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LEGGE 5 marzo 1985, n. 88

Current text a fecha 1985-03-20

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 40 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire venticinque milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accord International

ACCORD INTERNATIONAL DE 1982 SUR LE JUTE ET LES ARTICLES EN JUTE NATIONS UNIES 1982 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1982 SULLA JUTA E PRODOTTI DERIVATI PREAMBOLO Le parti contraenti del presente accordo, richiamandosi alla dichiarazione ed al programma operativo sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale, richiamandosi alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella quarta e quinta sessione, richiamandosi al nuovo programma di azione per gli anni ottanta per i paesi meno sviluppati, ed in particolare al paragrafo 82, riconoscendo l'importanza della iuta e prodotti derivati per le economie di molti paesi esportatori in via di sviluppo, considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i problemi del settore della iuta promuovera' lo sviluppo economico dei paesi esportatori e consolidera' la cooperazione economica tra paesi esportatori e importatori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivi 1. Nell'interesse dei membri importatori ed esportatori, ed al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) in merito al programma integrato per i prodotti di base, nonche' tenendo conto della risoluzione 98 (IV), gli obiettivi dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e prodotti derivati (qui di seguito definito "il presente accordo") sono i seguenti: (a) migliorare le condizioni strutturali del mercato della iuta; (b) aumentare la capacita' concorrenziale della iuta e prodotti derivati; (c) preservare ed ampliare gli attuali mercati, nonche' aprire nuovi mercati per la iuta e i prodotti derivati; (d) incrementare la produzione della iuta e prodotti derivati al fine di migliorare, tra l'altro, la loro qualita' a vantaggio dei membri importatori ed esportatori; (e) aumentare quantitativamente la produzione, le esportazioni e le importazioni di iuta e prodotti derivati per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si attuano, tra l'altro, i seguenti programmi; (a) progetti di ricerca e di sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi; (b) confronto e divulgazione dei dati relativi alla iuta ed ai prodotti da essa ottenuti; (c) esame di questioni di rilievo nel settore, quali la stabilita' dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonche' la concorrenza con le fibre sintetiche ed i prodotti sostitutivi.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni: 1. "iuta": la iuta greggia, kenaf ed altre fibre affini, tra cui Urena Lobata, Abutilon Avicennae e Cephalonema Polyandrum; 2. "prodotti derivati dalla iuta": i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure prodotti nei quali la iuta rappresenta la parte maggiore in termini di peso; 3. "membro": un governo oppure un'organizzazione intergovernativa, come definiti all'articolo 5, che abbia accettato di aderire al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; 4. "membro esportatore": un membro le cui esportazioni di iuta e dei prodotti da essa ottenuti superino le corrispondenti importazioni e che si sia dichiarato come tale; 5. "membro importatore": un membro le cui importazioni di iuta e dei prodotti derivati superino le esportazioni e che si sia dichiarato come tale; 6. "Organizzazione": l'Organizzazione internazionale della iuta creata in conformita' dell'articolo 3; 7. "Consiglio": il Consiglio internazionale della iuta istituito in conformita' dell'articolo 6; 8. "votazione speciale": una votazione nella quale si richiedono almeno due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed almeno due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, calcolati separatamente, purche' tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti; 9. "votazione a maggioranza semplice": una votazione nella quale si richiedono oltre la meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti, calcolati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti; 10. "esercizio finanziario": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso; 11. "annata della iuta": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso; 12. "esportazioni di iuta" oppure "esportazioni di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che esce dal territorio doganale di un membro; "importazione di iuta" oppure "importazione di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che entra nel territorio doganale di un membro purche' ai fini delle presenti definizioni sia considerato come territorio doganale, qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, la somma dei territori doganali di tale membro; 13. "valute liberamente utilizzabili": il marco tedesco, il franco francese, lo Yen giapponese, la sterlina, il dollaro USA e qualsiasi altra valuta che sia stata riconosciuta da un'organizzazione monetaria competente sul piano internazionale come effettivamente e ampiamente impiegata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e largamente scambiata sui principali mercati dei cambi.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Costituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della iuta 1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della iuta con lo scopo di attuare i provvedimenti del presente accordo e controllarne l'applicazione. 2. Gli organi attraverso i quali l'Organizzazione esercita le proprie funzioni sono il Consiglio internazionale della iuta e il Comitato progetti, in qualita' di istituzioni permanenti, nonche' il direttore esecutivo ed il personale. Con una votazione speciale il Consiglio puo' creare per fini specifici comitati e gruppi di lavoro con compiti determinati. 3. La sede dell'Organizzazione si trova a Dacca, nel Bangladesh. 4. La sede dell'Organizzazione deve sempre essere situata nel territorio di uno Stato membro.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Membri dell'organizzazione 1. Nell'Organizzazione esistono due categorie di membri, vale a dire a) esportatori e b) importatori. 2. Un membro puo' cambiare categoria, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente accordo il termine "governo" lo si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea ed, a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di trattative, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo termini quali firma, ratifica, accettazione o approvazione, notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure adesione, nel caso di organizzazioni governative, essi si intendono applicabili anche alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione, alla notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure all'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su argomenti di loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti spettanti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 10. In questo caso gli Stati membri cui appartengono le organizzazioni intergovernative non sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto in quanto tali.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale della iuta 1. La massima autorita' dell'Organizzazione e il Consiglio internazionale della iuta, che si compone di tutti i membri dell'organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato all'interno del consiglio da un delegato e puo' nominare supplenti e consiglieri che assistano alle sessioni del Consiglio. 3. I supplenti sono autorizzati a agire ed a votare in nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo oppure in particolari circostanze.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, oppure provvede all'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione del disposto del presente accordo. 2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione. I regolamenti finanziari disciplinano tra l'altro, le entrate e le uscite dei fondi del conto amministrativo e del conto speciale. Nel suo regolamento interno il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di deliberare senza riunirsi, in merito a determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Presidente e vicepresidente del consiglio 1. Per ogni annata della iuta il Consiglio elegge un presidente ed un vicepresidente, che non sono retribuiti dall'organizzazione. 2. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti, il primo tra i rappresentanti dei membri esportatori e il secondo tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alternano ogni anno tra le due categorie di membri, senza escludere tuttavia la possibilita' della rielezione di uno o di ambedue i titolari, in circostanze eccezionali, con votazione speciale del Consiglio. 3. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza temporanea di quest'ultimo. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure di assenza permanente di uno o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, a titolo temporaneo o permanente.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Sessioni del consiglio 1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'annata della iuta. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta a) del direttore esecutivo, d'accordo con il presidente del Consiglio; oppure b) della maggioranza dei membri esportatori o della maggioranza dei membri importatori; oppure c) dei membri che detengono almeno 500 voti. 3. Salvo diversa decisione del Consiglio, presa con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Qualora, su invito di un membro, il Consiglio si riunisca in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano. 4. La data delle sessioni e il corrispondente ordine del giorno vengono comunicati ai membri dal direttore esecutivo con almeno 30 giorni d'anticipo, fatta, eccezione per i casi urgenti, in cui la comunicazione deve essere effettuata con almeno 7 giorni d'anticipo.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Distribuzione dei voti 1. Tanto i membri esportatori quanto i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1000 voti. 2. I voti dei membri esportatori sono cosi' suddivisi: 150 voti sono ripartiti in modo uguale tra tutti i membri esportatori, approssimati all'intero per eccesso o per difetto nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono ripartiti in proporzione al volume medio delle esportazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nelle tre annate precedenti, a condizione che il numero massimo di voti di ciascun membro esportatore non superi 450. I voti in eccesso rispetto al numero massimo sono distribuiti proporzionalmente alle quote commerciali a tutti i membri esportatori aventi meno di 250 voti singolarmente. 3. I voti dei membri importatori vengono suddivisi come segue: ciascun membro dispone, come base, di 5 voti, a condizione che il totale dei voti di base non sia superiore a 125. I voti restanti vengono ripartiti proporzionalmente al volume medio annuo delle rispettive importazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nel triennio calcolato a decorrere dal quarto anno civile precedente la distribuzione dei voti. 4. Il Consiglio distribuisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno stesso, in conformita' del presente articolo. La ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per il resto dell'esercizio, salvo nei casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5. Qualora la composizione dell'Organizzazione subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o ristabiliti a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio ridistribuisce i voti all'interno della categoria o delle categorie di membri interessate, in conformita' del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la ridistribuzione dei voti deve diventare operativa. 6. I voti non possono essere frazionati. 7. Per arrotondare il numero dei voti, una frazione inferiore a 0,5 deve essere approssimata per difetto ed una frazione superiore o pari a 0,5 deve essere approssimata per eccesso.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli, ma puo' disporre differentemente dei voti che gli sono attribuiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni singolo membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10, esercita il diritto di voto in conformita' delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato. 4. In caso di astensione, si ritiene che un membro non abbia votato.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di formulare tutte le raccomandazioni all'unanimita'. Qualora non si raggiunga l'unanimita', il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza semplice, a meno che il presente accordo non stabilisca una votazione speciale. 2. Qualora i voti di un membro siano espressi ad una riunione del Consiglio in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, tale membro, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, viene considerato presente e votante. 3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere conformi al disposto del presente accordo.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Numero legale alle riunioni del Consiglio 1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, se tali membri detengono almeno due terzi dei voti totali nelle rispettive categorie. 2. Se non si raggiunge il numero legale di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne' il giorno fissato per la riunione ne' il giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno, esso si ritiene costituito, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' tali membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Cooperazione con altre organizzazioni 1. Per quanto possibile l'Organizzazione ricorre ad organismi quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Centro commerciale internazionale UNCTAD/GATT (ITC), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), avvalendosi delle strutture e dei servizi da esse offerti, nonche' della loro competenza. Qualora ritenga che tali strutture, servizi e competenze siano insufficienti o inadeguati ai fini dell'efficace funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio, se le circostanze lo giustificano, interviene affinche' i lavori necessari vengano svolti in modo efficace, eventualmente dall'Organizzazione per proprio conto. 2. Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni opportune per consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD, nonche' la FAO, le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative al fine di cooperare con esse. 3. In considerazione della funzione specifica assegnata all'UNCTAD nel settore degli scambi internazionali di prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata delle sue attivita' e dei suoi programmi di lavoro.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Ammissione di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli articoli 14 e 31, aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Direttore esecutivo e personale 1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo con votazione speciale. 2. Le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo vengono fissate dal Consiglio. 3. Il direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'organizzazione ed e' responsabile nei confronti del Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle decisioni del Consiglio stesso. 4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' del regolamento definito dal Consiglio. Nella prima sessione il Consiglio stabilisce il numero dei funzionari amministrativi e professionali che il direttore esecutivo puo' nominare per il primo periodo quinquennale. Il personale viene assunto in diverso fasi. Eventuali modifiche del numero dei funzionari amministrativi e professionali devono essere stabilite dal Consiglio con votazione speciale. Il personale e' responsabile nei confronti del direttore esecutivo. 5. Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della iuta, o in attivita' commerciali affini. 6. Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo ed il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna alla Organizzazione. Essi si astengono da ogni azione incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali, responsabili soltanto nei confronti del Consiglio. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Privilegi e immunita' 1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica e dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio. 2. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione si impegna a concludere con il governo del paese in cui avra' sede (qui di seguito definito "il governo ospitante") un accordo (qui di seguito definito "accordo relativo alla sede") per disciplinare lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri, ai fini dello svolgimento delle loro funzioni. 3. In attesa della conclusione dell'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospitante di concedere, nei limiti della propria legislazione nazionale, l'esenzione fiscale sulle remunerazioni pagate dall'Organizzazione al suo personale, nonche' sui beni, sul reddito e sulle altre proprieta' dell'Organizzazione. 4. L'Organizzazione puo' inoltre concludere, con uno o piu' altri Stati, accordi in merito ai privilegi ed alle immunita', qualora cio' sia necessario ai fini di una efficace applicazione del presente accordo. Gli accordi suddetti devono essere approvati dal Consiglio. 5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese membro, quest'ultimo conclude quanto prima con l'Organizzazione un accordo in merito alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio. 6. L'accordo relativo alla sede e' indipendente dal presente accordo, ma prende fine nei seguenti casi: a) se viene concluso un accordo in questo senso tra il governo ospitante e l'Organizzazione; b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospitante; oppure c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Conti finanziari 1. Vengono tenuti due conti: a) conto amministrativo e b) conto speciale. 2. Il Direttore esecutivo e' responsabile dell'amministrazione dei due conti, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio nel proprio regolamento interno.

Accordo - art. 19

Articolo 19 Modalita' di pagamento 1. I contributi finanziari al conto amministrativo sono soggetti a controlli in materia di cambi. 2. I contributi finanziari al conto speciale sono pagabili in valuta liberamente utilizzabile e non sono soggetti a controlli in materia di cambi. 3. Il Consiglio puo' inoltre decidere di accettare altre modalita' di pagamento dei contributi al conto speciale, in particolare attrezzature scientifiche o tecniche oppure prestazioni professionali, per soddisfare le esigenze poste dai progetti approvati.

Accordo - art. 20

Articolo 20 Verifica e pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di verificare i suoi conti. 2. Un estratto del conto amministrativo e del conto speciale verificati da revisori indipendenti vengono resi noti ai membri al piu' presto possibile dopo la chiusura di ciascuna annata della iuta, e comunque entro sei mesi dopo tale data, e vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione successiva. Viene quindi pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo verificati.

Accordo - art. 21

Articolo 21 Conto amministrativo 1. Le spese necessarie per la gestione del presente accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, calcolati a norma dei paragrafi 3 - 5 del presente articolo. 2. Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, al Comitato progetti, nonche' ai comitati e ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono a carico dei membri interessati. Qualora un membro chieda all'Organizzazione la prestazione di servizi speciali, il Consiglio puo' chiedere a tale membro di pagare le spese corrispondenti. 3. Durante il secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro. 4. Per ogni esercizio il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo viene calcolato in base alla proporzione esistente, al momento dell'approvazione del bilancio amministrativo di tale esercizio, fra il numero di voti di questo membro e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ogni membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne. 5. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero dei voti ad esso assegnato e della frazione di tempo non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati. 6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data stabilita dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio finanziario durante il quale accedono all'Organizzazione sono esigibili sin dal giorno della loro adesione. 7. Se un membro non versa integralmente la sua quota al bilancio amministrativo entro due mesi dalla data in cui il suo contributo diventa esigibile in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al piu' presto il pagamento. Se, dopo due mesi dalla data della richiesta, il membro in questione non ha ancora versato il suo contributo, gli viene chiesto di fornire le ragioni della propria insolvenza. Se, allo scadere di sei mesi dalla data fissata per il pagamento della quota, il membro non ha ancora versato il proprio contributo, i suoi diritti di voto sono sospesi, salvo diversa decisione del Consiglio con votazione speciale. Se, entro un mese dalla data della sospensione dei diritti di voto, il membro non ha ancora versato il proprio contributo, il Consiglio sospende tutti i diritti conferiti a tale membro a norma dell'accordo sino al versamento integrale della sua quota, salvo diversa decisione del Consiglio con votazione speciale. 8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 7 del presente articolo continua ad essere tenuto al pagamento del proprio contributo.

Accordo - art. 22

Articolo 22 Conto speciale 1. Nell'ambito del conto speciale vengono tenuti due sottoconti: a) il sottoconto per la fase preparatoria dei progetti, e b) il sottoconto per i progetti. 2. Tutte le spese a titolo del sottoconto per la fase preparatoria dei progetti sono rimborsate con i fondi del sottoconto per i progetti, se questi ultimi vengono successivamente approvati e finanziati. Se, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio non riceve alcun fondo destinato al sottoconto per la fase preparatoria dei progetti, esso riesamina la situazione e prende i provvedimenti opportuni. 3. Tutte le entrate attinenti a determinati progetti identificabili sono messe in conto speciale. Tutte le spese sostenute per tali progetti, comprese la remunerazione e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, sono imputate al conto speciale. 4. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono: a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, una volta istituito; b) organismi internazionali e regionali di finanziamento, vale a dire il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica per lo sviluppo, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca africana per lo sviluppo, ecc., e c) contributi volontari. 5. Con votazione speciale il Consiglio puo' stabilire le condizioni e modalita' in base alle quali, nei tempi e nelle circostanze opportune, intende patrocinare progetti relativi a crediti di finanziamento, qualora uno o piu' membri si assumano volontariamente e integralmente gli obblighi e le responsabilita' relative. L'Organizzazione non assume alcun obbligo nei confronti di tali crediti. 6. Il Consiglio puo' nominare e patrocinare un ente, con il consenso di quest'ultimo, compresi uno o piu' membri, incaricato di ricevere crediti per il finanziamento di progetti approvati ed assumere tutti gli obblighi inerenti, salvo il caso in cui l'Organizzazione si riservi il diritto di controllare l'impiego delle risorse e di seguire il progetto cosi' finanziato dopo la sua attuazione. L'Organizzazione non e' responsabile delle garanzie fornite da membri singoli o da altri enti. 7. A motivo dell'appartenenza all'Organizzazione, nessun membro puo' essere considerato responsabile degli obblighi derivanti dall'assunzione o dalla concessione di un prestito da parte di un altro membro o di un ente nell'ambito dei progetti. 8. Qualora all'Organizzazione pervenga un'offerta volontaria di fondi, di cui non sia precisata la destinazione, il Consiglio ha facolta' di accettare l'offerta. Tali fondi possono essere utilizzati per le attivita' della fase preparatoria dei progetti, nonche' per i progetti approvati. 9. Il direttore esecutivo si impegna ad ottenere, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti adeguati e sicuri per i progetti approvati da quest'ultimo. 10. Le risorse del conto speciale devono essere impiegate unicamente per i progetti approvati oppure per le attivita' relative alla fase preparatoria dei progetti. 11. Le quote versate per determinati progetti approvati vengono impiegate unicamente per i progetti ai quali erano originariamente destinate, salvo diversa decisione del Consiglio d'accordo con chi ha versato il contributo. Dopo la realizzazione del progetto, l'Organizzazione restituisce a chi ha contribuito a determinati progetti il saldo di eventuali fondi rimanenti proporzionalmente alla quota di ciascuno rispetto al totale dei contributi originariamente versati per il finanziamento del progetto, salvo diverso accordo con gli interessati. 12. Se lo ritiene necessario, il Consiglio puo' sottoporre a revisione il conto finanziario e il conto speciale.

Accordo - art. 23

Articolo 23 Progetti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Consiglio, su una base di continuita' e in conformita' dell'articolo 14, par. 1, puo' individuare determinati progetti nei settori della ricerca e dello sviluppo, della promozione del mercato e della riduzione dei costi, nonche' altri progetti approvati dal Consiglio, provvedendo inoltre alla loro preparazione ed attuazione e seguendone la realizzazione al fine di vigilare, sulla loro efficacia. 2. Il direttore esecutivo presenta al Comitato progetti le proposte relative ai progetti di cui al paragrafo 1, che devono essere rese note a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato delibera in merito alle attivita' da avviare nella fase di preparazione dei progetti. Tali attivita' vengono regolate dal direttore esecutivo in conformita' delle norme e dei regolamenti approvati dal Consiglio. 3. I risultati delle attivita' effettuate nella fase preparatoria dei progetti, comprendenti la valutazione dettagliata dei costi, eventuali utili, durata, sede e eventuali enti incaricati dell'esecuzione, vengono presentati dal direttore esecutivo al Comitato, dopo essere stati resi noti a tutti i membri, almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminati. 4. Il Comitato esamina i risultati delle suddette attivita' e formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti. 5. Il Consiglio esamina le raccomandazioni e, con votazione speciale, delibera in merito al finanziamento dei progetti proposti, in conformita' degli articoli 22 e 27. 6. Il Consiglio stabilisce il relativo ordine di priorita' dei progetti. 7. Il Consiglio da' inizialmente la precedenza ai progetti effettuati dalla FAO e dal Centro commerciale internazionale per le riunioni preparatorie sulla iuta e sui prodotti da essa derivati nell'ambito del Programma integrato per i prodotti di base, nonche' ad altri progetti fattibili approvati dal Consiglio. 8. Il Consiglio autorizza un progetto da realizzare sul territorio di uno Stato membro unicamente previa approvazione di quest'ultimo. 9. Il Consiglio, con votazione speciale, puo' decidere di cessare di patrocinare un progetto.

Accordo - art. 24

Articolo 24 Ricerca e sviluppo I progetti relativi alla ricerca ed allo sviluppo dovrebbero avere tra l'altro i seguenti obiettivi: a) miglioramento della produttivita' dell'agricoltura e della qualita' della fibra; b) perfezionamento dei processi di produzione utilizzati per i prodotti nuovi e per quelli tradizionali; c) individuazione di nuovi impieghi finali e miglioramento dei prodotti esistenti.

Accordo - art. 25

Articolo 25 Promozione del mercato I progetti relativi alla promozione del mercato dovrebbero tra l'altro avere l'obiettivo di mantenere ed espandere i mercati dei prodotti esistenti e di aprire i mercati per i nuovi prodotti.

Accordo - art. 26

Articolo 26 Riduzione dei costi I progetti relativi alla riduzione dei costi dovrebbero, tra l'altro, avere i seguenti obiettivi: miglioramento dei processi e delle tecniche relativi alla produttivita' dell'agricoltura ed alla qualita' della fibra, evoluzione dei processi e delle tecniche relativi ai costi in materia di manodopera, materiale e capitale nell'industria della iuta, nonche' la creazione e la gestione di un sistema di informazioni, destinato ai membri, sui processi e sulle tecniche piu' efficaci attualmente a disposizione dell'economia della iuta.

Accordo - art. 27

Articolo 27 Criteri relativi all'approvazione dei progetti Per essere approvati dal Consiglio, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti: a) offrire prospettive vantaggiose, attualmente o in futuro, per piu' di un membro esportatore, nonche' per il settore della iuta considerato globalmente; b) contribuire al mantenimento oppure all'espansione degli scambi internazionali di iuta e dei prodotti da essa derivati; c) offrire, prospettive di risultati economici positivi in rapporto ai costi a breve o a lungo termine; d) essere ideati in modo da corrispondere alle dimensioni degli scambi internazionali di iuta e dei prodotti da essa derivati; e) essere in grado di promuovere la capacita' concorrenziale globale oppure di favorire le prospettive di mercato della iuta e dei prodotti da essa derivati.

Accordo - art. 28

Articolo 28 Comitato sui progetti 1. Viene istituito un Comitato sui progetti (qui di seguito definito "il Comitato") che sara' responsabile nei confronti del Consiglio, dal quale riceva le direttive generali. 2. Tutti i membri possono partecipare al Comitato. Il regolamento interno del Comitato, nonche' la distribuzione dei voti e la procedura di votazione corrispondono a quelli del Consiglio, fatte salve le opportune modifiche. Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce quattro volte all'anno oppure su richiesta del Consiglio. 3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) esamina e valuta dal punto di vista tecnico le proposte di progetti di cui all'articolo 23; b) decide in merito alle attivita' da effettuare nella fase preparatoria dei progetti; e C) formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti.

Accordo - art. 29

Articolo 29 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base L'organizzazione intende avvalersi delle strutture del Fondo comune, quando quest'ultimo diventera' operativo, secondo i principi stabiliti nell'accordo che istituisce il fondo comune per i prodotti di base.

Accordo - art. 30

Articolo 30 Stabilizzazione e concorrenza con le fibre sintetiche e altre questioni 1. Il Consiglio continuera' l'esame dei problemi relativi alla stabilita' dei prezzi e dell'approvvigionamento della iuta e prodotti derivati destinati all'esportazione allo scopo di trovare soluzioni adeguate. Qualsiasi decisione presa nell'ambito di tale esame che comporti provvedimenti non stabiliti esplicitamente nel presente accordo puo' essere attuata unicamente modificando il presente accordo in conformita' dell'articolo 42. 2. Il Consiglio prende in considerazione i problemi relativi alla concorrenza esercitata dalle fibre sintetiche e dai prodotti di sostituzione nei confronti della iuta e prodotti derivati. 3. Il Consiglio si adopera affinche' sia continuato l'esame di altre questioni di rilievo relative alla iuta e prodotti derivati.

Accordo - art. 31

Articolo 31 Statistiche, studi ed informazioni 1. Il Consiglio mantiene stretti contatti con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con la FAO, per ottenere dati recenti e attendibili su tutti i fattori relativi alla iuta e prodotti derivati. L'Organizzazione raccoglie, confronta ed eventualmente pubblica i dati statistici relativi alla produzione, agli scambi, all'approvvigionamento, alle scorte, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, se lo ritiene necessario ai fini del buon funzionamento del presente accordo. 2. I membri forniscono dati statistici ed informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e con la massima completezza compatibile con la legislazione nazionale. 3. Il Consiglio puo' disporre l'effettuazione di studi sulle tendenze e sui problemi dell'economia della iuta sul piano mondiale a breve e a lungo termine. 4. Il Consiglio fa in modo che le informazioni pubblicate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di persone o di societa' che producono, lavorano oppure commercializzano la iuta, i prodotti da essa derivati, le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione.

Accordo - art. 32

Articolo 32 Relazione annuale e rapporto sull'analisi e valutazione 1. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascuna annata della iuta, il Consiglio pubblica una relazione annuale per illustrare le proprie attivita' e per fornire, se lo ritiene opportuno, altre informazioni. 2. Il Consiglio valuta ed esamina ogni anno la situazione e le prospettive della iuta sul piano mondiale, compresi gli aspetti relativi alla concorrenza con le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione e ne comunica i risultati ai membri. 3. Tale analisi deve essere effettuata in base ai dati forniti dai membri in merito alla situazione sul piano nazionale, relativi alla produzione, alle scorte, alle esportazioni ed alle importazioni, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, nonche' in base ad altri dati comunicati al Consiglio direttamente oppure attraverso organizzazioni delle Nazioni unite, quali UNCTAD e FAO, "organizzazioni intergovernative e non governative.

Accordo - art. 33

Articolo 33 Ricorsi e controversie Qualsiasi ricorso per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi imposti dal presente accordo e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo vengono deferite al Consiglio per decisione. Le decisioni del Consiglio in merito sono definitive e vincolanti.

Accordo - art. 34

Articolo 34 Obblighi generali dei membri 1. Nel periodo di applicazione del presente accordo i membri s'impegnano e collaborano al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi in esso fissati e si astengono da iniziative incompatibili con essi. 2. I membri si impegnano ad accettare come vincolanti le decisioni del Consiglio prese a norma del presente accordo e ad astenersi dall'attuare provvedimenti aventi effetto limitativo o contrario ad esse.

Accordo - art. 35

Articolo 35 Dispensa dagli obblighi 1. Qualora sia necessario, in seguito a circostanze eccezionali o critiche, oppure in caso di forza maggiore, e in mancanza di provvedimenti indicati esplicitamente a questo proposito nel presente accordo, il Consiglio, con votazione speciale, puo' dispensare un membro da un obbligo imposto dal presente accordo, qualora ritenga giustificati i motivi addotti da tale membro in merito all'impossibilita' di adempiere agli obblighi. 2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato da tale obbligo, nonche' i motivi per i quali viene concessa la dispensa.

Accordo - art. 36

Articolo 36 Provvedimenti differenziali e correttivi 1. I membri importatori dei paesi in via di sviluppo, i cui interessi siano pregiudicati da provvedimenti decisi a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di approvare disposizioni differenziali e correttive. Il Consiglio considera l'opportunita' di attuare tali provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo. 2. Senza pregiudicare gli interessi di altri membri esportatori, in tutte le sue attivita' il Consiglio considera con particolare attenzione le esigenze dei membri dei paesi esportatori meno avanzati.

Accordo - art. 37

Articolo 37 Firma, ratifica, accettazione ed approvazione 1. Il presente Accordo e' depositato presso la sede delle Nazioni Unite dal 3 gennaio al 30 giugno 1983 affinche' sia firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite del 1981 sulla iuta e prodotti derivati. 2. I governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono a) dichiarare, al momento della firma del presente accordo, che tale atto esprime il loro consenso ad accettare gli impegni imposti dall'accordo stesso; b) dopo la firma, ratificare, accettare o approvare il presente accordo depositando uno strumento a tal fine presso il depositario.

Accordo - art. 38

Articolo 38 Depositario Il presente accordo viene depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Accordo - art. 39

Articolo 39 Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al depositario la sua intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 40 oppure, se e' gia' in vigore, ad una data indicata. Al momento della notifica di applicazione a titolo provvisorio, ogni governo indica se e' membro esportatore oppure importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, la sua intenzione di applicare il presente accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore oppure, se e' gia' in vigore, ad una data determinata, e' membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio e lo rimarra' sino a quando avra' depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Accordo - art. 40

Articolo 40 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 luglio 1983 oppure ad una data successiva, se a questa data tre governi che rappresentano almeno l'85% delle esportazioni nette di cui all'allegato A al presente accordo e venti governi rappresentanti almeno il 65% delle importazioni nette di cui all'allegato B al presente accordo hanno firmato l'accordo in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a, oppure hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1 luglio 1983 o a qualsiasi data successiva, se entro tale data tre governi rappresentanti almeno l'85% delle esportazioni nette di cui all'allegato A del presente accordo, e venti governi rappresentanti almeno il 65% delle importazioni nette di cui all'allegato B del presente accordo hanno firmato l'accordo in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a, oppure hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato al depositario, a norma dell'articolo 39, il proprio impegno ad applicare il presente accordo a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte il 1 gennaio 1984, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita i governi che hanno firmato l'accordo in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a, oppure hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima per decidere se mettere in vigore completamente o in parte, il presente accordo a titolo provvisorio o definitivo. Durante il periodo in cui il presente accordo e' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del presente paragrafo, i governi che hanno deciso di mettere temporaneamente in vigore il presente accordo, completamente o in parte, sono membri a titolo provvisorio. I governi possano incontrarsi per riesaminare la situazione e decidere se mettere in vigore tra di essi l'accordo a titolo definitivo o mantenerlo in vigore a titolo provvisorio, oppure porvi fine. 4. Qualora un governo depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore per detto governo alla data del deposito. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio nella data piu' vicina dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 41

Articolo 41 Adesione 1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio, comprendenti, tra l'altro, anche un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio puo' tuttavia concedere proroghe ai governi che non sono in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito. 2. L'adesione avviene mediante il deposito di un apposito strumento presso il depositario.

Accordo - art. 42

Articolo 42 Modifiche 1. Il Consiglio, con votazione speciale, puo' raccomandare ai membri di apportare una modifica al presente accordo. 2. Il Consiglio puo' fissare una data entro la quale ogni membro notifica al depositario di accettare la modifica. 3. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione da parte dei membri, che rappresentino almeno due terzi dei membri esportatori e detengano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e da parte di membri, che rappresentino almeno due terzi dei membri importatori e detengano almeno l'85% dei voti dei membri importatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore della modifica, in deroga al paragrafo 2 del presente articolo relativo alla data fissata dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario di accettare la modifica, purche' tale comunicazione venga effettuata prima dell'entrata in vigore della modifica stessa. 5. Un membro che non ha notificato di accettare una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore cessa, a decorrere da tale data, di partecipare al presente accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio di non aver potuto dare atto dell'accettazione a tempo debito in seguito alle difficolta' incontrate per portare a termine le procedure costituzionali o istituzionali e che il Consiglio decida di prorogare il termine di accettazione nei confronti di tale membro. Il membro in questione non e' vincolato dalla modifica fino a quando non notifichi di averla accettata. 6. Se le condizioni per l'entrata in vigore della modifica non sono soddisfatte entro la data fissata dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, la modifica deve intendersi ritirata.

Accordo - art. 43

Articolo 43 Recesso 1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' ritirarsi notificando per iscritto il proprio recesso al depositario ed informando contemporaneamente il Consiglio della propria iniziativa. 2. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

Accordo - art. 44

Articolo 44 Esclusione Se il Consiglio conclude che un membro ha commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e ritiene che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'accordo, puo', con votazione Speciale, escludere tale membro dall'accordo. Il Consiglio notifica immediatamente la decisione al depositario. Un anno dopo la decisione del Consiglio, il membro cessa di far parte dell'accordo.

Accordo - art. 45

Articolo 45 Liquidazione dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica 1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti nei confronti di un membro che cessa di far parte del presente accordo per i seguenti motivi: a) impossibilita' di accettare una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 42; b) recesso dall'accordo a norma dell'articolo 43; oppure c) esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44. 2. Il Consiglio conserva i contributi versati al conto amministrativo da un membro che cessa di far parte del presente accordo. 3. Un membro che abbia ricevuto un rimborso adeguato a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo di liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione. A tale membro non puo' inoltro essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione, dopo che e' stato versato il suddetto rimborso.

Accordo - art. 46

Articolo 46 Durata, proroga e risoluzione 1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio decida, con votazione speciale, di prorogare eppure di risolvere il presente accordo oppure di avviare nuovi negoziati. 2. Prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo il Consiglio, con votazione speciale, puo' decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di aprire nuovi negoziati. 3. Se, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sono stati ancora conclusi i negoziati relativi ad un nuovo accordo in sostituzione del presente, il Consiglio, con votazione speciale, puo' prorogare quest'ultimo per un periodo da stabilire. 4. Se, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e' stato negoziato un nuovo accordo in sostituzione del presente, che non e' ancora entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con votazione speciale, puo' prorogare il presente accordo fino all'entrata in vigore del nuovo a titolo provvisorio o definitivo. 5. Se un nuovo accordo internazionale sulla iuta viene negoziato ed entra in vigore durante un periodo di proroga del presente accordo, a norma dei paragrafi 2 - 4 del presente articolo, il presente accordo prorogato prende fine al momento dell'entrata in vigore del nuovo. 6. Il Consiglio, con votazione speciale, puo' decidere in qualsiasi momento di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita. 7. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in funzione per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, liquidandone i conti e, fatte salve importanti decisioni che potranno essere prese con votazione speciale, durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo. 8. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.

Accordo - art. 47

Articolo 47 Riserve Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra il primo giorno di ottobre millenovecentoottantadue, i testi del presente accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo, facenti ugualmente fede.

Accordo - Allegato A

ALLEGATO A QUOTE DEI SINGOLI PAESI ESPORTATORI NEI TOTALI NETTO DELLE ESPORTAZIONI DI IUTA E PRODOTTI DERIVATI EFFETTUATE DAI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 1981 SULLA IUTA E PRODOTTI DERIVATI, FISSATE AI FINI DELL'ARTICOLO 40

Percentuale

Bangladesh 6,668

Brasile 0,921

India 31,457

Nepal 3,452

Peru' 0,097

Tailandia 7.405

Totale 100,000

Accordo - Allegato B

ALLEGATO B QUOTE DEI SINGOLI PAESI IMPORTATORI DEI GRUPPI DI PAESI NEL TOTALE NETTO DELLE IMPORTAZIONI DI IUTA E PRODOTTI DERIVATI EFFETTUATE DAI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 1981 SULLA IUTA E PRODOTTI DERIVATI, FISSATI AI FINI DELL'ARTICOLO 40

Percentuale