORIA N. 7 In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico anche quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatto salvo il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. NORMA TRANSITORIA N. 8 Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge 833/78 consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma di cui al 5° comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari. Vengono fatte salve situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di militari. NORMA TRANSITORIA N. 9 Ai medici associati ai sensi della norma transitoria n. 1 che non risultino iscritti negli elenchi di medicina generale di libera scelta, viene conferito, al momento della cessazione del rapporto convenzionale con il medico associante per il compimento del 70° anno di eta' da parte di quest'ultimo, un incarico provvisorio con il compito di assicurare l'assistenza medica di base, salvo il principio della libera scelta, ai cittadini le cui scelte risultano in carico al medico cessato. L'incarico provvisorio cessa con effetto immediato all'atto della prima pubblicazione, sul bollettino ufficiale regionale, delle zone risultanti carenti nell'ambito regionale, successiva al conferimento dell'incarico stesso. Al medico incaricato spettano, in relazione alla sua anzianita' di laurea, i compensi di cui all'art. 34 fino al massimale di 1.500 scelte e salva l'applicazione di eventuali limitazioni. NORMA TRANSITORIA N. 10 In deroga a quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, lettera a), per la durata della presente convenzione e' consentito ai medici ex condotti e assimilati, iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale, benche' siano titolari di altro rapporto di lavoro, di partecipare, se trasferiti o vincitori di concorso, all'assegnazione degli incarichi per la copertura delle zone carenti delle U.S.L. dove sono stati trasferiti o nominati a seguito di concorso, secondo la procedura di cui al 5° comma dello stesso articolo 5.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- Norme Finali
NORMA FINALE N. 1 L'attivita' dei medici di medicina generale convenzionati e' svolta sotto il coordinamento dell'U.S.L., la quale promuovera' la partecipazione degli stessi allo svolgimento dei programmi per la tutela della salute in attuazione del Piano Sanitario Regionale. I medici di medicina generale svolgeranno i compiti di cui all'articolo 23 in diretto collegamento con il servizio di guardia medica notturna, festiva e prefestiva, con i servizi specialistici, con quelli ospedalieri e con gli altri servizi socio-sanitari del territorio. NORMA FINALE N. 2 I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con le UU.SS.LL., sono confermati nel rapporto convenzionale.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- Dichiarazioni
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 Ferma restando l'applicazione data a livello regionale alla norma di cui al punto f) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, le parti concordano che la relativa materia sara' definitivamente regolamentata con il prossimo accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le parti si impegnano a riesaminare entro il 31 dicembre 1984 lo schema di domanda per la partecipazione alle graduatorie regionali, di cui all'art. 3 dell'Accordo. In conseguenza di quanto sopra il presente testo di accordo e' privo dell'allegato F menzionato nel 4° comma del citato art. 3. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 La parte pubblica sottolinea il problema dei medici portatori di gravi handicaps fisici, per i quali si impegna a prevedere, nella prossima convenzione, opportuna valutazione nella formazione della graduatoria. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Il medico di medicina generale convenzionato, in quanto operatore del Servizio sanitario nazionale a livello del distretto di base previsto dal 3° comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 collabora al pieno funzionamento del distretto stesso, inteso come struttura tecnico funzionale per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. A tal fine utilizza, in particolare, la scheda sanitaria individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti, partecipando al processo di informatizzazione diffusa dei medici di base, secondo modalita' concordate a livello regionale. L'impegno di cui al 1° comma del presente articolo e' mirato alla formulazione di un giudizio collettivo sulle principali caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione in determinati ambiti territoriali, nonche' all'avvio in concreto di atti di politica preventiva, di aggiornamento professionale e di educazione sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni interessate e le loro rappresentanze istituzionali e non puo' di conseguenza prescindere da un lavoro collegiale di tutti gli operatori del distretto, allo svolgimento del quale pertanto, il medico di medicina generale convenzionato e' tenuto. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 Al fine di evitare per il futuro l'adozione di difformi provvedimenti a livello locale in relazione all'astensione dei medici convenzionati dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, le parti convengono: a) entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo si fara' luogo ad apposito incontro al fine di concordare codici di comportamento per la disciplina uniforme dei fenomeni di astensione dall'attivita' assistenziale; b) fino a quando non saranno concordati i suddetti criteri di comportamento, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo qualsiasi forma di inadempimento, anche parziale, degli obblighi convenzionali da parte dei medici comportera' la trattenuta integrale dei compensi corrispettivi dovuti dalle UU.SS.LL. Tale intesa verra' meno con il 31 gennaio 1985 qualora entro tale data non risultino concordati i codici di comportamento; c) ove le agitazioni cosiddette "burocratiche" attuate dai medici convenzionati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo si siano concretizzate esclusivamente nell'uso del ricettario privato senza di conseguenza comportare danno patrimoniale alle UU.SS.LL., possono essere corrisposti i normali compensi fissati in convenzione. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Le parti concordano sull'opportunita' di riesaminare il problema della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti nel corso di appositi incontri con le parti sociali, promossi dalla parte pubblica, con la partecipazione anche di rappresentanti dell'INPS. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9 Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo al fine di verificare la rispondenza dei contenuti dell'art. 38 del presente accordo a quanto stabilito nell'art. 24, legge 27 dicembre 1983, n. 730 e di concordare un regolamento generale per il migliore funzionamento e composizione delle Commissioni regionali professionali.
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale-Allegato A
Allegato A PRESTAZIONI EXTRA ESEGUIBILI SENZA IMPEGNATIVA 1) Assistenza al parto normale nel periodo espulsivo in caso di assenza dell'ostetrica dovuta a causa di forza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 2) Applicazione di forcipe compresa la eventuale colpo- perineorrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100.000 3) Rivolgimento con estrazione podalica, estrazione po- dalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 90.000 4) Estrazione manuale di placenta . . . . . . . . . . . " 50.000 5) Colpoperineorrafia di I e II grado . . . . . . . . . " 35.000 6) Incisione di ascesso profondo, di flemmone favo o mastite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40.000 7) Sutura di ferita superficiale. . . . . . . . . . . . " 15.000 8) Caterismo uretrale nell'uomo . . . . . . . . . . . . " 10.000 Caterismo uretrale nella donna . . . . . . . . . . . " 5.000 9) Tamponamento nasale. . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 10) Estrazione di corpo estraneo nella cornea. . . . . . " 8.000 11) Fleboclisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.000 12) Trasfusione di sangue o di plasma. . . . . . . . . . " 25.000 13) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 14) Estrazione dentaria eseguibile soltanto in zone sprovviste temporaneamente e permanentemente di servizi ambulatoriali in gestione diretta o con- venzionata: orario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.000 in orario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000 15) Prima medicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 16) Successive medicazioni . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 17) Iniezione per sieroprofilassi antitetanica . . . . . " 3.000 18) Bendaggio gessato immobilizzante grandi e medie articolazioni (il materiale usato viene rimborsato a parte dalla U.S.L. mediante presentazione di nota di spese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000 19) Trattamento provvisorio con stecca Thomas di frat- ture di grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti (il materiale usato viene rim- borsato a parte della U.S.L mediante presentazione di nota spese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70.000 20) Toracentesi di urgenza . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale Allegato B Regolamento-art. 1
Allegato B REGOLAMENTO PER L'ASSOCIAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 Art. 1 Regolamento generale dell'associazione. L'associazione di cui all'art. 30 e' volontaria; essa puo' essere costituita fra i medici residenti nello stesso ambito territoriale, gia' inseriti negli elenchi di cui all'art. 4 e indipendentemente dalle scelte in carico a ciascun medico. Ciascun medico puo' fare parte di una sola associazione. I rapporti fra i medici associati, nonche' la ripartizione delle spese professionali, sono regolati autonomamente in base ad un accordo sottoscritto fra gli stessi e notificato alla U.S.L. o all'Ordine dei Medici competente per territorio. A ciascun medico dell'associazione verranno liquidate le competenze relative alle scelte in carico. Non possono essere effettuate variazioni di scelte all'interno dell'associazione. L'associazione puo' comprendere fino a 4 medici di medicina generale ed un pediatra, i quali possono collaborare professionalmente suddividendosi determinati compiti, secondo quanto previsto dall'art. 2232 del C.C. La U.S.L., competente, sentito il Comitato di cui all'art. 8 puo' concordare con l'associazione forme di incentivo di carattere non economico e di collaborazione sulla base di regolamenti definiti in sede regionale con i sindacati piu' rappresentativi. In tale caso le forme di collaborazione potranno essere principalmente quelle didattiche, di educazione sanitaria e di ricerca di base.
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale Allegato B Regolamento-art. 2
Art. 2 Regolamento dell'Associazione di cui all'art. 30 ai fini dei massimali. L'associazione costituita ai fini del rientro nei massimali di cui alla norma transitoria n. 3 e' regolata dal precedente art. 1, nonche' dalle norme di attuazione che verranno emanate entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione dalle singole regioni in accordo con una delegazione designata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, per ogni singola Regione, al fine di garantire un uniforme comportamento deontologico su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: 1) dovranno essere determinati reciproci diritti e doveri dell'associante e dell'associato. Ferma restando la possibilita' di risoluzione consensuale del rapporto di associazione, in tutti i casi nei quali la richiesta di risoluzione susciti controversie tra le parti, la vertenza verra' deferita all'esame degli Organi statutari degli Ordini dei Medici competenti per territorio, che la risolveranno verificando l'esistenza di condizioni di giusta causa. 2) Il medico da associare deve essere scelto tra i titolari inseriti negli elenchi, con l'obiettivo di favorire l'occupazione giovanile. 3) La somma delle scelte del titolare e di quelle eventuali dell'associato non puo' superare la somma dei massimali o della quota individuale. 4) Nel rispetto del punto precedente, solo all'associato possono essere attribuite nuove scelte. 5) L'associato puo' acquisire scelte in carico al titolare alla data di inizio dell'associazione solo con il consenso del titolare. 6) Il pagamento delle quote capitarie eccedenti, legate a ciascuna data di rientro ai sensi della norma transitoria n. 3, avviene direttamente in favore dell'associato. Nel caso di risoluzione del rapporto di associazione, il medico associante e' tenuto, entro 30 giorni, a dar luogo al nuovo rapporto di associazione ovvero alla risoluzione volontaria; ove non provveda, si applica la procedura di revoca di ufficio prevista dalla norma medesima. E comunque escluso il pagamento delle quote capitarie eccedenti a favore del medico associante. 7) Tutte le scelte, per quanto riguarda l'onorario sono retribuite secondo la tabella con l'anzianita' di laurea del titolare. 8) Non sara' tenuto conto delle effettive fasce di eta' degli assistiti in carico al titolare. 9) Ai fini del calcolo ogni Regione identifichera' una retribuzione media in relazione ai dati percentuali di distribuzione per fasce di eta' dei cittadini della Regione nell'anno precedente.
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale-Allegato C
Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale-Allegato D
Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale-Allegato E
Allegato E Preparazioni galeniche officinali provvisoriamente concedibili (art. 10, 7° comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638). Quantita' o Capsule numero di unita' piperazina adipato 300 mg. . . . . . . . . . . . . . n. 12 Colliri atropina solfato 1% p/v . . . . . . . . . . . . . .ml. 10 pilocarpina cloridato 2% p/v . . . . . . . . . . . . . ml. 10 zinco solfato 0,5% p/v . . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10 Compresse acido acetilsalicilico 500 mg. compresse. . . . . . . n. 20 acido acetilsalicilico 500 mg compresse rivestite gastroresistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20 atropina solfato 0,250 mg. compresse. . . . . . . . . n. 20 cascara 250 mg. compresse rivestite . . . . . . . . . n. 20 chinidina solfato 200 mg. Compresse . . . . . . . . n. 20 colchicina 0,5 mg. compresse. . . . . . . . . . . . . n. 20 efedrina cloridrato 25 mg. compresse. . . . . . . . . n. 20 sodio salicilato 500 mg compresse rivestite gastrore- sistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50 Gocce auricolari e nasali glicerina fenica (fenolo liquido g. 1 - glicerina g. 99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g. 20 argento proteinato 0,5% p/v (argento proteinato 0,5 g. in veicolo acquoso . . . . . . . . . . . . . g. 10 rinobalsamiche adulti (mentolo g. 0,5, essenza niaouli g. 1,5, veicolo oleoso q.b. a g. 100) . . . g. 20 Polveri talco mentolato (mentolo g. 1 - talco g. 99). . . . . g. 100 Preparazioni per uso parenterale Soluzioni iniettabili e liquidi perfusionali acqua per preparazioni iniettabili 2 ml. . . . . . . n. 1 acqua per preparazioni iniettabili 5 ml. . . . . n. 1 acqua per preparazioni iniettabili 10 ml. . . . . . . n. 1 adrenalina 0,5 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 adrenalina 1 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 atropina solfato 0,5 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . n. 5 calcio cloruro 500 mg./10 ml. . . . . . . . . . . . . n. 5 chinina cloridato 500 mg./2 ml. . . . . . . . . . n. 10 afedrina cloridato 25 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . n. 5 emetina cloridato 20 mg./1 ml. . . . . . . . . . . n. 10 ergometrina maleato 0,20 mg./1 ml. . . . . . . . . . n. 5 ergotamina tartarato 0,25 mg./1 ml. . . . . . . . . . n. 5 morfina cloridato 10 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . n. 2 e 5 morfina cloridato 20 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . n. 2 e 5 morfina cloridato 10 mg. e atropina solfato 0,5 mg/1 ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 e 5 papaverina cloridato 30 mg./2 ml. . . . . . . . . . . n. 5 papaverina cloridrato 50 mg./3 ml. . . . . . . . . . n. 5 sodio cloruro 45 mg./5 ml. . . . . . . . . . . . . . n. 1 sodio cloruro 90 mg./10 ml. . . . . . . . . . . . . . n. 1 glucosio 5% p/v (ml. 10-50-100-250-500) glucosio 10% p/v (ml. 10-50-100-250-500) glucosio 33% p/v (ml. 10) Soluzioni acido salicilico 1% in alcool 70° . . . . . . . . . . g. 20 iodo soluzione alcolica II (Alcool iodato) (iodo 2%, potassio ioduro 2,5%) . . . . . . . . . . . ml. 10 Suppositori e succedanei aminofillina 300 mg. supposte . . . . . . . . . . . . . n. 6 N.B. - Per quanto riguarda le fiale di acqua per le preparazioni iniettabili (distillate) e di soluzioni fisiologiche (sodio cloruro 0,9%) e glucosate e' consentita la spedizione massima di N. 10 fiale fino a 10 ml e massima di 3 fiale per quelle superiori a 10 ml.
Accordo Collettivo Nazionale medici medicina generale-Elenco
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE 833/78 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1984. Ministro della Sanita DEGAN Ministro del Tesoro p.d. MARZI Ministro del Lavoro p.d. DEL SORDO Regione Toscana VESTRI Regione Veneto GIUDOLIN Regione Lazio GIGLI Regione Puglia CONVERTINO Regione Lombardia p.d. GIULIANI Regione Piemonte BAJARDI Regione Molise DI LAURA FRATTURA Regione Umbria LORENZINI A.N.C.I. BADIALI BIANCHI DI CARO GUERRA FREDDI PANNELLA U.N.C.E.M. GONZI ZIGRINO Federazione italiana medici POGGIOLINI Medicina generale BONI Associazione nazionale medici condotti TRECCA Sindacato nazionale autonomo medici condotti ANZALONE Federazione nazionale degli ordini dei medici PARODI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della Legge 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della Legge 833/78, e' stato sottoscritto in data 30 luglio 1984 dalle organizzazioni sindacali sottoelencate: C.G.I.L. - Funzione Pubblica Coordinamento Medici SORBO C.I.S.L. PATRIZI C.U.M.I. MOLA S.U.M.I. SABETTI
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