La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonche' lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'INDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India, desiderosi di concludere un accordo, per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono: (a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961); 2 - la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits) Surtax Act del 1964" (7 del 1964); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo i del presente articolo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Accordo-art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonche' qualsiasi altra zona marina che, ai sensi della legislazione interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti diritti possano essere ivi esercitati come se detta zona marittima fosse una parte del territorio indiano; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonche' le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; (d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta italiana o l'imposta indiana; (e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; (f) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato societa' o persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti; (g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "imprese dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa l'"anno precedente" (previous year), cosi' come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); (i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (j) il termine "autorita' competente" designa: per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del "Department of Revenue and Banking", e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze" 2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Accordo-art. 4
Articolo 4 DOMICILIO FISCALE 1. Ai fini del presente accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione fiscale di detto Stato, e' considerata ivi residente. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua condizione di residente ai fini del presente Accordo e' determinata in conformita' delle seguenti norme: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (qui di seguito indicate quali "centro dei suoi interessi vitali"); (b) se non si puo' determinare lo stato contraente nel quale detta persona, ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Accordo-art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; (g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attivita' di supervisione, quando tale cantiere o tale attivita' di supervisione abbiano una durata superiore a tre mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti, all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di acquista re merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, purche' si tratti di attivita' che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario dell'attivita' industriale o commerciale dell'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto o a favore di un'impresa dell'altro Stato contraente diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: (a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o (b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto o a favore dell'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate interamente o quasi per conto dell'impresa (o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o aventi una partecipazione di controllo in essa), esso non sara' considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra
Accordo-art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni cono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi ed alle consuetudini dello Stato contraente in cui i beni di stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, nonche' l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi petroliferi, di cava e di altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivati dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Accordo-art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. In ogni caso, se non e' possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficolta' eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione suono valutabili su di una base ragionevole. 4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi dell'attivita' industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e situata la stabile organizzazione, sia altrove. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui e' una stabile organizzazione. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE AEREA 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alla partecipazione a fondi comuni (pools) di qualsiasi genere da parte di imprese esercenti il trasporto aereo. 3. Ai fini del presente articolo: (a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e (b) l'espressione "esercizio di aeromobili" designa l'attivita' di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per canto di altre imprese, la locazione occasionale di aeromobili ed ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto.
Accordo-art. 9
Articolo 9 NAVIGAZIONE MARITTIMA 1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono: (a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e (b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico internazionale. 3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.
Accordo-art. 10
Articolo 10 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Accordo-art. 11
Articolo 11 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 3. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Accordo-art. 12
Articolo 12 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente in relazione a prestiti, o debiti, non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto stato se: (a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di nomine date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e' tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 13
Articolo 13 CANONI 1. I canoni provenienti da uno stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 2. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 14
Articolo 14 UTILI DI CAPITALE 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli utili derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell'art. 6, o dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni mobili, materiali o immateriali, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni erano situati immediatamente prima dell'alienazione, scambio o trasferimento. 2. Ai fini del presente articolo, il luogo in cui sono depositate le azioni di una societa' si considera situato nello Stato contraente nel quale la societa' si e' costituita. 3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da navi od aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa stessa.
Accordo-art. 15
Articolo 15 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se egli: (a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o (b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Accordo-art. 16
Articolo 16 LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Accordo-art. 17
Articolo 17 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Accordo-art. 18
Articolo 18 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti) nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte, a meno che l'onere della visita in detto stato non sia sostenuto, interamente o quasi, utilizzando, direttamente o indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante quanto previsto dal presente Accordo, se i servizi indicati nel paragrafo 1 sono resi in uno Stato contraente da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attivita' sono imponibili in detto primo Stato a meno che l'impresa stessa non sia interamente o quasi finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente in considerazione della prestazione dei predetti servizi. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici del Governo comprende i fondi pubblici costituiti dal Governo o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Stato locale.
Accordo-art. 19
Articolo 19 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli stati contraenti.
Accordo-art. 20
Articolo 20 FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente e ne abbia la nazionalita'. 2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. 3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Accordo-art. 21
Articolo 21 PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, riconosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.
Accordo-art. 22
Articolo 22 STUDENTI E APPRENDISTI 1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro stato contraente unicamente: (a) in qualita' di studente presso un'Universita', collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o (b) in qualita' di apprendista, o (c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o donazione da parte di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, e' esente da imposizione in detto altro Stato contraente: (i) per le remunerazioni o per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; (ii) per le borse di studio, assegni e donazioni; (iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta in detto altro Stato contraente, purche' tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.200.000 o l'equivalente in rupie indiane a seconda dei casi. 2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquistare esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, e esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purche' tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.500.000 o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei costi.
Accordo-art. 23
Articolo 23 ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Accordo-art. 24
Articolo 24 METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. Ci conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. (a). L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, sia direttamente che per detrazione, da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, e' ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. (b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera (a), se il residente dell'India e' una societa' debitrice dalla sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta indiana e' imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito, ed a conguaglio, sull'eventuale sovrimposta (surtax), dovute dall'impresa. 3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica indiana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata. 5. Il reddito, che in virtu' delle disposizioni del presente Accordo, non e' assoggettabile ad imposizione in uno Stato contraente puo' essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposte da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi.
Accordo-art. 25
Articolo 25 NON - DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovi o nelle stesse circostanze e condizioni. 2. L'espressione "nazionali di uno Stato contraente" designa: (a) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di detto Stato contraente; (b) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituita in conformita' della legislazione in vigore in detto Stato contraente. 3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita' nelle stesse circostanze o condizioni. 4. Il presente articolo non puo' essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti di detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che sono accordato in base alla legislazione soltanto alle persone residenti. 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni. 6. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.
Accordo-art. 26
Articolo 26 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Accordo-art. 27
Articolo 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni o i documenti necessari per applicare le disposizioni del presente Accordo nonche' per la prevenzione o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del presente accordo. Le informazioni o documenti scambiati saranno tenuti segreti, ma saranno comunicati alle persone (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure, delle verifiche o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad esse collegate o alle persone cui si riferiscono le informazioni o i documenti. 2. Lo scambio di informazioni o di documenti avviene su base automatica, o dietro richiesta per casi specifici, ovvero in entrambi i modi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o dei documenti da trasmettersi automaticamente. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni o documenti che non possono essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente; (c) di trasmettere informazioni o documenti che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Accordo-art. 28
Articolo 28 ATTIVITA' DIPLOMATICHE E CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Accordo-art. 29
Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a New Delhi non appena possibile. 2. II presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta (" previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile 1977; (b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1977. 3. Il vigente Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo del 3 febbraio 1970 cessera' di produrre i suoi effetti all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo-art. 30
Articolo 30 DENUNCIA Il presente Accordo avra' durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto: (a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; (b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo, in caso di dubbio il testo inglese Per il Governo della Per il Governo Repubblica italiana dell'India Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo aggiuntivo
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo. Resta inteso che: (a) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, - un magazzino collegato ad una persona che normalmente assicura ad altri possibilita' di deposito, e - un'installazione o un impianto utilizzati per la ricerca di risorse naturali sono considerati stabili organizzazioni; (b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attivita' industriale e commerciale della stabile organizzazione" designa: - le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione, e - i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese rimborsate, e in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale e' situata la stabile organizzazione; (c) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal Governo dell'India; (d) con riferimento all'articolo 23, nell'espressione "altri redditi" sono da ricomprendersi i compensi per servizi tecnici; (e) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4, per "imposta non prelevata in tutto o in parte" si intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte come imposta indiana ma che non lo sono state in virtu' di una deduzione accordata nella determinazione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzione di imposta concessa per detto anno ai sensi: (i) delle sezioni 10(4), 10(4 A), 10(15)(iv), 32 A, 33 A, 80 HH, 80 J e 80 K dell'Income - Tax Act del 1961 (43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma del presente Accordo, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche sostanziali; (ii) delle altre disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le competenti autorita' degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche essenziali; (f) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo dell'India Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
TESTO DELLE NOTE Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE Direzione Centrale delle Imposte Dirette IL SEGRETARIO AGGIUNTO New Delhi, 29 febbraio 1964 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo (e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of taxable year". Nel testo inglese si leggera' ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax". Nel corrispondente testo hindi si legge: Nel corrispondente testo italiano si leggera': "corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra. Sinceramente, (f.to N. Subramanian) (f.to Renato Ruggiero) S.E. Amb. Renato Ruggiero Direttore Generale Affari Economici Ministero Affari Esteri Governo italiano c/o Ambasciata d'Italia New Delhi Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza in data 29 febbraio 1984 del seguente contenuto: "Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo (e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of taxable year". Nel testo inglese si leggera' ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax". Nel corrispondente testo hindi si legge: Nel corrispondente testo italiano si leggera': "corrisposta in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra." Ho l'onore d'informarla che il Governo d'Italia concorda con il contenuto della lettera. Sinceramente, (f.to Renato Ruggiero) (f.to N. Subramanian) Sig. N. Subramanian Segretario Aggiunto Dipartimento delle Imposte Ministero delle Finanze Governo dell'India New Delhi