LEGGE 18 dicembre 1984, n. 976
Articolo 48 Constatazione di perdita parziale o di avaria dei bagagli par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale o un'avaria dei bagagli oppure se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia deve compilare, senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato dei bagagli, la loro massa e possibilmente l'entita' del danno, la causa e il momento in cui si e' prodotto. Una copia di tale processo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato e la massa dei bagagli nonche' la causa e l'ammontare del danno vengano accertati da un esperto nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. Tale procedura e' soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui l'accertamento ha luogo. par. 3. Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto, per facilitare le ricerche della ferrovia, deve fornire una descrizione dei colli perduti, la piu' esatta possibile.
Appendice A - art. 49
Articolo 49 Reclami par. 1. I reclami relativi alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati in forma scritta a una delle seguenti ferrovie: a) la ferrovia responsabile; se secondo l'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, a una di esse; b) la ferrovia di partenza; c) la ferrovia di destinazione; d) la ferrovia del domicilio o della residenza abituale del viaggiatore, a condizione che la sede sociale di tale ferrovia sia situata sul territorio di uno Stato membro. par. 2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati in forma scritta alla ferrovia indicata nell'articolo 51, par. 2 e 3. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli. par. 3. Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 50. par. 4. I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
Appendice A - art. 50
Articolo 50 Persone che possono proporre azioni contro la ferrovia L'azione giudiziaria contro la ferrovia appartiene a colui che presenta il biglietto o lo scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o a colui che, in mancanza, provi il proprio diritto in altro modo.
Appendice A - art. 51
Articolo 51 Ferrovie contro le quali possono essere proposte azioni par. 1. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere esercitata solo nei confronti della ferrovia responsabile, ai sensi dell'articolo 26, par. 4. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. par. 2. L'azione giudiziaria per la ripetizione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale tale somma e' stata percepita. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia di destinazione o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. La ferrovia di destinazione puo' essere citata, anche se non ha ricevuto il bagaglio. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Appendice A - art. 52
Articolo 52 Competenze par. 1. Le azioni giudiziarie fondate sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori possono essere promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato sul cui territorio si e' prodotto l'incidente subito dal viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione. par. 2. Le altre azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato cui appartiene la ferrovia convenuta, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione. Quando una ferrovia esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente paragrafo.
Appendice A - art. 53
Articolo 53 Estinzione dell'azione fondata sulla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori par. 1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore, entro tre mesi dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 49, par. 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente alla ferrovia, quest'ultima deve rilasciargli un'attestazione di tale avviso verbale. par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue, se: a) entro il termine previsto al par. 1, l'avente diritto abbia presentato un reclamo ad una delle ferrovie indicate all'articolo 49, par. 1; b) entro il termine previsto al par. 1, la ferrovia responsabile o se, secondo quanto disposto dall'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, una delle due ferrovie abbia avuto conoscenza in altro modo dell'incidente sopravvenuto al viaggiatore; c) l'incidente non sia stato segnalato o sia stato segnalato in ritardo, in seguito a circostanze non imputabili all'avente diritto; d) l'avente diritto fornisca la prova che l'incidente sia dovuto a colpa della ferrovia.
Appendice A - art. 54
Articolo 54 Estinzione dell'azione derivante dal contratto di trasporto dei bagagli par. 1. Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna. par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue: a) in caso di perdita parziale o di avaria, se: 1° la perdita o l'avaria siano state accertate precedentemente al ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 48; 2° sia stato omesso, per colpa della ferrovia, l'accertamento che avrebbe dovuto essere stato compiuto in conformita' dell'articolo 48; b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto, se costui: 1° chieda l'accertamento conformemente all'articolo 48 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro del bagaglio, e 2° fornisca la prova, inoltre, che il danno si e' prodotto nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna; c) in caso di ritardo nella riconsegna, se l'avente diritto, entro ventuno giorni, abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 51, par. 3; d) se l'avente diritto fornisca la prova che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave imputabile, alla ferrovia.
Appendice A - art. 55
Articolo 55 Prescrizione dell'azione par. 1. Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si prescrivono: a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'indicente; b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del viaggiatore, purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'incidente. par. 2. Le altre azioni derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta di azione fondata: a) su di un danno causato da dolo; b) su di un caso di frode. par. 3. La prescrizione prevista al par. 2 decorre per l'azione concernente: a) l'indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 23, par. 3; b) l'indennita' per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo; c) il pagamento o il rimborso del prezzo di trasporto, delle spese accessorie o di soprattasse, o la correzione in caso di applicazione irregolare di una tariffa o di un errore nel calcolo o nella riscossione: dal giorno del pagamento o, se non vi e' stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato; d) il pagamento di un supplemento di diritto reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda da parte di tali autorita'; e) in tutti gli altri casi relativi al trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validita' del biglietto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. par. 4. In caso di reclamo presentato alla ferrovia conformemente all'articolo 49 unitamente alla documentazione necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge il reclamo per iscritto e restituisce la documentazione. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione della documentazione incombe alla parte che invoca tale fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. par. 5. L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale ne' sotto forma di eccezione. par. 6. Salve le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
Appendice A - art. 56
Articolo 56 Regolamento dei conti tra le ferrovie Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di loro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
Appendice A - art. 57
Articolo 57 Regresso in caso di perdita o di avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato una indennita' per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in virtu' delle Regole uniformi, ha diritto di regresso nei confronti delle ferrovie che hanno partecipato al trasporto conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c); c) se non puo' essere fornita la prova che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che forniscano la prova che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una di dette ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.
Appendice A - art. 58
Articolo 58 Regresso in caso di ritardo nella riconsegna L'articolo 57 e' applicabile ai casi di indennita' pagate per il ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' stato causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.
Appendice A - art. 59
Articolo 59 Procedura di regresso par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste negli articoli 57 e 58 non puo' essere contestata dalla ferrovia contro la quale il regresso viene esercitato, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e se detta ferrovia, debitamente citata, e' stata posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notificazione della citazione e per l'intervento. par. 2. La ferrovia che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, in difetto essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Appendice A - art. 60
Articolo 60 Competenza per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso e' quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtu' del par. 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.
Appendice A - art. 61
Articolo 61 Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle disposizioni sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo, ad eccezione del disposto di cui all'articolo 59, par. 5.
Appendice A - art. 62
Articolo 62 Deroghe Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che determinati Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco, in applicazione di taluni Trattati quali i Trattati relativi alla Comunita' Economica del Carbone e dell'Acciaio ed alla Comunita' Economica Europea.
Appendice B - art. 1
APPENDICE B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980 REGOLE UNIFORMI concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM) Articolo 1 Campo d'applicazione par. 1. Le Regole uniformi si applicano, salvo le eccezioni previste all'articolo 2, a tutte le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione. par. 2. Nelle Regole uniformi, il termine "stazione" comprende: le stazioni ferroviarie, i porti dei servizi di navigazione e tutti gli altri impianti delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per la esecuzione del contratto di trasporto.
Appendice B - art. 2
Articolo 2 Eccezione al campo d'applicazione par. 1. Le spedizioni, la cui stazione di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alle Regole uniformi: a) quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza o b) quando gli Stati o le ferrovie interessati hanno stabilito di non considerare questi trasporti come internazionali. par. 2. Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e le spedizioni tra le stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati, sono soggette al regime di traffico interno applicabile a detta ferrovia, quando il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, lo rivendichi e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano.
Appendice B - art. 3
Articolo 3 Obbligo al trasporto par. 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque trasporto di merci a carro completo, purche': a) il mittente osservi le Regole uniformi, le disposizioni complementari e le tariffe; b) il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le merci il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali soltanto se le stazioni ove tali operazioni devono essere eseguite dispongano di tali mezzi. par. 3. La ferrovia ha l'obbligo di accettare le merci il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi le merci che non corrispondano alle condizioni predette debbano essere accettate provvisoriamente in deposito. par. 4. Quando l'autorita' competente abbia deciso che: a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte; b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni, tali provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie; quest'ultime informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 5. Le ferrovie possono, di comune accordo, concentrare il trasporto di merci, per determinate relazioni, in punti di confine ed in paesi di transito determinati. Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio centrale. Essi vengono riportati dalle ferrovie in liste speciali, pubblicate nella forma prevista per le tariffe internazionali ed entrano in vigore un mese dopo la data della comunicazione all'Ufficio centrale. par. 6. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dare luogo ad una azione per il risarcimento del danno causato.
Appendice B - art. 4
Articolo 4 Oggetti esclusi dal trasporto Sono esclusi dal trasporto: a) gli oggetti il cui trasporto non e' consentito, sia pure su uno solo dei territori da percorrere; b) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere; c) gli oggetti che per le loro dimensioni, la loro massa o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate; d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi, salvo le deroghe previste nell'articolo 5, par. 2.
Appendice B - art. 5
Articolo 5 Oggetti ammessi al trasporto sotto condizione par. 1. Sono ammessi al trasporto sotto condizione: a) le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni del RID o degli accordi e delle clausole tariffarie previste al par. 2; b) i trasporti di feretri, i veicoli ferroviari circolanti su loro proprie ruote, gli animali vivi, le spedizioni il cui trasporto presenta particolari difficolta' a causa delle loro dimensioni, della loro massa o del loro condizionamento: alle condizioni delle disposizioni complementari; queste ultime possono derogare alle Regole uniformi. Gli animali vivi devono essere scortati da un custode fornito dal mittente. Il custode non e' tuttavia necessario quando cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o qualora le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per ogni perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare. par. 2. Due o piu' Stati, mediante accordi, o due o piu' ferrovie, mediante clausole tariffarie, possono stabilire le condizioni a cui devono soddisfare alcune materie o alcuni oggetti esclusi dal trasporto dal RID per esservi tuttavia ammessi. Gli Stati o le ferrovie possono, nelle stesse forme, rendere meno rigorose le condizioni di ammissione previste dal RID. Tali accordi e clausole tariffarie debbono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio centrale, che le notifica agli Stati.
Appendice B - art. 6
Articolo 6 Tariffe - Accordi particolari par. 1. Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate conformemente alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate separatamente su diverse sezioni del percorso. par. 2. Le tariffe devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, in particolare gli elementi necessari al calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione monetaria. Le condizioni delle tariffe possono derogare alle Regole uniformi soltanto se queste lo prevedano espressamente. par. 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. par. 4. Le ferrovie possono concludere accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui condizioni equiparabili siano praticate nei confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del primo e del secondo alinea non e' obbligatoria. par. 5. Le tariffe internazionali possono essere dichiarate obbligatoriamente applicabili nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne. L'applicazione di una tariffa internazionale puo' essere subordinata alla sua espressa richiesta nella lettera di vettura. par. 6. Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate validamente pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli utenti. La pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati in cui le ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di destinazione. par. 7. Gli aumenti di prezzo delle tariffe internazionali e le altre disposizioni aventi l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi: a) se una tariffa internazionale prevede l'estensione di una tariffa interna al percorso totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna; b) se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione purche' l'adattamento dei prezzi della tariffa internazionale che causa tale aumento sia stato annunciato almeno quindici giorni prima; detto annuncio non puo' precedere, tuttavia, la data di pubblicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola; c) se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe internazionali devono essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere rettificati degli errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. par. 8. Negli Stati in cui non esiste l'obbligo di pubblicare alcune tariffe, ne' di applicarle a tutti gli utenti alle stesse condizioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano nella misura in cui esse comportino tale obbligo. par. 9. La ferrovia non puo' riscuotere oltre alle tasse di porto e alle tasse accessorie previste dalle tariffe, alcuna somma all'infuori delle spese da essa sostenute. Dette spese devono essere debitamente esposte e calcolate a parte sulla lettera di vettura, con ogni giustificazione utile. Quando queste giustificazioni siano state fornite mediante documenti allegati alla lettera di vettura e se il pagamento delle spese in questione incombe al mittente, detti documenti non sono rilasciati al destinatario insieme alla lettera di vettura, ma sono riconsegnati al mittente con il conto delle spese menzionate all'articolo 15, par. 7.
Appendice B - art. 7
Articolo 7 Unita' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni. par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo quanto stabilito da tale Stato. Tale calcolo deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette l'applicazione dei par. 1 o 2, l'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchioro. Il franco-oro e' definito da 10/31 di grammo d'oro al titolo di 0,900. La conversione del franco-oro deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che si produce un mutamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della propria valuta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 oppure i risultati della conversione conformemente al par. 3. L'Ufficio centrale notifica queste informazioni agli Stati. par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali: a) effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, pagabili in valuta nazionale (corso di conversione); b) accetta in pagamento valute estere (corso di accettazione).
Appendice B - art. 8
Articolo 8 Disposizioni speciali per determinati trasporti par. 1. Per il trasporto dei carri privati, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II alle Regole uniformi. par. 2. Per il trasporto dei contenitori, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III alle Regole uniformi. par. 3. Per il trasporto dei colli espressi, le ferrovie possono, mediante clausole tariffarie, concordare disposizioni particolari conformi al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV alle Regole uniformi. par. 4. Due o piu' Stati, mediante accordi, oppure due o piu' ferrovie, mediante disposizioni complementari o clausole tariffarie, possono concordare condizioni in deroga alle Regole uniformi per i trasporti concernenti: a) le spedizioni con documento di trasporto negoziabile; b) le spedizioni la cui riconsegna e' ammessa solo contro la restituzione del duplicato della lettera di vettura; c) le spedizioni di giornali; d) le spedizioni destinate alle fiere o esposizioni; e) le spedizioni di attrezzi di carico e di mezzi di protezione contro il calore ed il freddo per le merci trasportate; f) le spedizioni effettuate, su tutto o parte del percorso, con lettera di vettura che non serva come documento di tassazione e di fatturazione; g) le spedizioni effettuate mediante l'utilizzazione della trasmissione automatica dei dati.
Appendice B - art. 9
Articolo 9 Disposizioni complementari par. 1. Due o piu' Stati o due o piu' ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi. Esse non possono derogare alle Regole uniformi che nel caso in cui queste ultime lo prevedono espressamente. par. 2. Le disposizioni complementari entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ogni Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
Appendice B - art. 10
Articolo 10 Diritto nazionale par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale. par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
Appendice B - art. 11
Articolo 11 Conclusione del contratto di trasporto par. 1. Il contratto di trasporto e' concluso nel momento in cui la ferrovia di partenza ha accettato al trasporto la merce accompagnata dalla lettera di vettura. L'accettazione e' comprovata dall'apposizione sulla lettera di vettura e, quando del caso, su ciascun foglio complementare, del bollo della stazione mittente o dell'indicazione della macchina contabile, recante la data di accettazione. par. 2. Il procedimento di cui al par. 1 deve aver luogo immediatamente dopo la consegna al trasporto della totalita' della merce che costituisce l'oggetto della lettera di vettura e, nella misura in cui lo prevedano le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza, il pagamento delle spese che il mittente prende a suo carico o il deposito di una garanzia conformemente all'articolo 15, par. 7. Detto procedimento deve avere luogo alla presenza del mittente se questi lo domanda. par. 3. Dopo l'apposizione del bollo o dell'indicazione della macchina contabile, la lettera di vettura fa prova della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto. par. 4. Tuttavia, per cio' che concerne le merci il cui carico spetta al mittente in virtu' delle tariffe o degli accordi tra lui e la ferrovia, se accordi del genere sono ammessi alla stazione di partenza, le indicazioni figuranti sulla lettera di vettura relative alla massa della merce o al numero dei colli fanno prova contro la ferrovia solo se questa ultima abbia verificato detta massa o detto numero e ne abbia fatto annotazione sulla lettera di vettura. Se del caso, tali indicazioni possono essere provate con altri mezzi. Se e' evidente che nessuna mancanza effettiva corrisponde alla differenza di massa o di numero di colli rispetto alle indicazioni riportare sulla lettera di vettura, queste non fanno prova contro la ferrovia. Cio' specialmente quando il carro sia consegnato al destinatario con i piombi di origine intatti. par. 5. La ferrovia e' tenuta a certificare sul duplicato della lettera di vettura, con l'apposizione del bollo a data o con l'indicazione della macchina contabile, il ricevimento della merce e la data dell'accettazione al trasporto, prima di restituire tale duplicato al mittente. Detto duplicato non ha il valore ne' della lettera di vettura che accompagna la merce, ne' di un titolo di credito negoziabile.
Appendice B - art. 12
Articolo 12 Lettera di vettura par. 1. Il mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata. Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Una sola lettera di vettura puo' riguardare soltanto il carico di un solo carro. Le disposizioni complementari possono derogare a dette regole. par. 2. Le ferrovie fissano, per la piccola e per la grande velocita', il modello uniforme di lettera di vettura, che deve contenere un duplicato per il mittente. La scelta della lettera di vettura da parte del mittente sta ad indicare se la merce deve essere trasportata a piccola o a grande velocita'. La richiesta della grande velocita' per una parte del percorso e della piccola velocita' per l'altra parte non e' ammessa, salvo accordo fra tutte le ferrovie interessate. Per determinati traffici, particolarmente tra paesi limitrofi, le ferrovie possono prescrivere, nelle tariffe, l'impiego di una lettera di vettura di modello semplificato. par. 3. La lettera di vettura deve essere stampata in due od eventualmente in tre lingue, delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue di lavoro dell'Organizzazione. Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte le indicazioni che il mittente deve riportare sulla lettera di vettura. In mancanza, esse devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato di partenza e una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione deve esservi allegata, a meno che le indicazioni non siano redatte in una di dette lingue. Le indicazioni apposte dal mittente sulla lettera di vettura devono essere redatte in caratteri latini, salvo le deroghe previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe internazionali.
Appendice B - art. 13
Articolo 13 Tenore della lettera di vettura par. 1. La lettera di vettura deve obbligatoriamente recare: a) la designazione della stazione destinataria; b) il nome e l'indirizzo del destinatario; come destinatario deve essere indicato una sola persona fisica o altro soggetto di diritto; c) la designazione della merce; d) la massa o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza; e) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio, per le spedizioni in piccole partite e per i carri completi costituiti da uno o piu' componenti del carico spediti in traffico ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordati; f) il numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara, per le merci il cui carico incombe al mittente; g) l'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, allegati alla lettera di vettura o menzionati e da tenersi a disposizione della ferrovia in una stazione designata o in un ufficio doganale o in un ufficio di qualsivoglia altra autorita'; h) il nome e l'indirizzo del mittente; una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve essere indicato come mittente; se le prescrizioni in vigore nella stazione mittente lo esigano, il mittente deve aggiungere al proprio nome e indirizzo la sua firma manoscritta, stampata o apposta mediante un timbro. Le prescrizioni in vigore nella stazione mittente determinano, per tutto il percorso, le nozioni di "carro completo" e "spedizione in piccole partite". par. 2. La lettera di vettura deve, se del caso, contenere tutte le altre indicazioni previste dalle Regole uniformi. Essa non puo' contenere altre indicazioni salvo che siano prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe, e non siano contrarie alle Regole uniformi. par. 3. Tuttavia, il mittente puo' inserire nell'apposito spazio della lettera di vettura riservato a tale scopo, ma a titolo di informazione per il destinatario, delle indicazioni che si riferiscono alla spedizione, senza che ne derivino obblighi o responsabilita' per la ferrovia. par. 4. E' vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti diversi da quelli che sono prescritti o ammessi dalle Regole uniformi, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe.
Appendice B - art. 14
Articolo 14 Itinerario e tariffe applicabili par. 1. Il mittente puo' prescrivere, nella lettera di vettura, l'itinerario da seguire, determinandolo con l'indicazione dei punti di confine o delle stazioni di confine e, se del caso, con l'indicazione delle stazioni di transito tra ferrovie. Egli puo' indicare soltanto punti di confine e stazioni di confine aperti al traffico nella relazione considerata. par. 2. Sono assimilate ad una prescrizione di itinerario: a) l'indicazione delle stazioni nelle quali devono essere eseguite le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, nonche' l'indicazione delle stazioni in cui devono essere fornite speciali cure alla merce (cura degli animali, righiacciamento, ecc.); b) l'indicazione delle tariffe da applicare, se essa sia sufficiente a stabilire le stazioni fra le quali le tariffe domandate devono essere applicate; c) l'indicazione del pagamento di tutte o parte delle spese fino a X (designando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe tra paesi limitrofi). par. 3. All'infuori dei casi indicati nell'articolo 3, par. 4 e 5, e nell'articolo 33, par. 1, la ferrovia non puo' effettuare il trasporto per un itinerario diverso da quello prescritto dal mittente se non alla doppia condizione: a) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, come pure le cure speciali da fornire alla merce, abbiano sempre luogo nelle stazioni designate dal mittente; b) che le spese e i termini di resa non siano superiori alle spese e ai termini di resa calcolati in base all'itinerario prescritto dal mittente. La lettera a) non si applica alle spedizioni in piccole partite se una delle ferrovie partecipanti al trasporto non puo' rispettare l'itinerario scelto dal mittente a causa delle prescrizioni di itinerario risultanti dalla propria organizzazione dei trasporti internazionali delle spedizioni in piccole partite. par. 4. Fatta riserva del par. 3, le spese e i termini di resa sono calcolati secondo l'itinerario prescritto dal mittente o, in mancanza, secondo l'itinerario scelto dalla ferrovia. par. 5. Nella lettera di vettura, il mittente puo' indicare le tariffe da applicare. La ferrovia deve applicare tali tariffe se sono soddisfatte le condizioni valevoli per la loro applicazione. par. 6. Se le indicazioni fornite dal mittente non sono sufficienti per stabilire l'itinerario o le tariffe da applicare o se talune di queste indicazioni sono incompatibili, la ferrovia deve scegliere l'itinerario o le tariffe che essa giudica piu' vantaggiose per il mittente. par. 7. La ferrovia e' responsabile dei danni risultanti dalla scelta effettuata conformemente al par. 6 soltanto in caso di dolo o di colpa grave. par. 8. Se esiste una tariffa internazionale tra la stazione di partenza e quella destinataria e se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato questa tariffa, essa deve rimborsare all'avente diritto, su sua domanda, la differenza tra il prezzo di trasporto cosi' calcolato e quello che si sarebbe ottenuto, sullo stesso percorso, dalla sutura di altre tariffe, sempre che detta differenza superi le 4 unita' di conto per lettera di vettura. La stessa procedura si applica se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato la sutura delle tariffe pur esistendo, ogni altra condizione essendo identica, una tariffa internazionale con tassazione piu' vantaggiosa.
Appendice B - art. 15
Articolo 15 Pagamento delle spese par. 1. Le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna) sono pagate o dal mittente o dal destinatario, conformemente alle disposizioni qui appresso indicate. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, sono considerati come tasse di porto i diritti che, in base alla tariffa applicabile, devono essere aggiunti ai prezzi risultanti dai prontuari o dalle tariffe eccezionali al momento del calcolo delle tasse di porto. par. 2. Il mittente che prende a suo carico la totalita' o una parte delle spese deve indicarlo nella lettera di vettura utilizzando una delle menzioni seguenti: a) 1° "franco di porto", se prende a suo carico soltanto le tasse di porto; 2° "franco di porto ivi compreso...", se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto; egli deve indicare esattamente tali spese; le ulteriori indicazioni devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna, come pure le somme riscosse dalla dogana o da altre autorita' amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad esempio l'ammontare totale dei diritti doganali e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana, l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria separata); 3° "franco di porto fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico le tasse di porto fino a X; 4° "franco di porto ivi compreso... fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto, fino a X, ad esclusione di tutte le spese riferentisi al paese od alla ferrovia susseguente; le disposizioni di cui al punto 2° sono applicabili per analogia; b) "franco di tutte le spese", se prende a suo carico tutte le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese); c) "franco per...", se prende a suo carico una somma determinata; detta somma deve essere espressa nella valuta del paese di partenza, salvo contrarie disposizioni nelle tariffe. Le spese accessorie e le altre spese che, secondo le prescrizioni in vigore nella stazione mittente, devono essere calcolate per tutto il percorso interessato, come pure la tassa di interesse alla riconsegna prevista dall'articolo 16, par. 2, vanno sempre interamente corrisposte dal mittente nel caso di pagamento delle spese secondo la lettera a), 4°. par. 3. Le tariffe internazionali possono prescrivere, in materia di pagamento delle spese, l'impiego esclusivo di determinate menzioni indicate nel par. 2 o l'impiego di altre menzioni. par. 4. Le spese che il mittente non ha preso a suo carico sono considerate come poste a carico del destinatario. Tuttavia, le spese sono sempre a carico del mittente se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura, ne' ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 28, par. 4, ne' ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31. par. 5. Le tasse accessorie, come i diritti di sosta, di magazzinaggio, di pesatura, la cui riscossione sia determinata da un fatto imputabile al destinatario o a una domanda che questi abbia presentata, sono sempre pagate dal destinatario medesimo. par. 6. La ferrovia di partenza puo' esigere dal mittente il pagamento anticipato delle spese quando trattasi di merce che, a suo giudizio, sono soggette a rapido deperimento o che, per il loro minimo valore o la loro natura, non le garantiscono sufficientemente il pagamento delle spese. par. 7. Se l'importo delle spese che il mittente prende a suo carico non puo' essere fissato esattamente al momento della consegna al trasporto, tali spese sono iscritte in un bollettino di affrancazione, che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con il mittente entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia puo' esigere a titolo di garanzia il deposito contro ricevuta di una somma rappresentante approssimativamente le spese. Un conto dettagliato delle spese compilato in base alle indicazioni del bollettino di affrancazione e' rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta. par. 8. La stazione mittente deve specificare, nella lettera di vettura e nel duplicato, le spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni in vigore nella stazione suddetta non dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto nel duplicato. Nel caso previsto al par. 7, tali spese non devono essere specificate nella lettera di vettura, ne' nel duplicato.
Appendice B - art. 16
Articolo 16 Interesse alla riconsegna par. 1. Ogni spedizione puo' formare oggetto di una dichiarazione di interesse alla riconsegna. Il suo importo deve essere iscritto in cifre sulla lettera di vettura ed indicato nella valuta del paese di partenza, in altra valuta stabilita nelle tariffe o in unita' di conto. par. 2. La tassa di interesse alla riconsegna e' calcolata, per tutto il percorso interessato, secondo le tariffe della ferrovia di partenza.
Appendice B - art. 17
Articolo 17 Assegno e spese anticipate par. 1. Il mittente puo' gravare la merce di assegno fino a concorrenza del suo valore al momento dell'accettazione alla stazione mittente. L'importo dell'assegno deve essere indicato nella valuta del paese di partenza; le tariffe possono prevedere delle eccezioni. par. 2. La ferrovia non e' tenuta a pagare l'assegno se non in quanto l'importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di detto versamento; sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno dalla scadenza di detto termine. par. 3. Se la merce e' stata riconsegnata, in tutto o in parte, al destinatario senza il preventivo incasso dell'assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, salvo rivalsa verso il destinatario. par. 4. La spedizione contro assegno da' luogo alla riscossione di una tassa fissata dalle tariffe; detta tassa e' dovuta anche se l'assegno e' annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 30, par. 1. par. 5. Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti presso la stazione di partenza. par. 6. L'importo dell'assegno e quello delle spese anticipate devono essere scritte in cifre sulla lettera di vettura.
Appendice B - art. 18
Articolo 18 Responsabilita' per le indicazioni esposte nella lettera di vettura Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni che fossero irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che e' assegnato a ciascuna di esse. Se tale spazio e' insufficiente, il mittente vi deve apporre una annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il completamento dell'iscrizione.
Appendice B - art. 19
Articolo 19 Stato, imballaggio e marcatura della merce par. 1. Allorche' la ferrovia accetta al trasporto una merce che presenta segni manifesti di avaria, puo' esigere che lo stato di essa sia indicato nella lettera di vettura. par. 2. Allorche' la merce per sua natura esige un imballaggio, il mittente deve imballarla in modo tale che sia preservata in corso di trasporto da perdita totale o parziale e da avaria e che non possa produrre danni alle persone, al materiale o ad altre merci. L'imballaggio deve, inoltre, essere conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza. par. 3. Se il mittente non si attiene alle prescrizioni del par. 2, la ferrovia puo' rifiutare la merce o esigere che il mittente riconosca, sulla lettera di vettura, la mancanza dell'imballaggio o il suo stato difettoso descrivendolo esattamente. par. 4. Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza o dallo stato difettoso dell'imballaggio ed e' tenuto particolarmente a risarcire il danno derivante alla ferrovia da tale fatto. In mancanza di annotazioni nella lettera di vettura, la prova della mancanza o dello stato difettoso dell'imballaggio incombe alla ferrovia. par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe, il mittente di una spedizione in piccole partite deve indicare su ciascuno dei colli o su di una etichetta accettata dalla ferrovia, in forma chiara e in maniera indelebile che non dia luogo a confusione e concordi esattamente con le indicazioni esposte nella lettera di vettura: a) il nome e l'indirizzo del destinatario; b) la stazione destinataria. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono altresi' figurare su di ogni componente del carico dei carri completi spediti in traffico ferroviario-marittimo e che devono essere trasbordati. Le indicazioni e le etichette vecchie devono essere rese illeggibili o tolte dal mittente. par. 6. Salve le eccezioni previste nelle disposizioni complementari o nelle tariffe, le merci fragili o che sono suscettibili di sparpagliarsi nei carri, nonche' quelle che potrebbero sporcare o danneggiare le altre merci, sono trasportate unicamente a carro completo, sempre che tali merci non siano imballate o riunite in modo da impedire che si rompano, si perdano, oppure sporchino o danneggino altre merci.
Appendice B - art. 20
Articolo 20 Consegna della merce al trasporto e suo carico par. 1. Le operazioni di consegna della merce al trasporto sono regolate dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza. par. 2. Il carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda delle prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza, sempre che le Regole uniformi non contengano disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale intervenuto fra il mittente e la ferrovia. Allorche' il carico incombe al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Se le linee che devono essere percorse comportano dei differenti limiti di carico, il limite piu' basso e' quello valevole per il percorso totale. Le disposizioni indicanti i limiti di carico da osservarsi sono pubblicate nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente, su sua richiesta, il limite di carico da osservarsi. par. 3. Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso da lui effettuato e deve in particolare risarcire il danno subito dalla ferrovia per tale fatto. Tuttavia, l'articolo 15 si applica al pagamento di spese derivate dal ripristino di un carico difettoso. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia. par. 4. Le merci devono essere trasportate in carri coperti, in carri scoperti, in carri scoperti con copertone o in carri speciali attrezzati, a seconda delle disposizioni delle tariffe internazionali, sempre che le Regole uniformi non contengano in proposito disposizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valide per tutto il percorso. par. 5. L'apposizioni dei sigilli sui carri e' regolata dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza. Il mittente deve annotare sulla lettera di vettura il numero ed il tipo dei sigilli che appone sui carri.
Appendice B - art. 21
Articolo 21 Verifica par. 1. La ferrovia ha sempre il diritto di verificare se la spedizione corrisponde alle indicazioni esposte dal mittente sulla lettera di vettura e se sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni. par. 2. Se si tratta della verifica del contenuto della spedizione, il mittente o il destinatario deve essere invitato ad assistervi, a seconda che esso abbia luogo nella stazione di partenza o nella stazione destinataria. Se l'interessato non si presenta o se la verifica ha luogo in corso di trasporto e in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato nel quale si effettua la verifica, essa deve essere compiuta alla presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. La ferrovia puo' pero' procedere ad una verifica durante il trasporto se tale operazione e' imposta dalle necessita' dell'esercizio o dalle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative. par. 3. Il risultato della verifica delle indicazioni esposte nella lettera di vettura deve essere menzionato su di essa. Se la verifica e' eseguita nella stazione di partenza, il risultato deve essere annotato ugualmente sul duplicato della lettera di vettura, se questo e' ancora in possesso della ferrovia. Se la spedizione con corrisponde alle indicazioni esposte nella lettera di vettura o se non sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni, le spese derivanti dalla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate immediatamente.
Appendice B - art. 22
Articolo 22 Constatazione della massa e del numero dei colli par. 1. Le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato determinano le condizioni in cui la ferrovia deve constatare la massa della merce o il numero dei colli, nonche' la tara effettiva dei carri. La ferrovia deve menzionare nella lettera di vettura il risultato di queste constatazioni. par. 2. Se da una operazione di pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la conclusione del contratto di trasporto risulta una differenza, la massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, la massa dichiarata dal mittente resta determinante per il calcolo del prezzo delle tasse di porto: a) se la differenza e' manifestamente dovuta alla natura della merce o alle influenze atmosferiche o b) se detta pesatura e' eseguita su un ponte a bilico e non risulta una differenza superiore al due per cento della massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, di quella dichiarata dal mittente.
Appendice B - art. 23
Articolo 23 Sovraccarico par. 1. Quando il sovraccarico di un carro viene constatato dalla stazione di partenza o da una stazione intermedia, l'eccedenza di carico puo' essere scaricata dal carro, anche se non deve essere riscossa nessuna soprattassa. Se del caso, il mittente o, in caso di modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, il destinatario e' invitato senza ritardo a dare istruzioni in relazione all'eccedenza di carico. par. 2. Senza pregiudizio del pagamento delle soprattasse previste all'articolo 24, il sovraccarico e' tassato, per il percorso effettuato, in base alle tasse di porto applicate al carico principale. In caso di scarico dell'eccedenza di carico, le spese di queste operazioni sono riscosse in base alle tariffe della ferrovia che vi provvede. Se l'avente diritto dispone di spedire il sovraccarico alla stazione di destinazione del carico principale, a un'altra stazione destinataria o di restituirlo alla stazione di partenza, esso e' considerato come una spedizione separata.
Appendice B - art. 24
Articolo 24 Soprattasse par. 1. Senza pregiudizio del pagamento della differenza del prezzo di trasporto e di una indennita' per eventuali danni, la ferrovia puo' percepire: a) una soprattassa uguale ad 1 unita' di conto per kg di massa lorda dell'intero collo: 1° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti esclusi dal trasporto in virtu' del RID; 2° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni in virtu' del RID, o di inosservanza di dette condizioni; b) una soprattassa uguale a 5 unita' di conto per ogni 100 kg di massa eccedente il limite di carico allorche' il carro sia stato caricato dal mittente; c) una soprattassa uguale al doppio della differenza: 1° tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria e quelle che sono state calcolate, nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta di merci non previste alla lettera a) o in generale in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una tariffa piu' ridotta di quella effettivamente applicabile; 2° tra le tasse di porto relative alla massa dichiarata e quelle relative alla massa constatata, in caso di indicazione di una massa inferiore a quella reale. Quando una spedizione e' costituita da merci tassate a prezzi differenti e la massa di ciascuna di esse puo' essere determinata senza difficolta', la soprattassa e' calcolata secondo la tassa applicabile a ciascuna merce, se dalle modalita' di tale calcolo risulta una soprattassa inferiore. par. 2. Se per un medesimo carro si verificano indicazione di massa inferiore alla massa reale e sovraccarico, le soprattasse relative a queste due infrazioni sono riscosse cumulativamente. par. 3. Le soprattasse gravano sulla merce trasportata, qualunque sia il luogo nel quale furono constatati i fatti che giustificano la loro riscossione. par. 4. L'importo delle soprattasse e il motivo della loro riscossione devono essere indicati nella lettera di vettura. par. 5. Nessuna soprattassa puo' essere riscossa in caso: a) di indicazione inesatta della massa, quando la ferrovia secondo le norme in vigore nella stazione di partenza, ha l'obbligo di eseguire la pesatura; b) di indicazione inesatta della massa in caso di sovraccarico, se il mittente abbia domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia; c) di sovraccarico derivato nel corso del trasporto da influenze atmosferiche, quando sia provato che il carico del carro non superava il limite di carico al momento dell'accettazione al trasporto; d) di aumento della massa sopravvenuto durante il trasporto, senza che vi sia sovraccarico, se e' provato che l'aumento e' dovuto ad influenze atmosferiche; e) di indicazione della massa senza che vi sia sovraccarico, quando la differenza fra la massa indicata nella lettera di vettura e quella constatata non superi il tre per cento della massa dichiarata; f) di sovraccarico di un carro, se la ferrovia non ha pubblicato, ne' indicato al mittente il limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo.
Appendice B - art. 25
Articolo 25 Documenti per le formalita' amministrative. - Chiusura doganale par. 1. Il mittente deve allegare alla lettera di vettura i documenti necessari per compiere, prima della riconsegna della merce, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Questi documenti devono riguardare unicamente le merci che formano oggetto della stessa lettera di vettura, sempre che le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative o le tariffe non dispongano diversamente. Tuttavia, quando tali documenti non sono allegati alla lettera di vettura o se devono essere forniti dal destinatario, il mittente deve indicare nella lettera di vettura la stazione, l'ufficio doganale o di qualsiasi altra autorita' dove i rispettivi documenti saranno messi a disposizione della ferrovia e dove dovranno eseguirsi le formalita'. Se il mittente assiste di persona alle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative o se si fa rappresentare da un mandatario, e' sufficiente che detti documenti siano presentati al momento di dette formalita'. par. 2. La ferrovia non e' tenuta ad esaminare se i documenti forniti sono sufficienti e esatti. par. 3. Il mittente e' responsabile verso la ferrovia di tutti i danni che possono essere causati dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla irregolarita' di questi documenti, salvo il caso di colpa della ferrovia. La ferrovia e' responsabile, in caso di colpa, delle conseguenze della perdita, dell'inutilizzazione o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di vettura ed a questa allegati o che sono consegnati alla ferrovia stessa; tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 4. Il mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura della merce. Se il mittente non ha imballato o non ha coperto le merci in conformita' di queste prescrizioni, la ferrovia puo' provvedervi; le spese derivanti gravano sulla merce. par. 5. La ferrovia puo' rifiutare le spedizioni i cui sigilli apposti dalla autorita' doganale o da altre autorita' amministrative siano danneggiati o difettosi.
Appendice B - art. 26
Articolo 26 Compimento delle formalita' amministrative par. 1. In corso di trasporto, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative vengono compiute dalla ferrovia. Non di meno, essa puo' affidare tali operazioni ad un mandatario. par. 2. Nel compimento di dette formalita', la ferrovia risponde della propria, colpa o di quella del proprio mandatario; tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 3. Il mittente, mediante una menzione esposta nella lettera di vettura, o il destinatario, che da' un ordine conformemente all'articolo 31, puo' domandare: a) di assistere di persona a queste formalita' o di farvisi rappresentare da un mandatario, per dare tutte le informazioni e fare tutte le osservazioni utili; b) di compiere personalmente queste formalita' o di farle eseguire da un mandatario, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui devono effettuarsi dette formalita' lo consentano; c) di procedere al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese, se egli stesso o il suo mandatario assiste alle operazioni predette o le effettua, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui si eseguono dette operazioni lo consentano. Ne' il mittente, ne' il destinatario che ha il diritto di disposizione, ne' il loro mandatario hanno il diritto di prendere possesso della merce. par. 4. Se, per l'adempimento delle formalita', il mittente ha indicato una stazione in cui le prescrizioni in vigore non consentono il loro compimento, oppure se egli ha prescritto, per tali formalita', una diversa procedura che non puo' essere eseguita, la ferrovia opera nella maniera che ritiene piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto e comunica al mittente i provvedimenti presi. Se il mittente ha utilizzato nella lettera di vettura una menzione di affrancazione che comprenda i diritti di dogana, la ferrovia puo' compiere a sua scelta le formalita' doganali sia in corso di trasporto, sia alla stazione destinataria. par. 5. Salva l'eccezione prevista nel par. 4, secondo alinea, il destinatario puo' compiere le formalita' doganali nella stazione destinataria provvista di un ufficio di dogana, se lo sdoganamento all'arrivo e' richiesto nella lettera di vettura o se, in mancanza di tale richiesta, la merce giunge vincolata a dogana. Dette formalita' possono essere ugualmente compiute dal destinatario nella stazione di destinazione non provvista di un ufficio doganale, se le leggi e i regolamenti dello Stato lo consentono o se vi e' una preventiva autorizzazione della ferrovia e della dogana. L'esercizio di uno di questi diritti comporta il preventivo pagamento delle spese che gravano sulla merce. Tuttavia, la ferrovia puo' procedere conformemente al par. 4 se, nel termine previsto dalle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria, il destinatario non abbia ritirato la lettera di vettura.
Appendice B - art. 27
Articolo 27 Termini di resa par. 1. I termini di resa sono stabiliti da accordi conclusi tra le ferrovie partecipanti al trasporto o dalle tariffe internazionali applicabili dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria. Per alcuni traffici particolari e su certe relazioni, tali termini possono essere anche stabiliti sulla base dei piani di trasporto applicabili tra le ferrovie interessate; in tale caso, essi devono essere riportati nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, che prevedono eventualmente le deroghe di cui ai successivi par. da 3 a 9. Tutti questi termini non possono oltrepassare quelli che risultano dai seguenti paragrafi. par. 2. In mancanza di indicazioni dei termini de cui al par. 1, e salve le disposizioni dei paragrafi di cui appresso, i termini di resa sono i seguenti: a) per le spedizioni a carro completo: 1° a grande velocita': termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore; termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 Km. . . 24 ore 2° a piccola velocita': termine di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km. . . 24 ore b) per le spedizioni in piccole partite: 1° a grande velocita': termine di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km. . . 24 ore 2° a piccola velocita': termine di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 200 Km. . . 24 ore Tutte le distanze si riferiscono alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe. par. 3. Il termine di trasporto e' calcolato sulla distanza totale fra la stazione di partenza e la stazione destinataria. Il termine di spedizione e' computato una sola volta, qualunque sia il numero delle reti attraversate. par. 4. La ferrovia puo' fissare, nei seguenti casi, termini di resa supplementari di una determinata durata: a) spedizioni consegnate per il trasporto o che devono essere riconsegnate fuori delle stazioni; b) spedizioni che percorrono: 1° linee o reti che non sono attrezzate per il rapido trattamento delle spedizioni; 2° raccordi fra due linee di una stessa rete o di diverse reti; 3° linee secondarie; 4° linee di diverso scartamento; 5° il mare o vie di navigazione interne; 6° itinerari non serviti da ferrovie; c) spedizioni cui sono applicate tariffe interne speciali o eccezionali a prezzi ridotti; d) circostanze straordinarie tali da causare uno sviluppo anormale del traffico o anormali difficolta' per l'esercizio. par. 5. I termini supplementari previsti nel par. 4 da a) a c) devono figurare nelle tariffe o nelle prescrizioni debitamente pubblicate in ciascuno Stato. I termini supplementari previsti nel par. 4 d) devono essere pubblicati e non possono entrare in vigore prima della loro pubblicazione. par. 6. Il termine di resa inizia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'accettazione della merce al trasporto. Tuttavia, per le spedizioni a grande velocita', il termine comincia a decorrere ventiquattro ore dopo se il giorno successivo a quello dell'accettazione al trasporto e' una domenica o un giorno festivo legalmente riconosciuto e se la stazione di partenza non e' aperta, per le spedizioni a grande velocita', in tale domenica o giorno festivo. par. 7. Il termine di resa e' prolungato, salvo in caso di colpa imputabile alla ferrovia, per la durata delle soste occorrenti per: a) la verifica conforme agli articoli 21 e 22, par. 1, che riveli differenze nei confronti delle indicazioni esposte nella lettera di vettura; b) l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative; c) la modificazione del contratto di trasporto conformemente agli articoli 30 o 31; d) le cure speciali da fornire alla merce; e) il trasbordo o la sistemazione di un carico difettoso effettuato dal mittente; f) ogni interruzione di traffico che temporaneamente impedisca l'inizio o la continuazione del trasporto. La causa e la durata di tali prolungamenti devono essere menzionati nella lettera di vettura. Se del caso, possono essere provati con ogni altro mezzo. par. 8. Il termine di resa e' sospeso per: a) la piccola velocita', le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti; b) la grande velocita', le domeniche e taluni giorni festivi legalmente riconosciuti, allorche' le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per questi giorni la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno; c) la grande e la piccola velocita', i sabati allorche' le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per tali giorni una sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno. par. 9. Quando il termine di resa scade dopo l'ora di chiusura della stazione destinataria, la sua scadenza e' rinviata a due ore dopo l'ora della successiva riapertura della stazione. Inoltre, per le spedizioni a grande velocita', se il termine di resa cade di domenica o di un giorno festivo come enunciato al par. 8 b), la scadenza di tale termine e' rinviata alla corrispondente ora del primo giorno lavorativo successivo. par. 10. Il termine di resa e' osservato se, prima della sua scadenza: a) e' notificata al destinatario l'arrivo della merce e questa e' tenuta a sua disposizione, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo deve essere dato avviso; b) la merce e' tenuta a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo non deve essere dato avviso; c) la merce e' messa a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare fuori delle stazioni.
Appendice B - art. 28
Articolo 28 Riconsegna par. 1. La ferrovia deve riconsegnare al destinatario, nella stazione destinataria, la lettera di vettura e la merce verso ricevuta e verso pagamento dei crediti della ferrovia posti a carico del destinatario. L'accettazione della lettera di vettura obbliga il destinatario a pagare alla ferrovia l'importo dei crediti posti a suo carico. par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria: a) la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovino sotto la custodia della ferrovia; b) l'immagazzinamento della merce presso la ferrovia od il deposito presso un commissionario-speditore, o in un deposito pubblico. par. 3. Le prescrizioni in vigore nella stazione destinataria o le convenzioni con il destinatario stabiliscono se la ferrovia ha il diritto o l'obbligo di riconsegnare la merce al destinatario in un luogo diverso dalla stazione destinataria, o in un raccordo privato, od al suo domicilio, od in un deposito della ferrovia. Se la ferrovia consegna o fa consegnare la merce su un raccordo privato, a domicilio od in un deposito, la riconsegna e' considerata effettuata all'atto di detta consegna. Salvo contrario accordo tra la ferrovia e il titolare del raccordo, le operazioni effettuate dalla ferrovia, per conto e sotto la direzione di quest'ultimo, non rientrano nel contratto di trasporto. par. 4. Dopo l'arrivo della merce nella stazione destinataria, il destinatario puo' richiedere alla ferrovia la consegna della lettera di vettura e della merce. Se la perdita della merce e' accertata o se la merce non e' arrivata allo scadere del termine previsto nell'articolo 39, par. 1, il destinatario puo' far valere in proprio, verso la ferrovia, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto. par. 5. L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura e il pagamento delle spese, finche' non si sia proceduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto. par. 6. Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria.
Appendice B - art. 29
Articolo 29 Correzione delle riscossioni par. 1. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione delle spese, la differenza in piu' deve essere restituita dalla ferrovia e quella in meno versata alla medesima soltanto se la differenza supera 4 unita' di conto per lettera di vettura. La restituzione e' effettuata d'ufficio. par. 2. Il pagamento alla ferrovia delle differenze in meno incombe al mittente se la lettera di vettura non e' stata ritirata. Se la lettera di vettura e' stata accettata dal destinatario o se il contratto di trasporto e' stato modificato in base all'articolo 31, il mittente e' obbligato al pagamento della differenza in meno solo nella misura in cui quest'ultima incide sulle spese a suo carico in virtu' dell'indicazione di affrancazione esposta nella lettera di vettura. Il versamento della differenza riscossa in meno e' a carico del destinatario. par. 3. Le somme dovute in base al presente articolo danno diritto al pagamento di interessi annui in ragione del cinque per cento a decorrere dal giorno della messa in mora o dal giorno della presentazione del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se non vi sono stati ne' messa in mora ne' reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. Se l'avente diritto non consegna alla ferrovia, entro un termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Appendice B - art. 30
Articolo 30 Modificazione da parte del mittente par. 1. Il mittente puo', con ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto prescrivendo: a) il ritiro della merce nella stazione di partenza; b) il fermo della merce in corso di trasporto; c) il differimento della riconsegna della merce; d) la riconsegna della merce a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura; e) la riconsegna della merce ad una stazione diversa da quella indicata nella lettera di vettura; f) il rinvio della merce alla stazione di partenza; g) la riscossione di un assegno; h) l'aumento, la diminuzione o l'annullamento dell'assegno; i) l'accollo a proprio carico di spese di una spedizione non affrancata o l'aumento di tali spese prese a carico conformemente all'articolo 15, par. 2. Le tariffe della ferrovia mittente possono prevedere che gli ordini previsti da g) a i) non sono ammessi. Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore tra le ferrovie che partecipano al trasporto possono ammettere degli ordini oltre quelli di cui sopra. In nessun caso gli ordini devono avere l'effetto di frazionare la spedizione. par. 2. Tali ordini debbono essere dati alla stazione mittente mediante una dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia. Questa dichiarazione deve essere riportata e firmata dal mittente nel duplicato della lettera di vettura, che deve essere presentato contemporaneamente alla ferrovia. La stazione di partenza certifica di aver ricevuto l'ordine apponendo il suo bollo a data sul duplicato, sotto la dichiarazione del mittente al quale sara' quindi restituito il duplicato. Quando il mittente domanda che sia aumentato, diminuito od annullato un assegno, deve presentare il documento che gli fu rilasciato. In caso di aumento o di diminuzione dell'assegno, il documento, dopo la rettifica, e' restituito all'interessato; in caso di annullamento, il documento non e' restituito. E' nullo qualsiasi ordine dato dal mittente in modo diverso da quello prescritto. par. 3. Se la ferrovia da' seguito agli ordini del mittente senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, quando questo sia stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile nei confronti di quest'ultimo del danno che ne deriva. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 4. Il diritto del mittente di modificare il contratto di trasporto, anche se e' in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario: a) ha ritirato la lettera di vettura; b) ha accettato la merce; c) ha fatto valere i suoi diritti in conformita' dell'articolo 28, par. 4; d) e' autorizzato, conformemente all'articolo 31, a dare ordini, dal momento in cui la spedizione entra nel territorio doganale del paese di destinazione. A partire da tale momento, la ferrovia deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario.
Appendice B - art. 31
Articolo 31 Modificazione da parte del destinatario par. 1. Se il mittente non ha preso a suo carico le spese inerenti al trasporto nel paese di destinazione, ne' ha esposto sulla lettera di vettura l'indicazione "Destinatario non autorizzato a dare ulteriori ordini", il destinatario puo', mediante ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto prescrivendo: a) il fermo della merce in corso di trasporto; b) il differimento della riconsegna della merce; c) la consegna della merce, nel paese di destinazione, a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura; d) la consegna, nel paese di destinazione, della merce ad una stazione diversa dalla stazione destinataria indicata nella lettera di vettura, salve contrarie disposizioni contenute nelle tariffe internazionali; e) compimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative conformemente all'articolo 26, par. 3. Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore fra le ferrovie partecipanti al trasporto possono ammettere degli ordini diversi da quelli sopra indicati. In nessun caso, tali ordini devono avere per effetto il frazionamento della spedizione. Gli ordini del destinatario diventano esecutivi soltanto dopo l'entrata della spedizione nel territorio doganale del paese di destinazione. par. 2. Tali ordini devono essere dati alla stazione destinataria o a quella di entrata nel paese di destinazione, mediante dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia. E' nullo qualsiasi ordine dato dal destinatario in modo diverso da quello prescritto. par. 3. Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto si estingue nel caso in cui egli ha: a) ritirato la lettera di vettura; b) accettato la merce; c) fatto valere i suoi diritti in conformita' dell'articolo 28, par. 4; d) designato una persona in conformita' del par. 1 c) e questa ha ritirato la lettera di vettura o fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 28, par. 4. par. 4. Se il destinatario ha ordinato di consegnare la merce ad altra persona, quest'ultima non e' autorizzata a modificare il contratto di trasporto.
Appendice B - art. 32
Articolo 32 Esecuzione degli ordini ulteriori par. 1. La ferrovia non puo' rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti in conformita' degli articoli 30 e 31, ne' di ritardarne l'esecuzione, salvo che: a) questa non sia piu' possibile nel momento in cui gli ordini pervengono alla stazione che deve eseguirli; b) questa sia tale da perturbare il regolare svolgimento dell'esercizio; c) questa risulti contraria, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, alle leggi ed ai regolamenti di uno Stato, specie per quanto si riferisce alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative; d) il valore della merce, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, non comprenda, a giudizio della ferrovia, tutte le spese delle quali la merce stessa sara' gravata all'arrivo nella sua nuova destinazione, a meno che dette spese non siano pagate e non ne sia immediatamente garantito il pagamento. Chi ha impartito gli ordini viene avvisato il piu' presto possibile degli impedimenti che si oppongono alla loro esecuzione. Se la ferrovia non e' in grado di prevedere questi impedimenti, chi ha dato ordini sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto di aver dato inizio alla loro esecuzione. par. 2. Le spese risultanti dall'esecuzione di un ordine, ad eccezione di quelle derivanti da colpa della ferrovia, devono essere pagate in conformita' dell'articolo 15. par. 3. Ad eccezione di quanto previsto al par. 1, la ferrovia e' responsabile, in caso di sua colpa, delle conseguenze della mancata o inesatta esecuzione di un ordine. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
Appendice B - art. 33
Articolo 33 Impedimento al trasporto par. 1. In caso di impedimento al trasporto, la ferrovia decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse del mittente, domandargli istruzioni fornendogli le informazioni utili di cui la stessa ferrovia dispone. La ferrovia puo' esigere le tasse di porto applicabili all'itinerario percorso e disporre termini di resa corrispondenti al nuovo percorso, salvo il caso in cui essa sia in colpa. par. 2. Se non e' possibile far proseguire il trasporto, la ferrovia domanda istruzioni al mittente. Questa richiesta non e' obbligatoria nel caso di impedimenti temporanei dovuti a misure prese in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, par. 4. par. 3. Il mittente puo' impartire istruzioni nella lettera di vettura per il caso in cui sopravvenga un impedimento al trasporto. Se a giudizio della ferrovia dette istruzioni non possono essere eseguite, essa richiede nuove istruzioni. par. 4. Il mittente, avvisato di un impedimento al trasporto, puo' dare le sue istruzioni sia alla stazione di partenza, sia alla stazione in cui si trova la merce. Se queste istruzioni modificano l'indicazione del destinatario o della stazione destinataria o sono impartite alla stazione in cui si trova la merce, il mittente deve iscriverle sul duplicato della lettera di vettura e presentarlo alla ferrovia. par. 5. Se la ferrovia da' seguito alle istruzioni del mittente senza richiedere la presentazione del duplicato, quando quest'ultimo sia stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile verso costui del danno che puo' risultarne. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 6. Se il mittente, che sia stato avvisato di un impedimento al trasporto, non da', entro un termine ragionevole, istruzioni che si possano eseguire, la ferrovia procede conformemente alle disposizioni relative agli impedimenti alla riconsegna in vigore nel luogo in cui si trova ferma la merce. Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce stessa, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e inferiore a dette spese, il mittente deve pagare la differenza. par. 7. Se l'impedimento al trasporto cessa prima che giungano le istruzioni del mittente, la merce e' avviata a destinazione senza attendere le istruzioni; il mittente e' avvertito il piu' presto possibile. par. 8. Se l'impedimento al trasporto si verifica dopo che il destinatario abbia modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve avvisarne detto destinatario. I par. 1, 2, 6, 7 e 9 si applicano per analogia. par. 9. La ferrovia puo', in caso di impedimento al trasporto, percepire le tasse di sosta, salvo che non sia in colpa. par. 10. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati in conformita' dell'articolo 33.
Appendice B - art. 34
Articolo 34 Impedimento alla riconsegna par. 1. Nel caso di impedimento alla riconsegna della merce, la stazione destinataria deve avvisarne senza indugio il mittente, tramite la stazione di partenza, chiedendo istruzioni. Il mittente deve essere avvisato direttamente o per lettera o per telegrafo o per telescrivente, quando lo abbia richiesto nella lettera di vettura; le spese di tale avviso gravano sulla merce. par. 2. Se l'impedimento alla riconsegna cessa prima dell'arrivo delle istruzioni del mittente alla stazione destinataria, la merce e' riconsegnata al destinatario. Il mittente deve esserne avvisato senza indugio mediante lettera raccomandata; le spese di tale avviso gravano sulla merce. par. 3. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di dare istruzioni, anche se non puo' presentare il duplicato della lettera di vettura. par. 4. Mediante indicazione sulla lettera di vettura, il mittente puo' altresi' richiedere che la merce sia rinviata d'ufficio se sopraggiunga un impedimento alla riconsegna. Al di fuori di tale caso il suo consenso espresso e' necessario. par. 5. A meno che le tariffe non dispongano diversamente, le istruzioni del mittente devono essere impartite tramite la stazione di partenza. par. 6. Per tutto quanto non previsto sopra, la ferrovia incaricata della riconsegna procede conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo ove deve effettuarsi la riconsegna. Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e' inferiore a tali spese il mittente deve pagare la differenza. par. 7. Allorche' l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve darne avviso a detto destinatario. I par. 1, 2 e 6 si applicano per analogia. par. 8. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati conformemente all'articolo 34.
Appendice B - art. 35
Articolo 35 Responsabilita' collettiva delle ferrovie par. 1. La ferrovia che ha accettato al trasporto la merce con lettera di vettura e' responsabile dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il fatto stesso della presa in consegna della merce con lettera di vettura, partecipa al contratto di trasporto conformemente alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 55, par. 3, riguardanti la ferrovia destinataria.
Appendice B - art. 36
Articolo 36 Limiti della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria della merce sopravvenute a decorrere dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna, nonche' del danno risultante per il superamento dei termini di resa. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa sono stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo, eccetera) o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. par. 3. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a una o piu' delle cause sotto indicate: a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia ed indicate nella lettera di vettura; b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per la loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente; c) operazioni di carico effettuate dal mittente o di scarico effettuate dal destinatario in base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia e indicate nella lettera di vettura, o alle convenzioni intervenute tra destinatario e ferrovia; d) carico difettoso quando tale carico sia stato effettuato dal mittente in virtu' delle disposizioni applicabili o di convenzioni intervenute tra questi e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura; e) adempimento da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario di uno di essi, delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative; f) natura di certe merci, soggette per cause inerenti a tale natura, sia alla perdita totale o parziale, sia all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione; g) designazione irregolare, inesatta od incompleta di oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni, o inosservanza da parte del mittente delle misure precauzionali prescritte per gli oggetti ammessi a determinate condizioni; h) trasporto di animali vivi; i) trasporto che, in virtu' delle disposizioni applicabili o delle convenzioni intervenute tra il mittente e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura, debba essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria sia la conseguenza di un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
Appendice B - art. 37
Articolo 37 Onere della prova par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 36, par. 2, incombe alla ferrovia. par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 36, par. 3, si presume che il danno sia derivato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi. Questa presunzione non e' applicabile nel caso previsto nell'articolo 36, par. 3 a), quando la perdita e' di eccezionale importanza o vi e' perdita di colli.
Appendice B - art. 38
Articolo 38 Presunzione in caso di rispedizione par. 1. Allorche' una spedizione effettuata conformemente alle Regole uniformi e' stata oggetto di una rispedizione soggetta a dette Regole ed una perdita parziale o un'avaria e' constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia prodotta durante la esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto, se la spedizione sia rimasta sotto custodia della ferrovia e sia stata rispedita cosi' com'e' giunta alla stazione di rispedizione. par. 2. Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima stazione di destinazione.
Appendice B - art. 39
Articolo 39 Presunzione di perdita della merce par. 1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo' considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa. par. 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce e' ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennita'. La ferrovia da' atto per iscritto di tale domanda. par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso. In tale caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui deve aver luogo la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in detta indennita'. Tuttavia, egli conserva ogni diritto relativo all'indennita' per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 43 e 46. par. 4. In mancanza sia della domanda prevista nel par. 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel par. 3, oppure se la merce e' ritrovata dopo piu' di un anno dal pagamento dell'indennita', la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale dipende.
Appendice B - art. 40
Articolo 40 Indennita' in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennita' calcolata in base al corso della borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la merce e' stata accettata al trasporto. par. 2. L'indennita' non puo' superare le 17 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda, ad eccezione della riserva prevista all'articolo 45. par. 3. La ferrovia deve restituire inoltre le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta. par. 4. Se il calcolo dell'indennita' implica la conversione di somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione e' compiuta in base al cambio del giorno e del luogo del pagamento dell'indennita'.
Appendice B - art. 41
Articolo 41 Responsabilita' in caso di calo stradale par. 1. Per le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente, per il solo fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la ferrovia risponde della sola parte del calo che oltrepassi, qualunque sia il percorso, i limiti di tolleranza seguenti: a) due per cento della massa, per le merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido come pure per le seguenti merci: carboni e coke, cascami di pelli, corna e unghioni, crini, cuoi, frutta fresche, secche o cotte, funghi freschi, grassi, lane, legni da tinta triti o macinati, legni di liquirizia, legumi freschi, luppoli, mastice fresco, ossa intere o macinate, pelli, pellicce, pesci secchi, radici, sale, saponi e oli solidi, scorze, setole di maiale, tabacco in foglie fresche, tabacco trinciato, tendini d'animali, torba; b) uno per cento della massa per tutte le altre merci secche. par. 2. La limitazione di responsabilita' prevista nel par. 1 non puo' essere invocata quando sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non sia dipesa dalle cause che giustificano l'anzidetta tolleranza. par. 3. Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il calo stradale e' calcolato per ciascun collo quando la massa a partenza sia stata indicata separatamente nella lettera di vettura o possa essere accertata altrimenti. par. 4. In caso di perdita totale della merce, non si procede ad alcuna detrazione per calo stradale per il calcolo della indennita'. par. 5. Il presente articolo non deroga agli articoli 36 e 37.
Appendice B - art. 42
Articolo 42 Indennita' in caso di avaria par. 1. In caso di avaria della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento della merce. L'ammontare e' calcolato applicando al valore della merce determinato conformemente all'articolo 40 la percentuale di deprezzamento constatata nel luogo di destinazione. par. 2. L'indennita' non puo' superare: a) se la totalita' della spedizione e' deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte della spedizione e' deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita della parte deprezzata. par. 3. La ferrovia deve restituire, inoltre, nella proporzione determinata al par. 1, le spese previste all'articolo 40, par. 3.
Appendice B - art. 43
Articolo 43 Indennita' in caso di superamento del termine di resa par. 1. Se un danno, ivi compresa una avaria, deriva dal superamento del termine di resa, la ferrovia deve liquidare un'indennita' che non puo' superare il triplo delle tasse di porto. par. 2. In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista nel par. 1 non puo' cumularsi con quella di cui all'articolo 40. par. 3. In caso di perdita parziale della merce, l'indennita' prevista al par. 1 non puo' superare il triplo delle tasse di porto relative alla parte non perduta della spedizione. par. 4. In caso di avaria della merce non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 42. par. 5. In nessun caso, il cumulo della indennita' prevista nel par. 1 con quelle degli articoli 40 e 42 puo' dar luogo alla liquidazione di una indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita della merce. par. 6. La ferrovia puo' prevedere, nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, modalita' di indennizzo diverse da quelle previste nel par. 1 allorche', conformemente all'articolo 27, par. 1, il termine di resa e' stabilito in base ai piani di trasporto. In tal caso, se i termini di resa previsti dall'articolo 27, par. 2, sono superati, l'avente diritto puo' richiedere o l'indennita' prevista al par. 1 di cui sopra o quella fissata dalla tariffa internazionale o dalla convenzione speciale applicata.
Appendice B - art. 44
Articolo 44 Indennita' in caso di dolo o colpa grave Allorche' la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa oppure la non esecuzione o l'esecuzione irregolare di prestazioni accessorie della ferrovia previste dalle Regole uniformi siano state causate da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve indennizzare completamente l'avente diritto per il danno provato. In caso di colpa grave, l'indennita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti dagli articoli 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 e 46.
Appendice B - art. 45
Articolo 45 Limitazione dell'indennita' secondo determinate tariffe Allorche' la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto mediante tariffe speciali o eccezionali che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle tariffe ordinarie, essa puo' limitare l'indennita' dovuta all'avente diritto in caso di perdita, di avaria o di superamento del termine di resa, nella misura in cui una tale limitazione sia indicata nella tariffa. Quando tali particolari condizioni di trasporto si applicano solamente su una frazione del percorso, detta limitazione puo' essere invocata solo se il fatto che ha dato luogo all'indennita' si sia prodotto su detta frazione del percorso.
Appendice B - art. 46
Articolo 46 Indennita' in caso di interesse alla riconsegna In caso di dichiarazione di interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste negli articoli 40, 42, 43 e 45, il risarcimento del danno supplementare provato fino a concorrenza dell'importo del valore dichiarato.
Appendice B - art. 47
Articolo 47 Interessi sulle indennita' par. 1. L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. par. 2. Gli interessi sono dovuti solamente se l'indennita' superi le 4 unita' di conto per lettera di vettura. par. 3. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Appendice B - art. 48
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