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LEGGE 25 luglio 1985, n. 448

Current text a fecha 1985-08-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

1.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

2.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e il Regno ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

3.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

4.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

5.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

6.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

7.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica araba siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

8.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica araba siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

9.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

10.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

11.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

12.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972 tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da un lato e il Portogallo dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

13.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da un lato e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;

14.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 1 aprile 1982;

15.Protocollo aggiuntivo alla convenzione ACP-CEE del 31 ottobre 1979 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981;

16.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione CECA-ACP del 31 ottobre 1979 tra gli Stati membri della Comunita' economica europea del carbone e dell'acciaio da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981.

NOTE Nota all'art. 1, punti da 1 a 8: Gli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' gli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 22 maggio 1978, n. 278. Nota all'art. 1, punti 9 e 10: L'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e il Marocco, dall'altro, nonche' l'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il suddetto Stato africano, firmati a Rabat il 27 aprile 1976 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 22 maggio 1978, n. 277. Nota all'art. 1, punto 11: L'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra non e' stato ratificato dall'Italia perche' firmato soltanto dal Consiglio C.E.E. Nota all'art. 1, punto 12: L'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e il Portogallo dall'altro, concernente i settori di competenza della predetta Comunita', firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 15 marzo 1973, n. 162. Nota all'art. 1, punti 13 e 14: L'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' l'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 14 aprile 1982, n. 326. Nota all'art. 1, punti 15 e 16: La seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e l'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 887

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 18, 11, 16, 11, 13, 10.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e il Regno Hascemita di Giordania firmato a Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA: Hasan ABU NIMAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione del Regno Hascemita di Giordania presso le Comunita' europee. ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Giordania il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valore".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari della Giordania secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Giordania, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Giordania non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari della Giordania. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali. I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Giordania, se il prodotto in questione e in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Giordania od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari della Giordania, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Giordania sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Giordania. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo I, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno Hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, in seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: - il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Giordania sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessario Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA LIBANESE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles, il 3 maggio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE: Joseph DONATO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica libanese presso le Comunita' europee; ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Libano il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Libano secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984 - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla. Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Libano, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali, fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Libano non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari del Libano. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali. I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Libano, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario del Libano od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari del Libano, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31-05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 10 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Libano. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA LIBANESE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LA REPUBBLICA LIBANESE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, in seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: - il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 2932, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo I corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, e abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca o araba, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981. VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato, Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSOEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO: Ahmed Tawfik KHALIL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica araba d'Egitto presso le Comunita' europee. ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale, dichiarazioni e scambi di lettere ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Egitto il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari dell'Egitto secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo I corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, e' abolita il 1 gennaio 1931.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere ridurre della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari dell'Egitto, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dall'Egitto non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari dell'Egitto. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo I prendono la forma di contingenti globali. I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario dell'Egitto, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario dell'Egitto od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotto di cui all'allegato II ed originari dell'Egitto, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari dell'Egitto. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esse entra in queste data, il protocollo entra in vigore il primo giorno.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Narcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van SWINDEREN, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA: Mouaffac KOUDSI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica araba siriana presso le Comunita' europee, I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni e degli scambi di lettere ad esso allegati, che formano parte integrante di detto accordo, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari della Siria secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Siria, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Siria possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari della Siria. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e', aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie della Siria, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Siria o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari della Siria, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Siria. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione, apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a Nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione rei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED IL REGNO DEL MAROCCO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van SWINDEREN, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO: Zine EL Abidine SEBTI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Rappresentanza del Regno del Marocco presso la Comunita' economica europea; I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Rabat il 27 aprile 1976.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio 8 ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, e abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Marocco, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Marocco possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari del Marocco. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari del Marocco, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 11.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Marocco. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazione

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE MAROCCHINA Nel corso dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la delegazione marocchina ha formulato un certo numero di osservazioni in merito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 50 dell'accordo e da avviare in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita'. La delegazione marocchina ha fatto rilevare al riguardo la specificita' del caso greco e quindi la necessita' che, nelle ulteriori tappe dell'ampliamento, sia la procedura che il contenuto dell'adattamento vengano adeguati alla natura e all'entita' dei problemi posti dall'adesione dello Stato terzo interessato. Essa ha espresso in particolare il desiderio che per il futuro venga trovata un'adeguata formula di consultazione che consenta di cercare soluzioni parallelamente ai negoziati di adesione. La delegazione della Comunita' ha preso atto di queste osservazioni. La delegazione della Comunita' ha fatto presente, d'altro canto, che la Comunita' fara' il possibile per prendere in considerazione le preoccupazioni particolari dei suoi partner mediterranei, e quindi anche del Marocco, nel quadro dei suoi lavori sulle conseguenze di un nuovo ampliamento riguardo a Stati terzi. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO DEL MAROCCO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dall'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo I corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ed IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e successivamente modificato e completato, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare le norme transitorie e gli adeguamenti da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e HANNO DESIGNATO a tal fine quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van. SWINDEREN, Ministro plenipotenziari, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Inger NIELSEN, Direttore Generale della delegazione per i negoziati per l'ampliamento delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Ernani RODRIGUES LOPES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione del Portogallo presso le Comunita' europee; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente del protocollo addizionale all'accordo e della dichiarazione comune allegata all'atto finale, firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne formano parte integrante, nonche' il testo dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in greco, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 1. Ai prodotti originari del Portogallo di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, non elencati nell'allegato I, la Repubblica ellenica applica le disposizioni della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'accordo. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, la Repubblica portoghese applica l'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'accordo a tutti i prodotti di cui a quest'ultimo articolo importati dalla Grecia.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo addizionale, modificato dall'articolo 5 del protocollo complementare, viene sostituito con il testo seguente: "1. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1983, i seguenti prodotti originari del Portogallo, sono subordinati all'importazione nella Comunita' nella sua composizione originaria, in Grecia e in Irlanda, a massimali annui in esenzione da dazi doganali: Parte di provvedimento in formato grafico Non appena si raggiunge un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto determinato, la Comunita' puo' ripristinare la riscossione dei dazi residui per i prodotti in oggetto sino alla fine dell'anno civile". 2. Nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, la Repubblica ellenica applica alle importazioni originarie del Portogallo lo stesso trattamento tariffario da essa accordato alla Comunita' a nove. 3. Qualora la Comunita' ripristini la riscossione dei dazi residui per il prodotto in causa, la Repubblica ellenica riscuotera' i dazi doganali calcolati in conformita' degli articoli 6 e 7. 4. Quando, nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, le importazioni in Grecia di carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, della sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, abbiano raggiunto il livello di 2.000 t, la Repubblica ellenica puo' ripristinare la riscossione dei dazi doganali quali sono definiti al paragrafo 3.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. I volumi dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo, relativi ai prodotti qui di seguito indicati, vengono aumentati come segue: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Nell'ambito di questi contingenti tariffari comunitari, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 13.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, ad esclusione dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna, sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. Nel caso dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica riduce gradualmente la differenza tra il dazio di base ed il dazio doganale derivante dall'applicazione dell'accordo secondo il calendario di cui al paragrafo 1.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 6 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogallo al 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo, e' soppressa.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. Per i prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, nell'elenco B dell'allegato D del protocollo n. 1 dell'accordo ed agli allegati I e II del protocollo addizionale, la Repubblica portoghese elimina gradualmente i dazi doganali sui prodotti importati dalla Grecia, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sara' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio sara' ridotto all'80% del dazio di base; - altre quattro riduzioni, ciascuna del 20%, saranno effettuate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. Le importazioni in Portogallo provenienti dalla Grecia non possono in alcun caso beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' dei nove.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. Per i prodotti di cui all'articolo 9, il dazio di base oggetto delle successive riduzioni previste in detto articolo per ciascun prodotto, e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Grecia al 1 luglio 1980. 2. Per quanto riguarda le esche di cui alla voce 36.08.03 della tariffa doganale portoghese ed i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale portoghese, il dazio di base e' pari, rispettivamente, al 36% ed al 30% "ad valorem".

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente di quanto previsto nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, sui prodotti originari del Portogallo di cui alla tabella 1 di detto protocollo, e' modificato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti elencati alla tabella 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, nonche' all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 6, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella 1 del protocollo n. 2 dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali previsti o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee. Le importazioni in Grecia di prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato III. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) e al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno in base a quello precedente, maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono state inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Portogallo, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di tale prodotto originario del Portogallo o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazione per i prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai concimi di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative all'esercizio dei diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15 I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalida delle fatture, ecc.) per i prodotti originari del Portogallo, fatto salvo l'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione piu' rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nei paragrafi 1 e 2, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari del Portogallo.

Protocollo-art. 16

TITOLO III Disposizioni generali e finali ARTICOLO 16 Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme d'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso forma parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 18

ARTICOLO 18 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure delle parti contraenti.

Protocollo-art. 19

ARTICOLO 19 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' sedici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, DALL'ALTRO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA PORTOGHESE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee con decorrenza 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi l'allegato ed i protocolli che ne fanno parte integrante, nonche' il testo dell'art. finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in lingua greca, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sara' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio sara' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna verranno effettuate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base nel quale si applicano le successive produzioni di cui all'articolo 3 deve essere, per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1 luglio 1980 nei confronti del Portogallo.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 La Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa sara' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa sara' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna verranno effettuate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 e', per ciascun prodotto, quella in vigore nella Repubblica ellenica al 51 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' dei nove. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Portogallo, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7. 1. I depositi cauzionali ed i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Portogallo, sono ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - il 1 gennaio 1982: 25%, - il 1 gennaio 1983: 25%, - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione piu' rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche greche sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti multipli di parita' scelti come base dei loro listini prezzi. 2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese portoghesi per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parita' scelto per il listino, non devono essere inferiori ai prezzi riportati, nel listino in questione per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri della Comunita' a nove non siano accordate deroghe a questa disposizione. La Comunita' informa immediatamente la Repubblica portoghese di ogni deroga accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese portoghesi possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese portoghesi conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli ivi praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti. Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese portoghesi e delle imprese degli Stati membri della Comunita' a nove sui listini di prezzi dei produttori del Portogallo, della Grecia e degli Stati membri della Comunita' a nove per i prodotti effettivamente fabbricati in. Grecia al 1 gennaio 1981. La Comunita' fornisce alla Repubblica portoghese un elenco di tali prodotti.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme sull'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure suddette.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' sedici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE D'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE da un lato, e IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee il 1 gennaio 1981, Visto l'accordo di cooperazione fra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo", HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e hanno designato a questo scopo come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAME Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIEERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; Il PRESIDENTE D'IRLANDA: Andrew OROUPKF, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinaria e plenipotenziaria, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael FUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Sir Roy DENMAN, Direttore Generale della Direzione Generale delle Relazioni estere della Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA: Milica ZIBERNA, Segretario federale aggiunto del commercio con l'estero; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne fanno parte integrante, nonche' le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Il volume mensile previsto all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo e' portato a 4.200 tonnellate.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti contemplati all'allegato I, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunita' applica, conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti e' fissato nell'allegato I. 2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'allegato II, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 5. 3. Se nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunita' ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato 11, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 Per i prodotti contemplati all'allegato II e originari della Jugoslavia, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente sui dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo secondo il seguente calendario: Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduce del 20% il divario tra il dazio di base e quello risultante dall'applicazione dell'accordo. Questo divario e' nuovamente ridotto del 20% ogni volta al 1 gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 ed al 1 gennaio 1985. A partire dal 1 gennaio 1986, la Repubblica ellenica applica integralmente i dazi doganali derivati dall'applicazione dell'accordo per i prodotti contemplati dal presente articolo.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 1. Per i prodotti contemplati all'allegato 11, il dazio di base sul quale le riduzioni successive di cui all'articolo 5 devono essere sperate per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Jugoslavia il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. Per i prodotti contemplati all'allegato 11, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Jugoslavia secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta all'60% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi fra la Grecia e la Jugoslavia, e' abolita.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili sui prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente che previsto dal calendario fissato, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Jugoslavia.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80, originari della Jugoslavia, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi fra la Comunita' a nove, e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 che figurano all'allegato II del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 5, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Jugoslavia non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III del presente protocollo originari della Jugoslavia. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo I consistono nell'applicazione di contingenti. I contingenti per il 1982 sono elencati all'allegato III. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume e aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e altri veicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente e aumentato del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione di questo prodotte originario della Jugoslavia se il prodotto e' in quel momento liberalizzato rei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunita' a nove o se essa aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Jugoslavia od aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze d'importazione per i prodotti di cui all'allegato III ed originari della Jugoslavia, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Jugoslavia sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo: 50%, - il 1 gennaio 1983: 25%, - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi all'importazione, regime di pagamento in contanti, convalida delle fatture, ecc.) sono soppressi dalla Repubblica ellenica dal 1 gennaio 1981 per i prodotti originari della Jugoslavia, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Jugoslavia.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 1. La Repubblica ellenica puo' applicare massimali fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti elencati all'allegato IV ed originari della Jugoslavia. I massimali fissati per l'anno 1982 sono elencati in quello stesso allegato. 2. A partire dal 1 gennaio 1983, l'importo dei massimali espressi in volume verra' aumentato annualmente di almeno il 5%. 3. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto oggetto di un massimale sono inferiori al 90% dell'importo fissato, la Repubblica ellenica sospende l'applicazione di detto massimale. 4. Se un massimale fissato per le importazioni di un prodotto e' raggiunto la Repubblica ellenica puo' ripristinare il dazio per le importazioni del prodotto in questione sino alla fine dell'anno civile. Il dazio da ripristinare sara' quello della tariffa doganale greca ravvicinata alla tariffa doganale comune. 5. I massimali verranno soppressi il 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15 Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo e' parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 16

ARTICOLO 16 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle parti contraenti.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Lista prevista all'articolo 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Lista prevista all'articolo 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III Lista prevista all'articolo 11 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

ALLEGATO IV Lista prevista all'articolo 13 Parte di provvedimento in formato grafico

Atto Finale

ATTO FINALE I plenipotenziari DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL PRESIDENTE D'IRLANDA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, e DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e DEL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA dall'altro, riuniti a Bruxelles, il primo aprile millenovecentottantadue per la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita', alla firma di questo protocollo hanno preso atto: dello scambio di lettere relativo all'articolo 3. I plenipotenziari hanno convenuto che lo scambio di lettere verra' sottoposto, se del caso, alle procedure necessarie per garantire la sua validita' alle stesse condizioni del protocollo aggiuntivo. Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Scambio di lettere relativo all'articolo 3

Lettera n. 1

Lettera n. 1 Signora Presidente, con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la Comunita' e disposta a concedere alla Jugoslavia la possibilita' di beneficiare delle seguenti disposizioni: 1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato all'articolo 3 non e' stato totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato puo' essere riportato solo al mese successivo e cio' fino ad un volume di 1.200 tonnellate. 2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 1 gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1 giugno al 30 settembre fino ad un volume di 6.000 tonnellate. Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo non puo' superare le 6.300 tonnellate. 3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere difficolta' particolari per una delle parti, esse procederanno a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorita' dell'accordo. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su quanto precede. Voglia gradire, Signora Presidente, l'espressione della mia alta stima. A nome del Consiglio delle Comunita' europee Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Lettera n. 2

Lettera n. 2 Signor, con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione: "Con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la Comunita' e' disposta a concedere alla Jugoslavia la possibilita' di beneficiare delle seguenti disposizioni: 1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato all'articolo 3 non e' stato totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato puo' essere riportato solo al mese successivo e cio' fino ad un volume di 1.200 tonnellate. 2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 1 gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1 giugno al 30 settembre fino ad un volume di 6.000 tonnellate. Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo non puo' superare le 6.300 tonnellate. 3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere difficolta' particolari per una delle parti, esse procederanno a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorita' dell'accordo. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su quanto precede". Mi pregio accusare ricevuta della presente e di confermarLe l'accordo della mia delegazione su quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima. Per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee il 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altro, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo", HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo, la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo e dell'atto finale corredato dalle dichiarazioni ivi allegate sono redatti in lingua greca e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 1. Per i prodotti elencati nell'allegato, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunita' applica, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti e' fissato nell'allegato. 2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica applica i dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 4. 3. Se, nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunita' ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 Per ciascun prodotto, il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato il 11 luglio 1980.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Jugoslavia secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, si effettuano il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base sulla quale devono essere operate le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' l'aliquota applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Jugoslavia e' abolita.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato agli articoli 4 e 6, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Jugoslavia.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Jugoslavia sono aboliti secondo il seguente calendario: - a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo: 50%, - il 1 gennaio 1983: 25%, - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce nei confronti della Comunita' a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle parti contraenti.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato

Allegato Lista prevista all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALLA SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominata "Comunita'", firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati membri", e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS, IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA, SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, IL CAPO DI STATO DI GRENADA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA, IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA, IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE, IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA, IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, d'altra parte, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, intervenuta il 1 gennaio 1981, VISTA la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in appresso denominata "convenzione", HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adattamenti da apportare alla convenzione nonche' le relative misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo. A tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS: Richard F.A. ANTHONY, Alto Commissario; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS: Oliver H. JACKMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN: David Douwa OBAGUIDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA: Geoffrey G. GAREBAMONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI: Cyprien MBONIMPA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN: El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE: Severino ALMEIDA, Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata del Capo Verde nei Paesi Bassi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: Jean-Louis PSIMHIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Ali MLAHAILI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO: Alfred RAOUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO: Seydou DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI: Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA: Arden SHILLINGFORD, Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA: Dr. Ghebray BERHANE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON: Martin Jean REKANGALT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA: Babou Ousman JOBE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: J.B. WILMOT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI GRENADA: G.R.E. BULLEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA: Daouda KOUROUMA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU: Luis d'OLIVEIRA SANCA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Julian Abaga Ada ESHONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA: Harold SAHADEO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA: Antoine K. DAKOURE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: Carmen Yvonne PARRIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA: J.G. KITI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Papua Nuova Guinea; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: L.B. MONYAKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA: Konah BLACKETT, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR: Pierre Desire' RANJEVA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: M.D.P. Wilson KACHIKUWO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: Yaya DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Kane BOUNA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO: Raymond CHASLE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER: Habou SALEY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA: CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Callixte HATUNGIMANA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e Grenadine; CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: John George Mc ARTHUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Nuova Zelanda; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE: Fradique de MENEZES, Direttore del centro commerciale di Londra; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Seydina Oumar SY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE: Adil ISKAROS, Console generale onorario, Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: Sahr MATTURI, Incaricato d'affari a.i.; CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO: Ali Abdi GURHAN, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN: Sayed Nuri Khalil SIDDIG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Carlo LAMUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND: Kenneth MBULI, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA: Ernest Abel MULOKOZI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: ISSAKA RAMAT ALHAMDOU, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Ellom-Kodjo SCHUPPIUS, Incaricato d'affari a.i.; SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA: Inoke F. FALETAU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: James ONeil LEWIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: Francis G. OKELO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: KENGO wa DONDO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: Fidelis Fields BWALYA, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE: F. Arthur BLUMERIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diviene parte contraente della convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 I testi menzionati nell'articolo 1, compresi gli allegati e i protocolli che ne formano parte integrante nonche' le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti degli Stati ACP il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari degli Stati ACP secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a Nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita dopo il 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a Nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deva anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80, originari degli Stati ACP, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a Nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80 e figuranti anche all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalla convenzione.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dagli Stati ACP non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' a Nove.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari degli Stati ACP. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. Detti contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in Volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario degli Stati ACP, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a Nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' a Nove, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' a Nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario degli Stati ACP od aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari degli Stati ACP, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' a Nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari degli Stati ACP. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante della convenzione.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

Allegato I Elenco dei prodotti previsti all'art. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Allegato II Elenco del, prodotti previsti sull'articolo 9 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III DICHIARAZIONE COMUNE LE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che il processo di allargamento della Comunita' puo' essere fonte di preoccupazioni per gli Stati ACP, principali partner preferenziali della Comunita'; CONSIDERANDO che e' quindi necessario avvalersi di tutti i mezzi previsti dalla convenzione di Lome' per regolare, nello spirito tradizionale della cooperazione tra gli Stati ACP e la Comunita', i problemi che dovessero presentarsi in seguito all'adesione della Grecia o in occasione di successive adesioni alla Comunita', HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1. Qualora dovesse decidere di accelerare, per i prodotti elencati nell'allegato I, il ritmo di riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ai termini dell'atto di adesione, la Repubblica ellenica si impegna ad applicare le stesse riduzioni agli Stati ACP; essa cerchera' di dare la precedenza ai prodotti che presentano un interesse particolare per gli Stati ACP. 2. Per quanto concerne il regime preferenziale applicato da taluni Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', le parti contraenti si consulteranno sulle condizioni di applicazione alla Repubblica ellenica dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della convenzione durante il periodo di transizione previsto dal protocollo, al fine di pervenire a soluzioni reciprocamente accettabili. Queste consultazioni avranno luogo anteriormente al 1 gennaio 1982. 3. Nel corso della negoziazione del protocollo gli Stati ACP hanno comunicato alla Comunita' le loro preoccupazioni per l'adesione della Repubblica ellenica. La Comunita', nel prenderne atto, conferma agli Stati ACP che ove l'applicazione del protocollo dovesse comportare difficolta' per gli Stati ACP per quanto concerne la cooperazione commerciale, sara' fatto pieno e immediato ricorso a tutte le procedure di informazione e di consultazione previste dalla convenzione di Lome', al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili. 4. Comprendendo le preoccupazioni espresse dagli Stati ACP per l'adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunita' terra' opportunamente informati gli Stati ACP, nel quadro delle procedure di consultazione previste dalla convenzione, dell'evoluzione dei negoziati di adesione e procedera' con essi, in tempo utile, a tutti i necessari scambi di vedute sulle eventuali conseguenze per gli Stati ACP dell'allargamento della Comunita' Conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della convenzione di Lome', la Comunita' e gli Stati ACP prenderanno, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E GLI STATI ACP IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS, IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA, SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,DEL GAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, IL CAPO DI STATO DI GRENADA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA, IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE, IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SO MALA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, d'altra parte, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, intervenuta il 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979, in appresso denominato "l'accordo", HANNO DECISO di determinare d'intesa gli adattamenti da apportare all'accordo nonche' le relative misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo e a tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS: Richard F.A. ANTHONY, Alto Commissario; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS: Oliver H. JACKMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN: David Douwa GBAGUIDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA: Geoffrey G. GAREBAMONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI: Cyprien MBONIMPA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN: El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE: Severino ALMEIDA, Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata del Capo Verde nei Paesi Bassi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: Jean-Louis PSIMHIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Ali MLAHAILI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO: Alfred RAOUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO: Seydou DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI: Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA: Arden SHILLINGFORD, Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA: Dr. Ghebray BERHANE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON: Martin Jean REKANGALT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA: Babou Ousman JOBE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: J.B. WILMOT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI GRENADA: G.R.E. BULLEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA: Daouda KOUROUMA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU: Luis d'OLIVEIRA SANCA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Julian Abaga Ada ESHONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA: Harold SAHADEO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA: Antoine K. DAKOURE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: Carmen Yvonne PARRIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA: J.G. KITI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Papua Nuova Guinea; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: L.B. MONYAKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA: Konah BLACKETT, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR: Pierre Desire' RANJEVA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: M.D.P. Wilson KACHIKUWO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: Yaya DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Kane BOUNA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO: Raymond CHASLE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER: Habou SALEY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA: CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Callixte HATUNOIMANA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e Grenadine; CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: John George Mc ARTHUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Nuova Zelanda; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE: Fradique de MENEZES, Direttore del centro commerciale di Londra; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Seydina Oumar SY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES: Adil ISKAROS, Console generale onOrario, Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: Sahr MATTURI, Incaricato d'affari a.i.; CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO: Ali Abdi GURHAN, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN: Sayed Nuri Khalil SIDDIO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Carlo LAMUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND: Kenneth MBULI, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA: Ernest Abel MULOKOZI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: ISSAKA RAMAT ALHAMDOU, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Ellom-Kodjo SCHUPPIUS, Incaricato d'affari a.i.; SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA: Inoke F. FALETAU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: James ONeil LEWIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: Francis G. OKELO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: KENGO wa DONDO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; RESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: Fidelis Fields BWALYA, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE: F. Arthur BLUMERIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diviene parte contraente dell'accordo firmato a Lome' il 31 ottobre 1979 e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica dello Zimbabwe, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 novembre 1980.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 I testi degli accordi di cui all'articolo 1, redatti in lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti disciplinati dall'accordo la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983; - 1 gennaio 1984; - 1 gennaio 1985; - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dall'articolo 3 e', per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1 luglio 1980.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983; - 1 gennaio 1984; - 1 gennaio 1985; - 1 gennaio 1986; 2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 e', per ciascun prodotto, quella applicata effettivamente dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980. 3. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione introdotte a partire dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP sono abolite.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce prima delle scadenze prestabilite i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' a Nove, essa sospende o riduce nella stessa misura anche i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%; - il 1 gennaio 1982: 25%; - il 1 gennaio 1983: 25%; - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI