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LEGGE 10 giugno 1985, n. 302

Current text a fecha 1985-06-26

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai due protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 13 dei protocolli stessi.

Art. 3

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 80 milioni nell'anno 1984, corrispondenti rispettivamente a corone danesi 245.214 e a dollari USA 24.125, fara' carico al capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 4

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocole-art. 1

PROTOCOLE portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aerienne du Groenland et des Iles Feroe' fait a' Geneve le 25 septembre 1956 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art.1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia e delle Isole Faroer fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 I GOVERNI sottoscritti, parte dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia e delle Isole Faroer fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), CONSIDERANDO auspicabile l'emendamento dell'Accordo, HANNO DECISO quanto segue: Articolo 1 Il titolo dell'Accordo e': "Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia".

Protocollo-art.2

Articolo 2 L'articolo V dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo V. - Il costo totale dei servizi, calcolato conformemente agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.663.463 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' aumentare questo tetto sia con il consenso di tutti i Governi contraenti, sia in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI."

Protocollo-art.3

Articolo 3 Nell'articolo VI, paragrafo 1, il riferimento al paragrafo 2 dell'articolo VII e' soppresso e deve essere inserito un riferimento al paragrafo 6 dell'articolo VII.

Protocollo-art.4

Articolo 4 L'articolo VII dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo VII. - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a dividere il novantacinque per cento delle spese reali approvate dai servizi, determinate in conformita' alle disposizioni dell'articolo VIII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ogni Governo contraente trae dai servizi. Tale proporzione e' determinata, per ogni Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero di traversate complete effettuate nel corso del suddetto anno dai suoi aeromobili civili sulle rotte colleganti l'Europa e l'America del Nord, di cui una parte qualunque passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre: a) un volo unicamente tra la Groenlandia e il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d'America, la Groenlandia e l'Islanda o l'Islanda e l'Europa vale per un terzo di traversata; b) un volo unicamente fra la Groenlandia e l'Europa, l'Islanda e il Canada, o l'Islanda e gli Stati Uniti d'America vale per due terzi di traversata; c) un volo diretto a o proveniente dall'Europa o dall'Islanda che non oltrepassi la costa dell'America del Nord, ma superi il 30° meridiano ovest a nord del 45° parallelo nord, vale per un terzo di traversata. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo: a) una traversata e' calcolata anche se il decollo o l'atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dai territori cui questo paragrafo fa riferimento; b) l'"Europa" non comprende ne' l'Islanda ne' le Azzorre. 3. Al piu' tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio fissa i contributi dei Governi contraenti, al fine di fornire anticipi per l'anno successivo. Per l'anno 1983, i contributi saranno determinati in base al numero delle traversate effettuate nel 1981 e in base al novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ogni Governo contraente e' adeguato in base ad ogni differenza fra gli importi da questo versati all'Organizzazione sotto forma di anticipi per l'anno 1981 e la sua quota parte, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, del novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981. Il contributo cosi' adeguato di ciascun Governo contraente verra' diminuito dell'importo della sua quota parte, fissato in base al numero delle traversate effettuate nel 1981, degli introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso che devono essere versati nel 1983 alla Danimarca ai sensi dell'articolo XIV dell'Accordo. 4. Il metodo esposto al paragrafo 3 del presente articolo di applica ai contributi per l'anno 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per l'anno 1985, il sistema descritto al paragrafo 3 del presente articolo e' applicato con i necessari cambiamenti di data ed inoltre il contributo di ciascun Governo contraente viene nuovamente adeguato in base alla differenza tra la sua quota parte di introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso, corrispondenti all'anno 1983, e la sua quota parte, fissate in base al numero delle traversate effettuate nel 1983, degli introiti reali accertati provenienti dai diritti d'uso e versati alla Danimarca nel 1985. 6. Il sistema del 1985, si applica agli anni successivi, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno civile, a partire dal 1 gennaio 1983, ciascun Governo contraente paghera' all'Organizzazione, con versamenti semestrali, il contributo che gli e' stato imputato a titolo di anticipo per l'anno civile in corso, adeguato e diminuito in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio procede agli adeguamenti destinati a raggiungere gli obiettivi del presente articolo relativi a qualsiasi periodo per il quale, alla data dell'abrogazione del citato Accordo, i pagamenti non siano stati adeguati in conformita' ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, al piu' tardi il 1 maggio di ogni anno, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete riguardo alle traversate effettuate nel corso dell'anno civile precedente cui questo articolo si applica. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni menzionate al paragrafo 9 del presente articolo, saranno fornite al Segretario generale, a loro nome, da un altro Governo.

Protocollo-art.5

Articolo 5 Nell'articolo VIII dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, al piu' tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai Servizi per l'anno civile successivo espressi in corone danesi. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo". b) il paragrafo 4 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "4. Lo stato delle spese reali per ogni anno e' sottoposto all'approvazione del Consiglio".

Protocollo-art.6

Articolo 6 Nell'articolo IX dell'Accordo: a) il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo della Danimarca secondo i termini del paragrafo 1 dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo della Danimarca trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso." b) Nel paragrafo 3, le parole "a partire dall'anno 1957" sono soppresse.

Protocollo-art.7

Articolo 7 Nell'articolo XI dell'Accordo: a) il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in corone danesi. Tali versamenti possono anche essere effettuati in dollari USA, se cio' e' previsto dalle norme del Governo che li effettua. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in dollari Usa sara' determinata dal Consiglio, sentiti i Governi interessati." b) il paragrafo 4 e' soppresso.

Protocollo-art.8

Articolo 8 Nell'articolo XIII dell'Accordo, il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo della Danimarca, includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato I qui accluso, cosi' come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al cento del costo approvato all'articolo V; o b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i governi contraenti; o c) questi servizi siano quelli approvati dai governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI".

Protocollo-art.9

Articolo 9 L'articolo XIV dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo XIV. - Il Governo della Danimarca attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformita' alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo della Danimarca non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini danesi".

Protocollo-art.10

Articolo 10 Nell'articolo XXVI dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento.". b) il paragrafo 2 e' soppresso. c) il paragrafo 3 e' rinumerato 5.

Protocollo-art.11

Articolo 11 Una nuova Sezione III, unita in Appendice al presente Protocollo, e' aggiunta all'Allegato III all'Accordo.

Protocollo-art.12

Articolo 12 L'Accordo e il presente Protocollo saranno letti, interpretati e applicati come un solo ed unico strumento.

Protocollo-art.13

Articolo 13 1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma dei Governi parti dell'Accordo (qui di seguito denominati "le presenti Parti") fino al 15 novembre 1982 presso la sede dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. Dopo tale data, sara' aperto all'adesione dei Governi in causa. 2. Il presente Protocollo e subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. 3. Gli strumenti di accettazione o di adesione saranno depositati appena possibile presso il Segretario generale.

Protocollo-art.14

Articolo 14 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo la data in cui gli strumenti di accettazione o di adesione siano stati depositati da tutte le presenti Parti. 2. Fermo restando cio' che precede, il presente Protocollo sara' applicato provvisoriamente a far data dal 1 gennaio 1983, ad eccezione dell'articolo 10.

Protocollo-art.15

Articolo 15 1. Il presente Protocollo sara' anche aperto all'adesione di ogni altro Governo diverso dalle presenti Parti. 2. Tale adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. 3. Se lo strumento di adesione e' depositato prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo, il Governo che deposita lo strumento applichera' questo Protocollo provvisoriamente a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. Se lo strumento e' depositato dopo l'entrata in vigore di questo Protocollo, esso entrera' in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. 4. Tale adesione sara' considerata come adesione all'Accordo emendato dal presente Protocollo.

Protocollo-art.16

Articolo 16 Il Segretario generale indirizzera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti i Governi firmatari e aderenti e notifichera' loro: a) tutte le firme del presente Protocollo; b) il deposito di ogni strumento di accettazione o di adesione; e c) la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo, a nome dei loro rispettivi Governi. FATTO a Montreal il terzo giorno del mese di novembre millenovecentottantadue, in francese, in inglese e in spagnolo, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Appendice

APPENDICE Nuova Sezione III dell'Allegato III di questo Accordo: SEZIONE III CANONI D'USO 1. In conformita' all'articolo XIV del presente Accordo, il Consiglio stabilisce, al piu' tardi il 20 novembre 1982, un canone d'uso unico per ogni traversata di aeromobili civili effettuata durante l'anno civile 1983, per quanto riguarda i servizi finanziati collettivamente. Tale canone e' calcolato dividendo il novantacinque per cento dei costi preventivati approvati, espressi in corone danesi, imputabili all'aviazione civile nel 1983 (definiti al paragrafo 6 seguente), maggiorati di un adeguamento a seconda dei deficit di recupero o diminuiti di un adeguamento a seconda dell'eccedenza di recupero nel 1981 (calcolati in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 seguenti) per il numero totale di traversate effettuate nel 1981, l'importo essendo arrotondato al valore piu' prossimo in corone danesi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, modificate le date ivi comprese come conviene, regolano il computo del canone d'uso percepito per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l'anno civile 1984 e gli anni successivi. 3. L'eccedenza o il deficit di recupero di cui al precedente paragrafo 1 corrisponde alla differenza tra l'importo che puo' essere percepito per un anno qualsiasi (paragrafo 4 qui di seguito) e il totale degli importi fatturati agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito). 4. L'importo che puo' essere percepito nel 1981 (per il calcolo del canone d'uso del 1983) equivale all'ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile nel 1981, diminuite dell'eccedenza di recupero nel 1979. Nel 1982 esso equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile nel 1982, diminuite dell'eccedenza di recupero nel 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, l'importo che potra' essere percepito equivarra' al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile per l'anno in questione, diminuite dell'eccedenza di recupero o aumentate del deficit di recupero registrato due anni prima. 5. Per il calcolo del canone d'uso per il 1983, gli importi fatturati agli utenti nel 1981 (necessari a stabilire se, nel 1981, vi sia stata un'eccedenza o un deficit di recupero) sono calcolati moltiplicando la parte del canone d'uso percepito nel 1981 ai sensi del presente Accordo, espresso in lire sterline, per il numero di traversate effettuate nel 1981 e convertendo successivamente il prodotto cosi' ottenuto in corone danesi ai tassi di cambio convenuti per il 1981. Per gli anni seguenti, gli importi fatturati agli utenti saranno calcolati allo stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono. 6. Al fine del calcolo dei canoni d'uso, le percentuali seguenti dei costi finanziati in materia collettiva (cioe' il novantacinque per cento del totale dei costi) sono imputabili all'aviazione civile internazionale: a) 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie e in altitudine) e dei servizi di telecomunicazioni metereologiche corrispondenti. b) 100 per cento dei costi dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e di cavo (MET/COM eccettuate); c) 90 per cento dei costi del radiofaro non direzionale (NDB) di Prins Christian Sund."

Protocole

PROTOCOLE portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aerienne d'Islande fait a' Geneve le 25 septembre 1956 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 I GOVERNI sottoscritti, parti dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), CONSIDERANDO auspicabile l'emendamento dell'Accordo, HANNO DECISO quanto segue: Articolo 1 L'articolo V dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo V. - Il costo totale dei servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' aumentare questo tetto sia con il consenso di tutti i governi contraenti, sia in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI".

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Nell'articolo VI, paragrafo 1, il riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo VII e' soppresso e deve essere inserito un riferimento al paragrafo 6 dell'articolo VII.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 L'articolo VII dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo VII. - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a dividersi il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate in conformita' alle disposizioni dell'articolo VIII, proporzionalmente ai vantaggi aeronautici che ogni Governo contraente ricava dai servizi. Tale proporzione e' determinata, per ogni Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero di traversate complete effettuate nel corso del suddetto anno dai suoi aeromobili civili sulle rotte colleganti l'Europa e l'America del Nord e di cui una qualsiasi parte passi a nord del 45° parallelo nord fra il 15° meridiano ovest e il 50° meridiano ovest. Inoltre: a) un volo unicamente fra la Groenlandia e il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d'America, la Groenlandia e l'Islanda o l'Islanda e l'Europa vale per un terzo di traversata; b) un volo unicamente fra la Groenlandia e l'Europa, l'Islanda e il Canada, o l'Islanda e gli Stati Uniti d'America vale per due terzi di traversata; c) un volo diretto a o proveniente dall'Europa o dalla Islanda che non oltrepassi la costa dell'America del Nord, ma superi il 30° meridiano ovest a nord del 45° parallelo nord, vale per un terzo di traversata. 2. Ai fini del paragrafo 1) del presente articolo: a) una traversata e' calcolata anche se il decollo o l'atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dai territori cui questo paragrafo fa riferimento; b) l'"Europa" non comprende ne' l'Islanda ne' le Azzorre. 3. Al piu' tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio fissa i contributi dei Governi contraenti, al fine di fornire anticipi per l'anno successivo. Per l'anno 1983, i contributi saranno determinati in base al numero delle traversate effettuate nel 1981 e in base al novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ogni Governo contraente e' adeguato in base ad ogni differenza fra gli importi da questo versati alla Organizzazione sotto forma di anticipi per l'anno 1981 e la sua quota parte, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, del novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981. Il contributo cosi' adeguato di ciascun Governo contraente verra' diminuito dell'importo della sua quota parte, fissato in base al numero delle traversate effettuate nel 1981, degli introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso che devono essere versati nel 1983 all'Islanda ai sensi dell'articolo XIV dell'Accordo. 4. Il metodo esposto al paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per l'anno 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per l'anno 1985, il sistema descritto al paragrafo 3 del presente articolo e' applicato con i necessari cambiamenti di data e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente viene nuovamente adeguato in base alla differenza tra la sua quota parte di introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso, corrispondenti all'anno 1983, e la sua quota parte, fissata in base al numero delle traversate effettuate nel 1983, degli introiti reali accertati provenienti dai diritti d'uso e versati all'Islanda nel 1983. 6. Il sistema del 1985 si applica agli anni successivi, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno civile, a partire dal 1 gennaio 1983, ciascun Governo contraente paghera' all'Organizzazione, con versamenti semestrali, il contributo che gli e' stato imputato a titolo di anticipo per l'anno civile in corso, adeguato e diminuito in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio procede agli adeguamenti destinati a raggiungere gli obiettivi del presente articolo relativi a qualsiasi periodo per il quale, alla data dell'abrogazione del citato Accordo, i pagamenti non siano stati adeguati in conformita' ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, al piu' tardi il 1 maggio di ogni anno, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete riguardo alle traversate effettuate nel corso dell'anno civile precedente cui questo articolo si applica. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni menzionate al paragrafo 9 del presente articolo saranno fornite al Segretario generale, a loro nome, da un altro Governo.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 Nell'articolo VIII dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, al piu' tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai servizi per l'anno civile successivo espressi in dollari USA. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III del presente Accordo". b) il paragrafo 4 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "4. Lo stato delle spese reali per ogni anno e' sottoposto all'approvazione del Consiglio".

Protocollo-art. 5

Articolo 5 Nell'articolo IX dell'Accordo: a) il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo dell'Islanda secondo i termini del paragrafo I dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo dell'Islanda trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso". b) nel paragrafo 3, le parole "a far data dall'anno 1957" sono soppresse.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Nell'articolo XI dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. I contributi annui dei Governi contraenti sono espressi in dollari USA". b) il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Ciascuno dei Governi contraenti effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in dollari USA o in lire sterline, o, se il Governo dell'Islanda vi consente, in corone islandesi. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi sara' determinata dal Consiglio, sentiti i Governi interessati". c) il paragrafo 4 e' soppresso.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 Nell'articolo XIII dell'Accordo, il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito delle seguenti disposizioni: "2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda, includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato i qui accluso, cosi' come nuove spese del capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno ai 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i governi contraenti; o c) questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6, a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI".

Protocollo-art. 8

Articolo 8 L'articolo XIV dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo XIV. - Il Governo dell'Islanda attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformita' alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo dell'Islanda in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo dell'Islanda non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini islandesi".

Protocollo-art. 9

Articolo 9 Nell'articolo XXVI dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi >di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributo per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento". b) il paragrafo 2 e' soppresso. c) il paragrafo 3 e' rinumerato 5.

Protocollo-art. 10

Articolo 10 Nuove sezioni III e IV, unite in Appendice al presente protocollo, saranno aggiunte all'Allegato III dell'Accordo.

Protocollo-art. 11

Articolo 11 L'Accordo e il presente Protocollo saranno letti, interpretati e applicati come un solo ed unico strumento.

Protocollo-art. 12

Articolo 12 1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma dei. Governi parti dell'Accordo (qui di seguito denominati "le presenti Parti") fino al 15 novembre 1982 presso la sede dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. Dopo tale data, sara' aperto all'adesione dei Governi in causa. 2. Il presente Protocollo e' subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. 3. Gli strumenti di accettazione o di adesione saranno depositati appena possibile presso il Segretario generale.

Protocollo-art. 13

Articolo 13 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo la data in cui gli strumenti di accettazione o di adesione saranno stati depositati da tutte le presenti Parti. 2. Fermo restando quanto precede, il presente Protocollo sara' applicato provvisoriamente a partire dal 1 gennaio 1983, ad eccezione dell'articolo 9.

Protocollo-art. 14

Articolo 14 1. Il presente Protocollo sara' anche aperto all'adesione di ogni altro Governo diverso dalle presenti Parti. 2. Tale adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. 3. Se lo strumento di adesione e' depositato prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo, il Governo che deposita lo strumento applichera' questo Protocollo provvisoriamente a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. Se lo strumento e' depositato dopo l'entrata in vigore di questo Protocollo, esso entrera' in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. 4. Tale adesione sara' considerata come un'adesione all'accordo emendato dal presente Protocollo.

Protocollo-art. 15

Articolo 15 Il Segretario generale indirizzera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti i Governi firmatari e aderenti e notifichera' loro: a) tutte le firme del presente Protocollo; b) il deposito di ogni strumento di accettazione o di adesione; c) la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 13. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo, a nome dei loro rispettivi Governi. FATTO a Montreal il terzo giorno del mese di novembre millenovecentottantadue, in francese, in inglese e in spagnolo, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Appendice

APPENDICE Nuove Sezioni III e IV dell'Allegato III all'Accordo: SEZIONE III CANONI D'USO 1. In conformita' all'articolo XIV del presente Accordo, il Consiglio stabilisce, al piu' tardi il 20 novembre 1982, un canone d'uso unico per ogni traversata di aeromobili civili effettuata durante l'anno civile 1983, per quanto riguarda i servizi finanziati collettivamente. Tale canone e' calcolato dividendo il novantacinque per cento dei costi preventivati approvati, espressi in dollari USA, imputabili all'aviazione civile, nel 1983 (definiti al seguente paragrafo 6), maggiorati di un adeguamento per i deficit di recupero o diminuiti di un adeguamento per le eccedenze di recupero nel 1981 (calcolati in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 seguenti) dal numero totale di traversate effettuate nel 1981. L'importo essendo arrotondato al valore piu' prossimo in dollari USA. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, modificate le date ivi comprese come conviene, regolano il computo del canone d'uso percepito per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l'anno civile 1984 e gli anni successivi. 3. L'eccedenza o il deficit di recupero di cui al precedente paragrafo I corrisponde alla differenza fra l'importo che puo' essere percepito per un anno qualsiasi (paragrafo 4 qui di seguito) e il totale degli importi fatturati agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito). 4. L'importo che puo' essere percepito nel 1981 (per il calcolo del canone d'uso del 1983) equivale all'ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'Aviazione civile nel 1981, maggiorate del deficit di recupero nel 1979. Nel 1982 esso equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile nel 1982, maggiorate del deficit dell'eccedenza di recupero del 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, l'importo che potra' essere percepito equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile per l'anno in questione, diminuite dell'eccedenza di recupero o aumentate del deficit di recupero registrato due anni prima. 5. Per il calcolo del canone d'uso per il 1983, gli importi fatturati agli utenti nel 1981 (necessari a determinare se nel 1981 vi sia stata un'eccedenza o un deficit di recupero) sono calcolati moltiplicando la parte del canone d'uso percepito nel 1981 a titolo del presente Accordo, espresso in lire sterline, per il numero di traversate effettuate nel 1981 e convertendo in seguito il prodotto cosi' ottenuto in dollari USA ai tassi di cambio stabiliti per il 1981. Per gli anni successivi, gli importi fatturati agli utenti saranno calcolati allo stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono. 6. Ai fini del calcolo dei canoni d'uso, le seguenti percentuali dei costi finanziati collettivamente (cioe' il novantacinque per cento del totale dei costi) sono imputabili alla aviazione civile internazionale: a) 100 per cento dei costi dei servizi del traffico aereo; b) 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie e in altitudine) e dei servizi di telecomunicazioni meteorologiche corrispondenti; c) 100 per cento della funzione aviazione internazionale dell'Ufficio meteorologico di Reykjavik; d) 100 per cento del costo dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e di cavo (MET/COM eccettuate). SEZIONE IV RAPPORTI SULLE SPESE REALI Lo stato delle spese reali relative ai Servizi di cui al paragrafo 2 dell'articolo VIII del presente Accordo e' fissato in dollari USA. A tal fine, le spese reali in corone di ogni mese civile sono convertite in dollari USA, al corso medio del mercato fornito dalla Banca Centrale dell'Islanda il primo giorno del mese considerato. Tali conversioni figurano nella verifica menzionata al paragrafo 2 dell'articolo VIII.

Acte Final

ACTE FINAL de la Conference sur l'amendement des Accords sur le financement collectif conclus en 1956 avec le Danemark et avec l'Islande Parte di provvedimento in formato grafico

Atto Finale

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. ATTO FINALE della Conferenza sull'emendamento degli Accordi sul finanziamento collettivo concluso con la Danimarca e con l'Islanda La Conferenza dei rappresentanti accreditati convocati dal Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale si e' riunito a Montreal dall'1 al 3 novembre 1982 per esaminare i progetti di emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di certi servizi di navigazione aerea della Groenlandia e delle Isole Faroer fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 e dell'Accordo sul finanziamento collettivo di certi servizi aerei dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956. I rappresentanti accreditati dei Governi contrattanti qui di seguito, Parti dei predetti Accordi, assistevano alla Conferenza: Belgio Canada Cuba Danimarca Stati Uniti d'America Finlandia Francia Grecia Irlanda Islanda Italia Giappone Norvegia Repubblica Federale di Germania Repubblica Socialista Cecoslovacca Regno dei Paesi Bassi Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord Svezia Svizzera I Governi della Spagna, del Libano e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche erano rappresentati da osservatori. Il Sig. Assad Kotaite, Presidente del Consiglio dell'OACI, ha aperto la Conferenza e ha presieduto l'inizio della seduta di apertura. La Conferenza ha eletto Presidente il signor G. F. Scherer (Repubblica Federale di Germania) e vice-Presidenti i signori J. Numata (Giappone) e P. Kalicki (Repubblica socialista cecoslovacca). Il Segretario Generale della Conferenza era il signor F. X. Byrne, vicedirettore in carica delle sezioni della facilitazione e del finanziamento collettivo del Segretariato dell'OACI. Era coadiuvato dai signori N. Detiere e P. G. Powell e dalla Signora O. Recasens della Sezione del finanziamento collettivo, che esercitavano le funzioni di segretari della Conferenza, come pure da altri funzionari dell'Organizzazione. Il signor M. Milde, vice-direttore degli Affari giuridici e il signor E. W. Faller, consigliere giuridico, hanno esercitato le funzioni di consiglieri giuridici della Conferenza. La Conferenza ha istituito una commissione di verifica dei poteri composta come segue: Presidente: sig. A. Sciolla Lagrange (Italia) Membri: sig. B. R. Labrosse (Canada) sig. B. Jonsson (Islanda) Al termine delle sue deliberazioni la Conferenza ha adottato il testo dei seguenti Protocolli: 1) Protocollo apportante emendamento all'Accordo sul finanziamento collettivo di certi servizi di navigazione aerea della Groenlandia e delle Isole Faroer ("il protocollo danese"); 2) Protocollo apportante emendamento all'Accordo sul finanziamento collettivo di certi servizi di navigazione aerea dell'Islanda ("il protocollo islandese"). Detti Protocolli sono stati aperti alla firma in data odierna e rimarranno aperti alla firma dei Governi Parti agli Accordi fino al 15 novembre 1982, presso la Sede dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale a Montreal. Sono acclusi all'Atto finale, per informazione, gli Allegati A e B che riproducono i testi degli Articoli da I a XXVI dei due Accordi come emendati dai Protocolli. La Conferenza ha inoltre adottato la seguente risoluzione: La Conferenza ha deciso che, nell'attesa dell'entrata in vigore dei due Protocolli, i due Accordi cosi' emendati da detti protocolli troveranno applicazione provvisoria a partire dal 1 gennaio 1983. Tale decisione non si applica all'Articolo 10 del Protocollo danese e all'Articolo 9 del Protocollo islandese. FATTO a Montreal il terzo giorno del mese di novembre dell'anno millenovecentottandue in un solo esemplare comprendente tre testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese e spagnola che sara' depositato presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, la quale ne trasmettera' copia conforme autenticata a ciascuno dei Governi rappresentati alla Conferenza. IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale a nome dei loro rispettivi Governi.

Piece Jointe A

PIECE JOINTE A TEXTE OFFICIEUX REFONDU DES ARTICLES I A XXVI DE L'ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE DU GROENLAND Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. ALLEGATO A Testo ufficioso riveduto degli articoli I a XXVI dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia Articolo I Ai fini del presente accordo: a) per "Organizzazione" si intende l'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale; b) per "Consiglio" si intende il Consiglio dell'Organizzazione; c) per "Segretario generale" si intende il Segretario generale dell'Organizzazione; d) per "Servizi" si intendono i servizi di cui all'Allegato I al presente Accordo e ogni Servizio supplementare che possa successivamente essere istituito in conformita' al presente Accordo.

Allegato A-art. II

Articolo II Il Governo della Danimarca costituisce, gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi e, in considerazione dei vantaggi speciali che gliene derivano, prende a proprio carico il cinque per cento delle spese reali approvate in favore di questi Servizi.

Allegato A-art. III

Articolo III 1. Il Governo della Danimarca gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi ininterrottamente, alle condizioni piu' economiche compatibili con l'efficienza dei Servizi e, ove possibile, in conformita' agli Standards, Pratiche raccomandate, Procedure e Specifiche attuate dall'organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato I al presente Accordo, il sistema di rilevamento metereologico, di redazione e diffusione delle comunicazioni di rilevamento meteorologico deve essere conforme alle Procedure e Specifiche prescritte dall'organizzazione meteorologica mondiale. 3. Il Governo della Danimarca notifica immediatamente al Segretario generale tutti i casi di urgenza che necessitino di una modifica o una riduzione temporanea dei servizi; il suddetto Governo ed il Segretario generale si consultano in tal caso riguardo alle misure da adottare allo scopo di limitare gli inconvenienti di tale modifica o riduzione.

Allegato A-art. IV

Articolo IV 1. Il Segretario generale, controlla la gestione dei Servizi nella sua servizi totalita' e puo' in qualsiasi momento, far procedere ad una ispezione dei servizi nonche' del materiale da questi utilizzato. 2. Il Governo della Danimarca fornisce, su domanda del Segretario generale e nella misura del possibile, i rapporti sulla gestione dei servizi che il Segretario generale ritenga utili. 3. Il Segretario generale fornisce al Governo della Danimarca su sua domanda, ove possibile, i pareri di cui il suddetto Governo puo' normalmente aver bisogno per adempiere gli obblighi che gli derivano dal presente Accordo. 4. Se il Governo della Danimarca non adempie efficacemente alla gestione ed alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il Governo e il Segretario generale si consultano al fine di stabilire i mezzi idonei per porvi rimedio.

Allegato A-art. V

Articolo V Il costo totale dei Servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.663.463 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' elevare detto limite con il consenso di tutti i Governi contraenti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI.

Allegato A-art. VI

Articolo VI 1. Ai soli fini di istituire, gestire e provvedere alla manutenzione dei servizi che non vengano altrimenti assicurati in applicazione del presente Accordo, il limite fissato all'articolo V puo' essere elevato di un importo determinato con il consenso dei Governi contraenti i cui contributi totali siano perlomeno uguali al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi fissati per l'ultimo anno civile, in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II, le spese imputabili ai servizi di cui al paragrafo I del suddetto articolo, o qualsiasi spesa autorizzata in base alle disposizioni dell'articolo XIII, paragrafo 2, lettera a), a seguito dell'inclusione dei suddetti servizi nel presente Accordo, e' sostenuta esclusivamente dai Governi contraenti che vi consentano, proporzionalmente alla loro quota parte nell'ammontare globale per l'anno in questione. Nessuna parte del Fondo di riserva di cui all'articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, puo' essere utilizzata per fini ai quali solo detti Governi abbiano consentito.

Allegato A-art. VII

Articolo VII 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a dividere il novantacinque per conto delle spese reali approvate dei servizi; determinate in conformita' alle disposizioni dell'articolo VIII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ogni Governo contraente trae dai servizi. Tale proporzione e' determinata, per ogni Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero di traversate complete effettuate nel corso del suddetto anno dai suoi aeromobili civili sulle rotte colleganti l'Europa e l'America del Nord, di cui una parte qualunque passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre: a) un volo unicamente fra la Groenlandia e il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d'America, la Groenlandia e l'Islanda o l'Islanda e l'Europa vale per un terzo di traversata; b) un volo unicamente fra la Groenlandia e l'Europa, l'Islanda e il Canada, o l'Islanda e gli Stati Uniti d'America vale per due terzi di traversata; c) un volo diretto a o proveniente dall'Europa o dall'Islanda che non oltrepassi la costa dell'America del Nord, ma superi il 30° meridiano ovest a nord del 45° parallelo vale per un terzo di traversata. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo: a) una traversata e' calcolata anche se il decollo o l'atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dai territori cui questo paragrafo fa riferimento; b) l'"Europa" non comprende ne' l'Islanda ne' le Azzorre. 3. Al piu' tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio fissa i contributi dei Governi contraenti, al fine di fornire anticipi per l'anno successivo. Per l'anno 1983, i contributi saranno determinati in base al numero delle traversate effettuate nel 1981 e in base al novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ogni Governo contraente e' adeguato in base ad ogni differenza fra gli importi da questo versati alla organizzazione sotto forma di anticipi per l'anno 1981 e la sua quota parte, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, del novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981. Il contributo cosi' adeguato di ciascun Governo contraente verra' diminuito dell'importo della sua quota parte, fissato in base al numero delle traversate effettuate nel 1981, degli introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso che devono essere versati nel 1983 alla Danimarca ai sensi dell'articolo XIV dell'Accordo. 4. Il metodo esposto al paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per l'anno 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per l'anno 1985, il sistema descritto al paragrafo 3 del presente articolo e' applicato con i necessari cambiamenti di data ed inoltre il contributo di ciascun Governo contraente viene nuovamente adeguato in base alla differenza tra la sua quota parte di introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso, corrispondenti all'anno 1983, e la sua quota parte, fissata in base al numero delle traversate effettuate nel 1983, degli introiti reali accertati provenienti dai diritti d'uso e versati alla Danimarca nel 1983. 6. Il sistema del 1985 si applica agli anni successivi, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno civile, a partire dal 1 gennaio 1983, ciascun Governo contraente paghera' all'Organizzazione, con versamenti semestrali, il contributo che gli e' stato imputato a titolo di anticipo per l'anno civile in corso, adeguato e diminuito in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio procede agli adeguamenti destinati a raggiungere gli obiettivi del presente articolo relativi a qualsiasi periodo per il quale, alla data dell'abrogazione del citato Accordo, i pagamenti non siano stati adeguati in conformita' ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, al piu' tardi il 1 maggio di ogni anno, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete riguardo alle traversate effettuate nel corso dell'anno civile precedente cui questo articolo si applica. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni menzionate al paragrafo 9 del presente articolo saranno fornite al Segretario generale, a loro nome, da un altro Governo.

Allegato A-art. VIII

Articolo VIII 1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, al piu' tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai Servizi per l'anno civile successivo espressi in corone danesi. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo. 2. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, lo stato delle spese reali relative ai Servizi per l'anno in questione. Il Segretario generale sottopone questo stato a ogni verifica o altro esame che ritenga necessario e invia al Governo della Danimarca un rapporto su tale verifica. 3. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale ogni ulteriore informazione di cui il Segretario generale possa aver bisogno riguardo alle previsioni di spesa o allo stato delle spese reali, nonche' ogni informazione di cui disponga riguardo al grado di utilizzazione dei servizi da parte di aeromobili di ogni nazionalita'. 4. Lo stato delle spese reali per ogni anno e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 5. Lo stato delle spese reali, approvate dal Consiglio, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, e' comunicato ai Governi contraenti.

Allegato A-art. IX

Articolo IX 1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e relative alla istituzione, alla gestione e alla manutenzione dei Servizi sono rimborsate al Governo della Danimarca. 2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo della Danimarca secondo i termini del paragrafo 1 dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo della Danimarca trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV, e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso. 3. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio dello stato delle spese reali degli anni successivi, il Segretario generale adegua i successivi versamenti trimestrali al Governo della Danimarca in modo da compensare ogni differenza fra i versamenti effettuati per un anno secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno. 4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati dal Consiglio o da uno qualsiasi dei suoi organi a partecipare all'esame delle previsioni di spese presentate dal Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo VIII. 5. Le previsioni di spesa approvate dal Consiglio, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, saranno comunicate ai Governi contraenti.

Allegato A-art. X

Articolo X 1. Le somme versate dai Governi contraenti all'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII costituiscono, nella misura in cui non e' necessario utilizzarle per effettuare periodicamente i versamenti al Governo della Danimarca secondo i termini del presente Accordo, un Fondo di riserva che l'Organizzazione utilizza ai fini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale ha facolta' di investire a breve termine le somme provenienti dal Fondo di riserva. Gli interessi derivanti da tali investimenti sono utilizzati per far fronte alle spese straordinarie risultanti dal presente Accordo e sostenute dall'Organizzazione. Se tali interessi non sono sufficienti a far fronte alle suddette spese straordinarie la differenza e' considerata come parte aggiuntiva delle spese reali relative ai Servizi e rimborsate all'Organizzazione sui pagamenti effettuati dai Governi contraenti.

Allegato A-art. XI

Articolo XI 1. I contributi annui dei Governi sono espressi in corone danesi. 2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in corone danesi. Tali versamenti possono anche essere effettuati in dollari USA, se cio' e' previsto dalle norme del Governo che li effettua. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in dollari USA sara' determinata dal Consiglio sentiti i Governi interessati. 3. A condizione che l'Organizzazione sia rimborsata in dollari USA delle sue spese straordinarie, il Segretario generale versa le somme dovute al Governo della Danimarca in conformita' agli articoli IX e XII nelle valute in cui i Governi contraenti hanno effettuato i loro versamenti all'Organizzazione, a seconda delle disponibilita'.

Allegato A-art. XII

Articolo XII 1. L'obbligo per il Segretario generale di effettuare versamenti al Governo della Danimarca in virtu' del presente Accordo e' limitato alle somme effettivamente ricevute dall'Organizzazione e disponibili conformemente ai termini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale puo' tuttavia, prima di ricevere i versamenti dei Governi contraenti e in conformita' al Regolamento finanziario dell'Organizzazione, anticipare le somme dovute al Governo, della Danimarca se giudica tali anticipi necessari alla istituzione di un servizio o alla continuita' di funzionamento dei Servizi. 3. Nessun Governo contraente ha diritto a ricorrere contro l'Organizzazione in caso di mancato pagamento di un altro Governo secondo il presente Accordo.

Allegato A-art. XIII

Articolo XIII 1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo della Danimarca, includere nel contesto del presente Accordo nuove spese di capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo della Danimarca, includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato I qui accluso, cosi' come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i Governi contraenti; o c) questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovo degli edifici e del materiale mediante prelievi sui contributi versati a titolo di ammortamento non e' considerato come nuova spese in capitale. 4. Se le nuove spese in capitale o servizi supplementari sono proposti dal Governo della Danimarca o dal Consiglio, il suddetto Governo fornisce al Segretario generale i relativi preventivi di spesa, nonche' tutte le specifiche, programmi e altre informazioni che possano essere a tal fine necessarie e consulta il Segretario generale sulle modalita' di approvvigionamento, di concezione o di costruzione da adottare. 5. Il Consiglio puo', d'intesa con il Governo della Danimarca, escludere dall'Accordo una parte qualsiasi dei Servizi. 6. Dopo che saranno state adottate determinate misure in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio emendera' di conseguenza gli Allegati al presente Accordo.

Allegato A-art. XIV

Articolo XIV Il Governo della Danimarca attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformita' alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo della Danimarca non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini danesi.

Allegato A-art. XV

Articolo XV Il Governo della Danimarca non puo' concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio.

Allegato A-art. XVI

Articolo XVI Il Governo della Danimarca coopera altresi', nella maniera piu' completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunita' cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunita' delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III (2) alla suddetta Convenzione.

Allegato A-art. XVII

Articolo XVII Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati: a) sia su domanda di due o piu' Governi contraenti, sia su domanda del Governo della Danimarca, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente; b) se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo; c) se, per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.

Allegato A-art. XVIII

Articolo XVIII Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o dei suoi Allegati che non sia composta per via negoziale e' sottoposta al Consiglio su domanda di uno dei Governi contraenti parte nella controversia, perche' emani le sue raccomandazioni.

Allegato A-art. XIX

Articolo XIX 1. Il presente Accordo rimane aperto fino al 1 dicembre 1956 alla firma dei Governi menzionati nel suo preambolo. 2. Il presente Accordo e' subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione dovranno essere depositati appena possibile presso il Segretario generale, che informera' tutti i Governi firmatari o aderenti della data del deposito di ciascuno di tali strumenti.

Allegato A-art. XX

Articolo XX 1. Il presente Accordo e' aperto all'adesione del Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata collegata alla suddetta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale. 2. Il Consiglio puo' avviare consultazioni con ogni Governo che non sia parte al presente Accordo e i cui aeromobili civili beneficino dei Servizi in vista di ottenere la sua adesione all'Accordo. 3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio puo' concludere accordi relativi al versamento di contributi da parte dei Governi che non diventino parte al presente Accordo. I contributi cosi' ricevuti sono utilizzati ai fini del presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Allegato A-art. XXI

Articolo XXI 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1 gennaio 1957 al piu' presto, e allorche' il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato i loro strumenti di accettazione o di adesione sia pari almeno al novanta per cento dell'ammontare massimo delle spese di cui all'articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione e' considerato come consenso al sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsti dal presente Accordo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1957 all'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Per quanto riguarda qualsiasi Governo il cui strumento di accettazione o di adesione sia depositato, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsto dal presente Accordo, al piu' tardi a partire dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale lo strumento di accettazione o di adesione sia depositato. Il suddetto Governo puo' accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota parte delle spese reali approvate dai Servizi ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo VI e riguardo ai quali il consenso di tutti i Governi contraenti non sia stato raccolto alla data dell'adesione del suddetto Governo.

Allegato A-art. XXII

Articolo XXII 1. a) Il Governo della Danimarca puo' porre fine al presente Accordo a far data dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, su preavviso scritto indirizzato al Segretario generale al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione. b) Se, in qualsiasi momento;non puo' garantire il funzionamento dei Servizi rispettando l'ammontare massimo delle spese specificato all'articolo V, il Governo della Danimarca ne informa immediatamente per iscritto il Segretario generale, presentando preventivi dettagliati relativi alle somme supplementari necessarie. Non appena ne e' informato, il Segretario generale esamina tali preventivi e dopo aver consultato, se del caso, il Governo della Danimarca determina la somma necessaria eccedente il limite summenzionato. Il Segretario generale si rivolge quindi ai Governi contraenti al fine di ottenere il loro consenso come stabilito all'Articolo V. Se, tre mesi dopo aver determinato la somma supplementare necessaria, il Segretario generale non ha avvisato il Governo della Danimarca del consenso dei Governi contraenti, il suddetto Governo puo' allora porre fine al presente Accordo previo preavviso di tre mesi indirizzato per iscritto al Segretario generale. c) Governi contraenti diversi da quello della Danimarca possono porre fine al presente Accordo a far data dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, mediante preavviso scritto indirizzato al Segretario generale al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, se il totale dei loro contributi per l'anno in corso rappresenta almeno il dieci per cento del limite stabilito in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. 2. Ricevuti uno o piu' preavvisi relativi all'intenzione di porre fine al presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale ne informa i Governi contraenti.

Allegato A-art. XIII

Articolo XXIII 1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XXII, ciascun Governo contraente diverso dal Governo della Danimarca i cui contributi per l'anno in corso siano inferiori al dieci per cento della somma limite indicata all'articolo V, puo' cessare di essere parte al presente Accordo a partire dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, notificando per iscritto, al Segretario generale, al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, la propria intenzione di cessare di essere parte all'Accordo. Ai fini dell'articolo XXII, paragrafo 1, lettera c), tale preavviso e' reputato costituire anche una notifica del desiderio di porre fine al presente Accordo. 2. Ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne informa gli altri Governi contraenti.

Allegato A-art. XXIV

Articolo XXIV 1. Qualora il Governo della Danimarca ponga fine al presente Accordo in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXII, esso versa all'Organizzazione, o l'Organizzazione puo' trattenere sui versamenti ad esso dovuti - secondo i termini del presente Accordo - una somma equivalente ad una giusta compensazione dei benefici ricavati da tale Governo dall'acquisto, a propri fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati allo stesso in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. 2. Qualora Governi contraenti diversi dal Governo della Danimarca pongano fine al presente Accordo, sara' versata al Governo della Danimarca mediante prelievo sul Fondo di riserva, o, se tale Fondo e' insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, a cura dell'Organizzazione, una giusta somma a titolo di compensazione delle spese in capitale sostenute dal Governo della Danimarca e non integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. L'ammontare dei versamenti richiesti a tal fine ai Governi contraenti e' determinato in base alla percentuale dei contributi piu' recenti, con scadenza dei versamenti alla data in cui e' posto fine all'Accordo. L'Organizzazione ha diritto a prendere possesso di tutti i beni mobili per i quali un compenso sia stato versato in esecuzione del presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto sara' calcolata nel computo della compensazione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano allo stesso modo ad ogni parte dei Servizi che sia esclusa dal presente Accordo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo XIII. 4. L'ammontare dei versamenti da effettuare in virtu' delle disposizioni del presente articolo e' determinato mediante accordo fra il Consiglio e il Governo della Danimarca.

Allegato A-art. XXV

Articolo XXV 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore e' rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale piu' recente. 2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtu' dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra cio' che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione. b) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e determinata in base alla percentuale del contributo piu' recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovra' essere effettuato alla data del ritiro.

Allegato A-art. XXVI

Articolo XXVI 1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra il vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento. 5. In casi diversi da quelli specificati al paragrafo 6 dell'articolo XIII, il Consiglio puo' emendare gli Allegati al presente Accordo, fatti salvi i termini e le condizioni del predetto e il consenso del Governo della Danimarca.

Piece Jointe B

PIECE JOINTE B TEXTE OFFICIEUX REFONDU DE L'ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE D'ISLANDE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. ALLEGATO B Testo ufficioso riveduto dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda Articolo I Ai fini del presente Accordo: a) per "Organizzazione" si intende l'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale; b) per "Consiglio" si intende il Consiglio dell'Organizzazione; c) per "Segretario generale" si intende il Segretario generale dell'Organizzazione; d) per "Servizi" si intendono i servizi di cui all'Allegato I al presente Accordo e ogni Servizio supplementare che possa successivamente essere istituito in conformita' al presente Accordo.

Allegato B-art. II

Articolo II Il Governo dell'Islanda costituisce, gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi e, in considerazione dei vantaggi speciali che gliene derivano, prende a proprio carico il cinque per cento delle spese reali approvate in favore di questi Servizi.

Allegato B-art. III

Articolo III 1. Il Governo dell'Islanda gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi ininterrottamente, alle condizioni piu' economiche compatibili con l'efficienza dei Servizi e, ove possibile, in conformita' agli Standards, Pratiche raccomandate, Procedure e Specifiche attuate dall'organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato I al presente Accordo, il sistema di rilevamento metereologico, di redazione e diffusione delle comunicazioni di rilevamento meteorologico deve essere conforme alle Procedure e Specifiche prescritte dall'organizzazione meteorologica mondiale. 3. Il Governo dell'Islanda notifica immediatamente al Segretario generale tutti i casi di urgenza che necessitino di una modifica o una riduzione temporanea dei servizi; il suddetto Governo ed il Segretario generale si consultano in tal caso riguardo alle misure da adottare allo scopo di limitare gli inconvenienti di tale modifica o riduzione.

Allegato B-art. IV

Articolo IV 1. Il Segretario generale controlla la gestione dei Servizi nella sua totalita' e puo', in qualsiasi momento, far procedere ad una ispezione dei servizi nonche' del materiale da questi utilizzato. 2. Il Governo dell'Islanda fornisce, su domanda del Segretario generale e nella misura del possibile, i rapporti sulla gestione dei servizi che il Segretario generale ritenga utili. 3. Il Segretario generale fornisce al Governo dell'Islanda su sua domanda, ove possibile, i pareri di cui il suddetto Governo puo' normalmente aver bisogno per adempiere agli obblighi che gli derivano dal presente Accordo. 4. Se il Governo dell'Islanda non adempie efficacemente alla gestione ed alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il Governo e il Segretario generale si consultano al fine di stabilire i mezzi idonei per porvi rimedio.

Allegato B-art. V

Articolo V Il costo totale dei Servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' elevare detto limite con il consenso di tutti i Governi contraenti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI.

Allegato B-art. VI

Articolo VI 1. Ai soli fini di istituire, gestire e provvedere alla manutenzione dei servizi che non vengano altrimenti assicurati in applicazione del presente Accordo, il limite fissato all'articolo V puo' essere elevato di un importo determinato con il consenso dei Governi contraenti i cui contributi totali siano perlomeno uguali al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi fissati per l'ultimo anno civile, in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II, le spese imputabili ai servizi di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo, o qualsiasi spesa autorizzata in base alle disposizioni dell'articolo XIII, paragrafo 2, lettera a), a seguito dell'inclusione dei suddetti servizi nel presente Accordo, e' sostenuta esclusivamente dai Governi contraenti che vi consentano, proporzionalmente alla loro quota parte nell'ammontare globale per l'anno in questione. Nessuna parte del Fondo di riserva di cui all'articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, puo' essere utilizzata per fini ai quali solo detti Governi abbiano consentito.

Allegato B-art. VII

Articolo VII 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a dividere il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate in conformita' alle disposizioni dell'articolo VIII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ogni Governo contraente trae dai servizi. Tale proporzione e' determinata, per ogni Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero di traversate complete effettuate nel corso del suddetto anno dai suoi aeromobili civili sulle rotte colleganti l'Europa e l'America del Nord, di cui una parte qualunque passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre: a) un volo unicamente fra la Groenlandia e il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d'America, la Groenlandia e l'Islanda o l'Islanda e l'Europa vale per un terzo di traversata; b) un volo unicamente fra la Groenlandia e l'Europa, l'Islanda e il Canada, o l'Islanda e gli Stati Uniti d'America vale per due terzi di traversata; c) un volo diretto a o proveniente dall'Europa o dall'Islanda che non oltrepassi la costa dell'America del Nord, ma superi il 30° meridiano ovest a nord del 45° parallelo vale per un terzo di traversata. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo; a) una traversata e' calcolata anche se il decollo o l'atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dai territori cui questo paragrafo fa riferimento; b) l'"Europa" non comprende ne' l'Islanda ne' le Azzorre. 3. Al piu' tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio fissa i contributi dei Governi contraenti, al fine di fornire anticipi per l'anno successivo. Per l'anno 1983, i contributi saranno determinati in base al numero delle traversate effettuate nel 1981 e in base al novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ogni Governo contraente e' adeguato in base ad ogni differenza fra gli importi da questo versati alla organizzazione sotto forma di anticipi per l'anno 1981 e la sua quota parte, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, del novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981. Il contributo cosi' adeguato di ciascun Governo contraente verra' diminuito dell'importo della sua quota parte, fissato in base al numero delle traversate effettuate nel 1981, degli introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso che devono essere versati nel 1983 all'Islanda ai sensi dell'articolo XIV dell'Accordo. 4. Il metodo esposto al paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per l'anno 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per l'anno 1985, il sistema descritto al paragrafo 3 del presente articolo e' applicato con i necessari cambiamenti di data ed inoltre il contributo di ciascun Governo contraente viene nuovamente adeguato in base alla differenza tra la sua quota parte di introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso, corrispondenti all'anno 1983, e la sua quota parte, fissata in base al numero delle traversate effettuate nel 1983, degli introiti reali accertati provenienti dai diritti d'uso e versati all'Islanda nel 1983. 6. Il sistema del 1985 si applica agli anni successivi, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno civile, a partire dal 1 gennaio 1983, ciascun Governo contraente paghera' all'Organizzazione, con versamenti semestrali, il contributo che gli e' stato imputato a titolo di anticipo per l'anno civile in corso, adeguato e diminuito in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio procede agli adeguamenti destinati a raggiungere gli obiettivi del presente articolo relativi a qualsiasi periodo per il quale, alla data dell'abrogazione del citato Accordo, i pagamenti non siano stati adeguati in conformita' ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, al piu' tardi il 1 maggio di ogni anno, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete riguardo alle traversate effettuate nel corso dell'anno civile precedente cui questo articolo si applica. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni menzionate al paragrafo 9 del presente articolo saranno fornite al Segretario generale, a loro nome, da un altro Governo.

Allegato B-art. VIII

Articolo VIII 1. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, al piu' tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai Servizi per l'anno civile successivo espressi in corone islandesi. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo. 2. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, lo stato delle spese reali relative ai Servizi per l'anno in questione. Il Segretario generale sottopone questo stato a ogni verifica o altro esame che ritenga necessario e invia al Governo dell'Islanda un rapporto su tale verifica. 3. Il Governo dell'Islanda fornisce al Segretario generale ogni ulteriore informazione di cui il Segretario generale possa aver bisogno riguardo alle previsioni di spesa o allo stato delle spese reali, nonche' ogni informazione di cui disponga riguardo al grado di utilizzazione dei servizi da parte di aeromobili di ogni nazionalita'. 4. Lo stato delle spese reali per ogni anno e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 5. Lo stato delle spese reali, approvate dal Consiglio, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, e' comunicato ai Governi contraenti.

Allegato B-art. IX

Articolo IX 1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e relative alla istituzione, alla gestione e alla manutenzione dei Servizi sono rimborsate al Governo dell'Islanda. 2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo dell'Islanda secondo i termini del paragrafo 1 dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo dell'Islanda trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV, e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso. 3. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio dello stato delle spese reali degli anni successivi, il Segretario generale adegua i successivi versamenti trimestrali al Governo dell'Islanda in modo da compensare ogni differenza fra i versamenti effettuati per un anno secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno. 4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati dal Consiglio o da uno qualsiasi dei suoi organi a partecipare all'esame delle previsioni di spese presentate dal Governo dell'Islanda conformemente alle disposizioni del paragrafo I dell'articolo VIII. 5. Le previsioni di spesa approvate dal Consiglio, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, saranno comunicate ai Governi contraenti.

Allegato B-art. X

Articolo X 1. Le somme versate dai Governi contraenti all'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII costituiscono, nella misura in cui non e' necessario utilizzarle per effettuare periodicamente i versamenti al Governo dell'Islanda secondo i termini del presente Accordo, un Fondo di riserva che l'Organizzazione utilizza ai fini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale ha facolta' di investire a breve termine le somme provenienti dal Fondo di riserva. Gli interessi derivanti da tali investimenti sono utilizzati per far fronte alle spese straordinarie risultanti dal presente Accordo e sostenute dall'Organizzazione. Se tali interessi non sono sufficienti a far fronte alle suddette spese straordinarie la differenza e' considerata come parte aggiuntiva delle spese reali relative ai Servizi e rimborsate all'Organizzazione sui pagamenti effettuati dai Governi contraenti.

Allegato B-art. XI

Articolo XI 1. I contributi annui dei Governi sono espressi in dollari statunitensi. 2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in dollari USA o in lire sterline o, se il Governo d'Islanda vi consente, in corone islandesi. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi sara' determinata dal Consiglio sentiti i Governi interessati. 3. A condizione che l'organizzazione sia rimborsata in dollari USA delle sue spese straordinarie, il Segretario generale versa le somme dovute al Governo dell'Islanda in conformita' agli articoli IX e XII nelle valute in cui i Governi contraenti hanno effettuato i loro versamenti all'Organizzazione, a seconda delle disponibilita'.

Allegato B-art. XII

Articolo XII 1. L'obbligo per il Segretario generale di effettuare versamenti al Governo dell'Islanda in virtu' del presente Accordo e' limitato alle somme effettivamente ricevute dall'Organizzazione e disponibili conformemente ai termini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale puo' tuttavia, prima di ricevere i versamenti dei Governi contraenti e in conformita' al Regolamento finanziario dell'Organizzazione, anticipare le somme dovute al Governo dell'Islanda se giudica tali anticipi necessari alla istituzione di un servizio o alla continuita' di funzionamento dei Servizi. 3. Nessun Governo contraente ha diritto a ricorrere contro l'Organizzazione in caso di mancato pagamento di un altro Governo secondo il presente Accordo.

Allegato B-art. XIII

Articolo XIII 1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo nuove spese di capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato I qui accluso, cosi' come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i Governi contraenti; o c) questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovo degli edifici e del materiale mediante prelievi sui contributi versati a titolo di ammortamento non e' considerato come nuova spese in capitale. 4. Se le nuove spese in capitale o servizi supplementari sono proposti dal Governo dell'Islanda o dal Consiglio, il suddetto Governo fornisce al Segretario generale i relativi preventivi di spesa, nonche' tutte le specifiche, programmi e altre informazioni che possano essere a tal fine necessarie e consulta il Segretario generale sulle modalita' di approvvigionamento, di concezione o di costruzione da adottare. 5. Il Consiglio puo', d'intesa con il Governo dell'Islanda, escludere dall'Accordo una parte qualsiasi dei Servizi. 6. Dopo che saranno state adottate determinate misure in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio emendera' di conseguenza gli Allegati al presente Accordo.

Allegato B-art. XIV

Articolo XIV Il Governo dell'Islanda attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformita' alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo dell'Islanda in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo dell'Islanda non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini islandesi.

Allegato B-art. XV

Articolo XV Il Governo dell'Islanda non puo' concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio. Articolo XVI Il Governo dell'Islanda coopera altresi', nella maniera piu' completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunita' cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunita' delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III (2) alla suddetta Convenzione.

Allegato B-art. XVI

Articolo XVI Il Governo dell'Islanda coopera altresi', nella maniera piu' completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunita' cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunita' delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III (2) alla suddetta convenzione.

Allegato B-art. XVII

Articolo XVII Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati: a) sia su domanda di due o piu' Governi contraenti, sia su domanda del Governo dell'Islanda, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente; b) se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo; c) se per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.

Allegato B-art. XVIII

Articolo XVIII Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o dei suoi Allegati che non sia composta per via negoziale e' sottoposta al Consiglio su domanda di uno dei Governi contraenti parte nella controversia, perche' questo emani le sue raccomandazioni.

Allegato B-art. XIX

Articolo XIX 1. Il presente Accordo rimane aperto fino al 1 dicembre 1956 alla firma dei Governi menzionati nel suo preambolo. 2. Il presente Accordo e' subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione dovranno essere depositati appena possibile presso il Segretario generale, che informera' tutti i Governi firmatari o aderenti della data del deposito di ciascuno di tali strumenti.

Allegato B-art. XX

Articolo XX 1. Il presente Accordo e' aperto all'adesione del Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata collegata alla suddetta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale. 2. Il Consiglio puo' avviare consultazioni con ogni Governo che non sia parte al presente Accordo e i cui aeromobili civili beneficino dei Servizi in vista di ottenere la sua adesione all'Accordo. 3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio puo' concludere accordi relativi al versamento di contributi da parte dei Governi che non diventino parte al presente Accordo. I contributi cosi' ricevuti sono utilizzati ai fini del presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Allegato B-art. XXI

Articolo XXI 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1 gennaio 1957 al piu' presto, e allorche' il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato i loro strumenti di accettazione o di adesione sia pari almeno al novanta per cento dell'ammontare massimo delle spese di cui all'articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione e' considerato come consenso al sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsti dal presente Accordo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1957 all'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Per quanto riguarda qualsiasi Governo il cui strumento di accettazione o di adesione sia depositato dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsto dal presente Accordo, al piu' tardi a partire dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale lo strumento di accettazione o di adesione sia depositato. Il suddetto Governo puo' accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota parte delle spese reali approvate dai Servizi ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo VI e riguardo ai quali il consenso di tutti i Governi contraenti non sia stato raccolto alla data dell'adesione del suddetto Governo.

Allegato B-art. XXII

Articolo XXII 1. a) Il Governo dell'Islanda puo' porre fine al presente Accordo a far data dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, su preavviso scritto indirizzato al Segretario generale al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione. b) Se, in qualsiasi momento, non puo' garantire il funzionamento dei Servizi rispettando l'ammontare massimo delle spese specificato all'articolo V, il Governo dell'Islanda ne informa immediatamente per iscritto il Segretario generale, presentando preventivi dettagliati relativi alle somme supplementari necessarie. Non appena ne e' informato, il Segretario generale esamina tali preventivi e dopo aver consultato, se del caso, il Governo dell'Islanda determina la somma necessaria eccedente il limite summenzionato. Il Segretario generale si rivolge quindi ai Governi contraenti al fine di ottenere il loro consenso come stabilito all'Articolo V. Se, tre mesi dopo aver determinato la somma supplementare necessaria, il Segretario generale non ha avvisato il Governo dell'Islanda del consenso dei Governi contraenti, il suddetto Governo puo' allora porre fine al presente Accordo previo preavviso di tre mesi indirizzato per iscritto al Segretario generale. c) Governi contraenti diversi da quello dell'Islanda possono porre fine al presente Accordo a far data dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, mediante preavviso scritto indirizzato al Segretario generale al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, se il totale dei loro contributi per l'anno in corso rappresenta almeno il dieci per cento del limite stabilito in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. 2. Ricevuti uno o piu' preavvisi relativi all'intenzione di porre fine al presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale ne informa i Governi contraenti.

Allegato B-art. XXIII

Articolo XXIII 1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XXII, ciascun Governo contraente diverso dal Governo dell'Islanda i cui contributi per l'anno in corso siano inferiori al dieci per cento della somma limite indicata all'articolo V, puo' cessare di essere parte al presente Accordo a partire dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, notificando per iscritto, al Segretario generale, al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, la propria intenzione di cessare di essere parte all'Accordo. Ai fini dell'articolo XXII, paragrafo 1, lettera c), tale preavviso e' reputato costituire anche una notifica del desiderio di porre fine al presente Accordo. 2. Ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne informa gli altri Governi contraenti.

Allegato B-art. XXIV

Articolo XXIV 1. Qualora il Governo dell'Islanda ponga fine al presente Accordo in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXII, esso versa all'Organizzazione, o l'Organizzazione puo' trattenere sui versamenti ad esso dovuti - secondo i termini del presente Accordo - una somma equivalente ad una giusta compensazione dei benefici ricavati da tale Governo dall'acquisto, a propri fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati allo stesso in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. 2. Qualora Governi contraenti diversi dal Governo dell'Islanda pongano fine al presente Accordo, sara' versata al Governo dell'Islanda mediante prelievo sul Fondo di riserva, o, se tale Fondo e' insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, a cura dell'Organizzazione, una giusta somma a titolo di compensazione delle spese in capitale sostenute dal Governo dell'Islanda e non integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. L'ammontare dei versamenti richiesti a tal fine ai Governi contraenti e' determinato in base alla percentuale dei contributi piu' recenti, con scadenza dei versamenti alla data in cui e' posto fine all'Accordo. L'Organizzazione ha diritto a prendere possesso di tutti i beni mobili per i quali un compenso sia stato versato in esecuzione del presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto sara' calcolata nel computo della compensazione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano allo stesso modo ad ogni parte dei Servizi che sia esclusa dal presente Accordo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo XIII. 4. L'ammontare dei versamenti da effettuare in virtu' delle disposizioni del presente articolo e' determinato mediante accordo fra il Consiglio e il Governo dell'Islanda.

Allegato B-art. XXV

Articolo XXV 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore e' rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale piu' recente. 2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtu' dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra cio' che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione. b) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo dell'Islanda e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e' determinata in base alla percentuale del contributo piu' recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovra' essere effettuato alla data del ritiro.

Allegato B-art. XXVI

Articolo XXVI 1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra il vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento. 5. In casi diversi da quelli specificati al paragrafo 6 dell'articolo XIII, il Consiglio puo' emendare gli Allegati al presente Accordo, fatti salvi i termini e le condizioni del predetto e il consenso del Governo dell'Islanda.