LEGGE 11 dicembre 1985, n. 762

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-27
State In force
Source Normattiva
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Articolo 66 Identificazione 1. Ciascuna Parte in conflitto procurera' che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurera' del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonche' il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile. 3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si fara' riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identita' attestante il suo statuto. 4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando e' utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili. 5. Oltre al segno distintivo, le. Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile. 6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e' regolata dal Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo. 7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potra', con il consenso delle autorita' nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile. 8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimerne l'uso indebito. 9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile e' regolata dall'articolo 18.

Protocollo-art. 67

Articolo 67 Membri delle forze armate e unita' militari assegnati agli organismi di protezione civile 1. I membri delle forze armate e le unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione: a) che detto personale e dette unita' siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedichino in via esclusiva; b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto; c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovra' essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identita' indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto; d) che detto personale e dette unita' siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si applicheranno anche in questo caso; e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilita', e non commetta, o on sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria; f) che detto personale e dette unita' svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. E' vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nel comma a e b. 2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sara' considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potra', nel suo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella misura occorrente, a condizione pero', se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario. 3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovra' essere di dimensioni appropriate. 4. Gli edifici e il materiale delle unita' militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessita' militare imperiosa, non potranno pero' essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.

Protocollo-art. 68

Articolo 68 Campo di applicazione Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione civile ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e 62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione.

Protocollo-art. 69

Articolo 69 Bisogni essenziali nei territori occupati 1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurera' anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lattereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto. 2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione, nonche' dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.

Protocollo-art. 70

Articolo 70 Azioni di soccorso 1. Allorche' la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insufficientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate menzionate nell'articolo 69, saranno intraprese azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate ne' come ingerenza nel conflitto armato, ne' come atti ostili. Nella distribuzione del soccorso, dovra' essere data priorita' alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale. 2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assistenza in questione e' destinata alla popolazione civile della Parte avversaria. 3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2: a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli, alle quali detto passaggio deve essere subordinato; b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice; c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessita' urgente riguardante la popolazione civile interessata. 4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione. 5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1.

Protocollo-art. 71

Articolo 71 Personale che partecipa alle azioni di soccorso 1. In caso di necessita', l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potra' comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sara' soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgera' la propria attivita'. 2. Detto personale sara' rispettato e protetto. 3. La Parte che riceve invii di soccorso dara', nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attivita' di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessita' militare imperiosa. 4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potra' eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovra', in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potra' porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

Protocollo-art. 72

Articolo 72 Campo di applicazione Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonche' le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.

Protocollo-art. 73

Articolo 73 Rifugiati e apolidi Le persone che, prima dell'inizio delle ostilita', sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.

Protocollo-art. 74

Articolo 74 Riunione delle famiglie divise Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il piu' possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.

Protocollo-art. 75

Articolo 75 Garanzie fondamentali 1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanita' in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispettera' la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone. 2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari: a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare: i) l'omicidio; ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica; iii) le pene corporali; e iv) le mutilazioni; b) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore; c) la cattura di ostaggi; d) le pene collettive; e e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopracitati. 3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sara' informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sara' liberata nei piu' brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento. 4. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da' un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie: a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa; b) nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale; c) nessuno potra' essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevedo l'applicazione di una. pena piu' leve, il reo dovra' beneficiarne; d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza; f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole; g) ogni persona accusata di un reato avra' diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico; h) nessuno potra' essere processato ne' punito dalla stessa Parte per un reato che abbia gia' fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria; i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente; j) ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto. 5. Le donne private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovra' preservare la loro unita', alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo. 6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino, alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato. 7. Affinche' non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanita', saranno applicati i seguenti principi: a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile; b) ogni persona che non beneficia di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovra' ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui e' accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 8. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione piu' favorevole che accordi, in virtu' delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.

Protocollo-art. 76

Articolo 76 Protezione delle donne 1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore. 2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorita' assoluta. 3. Le Parti in conflitto cureranno il piu' possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.

Protocollo-art. 77

Articolo 77 Protezione dei fanciulli 1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro eta' o per qualsiasi altro motivo. 2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili affinche' i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilita', in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi piu' di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore eta'. 3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilita' e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra. 4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unita' familiari come previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 75. 5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato stesso.

Protocollo-art. 78

Articolo 78 Sgombero dei fanciulli 1. Nessuna Parte in conflitto procedera' allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiedera' il loro consenso scritto per detto sgombero. Se cio' non e' possibile, si chiedera' il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli. Ogni sgombero di tale natura sara' controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili per evitare di compromettere lo sgombero. 2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovra' essere assicurata nel modo piu' continuo possibile l'educazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori. 3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorita' della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorita' del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda corredata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda rechera', sempre che cio' sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni: a) il cognome o i cognomi del fanciullo; b) il nome o i nomi del fanciullo; c) il sesso del fanciullo; d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non e' nota, l'eta' approssimativa); e) il cognome e il nome del padre; f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da ragazza; g) i parenti prossimi del fanciullo; h) la nazionalita' del fanciullo; i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata; j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo; k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo; l) lo stato di salute del fanciullo; m) il gruppo sanguigno del fanciullo; n) eventuali segni particolari; o) la data e il luogo ove il fanciullo e' stato trovato; p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese; q) eventuale religione del fanciullo; r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante; s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione.

Protocollo-art. 79

Articolo 79 Misure di protezione dei giornalisti 1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 1. 2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'articolo 4A. 4) della III Convenzione. 3. Essi potranno ottenere una carta d'identita' conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sara' rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attestera' la qualifica di giornalista del suo titolare.

Protocollo-art. 80

Articolo 80 Misure esecutive 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio, tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.

Protocollo-art. 81

Articolo 81 Attivita' della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie 1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facilitazioni in loro potere affinche' possa assolvere i compiti umanitari che gli sono attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rossa potra' anche svolgere qualsiasi altra attivita' umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto. 2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) le facilitazioni necessarie allo svolgimento delle loro attivita' umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Societa' della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che esercitano la loro attivita' umanitaria conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.

Protocollo-art. 82

Articolo 82 Consiglieri giuridici nelle forze armate Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.

Protocollo-art. 83

Articolo 83 Diffusione 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il piu' largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 2. Le autorita' militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilita' nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.

Protocollo-art. 84

Articolo 84 Leggi di applicazione Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il piu' rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonche' le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurarne l'applicazione.

Protocollo-art. 85

Articolo 85 Repressione delle infrazioni al presente Protocollo 1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo. 2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unita' sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo. 3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrita' fisica o alla salute: a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causera' morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii; c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causera' morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii; d) fare oggetto di attacco localita' non difese e zone smilitarizzate; e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo: a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalita' o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione dell'articolo 49 della IV Convenzione; b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o, dei civili; c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignita' della persona; d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici. opere d'arte o luoghi 41 culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria dell'articolo 53 comma b, e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimita' di obiettivi militari; e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente. 5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.

Protocollo-art. 86

Articolo 86 Omissioni 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria al dovere di agire. 2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilita' penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.

Protocollo-art. 88

Articolo 87 Doveri dei comandanti 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorita', impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denuncino alle autorita' competenti. 2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilita', si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo. 3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorita' stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo, e, quando occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.

Protocollo-art. 88

Articolo 88 Assistenza giudiziaria in materia penale 1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'articolo 85 paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estrazione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio e' avvenuta l'infrazione allegata. 3. In tutti i casi, la legge applicabile sara' quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolera', in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Protocollo-art. 89

Articolo 89 Cooperazione Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Protocollo-art. 90

Articolo 90 Commissione internazionale di accertamento dei fatti 1. a) Sara' costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di elevata moralita' e di riconosciuta imparzialita'. b) Allorche' almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convochera' una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proporre un nome. c) I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva. d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che ciascuna delle persone da eleggere possegga le qualita' richieste, e cureranno che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla Commissione. e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggera' un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti. f) Il depositario mettera' a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni. 2. a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunzie formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo. b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmettera' copia alle Alte Parti contraenti. c) La Commissione sara' competente per: i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infrazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo; ii) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo. d) In altre situazioni, la Commissione aprira' una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate. e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione, 132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo. 3. a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di sette membri nominati come segue: i) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad un'equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto; ii) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse. b) All'atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della Commissione fissera' un termine conveniente per la costituzione di una Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non e' stato nominato nel termine fissato, il Presidente procedera' immediatamente alla nomina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione. 4. a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad un'indagine, invitera' le Parti in conflitto ad assisterla e a produrre prove. Essa potra' anche ricercare le altre prove che giudichera' pertinenti, e procedere a indagini sul posto. b) Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni. c) Ciascuna Parte interessata avra' il diritto di discutere le prove. 5. a) La Commissione presentera' alle Parti interessate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterra' opportune. b) Se la Sezione non e' in grado di riunire prove sufficienti per giungere a conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione fara' conoscere le ragioni di tale impossibilita'. c) La Commissione non rendera' pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto. 6. La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il regolamento assicurera' che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto. 7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presentate controaccuse, ciascuna Parte anticipera' il cinquanta per cento dei fondi occorrenti.

Protocollo-art. 91

Articolo 91 Responsabilita' La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sara' tenuta, se del caso, al pagamento di una indennita'. Essa sara' responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

Protocollo-art. 92

Articolo 92 Firma Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e restera' aperto durante un periodo di dodici mesi.

Protocollo-art. 93

Articolo 93 Ratifica Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Protocollo-art. 94

Articolo 94 Adesione Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Protocollo-art. 95

Articolo 95 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratifichera' o vi aderira' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Protocollo-art. 96

Articolo 96 Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo 1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo. 2. Se una delle Parti in conflitto non e' legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. 3. L'autorita' che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 paragrafo 4, potra' impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avra', in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti: a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorita' nella sua qualita' di Parte in conflitto; b) la detta autorita' esercitera' gli stessi diritti e assolvera' gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.

Protocollo-art. 97

Articolo 97 Emendamenti 1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto. 2. Il depositario invitera' a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Protocollo-art. 98

Articolo 98 Revisione dell'Allegato I 1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consultera' le Alte Parti contraenti a proposito dell'Allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potra' proporre una riunione di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che apparissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alte Parti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa convochera' la riunione in questione, alla quale invitera' anche osservatori delle organizzazioni internazionali interessate. La riunione sara' del pari convocata dal Comitato internazionale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti. 2. Il depositario convochera' una conferenza delle Alte Parti contraenti e delle Parti delle Convenzioni per esaminare gli emendamenti proposti dalla riunione degli esperti tecnici se, a seguito della riunione stessa, lo richiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo delle Alte Parti contraenti. 3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno essere adottati dalla suddetta conferenza a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti. 4. Il depositario comunichera' alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Concezioni ogni emendamento in tal modo adottato. L'emendamento sara' considerato come accettato allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla comunicazione, salvo che, nel corso di detto periodo, sia stata comunicata al depositario da almeno un terzo delle Alte Parti contraenti una dichiarazione di non accettazione. 5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrera' in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da Parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso paragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale dichiarazione potra' ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrera' in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro. 6. Il depositario fara' conoscere alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entrata in vigore i ogni emendamento, le Parti vincolate da quest'ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiarazioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni.

Protocollo-art. 99

Articolo 99 Denunzia 1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, l'effetto della denunzia rimarra' sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti. 3. La denunzia avra' effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante. 4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del paragrafo 1 incidera' sugli obblighi gia' contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtu' del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia stessa divenga effettiva.

Protocollo-art. 100

Articolo 100 Notifiche Il depositario informera' le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94; b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 95; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97; d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo piu' rapido; e) delle denunzie notificate conformemente all'articolo 99.

Protocollo-art. 101

Articolo 101 Registrazione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunzie ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Protocollo-art. 102

Articolo 102 Testi autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Allegato I-art. 1

Allegato I Regolamento relativo all'identificazione Articolo 1 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente 1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe: a) portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca; b) essere fatta di materiale il piu' resistente possibile; c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale (in aggiunta, potrebbe essere redatta in altre lingue); d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza della data, la sua eta' al momento del rilascio della carta), nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno; e) indicare la qualifica in base alla quale il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo; f) recare la fotografia del titolare, nonche' la sua firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue; g) recare il timbro e la firma dell'autorita' competente; h) indicare le date di rilascio e di scadenza della carta. 2. La carta d'identita' sara' di un unico tipo per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello in una sola lingua della figura 1. All'inizio delle ostilita', le Parti, in conflitto si trasmetteranno un esemplare della carta d'identita' da esse usata, se tale carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identita' sara' compilata, se possibile, in due copie, di cui una destinata ad essere conservata dall'autorita' che la rilascia, la quale dovrebbe esercitare un controllo delle carte rilasciate. 3. In nessun caso, il personale sanitario e religioso, civile e permanente, potra' essere privato della carta d'identita'. In caso di perdita della carta, il titolare ha diritto ad ottenere un duplicato.

Allegato I-art. 2

Articolo 2 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo 1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possibile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 1 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1. Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm) Figura 1 Parte di provvedimento in formato grafico 2. Quando le circostanze impediscono di rilasciare al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, carte d'identita' analoghe a quella descritta nell'articolo 1 del presente Regolamento, detto personale potra' ricevere un certificato, firmato dall'autorita' competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualita' di personale temporaneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovra' indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza, della data, la sua eta' al momento del rilascio del certificato) le funzioni del titolare, nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno. Dovra' recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

Allegato I-art. 3

Articolo 3 Forma e natura 1. Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovra' avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2. 2. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno distintivo potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. Figura 2 Segni distintivi in rosso su fondo bianco Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-art. 4

Articolo 4 Uso 1. Il segno distintivo sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.

Allegato I-art. 5

Articolo 5 Uso facoltativo 1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento, i segnali stabiliti nel presente capitolo per uso esclusivo delle unita' e mezzi di trasporto sanitari, non potranno essere utilizzati per altri scopi. L'impiego di tutti i segnali indicati nel presente capitolo e' facoltativo. 2. Gli aeromobili sanitari che, per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati col segno distintivo, possono usare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo. Tuttavia, il metodo di segnalazione piu' efficace per un aeromobile sanitario ai fini della sua identificazione e del suo riconoscimento, consiste nell'impiego di un segnale visivo, sia esso il segno distintivo o il segnale luminoso definito nell'articolo 6, o ambedue, completato dagli altri segnali menzionati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Allegato I-art. 6

Articolo 6 Segnale luminoso 1. Il segnale luminoso, consistente in una luce blu intermittente, e' previsto ad uso degli aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile potra' utilizzare detto segnale. Il colore blu raccomandato si ottiene per mezzo delle seguenti coordinate tricromatiche: limite dei verdi y = 0,065 + 0,805 x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600 y La frequenza raccomandata della luce intermittente blu e' di 60 a 100 lampi al minuto. 2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere dotati delle luci necessarie per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni. 3. In mancanza di un accordo speciale fra le Parti in conflitto, che riservi l'uso delle luci blu intermittenti all'identificazione dei veicoli, navi e imbarcazioni sanitari, l'impiego di detti segnali per altri veicoli e navi non e' vietato.

Allegato I-art. 7

Articolo 7 Segnale radio 1. Il segnale radio consistera' in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico preceduto da un segnale distintivo di priorita' stabilito e approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale sara' emesso tre volte prima dell'indicativo di chiamata del trasporto sanitario interessato. Il messaggio sara' emesso in inglese a intervalli appropriati, su una o piu' frequenze specificate come previsto nel paragrafo 3. L'uso del segnale di priorita' sara' riservato esclusivamente alle unita' e mezzi di trasporto sanitari. 2. Il messaggio radio, preceduto dal segnale distintivo di priorita' indicato nel paragrafo 1, dovra' contenere i seguenti elementi: a) indicativo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario; b) posizione del mezzo di trasporto sanitario; c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario; d) itinerario previsto; e) durata del viaggio e ora di partenza e di arrivo previste, secondo il caso; f) altre informazioni quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, la terminologia convenzionale, i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza. 3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei paragrafi 1 e 2, nonche' le comunicazioni indicate negli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di comune accordo o separatamente, possono stabilire, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Allegato I-art. 8

Articolo 8 Identificazione mediante mezzi elettronici 1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), quale e' specificato nell'Allegato 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale e relativi aggiornamenti periodici, potra' essere utilizzato per identificare e seguire il movimento di un aeromobile sanitario. Il modo e il codice SSR da riservare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari stabiliti dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente a procedure che siano raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. 2. Le Parti in conflitto potranno, mediante accordo speciale, adottare, per l'uso fra di loro, un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e delle navi e imbarcazioni sanitarie.

Allegato I-art. 9

Articolo 9 Radiocomunicazioni Il segnale di priorita' previsto nell'articolo 7 del presente Regolamento potra' precedere le apposite radiocomunicazioni delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario per l'applicazione delle procedure messe in opera conformemente agli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo.

Allegato I-art. 10

Articolo 10 Utilizzazione dei codici internazionali Le unita' e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.

Allegato I-art. 11

Articolo 11 Altri mezzi di comunicazione Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Allegato I-art. 12

Articolo 12 Piani di volo Gli accordi e notifiche relativi ai piani di volo indicati nell'articolo 29 del Protocollo saranno, per quanto possibile, formulati conformemente alle procedure stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Allegato I-art. 13

Articolo 13 Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitari Se un aeromobile intercettatore viene impiegato per identificare un aeromobile sanitario in volo o per intimargli l'atterraggio in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzati dall'aeromobile intercettore e dall'aeromobile sanitario le procedure normalizzate di intercettazione visiva e radio, prescritte nell'Allegato 2 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Allegato I-art. 14

Articolo 14 Carta d'identita' 1. La carta d'identita' del personale della protezione civile indicata nell'articolo 66 paragrafo 3 del Protocollo, e' regolata dalle, disposizioni pertinenti dell'articolo 1 del presente Regolamento. 2. La carta d'identita' del personale della protezione civile potra' essere conforme al modello rappresentato nella figura 3. 3. Se il personale della protezione civile e' autorizzato a portare armi leggere individuali, la carta d'identita' dovrebbe indicarlo. Figura 3 Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-art. 15

Articolo 15 Segno distintivo internazionale 1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile, previsto nell'articolo 66 paragrafo 4 del Protocollo, e' un triangolo equilatero blu su fondo arancio. E' rappresentato nella figura 4 che segue: Figura 4 Triangolo blu su fondo arancio Parte di provvedimento in formato grafico 2. Viene raccomandato: a) se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta ), che la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio, b) che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'alto, verticalmente, c) che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio. 3. Il segno distintivo internazionale avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le direzioni e dalla maggiore distanza possibile. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale della protezione civile sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e di abiti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte e con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. () Il testo francese e quello spagnolo usano rispettivamente i termini dossard e dorsal con il quale indicano un ritaglio applicato sulla schiena. Il testo inglese, invece, usa il termine tabard per indicare una cotta, ossia una specie di giubbetto senza maniche che copre il petto e la schiena. Si e' seguito l'esempio inglese e si e' usato il termine cotta, perche', dato lo scopo, che si vuole raggiungere con il segno distintivo in questione - rendere visibile una persona addetta alla protezione civile sia di fronte che di schiena - l'indumento piu' adatto da usare appare, appunto, una cotta, similmente a quanto viene praticato per il personale addetto alla manutenzione delle strade.

Allegato I-art. 16

Articolo 16 Segno speciale internazionale 1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previste nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue. 2. Il segno avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Potra', quando sia apposto su una grande superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sara' apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 3. Su una bandiera la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sara' eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sara' rettangolare e il fondo bianco. 4. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. Figura 5 Segno internazionale speciale per le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-art. 1

Allegato II Carta d'identita' per giornalista in missione pericolosa Parte di provvedimento in formato grafico Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II) Preambolo Le Alte Parti contraenti, Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale, Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale, Sottolineando la necessita' di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione, Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanita' e delle esigenze della pubblica coscienza, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione materiale 1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applichera' a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo non si applichera' alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Allegato II-art. 2

Articolo 2 Campo di applicazione personale 1. Il presente Protocollo si applichera' a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati "distinzione di carattere sfavorevole"). 2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso, nonche' quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di liberta'.

Allegato II-art. 3

Articolo 3 Non intervento 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per attentare alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Allegato II-art. 4

Articolo 4 Garanzie fondamentali 1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano piu' alle ostilita', siano esse private o no della liberta', hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore; delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanita' e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti. 2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1: a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, cosi' come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali; b) le punizioni collettive; c) la cattura di ostaggi; d) gli atti di terrorismo; e) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore; f) la schiavitu' e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma; g) il saccheggio; h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti. 3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente: a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia; b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise; c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, ne' autorizzati a prendere parte alle ostilita'; d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuera' ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilita' e vengono catturati; e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtu' della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilita' verso una zona piu' sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Allegato II-art. 5

Articolo 5 Persone private della liberta' 1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute: a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7; b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrita' e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato; c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi; d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari; e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale. 2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilita', le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse: a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne; b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potra' essere limitato dall'autorita' competente che lo ritenga necessario; c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimita' della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria; e) la loro salute e la loro integrita' fisica o psichica non sara' compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, e' vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della liberta'. 3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui liberta' sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanita' conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e 2 b del presente articolo. 4. Se viene deciso di rimettere in liberta' persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Allegato II-art. 6

Articolo 6 Azione penale 1. Il presente articolo si applichera' all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato. 2. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialita'. In particolare: a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa; b) nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale; c) nessuno potra' essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il reo dovra' beneficiarne; d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza; f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se' stesso o a confessarsi colpevole. 3. Ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto. 4. La pena di morte non sara' irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sara' eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera eta'. 5. Al termine delle ostilita', le autorita' al potere procureranno di concedere la piu' larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

Allegato II-art. 7

Articolo 7 Protezione e cure 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti. 2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sara' fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Allegato II-art. 8

Articolo 8 Ricerche Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Allegato II-art. 9

Articolo 9 Protezione del personale sanitario e religioso 1. Il personale sanitario e religioso sara' rispettato e protetto. Ricevera' tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria. 2. Non si dovra' esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Allegato II-art. 10

Articolo 10 Protezione generale della missione medica 1. Nessuno sara' punito per avere esercitato una attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa. 2. Le persone che esercitano una attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni. 3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attivita' di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale. 4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attivita' di carattere medico potra' essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Allegato II-art. 11

Articolo 11 Protezione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari 1. Le unita' e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi. 2. La protezione dovuta alle unita' e mezzi di trasporto sanitari potra' cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Allegato II-art. 12

Articolo 12 Segno distintivo Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sara', sotto il controllo dell'autorita' competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unita' e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovra' essere rispettato in ogni circostanza. Non dovra' essere impiegato abusivamente.

Allegato II-art. 13

Articolo 13 Protezione della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole. 2. ne' la popolazione civile in quanto tale, ne' le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilita' e per la durata di tale partecipazione.

Allegato II-art. 14

Articolo 14 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, e' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Allegato II-art. 15

Articolo 15 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Allegato II-art. 16

Articolo 16 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e' vietato compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Allegato II-art. 17

Articolo 17 Divieto del trasferimento forzato di persone civili 1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potra' essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinche' la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrita', d'igiene, di sicurezza e di alimentazione. 2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Allegato II-art. 18

Articolo 18 Societa' di soccorso e azioni di soccorso 1. Le societa' di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) potranno offrire i propri servigi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile puo', anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi. 2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Allegato II-art. 19

Articolo 19 Diffusione Il presente Protocollo sara' diffuso il piu' largamente possibile.

Allegato II-art. 20

Articolo 20 Firma Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e restera' aperto durante un periodo di dodici mesi.

Allegato II-art. 21

Articolo 21 Ratifica Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Allegato II-art. 22

Articolo 22 Adesione Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Allegato II-art. 23

Articolo 23 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratifichera' o vi aderira' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Allegato II-art. 24

Articolo 24 Emendamenti 1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto. 2. Il depositario invitera' a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Allegato II-art. 25

Articolo 25 Denunzia 1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denunzia non avra' effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva. 2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti.

Allegato II-art. 26

Articolo 26 Notifiche Il depositario informera' le Alte Parti contraenti nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22; b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 23; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Allegato II-art. 27

Articolo 27 Registrazione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Allegato II-art. 28

Articolo 28 Testi autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Atto Finale

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