LEGGE 10 giugno 1985, n. 302
Articolo XXIV 1. Qualora il Governo dell'Islanda ponga fine al presente Accordo in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXII, esso versa all'Organizzazione, o l'Organizzazione puo' trattenere sui versamenti ad esso dovuti - secondo i termini del presente Accordo - una somma equivalente ad una giusta compensazione dei benefici ricavati da tale Governo dall'acquisto, a propri fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati allo stesso in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. 2. Qualora Governi contraenti diversi dal Governo dell'Islanda pongano fine al presente Accordo, sara' versata al Governo dell'Islanda mediante prelievo sul Fondo di riserva, o, se tale Fondo e' insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, a cura dell'Organizzazione, una giusta somma a titolo di compensazione delle spese in capitale sostenute dal Governo dell'Islanda e non integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. L'ammontare dei versamenti richiesti a tal fine ai Governi contraenti e' determinato in base alla percentuale dei contributi piu' recenti, con scadenza dei versamenti alla data in cui e' posto fine all'Accordo. L'Organizzazione ha diritto a prendere possesso di tutti i beni mobili per i quali un compenso sia stato versato in esecuzione del presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto sara' calcolata nel computo della compensazione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano allo stesso modo ad ogni parte dei Servizi che sia esclusa dal presente Accordo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo XIII. 4. L'ammontare dei versamenti da effettuare in virtu' delle disposizioni del presente articolo e' determinato mediante accordo fra il Consiglio e il Governo dell'Islanda.
Allegato B-art. XXV
Articolo XXV 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore e' rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale piu' recente. 2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtu' dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra cio' che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione. b) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo dell'Islanda e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e' determinata in base alla percentuale del contributo piu' recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovra' essere effettuato alla data del ritiro.
Allegato B-art. XXVI
Articolo XXVI 1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra il vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento. 5. In casi diversi da quelli specificati al paragrafo 6 dell'articolo XIII, il Consiglio puo' emendare gli Allegati al presente Accordo, fatti salvi i termini e le condizioni del predetto e il consenso del Governo dell'Islanda.
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