LEGGE 11 dicembre 1985, n. 763
TESTO DELLE LETTERE Roma, 17 aprile 1984 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo della Repubblica italiana la nostra intesa circa un'importante questione non risolta. Il Governo italiano ritiene che il cosiddetto "sistema unitario di tassazione" applicato da alcuni Stati degli Stati Uniti ai fini della determinazione del reddito attribuibile agli uffici o alle societa' consociate statunitensi di societa' italiane, si traduce in una tassazione non equa ed impone eccessivi oneri amministrativi alle societa' italiane che esercitano la loro attivita' in quegli Stati. Secondo tale metodo, gli utili di una societa' italiana derivanti dalle proprie attivita' negli Stati Uniti non vengono determinati con riferimento a rapporti di piena concorrenza, ma rappresentano il risultato di una formula che prende in considerazione il reddito della societa' italiana e di tutte le sue consociate estere, nonche' il patrimonio, l'ammontare totale dei salari ed il volume di affari di tutte le predette societa'. Per una societa' multinazionale italiana con molte consociate in Paesi diversi, il dover presentare i libri e le altre scritture contabili in inglese ad uno Stato degli Stati Uniti comporta un costo notevole. Si prende atto che il Senato degli Stati Uniti non ha consentito alcuna limitazione della potesta' impositiva in materia fiscale degli Stati mediante trattato e che una disposizione che avrebbe limitato l'uso del sistema unitario di tassazione nel caso delle societa' del Regno Unito e' stata respinta dal Senato. Il Governo dell'Italia e' tuttora interessato a questo problema in quanto esso riguarda multinazionali italiane. Se in merito a tale questione potra' in futuro essere adottata una soluzione accettabile, gli Stati Uniti convengono di riaprire i negoziati con l'Italia sullo specifico argomento. Resta, altresi', inteso che nell'eventualita' in cui il sistema di imposizione applicato dagli Stati degli Stati Uniti dovesse cambiare dopo la data odierna in modo tale da produrre notevoli effetti negativi nei confronti di residenti italiani, l'Italia si riserva il diritto di riaprire i negoziati con gli Stati Uniti. Infine, resta inteso che se uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applica un'imposta sugli utili delle imprese italiane derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili, l'Italia puo' applicare, la sua imposta locale sui redditi (ILOR) su tali utili delle imprese degli Stati Uniti, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 b (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima e aerea). Ho, inoltre, l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo degli Stati Uniti delle proposte di cui sopra, siano considerate come un accordo fra i due Governi in ordine alle questioni prime richiamate. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della piu' altra considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 17 aprile 1984 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna del seguente tenore: ""Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo della Repubblica italiana la nostra intesa circa un'importante questione non risolta. Il Governo italiano ritiene che il cosiddetto "sistema unitario di tassazione" applicato da alcuni Stati degli Stati Uniti ai fini della determinazione del reddito attribuibile agli uffici o alle societa' consociate statunitensi di societa' italiane, si traduce in una tassazione non equa ed impone eccessivi oneri amministrativi alle societa' italiane che esercitano la loro attivita' in quegli Stati. Secondo tale metodo, gli utili di una societa' italiana derivanti dalle proprie attivita' negli Stati Uniti non vengono determinati con riferimento a rapporti di piena concorrenza, ma rappresentano il risultato di una formula che prende in considerazione il reddito della societa' italiana e di tutte le sue consociate estere, nonche' il patrimonio, l'ammontare totale dei salari e il volume di affari di tutte le predette societa'. Per una societa' multinazionale italiana con molte consociate in paesi diversa, il dover presentare i libri e le altre scritture contabili in inglese a uno Stato degli Stati Uniti comporta un costo notevole. Si prende atto che il Senato degli Stati Uniti non ha consentito alcuna limitazione della potesta' impositiva in materia fiscale degli Stati mediante trattato e che una disposizione che avrebbe limitato l'uso del sistema unitario di tassazione nel caso delle societa' del Regno Unito e' stata respinta dal Senato. Il Governo dell'Italia e' tuttora interessato a questo problema in quanto esso riguarda multinazionali italiane. Se in merito a tale questione potra' in futuro essere adottata una soluzione accettabile, gli Stati Uniti convengono di riaprire i negoziati con l'Italia sullo specifico argomento. Resta, altresi', inteso che nell'eventualita' in cui il sistema di imposizione applicato dagli Stati degli Stati Uniti dovesse cambiare dopo la data odierna in modo tale da produrre notevoli effetti negativi nei confronti di residenti italiani, l'Italia si riserva il diritto di riaprire i negoziati con gli Stati Uniti. Infine, resta inteso che se uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applica un'imposta sugli utili delle imprese italiane derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili, l'Italia puo' applicare la sua imposta locale sui redditi (ILOR) su tali utili delle imprese degli Stati Uniti nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea). Ho, inoltre, l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo degli Stati Uniti delle proposte di cui sopra, siano considerate come un accordo fra i due Governi in ordine alle questioni prima richiamate. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della piu' alta considerazione."" Ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti d'America concorda con quanto proposto. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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