La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 54 della convenzione.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca La Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, nel desiderio di regolare le relazioni consolari tra i due Stati e sviluppare ulteriormente dette relazioni nello spirito di amicizia e collaborazione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. Dott. Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari Esteri; Il Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca: il Signor Oskar FISCHER, Ministro per gli Affari Esteri, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come e' precisato qui di seguito: 1. "Ufficio consolare" designa ogni Consolato generale, Consolato, Vice Consolato, e Agenzia consolare; 2. "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 3. "Capo dell'Ufficio consolare" designa il funzionario consolare incaricato di agire in tale qualita'; 4. "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata dell'esercizio di funzioni consolari; 5. "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 6. "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 7. "membro del personale consolare" designa ogni funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio; 8. "membro del personale privato" designa ogni persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del personale consolare; 9. "membro della famiglia" designa il coniuge di un membro del personale consolare, i suoi figli e genitori, nonche' quelli del coniuge, qualora vivano nel domicilio ed a carico del membro del personale consolare; 10. "locali consolari" designa gli edifici, le parti di edifici ed i terreni annessi utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario; 11. "archivio consolare" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale e gli strumenti di cifra, i documenti, i registri, i libri ed i mezzi tecnici di lavoro dell'Ufficio consolare, nonche' i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Un Ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonche' il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza. 4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare gia' esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'accordo dello Stato di residenza manifestato nella forma di un exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti. Prima della nomina, lo Stato di invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza sulla persona del Capo dell'Ufficio consolare e trasmette a quest'ultimo Stato, per la stessa via, le lettere patenti. 2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del Capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare. 3. Qualora uno Stato rifiuti di concedere l'exequatur, non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. 4. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito per una qualsiasi ragione nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato di invio puo' incaricare un funzionario consolare dello stesso Ufficio, di un altro Ufficio, ovvero un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica, delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare. Il nome e cognome di questa persona sono preventivamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare gode degli stessi diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione per il Capo dell'Ufficio consolare. 3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato di invio venga nominato reggente temporaneo dell'Ufficio consolare, alle condizioni previste al paragrafo 1, egli continua a godere dei privilegi ed immunita' diplomatiche, fino a quando lo Stato di residenza non vi si opponga.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Non appena il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' della circoscrizione consolare e prende le misure necessarie affinche' egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Funzionario consolare puo' essere soltanto un cittadino dello Stato di invio che non abbia la residenza nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare lo Stato di invio che un funzionario consolare e' "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato di invio richiamera' la persona in questione e porra' fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata funzionario consolare, ovvero altro membro del personale consolare, giungano nel proprio territorio, lo Stato di invio deve revocare il provvedimento. 2. Se lo Stato di invio non adempie entro un termine ragionevole agli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1, lo Stato di residenza puo' ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero non considerarla piu' come membro del personale consolare.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto: a) la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno dei loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni modifica relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare; b) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia; c) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio; d) l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato. 2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito: a) della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare; b) del ritiro dell'exequatur; c) della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera piu' la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinche' l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunita' previsti nella presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonche' la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo e' utilizzato per le necessita' del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare. 2. Se e' necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilita' e dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 per gli agenti diplomatici. 2. Oltre alle eccezioni gia' previste nella menzionata Convenzione, il Capo dell'Ufficio consolare non e' immune dalla giurisdizione per le azioni civili: a) che hanno origine da un contratto da lui concluso, nel quale egli non ha agito ne' direttamente ne' indirettamente per incarico dello Stato di invio; b) che concernono la responsabilita' civile per danni causati da un incidente provocato da un mezzo di trasporto. 3. Misure di esecuzione contro il Capo dell'Ufficio consolare possono essere adottate soltanto nei casi previsti dall'articolo 31 della menzionata Convenzione di Vienna, nonche' dal paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che cio' sia possibile senza pregiudicare l'inviolabilita' della persona.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per azioni civili risultanti da un contratto concluso da un funzionario consolare o un impiegato consolare, nel quale quest'ultimo non ha esplicitamente ne' implicitamente dichiarato di agire come rappresentante dello Stato di invio, o per azioni concernenti la responsabilita' civile per danni causati da un incidente provocato nello Stato di residenza da un mezzo di trasporto. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni. 4. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non possono essere ne arrestati ne subire altra limitazione nella loro liberta' personale, a meno che siano imputati, mediante provvedimento dell'autorita' giudiziaria, di un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni, o che si tratti dell'esecuzione di una condanna disposta con una sentenza passata in giudicato per un tale reato. 5. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare dei casi di limitazione della liberta' personale di funzionari consolari, di impiegati consolari e dei membri delle rispettive famiglie, nonche' delle procedure penali intentate contro di loro.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Un membro del personale consolare puo' essere chiamato a rispondere come testimonio in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non e' pero' obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli e' ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualita' di esperto, sul diritto dello Stato di invio. 2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva puo' essergli applicata. 3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare. 4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attivita' dell'Ufficio consolare.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Lo Stato di invio puo' rinunciare ai diritti, privilegi ed immunita' previsti agli articoli 13, 14 e 15. 2. La rinuncia deve essere comunicata espressamente per ogni singolo caso per iscritto allo Stato di residenza. 3. La rinuncia all'immunita' in un procedimento non implica la rinuncia, all'immunita' relativamente all'esecuzione del giudizio per la quale e' necessaria una rinuncia distinta. 4. Se un membro del personale consolare che beneficerebbe dell'immunita' dalla giurisdizione civile inizia un giudizio egli non puo' invocare l'immunita' ne' dalla giurisdizione ne' dall'esecuzione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale, direttamente connessa alla domanda principale.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui questa si trova nel complesso dell'edificio ove ha sede l'Ufficio consolare, ed i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, sono inviolabili. 2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari e nella residenza del Capo dell'Ufficio consolare, quale e' definita al paragrafo 1, senza il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, del Capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona designata da uno di essi. 3. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati, e che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' diminuita. 4. I locali consolari, il loro arredamento ed i beni dell'Ufficio consolare, compresi i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di espropriazione o requisizione nell'interesse pubblico o ai fini di difesa nazionale.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo si trovino. Negli archivi consolari possono essere conservati soltanto documenti ufficiali.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ne' all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato di invio, e i membri delle loro famiglie, sono esentati dalle disposizioni sulla assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 si applica ugualmente ai membri del personale privato, a condizione: a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente; b) che siano assoggettati alle disposizioni sull'assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri del personale consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2, devono osservare le disposizioni dello Stato di residenza sull'assistenza e previdenza sociale. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria al regime di assistenza e previdenza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 1. I membri del personale consolare, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'articolo 25; c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera b) dell'articolo 24; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati; f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'articolo 25. 2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. In conformita' alle proprie leggi e regolamenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed esportazione degli oggetti qui appresso elencati, e concede per gli stessi la esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere diverso dalle spese di deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi: a) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso personale dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie, nonche' gli oggetti destinati alla loro prima sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantita' necessarie ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati. 2. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo 1 per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima destinazione. Le stesse disposizioni si applicano anche alla riesportazione degli stessi oggetti. 3. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie sono esenti dalla visita doganale per i bagagli personali che portano seco. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli indicati al punto b) del paragrafo 1 o oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, ovvero sia sottoposta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. In tali casi detta visita puo' aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 In caso di morte di un membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto: a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso; b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento di proprieta', statali, regionali, comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza, unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualita' di membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, purche' non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati. 2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha venduto o locato i suddetti immobili.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il governo, con le missioni diplomatiche e le altre rappresentanze consolari dello Stato di invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi corrieri diplomatici o consolari, valigia diplomatica o consolare e messaggi in codice o in cifra. L'installazione e l'attivazione di una stazione radio sono soggette all'autorizzazione dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono avere dei segni esterni visibili indicanti la loro natura, e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonche' documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio. La valigia consolare non deve essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale, o dai documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, la valigia puo' essere rinviata al suo luogo di origine. 4. Al corriere consolare in possesso di documento ufficiale dal quale risultino la sua posizione ed il numero dei colli di corriere vengono concessi da parte dello Stato di residenza gli stessi diritti ed immunita' concessi ai corrieri diplomatici dello Stato di invio. Cio' vale anche per il corriere consolare ad hoc le cui immunita' cessano, peraltro, dopo che egli ha consegnato la valigia consolare al destinatario. 5. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata - porto o aeroporto - autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorita' locali competenti, e nel rispetto delle misure di sicurezza per i porti e gli aeroporti, l'Ufficio consolare puo' incaricare un membro del personale consolare di ritirare o consegnare direttamente e liberamente al comandante della nave o dell'aereo la valigia consolare.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il soggiorno sono vietati o disciplinati, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione sul suo territorio ai membri del personale consolare ed ai membri delle loro famiglie.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di: a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, compresi quelli delle persone giuridiche; b) favorire lo sviluppo di relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza, e incrementare le relazioni amichevoli; c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita economica, commerciale, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne al governo dello Stato di invio e darne informazioni alle persone interessate dello stesso Stato.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Il funzionario consolare puo' esercitare funzioni consolari soltanto nella circoscrizione consolare. L'esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare e' soggetto al consenso dello Stato di residenza. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni consolari un funzionario consolare puo' rivolgersi direttamente alle autorita' competenti della circoscrizione consolare, nonche' agli organi centrali, nelle questioni di esclusiva competenza di questi ultimi.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 1. Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ha il diritto di assicurare la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato di invio davanti ai tribunali e alle altre autorita', e di prendere le misure provvisorie per la tutela dei diritti ed interessi di tali cittadini, allorche' questi, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, non possono personalmente difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio. 2. L'attivita' del funzionario consolare prevista al paragrafo 1 termina quando la persona rappresentata designa un rappresentante o assume essa medesima la tutela dei propri diritti ed interessi. 3. Qualora un funzionario consolare assuma i compiti di tutela di cui al paragrafo 1, esso deve rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 I funzionari consolari hanno il diritto: a) di registrare i cittadini dello Stato di invio; b) di rilasciare, prorogare, modificare, annullare o ritirare passaporti o altri titoli di viaggio ai cittadini dello Stato di invio; c) di concedere i visti.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 1. Il funzionario consolare e' autorizzato a: a) redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati; b) celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due cittadini dello Stato di invio; c) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale fatte dai cittadini dello Stato di invio; d) ricevere domande o consegnare documenti su questioni di cittadinanza. 2. Il funzionario consolare informa le autorita' competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le leggi e regolamenti di questo lo esigano.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle; b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio; c) di autenticare le firme dei cittadini dello Stato di invio nonche' copie di documenti; d) di tradurre atti e documenti rilasciati dalle autorita' dello Stato di invio o dello Stato di residenza nonche' di dichiarare conformi le traduzioni, rilasciare copie autentiche e estratti dei detti documenti; e) legalizzare gli atti rilasciati dalle autorita' competenti o dai funzionari dello Stato di residenza e destinati alla utilizzazione nello Stato di invio.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti: a) redigere e certificare atti e contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, sempreche' tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza e non riguardino la costituzione, il trasferimento e la cessazione di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato; b) redigere e certificare atti e contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio e di Stati terzi, sempre che detti atti e contratti si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o riguardino diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, ed a condizione che tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 1. Il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti; b) di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro temporaneo soggiorno nello Stato di residenza. 2. Quanto e' ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 puo' essere esportato soltanto in conformita' alle disposizioni delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria degli atti corrispondenti delle autorita' competenti di questo Stato.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 non necessitano di alcuna legalizzazione per essere utilizzati nello Stato di residenza, purche' siano provvisti della firma e del timbro ufficiale del funzionario consolare.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, se cio' e' ammesso dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare della morte di un cittadino dello Stato di invio nello Stato di residenza. 2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, gli organi competenti dello Stato di residenza rilasciano il certificato di morte all'Ufficio consolare. Tale rilascio non da' luogo a spese. 3. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare le informazioni sui beni di un cittadino dello Stato di invio deceduto nello Stato di residenza, sulla esistenza di disposizioni testamentarie nonche' sugli eredi, legatari o legittimari. 4. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza qualora tra gli eredi, legatari o legittimari vi siano cittadini dello Stato di invio.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dei provvedimenti presi per la protezione dei beni che un cittadino dello Stato di invio deceduto ha lasciato nello Stato di residenza. 2. Se si tratta della successione di un cittadino dello Stato di invio o se cittadini dello Stato di invio possono essere eredi, legatari o legittimari, il funzionario consolare ha il diritto di richiedere agli organi competenti dello Stato di residenza l'adozione di misure atte a proteggere i beni ereditari e di essere presente nell'applicazione di dette misure. 3. Una volta adempiute tutte le formalita' della successione, gli organi dello Stato di residenza consegnano ad un funzionario consolare i beni facenti parte della massa ereditaria o l'importo ricavato dalla vendita di questi sempre che l'erede, il legatario o il legittimario sia cittadino dello Stato di invio e non abbia residenza nello Stato di residenza, ed a condizione che: a) i debiti liquidi ed esigibili in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza e gravanti sull'eredita' siano pagati o garantiti per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate; b) le tasse connesse con l'eredita' siano pagate o garantite per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, le autorita' competenti dello Stato di residenza consegnano, senza alcuna formalita', ad un funzionario consolare dello Stato invio gli effetti persona, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, se non possono essere consegnati ad un membro della famiglia o ad un rappresentante. La consegna e, quando cio' sia necessario, l'esportazione dei beni, sono effettuate secondo le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 1. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare tutti i casi in cui sia necessario nominare un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio che e' residente nello Stato di residenza. 2. Un funzionario consolare ha il diritto di rivolgersi agli organi competenti dello Stato di residenza per la nomina di un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio. 3. Un funzionario consolare ha il diritto di proporre agli organi competenti dello Stato di residenza persone adatte per la funzione di tutore o curatore. Gli organi competenti possono rifiutare tale proposta quando vi siano particolari motivi.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio. Questi ultimi hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. 2. Il funzionario consolare puo' chiedere alle autorita' dello Stato di residenza, informazioni sui cittadini dello Stato di invio. Tali informazioni possono essere richieste anche sul capitano ed i membri dell'equipaggio di una nave o di un aereo dello Stato di invio qualora non siano cittadini dello Stato di residenza. 3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano entro 4 giorni l'Ufficio consolare del fermo, dell'arresto o di altra limitazione della liberta' personale di un cittadino dello Stato di invio. 4. Nel termine di 8 giorni dopo il fermo, l'arresto o l'inizio di altra limitazione della liberta' personale di un cittadino dello Stato di invio, un funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino che sia stato fermato, arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui nonche' di provvedere alla sua difesa in giudizio. Nel caso in cui il funzionario consolare richieda tale visita piu' di 5 giorni dopo il fermo, l'arresto o altra limitazione della liberta' personale di un cittadino dello Stato di invio, detta visita deve essere concessa entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Altre visite saranno concesse al funzionario consolare almeno una volta al mese. Tale termine puo' essere derogato quando sussistano particolari motivi. 5. Quando un cittadino dello Stato di invio espia una pena privativa della sua liberta', il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo e di intrattenersi con lui almeno una volta al mese. 6. I diritti previsti dai paragrafi da 3 a 5 sono esercitati in conformita' con le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a condizione pero' che dette leggi e regolamenti non sopprimano i diritti del funzionario consolare previsti dalla presente Convenzione. 7. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il cittadino dello Stato di invio che sia stato fermato o arrestato, che sconti una pena detentiva o la cui liberta' personale sia stata limitata in altra forma, delle disposizioni contenute nei paragrafi da 3 a 5.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 1. Il funzionario consolare puo' prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la Bandiera dello Stato di invio che entrano in un porto, o si ancorino in altro luogo nei limiti della circoscrizione consolare. Egli puo' recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonche' con i passeggeri cittadini dello Stato di invio. 2. Il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, puo' essere autorizzato a recarsi presso l'Ufficio consolare, per affari concernenti la navigazione. 3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorita' dello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' compiere inchieste su ogni fatto accaduto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo consentano, le contestazioni di ogni natura tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio e facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonche' il suo soggiorno nel porto. Il funzionario consolare puo' chiedere il concorso e l'assistenza delle autorita' competenti dello Stato di residenza nell'esercizio di queste funzioni. 4. Nel caso in cui le autorita' competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le dette autorita', prima di procedere a tali atti, devono informare il funzionario consolare affinche' egli possa assistervi. Detto avviso deve indicare una data ed un'ora. Se il funzionario consolare non vi ha assistito, puo' rivolgersi alle autorita' competenti dalle quali ricevere tutte le informazioni necessarie sugli atti compiuti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o un altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato per fatti connessi alla nave dello Stato di invio. 5. In casi urgenti e se l'inchiesta e' fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato senza indugio. A sua domanda, egli viene in questo caso informato ugualmente degli atti dell'inchiesta compiuta in sua assenza. 6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non sono applicabili agli usuali controlli di dogana, di frontiera, d'igiene e di sicurezza portuale. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi da guerra.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali e interne dello Stato di residenza, le autorita' competenti dello Stato di residenza informano, senza indugi, l'Ufficio consolare delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico. Il funzionario consolare puo' prestare ogni aiuto alla nave, all'equipaggio e ai passeggeri, nonche' adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli puo' anche chiedere alle autorita' dello Stato di residenza di adottare tali misure. 2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a cio' autorizzata non e' in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, un funzionario consolare in nome dell'armatore della nave, puo' adottare tutte le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente a cittadini od a persone giuridiche dello Stato di invio, proveniente da una nave, trovato sulla costa dello Stato di residenza o in prossimita' della stessa, ovvero trasportato in un porto della circoscrizione consolare. 4. Le autorita' competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per tutte le misure da adottare in relazione alle avarie della nave. 5. La nave dello Stato di invio che ha subito un'avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nello Stato di residenza a meno che siano destinati all'uso o al consumo in detto Stato.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli puo' prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi. 2. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 sono applicabili, per quanto possibile, agli aeromobili civili.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 1. Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare puo' percepire i diritti che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di quanto previsto al paragrafo 1 sono esenti da ogni imposta o altra tassa nello Stato di residenza. 3. Per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione, sono applicabili per l'Ufficio consolare le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 1. Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario consolare puo' esercitare anche altre funzioni consolari nella misura in cui non sono contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza. 2. L'Ufficio consolare dello Stato di invio puo' assumersi, con l'accordo dello Stato di residenza, l'esercizio di funzioni consolari per uno Stato terzo nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 1. Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, privilegi ed immunita' ai sensi della presente Convenzione hanno il dovere di rispettare, senza pregiudizio dei predetti privilegi ed immunita', le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno inoltre il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato. 2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contraria alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 I membri del personale consolare devono conformarsi alla disciplina sull'assicurazione obbligatoria in materia di responsabilita' civile vigente nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del personale consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitino un'attivita' privata di carattere lucrativo, non beneficiano dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione. Cio' vale anche per un membro del personale consolare che sia cittadino o residente permanente nello Stato di residenza o che vi eserciti la predetta attivita', ad eccezione del rifiuto di testimoniare su fatti relativi all'esercizio della sua funzione ufficiale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 1.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica incaricati di funzioni consolari devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Le facilitazioni, i privilegi ed immunita' dei membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2, restano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti le relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 La presente Convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti l'abbia denunciata con un preavviso scritto di 6 mesi. In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Per la REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA Emilio Colombo Oskar Fischer
Convenzione-Scambio lettere
TESTO DELLE LETTERE S.E. On. Dott. Emilio Colombo Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Berlino, 27 gennaio 1983 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare firmata in data odierna fra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica italiana e sono autorizzato a confermarle la seguente intesa al riguardo: "In base ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra i quali e' compreso il diritto sovrano di ciascuno Stato di determinare le condizioni per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza, le due Parti Contraenti convengono che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 43 della Convenzione consolare da esse firmata in data odierna, i funzionari consolari di ciascuno Stato di invio hanno diritto di visitare, nel rispettivo Stato di residenza, le persone in possesso della cittadinanza dello Stato di invio". Qualora V.E. concordi su quanto precede ho l'onore di proporre che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare firmata in data odierna, che entrera' in vigore alla stessa data della Convenzione. Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione. OSKAR FISCHER Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Democratica Tedesca S.E. Oskar Fischer S.E. Oskar Fischer Ministro per gli Affari Esteri Della Repubblica Democratica Tedesca Berlino, 27 gennaio 1983 Eccellenza, Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare firmata in data odierna fra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica italiana e sono autorizzato a confermarLe la seguente intesa al riguardo: "In base ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra i quali e' compreso il diritto sovrano di ciascuno Stato di determinare le condizioni per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza, le due Parti Contraenti convengono che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 43 della Convenzione consolare da esse firmata in data odierna, i funzionari consolari di ciascuno Stato di invio hanno diritto di visitare, nel rispettivo Stato di residenza, le persone in possesso della cittadinanza dello Stato di invio". Qualora V.E. concordi su quanto precede ho l'onore di proporre che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare firmata in data odierna, che entrera' in vigore alla stessa data della Convenzione". Desidero confermarLe che la Sua lettera e la mia risposta costituiscono un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare fra i nostri due Stati. Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione. EMILIO COLOMBO Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI