La Camera dei deputati, ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 37 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000 per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accord International
ACCORD INTERNATIONAL DE 1983 SUR LES BOIS TROPICAUX Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUI LEGNI TROPICALI PREAMBOLO LE PARTI al presente Accordo, - Rammentando la dichiarazione ed il programma di azione relativo all'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, adottati dall'Assemblea generale, - Rammentando le risoluzioni 93 (IV) e 124 (V), relative al Programma integrato per i prodotti di base, adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo durante la sua quarta e quinta sessione, - Riconosciute l'importanza e la necessita' di salvaguardare e di valorizzare adeguatamente ed effettivamente le foreste tropicali per assicurarne lo sfruttamento ottimale pur mantenendo l'equilibrio ecologico delle regioni interessate e della biosfera, - Riconosciuta l'importanza dei legni tropicali per l'economia dei membri, in particolare per l'esportazione dei membri produttori e le necessita' di approvvigionamento dei membri consumatori, - Desiderando creare un contesto di cooperazione internazionale tra i membri produttori ed i membri consumatori al fine di trovare delle soluzioni ai problemi dell'economia dei legni tropicali, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 (Obiettivi) Per raggiungere gli obiettivi pertinenti, adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) relative al Programma integrato per i prodotti di base, nell'interesse sia dei membri produttori che dei membri consumatori e tenuto conto della sovranita' dei membri produttori sulle loro risorse naturali, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (qui di seguito denominato "il presente Accordo") sono i seguenti: a) offrire una struttura efficace per la cooperazione e le consultazioni tra i membri produttori e i membri consumatori di legni tropicali per quanto riguarda tutti gli aspetti attinenti all'economia dei legni tropicali; b) favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali e il miglioramento delle caratteristiche strutturali del mercato dei legni tropicali, tenendo conto da una parte dell'aumento a lungo termine del consumo e della continuita' degli approvvigionamenti, e dall'altra di prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori e del miglioramento dell'accesso ai mercati; c) favorire e sostenere la ricerca-sviluppo per migliorare la gestione delle foreste e l'uso del legno; d) migliorare le informazioni sul mercato per assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale dei legni tropicali; e) incoraggiare una maggiore e piu' intensa trasformazione dei legni tropicali nei paesi membri produttori al fine di stimolare la loro industrializzazione e di accrescere cosi' le loro entrate dell'esportazione; f) incoraggiare i membri a sviluppare le attivita' di rimboschimento dei legni industriali tropicali e di gestione delle foreste; g) migliorare la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legni tropicali dei membri produttori; h) incoraggiare l'elaborazione di politiche nazionali tendenti ad assicurare con continuita' l'uso e la conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche e a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate.
Accordo - art. 2
Articolo 2 (Definizioni) Ai fini del presente Accordo: 1) per "legni tropicali" si intende il legno tropicale non conifero per uso industriale (legno industriale) che cresce o e' prodotto nei paesi situati tra il Tropico del Cancro ed il Tropico del Capricorno. Questo termine si applica ai tronchi d'albero abbattuti, legnami da falegnameria, impiallacciature e legni compensati. In questa definizione sono anche inclusi i legni compensati composti solo in parte da conifere di origine tropicale; 2) per "trasformazione piu' avanzata" si intende la trasformazione dei tronchi d'albero in prodotti primari di legno industriale tropicale e i prodotti semi-finiti e finiti composti completamente o quasi completamente da legni tropicali; 3) per "membro" si intende un governo, o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di essere vincolato dal presente Accordo, sia che quest'ultimo sia in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo; 4) per "membro produttore" si intende ogni paese dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume menzionato all'allegato A e che diventa parte del presente Accordo, ed ogni paese non menzionato all'allegato A, dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diviene parte all'Accordo e che il Consiglio, col consenso del suddetto paese, dichiara membro produttore; 5) per "membro consumatore" si intende ogni paese menzionato all'allegato B, che diventa parte al presente Accordo, o ogni paese non menzionato all'allegato B che diventa parte all'Accordo e che il Coniglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro consumatore; 6) per "organizzazione" si intende l'organizzazione internazionale dei legni tropicali istituita conformemente all'articolo 3; 7) per "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito conformemente all'articolo 6; 8) per "votazione speciale" si intende una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti ed almeno il 60 per cento dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, a condizione che detti suffragi siano espressi da almeno la meta' dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la meta' dei membri consumatori presenti e votanti; 9) per "votazione a maggioranza semplice ripartita" si intende una votazione che richiede piu' della meta' dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e piu' della meta' dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente; 10) per "esercizio" si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre incluso; 11) per "monete liberamente utilizzabili" si intendono il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen ed ogni altra moneta eventualmente designata da una organizzazione monetaria internazionale competente come moneta correntemente usata per effettuare pagamenti di transazioni internazionali e correntemente negoziata sui principali mercati dei cambi.
Accordo - art. 3
Articolo 3 (Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali) 1. Viene creata una Organizzazione internazionale dei legni tropicali incaricata di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione svolge le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito conformemente all'articolo 6, i comitati e gli altri organi sussidiari di cui all'articolo 24, nonche' il Direttore esecutivo ed il personale. 3. Il Consiglio, durante la sua prima sessione, decide il luogo in cui l'Organizzazione avra' la sua sede. 4. La sede dell'Organizzazione sara' sempre situata sul territorio di un membro.
Accordo - art. 4
Articolo 4 (Membri dell'Organizzazione) Vengono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, e cioe': a) i membri produttori e b) i membri consumatori.
Accordo - art. 5
Articolo 5 (Partecipazione di organizzazioni intergovernative) 1. Qualunque riferimento nel presente Accordo a dei "governi" vale anche per la Comunita' economica europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' nella negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi sui prodotti di base. Quindi ogni riferimento, nel presente Accordo, alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio, o all'adesione, vale anche, nel caso di dette organizzazioni intergovernative, per la firma, ratifica, accettazione o approvazione, o per la notifica di applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione, di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare il loro diritto di voto individuale.
Accordo - art. 6
Articolo 6 (Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali) 1. L'autorita' al vertice dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale dei legni tropicali, che e' costituito da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al consiglio da un solo rappresentante e puo' designare dei supplenti e dei consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. 3. Un supplente puo' agire e votare a nome del rappresentante in sua assenza o in circostanze eccezionali.
Accordo - art. 7
Articolo 7 (Poteri e funzioni del Consiglio) 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e attua o controlla l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, in particolare il suo regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Il regolamento finanziario regola in particolare le entrate e le uscite del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio puo' prevedere, nel suo regolamento interno, una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire. 3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui ha bisogno per adempiere alle funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 (Presidente e Vice presidente del Consiglio) 1. Il Consiglio elegge ogni anno un Presidente ed un Vice presidente, che non vengono remunerati dalla Organizzazione. 2. Il Presidente ed il Vice presidente vengono eletti, uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice presidenza vengono attribuite a turno ad una delle due categorie di membri per un anno, resta inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice presidente, o dell'uno e dell'altro, se il Consiglio decide in tal senso con una votazione speciale. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice presidente assume la presidenza in sua vece. In caso di assenza temporanea contemporanea del Presidente e del Vice presidente, o in caso di assenza dell'uno o dell'altro o di tutti e due per la restante durata del mandato, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentati dei membri consumatori, a seconda del caso, a titolo temporaneo o per la restante durata del mandato del o dei predecessori.
Accordo - art. 9
Articolo 9 (Sessioni del Consiglio) Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se cosi' decide o se cio' viene richiesto: a) dal Direttore esecutivo d'accordo con il Presidente del Consiglio; b) dalla maggioranza dei membri produttori o dalla maggioranza dei membri consumatori; o c) dai membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. Se il Consiglio, su invito di un membro, si riunisce in un luogo che non sia la sede dell'Organizzazione, detto membro si assume le relative spese supplementari. 4. Il Direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni ed il loro ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, tranne che in caso di urgenza in cui il preavviso sara' di almeno sette giorni.
Accordo - art. 10
Articolo 10 (Ripartizione dei voti) 1. I membri produttori detengono complessivamente 1.000 voti ed i membri consumatori detengono complessivamente 1.000 voti. 2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue: a) 400 voti vengono ripartiti in parti uguali tra le tre regioni produttrici: Africa, America latina e Asia-Pacifico. I voti cosi' attribuiti a ciascuna di queste regioni vengono poi ripartiti in parti uguali tra i membri produttori di detta regione; b) 300 voti vengono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente alla parte di ciascuno nelle risorse forestali tropicali totali di tutti i membri produttori; e c) 300 voti vengono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo periodo triennale del quale sono disponibili i dati definitivi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il totale dei voti attribuiti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo ai membri produttori della regione africana viene ripartito in parti uguali tra tutti i membri produttori di detta regione. Se avanzano dei voti, ciascuno di detti voti viene attribuito ad un membro produttore della regione africana: il primo al membro produttore che ottiene il maggior numero di voti calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che si trova al secondo posto per numero di voti ottenuti, e cosi' di seguito finche' tutti i rimanenti voti non vengano ripartiti. 4. Ai fini del calcolo della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, per "risorse forestali tropicali" si intendono le formazioni forestali di latifoglie dense produttive come definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 5. I voti dei membri consumatori vengono ripartiti come segue: ciascun membro consumatore dispone di dieci voti di base; i rimanenti voti vengono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali durante il periodo triennale che inizia quattro anni prima della ripartizione dei voti. 6. Il Consiglio ripartisce i voti per ogni esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio conformemente alle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per tutto l'esercizio, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. 7. Allorche' viene cambiata la composizione dell'Organizzazione o allorche' il diritto di voto di un membro viene sospeso o reintegrato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie dei membri in causa, conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio fissa allora la data in cui la nuova ripartizione dei voti avra' effetto. 8. I voti non possono essere frazionati.
Accordo - art. 11
Articolo 11 (Procedura della votazione al Consiglio) 1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che e' autorizzato ad usare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio. 3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.
Accordo - art. 12
Articolo 12 (Decisioni e raccomandazioni del Consiglio) 1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di fare tutte le sue raccomandazioni all'unanimita'. In mancanza di unanimita', tutte le decisioni e tutte le raccomandazioni del Consiglio vengono adottate con votazione a maggioranza semplice suddivisa, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale. 2. Se un membro si avvale delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 e i suoi voti vengono utilizzati durante una riunione del Consiglio, detto membro viene considerato, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, come presente e votante.
Accordo - art. 13
Articolo 13 (Quorum al Consiglio) 1. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e dalla maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano almeno i due terzi del numero totale dei voti della loro categoria. 2. Se il quorum, definito al paragrafo 1 del presente articolo, non viene raggiunto il giorno stesso della sessione ne' il giorno dopo, il quorum e' costituito per i giorni successivi della sessione dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e della maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano la maggioranza del numero totale dei voti della loro categoria. 3. Ogni membro rappresentato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato come presente.
Accordo - art. 14
Articolo 14 (Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni) 1. Il Consiglio adotta tutte le appropriate disposizioni per consultazioni o cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organismi, quali la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) ed il Centro del commercio internazionale CNUCED-GATT, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative, governative e non governative appropriate. 2. L'Organizzazione utilizza, per quanto possibile, le strutture, servizi e conoscenze specializzate di organizzazioni intergovernative, governative o non governative esistenti al fine di evitare la duplicazione degli sforzi realizzati per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarieta' e l'efficacia delle loro attivita'.
Accordo - art. 15
Articolo 15 (Ammissione di osservatori) Il Consiglio puo' invitare i governi non membri, o una qualsiasi delle organizzazioni di cui agli articoli 14, 20 e 27, che si occupano di legni tropicali ad assistere quale osservatore ad una qualunque riunione del Consiglio.
Accordo - art. 16
Articolo 16 (Il Direttore esecutivo ed il personale) 1. Il Consiglio, con votazione speciale, nomina il Direttore esecutivo. 2. Le modalita' e le condizioni di impiego del Direttore esecutivo vengono fissate dal Consiglio. 3. Il Direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' alle decisioni del Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente allo statuto adottato dal Consiglio. Durante la sua prima riunione il Consiglio fissa, con votazione speciale, l'organico del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori che il Direttore esecutivo puo' nominare. Ogni modifica dell'organico del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori viene decisa dal Consiglio con votazione speciale. Il personale e' responsabile davanti al Direttore esecutivo. 5. Il Direttore esecutivo ed i membri del personale non devono aver alcun interesse finanziario nell'industria o nel commercio dei legni tropicali ne' nelle attivita' commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non possono richiedere ne' accettare istruzioni da alcun membro o autorita' esterna all'Organizzazione. Si devono astenere da ogni atto incompatibile con la loro qualita' di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza davanti al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale e non deve cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.
Accordo - art. 17
Articolo 17 (Privilegi e immunita') 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa ha, in particolare, la capacita' di stipulare contratti, di acquistare o vendere beni mobili e immobili e di costituirsi parte in giudizio. 2. Non appena possibile, subito dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Organizzazione cerca di concludere con il governo del paese in cui si trova la sua sede (qui di seguito denominato "il Governo ospite") un accordo (qui di seguito denominato "l'Accordo di sede") relativo allo statuto, ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri, necessari all'esercizio delle loro funzioni. 3. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al Governo ospite di esonerare dalle imposte, nei limiti della sua legislazione nazionale, gli emolumenti versati dall'Organizzazione al suo personale e gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione. 4. L'Organizzazione puo' altresi' concludere con uno o piu' Paesi accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, relativi ai poteri, privilegi ed immunita' necessari alla buona applicazione del presente Accordo. 5. Se la sede dell'Organizzazione viene trasferita in un altro paese, il membro in questione conclude al piu' presto, con l'Organizzazione, un accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio. 6. L'Accordo di sede e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso scade: a) col mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) se la sede dell'Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio del Governo ospite; o c) se l'Organizzazione si scioglie.
Accordo - art. 18
Articolo 18 (Conti finanziari) 1. Vengono istituiti due conti: a) il conto amministrativo; b) il conto speciale. 2. Il Direttore esecutivo e' responsabile della gestione di detti conti ed il Consiglio prevede nel suo regolamento interno le disposizioni necessarie.
Accordo - art. 19
Articolo 19 (Conto amministrativo) 1. Le spese necessarie per l'amministrazione del presente Accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte con i contributi annuali versati dai membri conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformita' ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. Le spese delle delegazioni per la partecipazione al Consiglio, ai comitati e a tutti gli altri organi sussidiari del Consiglio di cui all'articolo 24, sono a carico dei membri interessati. Se un membro richiede dei servizi speciali all'Organizzazione, il Consiglio chiede a detto membro di assumersene le spese. 3. Prima della fine di ogni esercizio, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro a detto bilancio. 4. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo e' proporzionale al rapporto che esiste, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di detto esercizio, tra il numero totale dei voti di detto membro ed il numero totale dei voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza prendere in considerazione la sospensione dei diritti di voto di un membro ne' la nuova ripartizione dei voti che ne risulterebbe. 5. Il Consiglio fissa i contributi iniziali di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in rapporto al numero dei voti che detto membro deve avere e del rimanente periodo dell'esercizio in corso, ma i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso non subiscono cambiamenti. 6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data fissata dal Consiglio durante la sua prima riunione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui essi diventano membri. 7. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro i quattro mesi dalla data in cui esso e' esigibile in virtu' del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo lo sollecita ad effettuare al piu' presto il pagamento. Se il detto membro non ha ancora versato il suo contributo entro i due mesi da detta richiesta, gli viene chiesto di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se non ha ancora versato il suo contributo sette mesi dopo la data in cui esso e' esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del suo contributo e viene riscosso un interesse al tasso applicato dalla banca centrale del paese ospite sul contributo ricevuto in ritardo, a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. 8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo e' obbligato a versare il suo contributo.
Accordo - art. 20
Articolo 20 (Conto speciale) 1. Vengono istituiti due sotto-conti del conto speciale: a) il sotto-conto delle attivita' preliminari dei progetti; e b) il sotto-conto dei progetti. 2. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono le seguenti: a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, quando entrera' in vigore; b) gli istituti finanziari regionali ed internazionali; c) i contributi volontari. 3. Le risorse del conto speciale vengono utilizzate solo per progetti approvati o per attivita' preliminari dei progetti. 4. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto delle attivita' preliminari dei progetti vengono rimborsate imputandole sul sotto-conto dei progetti se i progetti sono poi approvati e finanziati. Se, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto dei fondi per il sotto-conto delle attivita' preliminari dei progetti, esso riesamina la situazione e prende le decisioni appropriate. 5. Tutte le entrate che riguardano progetti ben identificabili vengono riportate sul conto speciale. Tutte le spese relative a detti progetti, ivi comprese la remunerazione e le spese di viaggio dei consulenti e degli esperti, vengono imputate sul conto speciale. 6. Il Consiglio fissa, con votazione speciale, le condizioni e modalita' con le quali patrocinera', al momento opportuno e nei casi appropriati, dei progetti in vista del loro finanziamento mediante prestiti, qualora uno o piu' membri abbiano assunto volontariamente tutti gli impegni e responsabilita' relativi a detti prestiti. L'Organizzazione non si assume alcun impegno per detti prestiti. 7. Il Consiglio puo' designare e patrocinare qualunque ente, con il consenso di quest'ultimo, ivi compreso un membro o gruppo di membri, che ricevera' prestiti per il finanziamento di progetti approvati ed assumera' tutti gli impegni che ne derivano. Resta inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di controllare l'uso delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti finanziati. Tuttavia, l'Organizzazione non e' responsabile per le garanzie date volontariamente da un membro qualunque o da altri enti. 8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per alcun membro, responsabilita' derivanti da debiti contratti o prestiti concessi per progetti da parte di ogni altro membro o altro ente. 9. Se vengono offerti all'Organizzazione contributi volontari senza una specifica destinazione, il Consiglio puo' accettare detti fondi. Tali fondi possono essere utilizzati per attivita' preliminari dei progetti, nonche' per progetti approvati. 10. Il Direttore esecutivo cerchera' di trovare, alle condizioni e secondo le modalita' che il Consiglio puo' fissare, un finanziamento adeguato e sicuro per i progetti approvati dal Consiglio. 11. I contributi versati per determinati progetti approvati non vengono utilizzati che per i progetti per i quali essi sono stati inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con il consenso del contribuente. A progetto ultimato, l'Organizzazione restituisce a ciascun contribuente ai progetti specifici l'eventuale saldo dei fondi, proporzionalmente alla parte di ciascuno in rapporto al totale dei contributi inizialmente versati per finanziare detto progetto, a meno che il contribuente non stabilisca diversamente.
Accordo - art. 21
Articolo 21 (Modalita' di pagamento) 1. I contributi ai conti amministrativi vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono assoggettati a delle restrizioni di cambio. 2. I contributi finanziari al conto speciale vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non assoggettati a delle restrizioni di cambio. 3. Il Consiglio puo' altresi' decidere di accettare i contributi al conto speciale sotto altre forme, ivi compresa sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per far fronte alle necessita' dei progetti approvati.
Accordo - art. 22
Articolo 22 (Verifica e pubblicazione dei conti) 1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di verificare i conti dell'Organizzazione. 2. Uno stato del conto amministrativo ed uno stato del conto speciale, verificati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri al piu' presto possibile dopo la fine di ogni esercizio, ma non oltre i sei mesi successivi a detta data, ed il Consiglio li esamina in vista della loro approvazione nella successiva sessione, come opportuno. Successivamente viene pubblicato uno stato di ricapitolazione dei conti e del bilancio verificati.
Accordo - art. 23
Articolo 23 (Progetti) 1. Tutte le proposte di progetti vengono presentate all'Organizzazione dai membri e vengono esaminate dal comitato competente. 2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 1, il Consiglio esamina tutte le proposte di progetti relativi alla ricerca-sviluppo, l'informazione sul mercato, la trasformazione piu' avanzata e piu' intensa nei paesi membri produttori in via di sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, nonche' la raccomandazione presentata dal comitato competente; le proposte di progetti concernenti i legni tropicali, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 2 possono vertere sui prodotti di legni tropicali che non siano quelli elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2. Questa disposizione si applica anche, nei casi adeguati, alle funzioni dei comitati come definite all'articolo 25. 3. Il Consiglio, basandosi sui criteri enunciati al paragrafo 6 e al paragrafo 7 del presente articolo, approva, con votazione speciale, i progetti in vista del loro finanziamento o del loro patrocinio conformemente all'articolo 20. 4. Il Consiglio adotta in maniera continua disposizioni in vista dell'attuazione dei progetti approvati e, per accertarsi della loro efficacia, ne segue l'esecuzione. 5. I progetti di ricerca-sviluppo dovranno riguardare almeno uno dei seguenti cinque settori: a) utilizzazione del legname, ivi comprese le essenze meno conosciute e meno usate; b) valorizzazione delle foreste naturali; c) sviluppo del rimboschimento; d) raccolta del legname, infrastrutture dello sfruttamento forestale, formazione del personale tecnico; e) quadro istituzionale, pianificazione nazionale. 6. I progetti di ricerca-sviluppo approvati dal Consiglio devono rispondere a ciascuno dei seguenti criteri: a) essi dovrebbero riguardare la produzione e l'utilizzazione del legno industriale tropicale; b) dovrebbero essere vantaggiosi per l'economia del legno tropicale nel suo insieme e presentare un interesse sia per i membri produttori che per i membri consumatori; c) dovrebbero riguardare il mantenimento e l'espansione del commercio internazionale dei legni tropicali; d) dovrebbero fornire ragionevoli prospettive di risultati economici positivi in rapporto ai costi; e) devono fare ricorso il piu' possibile agli istituti di ricerca esistenti ed evitare, per quanto possibile, il doppio impiego. 7. I progetti concernenti l'informazione sul mercato, la trasformazione piu' avanzata e piu' intensa nonche' il rimboschimento e la gestione forestale dovrebbero rispondere al criterio b) e, per quanto possibile, ai criteri a), c), d) ed e), come enunciati al paragrafo 6 del presente articolo. 8. Il Consiglio decide l'ordine di priorita' dei progetti, tenuto conto degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna regione produttrice. All'inizio il Consiglio da' la priorita' agli schemi di progetto di ricerca-sviluppo approvati dalla sesta riunione preparatoria sui legni tropicali tenuta ai sensi del Programma integrato per i prodotti di base e a tutti gli altri progetti che il Consiglio puo' approvare. 9. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere il patrocinio di un progetto.
Accordo - art. 24
Articolo 24. (Istituzione di comitati) 1. Col presente Accordo vengono istituiti i seguenti comitati, quali organi permanenti dell'Organizzazione: a) Comitato per l'informazione economica e l'informazione del mercato; b) Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale; c) Comitato per l'industria forestale. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, istituire altri comitati ed organi sussidiari che ritiene appropriati e necessari. 3. I comitati e organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e organi sussidiari vengono convocate dal Consiglio. 4. Tutti i membri possono prendere parte ai Comitati. Il regolamento interno dei comitati viene fissato dal Consiglio.
Accordo - art. 25
Articolo 25. (Funzioni dei comitati) 1. Le funzioni del Comitato per l'informazione economica e l'informazione sul mercato sono le seguenti: a) esaminare attentamente se le statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno sono disponibili e di buona qualita'; b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici menzionati all'allegato C per sorvegliare il commercio internazionale dei legni tropicali; c) seguire regolarmente il mercato internazionale dei legni tropicali, la sua situazione corrente e le sue prospettive a breve termine, sulla base dei dati di cui al precedente comma b) e delle altre informazioni pertinenti; d) inviare raccomandazioni al Consiglio relative agli studi e alla natura degli studi da intraprendere sui legni tropicali, ivi comprese le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli; e) assolvere ogni altro compito affidatogli dal Consiglio per quanto riguarda gli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali; f) facilitare l'apporto di un contributo tecnico ai membri produttori al fine di migliorare i loro servizi statistici pertinenti. 2. Le funzioni del Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale sono le seguenti: a) seguire in modo continuo l'appoggio e l'assistenza forniti, a livello nazionale ed internazionale, per il rimboschimento e la gestione forestale in vista della produzione di legni industriali tropicali; b) incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di rimboschimento e di gestione forestale; c) valutare le necessita' e determinare tutte le fonti possibili di finanziamento per il rimboschimento e la gestione forestale; d) riesaminare regolarmente le necessita' future del commercio internazionale dei legni industriali tropicali e, su questa base, fissare ed esaminare i piani e le misure appropriate possibili nel settore del rimboschimento e della gestione forestale; e) facilitare il trasferimento delle conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, in collaborazione con le organizzazioni competenti; f) coordinare ed armonizzare dette attivita' in vista di una collaborazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le attivita' pertinenti svolte altrove, soprattutto nel quadro della FAO, del PNUE, della Banca mondiale, delle banche regionali e di altre organizzazioni competenti. 3. Le funzioni del Comitato per l'industria forestale sono le seguenti: a) promuovere la cooperazione tra i paesi produttori e i paesi consumatori quali partner nello sviluppo delle attivita' di trasformazione assicurate dai paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori: i) trasferimento di tecnologia; ii) formazione; iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali; iv) armonizzazione delle specificazioni relative ai prodotti trasformati; v) incoraggiamenti all'investimento e alle imprese comuni; e vi) commercializzazione. b) favorire lo scambio di informazioni per facilitare i cambiamenti strutturali che implica la trasformazione piu' intensiva e piu' avanzata nell'interesse sia dei membri produttori che dei membri consumatori; c) seguire le attivita' in corso in questo settore ed individuare ed esaminare i problemi e le loro eventuali soluzioni in collaborazione con le organizzazioni competenti; d) incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di trasformazione dei legni tropicali. 4. La ricerca-sviluppo e' una funzione comune dei comitati istituiti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 24. 5. Visti gli stretti legami esistenti tra la ricerca-sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, la trasformazione piu' intensiva e piu' avanzata e l'informazione sul mercato, ciascuno dei comitati permanenti, oltre alle suddette funzioni che gli sono attribuite, dovra', per quanto riguarda le proposte di progetti di cui e' stato investito, ivi comprese le proposte relative alla ricerca-sviluppo nel settore di sua competenza: a) esaminare e valutare sul piano tecnico le proposte di progetti; b) decidere, conformemente alle direttive generali fissate dal Consiglio, sulle attivita' preliminari necessarie per fare delle raccomandazioni al Consiglio relative a proposte di progetti, ed eseguire dette attivita'; c) stabilire quali sono le possibili fonti di finanziamento di progetti tra quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 20; d) seguire l'esecuzione di progetti ed assicurare la raccolta e la piu' vasta diffusione possibile dei loro risultati, a beneficio di tutti i membri; e) formulare raccomandazioni al Consiglio relative ai progetti; f) assolvere ogni altro compito relativo ai progetti che gli vengono affidati dal Consiglio. 6. Nell'eseguire dette funzioni comuni, ciascun comitato deve tener conto della necessita' di rafforzare la formazione del personale nei paesi membri produttori, esaminare e proporre modalita' per l'organizzazione e il rafforzamento delle attivita' e della capacita' di ricerca-sviluppo dei membri, in particolare dei membri produttori, e promuovere il trasferimento di "know-how" e di tecniche in materia di ricerca tra i membri, soprattutto tra i membri produttori.
Accordo - art. 26
Articolo 26. (Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base) Quando il Fondo comune entrera' in funzione, l'Organizzazione si avvarra' pienamente delle facilitazioni del secondo conto di detto Fondo comune, conformemente ai principi enunciati nell'Accordo relativo all'istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
Accordo - art. 27
Articolo 27. (Statistiche, studi ed informazioni) 1. Il Consiglio stabilisce strette relazioni con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative appropriate, per contribuire affinche' dei dati e informazioni recenti e attendibili siano disponibili riguardo a tutti i fattori relativi ai legni tropicali. L'Organizzazione, in collaborazione con dette organizzazioni, raccoglie, classifica e se necessario pubblica, per quanto concerne la produzione, l'offerta, il commercio, gli stock, il consumo e i prezzi di mercato dei legni tropicali, nonche' i settori connessi, le statistiche necessarie al funzionamento del presente Accordo. 2. I membri comunicano, per quanto lo consente la loro legislazione nazionale ed entro un termine ragionevole, le statistiche e le informazioni richieste dal Consiglio concernenti i legni tropicali. 3. Il Consiglio fa predisporre tutti gli studi necessari sulle tendenze e sui problemi a breve ed a lungo termine del mercato mondiale dei legni tropicali. 4. Il Consiglio vigila affinche' le informazioni comunicate dai membri non vengano utilizzate in modo da pregiudicare il segreto delle operazioni dei privati o delle societa' che producono, trasformano e commerciano legni tropicali.
Accordo - art. 28
Articolo 28. (Rapporto ed esame annuali) 1. Il Consiglio pubblica, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno civile, un rapporto annuale sulle sue attivita' ed ogni altra informazione che ritiene adeguata o appropriata. 2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno la situazione mondiale dei legni tropicali e procede ad uno scambio di punti di vista sulle prospettive dell'economia mondiale dei legni tropicali e sugli altri problemi che strettamente vi si ricollegano, ivi compresi gli aspetti ecologici e quelli che riguardano l'ambiente naturale. 3. L'esame viene effettuato per mezzo di: a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione nazionale, il commercio, l'offerta, gli stock, il consumo ed i prezzi dei legni tropicali; b) dati statistici ed indicatori specifici forniti dai membri nei settori elencati all'allegato C; e c) altre informazioni pertinenti che il Consiglio puo' procurarsi o direttamente, o mediante gli appropriati organismi delle Nazioni Unite e le appropriate organizzazioni intergovernative, governative e non governative. 4. I risultati dell'esame vengono annotati nei rapporti sulle deliberazioni del Consiglio.
Accordo - art. 29
Articolo 29. (Denuncie e controversie) Ogni denuncia contro un membro per inadempienza degli obblighi imposti dal presente Accordo e ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo vengono deferite al Consiglio per la decisione al riguardo. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.
Accordo - art. 30
Articolo 30. (Obblighi generali dei membri) 1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri faranno di tutto e collaboreranno per favorire la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare ogni azione contraria al presente Accordo. 2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni che il Consiglio prende in virtu' delle disposizioni del presente Accordo e si asterranno dall'applicare misure che avrebbero l'effetto di limitare o di contrastare dette decisioni.
Accordo - art. 31
Articolo 31. (Dispense) 1. Se circostanze eccezionali o ragioni di forza maggiore non espressamente previste dal presente Accordo lo esigono, il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo se le giustificazioni date da detto membro lo convincono sulle ragioni che gli impediscono di rispettare detto obbligo. 2. Il Consiglio, quando accorda una dispensa ad un membro, in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, ne precisa le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi.
Accordo - art. 32
Articolo 32. (Misure differenziate e correttive e misure speciali) 1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi vengono lesi da misure prese in applicazione del presente Accordo possono chiedere al Consiglio delle misure differenziate e correttive adeguate. Il Consiglio prevede di adottare misure adeguate conformemente alla sezione III, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. 2. I membri che appartengono alla categoria dei paesi meno avanzati come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali conformemente alla sezione III, paragrafo 4, della risoluzione 93 (IV) e al paragrafo 82 del Nuovo programma sostanziale d'azione per gli anni '80 in favore dei paesi meno avanzati.
Accordo - art. 33
Articolo 33. (Depositario) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite viene designato come depositario del presente Accordo.
Accordo - art. 34
Articolo 34. (Firma, ratifica, accettazione ed approvazione) 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui legni tropicali, 1983, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 2 gennaio 1984 fino ad un mese dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ogni governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo': a) al momento di firmare il presente Accordo, dichiarare che con tale firma esprime il suo consenso ad essere vincolato al presente Accordo (firma definitiva); o b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo od approvarlo tramite il deposito di un apposito strumento presso il depositario.
Accordo - art. 35
Articolo 35. (Adesione) 1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio, che prevedono un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio puo' tuttavia accordare una proroga ai governi che non siano in grado di aderire nei termini fissati. 2. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
Accordo - art. 36
Articolo 36. (Notifica di applicazione a titolo provvisorio) Un governo firmatario che ha intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, od un governo per il quale il Consiglio ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo' in qualunque momento notificare al depositario che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio, o quando quest'ultimo entrera' in vigore conformemente all'articolo 37, o, se e' gia' in vigore, ad una data specificata.
Accordo - art. 37
Articolo 37. (Entrata in vigore) 1. Il presente Accordo entrera' in vigore definitivamente il 1 ottobre 1984 o ad ogni altra data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 16 governi dei paesi consumatori che detengono almeno il 70 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente il presente Accordo o l'hanno rettificato, accettato od approvato, o vi hanno aderito, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34 o all'articolo 35. 2. Se il presente Accordo non entra in vigore definitivamente il 1 ottobre 1984, entrera' in vigore a titolo provvisorio a detta data o ad ogni altra data nel corso dei sei mesi successivi, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 14 governi dei paesi consumatori che detengono almeno il 65 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente il presente Accordo o lo hanno ratificato, accettato, o approvato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34, o hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 36, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte al 1 aprile 1985, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o l'avranno ratificato, accettato od approvato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34, o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi al piu' presto per decidere se il presente Accordo entrera' in vigore nei loro confronti, a titolo provvisorio o definitivo, tutto o in parte. I governi che decideranno di fare entrare in vigore il presente Accordo tra di loro a titolo provvisorio potranno riunirsi ogni tanto per considerare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo. 4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario, conformemente all'articolo 36, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entrera' in vigore alla data di detto deposito. 5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' la prima sessione del Consiglio appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 38
Articolo 38. (Emendamenti) 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente Accordo. 2. Il Consiglio fissa la data in cui i membri devono aver notificato al depositario che accettano l'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione dei membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri produttori e raggiungono almeno l'85 per cento dei voti dei membri produttori, e dei membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri consumatori e raggiungono almeno l'85 per cento dei voti dei membri consumatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento, e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data fissata dal Consiglio, ogni membro puo' ancora notificare al depositario che accetta l'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento. 5. Ogni membro che non ha notificato la sua accettazione di un emendamento alla data in cui detto emendamento entra in vigore, cessa di essere parte del presente Accordo a partire da detta data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio che non ha potuto accettare l'emendamento in tempo utile a causa di difficolta' incontrate per portare a termine la sua procedura costituzionale od istituzionale ed il Consiglio abbia deciso di prolungare, per detto membro, il termine di accettazione. Tale membro non e' vincolato dall'emendamento fintantoche' non avra' notificato la sua accettazione. 6. Se le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento non sono soddisfatte alla data fissata dal Consiglio, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'emendamento viene considerato ritirato.
Accordo - art. 39
Articolo 39. (Recesso) 1. Ogni membro puo' recedere dal presente Accordo in qualunque momento dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, notificando per iscritto il suo recesso al depositario, ed informando contemporaneamente il Consiglio della decisione che ha preso. 2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.
Accordo - art. 40
Articolo 40. (Esclusione) Se il Consiglio arriva alla conclusione che un membro e' venuto meno agli obblighi a lui imposti dal presente Accordo e se decide inoltre che detta inadempienza ostacola seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con votazione speciale, escludere detto membro dal presente Accordo. Il Consiglio notifica immediatamente la sua decisione al depositario. Detto membro cessa di essere parte al presente Accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.
Accordo - art. 41
Articolo 41. (Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano o vengono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento) 1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo per: a) la non accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell'articolo 38; b) il recesso del presente Accordo in applicazione dell'articolo 39; o c) l'esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 40. 2. Il Consiglio conserva ogni contributo versato sul conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo. 3. Un membro che ha cessato di essere parte al presente Accordo non ha diritto ad alcun utile della liquidazione dell'Organizzazione ne' degli altri beni dell'Organizzazione. Non gli puo' essere, nemmeno imputata alcuna quota dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo cessa di essere in vigore.
Accordo - art. 42
Articolo 42. (Durata, proroga e termine dell'Accordo) 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore a meno che il Consiglio non decida, con votazione speciale, di prorogarlo, rinegoziarlo, oppure porvi fine conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere di prorogare il presente Accordo per un massimo di due periodi di due anni ciascuno. 3. Se, prima dello scadere del periodo di cinque anni previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello scadere di un periodo di proroga previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del caso, viene negoziato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo, ma non ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo. 4. Se viene negoziato un nuovo accordo ed entra in vigore mentre il presente Accordo e' in corso di proroga, in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo, cosi' come e' stato prorogato, cessa di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo. 5. Il Consiglio puo' in qualunque memento, con votazione speciale, decidere di porre fine al presente Accordo con effetto dalia data da esso scelta. 6. Nonostante la cessazione del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere durante un periodo non superiore ai 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione; ivi compresa la liquidazione dei conti e, con riserva delle decisioni pertinenti da adottare con votazione speciale, il Consiglio ha durante detto periodo i poteri e le funzioni che gli possono essere necessari a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa. In virtu' del presente articolo.
Accordo - art. 43
Articolo 43. (Riserve) Non puo' essere fatta alcuna riserva per quanto riguarda una qualunque delle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme sotto il presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra il diciotto novembre millenovecentottantatre, i testi del presente Accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede. Il testo facente fede in cinese sara' redatto dal depositario e sottoposto all'adozione di tutti i firmatari e agli Stati ed organizzazioni intergovernative che avranno aderito al presente Accordo.
Accordo - Allegato A
ALLEGATO A Lista dei paesi produttori dotati di risorse forestali tropicali e/o esportatori netti di legni tropicali in termini di volume, e ripartizione dei voti ai fini dell'articolo 37: Birmania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Brasile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Costa d'Avorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Equador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Filippine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Gabon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Guatemala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Honduras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Malesia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Messico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Panama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Papuasia - Nuova Guinea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Repubblica centrafricana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Repubblica domenicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Repubblica Unita di Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Repubblica Unita del Camerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tailandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Trinita' e Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 TOTALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.00
Accordo - Allegato B
ALLEGATO B Lista dei paesi consumatori e ripartizione dei voti ai fini dell'articolo 37: Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Cile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Comunita' Economica Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . (277) Repubblica Federale di Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Belgio/Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. . . . . . . . . 41 Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Giappone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Giordania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Israele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nuova Zelanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Repubblica di Corea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Romania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Stati Uniti d'America. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Turchia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche . . . . . . . . . 14 TOTALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Accordo - Allegato C
ALLEGATO C Dati statistici e indicatori specifici ritenuti necessari per la sorveglianza del commercio internazionale dei legni tropicali(*)
```
```
| Da comunicare a cura | Da comunicare a cura
|dei membri produttori |dei membri consumatori
=====================================================================
A) Dati mensili di | |
base per la | |
sorveglianza regolare |Quantita' esportate |Quantita' importate
dei principali |(valori): secondo i |(valori): secondo i
movimenti commerciali |prodotti, le essenze, |prodotti, le essenze,
di legni tropicali. |la destinazione, ecc. |l'origine, ecc.
|Prezzi medi f.o.b.: |Prezzi medi c.i.f.: per
|per prodotti ed |prodotti ed essenze
|essenze specifiche |specifiche
|rappresentativi dei |rappresentativi dei
|principali flussi |principali flussi
|commerciali. |commerciali.
B) Dati ed indicatori | |
specifici | |
supplementari utili a |Valutazione periodica |Valutazione periodica
definire l'offerta e |degli stocks ai punti |degli stocks ai punti
la domanda a breve |di imbarco e, se |di sbarco e, se
termine di legni |possibile, nelle fasi |possibile, nelle fasi
tropicali. |intermedie |intermedie
|Produzione |
|dell'industria |Percentuale dei legni
|forestale (capacita) e|tropicali nel commercio
|consumo/produzione di |totale dei legni
|legni industriali |industriali
|Quantita' di legni |Esportazioni e
|industriali ricavati |riesportazioni dei
|dalle foreste |prodotti del legno
|Tassi di nolo |
|Contingenti di |Attivita' del settore
|esportazione - |dell'edilizia messa in
|incentivi |cantiere di alloggi,
|all'esportazione |tassi ipotecari
|Ostacoli climatici - |
|calamita' naturali |Produzione di mobili
| |Inchieste relative agli
| |usi finali dei
|Modifiche dei dazi |principali settori di
C) Altre informazioni |doganali e degli |consumo di legni
specifiche |ostacoli non tariffari|tropicali
| |Evoluzione della moda
| |in materia di
| |impiallacciatura
| |Modifiche dei dazi
| |doganali e degli
| |ostacoli non tariffari
| |Tendenze osservate
| |nella sostituzione di
| |alcuni legni con altri,
| |e nella sostituzione
| |dei legni con altri
| |prodotti
=====================================================================
| Da comunicare a cura | Da comunicare a cura
|dei membri produttori | dei membri consumatori
| |
=====================================================================
|Indicatori finanziari ed economici
|pertinenti (nazionali ed
|internazionali) pubblicati: ad
|esempio, prodotto nazionale lordo,
|tasso di cambio,
D) Indicazioni e informazioni |tasso d'interesse, tasso
economiche di carattere generale, |d'inflazione, ragione di scambio.
direttamente o indirettamente |Provvedimenti e politiche
connesse al commercio |nazionali ed internazionali aventi
internazionale dei legni |un'influenza sul commercio
(tropicali) |internazionale dei legni tropicali
(*) Tabella allegata all'Accordo a seguito dell'intesa raggiunta dal Comitato esecutivo della Conferenza, il 29 marzo 1983.