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LEGGE 18 dicembre 1984, n. 889

Current text a fecha 1985-01-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2 è sostituito dal seguente: "2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere". Allo stesso articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno". All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - SIGNORILE Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI