LEGGE 18 dicembre 1984, n. 976

Type Legge
Publication 1984-12-18
Ultimo aggiornamento 1985-01-30
State In force
Source Normattiva
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Articolo 48 Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo par. 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicate nell'articolo 2, par. 2, della Convenzione, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alle Regole uniformi, aggiungere a quelle previste nell'articolo 36 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso. Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella resa siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino a quello del suo scarico dalla nave stessa. Tali cause d'esonero sono le seguenti: a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave; b) innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce; c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio o pilota o dai suoi addetti; d) pericoli, rischi od infortuni di mare o di altre acque navigabili; e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare; f) carico della merce sul ponte della nave, purche' essa sia stata caricata sul ponte col consenso del mittente nella lettera di vettura e che essa non sia caricata su un carro ferroviario. Le cause d'esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in nulla gli obblighi generali del vettore e segnatamente il proprio obbligo di esercitare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce. Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se l'avente diritto provi che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o dei suoi preposti, per una causa diversa da quella prevista nella lettera a). par. 2. Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata negli articoli 3 e 10 della Convenzione, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese. Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo tra detti Stati. par. 3. I provvedimenti presi in conformita' del presente articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entrano in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.

Appendice B - art. 49

Articolo 49 Responsabilita' in caso di incidente nucleare La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare o un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Appendice B - art. 50

Articolo 50 Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto. Tuttavia, se a richiesta di un interessato detti agenti e altre persone compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.

Appendice B - art. 51

Articolo 51 Altre azioni In tutti i casi in cui si applicano le Regole uniformi, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 50.

Appendice B - art. 52

Articolo 52 Accertamento della perdita parziale o dell'avaria par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio, e, se possibile, in presenza dell'avente diritto, alla redazione di un processo verbale, per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del processo verbale, puo' domandare che lo stato e la massa della merce, nonche' le cause e l'ammontare del danno siano accertati da un perito nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui ha luogo l'accertamento.

Appendice B - art. 53

Articolo 53 Reclami par. 1. I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 55. par. 2. Il diritto di presentare un reclamo appartiene alle persone che hanno il diritto d'azione contro la ferrovia in virtu' dell'articolo 54. par. 3. Il mittente, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, egli deve presentare l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che questi ha rifiutato la spedizione. Il destinatario, per presentare reclamo, deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata consegnata. par. 4. La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno per annotarvi l'avvenuta liquidazione.

Appendice B - art. 54

Articolo 54 Persone che possono convenire in giudizio la ferrovia par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione d'una somma pagata in base al contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che ha effettuato il pagamento. par. 2. L'azione giudiziaria riguardante gli assegni previsti nell'articolo 17 appartiene soltanto al mittente. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto appartengono: a) al mittente fino al momento in cui il destinatario abbia: 1° ritirato la lettera di vettura, 2° accettato la merce, o 3° fatto valere i diritti spettantigli in virtu' dell'articolo 28, par. 4, o dell'articolo 31; b) al destinatario, a partire dal momento in cui abbia: 1° ritirato la lettera di vettura, 2° accettato la merce, 3° fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 28, par. 4, o 4° fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 31; tuttavia, il diritto di esercitare tale azione di estingue a partire dal momento in cui la persona designata dal destinatario conformemente all'articolo 31, par. 1, c), abbia ritirato la lettera di vettura, abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che le spettano in base all'articolo 28, par. 4. par. 4. Il mittente, per esercitare dette azioni, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, per l'esercizio delle azioni indicate al par. 3 a), egli deve produrre l'autorizzazione del destinatario o provare che questi abbia rifiutato la spedizione. Il destinatario, per esercitare dette azioni, deve produrre la lettera di vettura, se gli e' stata consegnata.

Appendice B - art. 55

Articolo 55 Ferrovie che possono essere convenute in giudizio par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale la somma e' stata riscossa. par. 2. L'azione giudiziaria relativa agli assegni di cui all'articolo 17 puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. La ferrovia destinataria puo' essere convenuta in giudizio anche se essa non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1, 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

Appendice B - art. 56

Articolo 56 Competenza Le azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione. Quando un'impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Appendice B - art. 57

Articolo 57 Estinzione dell'azione contro la ferrovia par. 1. L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa. par. 2. Tuttavia, l'azione non si estingue: a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 1° la perdita o l'avaria sia stata constatata prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 52; 2° la constatazione che avrebbe dovuto esser fatta conformemente all'articolo 52, sia stata omessa per colpa imputabile alla ferrovia; b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se costui 1° richieda l'accertamento conformemente all'articolo 52 immediatamente dopo la scoperta del danno e al piu' tardi nei sette giorni successivi all'accettazione della merce, e 2° provi inoltre che il danno si e' prodotto tra il momento della accettazione al trasporto e quello della riconsegna; c) in caso di superamento del termine di resa, se l'avente diritto abbia, entro sessanta giorni, fatto valere i suoi diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 55, par. 3; d) se l'avente diritto provi che il danno abbia come causa il dolo o la colpa grave imputabile alla ferrovia. par. 3. Se la merce e' stata rispedita alle condizioni previste nell'articolo 38, par. 1, le azioni per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un unico contratto.

Appendice B - art. 58

Articolo 58 Prescrizione dell'azione par. 1. L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta dell'azione: a) per il pagamento di un assegno che la ferrovia abbia gia' incassato dal destinatario; b) per il pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla ferrovia; c) fondata su di un danno avente per causa il dolo; d) fondata su di un caso di frode; e) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione, nel caso previsto dall'articolo 38, par. 1. par. 2. La prescrizione decorre nel caso di azione: a) per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna; c) per pagamento, o per rimborso di tasse di porto, di spese accessorie, di altre spese o di soprattasse, oppure per correzione in caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione: 1° se vi e' stato pagamento: dal giorno del pagamento; 2° se non vi e' stato pagamento: dal giorno dell'accettazione della merce al trasporto se il pagamento incombe al mittente, o dal giorno in cui il destinatario ha ritirato la lettera di vettura se il pagamento incombe a lui; 3° se si tratta di somme affrancate con bollettino di affrancazione: dal giorno in cui la ferrovia trasmette al mittente il conto delle spese quale previsto nell'articolo 15, par. 7; in mancanza di tale trasmissione, il termine per i crediti della ferrovia decorre dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; d) della ferrovia per il pagamento di una somma corrisposta dal destinatario in luogo e vece del mittente, o viceversa, che la ferrovia deve restituire all'avente diritto: dal giorno in cui e' stata fatta la richiesta di restituzione; e) relativa agli assegni previsti all'articolo 17: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; f) per il pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno della vendita; g) per il pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita'; h) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui puo' essere esercitato il diritto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. par. 3. In caso di reclamo indirizzato alla ferrovia in conformita' dell'articolo 53 unitamente alla documentazione giustificativa necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. par. 4. L'azione prescritta non puo' essere esercitata ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. par. 5. Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e' l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

Appendice B - art. 59

Articolo 59 Regolamento dei conti tra ferrovie par. 1. Ogni ferrovia che abbia incassato, o alla partenza o all'arrivo, le spese od altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante. Le modalita' di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti tra le ferrovie. par. 2. Salvi i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza e' responsabile delle tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassato, mentre il mittente le aveva prese a suo carico conformemente all'articolo 15. par. 3. Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne e' responsabile verso le ferrovie che hanno partecipato al trasporto e gli altri interessati. par. 4. In caso di mancato pagamento da parte di una delle ferrovie constatato dall'Ufficio centrale su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla quota loro spettante sulle tasse di porto. Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della quale e' stata constatata l'inadempienza.

Appendice B - art. 60

Articolo 60 Regresso in caso di perdita o d'avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita totale o parziale o per avaria in virtu' delle Regole uniformi ha un diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno che ha causato; se la distinzione non e' possibile, la indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c), c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita fra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.

Appendice B - art. 61

Articolo 61 Regresso in caso di ritardo nella resa par. 1. L'articolo 60 si applica in caso di indennita' pagata per ritardo nella resa. Se tale ritardo e' causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee. par. 2. I termini di resa stabiliti nell'articolo 27 sono ripartiti nel modo seguente: a) se due ferrovie hanno partecipato al trasporto: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali; 2° il termine di trasporto e' diviso in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe; b) se tre o piu' ferrovie hanno partecipato al trasporto: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella destinataria; 2° il termine di trasporto e' diviso tra tutte le ferrovie: - per un terzo in parti uguali, - per due terzi proporzionalmente alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe. par. 3. I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta ferrovia. par. 4. L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e l'inizio del termine di spedizione e' attribuito esclusivamente alla ferrovia di partenza. par. 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel solo caso in cui il termine totale di resa non sia stato osservato.

Appendice B - art. 62

Articolo 62 Procedura di regresso par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste agli articoli 60 e 61 non puo' essere contestata dalla ferrovia contro la quale l'azione di regresso e' esercitata, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e se quest'ultima ferrovia, debitamente citata, fu posta in grado di intervenire nel giudizio. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini assegnati per la notificazione della citazione e per l'intervento. par. 2. La ferrovia che esercita il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, sotto pena di perdere il suo diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Appendice B - art. 63

Articolo 63 Competenza per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione in cui ricade la sede della ferrovia contro la quale si propone l'azione di regresso e' la sola competente per tutte le azioni di regresso. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra le giurisdizioni competenti in virtu' del par. 1, quella davanti alla quale vuole proporre la sua domanda.

Appendice B - art. 64

Articolo 64 Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle norme sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo ad eccezione di quella prevista dall'articolo 62, par. 5.

Appendice B - art. 65

Articolo 65 Deroghe temporanee par. 1. Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato e' di natura tale da provocare gravi difficolta' per l'applicazione del Titolo VI. ogni Stato puo' derogare agli articoli 15, 17 e 30 decidendo, per determinati traffici, che: a) Le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate 1° sino alle sue frontiere, o 2° almeno sino alle sue frontiere; b) le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza: 1° almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di partenza non imponga la restrizione prevista sub a) 1°, o 2° tutt'al piu' fino alle sue frontiere; c) le spedizioni in provenienza o a destinazione di questo Stato non possono essere gravate di alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti; d) il mittente non possa modificare il contratto di trasporto per quanto concerne il paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno. par. 2. Alle medesime condizioni gli Stati possono autorizzare le ferrovie a derogare agli articoli 15, 17, 30 e 31 decidendo, per i loro traffici reciproci, che: a) le disposizioni concernenti il pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate; tuttavia queste non possono definire modalita' non previste all'articolo 15; b) alcuni ordini ulteriori non siano ammessi. par. 3. I provvedimenti adottati in conformita' dei par. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale. I provvedimenti indicati nel par. 1 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale ha notificato tali provvedimenti agli altri Stati. I provvedimenti indicati nel par. 2 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di due giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione negli Stati interessati. par. 4. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.

Appendice B - art. 66

Articolo 66 Deroghe Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che alcuni Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco in applicazione di determinati Trattati, quali i Trattati relativi alla Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunita' economica europea.

Allegati - Allegato I

ALLEGATO I (Articoli 4 e 5) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69, par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID), Allegato I alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.

Allegati - Allegato II

ALLEGATO II (Articolo 8, par. 1) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP) Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69, par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto dei carri privati (RIP), Allegato IV alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.

Allegati - Allegato III

ALLEGATO III (Articolo 8, par. 2) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo) Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69 par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto dei contenitori (RICo), Allegato V alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.

Allegati - Allegato IV

ALLEGATO IV (Articolo 8, par. 3) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx) par. 1. Si considerano come colli espressi soltanto le merci trasportate in modo particolarmente rapido alle condizioni di una tariffa internazionale. Si ammettono come colli espressi soltanto le merci che possono normalmente essere caricate nel bagagliaio dei treni viaggiatori. Le tariffe internazionali possono derogare a questa norma. par. 2. Sono esclusi dal trasporto come colli espressi gli oggetti indicati nell'articolo 4 delle Regole uniformi. Le materie e gli oggetti elencati nel RID e quelli contemplati negli accordi e nelle clausole tariffarie conclusi in vi tu dell'articolo 5, par. 2, delle Regole uniformi sono ammessi al trasporto come colli espressi solo in quanto tale modo di trasporto sia espressamente previsto dal RID o dai suddetti accordi o clausole tariffarie. Le tariffe internazionali stabiliscono se altre merci possono essere ugualmente escluse dal trasporto o essere ammesse a determinate condizioni. par. 3. I colli espressi possono essere consegnati al trasporto con un documento diverso da quello previsto nell'articolo 12, par. 2, delle Regole uniformi. Il modello da utilizzare e le indicazioni che debbono o possono esservi iscritte sono stabilite dalle tariffe internazionali. Detto documento deve obbligatoriamente comportare: a) La designazione della stazione di partenza e di quella di destinazione; b) il nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario; c) la designazione della merce; d) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio; e) l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, uniti al documento di trasporto. par. 4. I colli espressi devono essere trasportati con mezzi rapidi nei termini previsti nelle tariffe internazionali. I termini di resa devono, in ogni caso, essere minori dei termini di resa stabiliti per le spedizioni a grande velocita'. par. 5. Le tariffe internazionali possono anche prevedere delle deroghe alle Regole uniformi diverse da quelle sopra specificate. Non si puo' tuttavia derogare agli articoli da 35 a 38, da 40 a 42, 44 e da 47 a 58 delle Regole uniformi. par. 6. Se le disposizioni che precedono e quelle delle tariffe internazionali non vi si oppongano, le Regole uniformi sono applicabili ai trasporti dei colli espressi.

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