DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 884

Type DPR
Publication 1984-10-16
Ultimo aggiornamento 1984-12-28
State In force
Source Normattiva
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TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALE Articolo unico Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in servizio presso le UU.SS.LL. in virtu' di un rapporto costituitosi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978 si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali. A detti medici spetta il compenso orario di lire 13.350. NORMA TRANSITORIA PER I MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALE I medici di cui all'articolo unico della regolamentazione dei rapporti con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale possono entro 90 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, inoltrare domanda alla U.S.L. e per conoscenza al Comitato di cui all'art. 13, al fine di ottenere un incarico specialistico per un numero massimo di ore pari a quello del servizio svolto, nella branca per la quale siano in possesso del titolo valido, sempreche' siano in possesso, altresi', dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico stesso, fatta eccezione per quello che concerne il limite di eta'. I medici in possesso di titolo di specializzazione che non intendano essere inseriti nell'ambito della specialistica e i medici che siano sprovvisti di idoneo titolo di specializzazione, entro lo stesso termine possono inoltrare domanda all'U.S.L. e per conoscenza al Comitato di cui all'art. 13, ai fini di essere utilizzati nei Servizi del territorio. I medici che non abbiano chiesto di essere inseriti nell'ambito della specialistica o che non siano utilizzati per i servizi del territorio saranno comunque utilizzati, su indicazioni della U.S.L., per l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria. L'attivita' che i medici suddetti andranno a svolgere nei servizi del territorio e nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresenta prosecuzione del precedente rapporto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo unico che precede. Le modalita' di espletamento della nuova attivita' saranno stabilite con apposita lettera di incarico. In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti le UU.SS.LL. presso le quali in atto tali medici prestano le loro attivita' possono utilizzarli provvisoriamente in compiti propri di Istituto. Di tale utilizzazione le UU.SS.LL. daranno immediata comunicazione al Comitato di cui all'art. 13.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato C

ALLEGATO C L'erogazione delle prestazioni specialistiche ai sensi del presente articolo, salvi i casi di urgenza, avviene con il sistema a prenotazione, secondo le indicazioni della tabella che segue. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni come prolungamento dell'orario stesso. TABELLA INDICATIVA PER LE PRENOTAZIONI ORDINARIE PER LE SINGOLE BRANCHE SPECIALISTICHE Angiologia 5 Cardiologia 4 Chirurgia generale 6 Chirurgia infantile 6 Dermatologia 7 Diabetologia e malattie del ricambio 7 Fisiochinesiterapia (da stabilire a seconda dell'apparecchiatura) Gastroenterologia 4 Geriatria 4 Medicina del Lavoro 4 Medicina dello Sport 5 Medicina Legale 4 Medicina Interna 4 Endocrinologia 4 Neurologia 4 Neuropsichiatria infantile 3 Psichiatria 3 Oculistica 5 Odontoiatria 4 Oncologia 4 Ostetricia 4 Ortopedia 5 Otorinolaringoiatria 6 Pediatria 4 Pneumologia 4 Reumatologia 5 Urologia (da stabilire a seconda dell'apparecchiatura) Analisi (da stabilire a seconda dell'apparecchiatura)

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato D

ALLEGATO D VERBALE DI RIUNIONE In data 4 novembre 1982 presso il Ministero della Sanita' si sono riunite le parti firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1981, allo scopo di definire, ai sensi della dichiarazione a verbale n. 6 annessa all'Accordo citato, le modalita' di esecuzione delle prestazioni protesiche e ortesiche (protesi dentarie e ortodontiche). In proposito le parti hanno sottoscritto l'accluso documento (alle. n. 1), che, completo degli allegati A e B, forma parte integrante del presente verbale. I rappresentanti del SUMAI, dal canto loro, premesso che il documento di cui sopra non contempla, in quanto si presuppone, le apparecchiature e lo strumentario di base che sono dotazioni indispensabili per la esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, hanno dichiarato di individuare nel seguente elenco la dotazione minima di un ambulatorio odontoiatrico: - riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore con manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa, aspiratore, compressore; - apparecchio radiografico endorale; - servomobili; - sgabello per operatore; - sterilizzatrice; - strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia. Letto, approvato e sottoscritto.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato 1

ALLEGATO N. 1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE ED ORTESICHE (PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE) In esecuzione dell'impegno sancito dalla dichiarazione a verbale n. 6, annessa all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1981, le parti firmatarie - riaffermato il principio che l'attivita' specialistica ambulatoriale deve essere primariamente finalizzata, in linea con lo spirito della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'obiettivo della prevenzione - convengono quanto segue: 1) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare la condizione di eseguibilita' degli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, prevista dall'art. 9, punto 3, dell'Accordo, l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio della specifica attivita' professionale finalizzate all'applicazione di protesi dentarie ed ortodontiche. Al riguardo, le parti stesse convengono, peraltro, in ordine all'opportunita' che la specificazione delle attrezzature, dello strumentario e dei materiali occorrenti presso ciascun ambulatorio venga definita, nel quadro delle consultazioni ex art. 19 dell'Accordo Collettivo di categoria, al livello delle singole U.S.L., in collaborazione anche con gli specialisti ivi operanti, in relazione alla locale situazione organizzativa degli ambulatori odontoiatrici gia' funzionanti, in ragione delle eventuali specifiche esigenze professionali manifestate dagli specialisti stessi ed avuto riguardo ai programmi di realizzazione del servizio. Le parti, tuttavia, anche nell'opportuno intento di realizzare un modello organizzativo che renda possibile l'erogazione delle prestazioni in condizioni di uniformita', ritengono utile fornire alle U.S.L. le indicazioni di cui al documento accluso (all'. A). 2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del servizio e a garanzia della professionalita' della categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenze che nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare le U.S.L. accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i laboratori stessi delle condizioni organizzative, tecnico-strumentali ed umane idonee a garantire obiettivamente la qualita' merceologica delle protesi, la loro funzionalita' in relazione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni dello specialista. In proposito, le parti convengono di prevedere: a) che, alla fine di ogni anno, venga formulato, alla stregua di riscontri obiettivi e di concerto tra gli organi della U.S.L. e gli specialisti ivi operanti, ed eventualmente con l'intervento di un rappresentante del Sindacato firmatario, un giudizio scritto sulla qualita' delle protesi realizzate dai singoli laboratori odontotecnici; b) che il rapporto convenzionale sia immediatamente risolto ove il giudizio di cui sopra non sia positivo. 3) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi alla applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilita' professionale dello specialista odontoiatra. In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari delle U.S.L., sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione: a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato alla applicazione della protesi; b) la effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale; c) la rilevazione delle impronte; d) la prescrizione, nell'ambito della gamma resa possibile dalla organizzazione complessiva del servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo di protesi piu' rispondente alle esigenze cliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima le parti convengono circa l'opportunita' di adottare un modulo analogo al fac-simile allegato B; e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni; f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato; g) le operazioni di applicazione delle protesi; h) la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della rispondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico; i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica; l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneita' della protesi. I punti precedenti si riferiscono anche, con gli specifici adattamenti, alla attivita' ortesica. In conseguenza di quanto sopra le parti convengono che sono da escludersi rapporti professionali diretti tra l'assistito ed il laboratorio odontotecnico convenzionato officiato della realizzazione della protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsi, la circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva della convenzione. 4) Le parti convengono che le U.S.L., nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un odontotecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attivita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore. 5) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del servizio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' di programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunita' che gli orari di svolgimento dell'attivita' specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico. 6) Atteso che, in sede di sottoscrizione dell'Accordo 22 ottobre 1981, le parti non hanno certo inteso comprimere gli attuali livelli quali-quantitativi dell'attivita' specialistica e poiche' l'ovvia esigenza di potenziare i turni di servizio orario di odontoiatria gia' esistenti, al fine di attivare efficacemente il nuovo servizio protesico, configura la fattispecie disciplinata dal comma 3° dell'art. 1 dell'Accordo medesimo, le parti stesse riconoscono che gli aumenti di orario disposti per la realizzazione dei nuovi servizi concorrono ad incrementare il cosiddetto "monte-ore" di branca e che inoltre ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui alla "Norma transitoria" n. 9 dell'Accordo stesso. 7) Ferme le prerogative di competenza regionale e delle UU.SS.LL. in materia di programmazione dei servizi sanitari e della conseguente loro organizzazione, le parti ravvisano l'utilita' che nella prima fase di istituzione del nuovo servizio - attesa la peculiarita' dell'esperienza necessaria per le prestazioni protesiche e ortesiche - l'esecuzione delle attivita' di cui trattasi sia prioritariamente affidata agli specialisti che dichiarano di accettare gli aumenti di orario o, in mancanza, a quelli cui, per la circostanza, sia conferito un primo incarico.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato A

ALLEGATO A ELENCO DI MASSIMA DELLE ATTREZZATURE, DELLO STRUMENTARIO E DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DELLE PROTESI DENTARIE E ORTODONTICHE (in aggiunta alle normali dotazioni del gabinetto odontoiatrico). 1) Portaimpronte alluminio forate 2) Portaimpronte anatomiche serie completa 3) Alginato 4) Materiale prima impronta (elastomeri) 5) Materiale seconda impronta (elastomeri) 6) Frese diamantate per preparazione turbotrapano 7) Frese tungsteno per preparazione turbotrapano 8) Ruotine per denti varie forme 9) Ruotine per acciaio varie forme 10) Punte montate per ritocco forme varie e tipi 11) Ruotine diamantate varie forme 12) Pinza universale 13) Pinza waldasch 14) Pinza Adams 15) Pinza piegafili 16) Pinza tronchese 17) Pinza ossivore 18) Pinza Reynolds 19) Martello leva-corone 20) Scodelle per gesso ed alginato varie forme 21) Spatole per cera grandi e piccole 22) Spatole per cera Lecron 23) Gesso duro per modelli 24) Gesso extra duro rosa 25) Gesso per ortodonzia bianco 26) Corone provvisorio policarbonato 27) Carta per articolazione blu e rossa 28) Confezione cemento per fissaggio protesi 29) Resina a freddo per provvisori 30) Resina per riparazioni rapide 31) Cera collante 32) Resina per ribasare 33) Cera per masticazione 34) Cera per modellare 35) Micromotore laboratorio per ritocchi protesi 36) Spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi 37) Base platten argentate

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato B

ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

ALLEGATO E VERBALE DI RIUNIONE Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della Sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso. Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative: I - modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma dell'Accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40. A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi: 1) lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di U.S.L. e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte. In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri: a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti Enti mutualistici, dalla U.S.L. presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'U.S.L. che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio; b) l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento avviene a cura del Comitato Zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concordi, a cura del Comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio; c) laddove l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato; 2) Gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' UU.SS.LL. vengono concentrati presso una sola U.S.L. Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre UU.SS.LL. non fa venir meno il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale - che e' unico - e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima U.S.L., a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli Enti mutualistici disciolti; 3) Le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra. In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al Comitato nazionale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li' svolta dallo specialista. Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I sono rese possibili dalla circostanza clic in sede di determinazione annua del Fondo Sanitario Nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi. II - Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'Accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. A tale riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso Enti - quali I.N.P.S., I.N.A.I.L., E.N.P.I. - che non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una U.S.L., rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti Enti. In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.M. e dell'E.N.P.I. - liquidazione alla quale l'Ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma dell'art. 36. "A fortiori", tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con I.N.P.S., I.N.A.I.L. o E.N.P.I. venga meno in costanza di incarico presso una Unita' Sanitaria Locale. Letto, approvato e sottoscritto. ELENCO PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 833/78 SOTTOSCRITTO IL 27 LUGLIO 1984. Ministro della Sanita DEGAN Ministro del Tesoro p.d. MARZI Ministro del Lavoro p.d. DEL SORDO REGIONI: Toscana VESTRI Venelo GIUDOLIN Lazio GIGLI Puglia COVERTINO Lombardia p.d. GIULIANI Piemonte BAJARDI Molise DI LAURA FRATTURA Umbria LORENZINI A.N.C.I. BADIALI BIANCHI DI CARO GUERRA FREDDI PANELLA U.N.C.E.M. GONZI ZIGRINO Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani MELEDANDRI Federazione nazionale degli ordini dei medici PARODI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della Legge 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina specialistici ambulatoriali, stipulato ai sensi dell'art. 48 della Legge 833/78, e' stato sottoscritto in data 30 luglio 1984 dalle organizzazioni sindacali sottoelencate: C.G.I.L. - Funzione Pubblica Coordinamento Medici COMITE C.I.S.L. - Medici PATRIZI

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