LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775
ATTO FINALE I plenipotenziari: di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del presidente della Repubblica federale di Germania, del presidente della Repubblica ellenica, di Sua Maesta' il Re di Spagna, del presidente della Repubblica francese, del presidente dell'Irlanda, del presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, del presidente della Repubblica portoghese, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, rappresentato dal suo presidente, riuniti a Lisbona e a Madrid, il dodici giugno millenovecentottantacinque, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Spagna e alla conferenza tra le Comunita' europee e la Repubblica portoghese: I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica; II. l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati; III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati: A. Allegato I: Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione, Allegato II: Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione, Allegato III: Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino dell'atto di adesione, Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione, Allegato V: Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione, Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione, Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 75, punto 3 dell'atto di adesione, Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato X: Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XI: Modalita' tecniche di cui all'articolo 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4 dell'atto di adesione, Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione, Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 176 dell'atto di adesione, Allegato XV: Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XVI: Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5 dell'atto di adesione, Allegato XVII: Elenco di cui all'articolo 178, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XVIII: Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione, Allegato XIX: Elenco di cui all'articolo 213 dell'atto di adesione, Allegato XX: Elenco di cui all'articolo 243, punto 2, lettera a) dell'atto di adesione, Allegato XXI: Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XXII: Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXIII: Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXIV: Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXV: Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XXVI: Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione, Allegato XXVII: Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XXVIII: Elenco di cui all'articolo 361 dell'atto di adesione, Allegato XXIX: Elenco di cui all'articolo 363 dell'atto di adesione, Allegato XXX: Elenco di cui all'articolo 364, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XXXI: Elenco di cui all'articolo 365 dell'atto di adesione, Allegato XXXII: Elenco di cui all'articolo 378 dell'atto di adesione, Allegato XXXIII: Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XXXIV: Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXXV: Elenco di cui all'articolo 393 dell'atto di adesione, Allegato XXXVI: Elenco di cui all'articolo 395 dell'atto di adesione. B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti, Protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, Protocollo n. 3 concernente gli scambi di merci tra la Spa- gna e il Portogallo durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, Protocollo n. 4 meccanismo complementar di compensazione Nel quadro degli accordi di pesca conclusi dalla Comunita' con taluni paesi terzi, Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi stati membri ai fondi della Comunita' euro- pea del carbone e dell'acciaio, Protocollo n. 6 concernente contingenti tariffari annui Spagnoli per l'importazione degli auto- veicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'artico- lo 34 dell'atto di adesione, Protocollo n. 7 concernente i contingenti quantitativi spa- gnoli, Protocollo n. 8 concernente i brevetti spagnoli, Protocollo n. 9 concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunita' nella sua com- posizione attuale, Protocollo n. 10 concernente la ristrutturazione della side- rurgia spagnola, Protocollo n. 11 concernente le norme in materia di prezzi, Protocollo n. 12 concernente lo sviluppo regionale della Spagna, Protocollo n. 13 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare, Protocollo n. 14 concernente il cotone, Protocollo n. 15 concernente la definizione dei dazi di base portoghesi per taluni prodotti, Protocollo n. 16 concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci, Protocollo n. 17 concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri Stati membri della Comunita', Protocollo n. 18 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri, Protocollo n. 19 concernente i brevetti portoghesi, Protocollo n. 20 concernente la ristrutturazione della side- rurgia portoghese, Protocollo n. 21 concernente lo sviluppo economico ed indu- striale del Portogallo, Protocollo n. 22 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'ener- gia nucleare, Protocollo n. 23 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dai paesi terzi, Protocollo n. 24 concernente le strutture agricole in Portogallo, Protocollo n. 25 concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune. C. I testi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, in lingua spagnola e in lingua portoghese. I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunita' europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune di intenzioni relativa allo sviluppo ed all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina; 2. Dichiarazione comune relativa allo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e Madera; 3. Dichiarazione comune relativa alla libera circolazione dei lavoratori; 4. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori degli stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunita' nonche' ai membri delle loro famiglie; 5. Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti nei nuovi stati membri nel campo dell'agricoltura; 6. Dichiarazione comune relativa all'adeguamento dell'"acquis communautaire" nel settore dei grassi vegetali; 7. Dichiarazione comune relativa al regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese; 8. Dichiarazione comune relativa all'importazione dei prodotti sottoposti all'MCS in provenienza dai paesi terzi; 9. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola; 10. Dichiarazione comune relativa all'MCS nel settore dei cereali; 11. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla; 12. Dichiarazione comune concernente il protocollo n. 2; 13. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2; 14. Dichiarazione comune relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi; 15. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi; 16. Dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU. I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica. 2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini". I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che e' stato raggiunto alla conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Spagna e alla conferenza tra le Comunita' europee e la Repubblica portoghese e che e' allegato al presente atto finale. Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni: A. Dichiarazioni comuni: Comunita' nella sua composizione attuale / Regno di Spagna: 1. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia spagnola; 2. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna; 3. Dichiarazione comune relativa ai vini spagnoli di qualita' prodotti in regioni determinate; 4. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna; 5. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna; 6. Dichiarazione comune relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri; 7. Dichiarazione comune relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonche' le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali; 8. Dichiarazione comune relativa al regime futuro degli scambi con Andorra. B. Dichiarazioni comuni: Comunita' nella sua composizione attuale / Repubblica portoghese: 1. Dichiarazione comune relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese; 2. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia portoghese; 3. Dichiarazione comune relativa alla prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio; 4. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo; 5. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo; 6. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo; 7. Dichiarazione comune relativa al vino in Portogallo; 8. Dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo; 9. Dichiarazione comune relativa all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in Portogallo. C. Dichiarazioni della Comunita' economica europea: 1. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'accesso dei lavoratori spagnoli e portoghesi agli impieghi salariati negli stati membri attuali; 2. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo; 3. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale; 4. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo; 5. Dichiarazione della Comunita' relativa all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque; 6. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economica portoghese; 7. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo; 8. Dichiarazione della Comunita' relativa all'applicazione del regime dell'importo regolatore. D. Dichiarazioni del Regno di Spagna: 1. Dichiarazione del Regno di Spagna: zona Copace; 2. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'America latina; 3. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'Euratom; E. Dichiarazioni della Repubblica portoghese: 1. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle indennita' compensative di cui all'articolo 358; 2. Dichiarazione della Repubblica portoghese: zona Copace; 3. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle questioni monetarie. Dichiarazione comune d'intenzioni relativa allo sviluppo ed all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina La Comunita': - conferma l'importanza che attribuisce ai legami tradizionali con i paesi dell'America latina e alla stretta cooperazione che ha con tali paesi; - ricorda, in questo contesto, il recente incontro ministeriale di San-Jose' di Costarica; - riafferma, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la sua volonta' di estendere e rafforzare i rapporti economici, commerciali e di cooperazione con detti paesi; - e' decisa a intensificare la sua azione al fine di sfruttare tutte le possibilita' per raggiungere questo obiettivo e contribuire cosi', in particolare, allo sviluppo economico e sociale della regione latinoamericana ed ai suoi sforzi d'integrazione regionale; - si adoperera' in particolare a concretizzare i mezzi intesi a rafforzare i legami esistenti, lo sviluppo, l'estensione e la diversificazione degli scambi nella misura del possibile, nonche' l'attuazione di una cooperazione nei vari settori d'interesse comune su basi quanto piu' larghe possibile, utilizzando gli strumenti e le sedi appropriati per accrescere l'efficacia delle varie forme di cooperazione; - e' disposta in questo contesto, per favorire gli scambi, ad esaminare dal momento dell'adesione i problemi che si possono incontrare nel settore commerciale per ricercare opportune soluzioni, tenendo conto in particolare della portata del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, nonche' dell'applicazione degli accordi di cooperazione economica conclusi o da concludere con alcuni paesi o gruppi di paesi latino-americani. Dichiarazione comune relativa allo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e Madera Le Alte Parti Contraenti ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e d'impiego dei popoli degli stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo il divario tra le varie regioni e il ritardo di quelle piu' svantaggiate. Essi prendono atto del fatto che il governo della Repubblica portoghese e le autorita' delle regioni autonome delle Azzorre e Madera sono impegnati in una politica di sviluppo economico e sociale il cui scopo e' di superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico. Essi riconoscono che e' d'interesse comune che gli scopi di questa politica siano raggiunti e ricordano che negli strumenti di adesione sono state adottate disposizioni specifiche concernenti le regioni autonome delle Azzorre e Madera. Le Alte Parti Contraenti convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunita' di attribuire una particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati. Dichiarazione comune relativa alla libera circolazione dei lavoratori L'ampliamento della Comunita' potrebbe comportare talune difficolta' per la situazione sociale di uno o piu' stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Gli stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficolta' di tale natura, di adire le istituzioni della Comunita' onde ottenere una soluzione del problema in conformita' ai trattati che istituiscono le Comunita' europee e alle disposizioni adottate per la loro applicazione. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori degli stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunita' nonche' ai membri delle loro famiglie 1. Gli stati membri attuali ed i nuovi stati membri s'impegnano a non applicare ai cittadini degli altri stati membri che risiedono o lavorano regolarmente sul loro territorio qualsiasi nuova misura restrittiva che essi dovessero eventualmente adottare a decorrere dalla data della firma del presente atto in materia di soggiorno o di impiego degli stranieri. 2. Gli stati membri attuali ed i nuovi stati membri s'impegnano a non introdurre nella loro normativa, dopo la firma del presente atto, nuove restrizioni in materia di accesso all'impiego dei membri della famiglia di questi lavoratori. Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti, nei nuovi stati membri nel campo dell'agricoltura 1. Fatte salve le disposizioni di deroga previste a norma dell'atto di adesione, i nuovi stati membri prendono ogni misura adeguata allo scopo di sopprimere i monopoli nazionali in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli: - al 1 marzo 1986, per quanto riguarda il Regno di Spagna, - al 1 marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, e all'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, per quanto riguarda la Repubblica portoghese. 2. Tuttavia, per quanto concerne l'alcole, i nuovi stati membri procedono ad una ristrutturazione del proprio monopolio nazionale conformemente agli articoli 48 e 208 dell'atto di adesione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Dichiarazione comune relativa all'adeguamento dell'"acquis communautaire" nel settore dei grassi vegetali Dopo l'adesione verranno avviati quanto prima dibattiti sull'adeguamento di tale "acquis" alla nuova situazione della Comunita' allargata. Tali dibattiti si svolgeranno in base a proposte della Commissione che terranno parimenti conto delle linee direttrici accettate dal Consiglio nell'ottobre 1983 per quanto riguarda l'olio d'oliva nonche' dell'evoluzione del mercato dei grassi. Qualora si constatasse l'esistenza di eccedenze per l'olio d'oliva o un rischio effettivo di formazione di eccedenze, si applicherebbero limiti di garanzia alle condizioni indicate nelle conclusioni del Consiglio della sessione del marzo 1984, nel quadro degli orientamenti da seguire per l'organizzazione del mercato dei prodotti soggetti o che rischiano di essere soggetti ad un eccesso di produzione o ad un rapido aumento delle spese. Tali misure terranno conto delle implicazioni delle concessioni commerciali a favore dei paesi terzi. Dichiarazione comune relativa al regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese Nei reciproci scambi di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica nei confronti dell'altro le disposizioni ed i meccanismi transitori previsti dall'atto di adesione come regime applicabile ai loro scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Nell'attuazione di questo regime sara' tenuto conto dell'esistenza di una transizione classica e di una transizione per tappe nel quadro delle misure transitorie previste per il Portogallo, da un lato, e dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli fra le misure transitorie previste per la Spagna, dall'altro. Tuttavia, per i settori: - dei cereali e del riso, - dei prodotti di prima trasformazione nei settori dei cereali e del riso, - del vino, - dei prodotti trasformati a base di pomodoro, il regime applicabile agli scambi tra i nuovi stati membri sara' adottato conformemente agli orientamenti convenuti nell'ambito della conferenza. Dichiarazione comune relativa all'importazione dei prodotti sottoposti all'MCS in provenienza dai paesi terzi Nella misura in cui il deterioramento del mercato della Comunita' o di una delle sue regioni sia dovuto anche ad importazioni dai paesi terzi, le misure nei confronti di queste importazioni saranno prese soltanto nel quadro e alle condizioni dei meccanismi gia' previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati e nel rispetto delle disposizioni che si riferiscono agli impegni internazionali della Comunita'. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola Ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 338, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, l'adattamento dell'importo regolatore inteso a tener conto della situazione dei prezzi di mercato sara' realizzato prendendo in considerazione i prezzi specifici di taluni tipi di prodotto in funzione della loro qualita' e del loro condizionamento; cio' dovrebbe avere per conseguenza una riduzione dell'importo regolatore in ragione del prezzo piu' elevato di questi tipi di vino. Dichiarazione comune relativa all'MCS nel settore dei cereali Il frumento tenero non e' sottoposto all'MCS quando forma oggetto di un metodo di denaturazione, stabilito su base comunitaria, che garantisca che tale frumento non sara' utilizzato per la panificazione. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla In caso di difficolta' per quanto riguarda il mantenimento delle correnti di scambi tradizionali per i prodotti agricoli delle Isole Canarie, la Comunita' e' disposta ad esaminare, nel quadro delle misure di adattamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma dell'atto di adesione, la possibilita': - di modificare i contingenti tariffari tra i vari prodotti all'interno del volume globale degli scambi; - di sostituire, tenendo conto della capacita' di assorbimento del mercato comunitario, alcuni dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari con altri prodotti agricoli originari delle Isole Canarie, secondo gli stessi criteri scelti per la fissazione dei contingenti tariffari attuali. Tuttavia, la Comunita' ricorda che le forniture in regime di contingenti tariffari seguiranno, senza compromettere la possibilita' di esaurire i contingenti, le cadenze delle correnti di scambi tradizionali. D'altro canto, la Comunita' non esclude un'evoluzione dei contingenti tariffari per i prodotti della pesca originari delle Isole Canarie in relazione con l'evoluzione costatata della flotta di pesca locale delle Isole Canarie. Per i contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del protocollo n. 2, la gestione "per prodotto" puo' includere il raggruppamento di prodotti in relazione con la struttura generale della produzione e degli scambi dei prodotti interessati rispetto alle relative destinazioni. Tali raggruppamenti non dovrebbero tradursi in una modifica sostanziale delle correnti di scambi tradizionali tra le Isole Canarie e Ceuta e Melilla e, da un lato, la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' e, dall'altro, gli altri stati membri. Dichiarazione comune concernente il protocollo n. 2 1. Per l'applicazione dell'articolo 10 del protocollo n. 3, la Repubblica portoghese abolisce, per i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, i dazi doganali all'importazione, nonche' le tasse di effetto equivalente, alle condizioni e secondo il ritmo previsti nell'articolo 190 dell'atto di adesione. 2. L'applicazione degli articoli 88 e 256 dell'atto di adesione riguarda l'insieme dei prodotti contemplati dall'allegato II del trattato CEE e comprende altresi' le eventuali misure particolari applicabili a tali prodotti ai sensi del protocollo n. 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2 Le regole di applicazione che il Consiglio adottera' conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 2 saranno conformi agli elementi convenuti durante i negoziati. Dichiarazione comune relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi Allorche' le istituzioni comunitarie decideranno le modalita' appropriate che consentano l'integrazione dei nuovi stati membri negli accordi di pesca sottoscritti dalla Comunita', seguiranno gli orientamenti convenuti in materia nel corso delle conferenze di negoziato. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui agli articoli 179, 183, 366 e 370, la Comunita' prendera' come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso delle conferenze tra le Comunita' europee e i nuovi stati membri. Dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU Tenuto conto dell'attuale definizione dell'ECU e con riserva di una revisione di questa che potrebbe a suo tempo rivelarsi necessaria in funzione dell'esperienza dello sviluppo del ruolo dell'ECU, la Comunita' ed i nuovi stati membri constatano che tutti gli stati membri hanno diritto a che la loro moneta sia inclusa nell'ECU, nel quadro di una procedura comunitaria. Le decisioni d'inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessita' di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ECU; l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire, a richiesta del nuovo stato membro interessato e previa consultazione del comitato monetario, in occasione del primo riesame quinquennale della ponderazione delle monete nell'ECU. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini" Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati sia fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania". Dichiarazione comune relativa alla siderurgia spagnola 1. A decorrere dalla firma del trattato d'adesione, la Commissione e il governo spagnolo analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria: - gli obiettivi dei piani di ristrutturazione gia' approvati dal governo spagnolo e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Comunita' e specificati nell'allegato del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione; - il grado di vitalita' delle imprese che non sono oggetto di un piano di ristrutturazione gia' approvato. 2. Nello stabilire gli obiettivi generali "acciaio" per il 1990, la Commissione procedera' con il Regno di Spagna, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA. 3. a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, determinera', ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potra' in alcun caso essere inferiore alla media annua delle importazioni comunitarie di prodotti siderurgici CECA, originari della Spagna, nel 1976 e nel 1977. In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo spagnolo al piu' tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire durante il primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare un quarto dei quantitativi convenuti tra la Commissione e il governo spagnolo nel corso dell'ultimo anno. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti nell'ambito del Consiglio secondo le norme di procedura previste al punto 6, lettera a) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione. b) Il governo spagnolo, che sara' responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 6, lettera b) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione, informera' la Commissione al riguardo al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione e mettera' in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data. c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunita' misure di controllo del mercato, il governo spagnolo sara' associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti del Regno di Spagna dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia spagnola nell'insieme della Comunita'. A tal fine le misure decise nei confronti della Spagna si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunita'. Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunita'. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna 1. I prezzi dei prodotti agricoli in Spagna che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui - all'articolo 68 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti per i quali nella sezione II dell'atto di adesione e' fatto riferimento a questo articolo, - all'articolo 135, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, sono i prezzi registrati negli atti della conferenza. Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985. Oltre al livello di questi prezzi gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le modalita' di ravvicinamento dei prezzi e le modalita' del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere: - dal 1 marzo 1986, per i prodotti diversi dagli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, - dall'inizio della seconda fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. I prezzi di cui al punto 1 sono, se del caso, attualizzati prima del 1 marzo 1986, secondo le seguenti regole: a) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi spagnoli, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza. Per quanto riguarda piu' particolarmente i prezzi spagnoli fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 135, punto I, lettera c) dell'atto di adesione. b) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni, il loro aumento non puo' condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione. I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al punto 1. 3. Ai fini della conversione dei prezzi spagnoli in ECU, si terra' conto, per l'applicazione delle regole di attualizzazione dei prezzi di cui al punto 2, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente. Inoltre, qualora il valore della peseta vari di piu' del 5% rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi e quello della loro applicazione, si terra' conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione menzionate al punto 2. Dichiarazione comune relativa ai vini spagnoli di qualita' prodotti in regioni determinate I vini spagnoli che ai sensi della normativa comunitaria sono considerati vini di qualita' prodotti in regioni determinate (vqprd) sono quelli prodotti ed effettivamente protetti e commercializzati sotto la denominazione "denominacion de origen". Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna 1. Le misure transitorie di cui all'articolo 91 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalita' o agli orientamenti eventualmente convenuti nell'ambito della conferenza. 2. Le disposizioni sui periodi rappresentativi o di riferimento di cui - all'articolo 68 e agli articoli che vi fanno riferimento, - agli articoli 93, paragrafo 1, 98, 118, paragrafo 1, secondo trattino, 119, paragrafo 1, 120, paragrafo 1, 121, paragrafo 1 e 122, paragrafo 1, terzo trattino, sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna Il programma d'azione da elaborare nel settore degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 134 dell'atto di adesione, per realizzare gli obiettivi generali durante la fase di verifica della convergenza, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al piu' tardi un mese prima della data dell'adesione; questo programma d'azione viene pubblicato nella parte C della Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Dichiarazione comune relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri Se il Regno di Spagna e' autorizzato, in applicazione dell'articolo 80 dell'atto di adesione, a mantenere transitoriamente e in maniera degressiva un aiuto nazionale, le modalita' specifiche allo scopo di garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo saranno stabilite soltanto se la concessione di questo aiuto nazionale ha la conseguenza di modificare effettivamente le condizioni di concorrenza sul mercato spagnolo tra i prodotti indigeni e i prodotti importati dagli altri stati membri. Dichiarazione comune relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonche' le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali I. MISURE STRUTTURALI NEL SETTORE VITIVINICOLO Per l'applicazione in Spagna delle misure strutturali nel settore vitivinicolo saranno seguiti i seguenti orientamenti: a) Le misure sociostrutturali che si applicheranno in Spagna dal momento dell'adesione sono le misure generali previste dai regolamenti (CEE) n. 777/85 e (CEE) n. 458/80. b) Il regime del regolamento (CEE) n. 777/85 sara' applicato in Spagna secondo le modalita' seguenti: - tenuto conto delle caratteristiche del suolo dei vigneti spagnoli e dell'attuale ripartizione, in Spagna, tra le superfici atte a produrre vino da tavola e per conseguire la massima efficacia della misura di abbandono definitivo, le superfici classificate nella categoria 1 in Spagna sono considerate direttamente incluse nell'applicazione del sistema di abbandono; - i premi di abbandono definitivo in Spagna saranno adattati, rispetto ai premi applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale, per tenere conto delle condizioni specifiche in questo settore in Spagna, pero' senza che questo pregiudichi gli sforzi per incoraggiare l'abbandono definitivo ai fini del risanamento del mercato il livello del premio applicabile in Spagna non puo' tuttavia essere superiore al livello comunitario. Il costo attualmente previsto all'articolo 10 del regolamento in questione dovra' essere adattato in conseguenza. c) Il regolamento (CEE) n. 458/80, che prevede il versamento di aiuti alle ristrutturazioni realizzate nell'ambito di un progetto collettivo, sara' applicato in Spagna alle stesse condizioni di quelle previste per gli stati membri attuali. Il costo attualmente previsto all'articolo 9 del regolamento in questione dovra' essere adattato in conseguenza. II. DISPOSIZIONI PER DETERMINARE L'ORIGINE DEI VINI SPAGNOLI E SEGUIRNE I MOVIMENTI COMMERCIALI Per l'applicazione dell'articolo 125 dell'atto di adesione, concernente le disposizioni che permettono di determinare l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli e di seguirne i movimenti commerciali negli scambi intracomunitari, il controllo sara' effettuato mediante il documento di accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75. III Le varie modalita' specifiche, da determinare in base agli orientamenti sopra delineati, saranno stabilite durante il periodo interinale. Dichiarazione comune relativa al futuro regime degli scambi con Andorra Entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'atto di adesione, verra' messo a punto un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunita' e Andorra, destinato a sostituire i regimi nazionali attualmente in vigore i quali, tuttavia, continueranno ad esser applicati fino all'entrata in vigore del regime di cui sopra. Dichiarazione comune relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese Le autorita' portoghesi possono subordinare l'accesso delle imprese degli stati membri al mercato petrolifero portoghese alla condizione che esse soddisfino criteri oggettivi e non discriminatori aventi lo scopo di salvaguardare il legittimo interesse dello stato portoghese alla sicurezza dell'approvvigionamento nazionale in prodotti petroliferi. Questi criteri, che non possono esorbitare dalla misura necessaria per raggiungere lo scopo indicato, riguardano: - il possesso, da parte delle imprese, di adeguati mezzi finanziari e tecnici (per esempio di immagazzinamento), - l'elaborazione e il rispetto di piani triennali che prevedano la copertura della maggior parte degli approvvigionamenti delle imprese mediante contratti a medio termine che potranno essere conclusi indistintamente con raffinerie portoghesi o raffinerie di altri stati membri. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia portoghese 1. A decorrere dalla firma del trattato di adesione, la Commissione e il governo portoghese analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria gli obiettivi del piano di ristrutturazione approvato dal governo portoghese e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella comunita' e specificati nell'allegato del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione. 2. Nello stabilire gli obiettivi generali "acciaio" per il 1990, la Commissione procedera' con la Repubblica portoghese, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA. 3. a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo portoghese e previa consultazione del consiglio, determinera', ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che l'industria siderurgica portoghese puo' fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potra' in alcun caso essere inferiore a 80.000 tonnellate. In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo portoghese al piu' tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che l'industria portoghese puo' fornire durante il primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare 20.000 tonnellate. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti secondo le norme di procedura previste al punto 5, lettera a) del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione. b) Il governo portoghese, che sara' responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 5, lettera b) del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione, informera' la Commissione al riguardo, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, e mettera' in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data. c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunita' misure di controllo del mercato, il governo portoghese sara' associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti della Repubblica portoghese dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia portoghese nell'insieme della Comunita'. A tal Fine le misure decise nei confronti del Portogallo si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunita'. Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunita'. Dichiarazione comune relativa alla prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, il Consiglio decidera', al massimo entro un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 degli enti seguenti in Portogallo, secondo le condizioni indicate qui appresso: a) la "Caixa Geral de Depositos" per quanto riguarda, da un lato, le attivita' di amministrazione che essa esercita relativamente alla sicurezza sociale dei funzionari statali e, dall'altro, le attivita' che essa esercita in quanto ente creditizio dello stato e che riguardano le operazioni seguenti: - ricezione e gestione dei depositi obbligatori; - finanziamento del tesoro a condizioni piu' favorevoli di quelle del mercato; - finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi d'interesse bonificati oppure che beneficiano di altre condizioni speciali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi. b) Il "Credito Predial Portugues" per quanto riguarda le attivita' che esso esercita e che riguardano i finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi di interesse bonificato o che beneficiano di altre condizioni sociali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi. Questa decisione e' subordinata alla condizione che lo statuto degli enti di cui alle lettere a) e b) sia, prima della scadenza di un termine di sette anni a decorrere dall'adesione, modificato in modo da stabilire una gestione distinta tra le attivita' summenzionate escluse dall'applicazione della direttiva 77/780/CEE e le altre attivita' di detti enti alle quali questa direttiva dovra' essere applicata. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo 1. I prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui - all'articolo 236 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti che formano oggetto di una transizione classica, - all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, sono i prezzi registrati negli atti della conferenza. Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985 e convertiti in ECU al tasso di cambio dell'inizio della campagna in questione. Oltre al livello di questi prezzi, gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le modalita' di ravvicinamento dei prezzi e le modalita' del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere: - dal 1 marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, - dall'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe. 2. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi portoghesi, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza. Per quanto riguarda piu' particolarmente i prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, in applicazione dell'articolo 236, secondo comma dell'atto di adesione conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito, rispettivamente all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione, come indicato all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), e nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 265, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione. 3. Per i prezzi di cui al paragrafo 2, le eventuali riduzioni dei prezzi comuni intervenute prima dell'adesione non sono prese in considerazione per l'applicazione delle discipline di prezzi. 4. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni e siano gia' stati fissati per la campagna 1985/1986, il loro aumento non puo' condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione. Il tasso da utilizzare per trasformare in ECU i prezzi portoghesi in questione e', per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, il tasso utilizzato nel quadro del funzionamento delle organizzazioni di mercato. Per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe il tasso da utilizzare e' quello di cui all'articolo 265, punto 1, lettera a) ultimo comma. I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al paragrafo 1. Se per la campagna 1985/1986 i prezzi di cui al paragrafo 1 non sono ancora stati fissati, le norme di disciplina dei prezzi valide per la prima tappa si applicano per tutti i prodotti in questione durante il periodo interinale. Ai fini della conversione di detti prezzi portoghesi in ECU, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica si terra' conto, al momento della loro attualizzazione durante il periodo interinale, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente. Inoltre, qualora il valore dell'escudo vari rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi comuni e quello dell'applicazione dei prezzi in Portogallo, si terra' conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione sopra menzionate. Per quanto concerne i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, ai fini della conversione dei prezzi portoghesi in ECU si applica la norma prevista dall'articolo 265, punto 1, lettera a), ultimo comma. Dichiarazione comune relativa al programma di azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo Il programma di azione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, allo scopo di realizzare gli obiettivi specifici durante la prima tappa di transizione, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al piu' tardi un mese prima della data di adesione; questo programma viene pubblicato nella parte C della Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo 1. Le misure transitorie di cui all'articolo 258 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalita' o agli orientamenti convenuti, se del caso, nell'ambito della conferenza. 2. Le disposizioni relative ai periodi rappresentativi o di riferimento di cui - all'articolo 236 e agli articoli che vi fanno riferimento, - agli articoli 291, paragrafo 1, 304, paragrafo 1, secondo trattino, 305, paragrafo 1, 306, paragrafo 1 e 307, paragrafo 1, sono adottate conformemente alle decisioni convenite nell'ambito della conferenza. Dichiarazione comune relativa al vino in Portogallo Prima della fine della seconda tappa: 1. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di viti autorizzate temporaneamente in Portogallo di cui all'articolo 340, la Commissione esamina la situazione tenendo conto dei risultati ottenuti. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le misure necessarie; 2. Per quanto concerne i vini prodotti nella regione del "vinho verde", di cui all'articolo 341, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il regime ad essi applicabile. Dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo Nel quadro delle misure connesse con le decisioni in materia di prezzi agricoli, il Consiglio delle Comunita' europee ha adottato il 23 maggio 1985 le disposizioni che consentono di adottare le misure adeguate per la parificazione dei prezzi dello zucchero greggio di canna originario dei dipartimenti d'oltremare e lo zucchero greggio di barbabietola destinato alla raffinazione. Queste misure permetteranno l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per lo zucchero in questione a condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali. Dichiarazione comune relativa all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in Portogallo Durante il periodo di applicazione della deroga temporanea che permette alla Repubblica portoghese di differire l'introduzione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la Repubblica portoghese e' assimilata ad un paese terzo per l'applicazione delle direttive enumerate all'allegato XXXVI punto II - Legislazione fiscale. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'accesso dei lavoratori spagnoli e portoghesi agli impieghi salariati negli stati membri attuali Nel quadro delle disposizioni transitorie in materia di esercizio del diritto di libera circolazione, quando gli stati membri attuali ricorrono, per soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera, a manodopera originaria dei paesi terzi che non appartiene al loro mercato regolare del lavoro, essi faranno beneficiare i cittadini spagnoli e portoghesi della stessa priorita' di cui beneficiano i cittadini degli altri stati membri. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo Per assicurare che il Portogallo e le regioni della Spagna che possono beneficiare del tasso d'intervento maggiorato siano trattati, dal momento dell'adesione, secondo gli stessi principi delle regioni interessate della Comunita' nella sua composizione attuale, la Comunita' procedera', prima dell'adesione, all'adattamento delle disposizioni pertinenti delle regole che disciplinano il Fondo sociale europeo, conformemente alla procedura applicabile alla loro adozione. Dichiarazione della Comunita' economica europea concernente la partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale Per assicurare dal momento dell'adesione la partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Comunita' procedera', anteriormente all'adesione, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, che fissano il limite inferiore e superiore della forcella attribuita a ciascuno stato membro. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo La Comunita' consente ad accordare alla situazione dell'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi una particolare attenzione al momento delle future revisioni dell'organizzazione comune del mercato in questo settore. Inoltre, la Comunita' consente a procedere prima della fine del periodo transitorio ad un esame globale della situazione dell'approvvigionamento dell'industria della raffinazione della Comunita', e in particolare dell'industria portoghese, in base ad una relazione della Commissione, corredata, se necessario, di proposte che consentano al Consiglio di decidere le eventuali misure da prendere. Dichiarazione della Comunita' economica europea in merito all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque La Comunita' conferma che potra' essere previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque che rientrano nella sovranita' o nella giurisdizione portoghese. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economia portoghese L'adesione della Repubblica portoghese alle Comunita' europee si situa nella prospettiva di un ammodernamento della sua economia e dell'incremento del suo potenziale di crescita. A tal fine, un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura definito nel precedente articolo 263 e nel protocollo n. 24 si applica immediatamente dopo l'adesione, per una durata totale di dieci anni. Un impegno analogo s'impone in campo industriale, per modernizzare il settore produttivo e adeguarlo alla realta' dell'economia europea ed internazionale. La Comunita' e' disposta, nello stesso spirito che per l'agricoltura, a dare il suo contributo alle imprese portoghesi facendole fruire del suo sostegno tecnico e degli strumenti di credito - tanto il NSC che le operazioni private - nonche' mediante maggiori interventi della Banca europea per gli investimenti. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo Nel quadro del meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli stati membri (conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, modificato dal regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio del 30 aprile 1985) un importo di 1.000 milioni di ECU sara' concesso alla Repubblica portoghese, sotto forma di prestito, nel corso degli anni 1986/1991. Nella ripartizione annua di questo importo totale uno sforzo particolare sara' fatto nel 1986 e nel 1991. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del regime dell'importo regolatore La Comunita' costata che l'applicazione del regime dell'importo regolatore non dovrebbe avere ripercussioni sulle tradizionali correnti di scambio. Dichiarazione del Regno di Spagna Zona Copace Il Regno di Spagna considera che qualsiasi riferimento alla zona di competenza del Comitato per la pesca dell'Atlantico centro-orientale (Copace) debba intendersi come non pregiudizievole per diritti del Regno di Spagna agli effetti della delimitazione delle acque spagnole. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'America latina Allo scopo di evitare brusche perturbazioni nelle sue importazioni originarie dell'America latina, la Spagna ha posto in rilievo, durante i negoziati, i problemi che si pongono con l'applicazione dell'"acquis communautaire" a taluni prodotti. Sono state adottate soluzioni parziali, in via temporanea, per il tabacco, il cacao e il caffe'. La Spagna, conformemente ai principi ed ai criteri enunciati nella dichiarazione comune adottata dalla conferenza sull'America latina, si propone di trovare soluzioni permanenti nell'ambito del SPG, all'atto della prossima revisione, o di altri meccanismi esistenti all'interno della Comunita'. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa a Euratom Non avendo aderito al trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, il Regno di Spagna s'impegna a cercare attivamente e al piu' presto, in stretta collaborazione con la Commissione e il Consiglio, la soluzione piu' appropriata che, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunita', consenta il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal trattato della Comunita' europea dell'energia atomica, in particolare in materia di approvvigionamento nucleare e di circolazione delle materie nucleari all'interno della Comunita'. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle indennita' compensative di cui all'articolo 358 Adottando le disposizioni che figurano nell'articolo 358, relative al regime delle indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, la delegazione portoghese si riserva la possibilita' di chiedere al Consiglio di adottare misure appropriate che si rivelino necessarie per ovviare ad eventuali distorsioni delle condizioni di concorrenza a svantaggio dell'industria portoghese delle conserve di sardine. Essa considera inoltre che le misure che possono essere prese al termine del periodo di ravvicinamento dei prezzi non potranno avere carattere discriminatorio. Dichiarazione della Repubblica portoghese Zona Copace La Repubblica portoghese considera che qualsiasi riferimento alla zona di competenza del Comitato per la pesca dell'Atlantico centro-orientale (Copace) deve intendersi come non pregiudizievole per diritti della Repubblica portoghese agli effetti della delimitazione delle acque spagnole. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle questioni monetarie Allo scopo di permettere di seguire, sui mercati di cambio, l'evoluzione del corso reale dell'escudo portoghese, in particolare rispetto all'ECU e alle monete degli altri stati membri, la Repubblica portoghese prendera' le misure necessarie per garantire, prima della sua adesione alla Comunita', un funzionamento del mercato di cambio di Lisbona paragonabile a quello degli stati membri attuali della Comunita'. Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione I 1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, denominati in appresso stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunita' viene resa nota agli stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio. 2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunita' e presenta le sue osservazioni. 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni. 4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunita' e degli stati aderenti. 5. Da parte delle Comunita', membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori. 6. Il comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione. 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunita' ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni. 8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno stato aderente. 9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. 10. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita' di futuri membri delle Comunita'. II Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione. Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione. III Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli stati aderenti sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli stati membri attuali. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1986 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunita'. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente. IV Le consultazioni tra gli stati aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 61, paragrafo 2 e all'articolo 223, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione. V Gli stati aderenti si impegnano a che la concessione delle licenze di cui agli articoli 2 dei protocolli n. 13 e 22 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli. VI Le istituzioni delle Comunita' elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 397 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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