LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887
E' autorizzata la spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalita' e le procedure per l'attuazione di tale programma straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze per la realizzazione delle strutture industrializzate. Il Ministro di grazia e giustizia e' altresi' autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalita' ivi previste, nonche' con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1955 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale, e' reintegrata di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni e' ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni e' ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio. Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, e' aumentata di lire 2.600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1985 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole "lire 900 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.100 miliardi". (4) E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalita' ivi previste. Per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da assegnare alle regioni interessate sulla base di un piano di riparto adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del potenziamento delle attivita' di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici nell'area flegrea, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e alla sua utilizzazione provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile con i poteri di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111)). All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione". All'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la lettera b) del primo comma e' soppressa. Per le finalita' di cui al medesimo articolo 5 e' autorizzata, in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi di cui alla lettera d) dello stesso primo comma, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Nell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la lettera a) del secondo comma e' sostituita dalla seguente: "a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi". Per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'articolo 13-terdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.
Art. 12
Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali. Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, e' altresi' autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985. Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalita' previste dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Per lo studio dei problemi piu' urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, gia' avviata con i fondi stanziati dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del capitolo 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e' incrementato di lire un miliardo. Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per la ecologia puo' altresi' richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 15 unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza. ((3))
Art. 13
A partire dal 1 gennaio 1985, sui prestiti obbligazionari e sui mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle societa' concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per le variazioni nel tasso di cambio eccedenti il 6 percento nei primi cinque anni ed il 12 per cento negli anni successivi, intervenute tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e il pagamento della rata. Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente e' fissato in lire 300 miliardi. Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988. Sui prestiti di cui al precedente comma puo' essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalita' sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.
TITOLO IX INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
Art. 14
E' autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma e' iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987. Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato dell'ulteriore somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese. Il termine del 31 maggio 1984 previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, e' prorogato al 31 marzo 1985. E' autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La predetta somma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987. Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, e' autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi, per l'anno 1985, al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici, istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accedere ai fondi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. E' autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985 di cui al medesimo articolo 36, e' destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa e' incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI e' aumentato di lire 13 miliardi. All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole "e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato". E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999. Ai fini dell'attuazione del piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera del CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera del CIPE. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli 7202 e 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure gia' adottate ed i programmi gia' predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali, nonche' per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocita' di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e puo' essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alle societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET-Societa' finanziaria telefonica s.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le societa' interessate sono stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento. E' conferita, per l'anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle societa' operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettromeccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle societa' del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle societa' operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori. E' conferita, nell'anno 1985, la somma di lire 15 miliardi al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per far fronte alle necessita' finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale entro il tasso massimo d'inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza". Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219. E' soppresso il decimo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi. Per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
TITOLO X DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 15
Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' aumentata a lire 1.300. ((7))
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 1985, N. 595 ))
Art. 17
A modifica dell'articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 e' determinato: a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1.985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonche', anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento degli animali stessi. E' altresi' riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali, finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonche' al completamento della automazione e all'attivita' dei servizi informativi delle unita' sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalita' previste per le attivita' a destinazione vincolata. Le unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanita' una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita', entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra; b) per la parte in conto capitale, in lire 4,480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di: 1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali; 2) innovazione, con finalita' di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate; 3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali; 4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi. L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente e' effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. A modifica dell'articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, e' ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri: a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attivita' istituzionali; b) assegnazione di una quota per le attivita' a finanziamento differenziato; c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle localita' carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale; d) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo, a destinazione vincolata da assegnare con le modalita' indicate nel presente articolo; e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attivita' da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta'; f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilita' interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'articolo 16. Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo. Il quarto comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: "Gli atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non e' indicata idonea copertura finanziaria".
TITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 18
Per le finalita' previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 4 della citata legge n. 403 del 1977. Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettere c) e g), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per il ripiano delle passivita' onerose delle aziende speciali e dei consorzi forestali di cui all'articolo 7, terzo comma, della medesima legge n. 984 del 1977, e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 260 miliardi. Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, e' stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9; 8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo. Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI e' integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760. Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonche' le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale. Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, puo' essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari e' contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982. ((3)) Le condizioni e le modalita' per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. E' autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di societa' per azioni con personalita' di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunita' europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva. Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA. Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda stessa e' autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610.
TITOLO XII DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 19
Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987. Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1982, n. 90, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987. E' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso. Per le finalita' di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate. A decorrere dal 1 gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985 e' valutato in lire 1.200 miliardi. I criteri e le modalita' per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonche' per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984, e' autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)). La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato e' tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalita' stabilite dalla direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attivita' della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto e' superiore ai cinque miliardi di lire. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalita' di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Le operazioni di credito sono contratte nella forma, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti e' portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' elevato a lire 900 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttivita' e' soppressa. Le disponibilita' esistenti sull'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro. A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 - ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici - i pagamenti delle annualita' di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato altresi' a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative gia' esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti puo' richiedere il pagamento delle annualita' di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva. (COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362) All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi". Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138. Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonche' dagli enti pubblici e' istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non piu' di 35 unita', scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonche' tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle. Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilita' speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilita' speciali. Per le contabilita' speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilita' speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole "in conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576". L'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e' abrogato. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilita' esistente sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo. Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione e' elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate e' posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria. (8)
Art. 20
Al fine di concorrere a che il complesso degli stanziamenti da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga nell'anno 1985 l'importo di lire 3.500 miliardi e consenta un maggiore sviluppo degli intervenuti nelle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi da iscrivere al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985.
Art. 21
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985.
((Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))
PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))
Tabella A
TABELLA A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
TABELLA C INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico
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