LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 383 1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di tre membri supplementari e la designazione di un sesto vicepresidente tra i membri della Commissione allargata. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. Il mandato del sesto vicepresidente designato scade simultaneamente a quello degli altri cinque vicepresidenti. 2. Prima del 31 dicembre 1986 il Consiglio esamina per la prima volta applicare l'articolo 14, quarto comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee. 3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 384

Articolo 384 1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia e' completata con la nomina di due giudici. 2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1988. Questo giudice e' designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1991. 3. Immediatamente dopo l'adesione e' nominato un sesto avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1988. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1986 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1985.

Atto - art. 385

Articolo 385 Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti e' completata con la nomina di due membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade il 17 ottobre 1987.

Atto - art. 386

Articolo 386 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 387

Articolo 387 Immediatamente dopo l'adesione il comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 388

Articolo 388 Immediatamente dopo l'adesione il comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di cinque membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 389

Articolo 389 Immediatamente dopo l'adesione il comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresentano i nuovi stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 390

Articolo 390 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Atto - art. 391

Articolo 391 1. Per i comitati elencati nell'allegato XXXIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato XXXIV sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Atto - art. 392

Articolo 392 Dal momento dell'adesione i nuovi stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notifica delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli stati membri attuali.

Atto - art. 393

Articolo 393 L'applicazione, in ciascuno dei nuovi stati membri, degli atti elencati nell'allegato XXXV del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

Atto - art. 394

Articolo 394 1. E' differita fino al 1 marzo 1986: a) l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che formano oggetto di un regime speciale; b) l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale delle modifiche apportate dal presente atto alla regolamentazione soprammenzionata, comprese quelle risultanti dall'articolo 396. 2. Il paragrafo 1 non e' applicabile agli adattamenti degli atti delle istituzioni della Comunita' concernenti la politica agricola comune che saranno effettuati, conformemente all'articolo 396, allo scopo di stabilire il numero di voti che esprimera', dal momento dell'adesione, la maggioranza qualificata nell'ambito della procedura dei comitati di gestione o di altri comitati simili istituiti nel campo dell'agricoltura. 3. Fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, l'altro nuovo stato membro o i paesi terzi, dall'altro, e' quello applicabile prima dell'adesione.

Atto - art. 395

Articolo 395 I nuovi stati membri mettono in vigore le misure per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XXXVI o in altre disposizioni del presente atto.

Atto - art. 396

Articolo 396 1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

Atto - art. 397

Articolo 397 I testi degli atti delle istituzioni delle Comunita' anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua spagnola e in lingua portoghese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sette lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Atto - art. 398

Articolo 398 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Atto - art. 399

Articolo 399 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Atto - art. 400

Articolo 400 Gli allegati da I a XXXVI, i protocolli dal n. 1 al n. 25, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Atto - art. 401

Articolo 401 Il governo della Repubblica francese rimettera' ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

Atto - art. 402

Articolo 402 Il governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua spagnola e in lingua portoghese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Atto - art. 403

Articolo 403 Il segretario generale rimettera' ai governi dei nuovi stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegati-Allegato I

Allegato I Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato II

Allegato II Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato III

Allegato III Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino dell'atto di adesione (contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1988) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IV

Allegato IV Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione (contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1989) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato V

Allegato V Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VI

Allegato VI Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VII

Allegato VII Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VIII

Allegato VIII Elenco dei prodotti di cui all'art. 75, punto 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IX

Allegato IX Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato X

Allegato X Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XI

Allegato XI Modalita' tecniche di cui all'art. 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XII

Allegato XII Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIII

Allegato XIII Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIV

Allegato XIV Elenco di cui all'articolo 176 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XV

Allegato XV Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVI

Allegato XVI Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVII

Allegato XVII Elenco di cui all'articolo 178 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVIII

Allegato XVIII Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIX

Allegato XIX Elenco di cui all'articolo 213 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XX

Allegato XX Elenco di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXI

Allegato XXI Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXII

Allegato XXII Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIII

Allegato XXIII Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIV

Allegato XXIV Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXV

Allegato XXV Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVI

Allegato XXVI Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVII

Allegato XXVII Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVIII

Allegato XXVIII Elenco di cui all'articolo 361 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIX

Allegato XXIX Elenco di cui all'articolo 363 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXX

Allegato XXX Elenco di cui all'articolo 364, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXI

Allegato XXXI Elenco di cui all'articolo 365 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXII

Allegato XXXII Elenco di cui all'articolo 378 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXIII

Allegato XXXIII Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXIV

Allegato XXXIV Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXV

Allegato XXXV Elenco di cui all'articolo 393 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXVI

Allegato XXXVI Elenco di cui all'articolo 395 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - art. 1

PROTOCOLLI Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti Articolo 1 Il testo dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio; - il Regno di Danimarca; - la Repubblica federale di Germania; - la Repubblica ellenica; - il Regno di Spagna; - la Repubblica francese; - l'Irlanda; - la Repubblica italiana; - il Granducato del Lussemburgo; - il Regno dei Paesi Bassi; - la Repubblica portoghese; - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Protocollo n. 1 - art. 2

Articolo 2 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "1. Il capitale della Banca e' di ventotto miliardi e ottocento milioni di ECU; le quote sottoscritte rispettivamente dagli stati membri sono le seguenti: - Germania 5.508.725.000 - Francia 5.508.725.000 - Italia 5.508.725.000 - Regno Unito 5.508.725.000 - Spagna 2.024.928.000 - Belgio 1.526.980.000 - Paesi Bassi 1.526.980.000 - Danimarca 773.154.000 - Grecia 414.190.000 - Portogallo 266.922.000 - Irlanda 193.288.000 - Lussemburgo 38.658.000"

Protocollo n. 1 - art. 3

Articolo 3 Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli stati membri nella misura del 9,01367457% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1."

Protocollo n. 1 - art. 4

Articolo 4 Il testo dell'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 45% del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato."

Protocollo n. 1 - art. 5

Articolo 5 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "2. Il consiglio di amministrazione e' composto di 22 amministratori e di 12 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; - 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; - 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - due amministratori designati dal Regno di Spagna; - un amministratore designato dal Regno del Belgio; - un amministratore designato dal Regno di Danimarca; - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica; - un amministratore designato dall'Irlanda; - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese; - un amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; - due sostituti designati dalla Repubblica francese; - due sostituti designati dalla Repubblica italiana; - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; - un sostituito designato di comune accordo dai paesi del Benelux; - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese; - un sostituto designato dalla Commissione."

Protocollo n. 1 - art. 6

Articolo 6 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "La maggioranza qualificata richiede quindici voti."

Protocollo n. 1 - art. 7

Articolo 7 Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "1. Il comitato direttivo e' composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile."

Protocollo n. 1 - art. 8

Articolo 8 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91.339.340 ECU e di 12.040.186 ECU, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1 gennaio 1986, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata e' dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione. 2. Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale. 3. Le somme da versare, a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981, corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca, che fissavano al 10,17857639% del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985, di cui al paragrafo 2.

Protocollo n. 1 - art. 9

Articolo 9 Alle date di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva, alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono, rispettivamente, a 7,031 ---------- = 7,63888842% 92,0421875 di tali voci per il Regno di Spagna e a 0,9268125 ---------- = 1,00694315% 92,0421875 di tali voci per la Repubblica portoghese.

Protocollo n. 1 - art. 10

Articolo 10 I versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione, tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo, in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sara' del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca, adeguamento che sara' applicato anche ai versamenti gia' effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

Protocollo n. 1 - art. 11

Articolo 11 1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, nonche' un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese. 2. Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Protocollo n. 1 - art. 12

Articolo 12 1. Nei tre mesi successivi all'adesione il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il sesto vicepresidente di cui all'articolo 7 del presente protocollo. 2. Il mandato del vicepresidente cosi' nominato scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Protocollo N. 2 - art. 1

Protocollo N. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla Articolo 1 1. I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonche' i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro del regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunita', merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE, ne' merci in libera pratica a norma del trattato CECA. 2. Il territorio doganale della Comunita' non comprende le Isole Canarie ne' Ceuta e Melilla. 3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunita', da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro. 4. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 5. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunita' applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.

Protocollo N. 2 - art. 2

Articolo 2 1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali, alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 e' concessa dal 1 gennaio 1986. Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunita', i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i tabacchi lavorati della voce n. 24.02 della tariffa doganale comune, lavorati nelle Isole Canarie, beneficiano, sul territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari. Tali contingenti sono aperti e ripartiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prendendo quale base di riferimento la media dei migliori tre tra gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili statistiche. Il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti al 1 gennaio 1986. Per evitare che questo regime crei difficolta' economiche in uno o piu' stati membri a causa della rispedizione dei tabacchi lavorati importati in un altro stato membro, la Commissione adotta, previa consultazione degli stati membri, tutti i metodi di cooperazione amministrativa necessari.

Protocollo N. 2 - art. 3

Articolo 3 1. I prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 e sottovoci 05.15 A, 23.01 B della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, del regime definito in appresso, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' e della Comunita' nella sua composizione attuale. - Se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale delle Comunita', beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali. Non possono essere considerati in libera pratica in questa parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, se essi vengono rispediti in un altro stato membro. - Se vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunita', beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 173 dell'atto di adesione, a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 e a decorrere dal 1 gennaio 1996 le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunita', nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983, 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' o esportati nella Comunita' nella sua composizione attuale. L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunita', nel quadro di tali contingenti tariffari, sara' subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta annualmente le disposizioni recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalita' previste nei paragrafi 1 e 2. Per il 1986, il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione dei contingenti al 1 gennaio 1986.

Protocollo N. 2 - art. 4

Articolo 4 1. I prodotti agricoli elencati nell'allegato A, originari delle Isole Canarie, beneficiano, alle condizioni definite nel presente articolo, alla loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali entro il limite dei contingenti tariffari calcolati sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati negli anni 1982, 1983, 1984, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' e della Comunita' nella sua composizione attuale: a) fino al 31 dicembre 1995 i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e fino al 31 dicembre 1992 gli altri prodotti in questione beneficiano: - nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali, senza applicazione, se del caso, del sistema dei prezzi di riferimento; - nel rimanente territorio doganale della Comunita', di condizioni uguali a quelle adottate per gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunita', a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili. b) A decorrere dal 1 gennaio 1996, i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e a decorrere dal 1 gennaio 1993 gli altri prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunita', nel rispetto del sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in tempo utile le disposizioni per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti dal 1 gennaio 1986. 2. a) In deroga al paragrafo 1, le banane della voce n. 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie delle Isole Canarie, beneficiano, alla loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali. Le banane importate sotto questo regime non possono essere considerate in libera pratica in detta parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, se esse vengono rispedite in un altro stato membro. b) Fino al 31 dicembre 1995, il Regno di Spagna puo' mantenere per le banane di cui alla lettera a), importate dagli altri stati membri, le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente che esso applicava all'importazione di questi prodotti sotto il regime nazionale precedente. In deroga all'articolo 76, paragrafo 2 dell'atto di adesione e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto, il Regno di Spagna puo' mantenere, nella misura strettamente necessaria per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale, restrizioni quantitative all'importazione per le banane di cui alla lettera a) importate dai paesi terzi.

Protocollo N. 2 - art. 5

Articolo 5 1. Qualora l'applicazione del regime di cui all'articolo 2, paragrafo 2, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunita', il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunita' a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata in uno o piu' stati membri, la Commissione, su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa, puo' prendere le misure appropriate.

Protocollo N. 2 - art. 6

Articolo 6 1. I prodotti originari del territorio doganale della Comunita' beneficiano, alla loro importazione nelle Isole Canarie o a Ceute e Melilla, dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nonche' la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" esistente nelle Isole Canarie, sono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale delle Comunita', secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione. 3. La tassa detta "arbitrio insular - tariffa especial" delle Isole Canarie e' abolita nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale della Comunita' il 1 marzo 1986. Tuttavia, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato B, ad un'aliquota corrispondente al 90% dell'aliquota indicate di fronte a ciascuno di questi prodotti in detto elenco, a condizione che quest'aliquota ridotta sia applicata uniformemente a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dall'insieme del territorio doganale della Comunita'. La tassa sara' abolita al piu' tardi il 1 gennaio 1993, salvo se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide una proroga in ragione dell'evoluzione della situazione economica nelle Isole Canarie per ciascuno dei prodotti in questione. La tassa in questione non puo' essere in nessun momento superiore al livello della tariffa doganale spagnola quale e' modificata in vista della progressiva applicazione della tariffa doganale comune.

Protocollo N. 2 - art. 7

Articolo 7 I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dalla Comunita' conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla lo stesso trattamento di quello che esso accorda alla Comunita'. Tuttavia, il regime applicato all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non puo' essere piu' favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.

Protocollo N. 2 - art. 8

Articolo 8 Il regime applicabile agli scambi di merci tra le Isole Canarie, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro, e' almeno altrettanto favorevole di quello applicabile a norma dell'articolo 6.

Protocollo N. 2 - art. 9

Articolo 9 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 1 marzo 1986, le regole d'applicazione del presente protocollo, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonche' disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti. 2. Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986: - agli scambi tra il territorio doganale delle. Comunita' nella sua composizione attuale, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunita' economica europea e la Spagna; - agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita', da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985.

Protocollo N. 2 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=085U077500600100110001&dgu=1985-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-28&art.codiceRedazionale=085U0775)

Protocollo N. 2 - Allegato B

ALLEGATO B Elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 3 - art. 1

Protocollo N. 3 concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie Articolo 1 1. Tranne per i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE e fatte salve le disposizioni del presente protocollo, la Spagna ed il Portogallo applicano nei loro scambi il trattamento concordato tra ciascuno di essi, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, quale e' definito nel titolo il, capo 1 e nel titolo III capo I, della parte quarta dell'atto di adesione. 2. Il Regno di Spagna applica ai prodotti originari del Portogallo, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai [regolamenti (CEE) n. 2783/75](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975R2783), (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo, in particolare per quanto riguarda la soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente nonche' delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure equivalenti a queste restrizioni, alle merci di cui al trattato CEE che soddisfano, in Portogallo, le condizioni degli articoli 9 e 10 di questo stesso trattato, nonche' alle al trattato C ECA che sono in libera pratica conformemente a detto trattato in Portogallo. La Repubblica portoghese applica ai prodotti originari della Spagna, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai [regolamenti (CEE) n. 2782/75 (CEE)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975R2782), [n. 3033/80](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980R3033) e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello che essa applica nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1 marzo 1986 le norme d'origine applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo.

Protocollo N. 3 - art. 2

Articolo 2 Per l'applicazione dell'articolo 48 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti ripresi nell'elenco figurante nell'allegato A, l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione in Spagna prevista al paragrafo 3 di detto articolo e' effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dal 1 marzo 1986, di contingenti all'importazione di prodotti originari del Portogallo. I volumi dei contingenti per l'anno 1986 sono indicati nel suddetto elenco. Il Regno di Spagna aumenta il volume dei contingenti secondo le condizioni indicate nello stesso allegato. Gli aumenti, espressi in percentuali, sono aggiunti ad ogni contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto.

Protocollo N. 3 - art. 3

Articolo 3 1. In deroga all'articolo 1, il Regno di Spagna stabilisce per i prodotti originari del Portogallo ripresi nell'allegato B, dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1990, massimali tariffari a dazio nullo. Se i quantitativi previsti per ogni massimale sono raggiunti, il Regno di Spagna puo' reintrodurre, fino al termine dell'anno civile in corso, dei dazi doganali; questi sono allora pari a quelli che il Regno di Spagna applica, in quello stesso momento, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Il volume dei massimali per l'anno 1986 e' indicato nell'allegato B ed il ritmo annuo d'aumento progressivo e' il seguente: - 1987: 10%, - 1988: 12%, - 1989: 14%, - 1990: 16%. L'aumento e' aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. 2. Il regime dei massimali tariffari previsto al paragrafo 1 e' anche applicabile per l'anno 1990 ai prodotti tessili figuranti nell'allegato C. 3. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese potranno sottoporre fino al 31 dicembre 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato B ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. Il Regno di Spagna puo' assoggettare per il 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato C ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non potra' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglia statistica.

Protocollo N. 3 - art. 4

Articolo 4 1. Il Regno di Spagna puo' fino al 31 dicembre 1990, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari del Portogallo:

N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci

47.01 Paste per carta

48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli

In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non puo' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica. 2. Secondo le condizioni ed entro i termini previsti al paragrafo 1, la Repubblica portoghese puo' sottoporre i prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Spagna, ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici.

Protocollo N. 3 - art. 5

Articolo 5 1. La Repubblica portoghese puo', fino al 31 dicembre 1988, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari della Spagna: a) i prodotti di cui al trattato CECA; b)

N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci

73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita'

73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusa:

A. Acciai fini al carbonio:

ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita': - nudi

Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19

Le due parti possono, di comune accordo, prorogare questo regime di sorveglianza statistica per un periodo che non vada al di la del 31 dicembre 1990. In caso di disaccordo, su richiesta di uno dei due stati, la Commissione puo' decidere la proroga di detto regime se essa constata perturbazioni importanti sul mercato portoghese. 2. Secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica portoghese puo', fino al 31 dicembre 1992, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti, originari della Spagna: --------------------------------------------------------------------- N. della tariffa _ doganale comune | Designazione delle merci

22.02 22.03 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 Birra

3.

Fino al 31 dicembre 1992 il Regno di Spagna puo', alle condizioni previste dal paragrafo 1, secondo comma, assoggettare ad una sorveglianza preventiva all'importazione, a fini esclusivamente statistici, i prodotti indicati nell'allegato VII dell'atto di adesione nonche' le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo.

Protocollo N. 3 - art. 6

Articolo 6 1. Fino al 31 dicembre 1990, per i prodotti di cui all'articolo 4, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle correnti tradizionali di scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta presentata da uno di questi due stati membri, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere. 2. Fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Spagna, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte del Regno di Spagna, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere. 3. Se nelle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non pervengono ad un accordo, la Commissione, tenendo conto dei criteri che disciplinano la clausola di salvaguardia figurante all'articolo 379 dell'atto di adesione, con procedura d'urgenza, fissa le misure di salvaguardia da essa considerate necessarie, precisandone le condizioni e modalita' di applicazione.

Protocollo N. 3 - art. 7

Articolo 7 1. Se gli importi compensativi di cui agli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione o il meccanismo degli importi compensativi di cui all'articolo 270 sono applicati negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo ad uno o piu' prodotti di baie che si considera siano entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli le misure transitorie applicabili sono determinate conformemente alle regole previste dagli articoli 53 e 213 di detto atto. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono riscossi e concessi dallo stato in cui i prezzi dei prodotti agricoli di base in questione sono piu' elevati. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, dalla data dell'adesione, all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna e reciprocamente, delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato conformemente agli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione. Tuttavia si applicano i dazi indicati all'allegato XIX di detto atto se, per i prodotti figuranti in detto allegato, il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione proveniente dalla Spagna, calcolata conformemente alle disposizioni precitata, e' inferiore ai dazi indicati in detto allegato. Se per questi stessi prodotti, questo dazio doganale e' superiore al dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo, all'importazione proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, si applica quest'ultimo dazio. Il comma precedente non e' applicabile alla cioccolata e alle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, della voce n. 18.06 della tariffa doganale comune. Nei loro confronti l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione in provenienza dalla Spagna non puo' essere superiore al 30%.

Protocollo n. 3 - art. 8

Articolo 8 1. La Commissione determina, tenendo debitamente conto delle disposizioni in vigore, in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che le merci che soddisfano le condizioni richieste a tal scopo beneficino del trattamento previsto nel presente protocollo. Questi metodi comprendono in particolare le misure necessarie per assicurare che le merci che abbiano beneficiato del trattamento summenzionato in Spagna o in Portogallo al momento della loro rispedizione nella Comunita' nella sua composizione attuale, siano sottoposte in essa allo stesso trattamento che sarebbe stato loro applicabile in caso di importazione diretta. 2. Fino al 28 febbraio 1986 saranno applicabili agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo i regimi che disciplinano attualmente le relazioni commerciali tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese. 3. La Commissione determina le disposizioni applicabili a decorrere dal 1 marzo 1986 agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo delle merci ottenute in Spagna o in Portogallo nella fabbricazione delle quali siano entrati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in Spagna o in Portogallo, oppure che abbiano beneficiato di uno storno totale o parziale di questi dazi o tasse; - dei prodotti agricoli che non soddisfino le condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione in Spagna o in Portogallo. Nell'adottare queste disposizioni la Commissione tiene conto delle regole previste nell'atto di adesione per l'eliminazione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e il Portogallo e per l'applicazione progressiva, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Protocollo N. 3 - art. 9

Articolo 9 1. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione e del presente protocollo, le disposizioni in vigore in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano nelle stesse condizioni agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo fintantoche' siano riscossi in questi scambi dazi doganali. Per stabilire il valore in dogana negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo e negli scambi con i paesi terzi fino al: - 31 dicembre 1992 per i prodotti industriali, e - 31 dicembre 1995 per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione e' quello definito dalla legislazione vigente, il 31 dicembre 1985, nel Regno di Spagna e nella Repubblica portoghese. 2. Nei loro scambi il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, a decorrere dal 1 marzo 1986, la nomenclatura della tariffa doganale comune e la nomenclatura della tariffa unificata CECA.

Protocollo N. 3 - art. 10

Articolo 10 La Repubblica portoghese applica, nell'ambito dei propri scambi con le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, i regimi specifici convenuti al riguardo tra la Comunita' nella sua composizione attuale ed il Regno di Spagna, previsti nel protocollo n. 2.

Protocollo N. 3 - art. 11

Articolo 11 Senza pregiudizio dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta subito dopo l'adesione qualsiasi misura d'applicazione possa rendersi necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le modalita' di applicazione della sorveglianza prevista agli articoli 3, 4 e 5.

Protocollo N. 3 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 2 del protocollo N. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 3 - Allegato B

ALLEGATO B Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 3 - Allegato C

ALLEGATO C Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 4

Protocollo N. 4 Meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca conclusi dalla Comunita' con taluni paesi terzi 1. Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attivita' di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno stato membro della Comunita' nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dalla Comunita' con i paesi terzi interessati. 2. Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attivita' di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano: - il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno stato membro della Comunita' nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attivita' di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato della Comunita' come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune; - l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno stato membro della Comunita' impegnato nell'ambito delle attivita' previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonche' del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato della Comunita'. 3. L'introduzione nella Comunita' dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarieta' fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilita' di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonche' delle modalita' di cui sono corredati. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1 marzo 1986 le norme generali di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati. Gli adeguamenti del presente regime che eventualmente si rivelassero necessari, in seguito all'esperienza acquisita, vengono adottati secondo la stessa procedura. Le modalita' di applicazione del presente regime, nonche' i quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Protocollo N. 5

Protocollo N. 5 concernente la partecipazione dei nuovi stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio I contributi dei nuovi stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono fissati come segue: - Regno di Spagna: 54.400.000 ECU, - Repubblica portoghese: 2.475.000 ECU. il contributo viene versato: - dal Regno di Spagna, in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1 gennaio 1986; - dalla Repubblica portoghese, in quattro rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1 gennaio 1986. Ognuna di queste rate e' versata nella moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi stati membri.

Protocollo N. 6

Protocollo N. 6 concernente contingenti tariffari annui spagnoli per l'importazione degli autoveicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunita' nella sua composizione attuale. Il dazio doganale applicabile nei limiti del contingente tariffario e' fissato al 17,4%. Il contingente e' abolito il 31 dicembre 1988. Il volume di base del contingente tariffario e' fissato a 32.000 autoveicoli. Esso e' portato a 36.000 unita' il 1 gennaio 1987 e a 40.000 unita' il 1 gennaio 1988. 2. I volumi annui sono divisi in due parti. Le prime parti sono suddivise in quattro categorie di cilindrata: - di meno di 1.275 cc, - di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - di piu' di 2.600 cc. Le seconde parti costituiscono le riserve. Le prime parti sono cosi' ripartite: a) per il 1986: 28.000 unita', di cui: - 3.000 unita' per la categoria di meno di 1.275 cc, - 13.000 unita' per la categoria di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - 11.000 unita' per la categoria di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - 1.000 unita' per la categoria di piu' di 2.600 cc; b) per il 1987: 32.000 unita', di cui: - 3.400 unita' per la categoria di meno di 1.275 cc, - 14.850 unita' per la categoria di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - 12.600 unita' per la categoria di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - 1.150 unita' per la categoria di piu' di 2.600 cc, c) per il 1988: 36.000 unita', di cui: - 3.850 unita' per la categoria di meno di 1.275 cc, - 16.700 unita' per la categoria di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - 14.150 unita' per la categoria di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - 1.300 unita' per la categoria di piu' di 2.600 cc. La riserva annua di 4.000 autoveicoli per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 copre le importazioni di veicoli di qualsiasi cilindrata. Tuttavia, l'utilizzazione di questa riserva e' limitata agli autoveicoli originari dell'Italia e del Regno Unito, nella misura di 2.000 veicoli per ciascuno di questi stati membri. 3. Le disposizioni di gestione e di applicazione del contingente tariffario annuo garantiscono in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli autoveicoli costruiti nella Comunita' nella sua composizione attuale e l'applicazione senza interruzione del dazio doganale previsto per detto contingente a tutti i produttori della Comunita' nella sua composizione attuale fino all'esaurimento del contingente. Esse assicurano che il volume contingentale sia utilizzato completamente alla fine di ciascun anno. La situazione dell'utilizzazione del contingente tariffario annuo viene esaminata congiuntamente dal Regno di Spagna e dalla Commissione il 1 ottobre di ogni anno. 4. Il Regno di Spagna notifica alla Commissione, il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il 15 settembre, il 15 novembre e il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni seguenti: - stato di esaurimento di ciascuna parte del contingente, - eventuale aumento del volume delle parti, mediante prelievo dalla riserva, - riversamenti nella riserva, - stato della riserva, - qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga necessaria. 5. Prima della messa in vigore di qualsiasi atto di applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna, in qualunque forma, compresi i decreti, le direttive e le istruzioni amministrative, questo atto deve essere sottoposto alla Commissione, perche' possa esaminarlo sotto il profilo della compatibilita' con il trattato, con l'atto di adesione e, in particolare, con il presente protocollo. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione qualsiasi modifica di un tale atto.

Protocollo N. 7

Protocollo N. 7 concernente i contingenti quantitativi spagnoli 1. I contingenti di cui all'articolo 43 sono globali e aperti senza discriminazioni nei confronti di tutti gli stati membri attuali. Essi sono aperti a tutti gli operatori; economici, senza restrizioni. 2. I contingenti sono aperti in una sola quota all'inizio dell'anno civile. Tuttavia, il Regno di Spagna puo' aprire questi contingenti in due quote uguali; la seconda quota e' allora aperta all'inizio del secondo semestre. In questo caso il resto della prima quota e' aggiunto alla seconda quota, allo scopo di rispettare l'importo globale annuo. 3. Il Regno di Spagna notifica ogni anno o ogni semestre alla Commissione l'apertura dei contingenti e la pubblica ufficialmente. 4. Il termine per l'introduzione di una domanda di licenza e' di almeno quattro settimane a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica; dopo lo scadere di questo termine il Regno di Spagna rilascia le licenze entro un termine massimo di venti giorni lavorativi. 5. La licenza di importazione ha una validita' di almeno sei mesi. 6. Il Regno di Spagna fornisce alla Commissione informazioni semestrali sull'utilizzazione dei contingenti.

Protocollo N. 8

Protocollo N. 8 concernente i brevetti spagnoli 1. Dal momento dell'adesione, il Regno di Spagna si impegna a rendere compatibile la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle e con e il livello di protezione della proprieta' industriale raggiunto nella Comunita', in particolare per quanto riguarda le regole per la licenza contrattuale, la licenza obbligatoria esclusiva, l'obbligo di sfruttamento del brevetto e il brevetto d'introduzione. A tal fine verra' instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorita' spagnole, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione della vigente legislazione spagnola alla nuova legislazione. 2. Il Regno di Spagna introdurra' nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova conformemente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario. Questa disposizione dovra' applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione. Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovra' applicarsi al piu' tardi il 7 ottobre 1992. Tuttavia questa disposizione non si applichera' se l'azione per contraffazione e' diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione d'un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto e' stato rilasciato prima della data dell'adesione. Il Regno di Spagna sopprimera' tuttavia, con effetto dell'adesione, l'articolo 273 della legge sui brevetti attualmente in vigore. Nei casi in cui non si applichera' l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna potra' continuare a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi pero' il Regno di Spagna introdurra' nella sua legislazione, con effetto dal 7 ottobre 1992, una procedura di "descrizione-sequestro". Per "descrizione sequestro" si intende una procedura che si inserisce nel sistema descritto nei commi precedenti e secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione puo', in virtu' di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria puo' ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione-sequestro". 3. Il Regno di Spagna aderira' alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo entro i termini richiesti per consentirle di avvalersi, per i soli prodotti chimici e farmaceutici, delle disposizioni dell'articolo 167 di detta convenzione. In questo contesto e tenuto conto della realizzazione dell'impegno assunto dal Regno di Spagna, di cui al punto 1), gli stati membri della Comunita' quali stati contraenti della convenzione di Monaco si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire, in caso di presentazione di una domanda da parte del Regno di Spagna, in conformita' di detta convenzione, la proroga - oltre il 7 ottobre 1987 e per la durata massima prevista dalla convenzione di Monaco - della validita' della riserva di cui all'articolo 167 di cui sopra. Nel caso che non sia ottenuta la proroga della riserva suddetta, il Regno di Spagna puo' ricorrere all'articolo 174 della convenzione di Monaco, fermo restando che essa aderira' comunque a quest'ultima al piu' tardi il 7 ottobre 1992. 4. Al termine di questa deroga il Regno di Spagna aderira' alla convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario. Il Regno di Spagna potra' ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 di tale convenzione per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potra' in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N. 9 - art. 1

Protocollo N. 9 concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale Articolo 1 Il Regno di Spagna controlla, secondo le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989, le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

Protocollo N. 9 - art. 2

Articolo 2 La Comunita' e il Regno di Spagna stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite all'allegato B.

Protocollo N. 9 - art. 3

Articolo 3 Previa notifica alla Commissione, il Regno di Spagna puo' applicare le disposizioni di flessibilita' previste all'allegato C alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A.

Protocollo N. 9 - art. 4

Articolo 4 Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorita' del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Protocollo N. 9 - art. 5

Articolo 5 1. Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A, oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 1, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie. 2. Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 9, la Commissione fissa, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

Protocollo N. 9 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 9 - Allegato B

ALLEGATO B Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 ESPORTAZIONE DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA SPAGNA 1. Elenco dei prodotti oggetti di un regime di cooperazione amministrativa Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le autorita' spagnole competenti rilasciano un'autorizzazione di esportazione per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie, delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE di cui al paragrafo 1, originari della Spagna e destinati ad essere spediti negli stati membri attuali in vista della loro importazione definitiva. 3. Sulla base dell'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 2, le autorita' spagnole competenti rilasciano attestati che autorizzano l'esportazione. Questi attestati comprendono in particolare gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al paragrafo 6. 4. Le autorita' spagnole competenti comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per stato membro e per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati attestati di esportazione nel corso del trimestre precedente; b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a). 5. Le autorita' spagnole competenti comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorita' competenti degli stati membri attuali i numeri degli attestati che autorizzano l'esportazione diventati caduchi, nonche' qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia. 6. L'importazione definitiva in uno stato membro attuale dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa e' subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento e' rilasciato oppure vistato, senza spese, da un'autorita' competente dello stato membro importatore, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita'. Questa documento d'importazione sara' rilasciato o vistato solo sulla scorta di un attestato che autorizza l'esportazione, rilasciato dalle autorita' spagnole competenti. La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; b) la designazione del prodotto, con l'indicazione - della denominazione commerciale, - del numero della categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'elenco che figura nel paragrafo 1, - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero, - del paese d'origine; c) l'indicazione del prodotto nell'unita' indicata nella colonna 5 dell'elenco che figura nel paragrafo 1; d) la data o le date previste per l'importazione. Lo stato membro di importazione puo' richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni. Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantita' dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5% quella indicata nel documento di importazione. 7. Se un documento di importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore al quantitativo indicato sull'attestato che autorizza l'esportazione, questo attestato e' restituito all'importatore con l'indicazione a tergo del quantitativo per il quale e' stato rilasciato un documento di importazione. 8. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti di importazione nel corso del trimestre precedente; b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a). IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA COMUNITA' 9. Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa. Parte di provvedimento in formato grafico 10. L'importazione in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 9 originari degli stati membri e' subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento e rilasciato oppure vistato, senza spese, dalla competente autorita' spagnola, entro un termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita'. La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; b) la designazione del prodotto, con l'indicazione - della denominazione commerciale, - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero, - dello stato membro d'origine; c) l'indicazione del prodotto nell'unita' indicata nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9; d) la data o le date previste per l'importazione. Il Regno di Spagna puo' richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni. Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantita' dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno dei 5% quella indicata nel documento di importazione. 11. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione nel corso dei primi dieci giorni del secondo trimestre successivo al trimestre in questione, ripartendole per voce tariffaria, codice NIMEXE e stato membro d'origine, le importazioni effettuate, espresse in unita' indicate nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9. Disposizioni comuni 12. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorita' spagnole procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

Protocollo N. 9 - Allegato C

ALLEGATO C Flessibilita' di cui all'articolo 3 Le disposizioni di flessibilita' di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalita' seguenti: - riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo Fino a concorrenza dei 9% dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva; - anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo.

Protocollo N.10-Protocollo

Protocollo N. 10 concernente la ristrutturazione della siderurgia spagnola 1. I piani di ristrutturazione delle imprese siderurgiche spagnole dovranno avere per effetto di limitare la capacita' di produzione della siderurgia spagnola di prodotti CECA laminati a caldo a 18.000.000 di tonnellate alla fine del periodo di cui all'articolo 52 e dovranno essere compatibili con gli ultimi obiettivi generali "acciaio" adottati prima della data dell'adesione. 2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo spagnolo valuteranno congiuntamente il grado di attuazione dei piani approvati dal governo spagnolo e trasmessi ufficialmente alla Commissione il 24 luglio ed il 10 agosto 1984, nonche' la vitalita' delle imprese siderurgiche interessate da detti piani. 3. Nel caso in cui la vitalita' di queste imprese non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporra' alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detti piani in modo da raggiungere la vitalita' delle imprese in questione al termine dei piani. 4. La Commissione e il governo spagnolo valuteranno del pari, dal momento dell'adesione, la vitalita' delle imprese per le quali i piani di cui al punto 2, non prevedono il versamento di alcun aiuto dopo la data dell'adesione. Nel caso in cui la loro vitalita' non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporra', dalla fine del primo anno successivo all'adesione, misure di ristrutturazione in modo da raggiungere la vitalita' delle imprese in questione al piu' tardi alla fine del periodo di tre anni sopra menzionato. 5. Gli eventuali aiuti alla siderurgia spagnola nel quadro dei complementi di piano previsti al punto 3, o delle misure previste al punto 4, saranno notificati preventivamente, e al piu' tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo spagnolo alla Commissione. Il governo spagnolo attuera' i progetti soltanto con l'autorizzazione della Commissione. La Commissione valutera' i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo. 6. Durante il periodo di cui all'articolo 52 dell'atto di adesione le forniture spagnole di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti: a) il livello delle forniture spagnole nel resto della Comunita' durante il primo anno successivo all'adesione sara' quello che la Commissione fissera', previo accordo del governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. Se alla data dell'adesione non e' stato possibile raggiungere un accordo su questo punto, il livello delle forniture sara' determinato al piu' tardi due mesi dopo l'adesione dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio. Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potra' essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno. Qualsiasi aumento del livello sara' operato in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalita', e - delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunita' dopo l'adesione, in maniera che la Spagna benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi. b) il governo spagnolo si impegna ad attuare sotto la propria responsabilita' e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il vigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a). Questo meccanismo dovra' essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovra' compromettere la possibilita' di fornire i quantitativi convenuti. La Commissione informera' regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prendera' le misure appropriate.

Protocollo N. 10 - Allegato

ALLEGATO Procedure e criteri di valutazione degli aiuti 1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato spagnolo o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6 L'attuazione di questi aiuti puo' avvenire soltanto in conformita' delle procedure stabilite nel presente allegato. La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonche' elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato spagnolo a favore delle imprese siderurgiche da essi controllate direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporti di un'economia di mercato. 2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica spagnola possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - l'impresa o il gruppo di imprese beneficiarie abbiano avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacita e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitivita' e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, al piu' tardi alla fine del regime transitorio; - tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacita' produttive dell'impresa o del gruppo di imprese beneficiarie e non preveda aumenti della capacita' produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione; - l'ammontare e l'intensita' degli aiuti concessi alle imprese siderurgiche siano progressivamente ridotti; - gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; - gli aiuti vengano autorizzati entro quindici mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data. 3. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora cio' sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione; - l'ammontare e l'intensita' dell'aiuto siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui e' previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine; - il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali "acciaio", tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2. 4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune. I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti: - assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato; - indennita' dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime; - spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi. In via eccezionale e in deroga al punto 5 del protocollo n. 10 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro dodici mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi quindici mesi successivi alla data dell'adesione. 5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attivita' di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino; - vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno; - la loro intensita' e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attivita' durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unita' o le unita' di produzione e la regione o le regioni interessate, nonche' degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti. 6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca c/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi: - una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttivita'; - un miglioramento della qualita' del prodotto; - un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio; - un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non puo' superare il 50% dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione. 7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo spagnolo prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto. Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non e compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo spagnolo della sua decisione. Qualora il governo spagnolo non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato. 8. Il governo spagnolo presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato membro spagnolo o da autorita' locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verra' stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. La prima di tali relazioni riguardera' gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.

Protocollo N. 11

Protocollo N. 11 concernente le norme in materia di prezzi 1. Le imprese spagnole applicheranno dal momento dell'adesione le disposizioni relative ai prezzi del trattato CECA (articolo 4, lettera b) e articoli da 60 a 64) nonche' le relative decisioni. 2. In deroga al paragrafo 1 le imprese elencate qui di seguito potranno mantenere i seguenti punti doppi di parita' per uno stesso prodotto:


Imprese siderurgiche | Punti di parita'


(lamiera tagliata da bobina, |

laminata a caldo, bobina e |

lamiera laminata a freddo, |

zincatura) |

|

|(Madrid)

|

| (Guipuzcoa)

|

(REDUNISA) |

|

|(Madrid)

|


Imprese carbonifere |

```

```

del Sur (carboni fossili) |(Cordoba)

|

(carboni sub-bituminosi) |


In ogni caso il prezzo di base di uno stesso prodotto dovra' restare unico qualunque sia il punto di parita' adottato.

Protocollo N. 12

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