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LEGGE 20 maggio 1985, n. 206

Current text a fecha 1985-05-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione sara' data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalita' e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, Onorevole Bettino Craxi, esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno, preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica, considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative, tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme, convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica italiana, su quanto segue: ARTICOLO 1. Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmate dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato 1.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2. Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli articoli 13, n. 2 e 14, dell'Accordo 18 febbraio 1984.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo. Roma, 15 novembre 1984. AGOSTINO CARDINAL CASAROLI - BETTINO CRAXI

Allegato

Dal Vaticano, 15 novembre 1984 CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA IL PREFETTO N. 7126/84 Signor Presidente del Consiglio, La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto stesso anno, a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede - attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale italiana - ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di altre: cio' al fine di garantire la possibilita' stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volonta' delle Alte Parti. 1. - Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura: 1) Articolo 46, comma 1: "A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana". A Sua Eccellenza l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ROMA 2) Articolo 47, comma 1: "Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici". 3) Articolo 50: "I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonche' le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, degli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capi di per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sara' comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi. Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonche' al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese. Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5%, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verra' corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme. Le erogazioni alla Conferenza Episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalita' che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalita' devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attivita' dell'Istituto di cui all'articolo 21, comma terzo. Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualita' dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici". 4) Articolo 51, commi 1 e 2: "Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre". II. - Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette. III. - Data la natura del tutto sui generis della personalita' giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi. La Santa Sede conferma la sua disponibilita' ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attivita' in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione. Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederle, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare. Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. AGOSTINO CARDINAL CASAROLI ALLEGATO "La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtu' degli articoli 47 e 50. La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtu' della effettiva destinazione delle somme. Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la numerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile". Roma, 15 novembre 1984 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Eminenza Reverendissima, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna n. 7126/84. Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno. Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative. In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra. Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia piu' alta considerazione. BETTINO CRAXI Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI Segretario di Stato di Sua Santita' CITTA' DEL VATICANO ROMA

Norme-art.1

NORME APPROVATE DALLA COMMISSIONE PARITETICA NELLA FORMULAZIONE DEL TESTO FIRMATO DALLA COMMISSIONE STESSA IN DATA 8 AGOSTO 1984 LA COMMISSIONE PARITETICA istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha formulato, in attuazione dell'articolo 7, n. 6, le seguenti norme da sottoporre all'approvazione delle Parti: ARTICOLO 1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Norme-art.2

ARTICOLO 2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16. L'accertamento di cui al comma precedente e' diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalita' di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

Norme-art.3

ARTICOLO 3. Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorita' ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Norme-art.4

ARTICOLO 4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Norme-art.5

ARTICOLO 5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non puo' comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private. I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Norme-art.6

ARTICOLO 6. Gli enti ecclesiastici gia' riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986. Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Norme-art.7

ARTICOLO 7. Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia. Le province italiane di istituti religiosi e di societa' di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attivita' non e' limitata al territorio dello Stato o a territori di missione. Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica. Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

Norme-art.8

ARTICOLO 8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilita'.

Norme-art.9

ARTICOLO 9. Le societa' di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Norme-art.10

ARTICOLO 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

Norme-art.11

ARTICOLO 11. Il riconoscimento delle chiese e' ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

Norme-art.12

ARTICOLO 12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Norme-art.13

ARTICOLO 13. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalita' giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

Norme-art.14

ARTICOLO 14. Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non piu' rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli gia' esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Norme-art.15

ARTICOLO 15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

Norme-art.16

ARTICOLO 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Norme-art.17

ARTICOLO 17. Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Norme-art.18

ARTICOLO 18. Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

Norme-art.19

ARTICOLO 19. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorita' ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

Norme-art.20

ARTICOLO 20. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante la iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorita' ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'autorita' ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Norme-art.21

ARTICOLO 21. In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico. Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani. La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

Norme-art.22

ARTICOLO 22. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

Norme-art.23

ARTICOLO 23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero e' emanato dal Vescovo diocesano in conformita' alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana. In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto e' composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

Norme-art.24

ARTICOLO 24. Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51. Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo I, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana. I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

Norme-art.25

ARTICOLO 25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

Norme-art.26

ARTICOLO 26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attivita' commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'istituto nazionale di previdenza sociale. Con decreto del Ministro delle finanze e' determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

Norme-art.27

ARTICOLO 27. L'istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in conformita' ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessita' che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Norme-art.28

ARTICOLO 28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917. Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 22. L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

Norme-art.29

ARTICOLO 29. Con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico. Tali enti acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attivita' educative o caritative o ad altre attivita' pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attivita' che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

Norme-art.30

ARTICOLO 30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalita' giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalita' giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio e' trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi. Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorita' ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte. Tali enti perdono la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l'autorita' ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

Norme-art.31

ARTICOLO 31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessita' di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono. Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

Norme-art.32

ARTICOLO 32. Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione. Analogamente le liberalita' disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

Norme-art.33

ARTICOLO 33. I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero: a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero; b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

Norme-art.34

ARTICOLO 34. L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato. La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi. Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico. I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

Norme-art.35

ARTICOLO 35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita. Parte degli eventuali avanzi di gestione e' versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

Norme-art.36

ARTICOLO 36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovra' produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

Norme-art.37

ARTICOLO 37. L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale e' ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalita' di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa. Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalita' istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico. Il Prefetto, nel caso di piu' enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorita': Stato, Comune, Universita' degli Studi, Regione, Provincia. Il relativo contratto di vendita e' stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma. Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione. Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data. Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38. Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto puo' vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto. Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, e' nullo. Le disposizioni precedenti non si applicano quando: a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico; b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino. La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

Norme-art.38

ARTICOLO 38. Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi: a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta; b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

Norme-art.39

ARTICOLO 39. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero e' amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalita' che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana. Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Norme-art.40

ARTICOLO 40. Le entrate dell'istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

Norme-art.41

ARTICOLO 41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalita' previste dall'articolo 48. Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

Norme-art.42

ARTICOLO 42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma. L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

Norme-art.43

ARTICOLO 43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalita' di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

Norme-art.44

ARTICOLO 44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorita' statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento; c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero; d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme e' stata assicurata l'intera remunerazione; e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme e' stata assicurata una integrazione; f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25; g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero; h) gli interventi operati per le altre finalita' previste dall'articolo 48. La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

Norme-art.45

ARTICOLO 45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

Norme-art.46

ARTICOLO 46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire un milione, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Norme-art.47

ARTICOLO 47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Norme-art.48

ARTICOLO 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Norme-art.49

ARTICOLO 49. Al termine di ogni triennio successivo ai 1989, una apposita Commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Norme-art.50

ARTICOLO 50. I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma di cui al capitolo 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonche' le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nella stessa misura di cui al comma precedente rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali nonche' al Ministero dei lavori pubblici. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi e concorsi, aumentati del cinque per cento, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verra' corrisposta al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme a decorrere dall'anno 1987. Le modalita' di erogazione alla Conferenza episcopale italiana sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Tali modalita' dovranno, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 51, quarto comma.

Norme-art.51

ARTICOLO 51. Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1 gennaio 1985. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre. L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarita' o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformita' al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma, assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati. Nei medesimi anni potra' essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24. Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

Norme-art.52

ARTICOLO 52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici. Dal 1 gennaio 1987 e fino ai 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalita' di reimpiego delle somme ricavate.

Norme-art.53

ARTICOLO 53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo e trascritto nei registri immobiliari. Esso puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorita' ecclesiastica e autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Norme-art.54

ARTICOLO 54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica. Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

Norme-art.55

ARTICOLO 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

Norme-art.56

ARTICOLO 56. Il Fondo edifici di culto ha personalita' giuridica ed e' amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

Norme-art.57

ARTICOLO 57. L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti. Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo. Il Ministro e' coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da: il Presidente, designato dal Ministro dell'interno; il Direttore generale degli affari dei culti; 2 componenti designati dal Ministro dell'interno; 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali; 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

Norme-art.58

ARTICOLO 58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonche' per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso. La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

Norme-art.59

ARTICOLO 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

Norme-art.60

ARTICOLO 60. Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607. Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

Norme-art.61

ARTICOLO 61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni, soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Norme-art.62

ARTICOLO 62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1 gennaio 1987, salva la facolta' degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri. In tali casi ad essi e' liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

Norme-art.63

ARTICOLO 63. L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

Norme-art.64

ARTICOLO 64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Norme-art.65

ARTICOLO 65. Il Fondo edifici di culto puo' alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Norme-art.66

ARTICOLO 66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di S. Gottardo al palazzo in Milano, di S. Francesco di Paola in Napoli e di S. Pietro in Palermo, e' nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorita' ecclesiastica competente.

Norme-art.67

ARTICOLO 67. Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale. I salariati addetti alla Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli alla data del 1 luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

Norme-art.68

ARTICOLO 68. Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

Norme-art.69

ARTICOLO 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola di Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

Norme-art.70

ARTICOLO 70. Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

Norme-art.71

ARTICOLO 71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorita' ecclesiastica per quanto riguarda le attivita' dirette a scopi di culto. Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

Norme-art.72

ARTICOLO 72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonche' il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme. Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, puo' essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

Norme-art.73

ARTICOLO 73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

Norme-art.74

ARTICOLO 74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

Norme-art.75

ARTICOLO 75. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L'autorita' statale e autorita' ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione. Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorita' competente nell'ordinamento canonico e' la Conferenza episcopale italiana. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI