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LEGGE 5 marzo 1985, n. 130

Current text a fecha 1985-04-15

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45, paragrafo 2, della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale, hanno deciso di modificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriormente conclusi e, all'uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, Sig. Mario FIORET, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, S.A.S. il Principe di Monaco, Sig. Louis CARAVEL, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo I Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione e' precisato all'art. 3; b) il termine "autorita' competente" designa l'Autorita' amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l'applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioe': A Monaco: - il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali; In Italia: - il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanita'; c) il termine "istituzione" designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all'art. 3; d) il termine "istituzione competente" designa l'organismo di iscrizione dell'interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo; e) il termine "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di soggiorno" designa rispettivamente l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica; f) il termine "Paese competente" designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l'istituzione competente; g) il termine "residenza" designa il luogo ove l'interessato dimora abitualmente; h) il termine "soggiorno" designa il luogo ove l'interessato dimora temporaneamente; i) il termine "lavoratore" designa i lavoratori subordinati, nonche' le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione; j) il termine "familiari" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove risiedono. Tuttavia, se detta legislazione considera come familiari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione e' considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, quando dette persone sono prevalentemente a carico del lavoratore; k) il termine "superstiti" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione e' considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore; l) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonche' i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione; m) i termini "prestazioni", "pensioni", "rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite; n) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia; o) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum, nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, di seguito denominati "lavoratori", sono rispettivamente sottoposti alle dette legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco. Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi. Paragrafo 2 - I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell'art. 3 relative all'assicurazione volontaria o facoltativa. A tale fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli compiuti nell'altro Paese. Paragrafo 3 - I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l'applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono 1°) nel Principato di Monaco: a) la legislazione relativa all'organizzazione dei servizi sociali; b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme; c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternita' e dei rischi malattia, invalidita', morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternita'; d) la legislazione sulla dichiarazione, l'indennizzo e l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari; f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. 2°) in Italia: a) la legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti; b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita'; c) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) la legislazione sugli assegni familiari; e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. Paragrafo 2 - La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente; Tuttavia, essa si applichera': a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverra', all'uopo, un accordo tra i Paesi contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l'estensione e' stata realizzata o del Governo dell'altro Paese. Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell'altro Paese contraente. In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all'estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata. L'opposizione del Governo dell'altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione di detto Paese. Paragrafo 2 - Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni: a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono normalmente e che sono occupati temporaneamente nell'altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici mesi; nel caso in cui tale occupazione, per motivi imprevedibili, superasse i dodici mesi, l'applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potra' eccezionalmente essere mantenuta con l'accordo dell'Autorita' competente del secondo Paese; b) i lavoratori delle imprese pubbliche o private di trasporto che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese, e che sono occupati nelle unita' mobili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l'impresa ha la propria sede; c) i viaggiatori o rappresentanti di commercio che esercitano la loro attivita' nei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese sul territorio del quale risiedono abitualmente, qualunque sia la sede dell'impresa o delle imprese per il conto della quale o delle quali essi lavorino; d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell'altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell'equipaggio, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese; e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l'impresa del datore di lavoro. Le modalita' di applicazione del presente paragrafo, in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo. Paragrafo 3 - Le Autorita' competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo. Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi. Tuttavia: 1. - sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonche' i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie; 2. - i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sara' fissato con Accordo Amministrativo, tra l'applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro per esercitarvi la loro attivita' beneficiano, cosi' come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni previste dalla legislazione di detto Paese nel caso di malattia o di tubercolosi, purche': 1°) essi soddisfino le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi; 2°) La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro ultima iscrizione al regime di detto Paese. Paragrafo 2 - Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima dell'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro e qualora il periodo di assicurazione compiuto precedentemente dal lavoratore nel regime dell'altro Paese non abbia cessato di produrre effetto, le prestazioni rimangono a carico di quest'ultimo regime. Le condizioni in cui sono erogate saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese per esercitarvi la loro attivita' beneficiano, cosi' come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni di maternita' di detto Paese, purche' essi soddisfino alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti nel Paese che lasciano con quelli compiuti posteriormente all'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro. Paragrafo 2 - L'onere delle prestazioni dell'assicurazione maternita' incombe all'istituzione competente dalla quale dipendeva il lavoratore alla data presunta del concepimento. Le condizioni in cui dette prestazioni sono erogate, saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all'art. 4 paragrafo 2 a) e 3) ed all'art. 5 punto 2 che soddisfano alle condizioni per aver diritto alle prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita' richieste dalla legislazione del Paese alla quale rimangono sottoposti, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente. Paragrafo 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono ugualmente applicabili ai familiari del lavoratore.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivita' sul territorio di uno dei Paesi e risiedono sul territorio dell'altro Paese, e che, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, soddisfino alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla legislazione applicabile da quest'ultima istituzione; - le prestazioni in denaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla legislazione che essa applica. Paragrafo 2 - Le disposizioni di cui sopra, concernenti le prestazioni in natura, sono applicabili ai familiari che risiedono sul territorio del Paese contraente diverso da quello nel quale il lavoratore esercita la sua attivita', a condizione tuttavia che non abbiano diritto a prestazioni analoghe in virtu' della legislazione del Paese di residenza. Paragrafo 3 - I lavoratori ed i familiari di cui ai paragrafi precedenti possono, sia in caso di urgenza medica sia con l'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro, ricevere le cure sul territorio di questo Paese e beneficiare delle prestazioni previste dalla sua legislazione.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro attivita' nonche' i loro familiari possono, se soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Paese per aver diritto alle prestazioni, ricevere cure sul territorio dell'altro Paese, nei casi seguenti: a) quando durante un soggiorno su detto territorio il loro stato di salute necessiti di cure immediate; b) quando l'istituzione competente del luogo di lavoro li autorizzi, nel corso di una cura, a trasferire la loro residenza su detto territorio; c) quando la detta istituzione li autorizzi a recarsi su detto territorio per ricevervi le cure che il loro stato necessita. Paragrafo 2 - Le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 possono essere rispettivamente rifiutate nel solo caso in cui: - lo spostamento dell'interessato e' sconsigliato per ragioni mediche debitamente stabilite; - le cure richieste dallo stato dell'interessato possono essere prestate sul territorio del Paese del luogo di residenza. Le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo possono essere concesse a posteriori nel caso in cui l'interessato non abbia potuto, per ragioni riconosciute valide, richiederle in tempo utile ed il loro rilascio si dimostri fondato. Paragrafo 3 - Le disposizioni dei precedenti paragrafi sono applicabili ai titolari di una pensione d'invalidita', di vecchiaia e superstiti, di una rendita d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonche' ai loro familiari. Paragrafo 4 - Nelle ipotesi di cui al presente articolo le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro dall'istituzione dell'altro Paese, secondo le modalita' previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese e nel limite della durata fissata dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla propria legislazione.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Paragrafo 1 - Le prestazioni erogate dall'istituzione del Paese di residenza alle condizioni previste all'art. 10 per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro sono rimborsate forfettariamente da quest'ultima sulla base di un costo medio le cui modalita' di calcolo sono determinate con Accordo Amministrativo. Tuttavia, il valore del forfait di base non puo' eccedere il costo medio per lavoratore delle prestazioni corrispondenti erogate dal regime generale del Paese del luogo di lavoro. Paragrafo 2 - L'ammontare delle prestazioni in natura erogate al lavoratore ed, eventualmente, ai suoi familiari residenti nel Paese del luogo di lavoro, secondo la legislazione di detto Paese, e' dedotto dall'ammontare del rimborso forfettario previsto al primo comma del precedente paragrafo. Paragrafo 3 - Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare altre modalita' di rimborso. Paragrafo 4 - Le condizioni di applicazione del presente articolo e le modalita' di rimborso saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli art. 7 paragrafo 2, 8 paragrafo 2, 9, 11 e 15 per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del Paese sul cui territorio le cure sono state ricevute, sono rimborsate integralmente dalla predetta istituzione competente su giustificazione delle spese sostenute.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Paragrafo 1 - I titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi che hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia in virtu' della legislazione dei due Paesi, beneficiano, unitamente ai loro familiari, di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - dette prestazioni sono erogate dall'istituzione del Paese sul territorio del quale si trova la residenza degli interessati e secondo la legislazione applicabile in detto Paese. Esse restano a carico di detta istituzione. Paragrafo 2 - Con riserva delle disposizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione di ciascuno dei Paesi, i titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base ai periodi di assicurazione compiuti in un solo Paese, che dia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, e che risiedano sul territorio dell'altro Paese beneficiano, unitamente ai loro familiari, di dette prestazioni a condizione che la pensione o la rendita sia stata liquidata sulla base di un minimo di 360 mesi di lavoro. Dette prestazioni sono erogate dall'istituzione del Paese di residenza e secondo la legislazione applicabile in detto Paese; sono rimborsate forfettariamente dall'istituzione competente dell'altro Paese alle condizioni determinate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 La concessione da parte dell'istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto dell'istituzione dell'altro Paese, di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituzione competente, salvo casi di urgenza. Le modalita' di applicazione del presente articolo saranno regolate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Per l'esercizio del controllo medico dei beneficiari di cure, gli organismi di ciascun Paese potranno effettuare i necessari controlli sul territorio dell'altro Paese alle condizioni fissate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Paragrafo 1 - Le disposizioni della legislazione italiana relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime italiano sul territorio monegasco; le decisioni prese s'impongono alle istituzioni italiane. Paragrafo 2 - Le disposizioni della legislazione monegasca relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime monegasco sul territorio italiano; le decisioni prese s'impongono alle istituzioni monegasche. Paragrafo 3 - Le eventuali decisioni adottate dalle istituzioni di un Paese sono comunicate alle autorita' competenti dell'altro Paese.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Paragrafo 1 - Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o uno dei familiari muore sul territorio di un Paese diverso da quello cui appartiene l'istituzione competente, il decesso e' considerato come sopraggiunto sul territorio del Paese competente. Paragrafo 2 - L'istituzione competente e' tenuta a concedere gli assegni previsti in caso di morte dalla legislazione che essa applica, tenuto conto, se del caso, dei periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi, anche nel caso in cui il beneficiario risieda sul territorio dell'altro Paese. Paragrafo 3 - Le disposizioni del presente articolo sono ugualmente applicabili nel caso in cui il decesso e' conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Paesi contraenti sono totalizzati a condizione che non si sovrappongano sia per la determinazione del diritto alle prestazioni sia per il mantenimento o il recupero di tale diritto. L'Accordo Amministrativo determinera' le regole applicabili nel caso di sovrapposizione di periodi.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti siano sufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione, l'istituzione competente di detto Paese determina l'ammontare della prestazione di cui e' debitrice, secondo la propria legislazione, in base a detti periodi. Le disposizioni del precedente comma sono ugualmente applicabili qualora l'interessato possa aver diritto alle prestazioni della legislazione dell'altro Paese contraente per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all'art. 19.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei Paesi contraenti siano rispettivamente sufficienti per aver diritto alle prestazioni di ciascuna, di dette legislazioni, l'istituzione competente di ciascun Paese determina l'importo della prestazione di cui e' debitrice, secondo la propria legislazione, in virtu' dei periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Qualora i periodi di assicurazione compiuti sia in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti, sia sotto quella di ciascuno di essi, siano insufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione o di ciascuna di esse, l'istituzione competente di detto Paese o di ciascuno di essi, procede alla totalizzazione dei periodi prevista all'art. 19, per determinare, secondo la propria legislazione, se l'interessato soddisfi alla condizione di durata di assicurazione che essa richiede.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Nel caso in cui il diritto a prestazione sia acquisito per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all'art. 19, l'importo e' determinato dall'istituzione debitrice competente alle seguenti condizioni: - in funzione sia della durata dei periodi compiuti sotto la propria legislazione sia, se del caso, della durata di detti periodi in rapporto all'insieme dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Paesi contraenti, in quest'ultimo caso, l'istituzione competente determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; - nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti limiti la durata dei periodi da prendere in considerazione, la totalizzazione e' effettuata dall'istituzione competente di tale Paese solo a concorrenza di tale massimo; - nel caso in cui sia fatta applicazione della regola del prorata, i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altro Paese contraente sono presi in considerazione per il valore medio dei contributi versati o delle retribuzioni percepite, quale risulta dai periodi riconosciuti validi dall'istituzione debitrice; - nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti fa dipendere l'importo della prestazione dal numero dei familiari o dei superstiti, l'istituzione competente di detto Paese prende in considerazione, per la determinazione di detto importo, tra le predette persone, quelle che risiedono sul territorio dell'altro Paese contraente.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di un Paese contraente non e' superiore ad un anno, l'istituzione di detto Paese non e' tenuta a concedere prestazioni per i detti periodi, salvo se, in virtu' di tali soli periodi, un diritto a prestazione e' acquisito in virtu' di detta legislazione. In tale caso, il diritto e' liquidato in maniera definitiva in funzione di questi soli periodi. Cio' nonostante, detti periodi sono presi in considerazione per l'apertura del diritto mediante totalizzazione nei confronti della legislazione dell'altro Paese contraente.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Se l'importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in virtu' della totalizzazione dei periodi non raggiunge la prestazione minima fissata, se del caso, dalla legislazione del Paese di residenza l'istituzione competente di tale Paese completa detto importo fino a concorrenza della prestazione minima.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Paragrafo 1 - Qualora la legislazione di uno dei Paesi contraenti subordini la concessione di certe prestazioni, o di certi vantaggi, alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, o, se del caso, in una professione o un'occupazione determinata, i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altro Paese contraente sono presi in considerazione, per la concessione di detti vantaggi, solo se sono stati compiuti in un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione, o, se del caso, nella stessa occupazione. Paragrafo 2 - Se, tenuto conto dei periodi cosi' compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni o di detti vantaggi, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale senza tener conto della loro specificita'.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Paragrafo 1 - Qualora, domandando per la prima volta la liquidazione del diritto a pensione, dopo aver compiuto periodi di assicurazione nei due Paesi contraenti, l'interessato non soddisfi alle condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, ma soddisfi solo alle condizioni richieste da entrambe ma si sia avvalso della possibilita' offerta dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti, di differire la liquidazione dei suoi diritti ad una prestazione, l'ammontare delle prestazioni dovute in virtu' della legislazione nazionale nei confronti della quale i diritti sono liquidati e' calcolato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 o dell'articolo 22. Paragrafo 2 - Qualora le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Paese contraente siano soddisfatte o, qualora l'interessato chieda la liquidazione dei suoi diritti che aveva differito nei confronti della legislazione di uno dei Paesi contraenti, si procede alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtu' di detta legislazione nei termini degli articoli 20, paragrafo 1, o 22, a seconda che sia necessario o meno fare ricorso alla totalizzazione, senza che sia necessario procedere ad una revisione dei diritti gia' liquidati. Tuttavia, solo i periodi compiuti anteriormente alla prima liquidazione sono presi in considerazione per la totalizzazione.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, per analogia, ai diritti dei superstiti.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Le modalita' di pagamento delle prestazioni liquidate in conformita' alle disposizioni precedenti sono determinate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivita' sul territorio di uno dei Paesi contraenti ed i cui familiari risiedono sul territorio dell'altro Paese contraente beneficiano delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese. Paragrafo 2 - Tali prestazioni sono a carico dell'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro. Paragrafo 3 - In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni familiari sono erogate alle condizioni previste dalla legislazione italiana qualora l'attivita' sia esercitata sul territorio italiano.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Per l'apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in considerazione, se necessario, i periodi di assicurazione compiuti sia nell'uno che nell'altro dei Paesi contraenti.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Le modalita' per la concessione ed il rimborso delle prestazioni familiari nonche' le regole concernenti il cumulo saranno fissate con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 In caso d'infortunio sul lavoro, i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel luogo di lavoro eccettuati i casi previsti al paragrafo 2 dell'art. 4 di cui sopra.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 E' parimenti considerato infortunio sul lavoro l'infortunio sopravvenuto ad un lavoratore, regolarmente autorizzato a lavorare in uno dei Paesi contraenti, mentre si reca dal Paese di residenza o del luogo di soggiorno abituale nel Paese del luogo di lavoro o viceversa, a condizione che non si sia allontanato dal percorso normale o che non l'abbia interrotto per un motivo estraneo alla sua occupazione.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, esclusivamente sul territorio di uno dei due Paesi, una attivita' suscettibile di provocare una malattia professionale, rimane sottoposto alla legislazione di tale Paese, anche se la dichiarazione della malattia e' fatta mentre lavora nell'altro Paese. Paragrafo 2 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese, una attivita' suscettibile di provocare una malattia professionale indennizzata dalla legislazione dei due Paesi, e' sottoposto alla legislazione del Paese sul cui territorio e' stata esercitata da ultimo l'attivita' suscettibile di provocare detta malattia professionale, purche' soddisfi si le condizioni previste da detta legislazione. Se il lavoratore e' affetto da silicosi l'onere delle prestazioni in denaro sara' ripartito tra le istituzioni competenti dei due Paesi proporzionalmente alla durata, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese, dei periodi di lavoro che lo abbiano esposto al rischio da prendere in considerazione. Tuttavia, le Autorita' competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, l'applicazione delle predette regole ad altre malattie professionali. Paragrafo 3 - In caso di aggravamento di una malattia professionale di un lavoratore che ha beneficiato o beneficia, di un indennizzo per detta malattia professionale in base alla legislazione dell'uno dei due Paesi, sono applicabili le seguenti regole: a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese un'attivita' suscettibile di provocare la malattia professionale, l'istituzione competente del primo Paese e' tenuta a prendere a suo carico le prestazioni in virtu' della propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento; b) se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese una tale attivita', l'istituzione competente del primo Paese deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tener conto dell'aggravamento; l'istituzione competente dell'altro Paese concede al lavoratore il complemento di rendita il cui importo, determinato secondo la legislazione di detto Paese, e' calcolato sulla base delle differenze tra la nuova percentuale di incapacita' risultante dall'aggravamento e quella fissata a seguito della malattia, prima dell'aggravamento. Tuttavia, qualora l'onere delle prestazioni in denaro relative alla silicosi, sia stato ripartito in conformita' al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, tra le istituzioni competenti dei due Paesi, le prestazioni in denaro risultanti dall'aggravamento di detta malattia saranno concesse come segue: - nel caso in cui il lavoratore non ha piu' esercitato l'attivita' suscettibile di provocare detta malattia o ha esercitato tale attivita' sul territorio dei due Paesi, le prestazioni in denaro saranno ugualmente ripartite sulla stessa base; - nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato, sul territorio di uno dei due Paesi, l'attivita' suscettibile di provocare detta malattia, le prestazioni in denaro relative all'aggravamento restano a carico dell'istituzione competente di detto Paese.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Per la determinazione della percentuale di incapacita' relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto o ad una malattia professionale manifestata in uno dei Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali anteriori che rientrino nella competenza della legislazione dell'altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacita' fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo degli infortuni o delle malattie considerate dalla legislazione alla quale la vittima e' sottoposta per il nuovo infortunio o per la nuova malattia. Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rimanere a carico dell'organismo competente del Paese che ne sosteneva gia' l'onere.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell'altro Paese secondo le condizioni e le modalita' che saranno stabilite con Accordo Amministrativo.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Paragrafo 1 - Le Autorita' competenti, nonche' le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale. Detta collaborazione amministrativa e', in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese. Paragrafo 2 - Per l'applicazione della presente convenzione, le autorita' e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttamente tra loro, nonche' con le persone interessate o i loro rappresentanti.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria, di bollo e di tasse consolari previste dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre alle amministrazioni od istituzioni di detto Paese e' esteso ai documenti corrispondenti da produrre per la applicazione della presente Convenzione alle amministrazioni o istituzioni dell'altro Paese. Paragrafo 2 - Tutti gli atti, documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione della presente convenzione sono esenti da visto di legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorita' o ad un'istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorita' o istituzione corrispondente dell'altro Paese; in questo caso, quest'ultima dovra' trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all'istituzione competente. La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorita' o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti e' considerata data di presentazione nei confronti dell'autorita' o istituzione corrispondente dell'altro Paese.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Paragrafo 1 - Le autorita' competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente, sotto forma di accordo amministrativo, le regole di applicazione della presente Convenzione in quanto dette regole necessitano di una intesa tra di esse. Esse si comunicheranno in tempo utile le altre disposizioni prese in vista dell'esecuzione della presente Convenzione all'interno del proprio Paese, nonche' le modifiche sopravvenute nelle legislazioni e regolamentazioni di cui all'articolo 3. Paragrafo 2 - Le autorita' competenti dei Paesi contraenti determineranno di comune accordo le misure da prevedere al fine di evitare i cumuli nel caso in cui l'applicazione delle legislazioni o regolamentazioni dei Paesi contraenti e della presente Convenzione avesse per effetto l'apertura simultanea dei diritti a prestazioni incombenti alle istituzioni dei due Paesi.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell'altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore. L'Accordo amministrativo determinera' le modalita' di applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorita' competenti di ciascun Paese, che si riunira' alternativamente a Roma ed a Monaco. Paragrafo 2 - Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovra' essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorita' competenti dei due Paesi. L'organismo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall'istituzione di uno dei Paesi puo' essere operato presso l'istituzione debitrice di prestazioni dell'altro Paese nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultima. Esso forma oggetto di notifica indicante l'importo delle somme ed i motivi per i quali e' effettuato. L'istituzione investita dell'opposizione al pagamento ne da' conoscenza alla persona interessata. Salvo contestazione da parte di quest'ultima, formulata con lettera raccomandata con avviso di ritorno al piu' tardi entro il mese, l'istituzione debitrice di prestazioni se ne libera validamente corrispondendo alla istituzione che ha effettuato opposizione al pagamento le somme oggetto della opposizione stessa. Paragrafo 2 - L'istituzione italiana che ha pagato una pensione il cui importo e' stato integrato al trattamento minimo ad un lavoratore che ha ottenuto successivamente una pensione del regime monegasco puo' chiedere alla competente istituzione monegasca di versarle direttamente gli arretrati della pensione di cui e' debitrice per il periodo compreso fra la data di apertura del diritto a pensione e quella della sua liquidazione. L'istituzione italiana trattiene su tali arretrati le somme indebitamente pagate e liquida, al piu' presto, l'eventuale eccedenza al titolare della pensione.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 Paragrafo 1 - La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. Paragrafo 2 - Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. Paragrafo 3 - Le prestazioni la cui erogazione sia stata sospesa in applicazione delle disposizioni vigenti in uno dei Paesi contraenti per motivo della cittadinanza o della residenza degli interessati all'estero, saranno concesse a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le prestazioni che non fosse stato possibile attribuire agli interessati per la stessa ragione saranno liquidate ed erogate a partire dalla stessa data. Paragrafo 4 - Per l'applicazione della presente Convenzione, deve essere tenuto conto anche dei periodi di assicurazione anteriori alla sua entrata in vigore.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 Paragrafo 1 - La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata tre mesi prima della scadenza del termine. Paragrafo 2 - In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per il caso di residenza o di soggiorno all'estero di un lavoratore. Paragrafo 3: Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi complementari.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 L'Accordo Amministrativo previsto dalla presente Convenzione entrera' in vigore alla stessa data della Convenzione stessa.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni: a) della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957; b) dell'Accordo fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firmato a Roma il 6 dicembre 1957; c) della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco firmata a Roma l'11 ottobre 1961; d) dell'Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilita' dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964. In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI