LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

Articolo 302 1. Gli articoli 236, 238 e 240 si applicano al prezzo di intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, l'importo compensativo e' corretto dell'incidenza del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio. 2. Per lo zucchero greggio e per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nonche' per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione, comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella su composizione attuale, e il Portogallo. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 303

Articolo 303 Durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, il prelievo sullo zucchero di canna greggio originario della Costa d'Avorio, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland, importato in Portogallo entro il limite di un quantitativo massimo annuo di 75.000 tonnellate espresse in zucchero bianco, corrisponde all'importo del prelievo sullo zucchero greggio da determinare secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati, meno la differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Per il periodo dal 1 marzo al 1 luglio 1986 e per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1992, il quantitativo massimo annuo di cui sopra e' ridotto proporzionalmente alla durata di tali periodi. Qualora, durante i suddetti periodi, a) dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilita' di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, oppure b) circostanze eccezionali e imprevedibili lo giustifichino durante una campagna o parte di una campagna, la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata, secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo di cui al primo comma.

Atto - art. 304

Articolo 304 Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le disposizioni seguenti si applicano al Portogallo: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 e' fissato in base: - al prezzo fissato in Portogallo sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Portogallo e' modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalita' previste dall'articolo 238, - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per il Portogallo fin dal momento dell'adesione. 3. a) Per i prodotti trasformati a base di pomodoro, durante le prime cinque campagne successive all'adesione o, qualora si applichi l'articolo 260, paragrafo 2, durante le prime tre campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e' derivato dall'aiuto calcolato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del punto 2 del presente articolo, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunita' nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie portoghesi e quelle della Comunita', viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza tra l'aiuto fissato per il Portogallo e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, verra' applicato conformemente all'articolo 240, punto 3, lettera a) e riscosso dalla Repubblica portoghese all'esportazione verso i paesi terzi. Tuttavia, scaduto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, nessun importo compensativo sara' riscosso se e' provato che il prodotto portoghese non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso al Portogallo. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Portogallo puo' superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale. b) Durante il periodo di cui alla lettera a), la concessione dell'aiuto comunitario in Portogallo e' limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 685.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 9.600 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 137 tonnellate per gli altri prodotti a base di pomodoro. Scaduto il periodo predetto, i quantitativi fissati qui sopra, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari intervenuta durante lo stesso periodo, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Trascorso il periodo di cui al punto 3, lettera a) per i prodotti a base di pomodoro, nonche', per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e' derivato dall'aiuto fissato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Portogallo dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo e l'aiuto validi nella Comunita' nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunita' nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Atto - art. 305

Articolo 305 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Portogallo, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 2. Per le Fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Portogallo e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 238. La compensazione finanziaria applicabile in Portogallo al momento di ciascuna tappa di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione del punto 1 del punto 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per il Portogallo.

Atto - art. 306

Articolo 306 1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986, e' Fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Portogallo e' diminuito di un importo pari: - all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, e - all'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 246 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Atto - art. 307

Articolo 307 1. Il prezzo limite per l'intervento per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, nonche' il prezzo di obiettivo per gli altri piselli, fave e favette, applicabili in Portogallo al 1 marzo 1986, sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo limite per l'intervento o al prezzo di obiettivo di tali prodotti. Tuttavia, il prezzo limite per l'intervento o il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Portogallo ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza dell'eventuale differenza tra il prezzo limite per l'intervento applicato in Portogallo e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le deduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dalle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Portogallo e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 308

Articolo 308 Nel settore delle carni ovine, l'articolo 236 si applica al prezzo di base.

Atto - art. 309

Articolo 309 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta Nacional dos Produtos Pecuarios (JNPP) quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' liberalizzazione progressiva del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; c) modifica della struttura attuale dei prezzi in modo da permetterne la libera formazione sul mercato, nonche' modifica della relazione di valore tra la parte grassa e la parte azotata del latte utilizzata in Portogallo in modo da raggiungere la relazione adottata nella Comunita'; d) armonizzazione dei prezzi interni del latte, del burro e del latte in polvere praticati nella parte continentale del Portogallo con quelli praticati nelle Azzorre; e) soppressione, per quanto possibile, degli aiuti nazionali incompatibili con il diritto comunitario e introduzione progressiva dello schema degli aiuti comunitari; f) soppressione dell'esclusivita' delle zone di raccolta del latte e dell'esclusivita' della pastorizzazione; g) creazione di un servizio di informazioni dei mercati agricoli al fine di rilevare i corsi, nonche' formazione adeguata dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; h) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione.

Atto - art. 310

Articolo 310 1. Fino al primo ravvicinamento, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere, applicabili in Portogallo, sono calcolati secondo le norme previste e in base ai dati presi in considerazione nell'organizzazione comune dei mercati. L'articolo 285, paragrafi da 2 a 6 e l'articolo 287 si applicano ai prezzi d'intervento cosi' calcolati. Qualora i prezzi di intervento applicabili nella parte continentale del Portogallo e i prezzi di intervento applicabili alle Azzorre non siano parificati al termine della prima tappa, il ravvicinamento di tali prezzi ai prezzi comuni si effettua secondo modalita' da determinare. 2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi corrispondono alla differenza fra i prezzi comuni e i prezzi fissati in Portogallo, corretti, eventualmente, per tener conto dei prezzi di mercato constatati in tale stato membro. L'articolo 240, paragrafi da 2 a 6 e gli articoli 241, 242 e 255 sono applicabili.

Atto - art. 311

Articolo 311 L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 312

Articolo 312 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni bovine, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni e progressiva liberalizzazione del commercio interno, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) creazione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire; d) creazione di un sistema di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi e introduzione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse per permettere il confronto delle quotazioni; e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di aumentare la produttivita' degli allevamenti e di migliorare la redditivita' del settore; f) liberalizzazione degli scambi nel settore zootecnico.

Atto - art. 313

Articolo 313 1. Nel settore delle carni bovine, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. 2. Sono parimenti applicabili in questo settore gli articoli 241, 242 e 255. 3. L'importo compensativo per gli altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficiente da determinare.

Atto - art. 314

Articolo 314 L'articolo 288 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Atto - art. 315

Articolo 315 1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese, deve realizzare durante la prima tappa nel settore degli ortofrutticoli, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional das frutas (JNF) quale organismo di stato alla fine della prima tappa; b) sviluppo delle organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria, c) applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualita'; d) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; e) libera formazione dei prezzi, e loro constatazione quotidiana su mercati rappresentativi da definire in funzione dei differenti prodotti; f) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare quotidianamente i corsi, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Per incentivare i produttori o le loro organizzazioni a commercializzare prodotti conformi alle norme di qualita', la Repubblica portoghese partecipa durante la prima tappa, mediante aiuti appropriati, al costo di imballaggio e di confezionamento di tali prodotti.

Atto - art. 316

Articolo 316 In deroga all'articolo 272, paragrafo, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo e' fissato in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985. Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% in secondo anno, - 6% il terzo anno, - eventualmente, 8% il quarto e il quinto anno, successivi alla data dell'adesione.

Atto - art. 317

Articolo 317 Nel settore degli ortofrutticoli, l'articolo 285 si applica ai prezzi di base. L'articolo 255 e' parimenti applicabile in tale settore.

Atto - art. 318

Articolo 318 Durante la seconda tappa, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 1. Questo meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto portoghese, calcolato conformemente alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunita', - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non puo' essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta portoghese e' calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore-grossista nella Comunita' nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dal Portogallo, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto portoghese corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente ogni anno all'inizio della campagna: - di un quinto del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di cinque anni; - di un settimo del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di sette anni. La prima riduzione si effettua tuttavia all'inizio della seconda tappa. d) Se il prezzo del prodotto portoghese, calcolato secondo la lettera b), e' inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto portoghese e' pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 2. Qualora il mercato portoghese risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, misure adeguate, che possono in particolare prevedere l'applicazione di un importo correttore secondo modalita' da determinare, possono essere decise per quanto riguarda le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Atto - art. 319

Articolo 319 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore dei cereali, sono i seguenti: a) smantellamento del monopolio di commercializzazione della Empresa publica de abastecimento de cereais (EPAC) al piu' tardi alla fine della prima tappa e liberalizzazione progressiva del commercio interno e delle esportazioni sul mercato portoghese; b) eliminazione progressiva del monopolio di importazione dell'EPAC nel corso di un periodo di quattro anni; c) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento; d) libera formazione dei prezzi; e) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 320

Articolo 320 1. Durante i primi quattro anni successivi all'adesione, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione dei cereali in Portogallo in modo che allo scadere del quarto anno sia garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri. 2. A tal fine, la Repubblica portoghese adatta la propria regolamentazione di cui all'articolo 261 e puo', in deroga all'articolo 277, applicare all'importazione un regime organizzato come segue: a) Le importazioni di cereali in Portogallo vengono effettuate in proporzione percentuale ai quantitativi annui importati nel corso dell'anno precedente fino a raggiungere le seguenti percentuali, da parte rispettivamente dell'EPAC e degli operatori privati:

Anno EPAC Operatori privati

1986 80% 20%

1987 60% 40%

1988 40% 60%

1989 20% 80%

1990

100%

b)

Le importazioni di cui alla lettera a) che devono essere effettuate dagli operatori privati vengono aggiudicate tramite gare aperte senza discriminazione tra gli operatori economici. Nell'ambito di tali gare, le offerte relative a prodotti di origine comunitaria sono corrette: - della differenza tra i prezzi di mercato della Comunita' e il prezzo del mercato mondiale, e - di un importo corrispondente ad una preferenza forfettaria pari a 5 ECU per tonnellata. c) Qualora le importazioni di prodotti di origine comunitaria non rappresentino ogni anno un quantitativo minimo pari al 15% del totale del quantitativo di cereali importati durante quello stesso anno, l'EPAC acquista nel corso dell'anno successivo, nella Comunita' nella sua composizione attuale, il quantitativo mancante rispetto alla percentuale del 15% di cui sopra. Tale quantitativo si aggiunge pertanto all'obbligo di acquisto del 15% per il nuovo anno. Un bilancio intermedio viene esteso alla fine della campagna 1988/1989; se da tale bilancio risulta che l'obbligo di acquisto per il 1989 rischia, di non realizzarsi, possono essere adottate le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo.

Atto - art. 321

Articolo 321 Nel settore dei cereali, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'intervento. In questo settore si applicano parimenti gli articoli 241, 242 e 255.

Atto - art. 322

Articolo 322 1. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 323

Articolo 323 L'articolo 288 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Atto - art. 324

Articolo 324 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni suine, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' progressiva liberalizzazione del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di garantire un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) istituzione di un organismo d'intervento e costituzione di una infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento, adeguati alle nuove condizioni del mercato portoghese; c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire; d) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonche' adeguata informazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di migliorare la redditivita' del settore; f) proseguire e intensificare la lotta contro la peste suina africana, in particolare sviluppando unita' di produzione a circuito chiuso.

Atto - art. 325

Articolo 325 1. Nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tal fine, l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia, qualora tale importo non sia rappresentativo, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo di tale prodotto in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. In questo settore, sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242 e 255. 3. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'importo compensativo e' derivato da quello applicato a norma dei paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 326

Articolo 326 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore delle uova, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP, quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese, nonche' progressiva liberalizzazione del mercato interno; b) libera formazione dei prezzi; c) istituzione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevarne i corsi; d) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento della struttura di produzione e di trasformazione.

Atto - art. 327

Articolo 327 1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore delle uova, fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 3. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uova da cova. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello delle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 328

Articolo 328 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del pollame, sono identici a quelli gia' citati per le uova all'articolo 326.

Atto - art. 329

Articolo 329 1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore del pollame, fatti salvi i paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 3. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicabile alle carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 330

Articolo 330 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del riso, sono identici a quelli gia' citati per i cereali all'articolo 319.

Atto - art. 331

Articolo 331 1. Nel corso della prima tappa, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione del riso in Portogallo, in modo tale che alla fine della prima tappa venga garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri. 2. L'articolo 320 si applica mutatis mutandis alle importazioni di riso in Portogallo.

Atto - art. 332

Articolo 332 1. Nel settore del riso, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo d'intervento del risone. In questo settore sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242, e 255. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Portogallo e il prezzo di entrata.

Atto - art. 333

Articolo 333 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del vino, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional do vinho (JNV), quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, e modifica degli altri organismi pubblici nel settore dei vini, durante la prima tappa, nonche' liberalizzazione del commercio interno e delle importazioni ed esportazioni e trasferimento delle attivita' controllate dallo stato in materia di magazzinaggio e distillazione ai produttori e alle associazioni di produttori; b) instaurazione progressiva del regime e del controllo degli impianti, simili a quelli della Comunita', per permettere una effettiva disciplina di impianto; c) realizzazione di un progetto di ampelografia (classificazione delle varieta' di viti) e di sinonimia (equivalenza tra i nomi di varieta' di viti in Portogallo, da un lato, e equivalenza tra nomi portoghesi e nomi utilizzati nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro) che preceda l'attuazione di un sistema di indagini statistiche sulle superfici viticole ai sensi della regolamentazione comunitaria, nonche' la realizzazione di lavori specifici in materia di catasto viticolo; d) creazione o trasferimento di centri di distillazione in numero e di capacita' sufficienti in modo da permettere il conseguimento delle prestazioni viniche; e) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli comprendente in particolare il rilevamento dei prezzi e una regolare analisi statistica; f) formazione dei servizi amministrativi necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; g) progressivo allineamento del sistema di prezzi portoghese sul sistema di prezzi comunitario; h) divieto di irrigazione dei vigneti di uve da mosto, nonche' di qualsiasi nuovo impianto su superfici irrigate; i) attuazione, nel quadro del regime degli impianti, del piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti portoghesi che corrispondono agli obiettivi della politica comune in materia vitivinicola.

Atto - art. 334

Articolo 334 La Repubblica portoghese prende le misure atte ad evitare qualsiasi estensione, durante la prima tappa, della superficie coltivata a vigneti che producono vino con titolo alcolometrico naturale inferiore o pari a 7% vol.

Atto - art. 335

Articolo 335 In deroga alla regolamentazione comunitaria relativa alla percentuale massima di anidride solforosa nei vini, la Repubblica portoghese e' autorizzata ad applicare, durante la prima tappa, ai vini prodotti sul suo territorio, i limiti applicati in materia sotto il precedente regime nazionale. Tuttavia, la Repubblica portoghese adotta le misure adeguate affinche', durante tale prima tappa, la percentuale di anidride solforosa venga progressivamente ridotta ai livelli comunitari, in modo che questi siano integralmente rispettati fin dall'inizio della tappa.

Atto - art. 336

Articolo 336 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese stabilisce, sulla base dello studio di ampelografia e di sinonimia di cui all'articolo 333, una classificazione delle varieta' di vite relativamente ai vigneti portoghesi conforme all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni di applicazione di quest'ultimo articolo.

Atto - art. 337

Articolo 337 Nel settore vitivinicolo, gli articoli 285 e 287 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola.

Atto - art. 338

Articolo 338 1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dal Portogallo, che formano oggetto della fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza tra i prezzi di orientamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, secondo le varie categorie di vini e in ragione della loro qualita'. b) Per taluni vini a denominazione di origine e per gli altri prodotti che possano creare eventuali perturbazioni sul mercato, un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a). L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola, secondo modalita' da determinare. 3. L'importo regolatore e' limitato ad un livello che assicuri e condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo l'importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto aumentando il prezzo di orientamento applicabile in Portogallo per il prodotto in questione dell'importo regolatore e dei dazi doganali che gli sono applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per il prodotto durante la campagna interessata. 4. Tenuto conto della situazione particolare del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, si puo' decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, la fissazione di un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di questi prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale verso il Portogallo. Questo importo e' fissato ad un livello che permetta di garantire una normale corrente di scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, che non crei perturbazioni sul mercato portoghese dei prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 339

Articolo 339 L'articolo 288 si applica all'aiuto all'impiego di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la preparazione di succo di uve.

Atto - art. 340

Articolo 340 1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'articolo 333. 2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81. Fino al termine della seconda tappa, tali varieta' vengono considerate varieta' di viti temporaneamente autorizzate. 3. In deroga all'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varieta' autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.

Atto - art. 341

Articolo 341 Fino alla fine del 1995, i vini prodotti nella regione del "vinho verde" con gradazione alcolica inferiore a 8,5% vol. possono circolare sfusi soltanto nella loro regione di produzione. Per tali vini, l'indicazione della gradazione alcolica effettiva deve figurare sull'etichetta.

Atto - art. 342

Articolo 342 Per quanto riguarda gli scambi di carni fresche di pollame all'interno del proprio territorio, la Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare a non oltre il 31 dicembre 1988 l'applicazione della direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame.

Atto - art. 343

Articolo 343 La Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, al massimo fino al 31 dicembre 1990, restrizioni all'importazione di riproduttori di razza pura della specie bovina, qualora le razze in questione non figurino sull'elenco delle razze autorizzate in Portogallo.

Atto - art. 344

Articolo 344 1. La Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare l'applicazione sul proprio territorio delle direttive qui indicate, secondo il calendario seguente: a) non oltre il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda le direttive: - 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, per le specie Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. e Vicia sativa L.; - 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, per le specie Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum L., emend. Fiori e pool Triticum durum desf. e Zea mais L.; - 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, per le specie di cui ai trattini precedenti; b) non oltre il 31 dicembre 1990, per quanto riguarda le direttive: - 66/400/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; - 66/401/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), primo trattino; - 66/402/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), secondo trattino; - 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberiseme di patate; - 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; - 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; - 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; - 70/457/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), terzo trattino; - 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; - 71/161/CEE relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunita'. 2. La Repubblica portoghese: a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente, entro e non oltre i termini fissati dal paragrafo 1, alle disposizioni delle direttive elencate nel medesimo paragrafo; b) puo' limitare completamente o parzialmente, in anticipo sui termini fissati dal paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi o piante alle varieta' di cui e' ammessa la commercializzazione sul proprio territorio. Per quanto riguarda le specie contemplate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, le varieta' di cui e' ammessa la commercializzazione sul suo territorio, a decorrere dal 1 marzo 1986, sono quelle oggetto dell'elenco notificato alla conferenza. Durante i periodi concessi alla Repubblica portoghese per conformarsi alle due direttive citate, questo stato membro amplia ogni anno tale elenco, in modo da garantire la progressiva apertura del mercato portoghese alle altre varieta' elencate nei cataloghi comuni; c) esporta mal territorio degli stati membri attuali soltanto sementi e piante conformi alle disposizioni comunitarie; d) rende le sementi e piante importate dai paesi terzi soggette: - alle condizioni comunitarie fissate in materia di equivalenza, e - per quanto riguarda la varieta' almeno alle stesse limitazioni di commercializzazione gia' applicate alle varieta' elencate nei cataloghi comuni. 3. Durante i periodi di deroga di cui al paragrafo 1, la progressiva liberalizzazione degli scambi delle sementi e piante di determinate specie, tra il Portogallo e la Comunita' nella sua composizione attuale puo' essere decisa secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Tale liberalizzazione riguardera' innanzi tutto le sementi gia' oggetto, prima dell'adesione, di una decisione comunitaria di equivalenza. Tale liberalizzazione riguardera' anche altre specie non appena si verificheranno le condizioni necessarie a tale atto.

Atto - art. 345

Articolo 345 La Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare, non oltre il 31 dicembre 1990, l'applicazione della direttiva 69/465/CEE concernente la lotta contro il nematode dorato.

Atto - art. 346

Articolo 346 1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. Gli articoli 234, paragrafo 3, 253, lettera c) e 257 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Atto - art. 347

Articolo 347 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo e' sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Atto - art. 348

Articolo 348 Soltanto le navi di cui all'articolo 349 possono esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone e alle condizioni in esso indicate.

Atto - art. 349

Articolo 349 1. L'attivita' di pesca delle navi portoghesi e' limitata alle divisioni CIEM Vb, VI, VII e VIII a, b, d, esclusa, nel periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord, nei limiti e alle condizioni definite nei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Possibilita' di pesca limitate alla cattura del mel e del suro nonche' il corrispondente numero di navi e le relative modalita' di accesso e di controllo sono fissati annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 3. Inoltre, tutte le possibilita' di pesca per le specie che non sono soggette al regime del totale di catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, nonche' il corrispondente numero delle navi possono essere fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in base alla situazione esistente delle attivita' di pesca portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale durante il periodo che precede immediatamente l'adesione nonche' alla necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto delle limitazioni cui la pesca delle navi degli stati membri attuali e' soggetta nelle acque portoghesi per le specie analoghe. 4. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 350

Articolo 350 Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 349 e 351. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 349 e 351 che si riveleranno necessari, compresi quelli sull'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 349, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Atto - art. 351

Articolo 351 1. Soltanto le navi battenti bandiera di uno stato membro attuale di cui al presente articolo possono esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Repubblica portoghese, nelle zone e alle condizioni definite conformemente ai paragrafi seguenti. 2. Il numero di queste navi, autorizzate ad esercitare un'attivita' di pesca per le specie pelagiche non soggette ai TAC e alle quote, diverse dalle specie altamente migratorie, nelle divisioni CIEM IX, X e COPACE e' fissato annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in funzione della situazione dell'attivita' di pesca della Comunita' nella sua composizione attuale nelle acque portoghesi, durante il periodo che precede immediatamente l'adesione, nonche' in funzione della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attivita' di pesca delle navi portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale per le specie analoghe e per la prima volta prima del 1 gennaio 1986. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 3. Per quanto concerne la divisione CIEM X e la zona COPACE, fatto salvo il paragrafo 4 e in base alla prassi della pesca degli stati membri attuali durante gli anni precedenti l'adesione, fino al 31 dicembre 1995 la pesca del tonno bianco e' autorizzata soltanto durante un periodo massimo di otto settimane tra il 1 maggio e il 31 agosto dell'anno in questione da parte di centodieci navi che pescano con la lenza, non eccedenti 26 metri tra le perpendicolari, che utilizzino esclusivamente lenze a strascico. L'elenco delle navi autorizzate e' notificato dagli stati membri interessati alla Commissione entro il trentesimo giorno precedente l'apertura del periodo di pesca. 4. Per il tonno tropicale l'attivita' di pesca e' limitata fino al 31 dicembre 1995 per la divisione CIEM X a sud di 36° 30' nord nonche' per la zona COPACE a sud di 31° nord e, a nord di questo parallelo, ad ovest di 17° 30' ovest. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 352

Articolo 352 1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato sul territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, alle acque sottoposte alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo e di competenza del CIEM e del COPACE e' sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 9. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite dei 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' fissato prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Possibilita' e condizioni di accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo nella divisione CIEM X e nella zona COPACE sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 155, paragrafo 3. 8. Le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 9. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 353

Articolo 353 Il regime definito negli articoli da 347 a 350, compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 350, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 354

Articolo 354 1. Dal momento dell'adesione la Comunita' gestisce gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in ciascun caso le decisioni appropriate per mantenere le attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Atto - art. 355

Articolo 355 1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al piu' tardi il 31 dicembre 1992. 2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco e' riportato nell'allegato XXVII. Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 356

Articolo 356 1. I prezzi di orientamento applicabili alle sardine dell'Atlantico in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento conformemente al paragrafo 2; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. I prezzi di orientamento applicabili in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, in base ai prezzi 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Atto - art. 357

Articolo 357 1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 356 e' istituito un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dal Portogallo. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1, effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento CEE n. 3796/81 possono essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 358

Articolo 358 1. Dal momento dell'adesione, e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a tale specie ai sensi dell'articolo 356. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo debba essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della. Commissione, adotta, prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 359

Articolo 359 Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi, rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 360

Articolo 360 1. In deroga all'articolo 190, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: a) Per quanto riguarda i prodotti importati negli altri stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 85,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 71,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 57,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 42,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 28,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 14,2% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 14,2%, ha luogo il 1 gennaio 1992. b) Per quanto riguarda prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri stati membri della Comunita': - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5% ha luogo il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996. 3. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione negli stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo, per le sardine fresche, refrigerate e congelate, della sottovoce 03.01 B I d) della tariffa doganale comune e le preparazioni e conserve di tonno e di acciughe delle sottovoci 16.04 E e 16.04 ex F della tariffa doganale comune, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993. 4. In deroga all'articolo 197, la Repubblica portoghese modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita': - a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 12,5% il un divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune. - A decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi, b) negli altri casi, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5%, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. La Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1983.

Atto - art. 361

Articolo 361 1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte a), in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo. 2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte b), in provenienza dalla Spagna, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1. 3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento del Portogallo viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio e' aumentata ogni anno di un fattore di progressivita' pari al 15%. 4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensione delle importazioni. 5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, la Repubblica portoghese puo' prendere misure conservative immediatamente applicabili. Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che puo' sospenderne l'applicazione nel mese successivo a questa notifica. 6. Le modalita' di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 362

Articolo 362 Durante il periodo di graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, i prodotti elencati qui di seguito, in provenienza dal Portogallo, possono essere importati ogni anno nella Comunita' nella sua composizione attuale in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, entro i seguenti limiti: Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 363

Articolo 363 1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

Atto - art. 364

Articolo 364 1. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Essa non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 2. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Essa non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Portogallo dei prodotti non liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma. La Repubblica portoghese non e' tuttavia tenuta a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XXX a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo. Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1 gennaio 1993. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4. 4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, la Repubblica portoghese abolisce le restrizioni quantitative in vigore. 5. La Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nel protocollo n. 23 che non sono liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi e per i quali essa mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto protocollo. Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Portogallo dei prodotti di cui al primo comma e' effettuata in conformita' alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2. 6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunita' a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, la Repubblica portoghese estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che essa dovra' prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Atto - art. 365

Articolo 365 1. Dal 1 marzo 1986 la Repubblica portoghese applica il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XXXI, la Repubblica portoghese si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 189, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti e' identico a quello fissato nell'articolo 197. 2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica portoghese nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalita' generali di cui alla lettera b) o le modalita' particolari di cui agli articoli 289 e 295. b) La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto al 90,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto all'81,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 72,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 63,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 54,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 45,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 36,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 27,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 18,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 9,0% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996. c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto all'87.5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto al 75,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 50,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 25,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 12,5% del divario iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 366

Articolo 366 1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 368. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazione con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica portoghese a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 368, per un identico periodo, fatte salve eventuali deroghe specifiche. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 368 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Portogallo in provenienza da altri paesi terzi.

Atto - art. 367

Articolo 367 Qualora per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica portoghese i protocolli di cui all'articolo 366, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte della Repubblica portoghese ai paesi di cui all'articolo 368

Atto - art. 368

Articolo 368 1. Gli articoli 366 e 367 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Jugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli accordi conclusi con paesi terzi, riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico Firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica portoghese e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Atto - art. 369

Articolo 369 La Repubblica portoghese si ritira con effetto al 1 gennaio 1986 dalla convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

Atto - art. 370

Articolo 370 1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso il Portogallo in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 371

Articolo 371 1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunita', in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica conformemente agli articoli da 372 a 375. 2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Atto - art. 372

Articolo 372 Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione dei 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3 e 213. Tuttavia soltanto dall'inizio della seconda tappa queste entrate comprendono i prelievi e gli altri importi di cui al primo comma costatati per i prodotti soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In deroga al comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere prima della fine della prima tappa la restituzione al Portogallo, entro limiti e secondo modalita' da definire e per un periodo non superiore a due anni, delle entrate provenienti dagli importi compensativi "adesione" applicati dal Portogallo alle importazioni di cereali dagli altri stati membri.

Atto - art. 373

Articolo 373 Le entrate denominate "dazi doganali" di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970 comprendono fino al 31 dicembre 1992 i dazi doganali calcolati come se il Portogallo applicasse dal momento dell'adesione, negli scambi con i paesi terzi, le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonche' per i prodotti agricoli soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. Tuttavia, queste entrate non comprendono, per la durata della prima tappa, i dazi doganali sui prodotti agricoli importati in Portogallo e soggetti ad un regime di transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 210 paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. La Repubblica portoghese provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali cosi' calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui agli articoli da 309 a 341, soggetti ad una transizione per tappe, nonche' per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 374

Articolo 374 L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5 della decisione del 21 aprile 1970 e' integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. La deroga di cui all'articolo 15, punto 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio non influisce sull'importo dei diritti dovuti a norma del primo comma. La Comunita' restituisce alla Repubblica portoghese, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari sulla base del prodotto nazionale lordo, secondo le seguenti modalita': - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe al Portogallo per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita'.

Atto - art. 375

Articolo 375 Per evitare che sia a carico della Repubblica portoghese il rimborso degli anticipi concessi alla Comunita' dai suoi stati membri anteriormente al 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

Atto - art. 376

Articolo 376 In deroga all'articolo 60 del trattato CECA e alle sue disposizioni di applicazione, fino al 31 dicembre 1992 le imprese siderurgiche portoghesi possono applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, un prezzo cif franco porto di destinazione pari ad un prezzo di parita' in vigore sul territorio continentale della Repubblica portoghese.

Atto - art. 377

Articolo 377 Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' derogare all'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda le accise sui tabacchi manufatturati prodotti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, alle condizioni fissate nell'allegato XXXII per l'applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972.

Atto - art. 378

Articolo 378 1. Gli atti elencati nell'allegato XXXII del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' prendere prima del 1 gennaio 1986 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni delle Comunita' adottati tra il 1 gennaio 1985 e la data della firma del presente atto.

Atto - art. 379

Articolo 379 1. Fino al 31 dicembre 1992 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Alle stesse condizioni uno stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o dei due nuovi stati membri. Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1995 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente. 2. Su richiesta dello stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi, su domanda espressa dello stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente. Fatte salve le disposizioni dei capi 3 dei titoli II e III nel settore dell'agricoltura e della pesca, quando il mercato di uno stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e l'uno o l'altro nuovo stato membro o tra questi, la Commissione, su domanda dello stato membro interessato, delibera sulle misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie entro ventiquattro ore a decorrere dalla ricezione della domanda. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. 4. In caso di difficolta' gravi che siano suscettibili di protrarsi sul mercato del lavoro del Granducato del Lussemburgo, questo stato membro puo' domandare di essere autorizzato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma e alle condizioni di cui al paragrafo 3, ad applicare temporaneamente fino al 31 dicembre 1995 misure di salvaguardia, nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano il cambiamento dell'impiego, nei confronti dei lavoratori cittadini di un nuovo stato membro ammessi, posteriormente alla data di questa autorizzazione, ad immigrare nel Granducato allo scopo di esercitare un lavoro salariato.

Atto - art. 380

Articolo 380 1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato e secondo le regole di procedura che saranno adottate immediatamente dopo l'adesione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere la Commissione autorizza lo stato membro o gli stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39. 3. Le misure adottate prima dell'adesione a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84 e della decisione 2177/84/CECA nei confronti dei nuovi stati membri nonche' quelle adottate prima dell'adesione a norma della legislazione antidumping dei nuovi stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale rimangono provvisoriamente in vigore e formeranno oggetto di un esame da parte della Commissione che decide in merito alla loro modifica o abrogazione. Questa modifica o abrogazione e' attuata, secondo i casi, dalla Commissione o dalle autorita' nazionali in questione. Le procedure iniziate prima dell'adesione in Spagna, in Portogallo o nella Comunita' nella sua composizione attuale proseguono conformemente al paragrafo 1.

Atto - art. 381

Articolo 381 L'Assemblea si riunisce al piu' tardi un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 382

Articolo 382 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 383

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)