La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.
Art. 2
Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.
Art. 3
La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 e' subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione. In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 4
Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere. La profondita' della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, e' di 25 chilometri dalla frontiera. Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia e' calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.
Art. 5
Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che puo' all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.
Art. 6
Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
VIZZINI, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION-CADRE EUROPEENNE sur la cooperation transfrontaliere des collectivites ou autorites territoriales Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE-QUADRO EUROPEA sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione. Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri e di promuovere la cooperazione tra essi; Considerando che ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa questo scopo sara' conseguito principalmente con la conclusione di accordi nell'ambito amministrativo; Considerando che il Consiglio d'Europa mira ad assicurare la partecipazione delle collettivita' o autorita' territoriali d'Europa alla realizzazione del suo scopo; Considerando l'importanza che puo' rivestire per il raggiungimento di questo obiettivo la cooperazione delle collettivita' o autorita' territoriali di frontiera in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti ai cittadini e l'aiuto reciproco in caso di sinistri; Considerando che dall'esperienza acquisita consegue che la cooperazione dei poteri locali e regionali d'Europa e' di natura tale da permettere un migliore assolvimento della loro missione ed e' in particolare suscettibile di contribuire a valorizzare e a incrementare lo sviluppo delle regioni di frontiera; Decisi a favorire per quanto possibile questa cooperazione e a contribuire cosi' al progresso economico e sociale delle regioni di frontiera e alla solidarieta' che unisce i popoli europei. Hanno stabilito quanto segue: ARTICOLO 1 Ogni Parte contraente s'impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontalieri tra le collettivita' o autorita' territoriali che dipendono dalla sua giurisdizione e le collettivita' o autorita' territoriali dipendenti dalla competenza di altre Parti contraenti. Essa s'adoperera' a promuovere la conclusione degli accordi e intese che si renderanno necessari a tal fine, nel rispetto delle norme costituzionali proprie di ciascuna Parte.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2. 1. Nella presente Convenzione e' considerata cooperazione transfrontaliera ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettivita' o autorita' territoriali dipendenti da due o da piu' Parti contraenti, nonche' la conclusione di accordi e intese utili a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sara' esercitata nel quadro delle competenze delle collettivita' o autorita' territoriali, quali sono definite dal diritto interno. L'ambito e la natura di queste competenze non sono determinati dalla presente Convenzione. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "collettivita' o autorita' territoriali", si riferisce alle collettivita', autorita' o organismi che esercitano funzioni locali e regionali e che sono considerati tali nel diritto interno di ciascuno Stato. Tuttavia, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, designare le collettivita', autorita' o organismi, gli oggetti e le forme ai quali essa intenda limitare il campo di applicazione o che essa intenda escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti contraenti agevoleranno, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2, le iniziative delle collettivita' ed autorita' territoriali che prendano in considerazione gli schemi di intesa tra collettivita' e autorita' territoriali elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa. Esse potranno, se lo stimeranno necessario, prendere in considerazione i modelli d'accordi interstatali, bilaterali o plurilaterali messi a punto in seno al Consiglio d'Europa e destinati ad agevolare la cooperazione tra le collettivita' e le autorita' territoriali. Le intese e gli accordi da concludere potranno in particolare ispirarsi ai modelli e schemi d'accordi, di statuti e di contratti allegati alla presente Convenzione numerati da 1.1 a 1.5 e da 2.1 a 2.6, con gli adattamenti resi necessari dalla situazione particolare propria a ciascuna Parte contraente. Questi modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti, essendo di natura indicativa, non hanno valore contrattuale. 2. Nel caso in cui stimino necessario concludere accordi interstatali, le Parti contraenti possono in particolare fissare l'ambito, le forme e i limiti entro i quali hanno la possibilita' di agire le collettivita' e autorita' territoriali interessate alla cooperazione transfrontaliera. Ogni accordo puo' parimenti definire le collettivita' o organismi ai quali si applica. 3. Le disposizioni che precedono non intaccano la facolta' delle Parti contraenti di ricorrere di comune accordo ad altre forme di cooperazione transfrontaliera. Ugualmente le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate tali da rendere privi d'effetto gli accordi di cooperazione gia' esistenti. 4. Gli accordi e le intese saranno conclusi nel rispetto delle competenze previste dal diritto interno di ogni Parte contraente in materia di relazioni internazionali e di orientamento politico generale, come pure nel rispetto delle norme di controllo o di tutela alle quali sono soggette le collettivita' o autorita' territoriali. 5. A tal fine, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le autorita' che, secondo il suo ordinamento interno, sono competenti ad esercitare il controllo o la tutela nei confronti delle collettivita' e autorita' territoriali interessate.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4. Ogni Parte contraente si adoperera' a risolvere le difficolta' di ordine giuridico, amministrativo o tecnico che siano di natura tale da ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e si consultera', per quanto necessario, con la o con le altre Parti contraenti interessate.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5. Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti esamineranno l'opportunita' di accordare alle collettivita' o autorita' territoriali che vi partecipano le stesse agevolazioni date in caso di cooperazione esplicantesi nell'ambito interno.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6. Ogni Parte contraente dara' per quanto possibile tutte le informazioni che le sono richieste da un'altra Parte contraente allo scopo di agevolare l'adempimento da parte di questa degli obblighi che le incombono in virtu' della presente Convenzione.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7. Ogni Parte contraente curera' che le collettivita' o autorita' territoriali interessate siano informate dei mezzi di azione che sono loro offerti dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8. 1. Le Parti contraenti trasmetteranno al Segretario Generale ogni opportuna informazione relativa agli accordi e alle intese considerate all'articolo 3. 2. Ogni proposta fatta da una o piu' Parti contraenti allo scopo di completare o di sviluppare la Convenzione o i modelli di accordi e di intese sara' trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questi la sottoporra' al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che decidera' sugli sviluppi da darle.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che almeno due degli Stati che hanno adempiuto questa formalita' abbiano una frontiera comune. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri potra' decidere, all'unanimita' dei voti espressi, d'invitare ogni Stato europeo non membro a aderire alla presente Convenzione. Questo invito dovra' ricevere l'approvazione espressa di ognuno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11. 1. Ogni Parte contraente potra', per quel che la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' ricevuta la notificazione dal Segretario Generale.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' al suo articolo 9; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 o del paragrafo 5 dell'articolo 3; e) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia produrra' i suoi effetti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Madrid, il 21 maggio 1980, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. (Seguono le firme).
Allegato
ALLEGATO (1) Modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti in materia di cooperazione transfrontaliera di collettivita' o autorita' territoriali Questo sistema graduato di accordi-modello e' stato concepito facendo distinzione tra due categorie principali definite secondo il livello di conclusione dell'accordo: modelli di accordi interstatali sulla cooperazione transfrontaliera ai livelli regionale e locale; schemi di accordi, di contratti e di statuti che possono servire da sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra autorita' o collettivita' territoriali. Come dimostra il seguente elenco, solo i due modelli di accordi interstatali sulla promozione, della cooperazione transfrontaliera e sulla concertazione regionale transfrontaliera sono di esclusiva competenza degli Stati. Gli altri accordi interstatali non fanno che fissare il quadro giuridico che permette la realizzazione di accordi o di contratti tra autorita' o collettivita' territoriali, i cui rispettivi schemi sono posti nella seconda categoria. 1. MODELLI DI ACCORDI INTERSTATALI Clausole generali per gli accordi interstatali 1.1 Modello di accordo interstatale sulla promozione della cooperazione transfrontaliera; 1.2 Modello di accordo interstatale sulla concertazione regionale transfrontaliera; 1.3 Modello di accordo interstatale sulla concertazione locale transfrontaliera; 1.4 Modello di accordo interstatale sulla cooperazione contrattuale transfrontaliera tra autorita' locali; 1.5 Modello di accordo interstatale concernente gli organismi di cooperazione transfrontaliera tra autorita' locali. 2. SCHEMI DI ACCORDI, DI STATUTI E DI CONTRATTI DA CONCLUDERE TRA AUTORITA' LOCALI 2.1 Schema di accordo per la creazione di un gruppo di concertazione tra autorita' locali; 2.2 Schema di accordo per il coordinamento nella gestione di affari pubblici locali transfrontalieri; 2.3 Schema di accordo per la creazione di associazioni transfrontaliere di diritto privato; 2.4 Schema di contratto di fornitura o di prestazione di servizi tra collettivita' locali frontaliere (del tipo "di diritto privato"); 2.5 Schema di contratto di fornitura o di prestazioni di servizi tra collettivita' locali di frontiera (del tipo "di diritto pubblico"); 2.6 Schema di accordo per la creazione di organismi di cooperazione intercomunale transfrontaliera. 1. MODELLI DI ACCORDI INTERSTATALI Nota preliminare: Il sistema di accordi interstatali ha per scopo di fissare in modo preciso il quadro, le forme ed i limiti nei quali gli Stati auspicano di vedere agire le collettivita' territoriali, come pure di eliminare le incertezze giuridiche di natura tale da provocare problemi (definizione del diritto applicabile, giurisdizioni competenti, ricorsi possibili, eccetera). D'altra parte, la conclusione di accordi interstatali tra gli Stati interessati che favoriscono lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra autorita' locali potra' avere senza dubbio conseguenze favorevoli nei campi seguenti: consacrazione ufficiale della legittimita' di quei processi di cooperazione ed incoraggiamento per le autorita' locali a farvi ricorso; ruolo e condizioni di intervento delle autorita' di tutela, di sorveglianza e di controllo; compito di informazione reciproca degli Stati; legami suscettibili di essere creati tra queste forme di cooperazione e altri procedimenti di azioni concertate a livello di frontiere; modifica di talune norme giuridiche, o di talune interpretazioni di queste, che costituiscono degli ostacoli per la cooperazione transfrontaliera, eccetera. La molteplicita' dei modelli di accordi sopra descritti permette a ciascun Governo di scegliere la forma per esso piu' conveniente di cooperazione transfrontaliera, avvalendosi eventualmente del solo accordo interstatale per la promozione della cooperazione transfrontaliera (1.1) come base ovvero integrandolo con alcuni degli altri accordi opzionali (modelli di accordo da 1.2 a 1.5). Gli Stati possono far ricorso ad uno o a piu' modelli opzionali, anche a tutti, e possono farlo sia simultaneamente, sia in tempi successivi. In caso di accordi fra Stati che hanno sistemi di diritto assai simili, per esempio gli Stati scandinavi, il ricorso ad accordi cosi' specifici potrebbe non essere necessario. Clausole generali per i modelli di accordi da 1.1 a 1.5 Articolo A 1. Sono considerate "autorita' locali" nel senso del presente accordo le autorita', collettivita', o organismi che esercitano funzioni locali secondo il diritto interno di ciascuno Stato. 2. Sono considerate "autorita' regionali" nel senso del presente accordo le autorita', collettivita' o organismi che esercitano funzioni regionali secondo il diritto interno di ciascuno Stato. (2) Articolo B Il presente accordo non incide sui modi di cooperazione transfrontaliera esistenti, sotto diverse forme, negli Stati-parte ed in particolare su quelli che sono stati stabiliti sulla base di un accordo internazionale. Articolo C Le Parti informeranno le autorita' regionali e locali dei mezzi di azione che sono loro offerti e le incoraggeranno a farvi ricorso. Articolo D I termini "autorita' superiori" nel presente accordo si riferiscono alle autorita' governative, di tutela, di controllo, di sorveglianza, quali sono stabilite da ciascuna Parte. Articolo E L'estensione e la natura delle competenze delle autorita' locali quali sono definite dal diritto interno degli Stati-parte non sono in alcun modo modificate dal presente accordo. Articolo F Ogni Stato puo' in ogni momento designare le zone del suo territorio, gli oggetti e le forme di cooperazione che sono esclusi dall'applicazione del presente accordo. Tuttavia, tale designazione non puo' intaccare i diritti acquisiti nel quadro delle cooperazioni gia' realizzate. Articolo G Le Parti tengono informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle attivita' delle commissioni, comitati ed altri organi investiti di una missione per l'esecuzione del presente accordo. Articolo H Le Parti potranno portare al presente accordo, con un semplice scambio di note, modificazioni di poca importanza, di cui l'esperienza possa aver fatto risaltare l'opportunita'. Articolo I 1. Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra l'adempimento degli atti procedurali richiesti dal suo diritto interno per l'entrata in vigore del presente accordo, che avra' effetto dalla data dell'ultima notificazione. 2. Il presente accordo e' concluso per la durata di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Se non e' denunciato sei mesi prima della scadenza, sara' rinnovato per tacita riconduzione e alle stesse condizioni, per un periodo di cinque anni e cosi' di seguito. 3. La Parte che notifica il recesso dall'accordo puo' farlo limitatamente a determinati articoli, a certe regioni geografiche od a certi campi di attivita'. In tale caso l'accordo rimane in vigore per la parte restante, salvo denuncia di recesso generale da parte dell'altra o delle altre Parti fatta entro quattro mesi dalla notifica della denuncia di recesso parziale. 4. Le Parti possono in ogni momento sospendere, per un determinato periodo, l'applicazione del presente accordo. Esse possono, egualmente, concordare la sospensione o la cessazione dell'attivita' di un determinato comitato. 1.1 Modello di accordo interstatale sulla promozione della cooperazione transfrontaliera Nota preliminare: Si tratta di un modello di accordo interstatale, contenente disposizioni generali di base, suscettibile di essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente ad uno o a piu' modelli di accordi interstatali che sono qui di seguito riportati. I Governi di ................... e di ................... consci dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera, quali sono definiti nella convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali stabiliscono quanto segue: ARTICOLO 1. Le Parti si impegnano a ricercare e a promuovere i mezzi di cooperazione transfrontaliera, tanto a livello regionale che locale. Per cooperazione transfrontaliera, esse intendono tutte quelle misure concertate, di carattere amministrativo, tecnico, economico, sociale o culturale e atte a rafforzare ed a sviluppare i rapporti di vicinato tra zone situate dall'una o dall'altra parte della frontiera, come pure la conclusione di accordi al fine di risolvere i problemi che sorgono in questo campo. Queste misure potranno, in particolare, tendere al miglioramento delle condizioni dello sviluppo regionale e urbano, della protezione delle ricchezze naturali, dell'aiuto reciproco in casi di sinistro e di calamita', come anche al miglioramento dei servizi per le popolazioni. ARTICOLO 2. Le Parti si adoperano, di concerto tra loro, a procurare alle autorita' regionali di loro competenza i mezzi atti a permettere l'instaurazione tra esse di rapporti di collaborazione. ARTICOLO 3. Esse si adoperano ugualmente a favorire le iniziative delle autorita' locali allo scopo di instaurare e di sviluppare la collaborazione transfrontaliera. ARTICOLO 4. Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformita' al presente accordo, le autorita' e collettivita' locali e regionali che vi partecipano usufruiscono delle stesse agevolazioni e protezioni che avrebbero nel caso in cui la cooperazione si esplicasse sul piano interno. Le autorita' competenti di ogni Parte avranno cura che siano previsti i crediti necessari per la copertura delle spese di funzionamento degli organi incaricati della promozione della cooperazione transfrontaliera, considerata nel presente accordo. ARTICOLO 5. Ciascuna Parte incarichera' un determinato organo, commissione o istituto che avra' designato, di esaminare l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali in vigore, al fine di proporre la modificazione delle disposizioni suscettibili di ostacolare lo sviluppo della cooperazione locale transfrontaliera. Questi organi studieranno in particolare il miglioramento delle disposizioni fiscali e doganali, le norme in materia di cambio e di trasferimento di capitali, come pure i procedimenti che regolano l'intervento delle autorita' superiori, in particolare in materia di tutela o di controllo. Prima di prendere i provvedimenti considerati nel capoverso precedente, le Parti interessate si concerteranno, se necessario, e si comunicheranno le informazioni necessarie. ARTICOLO 6. Le Parti avranno cura di ricercare a mezzo di arbitrato, o altrimenti, la soluzione di questioni controverse di importanza locale il cui componimento preventivo sia necessario per la riuscita di azioni di collaborazione transfrontaliera. 1.2 Modello di accordo interstatale sulla concertazione regionale transfrontaliera Nota preliminare: Questo accordo puo' essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o piu' modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 a 1.5). ARTICOLO 1. Al fine di promuovere la concentrazione transfrontaliera nelle regioni definite nell'allegato al presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista (designata qui di seguito "Commissione") integrata, all'occorrenza, da uno o piu' comitati regionali (designati qui di seguito "Comitati") incaricati di trattare le questioni relative alla concertazione transfrontaliera. ARTICOLO 2. 1. La Commissione e il Comitato sono formati da delegazioni composte su iniziativa di ciascuna delle Parti. 2. Le delegazioni della Commissione sono composte da otto membri al massimo, tra i quali tre almeno rappresentano le autorita' regionali. I presidenti delle delegazioni nei Comitati, o i loro rappresentanti, partecipano, con voto consultivo, ai lavori della Commissione. (3) 3. I Comitati, formati da... delegazioni di... membri, sono costituiti su iniziativa della Commissione e d'intesa con le autorita' regionali e locali delle zone di frontiera considerate nel presente accordo. Le delegazioni presso i Comitati saranno composte da rappresentanti di queste autorita' o di organismi regionali o locali. Inoltre, un delegato sara' designato dalle autorita' centrali. Quest'ultimo sara', all'occorrenza, scelto tra gli organi che rappresentano le autorita' centrali nelle zone di frontiera per le quali i Comitati sono responsabili. 4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. I Comitati si riuniscono ogni qualvolta le esigenze lo impongano, comunque non meno di due volte l'anno. 5. La Commissione e i Comitati stabiliscono il loro regolamento interno. ARTICOLO 3. Ognuna delle Parti assume le spese della sua delegazione presso la Commissione. Le spese delle delegazioni presso i Comitati saranno sopportate dalle autorita' che hanno istituito queste delegazioni. ARTICOLO 4. Al fine di assicurare il coordinamento e la continuita' dei lavori della Commissione e dei Comitati, le Parti creano, ogni volta che se ne faccia sentire l'esigenza, un segretariato la cui composizione, la sede, le modalita' di funzionamento ed il finanziamento sono fissati da un'intesa ad hoc tra le Parti, su proposta della Commissione o, all'occorrenza, della Commissione stessa. ARTICOLO 5. Le zone di frontiera alle quali si estende l'applicazione del presente accordo saranno indicate in un allegato all'accordo, allegato il cui contenuto potra' essere modificato con un semplice scambio di note. ARTICOLO 6. 1. I problemi che formano l'oggetto della concertazione transfrontaliera sono quelli che sorgono nelle seguenti materie: (4) sviluppo urbano e regionale; trasporti e comunicazioni (trasporti in comune, strade e autostrade, aeroporti comuni, vie fluviali, porti marittimi, ecc.); energia (centrali per la produzione di energia, forniture gas, elettricita', acqua, ecc.); protezione della natura (localita' da proteggere, zone di rigeneramento, parchi naturali, ecc.); protezione delle acque (lotta contro l'inquinamento, costruzione di impianti di depurazione, ecc.); protezione dell'aria (inquinamento atmosferico, lotta contro il rumore, zone di silenzio, ecc.); insegnamento, formazione professionale e ricerca; salute pubblica (ad esempio l'utilizzazione di un centro di cura situato in una zona, da parte degli abitanti dell'altra zona); cultura, svaghi e sport (teatri, orchestre, centri sportivi, colonie di vacanza, circoli giovanili, ecc.); aiuto reciproco in caso di catastrofe (incendi, inondazioni, epidemie, incidenti aerei, terremoti, incidenti di montagna, ecc.); turismo (realizzazioni comuni per promuovere il turismo); problemi posti dai lavoratori frontalieri (facilitazioni di trasporto, di alloggio, previdenza sociale, questioni fiscali, problemi di impiego e di occupazione, ecc.); progetti di attivita' economiche (progetti d'impianti industriali, ecc.); progetti diversi (impianti per il trattamento dei rifiuti, costruzione di fogne, ecc.); miglioramento delle strutture agrarie; infrastrutture sociali. 2. Le Parti potranno stabilire con un semplice scambio di note di modificare questo elenco. ARTICOLO 7. 1. Salvo disposizioni particolari, la Commissione e' incaricata di trattare le questioni generali e le questioni di principio, quali l'elaborazione di programmi per i Comitati, il coordinamento ed i contatti con le amministrazioni centrali interessate e con le Commissioni miste, create prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. La Commissione ha particolarmente il compito di presentare ai rispettivi governi le sue raccomandazioni e quelle dei Comitati, e gli eventuali progetti per la conclusione di accordi internazionali. 3. La Commissione puo' far ricorso ad esperti per lo studio di particolari questioni. ARTICOLO 8. 1. I Comitati hanno principalmente il compito di studiare i problemi che sorgono nelle materie considerate nell'articolo 6 e di formulare proposte e raccomandazioni in merito. Essi possono essere investiti di tale compito dalla Commissione, dalle autorita' centrali, regionali o locali delle Parti e dalle istituzioni, associazioni o altri organismi di diritto pubblico o privato. Essi possono parimenti investirsene di propria iniziativa. 2. I Comitati possono, per lo studio di tali problemi, costituire gruppi di lavoro. Essi possono ugualmente ricorrere ad esperti e chiedere pareri giuridici o relazioni tecniche. I Comitati debbono, mediante una consultazione la piu' larga possibile, raggiungere risultati conformi all'interesse delle popolazioni interessate. ARTICOLO 9. 1. I Comitati informano la Commissione delle questioni sottoposte al loro esame e delle conclusioni alle quali essi sono giunti. 2. Se le conclusioni richiedono decisioni a livello della Commissione o dei rispettivi governi, i Comitati indirizzano raccomandazioni alla Commissione. ARTICOLO 10. 1. Tanto la Commissione come i Comitati sono abilitati a regolare, col consenso dei loro membri, le questioni di interesse comune, nella misura in cui i loro membri ne hanno il potere secondo i rispettivi ordinamenti delle Parti. 2. La Commissione ed i Comitati si informano reciprocamente sulle decisioni prese a questo riguardo. ARTICOLO 11. 1. Le delegazioni in seno alla Commissione o ai Comitati si informano reciprocamente delle misure prese dalle autorita' competenti, in seguito alle raccomandazioni formulate o ai progetti d'accordo elaborati in conformita' all'articolo 7.2 e all'articolo 9.2. 2. La Commissione ed i Comitati deliberano quale seguito dare alle misure prese dalle autorita' competenti considerate nel primo capoverso. 1.3 Modello di accordo interstatale sulla concertazione locale transfrontaliera Nota preliminare: Questo accordo puo' essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o piu' modelli di accordi interstatali (testi da 1.1 a 1.5). ARTICOLO 1. Al fine di una migliore informazione reciproca e dello sviluppo della concertazione tra le autorita' locali dell'una e dell'altra parte delle frontiere, le Parti invitano le autorita' ad esaminare insieme i problemi locali d'interesse comune, nell'ambito dei gruppi di concertazione. ARTICOLO 2. Le regole di funzionamento di questi gruppi sono definite per accordo tra i loro membri. Le autorita' superiori, qualora non si associno ai lavori, sono ragguagliate su di essi dai membri del gruppo. I gruppi di concertazione sono associati ai lavori delle Commissioni regionali di concertazione transfrontaliera, alle condizioni definite da quest'ultime, se nella regione considerata sono state create tali Commissioni. A loro volta, queste Commissioni prestano la loro collaborazione ai lavori dei gruppi. Questi ultimi possono ugualmente intervenire, come gruppi di consultazione, nel quadro dell'applicazione di accordi intestatali su un particolare oggetto, conclusi nel campo della cooperazione transfrontaliera. ARTICOLO 3. La funzione dei gruppi di concertazione e' di assicurare lo scambio d'informazioni, la consultazione reciproca, lo studio di questioni di interesse comune, la identificazione di obiettivi comuni. La loro attivita' si svolge nel rispetto delle responsabilita' proprie dei loro membri e non implica alcun trasferimento di competenze. Tuttavia, nel quadro di accordi di cooperazione, i membri di questi gruppi possono validamente determinare in comune le misure o i limiti cui s'informano le rispettive azioni o le procedure di consultazione preventive che intendono seguire. ARTICOLO 4. (Variante) Allo scopo di facilitare l'attivita' di questi gruppi di concertazione, le autorita' locali interessate possono creare, nei limiti dei poteri che loro attribuisce il diritto interno, associazioni destinate a fornire un supporto giuridico alla loro cooperazione. Queste associazioni saranno costituite sulla base del diritto civile delle associazioni o del diritto commerciale di uno degli Stati interessati. Per l'applicazione del regime giuridico adottato, viene fatta astrazione, se del caso, dalle condizioni, formalita' o autorizzazioni particolari legate alla nazionalita' dei membri di queste associazioni. Le informazioni fornite alle autorita' superiori, conformemente all'articolo 2, includeranno ogni ragguaglio sulle attivita' delle associazioni considerate nel presente articolo. 1.4 Modello di accordo interstatale sulla cooperazione contrattuale transfrontaliera tra autorita' locali Nota preliminare: Questo accordo puo' essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o piu' modelli di accordi interstatali (testi da 1.1 a 1.5). ARTICOLO 1. La cooperazione transfrontaliera tra autorita' locali e' attuata in particolare a mezzo di contratti aventi un oggetto amministrativo, economico o tecnico. ARTICOLO 2. I contratti di cooperazione transfrontaliera sono conclusi dalle autorita' locali nei limiti della loro competenza quale risulta dal diritto interno. Essi vertono in particolare sulla fornitura di prestazioni o servizi, nell'attuazione di azioni comuni, nella creazione di associazioni costituite sulla base del diritto civile o commerciale di uno degli Stati-parte o sulla partecipazione a tali associazioni. (5) ARTICOLO 3. I contraenti stabiliscono la disciplina da applicare a detti contratti in riferimento al diritto contrattuale (pubblico e privato) di uno degli Stati-parte del presente accordo. Parimenti stabiliscono, ove necessario, le deroghe che possono essere apportate alle disposizioni non cogenti di tale normativa. Nel silenzio del contratto, la disciplina applicabile e' quella dello Stato da cui dipende l'autorita' locale che, in virtu' dell'accordo, e' incaricata dell'esecuzione della prestazione in natura piu' importante o, in mancanza di essa, l'autorita' locale il cui impegno finanziario e' piu' importante. I cittadini di ciascuna delle autorita' locali che sono parti nel contratto conservano, in ogni caso, nei confronti di dette autorita' ogni diritto d'azione e di ricorso di cui avrebbero goduto nei confronti di dette autorita' se queste avessero conservato nei loro riguardi l'onere di effettuare le prestazioni, forniture o servizi. Le autorita' locali fatte oggetto di tale azione o ricorso dispongono di azione riconvenzionale nei confronti delle autorita' locali che si sono assunte l'onere delle prestazioni, forniture o servizi. ARTICOLO 4. I progetti di conclusione o di modifica di contratti sono sottoposti, nel medesimo tempo, in ogni Stato, alle norme ordinarie che fissano l'intervento delle autorita' superiori. Tuttavia non e' richiesta alcuna approvazione da parte delle autorita' che sono parti del contratto. Ogni decisione di una autorita' superiore volta ad impedire la conclusione o l'applicazione, o a provocare la rescissione di un contratto di cooperazione transfrontaliera, implica una preventiva intesa con autorita' superiori analoghe degli altri Stati interessati. ARTICOLO 5. In caso di lite, il diritto applicabile indica la giurisdizione competente. Tuttavia, i contratti di cooperazione transfrontaliera possono prevedere clausole di arbitrato. Gli utenti ed i terzi conservano tuttavia le vie di ricorso esistenti avverso le autorita' locali dello Stato da cui dipendono ed e' a carico di queste autorita' di agire in via di regresso contro il contraente inadempiente. Le autorita' superiori prenderanno tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare una sollecita esecuzione delle decisioni giurisdizionali qualunque sia la nazionalita' del tribunale che le ha pronunciate. ARTICOLO 6. I contratti conclusi nel quadro del presente accordo sussistono dopo la sua denuncia. Nondimeno, i contratti comprenderanno una clausola che autorizzera' le Parti a rescinderli, salvo il rispetto di un preavviso di almeno cinque anni, nel caso in cui il presente accordo fosse stato denunciato esso stesso. Gli Stati-parte avranno facolta' di provocare l'applicazione di questa clausola. 1.5 Modello di accordo interstatale concernente gli organismi di cooperazione transfrontaliera tra autorita' locali Nota preliminare: Questo accordo puo' essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o piu' modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 a 1.5). ARTICOLO 1. Le collettivita' locali e le altre persone di diritto pubblico, per gli scopi che sono autorizzate a perseguire, in virtu' del diritto interno, nel quadro di una associazione o di un sindacato, possono partecipare ad associazioni o sindacati di poteri locali costituiti sul territorio di un'altra Parte, in conformita' al diritto interno di questa. ARTICOLO 2. Nei limiti delle attribuzioni dei loro membri, le associazioni o sindacati considerati nell'articolo 1 hanno il diritto di svolgere le attivita' in ordine al loro scopo sociale sul territorio di ciascuna delle Parti interessate ove sono soggetti alle disposizioni emanate dallo Stato, salvo deroga dallo stesso ammessa. ARTICOLO 3. 1. L'atto costitutivo dell'associazione o sindacato, i singoli statuti e le modificazioni di questi atti sono soggetti all'approvazione delle autorita' superiori di tutte le collettivita' locali partecipanti. Lo stesso vale per l'ingresso in una associazione o in un sindacato gia' esistente. 2. Questi atti e la loro approvazione saranno portati a conoscenza di tutte le popolazioni interessate attenendosi alle modalita' di pubblicita' applicate in ciascuno Stato. Lo stesso vale per ogni cambiamento della sede sociale e per ogni decisione concernente le persone capaci d'impegnare l'associazione o il sindacato e i limiti del loro potere. 3. I suddetti atti saranno stesi nelle lingue ufficiali in uso in ciascuno degli Stati in cui dovranno avere effetto. I diversi testi faranno ugualmente fede. ARTICOLO 4. 1. Gli statuti regolano i rapporti giuridici dell'associazione o sindacato. Essi comprendono le materie richieste dalla legislazione che li regge, in conformita' all'articolo 1. In ogni caso, essi ne indicano i membri, il nome e la sede. Essi indicano lo scopo dell'associazione o del sindacato ed eventualmente le funzioni e il luogo di insediamento degli impianti destinati a realizzarli. Essi fissano le condizioni per la designazione degli organi di gestione e di amministrazione, la misura degli impegni degli associati e del loro contributo agli oneri comuni: gli organi di gestione devono comprendere almeno un rappresentante delle collettivita' locali membri di ciascun Paese. Gli Stati stessi fissano la composizione e le modalita' di deliberazione dell'assemblea generale, la forma dei processi verbali di seduta, le modalita' di scioglimento e di liquidazione, le regole applicabili in materia di bilanci e di conti. 2. Gli statuti devono, inoltre, comprendere una disposizione che permetta agli associati di ritirarsi dall'associazione entro un termine di cui essi fisseranno la durata, previa liquidazione dei loro eventuali debiti verso l'associazione e previo indennizzo di questa, come stabilito da esperti, per gli investimenti e le spese effettuati dall'associazione o per cui questa si e' impegnata a profitto o a sgravio dei detti associati. Gli statuti fissano pure le condizioni per le dimissioni d'ufficio o l'esclusione di un associato a causa di inadempienza delle obbligazioni. ARTICOLO 5. Le Parti s'impegnano ad accordare le autorizzazioni necessarie per il compimento, sul loro territorio, da parte dell'associazione o sindacato, del compito che gli incombe, sotto riserva delle esigenze di ordine e sicurezza pubblici. ARTICOLO 6. Quando, con l'applicazione del diritto interno, l'associazione o sindacato non potra' disporre, sul territorio di uno Stato, di alcuni poteri, diritti o privilegi necessari per la realizzazione del suo scopo a beneficio delle collettivita' locali membri dipendenti da tale Stato, esse avranno il diritto e il dovere d'intervenire in nome e per conto dell'associazione o sindacato, per esercitare ed ottenere tali poteri, diritti o privilegi. ARTICOLO 7. 1. I poteri di tutela o di controllo sull'associazione o sindacato sono esercitati, in conformita' al diritto interno, dalle autorita' competenti dello Stato nel quale e' fissata la sede. Queste curano parimenti la tutela degli interessi delle autorita' locali dipendenti da altri Stati. 2. Le autorita' competenti degli altri Paesi hanno un diritto di informazione sulle attivita' e decisioni della associazione o sindacato e sugli atti assunti nell'esercizio della tutela o del controllo. Esse ricevono in particolare, a domanda, i testi adottati e i processi verbali delle riunioni degli organi dell'associazione o sindacato, i conti annuali e il progetto di bilancio, se esiste, dal momento che il diritto interno prescrive la loro comunicazione alle autorita' di tutela o di controllo. Esse possono comunicare direttamente con gli organi dell'associazione o sindacato con le autorita' di tutela o di controllo di queste, indirizzare loro osservazioni e chiedere d'essere consultate direttamente in casi e su questioni determinati. 3. Le autorita' competenti degli altri Stati avranno ugualmente il diritto di notificare all'associazione o al sindacato che esse si opporranno a che le collettivita' che dipendono dalla loro competenza continuino a partecipare all'associazione o al sindacato. Questa notificazione debitamente motivata sara' considerata una causa di esclusione e riportata come tale negli statuti. Le autorita' considerate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno parimenti il diritto di farsi rappresentare da un delegato presso gli organi di gestione dell'associazione o sindacato, avendo tale delegato la facolta' di assistere a tutte le riunioni dei detti organi e di riceverne gli ordini del giorno e i processi verbali. ARTICOLO 8. Le prestazioni o forniture di cui l'associazione o sindacato sara' incaricato sul territorio dei suoi membri, in conformita' con gli statuti, saranno effettuate sotto la propria responsabilita' e a completo discarico di questi. L'associazione o sindacato ne sara' ugualmente responsabile nei confronti degli utenti e dei terzi. Tuttavia, questi conserveranno nei riguardi delle autorita' locali, in nome e per conto dei quali le prestazioni o forniture saranno state effettuate, tutti i diritti, azioni e ricorsi di cui essi godrebbero nei confronti delle dette autorita' se queste avessero conservato nei loro riguardi l'onere di effettuare le prestazioni o forniture. Le autorita' che saranno oggetto di tali azioni o ricorsi disporranno di un'azione di regresso nei confronti dell'associazione o del sindacato. ARTICOLO 9. 1. In mancanza di conciliazione, le contestazioni fra l'associazione o sindacato ed i suoi membri, o fra i membri stessi, relative al funzionamento della associazione o sindacato di cui trattasi, sono portate avanti alle autorita' amministrative giudiziarie dello Stato nel quale l'associazione o sindacato ha la sua sede. 2. Tutte le vertenze diverse da quelle previste nel paragrafo 1 sono portate avanti alle autorita' amministrative e alle giurisdizioni competenti secondo la disciplina ordinaria applicabile sul territorio degli Stati Parti contraenti, a meno che gli interessati non stabiliscano di affidare la soluzione della vertenza a un organo arbitrale che essi designano. 3. Gli Stati-parte adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare sul loro territorio l'esecuzione delle decisioni e dei giudizi in dipendenza delle norme che precedono. ARTICOLO 10. I sindacati e le associazioni, costituiti in applicazione del presente accordo, sussistono dopo la denuncia di questo, senza pregiudizio tuttavia delle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3. 2. SCHEMI DI ACCORDI, DI STATUTI E DI CONTRATTI DA CONCLUDERE TRA AUTORITA' LOCALI Nota preliminare: Schemi di accordi, di contratti e di statuti destinati alle autorita' locali. Come gli Stati, le collettivita' locali dovrebbero disporre di una raccolta di accordi e di contratti, raccolta che esiste gia' oggi in un certo numero di Stati, come dimostra l'assai copiosa documentazione sugli accordi. Il sistema proposto comprende sei schemi di accordi, di contratti e di statuti corrispondenti a differenti gradi e forme di cooperazione locale transfrontaliera. Questi schemi sono, in base allo oggetto e alle normative nazionali, sia suscettibili di un'immediata utilizzazione sia subordinati all'adozione di un accordo interstatale che ne disciplini la utilizzazione. In via di massima, la conclusione di accordi interstatali, anche quando non sembra assolutamente indispensabile, potrebbe contribuire a precisare le condizioni di ricorso a tali accordi da parte delle collettivita' locali. La conclusione di accordi interstatali sembra imporsi, in ogni caso, per il ricorso all'accordo considerato sotto 2.6 (organi di cooperazione transfrontaliera). Il sistema di questi schemi di accordi destinati alle collettivita' locali corrisponde ai modelli di accordi interstatali. Si trovera' un riferimento agli accordi interstatali nelle norme preliminari che precedono ogni schema. E' quindi possibile integrare gli accordi e gli organismi creati a livello locale nelle strutture di concertazione transfrontaliera che fossero attuate a livello regionale o nazionale. Cosi', per esempio, i gruppi locali di concertazione (vedi schema 2.1) potrebbero assimilarsi alla struttura delle Commissioni, Comitati e gruppi di lavoro, previsti nel modello di accordo interstatale per la concertazione regionale transfrontaliera (vedi 1.2). E' pure opportuno notare che questi modelli sono stati concepiti su base schematica, dato che non e' possibile immaginare la pluralita' dei problemi che possono porsi in ogni caso di specie. Questi schemi costituiscono una preziosa guida ma potranno essere modificati secondo le necessita' riscontrate dalle collettivita' locali che ne faranno uso. Sara' ugualmente compito delle collettivita' locali di determinare la maniera in cui esse intendono far partecipare i cittadini alla concertazione transfrontaliera, in particolare nel campo socio-culturale. Una tale partecipazione contribuirebbe senza alcun dubbio a rimuovere certi ostacoli alla cooperazione transfrontaliera. La concertazione, sostenuta dall'interesse dei cittadini, godrebbe cosi' di una solida base. Uno dei mezzi per instaurare la partecipazione del pubblico potrebbe essere il ricorso ad una associazione. Cosi', uno degli schemi di accordi (vedi 2.3) riguarda la creazione di una associazione di diritto privato. 2.1 Schema di accordo per la creazione di un gruppo di concertazione tra autorita' locali Nota preliminare: Di norma, e' possibile creare questo tipo di gruppo senza dover ricorrere a accordi interstatali. Numerosi esempi fanno testimonianza di questa possibilita'. Tuttavia, se sussistessero incertezze di carattere giuridico o di altra natura, sarebbe opportuno che le condizioni di ricorso a questo tipo di concertazione fossero fissate in un accordo interstatale (vedi modello 1.3). Scopo del gruppo di concertazione e sede. ARTICOLO 1. Le autorita' locali (Parti) s'impegnano a concertarsi nelle seguenti materie di loro competenza (specificare il campo o i campi di competenza o eventualmente riferirsi ai "problemi locali di vicinato"). A tal fine, esse istituiscono un gruppo di concertazione qui di seguito chiamato "gruppo" la cui sede e' a... Il compito del gruppo e' di assicurare lo scambio di informazioni, la concertazione e la consultazione tra i suoi membri, per le materie indicate nel capoverso precedente. Le autorita' e i membri del gruppo si impegnano a trasmettere al gruppo tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del suo scopo e a consultarsi in seno ad esso, prima di adottare decisioni o misure nelle suddette materie. Membri del gruppo. ARTICOLO 2. Ogni autorita' locale Parte e' rappresentata nel gruppo da una delegazione di... membri da essa delegati. Ogni delegazione puo', d'accordo con il gruppo, farsi accompagnare da rappresentanti di organismi socio-economici privati e da esperti (questa variante esclude la partecipazione a titolo di membri d'entita' diverse dalle autorita' locali, il che differenzierebbe questa formula dall'associazione di diritto privato considerata sotto 2.3). Variante possibile: Il numero dei membri di ciascuna delegazione puo' variare. Possono diventare membri del gruppo le autorita' locali e regionali, i gruppi socio-economici e le persone fisiche che sottoscriveranno il presente accordo. Il gruppo decide sull'ammissione di nuovi membri. Ogni delegazione puo', d'accordo con il gruppo, farsi accompagnare da rappresentanti di organismi privati o da esperti. Attribuzione del gruppo. ARTICOLO 3. Il gruppo puo' deliberare su tutte le questioni indicate nell'articolo 1. Il processo verbale riportera' tutti i problemi a proposito dei quali si e' manifestato il consenso come pure le raccomandazioni che e' stato stabilito d'indirizzare alle autorita' o raggruppamenti considerati. Il gruppo e' abilitato a far compiere studi e inchieste sulle questioni di sua competenza. ARTICOLO 4. I membri del gruppo possono stabilire di affidare al gruppo l'adempimento di certi compiti di ordine pratico ben definiti. Il gruppo puo' inoltre assolvere tutte le missioni che gli sono affidate da altre istituzioni. Funzionamento del gruppo. ARTICOLO 5. Il gruppo stabilisce il suo regolamento interno. ARTICOLO 6. Il gruppo normalmente e' convocato due volte l'anno o su domanda di un terzo dei membri che propongono l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. La convocazione e l'invio dell'ordine del giorno devono avvenire almeno con 15 giorni di anticipo, al fine di permettere la preparazione delle deliberazioni, in seno ad ogni istituzione rappresentata. ARTICOLO 7. Il gruppo designa nel proprio ambito un ufficio permanente di cui definisce le attribuzioni e la composizione. La presidenza e' esercitata in conformita' al regolamento interno ed in mancanza di esso dal decano per eta'. Relazioni con i terzi e le autorita' superiori. ARTICOLO 8. Nei rapporti con i terzi, il gruppo e' rappresentato dal suo Presidente, salvo disposizioni particolari del regolamento interno. Le autorita' superiori da cui dipendono i membri del gruppo possono ottenere da questo, a richiesta, ogni informazione sui lavori del gruppo e sono abilitati a inviarvi un osservatore. Segretariato e finanziamento. ARTICOLO 9. Il Segretariato e' assicurato da una delle istituzioni membri (con o senza un sistema di rinnovo annuale). Ogni collettivita' e' tenuta a contribuire alle spese di segretariato secondo i modi fissati qui di seguito: In via di principio, l'invio delle informazioni e della documentazione viene fatto nella lingua dello Stato da cui esse emanano. Adesioni e ritiri. ARTICOLO 10. Possono divenire membri del gruppo le autorita' locali e regionali che sottoscriveranno il presente accordo. Il gruppo decide sulla ammissione dei nuovi membri. ARTICOLO 11. Ogni membro puo' ritirarsi dal gruppo con la semplice notificazione della sua decisione al Presidente. Il ritiro di un membro non incide sul funzionamento del gruppo, salvo deliberazione formale del gruppo. ARTICOLO 12. Le Parti informeranno il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della conclusione di questo accordo e gliene trasmetteranno il testo. 2.2 Schema di accordo per il coordinamento nella gestione degli affari pubblici locali transfrontalieri Nota preliminare: in molti Stati, questo tipo di accordo di coordinamento transfrontaliero e' fin d'ora possibile. Se cio' non fosse, le condizioni di ricorso a questo tipo di accordo dovrebbero essere fissate nel quadro di un'intesa interstatale preliminare (vedi modello 1.3). Scopo dell'accordo. ARTICOLO 1. L'articolo 1 definisce lo scopo e l'oggetto dell'accordo (per esempio la ricerca di uno sviluppo armonico della regione di frontiera) e i campi interessati. Territorio considerato dall'accordo. ARTICOLO 2. E' il caso di precisare, nell'articolo 2, i territori, considerati dall'accordo, dei due (o tre) versanti della frontiera. Impegno. ARTICOLO 3. Questo articolo stabilisce le condizioni che permettono di realizzare gli scopi dell'accordo (articolo 1). Secondo l'oggetto materiale dell'accordo possono essere previsti i seguenti impegni: le Parti s'impegnano ad attenersi ad una procedura di consultazione prima di decidere in merito ad un certo numero di misure da adottare nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio amministrato; le Parti s'impegnano ad adottare sul proprio territorio, nei limiti delle proprie attribuzioni, le misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi considerati nell'accordo; le Parti s'impegnano a non fare nulla di contrario agli obiettivi comuni, considerati dal presente accordo. Coordinamento. ARTICOLO 4. Nell'articolo 4, e' precisato, secondo le circostanze e le necessita' proprie a ciascuno accordo, in quali circostanze si svolge il coordinamento: designando il gruppo di competenza generale, considerato nello schema di accordo 2.1, quale gruppo di concertazione; o prevedendo la creazione di un gruppo di concertazione specifico per lo scopo considerato in questo accordo; oppure per mezzo di semplici contatti bilaterali diretti, a livello di autorita' interessate. Conciliazione. ARTICOLO 5. Ogni membro del gruppo di concertazione (ogni Parte se non vi e' gruppo) puo' investire il gruppo (l'altra Parte se non vi e' gruppo) ogni volta reputi che l'accordo non sia stato applicato: sia che la consultazione preliminare non sia avvenuta; sia che le misure adottate non siano conformi all'accordo; sia che le misure necessarie per la realizzazione dello scopo dell'accordo non siano state adottate. Se le Parti non giungono ad un accordo, possono ricorrere ad una commissione di conciliazione incaricata di controllare il rispetto degli impegni. Organo di controllo. ARTICOLO 6. Le Parti possono decidere la creazione di uno specifico organo per il controllo del rispetto degli impegni, composto di esperti designati in numero uguale dalle due Parti e di un esperto neutrale la cui designazione o la modalita' di designazione e' prevista in precedenza. L'organo di controllo esprime il suo parere sul rispetto o il mancato rispetto dell'accordo. Esso e' abilitato a dare pubblicita' al suo parere. ARTICOLO 7. Le Parti informeranno il Segretario generale del Consiglio d'Europa della conclusione di questo accordo e aliene trasmetteranno il testo. 2.3 Schema per la creazione di associazioni transfrontaliere di diritto privato Nota preliminare: Si presume che la partecipazione di una collettivita' locale di uno Stato ad una associazione di diritto privato di un altro Stato sia possibile, secondo le stesse norme e alle stesse condizioni che si applicano alla partecipazione di detta collettivita' locale ad una associazione di diritto privato del suo Stato. Se attualmente non fosse cosi', questa possibilita' dovrebbe essere espressamente prevista nel quadro di un'intesa internazionale tra gli Stati interessati (vedi i modelli di accordi interstatali 1.3 e 1.4). Di regola, le associazioni di diritto privato devono attenersi alla disciplina prevista dalla legge del Paese in cui la associazione ha la sua sede. Qui di seguito figura la lista delle disposizioni che il loro statuto dovrebbe dare, nella misura in cui la legge applicabile non le preveda. D'altra parte, le disposizioni relative al gruppo di concertazione (vedi schema 2.1) possono applicarsi anche, mutatis mutandis, a questo tipo di associazioni. Gli statuti specificano in particolare: 1) i membri fondatori dell'associazione e le condizioni di adesione dei nuovi membri; 2) i nomi, la sede e la forma giuridica dell'associazione (facendo riferimento alla legge nazionale); 3) lo scopo dell'associazione, le condizioni per la realizzazione dei suoi obiettivi e i mezzi che essa ha a sua disposizione; 4) gli organi dell'associazione e in particolare le funzioni e le modalita' di funzionamento dell'assemblea generale (modalita' di rappresentanza e voto); 5) la designazione degli amministratori o dei gerenti e i loro poteri; 6) la portata dell'impegno degli associati nei confronti di terzi; 7) le condizioni per modificare norme statutarie e per lo scioglimento; 8) l'impegno, per le Parti, d'informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della creazione di un'associazione transfrontaliera e di comunicargliene lo statuto. 2.4 Schema di contratto di fornitura o di prestazione di servizi tra collettivita' locali di frontiera (del tipo "di diritto privato") Nota preliminare: Si presume che le collettivita' locali siano abilitate a concludere un tale tipo di contratto con autorita' locali di altri Paesi. Se cosi' non fosse, tale possibilita' dovrebbe essere prevista nel quadro di un accordo interstatale (vedi modello 1.4). Si tratta d'un contratto cui possono far ricorso le collettivita' locali per la vendita, la locazione, un negozio di lavori, la fornitura di beni o di prestazioni, la cessione di diritti di sfruttamento, ecc. Il ricorso, da parte delle collettivita' locali, a contratti del tipo "di diritto privato", a seconda degli ordinamenti giuridici e delle prassi nazionali, e' piu' o meno ammesso e la distinzione tra contratti tipici "di diritto privato" e "di diritto pubblico" e' difficile a tracciarsi. Tuttavia, si ammette che questo tipo di contratto puo' essere utilizzato ogni vita che, secondo l'interpretazione prevalente in ciascun Paese, si tratti di una operazione principalmente di tipo commerciale o economico, che una persona, fisica o giuridica, di diritto privato avrebbe ugualmente potuto concludere. Per ogni operazione che comporti l'intervento delle collettivita' locali per l'esercizio delle attribuzioni che non possono essere che del potere pubblico, e' opportuno considerare, oltre alle disposizioni qui di seguito riportate, la disciplina supplementare sviluppata nel contratto modello del tipo "di diritto pubblico" (v. 2.5). Parti. L'articolo 1 designa le Parti (e precisa se l'accordo e' o no aperto ad altre collettivita' locali). L'articolo 2 definisce le questioni connesse al diritto contrattuale in generale ed in particolare i beneficiari, le modalita' e le condizioni. Se del caso, definisce pure le riserve necessarie quanto alla autorizzazione da accordare da parte delle autorita' superiori nella misura in cui esse condizionano l'applicabilita' del contratto. Oggetto del contratto. L'articolo 3 fissa l'oggetto del contratto in relazione: a determinate materie; a zone geografiche; a persone (comuni, organismi nazionali a competenza locale, eccetera); a forme giuridiche determinate. L'articolo 4 fissa la durata del contratto, le condizioni di riconduzione e gli eventuali termini di realizzazione. Regime giuridico ed economico del contralto. L'articolo 5 indica il luogo della firma e di esecuzione del contratto e precisa il regime giuridico del contratto (diritto internazionale privato) e la normativa applicabile. L'articolo 6, all'occorrenza, regola le questioni legate al regime monetario (moneta nella quale deve essere pagato il prezzo come pure il modo di rivalutazione per le prestazioni di lunga durata) ed i problemi di assicurazione. Procedura di arbitrato. L'articolo 7 prevede, quando ve n'e' motivo, una procedura di conciliazione e prevede una procedura di arbitrato. In quest'ultima eventualita', la commissione di arbitrato e' composta come segue: ogni Parte che abbia un interesse opposto designa (variante: i presidenti degli organi giudicanti competenti in materia amministrativa, alla cui giurisdizione e' soggetta ciascuna delle Parti) una persona quale membro della commissione di arbitrato e le Parti insieme procedono alla designazione di uno o due membri indipendenti in modo da raggiungere un numero dispari di membri; in caso di numero pari dei membri della commissione di arbitrato e di parita' di voti, il voto del membro indipendente prevale. Modificazione e risoluzione del contratto. L'articolo 8 fissa le norme che si applicano in caso di modificazione o risoluzione del contratto. Articolo 9. Le Parti informano il Segretario generale del Consiglio d'Europa della conclusione di quest'accordo e gliene trasmetteranno il testo. 2.5 Schema di contratto di fornitura o di prestazione di servizi tra collettivita' locali di frontiera (del tipo "di diritto pubblico") Nota preliminare: Questa categoria di contratti si avvicina a quella prevista sotto 2.4 (contratti conclusi per uno scopo definito). Questa categoria comprende piu' particolarmente le concessioni di servizi pubblici o di lavori pubblici (o in ogni modo considerati "pubblici" da uno dei Paesi in causa), l'appalto e le offerte di concorso (6) di un comune ad un altro comune o ad un altro organismo dall'altra parte della frontiera. La concessione di tali prestazioni di carattere pubblico implica responsabilita' e rischi particolari, legati ai servizi pubblici, che rendono di conseguenza necessaria l'introduzione nel contratto di disposizioni supplementari oltre quelle previste per il contratto di tipo "di diritto privato". La possibilita' di far "passare la frontiera" a tale tipo di contratti non e' necessariamente ammessa da tutti i Paesi e pertanto una tale possibilita' e la definizione delle circostanze di ricorso a tali contratti dovrebbero spesso essere regolate preventivamente con un accordo interstatale (vedi modello d'accordo 1.4). Il ricorso a tale contratto, di concezione e realizzazione abbastanza semplici, potrebbe, in certi casi, evitare la creazione di un organismo comune, tipo "Sindacato intercomunale transfrontaliero" (vedi 2.6). che pone altri problemi giuridici. Disposizioni contrattuali da prevedere. Nel caso che un contratto metta in gioco, almeno in uno dei Paesi, l'istituzione o la gestione del demanio pubblico, di un servizio pubblico o di un'opera pubblica di una collettivita' locale, e' necessario prevedere garanzie contrattuali in conformita' alle norme in vigore nel o nei Paesi interessati. Il contratto si richiamera', quando necessario, alle seguenti circostanze particolari: 1. al regolamento che fissa le condizioni di istituzione o di funzionamento dell'opera o del servizio considerato (per esempio: orari, tariffe, condizioni d'utilizzazione, ecc.); 2. alle condizioni particolari di realizzazione dell'impresa o della gestione considerata, per esempio: abilitazione e autorizzazione richieste, procedure, ecc.; 3. al capitolo d'oneri dell'impresa o della gestione; 4. ai procedimenti di adattamento del contratto in corso di esecuzione, nascenti dalle esigenze dell'interesse pubblico ed alle compensazioni in danaro che ne devono derivare; 5. alle modalita' dei rapporti che derivano dall'impresa o dalla gestione considerate, tra, da una parte, gli utenti dell'opera o del servizio e, dall'altra, il gestore (per esempio: le condizioni di accesso, i canoni, ecc.); 6. alle modalita' di recesso, di riscatto o di denuncia del contratto. All'infuori di queste disposizioni particolari, si applicano le disposizioni riportate nello schema di contratto (del tipo "di diritto privato") sotto 2.4. 2.6 Schema d'accordo per la creazione di organismi di cooperazione intercomunale transfrontaliera Nota preliminare: Si presume che molte autorita' locali siano ammesse a creare insieme un organismo dotato della personalita' giuridica per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica o di un servizio pubblico. La creazione ed il funzionamento di questa associazione o di questo sindacato dipenderanno essenzialmente dalla legislazione applicabile e dalle eventuali precisazioni che comportera' un accordo interstatale preventivo, autorizzante questa forma di cooperazione (vedi modello 1.5). Qui di seguito e' riportata la lista delle disposizioni che gli statuti dovrebbero fissare, nella misura in cui la legge applicabile non le prevede. Gli statuti in particolare definiranno: 1. i membri fondatori dell'associazione e le condizioni di adesione dei nuovi membri; 2. il nome, la sede, la durata e la forma giuridica dell'associazione (con i riferimenti alla legge che le conferisce la personalita' giuridica); 3. l'oggetto dell'associazione, le condizioni di realizzazione di quest'oggetto e i mezzi di cui essa dispone; 4. il modo in cui e' formato il capitale della societa'; 5. la portata degli impegni degli associati ed i loro limiti; 6. le modalita' di nomina e di revoca degli amministratori o gerenti dell'associazione e i loro poteri; 7. i rapporti dell'associazione con i membri, i terzi e le autorita' superiori, in particolare per quanto concerne la comunicazione dei preventivi, dei consuntivi e dei conti; 8. le persone incaricate di esercitare controlli tecnici e finanziari sull'attivita' dell'associazione e le comunicazioni cui danno luogo le loro verifiche; 9. le condizioni di modificazione degli statuti e di scioglimento; 10. le norme applicabili in materia di personale; 11. le norme applicabili in materia di lingua. --------------- (1) Com'e' indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, seconda alinea della Convenzione, i modelli e gli schemi di accordi, di statuti e di contratti, essendo di natura indicativa, non hanno valore contrattuale. (2) Questo paragrafo 2 e' soppresso per i modelli di accordo 1.3, 1.4 e 1.5. (3) Le cifre relative al numero dei membri della Commissione non hanno che un carattere indicativo e dovranno essere adattate alle situazioni particolari, come, d'altra parte, l'insieme delle norme di questo modello di accordo. Gli autori dei modelli di accordo hanno voluto sottolineare con queste cifre la necessita' di creare Commissioni composte da un numero limitato di membri e capaci di lavorare con efficacia. D'altra parte, essi hanno ugualmente voluto dare indicazioni sulla proporzione tra i rappresentanti delle autorita' centrali, da una parte, e i rappresentanti delle autorita' regionali, dall'altra. (4) Questa lista ha valore meramente indicativo e dovra' essere adattata in ogni caso di cooperazione. Essa non puo' essere interpretata come modifica delle competenze delle autorita' territoriali secondo il diritto interno. In effetti, in seno alla Commissione sono rappresentate tanto le autorita' centrali che regionali. (5) La coerenza dell'accordo sussisterebbe anche se questo capoverso non fosse incluso. (6) Questa formula potrebbe essere utile alle collettivita' di frontiera particolarmente in materia di inquinamento: una collettivita' potrebbe offrire il proprio concorso finanziario a un'altra collettivita' di frontiera affinche' quest'ultima realizzi taluni lavori di sua competenza, ma che, nello stesso tempo, presentano un certo interesse per la prima.