LEGGE 13 dicembre 1984, n. 967

Type Legge
Publication 1984-12-13
Ultimo aggiornamento 1985-01-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 68 Durata, a cadenza o risoluzione 1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3. 2) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio da facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data. 3) Il consiglio deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dai voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera. 4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuera' a funzionare finche' e' necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilita' e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Accordo - art. 69

Articolo 69 Emendamenti 1) Il consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che parti contraenti rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano come minimo l'85% dei voti dei membri esportatori, e parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato. 2) Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento. 3) Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri di cui il consiglio e' investito a termini dell'Accordo per procedere alla revisione di qualsiasi allegato a quest'ultimo.

Accordo - art. 70

Articolo 70 Disposizioni supplementari e transitorie 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', cosi' come e' stato prorogato. 2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe': a) tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) tutte le decisioni che il consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Accordo - art. 71

Articolo 71 Testi dell'Accordo facenti fede I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

Allegato 1

ALLEGATO 1 REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA 1. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno l'Angola notifica tal direttore esecutivo il quantitativo di caffe' che ritiene Disponibile per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia successiva. Il quantitativo notificato costituisce il contingente dell'Angola per quell'annata caffearia, a condizione che non superi il volume che l'Angola avrebbe avuto il diritto di esportare a termini degli articoli 30 e 35 dell'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', e a condizione che il quantitativo indicato del paese membro sia confermato dal direttore esecutivo. 2. Il contingente annuo dell'Angola, stabilito conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 1, e' dispensato dagli adeguamenti dei contingenti verso l'alto o verso il basso ed e' dedotto dal contingente annuo globale stabilito dal Consiglio a termini dell'articolo 34 prima della attribuzione dei contingenti annui ai membri esportatori che hanno diritto al contingente di base in forza dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35. 3. Se il quantitativo di caffe' che l'Angola dichiara come disponibile per l'esportazione nel corso di una determinata annata caffearia supera il contingente cui avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 30 e 35 dell'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', le procedure previste dal presente allegato sono sospese. Un contingente di base e' allora stabilito per l'Angola e questo stesso contingente sara' soggetto a tutte le disposizioni dell'Accordo che sono applicabili ai membri esportatori aventi diritto ad un contingente di base.

Accordo - Allegato 2

ALLEGATO 2 ESPORTATORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato 3

ALLEGATO 3 ALIQUOTE RISPETTIVE DEI PAESI MEMBRI NEL CONTINGENTE GLOBALE DEI MEMBRI ESPORTATORI AVENTI DIRITTO AD UN CONTINGENTE DI BASE NEL CORSO DELLA ANNATA CAFFEARIA 1983-1984

Paese membro esportatore Aliquota

TOTALE 100,00

ARABICA DOLCI DI COLOMBIA 20,12

Colombia 16,28

Kenya 2,48

Tanzania 1,36

ALTRI ARABICA DOLCI 23,36

Costa Rica 2,16

El Salvador 4,48

Ecuador 2,17

Guatemala 3,47

Honduras 1,49

India 1,24

Messico 3,65

Nicaragua 1,28

Papua-Nuova Guinea 1,16

Peru' 1,31

Repubblica dominicana 0,95

BRASILE ED ALTRI ARABICA 33,45

Brasile 30,83

Etiopia 2,62

ROBUSTA 23,07

Indonesia 4,55

Oamcaf 11,96

Uganda 4,44

Zaire 2,12

Nota: In quanto membro esportatore avente diritto ad un contingente di base le Filippine avranno, per l'annata caffearia 1983-1984, un contingente annuo di 470.000 sacchi, che sara' soggetto a tutti gli adeguamenti applicabili ai contingenti dei membri esportatori che hanno diritto ad un contingente di base conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

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