DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985, n. 91
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362, con il quale e' stato approvato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
Attesa la necessita' di emanare un nuovo regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per adeguare la normativa alle esigenze dei servizi dell'Azienda medesima ed alle disposizioni di legge intervenute nel frattempo;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 1985;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
1.E' approvato l'annesso regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, composto di dodici articoli e vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 26
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 1
REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI Art. 1. 1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempreche' non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti: a) acquisto di materiali, locazione di immobili per brevi periodi possibilmente non superiori a sei mesi, noleggio di macchinari speciali e prestazioni d'opera, occorrenti per l'urgente manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telefonica nazionale effettuata direttamente; b) acquisti e prestazioni per l'esercizio e l'urgente manutenzione degli uffici telefonici interurbani, delle stazioni telefoniche, degli immobili anche in uso e dei relativi impianti tecnologici; c) spese di condominio degli immobili e per il funzionamento degli impianti tecnologici; spese per la pulizia dei locali e per la vigilanza armata; d) acquisti e prestazioni inerenti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli, alla custodia e al ricovero degli stessi; acquisti di carburanti e lubrificanti; e) oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio, di pedaggi autostradali e di quelli derivanti dall'uso di mezzi di trasporto per l'accesso agli impianti telefonici; f) acquisto, noleggio e manutenzione dei mobili, degli arredi, delle macchine di ufficio, di strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure; g) acquisto e confezione di indumenti per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni, esclusi gli indumenti per i quali esista specifico capitolato tecnico; h) acquisti di cancelleria, stampati, libri, notiziari; acquisto e abbonamento a pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di materiale per disegno e fotografia; spese per rilegatura, stampa e riproduzione, fotocopia e copiatura da affidare a ditte commerciali unicamente nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale; i) acquisti su piazza di attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni da eseguire nei laboratori e nelle officine dell'Azienda; l) fornitura di energia elettrica, acqua e gas nonche' spese di allacciamento; oneri fiscali; m) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di radiotelevisione, filodiffusione; n) spese per l'organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, convegni e conferenze; o) spese per pubblicita' e per inserzione su giornali, periodici e riviste; p) lavori di manutenzione urgente delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche; q) lavori e forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantita' ed il valore non possono essere esattamente determinati; r) spese per opere indispensabili per la sicurezza del servizio che richiedono un intervento immediato. ((s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami,compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.)) ((2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.))
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 2
Art. 2. Le spese per i servizi oggetto del presente regolamento sono autorizzate, in attuazione dei programmi ministeriali e salvo quanto disposto al successivo art. 3, dai dirigenti ai sensi degli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art8) e [9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art9), e successive modificazioni, sempreche' non eccedano gli importi di cui al precedente art. 1, ultimo comma. Nota all'art. 2: - Il testo degli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art8) e [9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art9), e' il seguente: "Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari; c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio; d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attivita' dell'Amministrazione; e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere alla approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori; f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire; h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire; l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali; m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonche' quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi. Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unita' organiche costituite da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unita' organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti con qualifica superiore. Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'[art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art1), nel testo sostituito dall'[art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art5). Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura. Sono, altresi', fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreche', ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13. Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) e), f), i), sono definitivi. Art. 9. (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). - Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, di liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'Amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla lettera m) dell'art. 7". N.B. - I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla [legge 25 maggio 1978, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-25;233). I limiti stessi sono stati ulteriormente raddoppiati per i dirigenti postelegrafonici dall'[art. 14 della legge 10 febbraio 1982, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-10;39~art14).
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 3
Art. 3. Gli organi periferici dell'Azienda effettuano, nei limiti di cui al precedente art. 1 e dei fondi ad essi accreditati, servizi in economia per gli importi appresso indicati: (( a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000; b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari , limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),i), l), m) ed n)i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000;)) c) i dirigenti degli uffici telefonici interurbani limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere b), e) ed f) - con l'esclusione degli acquisti - l) ed m), entro il limite di L. 1.500.000; d) i dirigenti delle stazioni telefoniche di manutenzione cavi, nelle sedi in cui l'Azienda provvede direttamente alla manutenzione della rete telefonica nazionale in cavo, limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), entro il limite di L. 1.500.000.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 4
Art. 4. Al pagamento delle spese per i servizi in economia di cui all'art. 2 si provvede a mezzo di mandati diretti ovvero, se le esigenze dell'Azienda lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere centrale dell'Azienda medesima.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 5
Art. 5. Gli accreditamenti a favore dei funzionari delegati periferici, di cui alle lettere a), b), c), e d), del precedente art. 3, sono tratti sulle sezioni di tesoreria dello Stato delle province nelle quali hanno sede i funzionari delegati medesimi.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 6
Art. 6. 1. Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi centrali dell'Azienda e di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente a cura dell'amministrazione centrale. 2. E' consentito servirsi di mezzi di trasporto privati solo nei casi in cui non sia possibile provvedere con mezzi pubblici o mezzi di dotazione dell'Azienda. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione motivata del competente organo centrale o periferico dell'Azienda medesima. 3. Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttori, di apparecchiature per elaborazione dati e dei relativi programmi, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non puo' essere superiore a quello da essi risultante.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 7
Art. 7. 1. I servizi in economia previsti dal presente regolamento, che comportino una spesa superiore a L. 1.500.000, devono essere ordinati, previa richiesta di preventivi, ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che motivate ragioni di urgenza o la specialita' della prestazione rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa. 2. La scelta, ove non ricada sulla persona o impresa che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, deve essere adeguatamente motivata. 3. I servizi in economia che comportino una spesa superiore a L. 10.000.000 devono essere ordinati previo esperimento di gara interna ufficiosa fra ditte o imprese specializzate nel settore, salvo che motivate ragioni di urgenza o la specialita' delle prestazioni o forniture rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa. 4. Le ditte o imprese interpellate devono essere regolarmente iscritte alla camera del commercio e, ove si tratti di lavori di importo superiore a L. 45.000.000, all'albo nazionale costruttori.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 8
Art. 8. 1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo secondo la normativa vigente. 2. La giustificazione delle spese per acquisti in economia e' data, oltre che dalla documentazione di cui al precedente art. 7, dalla fattura del fornitore e dalla dichiarazione che i prezzi sono conformi a quelli correnti sulla piazza nonche' da un certificato del consegnatario attestante il ricevimento del materiale e la inserzione di esso nei relativi inventari e dalla certificazione di regolare fornitura. 3. Per il collaudo degli impianti, dei materiali e dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'[art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art34), nel testo sostituito dall'[art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-10;39~art12). Nota all'art. 8, comma 3 - Il testo dell'[art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art34), nel testo sostituito dall'[art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-10;39~art12), e' il seguente: "Art. 34 (Collaudi). - Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo. Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. In deroga ai precedenti commi, allorche' si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessita' tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, e' eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi. Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono. Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione. Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonche' l'effettivo funzionamento. Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessita' tecnica e funzionale, non e' richiesto il collaudo; le modalita' di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. Per le prestazioni di servizi il collaudo e' sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali. Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi".
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 9
Art. 9. 1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. 2. A tal fine si deve tener conto di tutte le spese per i lavori, servizi e forniture ancora in corso quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o impresa e le spese riguardino la stessa esigenza.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 10
Art. 10. Al pagamento delle spese per i servizi in economia da effettuarsi mediante fondi accreditati si provvede tramite le casse ubicate presso gli uffici dei funzionari delegati di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 11
Art. 11. Nei casi in cui, per la natura della spesa, non sia possibile acquisire preventivamente la fattura o documento equipollente, le casse di cui all'articolo precedente possono anticipare i fondi necessari mediante l'emissione di apposito ordinativo di uscita da considerare come titolo in corso di pagamento.
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 12