LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
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Protocollo N. 12 concernente lo sviluppo regionale della Spagna LE ALTE PARTI CONTRAENTI, desiderando risolvere alcuni problemi particolari che interessano la Spagna, avendo convenuto le disposizioni seguenti, ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; prendono atto del fatto che il governo spagnolo e' impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna; riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune; convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla normativa comunitaria, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita'; riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.

Protocollo N. 13 - art. 1

Protocollo N. 13 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - la fisica nucleare (basse ed alte energie), - la protezione radiologica, - l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili, - i reattori di ricerca ed i relativi combustibili, - la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).

Protocollo N. 13 - art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 14

Protocollo N. 14 concernente il cotone LE ALTE PARTI CONTRAENTI, considerando l'esistenza di una produzione di cotone in Spagna, hanno convenuto di modificare come segue il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, per includervi il quantitativo di cotone prodotto in Spagna e prevedervi le modalita' di ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni, di abolizione dei dazi doganali intracomunitari e di applicazione della tariffa doganale comune: 1. Al paragrafo 4, dopo il quinto comma e' inserito il comma seguente: "La quantita' cosi' fissata in funzione del comma precedente e' aumentata di 185.000 tonnellate." 2. E' aggiunto il paragrafo seguente: "13. Gli articoli 68, 70, 75, 76, 89, 90 e 91 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese sono applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna. Gli articoli 234, 236, 238, 243, 244, 257 e 258 dell'atto sopra menzionato seno applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte della Repubblica portoghese."

Protocollo N. 15

Protocollo N. 15 concernente la definizione dei dazi di base portoghesi per taluni prodotti 1. Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 190 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per i fiammiferi della voce n. 36.06 e l'esca della sottovoce 36.08 B della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunita', il dazio di base e' pari a zero.

Protocollo N.16-Protocollo

Protocollo N. 16 concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci Le disposizioni previste dall'articolo 197 dell'atto di adesione concernenti il ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale portoghese a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, nonche' quelle previste dall'articolo 190 dell'atto di adesione concernenti l'abolizione progressiva di dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo non costituiscono un ostacolo al mantenimento, per le sei imprese elencate qui di seguito, delle misure di franchigia doganale all'importazione di beni di investimento, fino alla scadenza degli accordi conclusi tra queste imprese ed il governo portoghese. La data di scadenza e l'importo totale delle spese per detti beni sono indicati nell'allegato del presente protocollo. Un elenco dei prodotti che fruiscono di questa franchigia sara' stabilito dalla Commissione dal momento dell'adesione. La Repubblica portoghese fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie a tale scopo. - Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda, - Renault Portuguesa - Sociedade Comercial e Industrial, Lda, - Dea Portuguesa - Sociedade de Equipamentos Automoveis, Lda, - Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda, - Texas Instruments, - Funfrap - Sociedade de Fundicao Franco-Portuguesa, Sarl.

Protocollo N. 16 - Allegato

ALLEGATO

Data limite del contratto Importo totale delle spese per beni d'investimento

Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda 25 luglio 1990 37.000.000 dollari US

Renault portuguesa - Sociedade Comercial e Industrial, Lda 13 febbraio 1990 9.000.000.000 escudos (1978)

Dea portuguesa - Sociedade de Equipamentos Automoveis, Lda 28 luglio 1991 35.000.000 franchi francesi

Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda 31 dicembre 1989 13.000.000.000 escudos

Texas Instruments 31 dicembre 1993 30.000.000 dollari US

Funfrap - Sociedade de Fundicao Franco-Portuguesa, Sarl 30 novembre 1993 2.300.000.000 escudos

Protocollo N. 17 - art. 1

Protocollo N. 17 concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita' Articolo 1 1. Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Repubblica portoghese controlla fino al 31 dicembre 1988 le esportazioni negli stati membri attuali e fino al 31 dicembre 1989 le esportazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A del presente protocollo, in base ai quantitativi indicati in detto elenco. 2. Su richiesta di uno, stato membro consideri che la situazione lo giustifica, la Commissione proroga di un anno l'applicazione del paragrafo 1 in base ai quantitativi indicati per il 1989 nello stesso elenco. 3. Le reimportazioni negli stati membri attuali di prodotti tessili dopo perfezionamento in Portogallo, effettuate alle condizioni e in base ai quantitativi indicati nell'allegato B, non sono imputate sui quantitativi di cui al paragrafo 1.

Protocollo N. 17 - art. 2

Articolo 2 La Comunita' e la Repubblica portoghese stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite nell'allegato C.

Protocollo N. 17 - art. 3

Articolo 3 La Repubblica portoghese prende le misure appropriate per assicurare il rispetto dei quantitativi di cui all'articolo 1 nonche' le misure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2.

Protocollo N. 17 - art. 4

Articolo 4 Previa notifica alla Commissione, la Repubblica portoghese puo' applicare le disposizioni di flessibilita' previste all'allegato D alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante nell'allegato A.

Protocollo N. 17 - art. 5

Articolo 5 Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorita' della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Protocollo N. 17 - art. 6

Articolo 6 Qualora la situazione lo richieda, in particolare in base all'evoluzione del consumo ed alla progressione delle importazioni in Portogallo di prodotti tessili provenienti da uno o piu' altri stati membri, la Commissione e le competenti autorita' della Repubblica portoghese si consultano, su richiesta della Repubblica portoghese, al fine di ricercare soluzioni appropriate per evitare il ricorso a misure di salvaguardia.

Protocollo N. 17 - art. 7

Articolo 7 Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

Protocollo N. 17 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 17 - Allegato B

ALLEGATO B Importazioni in regime di traffico di perfezionamento passivo 1. Si intendono per operazioni di perfezionamento ai sensi del presente protocollo le operazioni che consistono nella trasformazione, in Portogallo, di merci temporaneamente esportate dalla Comunita' nella sua composizione attuale in vista della loro reimportazione in detta Comunita' sotto forma di prodotti compensatori. 2. Il beneficio del regime e' concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunita' nella sua composizione attuale. Qualsiasi persona di cui al primo comma che chieda il beneficio del regime deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essa fabbrica, per conto proprio, in uno stabilimento situato nella Comunita' nella sua composizione attuale, prodotti simili allo stesso stadio di fabbricazione dei prodotti compensatori per i quali il regime e' chiesto; b) essa puo' far fabbricare in Portogallo prodotti compensatori nel quadro di operazioni di perfezionamento entro il limite di quantitativi annui fissati dalle autorita' competenti dello stato membro in cui viene presentata la domanda, alle condizioni di cui al paragrafo 3; c) le merci che essa esporta temporaneamente in vista di operazioni di perfezionamento devono essere in libera pratica nella Comunita' nella sua composizione attuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CEE e originari della Comunita' nella sua composizione attuale ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 e dei suoi regolamenti di applicazione. Le deroghe alle disposizioni della presente lettera possono essere concesse dalle autorita' degli stati membri attuali soltanto per le merci la cui produzione comunitaria sia insufficiente. Queste deroghe possono essere concesse unicamente entro il limite del 14% del valore totale delle merci (1) per le quali il beneficio del regime e' stato concesso nello stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. Gli stati membri attuali comunicano trimestralmente alla Commissione gli elementi essenziali delle deroghe cosi' concesse, cioe' la natura, l'origine e i quantitativi delle merci di origine non comunitaria in questione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri stati membri: d) le operazioni di perfezionamento da effettuare in Portogallo non devono consistere in trasformazioni piu' rilevanti di quelle previste per ciascun prodotto al punto 11. Le operazioni di perfezionamento da effettuare possono invece consistere in trasformazioni meno rilevanti di quelle previste per ciascun prodotto al punto 11. Gli stati membri attuali possono derogare alle disposizioni del secondo comma, lettera a) per le persone che non soddisfano le condizioni previste in detto comma. Queste deroghe si applicheranno soltanto fino a concorrenza dei quantitativi totali importati nel quadro del regime specifico che esiste precedentemente all'adesione. Le deroghe previste nel comma precedente si applicheranno in primo luogo alle persone che hanno precedentemente beneficiato del regime specifico sopra menzionato. Tuttavia, se queste persone non utilizzano totalmente i quantitativi ai quali avrebbero diritto, il resto di questi quantitativi puo' essere accordato ad altre persone. 3. Le autorita' competenti di ogni stato membro ripartiscono tra i beneficiari del regime di cui al punto 2 i quantitativi annui di prodotti compensatori indicati nella tabella acclusa al presente allegato, di cui lo stato membro attuale interessato puo' autorizzare la reimportazione a norma delle disposizioni del presente allegato. 4. Le autorita' competenti dello stato membro in cui i prodotti compensatori devono essere reimportati rilasciano un'autorizzazione preventiva ai richiedenti che soddisfano le condizioni fissate dal presente allegato. L'autorizzazione preventiva puo' essere rilasciata una volta all'anno globalmente per tutto il quantitativo attribuito al richiedente a norma del punto 2, secondo comma, lettera b), oppure via via nel corso dell'anno mediante successive imputazioni parziali sul quantitativo attribuito, fino ad esaurimento di quest'ultimo. Il richiedente presenta alle autorita' competenti il contratto concluso con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento per suo conto in Portogallo oppure qualsiasi prova giudicata equivalente da dette autorita'. 5. L'autorizzazione preventiva e' concessa soltanto se e' possibile per le autorita' competenti identificare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati. Le autorita' competenti possono rifiutare la concessione del beneficio del regime se esse costatano che non possono ottenere tutte le garanzie che permettano loro un controllo effettivo del rispetto delle disposizioni del punto 2. L'autorizzazione preventiva stabilisce le condizioni in cui deve svolgersi l'operazione di perfezionamento, in particolare: - i quantitativi di merci da esportare e di prodotti da reimportare, calcolati in base ai tassi di rendimento fissati in funzione dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni di perfezionamento da effettuare, se esse sono stabilite, oppure, in loro mancanza, dei dati disponibili nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di operazioni dello stesso genere, - le modalita' che permettano di identificare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate. - il termine per la reimportazione, in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento. 6. L'autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorita' competenti e' presentata al momento dell'esportazione temporanea all'ufficio doganale interessato ai fini del disbrigo delle formalita' doganali. 7. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione le informazioni cifrate concernenti le autorizzazioni preventive rilasciate ogni mese, prima del 10 del mese successivo. A richiesta della Commissione gli stati membri attuali la informano del rifiuto di un'autorizzazione preventiva nonche' dei motivi, rispetto alle condizioni del presente protocollo, che hanno provocato questo rifiuto. 8. Fatti salvi i punti seguenti, la reimportazione dei prodotti compensatori non puo' essere rifiutata dallo stato membro attuale che ha rilasciato l'autorizzazione preventiva per questi prodotti, con riserva dell'osservanza delle condizioni fissate in detta autorizzazione e delle altre formalita' doganali normalmente richieste al momento dell'importazione. Questi prodotti non possono essere reimportati in uno stato membro attuale diverso da quello in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione preventiva. Alla reimportazione dei prodotti compensatori nella Comunita' nella sua composizione attuale il dichiarante presenta alle competenti autorita' l'autorizzazione preventiva corredata della prova che l'operazione di perfezionamento e' stata effettuata in Portogallo. 9. Se le circostanze lo giustificano le autorita' competenti dello stato membro interessato possono: - concedere una proroga (del termine di reimportazione originariamente fissate, - autorizzare la reimportazione dei prodotti di compensazione in piu' spedizioni, in questo caso l'arrivo delle spedizioni viene via via annotata sull'autorizzazione preventiva. Le autorita' competenti dello stato membro interessato possono inoltre autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori anche se non tutte le operazioni di perfezionamento previste nell'autorizzazione preventiva sono state realizzate. 10. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative a tutte le reimportazioni effettuate sul loro territorio nel quadro del presente protocollo. La Commissione comunica queste informazioni agli stati membri attuali. 11. I livelli massimi di trasformazione di cui al punto 2, secondo comma, lettera d) sono i seguenti:

Prodotti di compensazione per categoria Livelli massimi di trasformazione

Categorie Operazione

4, 5, 7, 8 Trasformazione a partire da tessuti o da stoffe a maglia

TABELLA DI CUI AL PUNTO 3 Parte di provvedimento in formato grafico ----------------- (1) Per valore totale delle merci si intende: - per merci precedentemente importate, il valore in dogana come definito dal regolamento (CEE) N. 1224/80 (G.U. n. LE 134 del 31.5.1980, pag. 1); - negli altri casi, il prezzo franco stabilimento.

Protocollo N. 17 - Allegato C

ALLEGATO C Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 1. Le competenti autorita' portoghesi rilasciano, alle condizioni stabilite, un "Boletim de Registro de Exportacao" (BRE) o un "Boletim global de Exportacao" (BGE) per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE previsti all'allegato A del presente protocollo, originari del Portogallo e destinati ad essere spediti negli altri stati membri in vista della loro importazione definitiva. 2. Le competenti autorita' portoghesi rilasciano copie certificate del BRE oppure del BGE per i prodotti oggetto del presente protocollo. Queste copie contengono, in particolare, gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al punto 5. 3. Le competenti autorita' portoghesi comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ventilandoli per stato membro e per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati BRE o BGE nel corso del trimestre precedente; b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a). 4. Le competenti autorita' portoghesi comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri stati membri i numeri dei BRE e dei BGE diventati caduchi, nonche' qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia. 5. L'importazione definitiva in un altro stato membro dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa e' subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento e' rilasciato o vistato, senza spese, da un'autorita' competente dello stato membro importatore entro il termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli altri stati membri qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita'; cio' non pregiudica il rispetto delle altre condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore. Questo documento di importazione sara' rilasciato o vistato solo sulla scorta di una copia certificata dalle competenti autorita' portoghesi del BRE oppure del BGE da esse rilasciati. La dichiarazione o la domanda dell'importatore contengono: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore: b) la designazione del prodotto, con l'indicazione: - della denominazione commerciale, - del numero di categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'allegato A del presente protocollo, - della voce tariffaria oppure del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero, - del paese d'origine; c) l'indicazione del prodotto nell'unita' indicata nella colonna 6 dell'allegato A del presente protocollo; d) la data o le date previste per l'importazione. Lo stato membro d'importazione puo' richiedere indicazioni supplementari, senza che cio' possa costituire un ostacolo per le importazioni. Il presente punto non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantita' dei prodotti presentati all'importazione supera, globalmente per meno del 5%, quella menzionata nel documento d'importazione. 6. Se un documento d'importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore a quello indicato nella copia certificata del BRE o del BGE, detta copia e' restituita all'importatore con indicazione a tergo del quantitativo per il quale e' stato rilasciato un documento d'importazione. 7. Gli altri stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ventilandoli per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti d'importazione nel corso del trimestre precedente; b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre precedente il periodo di cui alla lettera a). 8. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorita' portoghesi procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

Protocollo N. 17 - Allegato D

ALLEGATO D Flessibilita' di cui all'articolo 3 Le disposizioni di flessibilita' di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalita' seguenti: a) All'interno di ogni categoria: - anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza dell'8,75% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo; - riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza dell'8,75 dei quantitativi interessati dell'anno di applicazione effettiva. Un riporto addizionale puo' essere autorizzato dalla Commissione su richiesta delle autorita' portoghesi. b) Tra categorie: trasferimenti da una categoria all'altra fino a concorrenza del 10% del livello della categoria verso la quale e' effettuato il trasferimento. Questa disposizione si applica alle operazioni seguenti: - categorie 2 e 3 tra di loro, salvo per il Benelux per il quale il trasferimento puo' essere del 100%; - categorie 2 o 3 verso 9, 19, 20, 39; - categorie 4, 5, 7, 8 tra di loro; - categorie 6 e 8 tra di loro, solamente per il Regno Unito; - categorie 33 e 90 tra di loro; - nell'ambito della voce 59.04 tra sisal e sintetico, salvo per l'Italia, e la Danimarca per le quali il trasferimento puo' essere del 100%. Questi trasferimenti sono effettuati sulla base delle seguenti equivalenze:

Categorie Pezzi/kg g/pezzi

4 6,48 154

5 4,53 221

6 1,76 568

7 5,55 180

8 4,60 217

Protocollo N. 17 - Allegato E

ALLEGATO E Dichiarazione comune della Comunita' nella sua composizione attuale e del Portogallo E' inteso che per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato B le merci di origine portoghese non possono essere considerate originarie della Comunita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68.

Protocollo N. 18 - art. 1

Protocollo N. 18 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri Articolo 1 Il regime fissato negli articoli seguenti e' applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Protocollo N. 18 - art. 2

Articolo 2 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg. 2. L'elenco che figura nell'allegato A puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalita':

Calendario Contingenti annui

1 gennaio 1986 440 unita'

1 gennaio 1987 550 unita'

All'interno di questo contingente a ciascuna marca puo' essere attribuito al massimo un quarto del volume fissato. Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un contingente minimo di 20 unita'.

Protocollo N. 18 - art. 3

Articolo 3 A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo superiore a 3.500 kg, secondo le seguenti modalita':

Calendario Contingenti annui

1 gennaio 1986 660 unita'

1 gennaio 1987 770 unita'

Protocollo N. 18 - art. 4

Articolo 4 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2.000 kg per il trasporto di persone, una quota per marca comunitaria, all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato B. 2. Le quote per marca comunitaria formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD. La somma di tutte le quote per marca (comunitaria e non comunitaria) e' fissata all'equivalente, a prezzi costanti in escudos, di 41.500 autoveicoli per il 1986 e di 44.000 autoveicoli per il 1987. 3. Le quote annue per marca nonche' tutti i relativi elementi di valutazione sono comunicati alla Commissione prima del 15 febbraio di ogni anno. 4. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base e' libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987. L'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca e' soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Protocollo N. 18 - art. 5

Articolo 5 1. Agli esportatori che hanno gia' utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati. L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato C. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', se necessario, fissare ulteriormente un massimale per ciascuna marca pari ad una percentuale della somma delle quote di base attribuite a tutte le marche.

Protocollo N. 18 - art. 6

Articolo 6 Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

Protocollo N. 18 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco dei contingenti all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1

1 gennaio 1986 1 gennaio 1987

Alfa Romeo Audi (AUTO-UNION) BMW (Bayerische Motoren-Werke) British Leyland (ex-BMC) British Leyland (ex-LEYLAND) Jaguar/Daimler Talbot (Francia) Talbot (Regno Unito) Citroen Daimler-Benz Fiat Ford (Germania) Ford (Regno Unito) General Motors (Germania) General Motors (Regno Unito) Peugeot Renault VW (Volkswagen) Volvo (Paesi Bassi) Lancia (Italia) Autobianchi (Italia) Volvo (Belgio) Nuova Innocenti (Italia) Porsche (Germania) Seat 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Protocollo N. 18 - Allegato B

ALLEGATO B Quote di base per marca accordate nel 1985, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Escudos (migliaia)

Fiat Renault Peugeot BLMC Citroen Ford General Motors Talbot VW BMW Mercedes Alfa Romeo Audi 2.362.057 1.879.085 1.614.092 1.600.822 1.480.199 1.331.611 1.151.434 551.350 505.305 320.773 139.308 49.328 39.706

Protocollo N. 18 - Allegato C

ALLEGATO C Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1986 1987

CKD CEU e carrozzerie Parti semifinite Parti finite: - Motori - Cambi - Altre parte meccaniche - Parti elettriche - Altre parti 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,35 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

Protocollo N. 19

Protocollo N. 19 concernente i brevetti portoghesi 1. La Repubblica portoghese si impegna a rendere compatibile, dal momento dell'adesione, la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprieta' industriale raggiunto nella Comunita'. In particolare, la Repubblica portoghese abroga dal momento dell'adesione le disposizioni dell'articolo 8 del decreto n. 27/84 del 18 gennaio 1984, secondo le quali il titolare di un brevetto rilasciato in Portogallo deve, per fruire del diritto esclusivo che il brevetto gli conferisce, fabbricare sul territorio portoghese il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto mediante un processo brevettato. A tal fine verra' instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorita' portoghesi, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione portoghese alla nuova legislazione. 2. La Repubblica portoghese introdurra' nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova corrispondente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario. Questa disposizione dovra' applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione. Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovra' applicarsi al piu' tardi il 1 gennaio 1992. Tuttavia questa disposizione non si applichera' se l'azione per contraffazione e' diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto e' stato rilasciato prima della data dell'adesione. Nei casi in cui non si applichera' l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica portoghese continuera' a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi in cui l'inversione dell'onere della prova non e' applicabile alla data del 1 gennaio 1987, anche per i brevetti depositati prima della data dell'adesione, la Repubblica portoghese introdurra' nella sua legislazione, con effetto da tale data, una procedura di "descrizione-sequestro". Per "descrizione-sequestro" si intende una procedura secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione puo', in virtu' di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria puo' ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione sequestro". 3. La Repubblica portoghese aderira' il 1 gennaio 1992 alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo ed alla convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario. La Repubblica portoghese potra' ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 della convenzione di Lussemburgo per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potra' in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N.20-Protocollo

Protocollo N. 20 concernente la ristrutturazione della siderurgia portoghese 1. Nessun aiuto potra' essere concesso all'industria siderurgica portoghese a decorrere dalla data dell'adesione, salvo approvazione nel quadro di un piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese dovra' essere compatibile con gli ultimi obiettivi generali "acciaio" adottati prima della data dell'adesione. 2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo portoghese valuteranno congiuntamente il piano approvato dal governo portoghese, che dovra' essere trasmesso ufficialmente alla Commissione anteriormente al 1 settembre 1985, nonche' la vitalita' dell'impresa siderurgica interessata da detto piano. 3. Nel caso in cui la vitalita' di questa impresa non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di cinque anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo portoghese, proporra' alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detto piano in modo da raggiungere la vitalita' dell'impresa in questione al termine del piano. 4. Gli eventuali aiuti alla siderurgia portoghese nel quadro del complemento di piano previsto al punto 3 saranno notificati preventivamente, e al piu' tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo portoghese alla Commissione. Il governo portoghese attuera' il progetto soltanto con l'autorizzazione della Commissione. La Commissione valutera' i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo. 5. Durante il periodo di cui all'articolo 212 dell'atto di adesione le forniture portoghesi di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti: a) Il livello delle forniture portoghesi nel resto della Comunita' nella sua composizione attuale durante il primo anno successivo all'adesione sara' quello che la Commissione fissera', previo accordo del governo portoghese e previa consultazione del Consiglio; nel corso dell'anno precedente l'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potra' essere in alcun caso inferiore a 80.000 tonnellate. In mancanza di un accordo tra la Commissione e il governo portoghese, al piu' tardi un mese prima dell'adesione, i quantitativi fornibili da parte dell'industria siderurgica portoghese, durante il primo trimestre a decorrere dalla data dell'adesione, non potranno superare 20.000 tonnellate. Se alla data dell'adesione non e' stato possibile raggiungere un accordo su questo punto il livello delle forniture sara' determinato al piu' tardi due mesi dopo l'adesione della Commissione, previo parere conforme del Consiglio. Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potra' essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno. Qualsiasi aumento del livello sara' operato in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione portoghesi, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalita', - delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunita' dopo l'adesione, in maniera che il Portogallo benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi, e - dell'evoluzione delle forniture dei prodotti siderurgici CECA della Comunita' nella sua composizione attuale al Portogallo. b) Il governo portoghese si impegna ad attuare sotto la propria responsabilita' e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a). Questo meccanismo dovra' essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovra' compromettere la possibilita' di fornire i quantitativi convenuti. La Commissione informera' regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prendera' le misure appropriate.

Protocollo N. 20 - Allegato

ALLEGATO Procedure e criteri di valutazione degli aiuti 1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato portoghese o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6. L'attuazione di questi aiuti puo' avvenire soltanto in conformita' delle procedure stabilite nel presente allegato. La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonche' elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato portoghese a favore dell'impresa siderurgica da esso controllata direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato. 2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica portoghese possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - l'impresa beneficiaria abbia avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacita' e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitivita' e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, ai piu' tardi alla fine del regime transitorio; - tale programma di ristrutturazione non preveda, nella capacita' produttiva globale dell'impresa beneficiaria, aumenti della capacita' produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione; - l'ammontare e l'intensita' degli aiuti concessi all'impresa siderurgica siano progressivamente ridotti; - gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; - gli aiuti vengano autorizzati entro 36 mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data. Deliberando sulle richieste di aiuti, presentatele nel quadro del programma di ristrutturazione, la Commissione tiene conto della situazione peculiare del Portogallo, che e' uno degli stati membri che possiedono una sola industria siderurgica, la quale ha ripercussioni poco rilevanti sul mercato comunitario. 3. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora cio' sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione; - l'ammontare e l'intensita' dell'aiuto siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui e' previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine; - il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali "acciaio", tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione rispetto ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2. 4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune. I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti: - assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato; - indennita' dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime; - le spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi. In via eccezionale e in deroga al punto 4 del protocollo n. 20 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro 18 mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi 36 mesi successivi alla data dell'adesione. 5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attivita' di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino; - vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno; - la loro intensita' e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attivita' durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unita' o le unita' di produzione e la regione o le regioni interessate, nonche' degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti. 6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi: - una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttivita'; - un miglioramento della qualita' del prodotto; - un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio; - un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non puo' superare il 50% dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione. 7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo portoghese prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto. Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non e' compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo portoghese della sua decisione. Qualora il governo portoghese non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato. 8. Il governo portoghese presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato portoghese o da autorita' locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verra' stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. La prima di tali relazioni riguardera' gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.

Protocollo N. 21

Protocollo N. 21 concernente lo sviluppo economico ed industriale del Portogallo LE ALTE PARTI CONTRAENTI, desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Portogallo, AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI, ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; prendono atto del fatto che il governo portoghese e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Portogallo a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo; riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune; convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita'; riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Protocollo N. 22 - art. 1

Protocollo N. 22 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica portoghese che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - la dinamica dei reattori, - la protezione radiologica, - l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico), - la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione), - la metallurgia estrattiva dell'uranio.

Protocollo N. 22 - art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui la Repubblica portoghese mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica portoghese incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 23 - art. 1

Protocollo N. 23 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dai paesi terzi Articolo 1 Il regime fissato qui di seguito e' applicabile, a decorrere da 1 gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1987, al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Protocollo N. 23 - art. 2

Articolo 2 La Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per marca per l'importazione in Portogallo degli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, a concorrenza di 15 unita' per produttore e per anno per le marche di veicoli che non vengono montati in Portogallo e, nel caso delle altre marche, a concorrenza del 2% del numero degli autoveicoli della stessa marca che sono stati montati in Portogallo nell'anno precedente.

Protocollo N. 23 - art. 3

Articolo 3 La Repubblica portoghese apre un contingente globale annuo di 30 unita' per gli autoveicoli CBU provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso superiore a 3.500 kg.

Protocollo N. 23 - art. 4

Articolo 4 1. La Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2.000 kg, per il trasporto di persone, una quota per marca all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato. 2. Le quote per marca formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD. 3. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base e' libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987; l'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca e' soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Protocollo N. 23 - art. 5

Articolo 5 1. Agli esportatori che hanno gia' utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati. L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato B. 2. Per gli esportatori di cui al paragrafo 1, la possibilita' di quote addizionali e' limitata ad un valore globale che non puo' superare il 12% della somma totale delle quote CKD di base per le marche indicate nell'allegato A.

Protocollo N. 23 - art. 6

Articolo 6 Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

Protocollo N. 23 - Allegato A

ALLEGATO A Quote di base per marca - 1985

Escudos (migliaia)

Toyota 1.429.811

Datsun 1.151.548

Mazda 188.282

Honda 170.077

Subaru 102.304

Daihatsu 20.315

Protocollo N. 23 - Allegato B

ALLEGATO B Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1986 1987

CKD CBU e carrozzerie Parti semifinite Parti finite: - Motori - Cambi - Altre parti meccaniche - Parti elettriche - Altre parti 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,35 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

Protocollo N. 24

Protocollo N. 24 concernente le strutture agricole in Portogallo 1. Dalla data dell'adesione sara' attuata, a favore del Portogallo e in conformita' con gli obiettivi della politica agricola comune, un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo adeguato alle particolari condizioni strutturali dell'agricoltura portoghese. Questo programma, di una durata totale di 10 anni, avra' segnatamente per obiettivi un sensibile miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonche' un miglioramento della situazione strutturale globale del settore agricolo portoghese. 2. La Comunita' attuera' questo programma di azioni a favore del Portogallo in maniera analoga alle azioni gia' esistenti nella Comunita' per le sue regioni piu' svantaggiate. Questo programma sara' inteso a sviluppare le infrastrutture rurali, la divulgazione agricola e le possibilita' di formazione professionale e contribuira' al riorientamento della produzione, compresi l'irrigazione, se questa si rivela necessaria, il drenaggio e il miglioramento del pascolo. Inoltre la Comunita' attuera' questo programma in maniera tale da rispondere piu' specificamente ai bisogni e alla particolare situazione del Portogallo. Questo programma comprendera' in particolare, misure, ancora da determinare, per contribuire efficacemente alla cessazione dalle attivita'. Queste misure non potranno in nessun caso essere meno favorevoli di quelle di cui hanno fruito gli stati membri della Comunita' nella sua composizione attuale e le condizioni per l'ammissibilita' al finanziamento comunitario dovranno essere adeguate alla specificita' della situazione portoghese. 3. La Comunita' contribuira' all'auspicabile sviluppo delle strutture agricole portoghesi allo scopo di raggiungere obiettivi a breve, medio e lungo termine: a) a breve termine, migliorare la divulgazione agricola e le condizioni di coltivazione esistenti mediante una migliore distribuzione delle risorse disponibili, senza che cio' implichi una modifica delle dimensioni delle aziende agricole o rilevanti misure di razionalizzazione; migliorare, inoltre, gli impianti di trasformazione e di commercializzazione, nella misura del possibile, tenendo conto delle caratteristiche prevalenti o previste della produzione agricola; b) a medio termine, sviluppare una buona infrastruttura e l'irrigazione delle zone di coltura secca, incoraggiare una migliore utilizzazione delle terre, stabilire e sviluppare efficaci azioni di divulgazione, di insegnamento e di ricerche agricole. In questo contesto, si potrebbero anche affrontare gli aspetti a piu' lungo termine di miglioramento degli allevamenti, quali il controllo della redditivita' e il controllo della discendenza degli animali da riproduzione maschi; c) a lungo termine, si tratterebbe essenzialmente di agevolare la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ingrandimento di quelle che attualmente non sono vitali. Allo stesso tempo occorrerebbe cercare di correggere lo squilibrio della piramide d'eta' della popolazione agricola incoraggiando il pensionamento dei conduttori anziani e, secondo i casi, attuando misure per agevolare l'accesso dei giovani alla professione in condizioni che assicurino la vitalita' a lungo termine della loro azienda. 4. Il costo totale previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per l'applicazione del programma specifico che interessa segnatamente le zone piu' svantaggiate del Portogallo, comprese quelle delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, e' dell'ordine di 700 milioni di ECU, per una durata d'applicazione di dieci anni, e di 70 milioni di ECU per anno. 5. I tassi di finanziamento comunitario delle spese ammissibili a titolo del programma specifico sono fissati tenendo conto dei tassi che sono stati applicati o che sono o verranno applicati alle zone piu' svantaggiate della Comunita' per azioni analoghe. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, alle condizioni previste dall'articolo 258 dell'atto di adesione, le modalita' del programma specifico. 7. Prima del 1 gennaio 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del programma specifico.

Protocollo N. 25

Protocollo N. 25 concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune 1. La Comunita' ritiene che, data l'attuale situazione dell'agricoltura portoghese, non tardera' a manifestarsi un miglioramento della produttivita', sotto l'impulso di diversi fattori fra cui l'applicazione delle disposizioni strutturali comunitarie e l'attuazione del programma specifico per le strutture agricole in Portogallo previsto dal protocollo n. 24. 2. La Comunita' ritiene che, se anche questo miglioramento della produttivita' ha luogo in un contesto di razionalizzazione dell'agricoltura portoghese per l'effetto di azioni di riconversione o di cessazione di attivita', ne risultera' un certo aumento della produzione. La Comunita' incoraggia tuttavia una tale evoluzione nel corso della prima tappa, perche' essa e' condizione necessaria, al mantenimento di un'attivita' agricola competitiva in Portogallo nell'ambito di una Comunita' allargata. Per contro, dal momento in cui, all'inizio della seconda tappa, l'insieme delle regole della politica agricola comune sara' applicato in Portogallo, le discipline comunitarie saranno applicate alle stesse condizioni di quelle riservate alle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. La situazione sopra descritta deve essere modulata nei settori seguenti: vino, olio di oliva, ortofrutticoli trasformati a base di pomodoro e di barbabietole da zucchero. In effetti, in questi settori ogni sviluppo della produzione portoghese rischia di aggravare la situazione globale della produzione comunitaria. La Comunita' ritiene pertanto che la Repubblica portoghese non possa essere esentata dalle regole di disciplina adottate sul piano comunitario e cio' dalla data dell'adesione, qualunque sia la forma di transizione adottata per il prodotto interessato. La Comunita' prende tuttavia cura di definire queste misure di disciplina di produzione in modo da tener conto della situazione agricola molto specifica di questo stato membro; a questo scopo le disposizioni del presente atto di adesione prevedono per questi settori l'inclusione, fin dall'inizio, di un elemento di elasticita' nell'applicazione delle regole comunitarie in materia di disciplina di produzione.

Atto finale

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