LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775
Articolo 228 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni alle operazioni di cui alla rubrica X, punti B, C, D, E, F e H dell'elenco A allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate a destinazione degli altri stati membri. 2. Al 1 gennaio 1986 i trasferimenti sono liberalizzati a concorrenza di 25.000 ECU per le operazioni di cui ai punti C, D e F di 10.000 ECU per le operazioni di cui ai punti B, E e H. Ciascuno di questi importi e' fissato rispettivamente: - al 1 gennaio 1987 a 30.000 e a 12.000 ECU, - al 1 gennaio 1988 a 35.000 e a 14.000 ECU, - al 1 gennaio 1989 a 40.000 e a 16.000 ECU, - al 1 gennaio 1990 a 45.000 e a 18.000 ECU.
Atto - art. 229
Articolo 229 La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nella rubrica IV, punti B 1 e 3 dell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate da persone residenti in Portogallo. Tuttavia, le operazioni su titoli emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, effettuate da persone residenti in Portogallo, sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo, secondo le seguenti modalita': - dal 1 gennaio 1986, il massimale di liberalizzazione per la sottoscrizione di questi titoli e' fissato a 15 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1987, questo massimale e' fissato a 18 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1988, questo massimale e' fissato a 21 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1989, questo massimale e' fissato a 24 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1990, questo massimale e' fissato a 27 milioni di ECU.
Atto - art. 230
Articolo 230 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 ed alle condizioni indicate al paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti relativi al turismo. 2. L'assegnazione annua per persona per scopi turistici non puo' essere inferiore rispettivamente: - a 500 ECU per il 1986, - a 600 ECU per il 1987, - a 700 ECU per il 1988, - a 800 ECU per il 1989, - a 900 ECU per il 1990.
Atto - art. 231
Articolo 231 Se le circostanze lo permettono la Repubblica portoghese attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitali e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 224 a 230 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.
Atto - art. 232
Articolo 232 Per l'applicazione degli articoli da 223 a 231 la Commissione puo' procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.
Atto - art. 233
Articolo 233 1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1. 3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date o termini diversi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.
Atto - art. 234
Articolo 234 1. L'applicazione della regolamentazione comunitaria ai prodotti che rientrano nel presente capo si effettua secondo una transizione "classica" o una transizione "per tappe", le cui modalita' generali sono definite rispettivamente nelle sezioni II e III e le cui modalita' specifiche lo sono, per settore di prodotti, nelle sezioni IV e V. 2. Salvo disposizioni differenti in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Queste disposizioni possono, in particolare, contenere appropriati provvedimenti per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.
Atto - art. 235
Articolo 235 Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 233, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 259.
Atto - art. 236
Articolo 236 Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 238 i prezzi da applicare in Portogallo sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Portogallo, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione del precedente comma porterebbe a fissare i prezzi portoghesi ad un livello superiore ai prezzi comuni, il livello da scegliere per la fissazione dei prezzi portoghesi e' quello corrispondente ai prezzi fissati in Portogallo sotto il precedente regime nazionale, per la campagna 1985/1986, convertiti per mezzo del tasso di conversione in ECU valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato. Se per un dato prodotto non esiste una definizione del prezzo portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo e' fissato in funzione dei prezzi effettivamente constatati sul mercato portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare. Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo e' calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili o concorrenti praticati nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Atto - art. 237
Articolo 237 1. Qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune e minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
Atto - art. 238
Articolo 238 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 236 conduca in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe: il prezzo in Portogallo e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Portogallo si applica il prezzo comune. 3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 236; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune. Inoltre, se i prezzi portoghesi espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986 hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, il prezzo in Portogallo risultante dall'applicazione dei due precedenti commi e' diminuito di un importo da stabilire, equivalente ad una parte del superamento, in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito al piu' tardi all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato al momento del settimo ravvicinamento. Alla fine del quinto anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere eventualmente corredato di adeguate proposte. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a); - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere, oltre questa proroga, la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nel precedente comma. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.
Atto - art. 239
Articolo 239 Qualora alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Portogallo sia superiore al prezzo comune.
Atto - art. 240
Articolo 240 Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 236 e 238, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e fra il Portogallo e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per il Portogallo ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole sopra enunciate e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali, che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi degli articoli 247 e 248. 2. Nessun importo compensativo viene istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra il Portogallo e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore. b) Negli scambi fra il Portogallo ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.
Atto - art. 241
Articolo 241 Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 240 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
Atto - art. 242
Articolo 242 1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dalla Repubblica portoghese in materia di intervento sul proprio mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino alla Fine della prima tappa per i prodotti di cui all'articolo 259. Dalla seconda tappa le spese in materia di intervento sul mercato interno portoghese e di concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
Atto - art. 243
Articolo 243 Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni: 1. a) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'85,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 71,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 57,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 42,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 28,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 14,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' abolito. Tuttavia, - per le orchidee, gli anturi, le strelitzie e le protee della sottovoce ex 06.03 A della tariffa doganale comune, - per le preparazioni o conserve di pomodoro della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in cinque fasi del 20%, successivamente alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990. b) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 37,5 del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 12,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' abolito. c) Fatto salvo il punto 4 e in deroga alle precedenti lettere a) e b), per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE - ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano - i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. d) Fatto salvo il punto 4, per gli oli vegetali diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese applicano invariati i rispettivi dazi di base durante il periodo in cui il Portogallo applica taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292. Alla scadenza di questo periodo i dazi di base sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. 2. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune dal 1 marzo 1986, ad eccezione: a) Fatto salvo il punto 4, dei prodotti elencati nell'allegato XX e dei prodotti per i quali i dazi di base portoghesi sono superiori a quelli della tariffa doganale comune, per i quali, ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi, bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune. b) Fatto salvo il punto 4, dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa >nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi, bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta al 90,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta all'81,8% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 72,7% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 63,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 54,5% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta al 45,4% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 36,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 27,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 18,1% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 9% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune. c) Fatto salvo il punto 4, degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali la Repubblica portoghese applica senza variazioni i suoi dazi di base durante il periodo di applicazione in Portogallo di taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292. Alla scadenza di tale periodo, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa applicabile ai paesi terzi come segue: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi, la Repubblica portoghese riduce il divario tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, la differenza e' ridotta a all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992, la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993, la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994, la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995, la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base e' quello definito all'articolo 189. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che: a) la Repubblica portoghese, a sua richiesta, proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c); b) la Comunita' nella sua composizione attuale proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) applicabili ai prodotti importati dal Portogallo. Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati: a) non occorre un'autorizzazione perche' la Repubblica portoghese proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; la Repubblica portoghese informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate; b) la Commissione puo' sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dal Portogallo. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri.
Atto - art. 244
Articolo 244 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo e i paesi terzi, il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Portogallo a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica a tale data, salvo se al momento dell'adesione esse fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato in Portogallo o in un altro stato membro. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica portoghese a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste dal presente atto.
Atto - art. 245
Articolo 245 1. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXI dai paesi terzi. 2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici. b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, e' fissato: - al 3% della media della produzione portoghese nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche, - oppure, se questo criterio conduce ad un volume o un importo piu' elevato, alla media delle importazioni portoghesi effettuate nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 20% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in valore e del 15% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sulla cifra totale cosi' ottenuta. 4. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Portogallo sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, sono abolite le restrizioni quantitative vigenti in Portogallo. 5. Per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.
Atto - art. 246
Articolo 246 1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Portogallo si applicano le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo a decorrere dal 1 marzo 1986 e' uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dalla Repubblica portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale il 1 marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Portogallo il 1 marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione: - sia l'aiuto comunitario e' introdotto in Portogallo a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - sia il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo e' ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti. c) All'inizio della campagna o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Portogallo all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del settimo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.
Atto - art. 247
Articolo 247 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246 la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. 2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 258, adotta le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressivita', nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato portoghese. 3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si puo' derogare alla scala di degressivita' di cui al paragrafo 2.
Atto - art. 248
Articolo 248 1. In casi eccezionali debitamente giustificati la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata a reintrodurre, a carico del proprio bilancio, aiuti temporanei alla produzione, a condizione che tali aiuti siano stati concessi sotto il regime nazionale precedente e che si riveli che la loro soppressione prima dell'adesione ha avuto conseguenze gravi al livello della produzione. 2. Gli aiuti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere reintrodotti soltanto a titolo transitorio e, di norma, degressivo al piu' tardi fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure eventualmente necessarie, le quali dovranno comprendere le stesse modalita' e gli stessi elementi di quelli previsti all'articolo 247, paragrafo 2.
Atto - art. 249
Articolo 249 1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, qui di seguito denominato M C S. L'M C S e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995. 2. Sono soggetti al M C S i prodotti menzionati nell'elenco dell'allegato XXII. L'elenco di cui all'allegato XXII puo' essere completato, secondo la procedura prevista dall'articolo 250, nel corso dei primi tre anni che seguono l'adesione. 3. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del M C S nel corso dell'anno precedente.
Atto - art. 250
Articolo 250 1. E' istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti. 5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
Atto - art. 251
Articolo 251 1. In linea di massima all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti al M C S. Questo bilancio e' in linea di massima stabilito per campagna in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo o nella Comunita' nella sia composizione attuale; in base al bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsioni concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo dal 1 marzo 1986 all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 un bilancio specifico viene stabilito per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le successive fissazioni dei massimali indicativi devono prevedere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.
Atto - art. 252
Articolo 252 1. Nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza: - le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui all paragrafo 3, - la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate. 2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causi una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro puo' chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui al paragrafo 1. A tale scopo la Commissione adotta una decisione e entro 24 ore dal momento della ricezione della richiesta. Se la decisione della Commissione non e' adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente puo' prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione. Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma. 3. Le misure definitive sono adottate al piu' presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Queste misure possono, tra l'altro, comprendere: a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni; b) in funzione della gravita' della situazione, valutata in particolare sulla base dello sviluppo dei prezzi di mercato e dei quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunita' nella sua composizione attuale o sul mercato portoghese. Le misure restrittive di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunita' nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni destinate a talune regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico. 4. L'applicazione del M C S non puo' in nessun caso avere per effetto di trattare i prodotti in provenienza dal Portogallo o dalla Comunita' nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, smerciati nelle regioni interessate.
Atto - art. 253
Articolo 253 Per migliorare la situazione strutturale in Portogallo, si applicano le misure seguenti: a) attuazione, dal periodo interinale, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dell'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonche' in materia di organizzazioni di produttori, b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori, c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche piu' favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale, d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese. Il Consiglio, deliberando alle, condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalita' delle misure di cui al primo comma.
Atto - art. 254
Articolo 254 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1 marzo 1986 e che superano in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.
Atto - art. 255
Articolo 255 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 236, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo: - se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi, o - se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.
Atto - art. 256
Articolo 256 1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta il regime che la Repubblica portoghese applica nei confronti del Regno di Spagna. 2. Le misure rese necessarie negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1 sono adottate, secondo i casi, nelle condizioni previste dall'articolo 258 o secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2.
Atto - art. 257
Articolo 257 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Portogallo a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta' nella Comunita', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
Atto - art. 258
Articolo 258 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune e non specificate nel presente atto di adesione, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione, secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate agli articoli 247, 253, 254, 256, 263, paragrafo 2 e all'articolo 280. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 257, paragrafo 1, adottano le misure transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.
Atto - art. 259
Articolo 259 1. Formano oggetto di una transizione per tappe i prodotti che rientrano nei seguenti atti: - regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, - regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni bovine, - regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli, - regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali, - regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine, - regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle uova, - regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame, - regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, - regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 2. Il glucosio ed il lattosio che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2783/75 formano oggetto di un regime transitorio identico a quello applicabile ai prodotti agricoli corrispondenti.
Atto - art. 260
Articolo 260 1. La transizione per tappe comprende due periodi di cinque anni: - la prima tappa inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1990, - la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1991 e termina il 31 dicembre 1995. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' automatico. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' ridurre la durata della prima tappa ad un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 1988. In questo caso la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1989 e termina il 31 dicembre 1995.
Atto - art. 261
Articolo 261 1. Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 259, la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 fatte salve le disposizioni particolari della sezione concernente taluni prodotti. 2. Pertanto, e in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Portogallo della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima tappa. Inoltre, salvo disposizioni differenti in casi specifici, e' differita fino al termine della prima tappa l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Portogallo delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.
Atto - art. 262
Articolo 262 Per permettere all'agricoltura portoghese di integrarsi in modo armonioso, alla fine della prima tappa, nel quadro della politica agricola comune, la Repubblica portoghese adattera' progressivamente l'organizzazione del proprio mercato secondo taluni obiettivi generali completati da obiettivi specifici variabili per settore interessato.
Atto - art. 263
Articolo 263 1. Gli obiettivi generali di cui all'articolo 262 sono: - un miglioramento sensibile delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Portogallo, - un miglioramento globale della situazione strutturale del settore agricolo portoghese. 2. Per agevolare la realizzazione degli obiettivi generali, le misure seguenti si applicano ai prodotti di cui all'articolo 259: a) attuazione, dal periodo intermedio, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dall'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonche' in materia di organizzazioni di produttori; b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori; c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche piu' favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale; d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalita' delle misure di cui al primo comma.
Atto - art. 264
Articolo 264 1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 262 figurano, per settore interessato di prodotti, nella sezione V. 2. a) Ai fini della realizzazione degli obiettivi specifici, la Commissione, durante il periodo interinale, elabora un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' portoghesi. b) In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Portogallo, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati, - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali e specifiche. c) La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione, - tempestivamente, prima della fine del terzo anno dell'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario. d) Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui alla lettera c), la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni alla Repubblica portoghese sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.
Atto - art. 265
Articolo 265 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica le seguenti discipline: 1. Una disciplina di prezzo: a) Qualora i prezzi portoghesi, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni: - gli aumenti annui di prezzo non possono superare, in valore, l'aumento dei prezzi comuni, fatta salva l'armonizzazione dei prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevista dall'articolo 309, lettera d); - tuttavia: aa) nei casi in cui i prezzi portoghesi risultino inferiori ai prezzi comuni e qualora, conformemente alla disciplina degli aiuti di cui alla lettera c), la soppressione di taluni aiuti - direttamente concessi ai prodotti al livello di produzione primaria oppure concessi ai mezzi di produzione - conduca ad una diminuzione dei redditi dei produttori portoghesi, puo' essere applicato un aumento supplementare a quello di cui al primo trattino, nei limiti dell'incidenza degli aiuti soppressi sul reddito dei produttori; bb) per quanto concerne i prodotti della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune per i quali sono fissati prezzi istituzionali, l'aumento annuo dei prezzi portoghesi puo' raggiungere, senza superarlo, il livello della parte che risulta da un ravvicinamento dei prezzi effettuato in dieci anni. In nessun caso i prezzi portoghesi possono superare il livello dei prezzi comuni. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei prezzi definita nella presente lettera a), il livello dei prezzi portoghesi da prendere in considerazione nella prima campagna di commercializzazione successiva all'adesione e il livello dei prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986 e convertiti in ECU al tasso valido all'inizio di tale campagna di commercializzazione per in prodotti considerati. b) Se la durata della prima tappa non viene ridotta a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 e se i prezzi portoghesi risultano inferiori ai prezzi comuni, la Repubblica portoghese procede durante il quinto anno della prima tappa, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto interessato, ad un ravvicinamento dei prezzi al livello dei prezzi comuni applicabili per la stessa campagna, secondo modalita' da determinare. A questo scopo i prezzi portoghesi da ravvicinare sono i prezzi, espressi in ECU, al livello raggiunto il 31 dicembre 1989 conformemente alle norme di disciplina dei prezzi di cui alla lettera a). c) Quando il livello raggiunto dai prezzi portoghesi per la campagna 1985/1986, espressi in ECU per mezzo del tasso di conversione valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato, e' superiore al livello dei prezzi comuni, il livello dei prezzi portoghesi non puo' essere aumentato rispetto al livello precedente. Inoltre, se i prezzi portoghesi, espressi in ECU, fissati sotto il precedente regime nazionale per la campagna 1985/1986, hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, la Repubblica portoghese fissa i suoi prezzi nelle campagne successive in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione. Inoltre, il Portogallo adatta i suoi prezzi nella misura necessaria per evitare l'ampliamento del divario tra i suoi prezzi ed i prezzi comuni. d) La Commissione si accerta che le norme sopra enunciate vengano rispettate. Qualsiasi superamento del livello di prezzo risultante dall'applicazione di tali norme non verra' preso in considerazione al momento, di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda tappa, di cui all'articolo 285. 2. Una disciplina degli aiuti: Ai sensi di tale disciplina, e fatto salvo l'articolo 248, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere durante la prima tappa i propri aiuti nazionali. Tuttavia, durante tale periodo, la Repubblica portoghese provvede ad eliminare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune. 3. Una disciplina di produzione: Ai sensi di tale disciplina, la Repubblica portoghese prende le misure necessarie per evitare che nei settori per i quali la normativa comunitaria stabilisce norme di disciplina di produzione: - gli eventuali aumenti di produzione che si verificano sul suo territorio durante la prima tappa conducano ad aggravare la situazione globale della produzione comunitaria, - l'introduzione dell'"acquis communautaire" dall'inizio della seconda tappa sia resa piu' difficile.
Atto - art. 266
Articolo 266 1. Al piu' tardi prima della fine della prima tappa: - la Commissione trasmette al Consiglio, se necessario, una relazione, corredata di proposte, sull'evoluzione della situazione in uno o piu' settori di cui all'articolo 259 rispetto agli obiettivi fissati per la durata della prima tappa, - il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della >Commissione e previa consultazione dell'assemblea, decide sugli eventuali adattamenti delle modalita' di transizione all'interno del periodo massimo di dieci anni previsto per l'applicazione delle misure di transizione, per la durata strettamente necessaria per assicurare il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il carattere automatico del passaggio dalla prima alla seconda tappa previsto dall'articolo 260, paragrafo 1 e non puo' condurre ad una modifica degli articoli da 371 a 375.
Atto - art. 267
Articolo 267 Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese e' autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all'articolo 259, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.
Atto - art. 268
Articolo 268 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese abolisce dal 1 marzo 1986 la riscossione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente all'importazione di prodotti in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 259 la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni, in vista della progressiva abolizione di detti dazi durante la prima e la seconda tappa: a) I dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'88,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 77,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 66,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 55,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 44,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 33,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 22,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto all'11,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: - per i vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in tre fasi secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 66,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 33,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' abolito; - per i "vinhos verdes" e i vini del Dao, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in quattro fasi uguali del 25%, successivamente alle date seguenti: - il 1 marzo 1986, - il 1 gennaio 1987, - il 1 gennaio 1988, - il 1 gennaio 1989; - per gli altri vini assimilati ai "vqprd", della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in sei fasi secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' abolito. b) I dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e ridotto al 36,3% del dazio di >base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: - se durante la prima tappa per un prodotto elencato nell'allegato XXIII il dazio che risulta dall'applicazione del comma precedente e', conformemente all'articolo 191, limitato al livello del dazio applicabile all'importazione in Portogallo dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, e - se questa situazione continua a sussistere all'inizio della seconda tappa, la progressiva abolizione del dazio residuo si effettua durante la seconda tappa a partire dal livello del dazio effettivamente applicato all'inizio della seconda tappa, secondo un ritmo da determinare. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 il dazio di base e' quello definito all'articolo 189. Tuttavia: - per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), ad eccezione del dazio di base applicabile per i prodotti elencati nell'allegato XXIII, il dazio di base non puo' essere superiore al livello del dazio della tariffa doganale comune; - per i vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate, per i "vinhos verdes" e per i vini del Dao i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro dei contingenti tariffari applicati sotto il regime precedente. I contingenti tariffari applicati sotto tale regime precedente sono soppressi fin dal 1 marzo 1986. 4. L'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, durante il periodo di abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, se per la Repubblica portoghese l'articolo 243, punto 4 prevede una decisione secondo la procedura prevista dal primo comma di detto punto, tale stato membro puo' agire senza questa procedura; in questo caso esso informa delle misure prese gli altri stati membri e la Commissione. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 189 a 195 sono del pari applicabili.
Atto - art. 269
Articolo 269 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e misura d'effetto equivalente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. a) Fino alla fine della prima tappa, la Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIII dalla Comunita' nella sua composizione attuale. b) Le restrizioni quantitative di cui alla lettera a) consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici. Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, e' fissato: - al 3% della produzione annua portoghese nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche, - oppure, se questo criterio conduce ad un volume o ad un importo piu' elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali siano disponibili statistiche. c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 15% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 10% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto: d) Qualora le importazioni effettuate in Portogallo durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo sono abolite. e) Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.
Atto - art. 270
Articolo 270 1. Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dalla Comunita' nella sua composizione attuale un sistema di parificazione dei prezzi o di protezione specifica quale il sistema previsto dalla normativa per l'importazione dai paesi terzi. Questo sistema e' basato su criteri identici a quelli assunti dalla normativa comunitaria per stabilire i parametri di parificazione dei prezzi o del livello di protezione specifica. 2. Per quei prodotti di cui all'articolo 259 che non sono soggetti a restrizioni negli scambi tra il Portogallo e gli stati membri attuali o tra il Portogallo e i paesi terzi a norma, rispettivamente, degli articoli 269 e 280, la Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1988 un sistema di informazione statistica preventiva all'importazione. Tuttavia, questo sistema, che comporta il rilascio di un documento nazionale all'importazione, deve prevedere il rilascio automatico di questo documento entro e non oltre un termine di quattro giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda; in mancanza di rilascio entro questo termine, l'importazione puo' essere effettuata liberamente. Nel quadro della relazione di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, proposte per mantenere questo sistema durante il rimanente periodo della prima tappa per i prodotti per i quali cio' risulti necessario. 3. La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le modalita' dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione esamina questa comunicazione e la trasmette quindi agli altri stati membri.
Atto - art. 271
Articolo 271 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese puo' concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 259 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276.
Atto - art. 272
Articolo 272 1. Durante la prima tappa, e fatti salvi l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 316, la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione. 2. Tuttavia, per i prodotti soggetti ad un regime comunitario di prelievi all'importazione, all'atto della fissazione dei prelievi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo si tiene conto del ravvicinamento dei prezzi eventualmente effettuato e, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali concessi in Portogallo. 3. Negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale ed i paesi terzi, durante la prima tappa i dati relativi al mercato portoghese non vengono presi in considerazione per il calcolo dei prezzi comuni utilizzati per la fissazione degli importi riscossi all'importazione.
Atto - art. 273
Articolo 273 1. Durante la prima tappa l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo dell'onere all'importazione dai paesi terzi per i prodotti che formano oggetto dell'organizzazione dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dagli stati membri attuali. 2. In deroga al paragrafo 1, l'elemento protettivo da riscuotere durante la prima tappa all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIV in Portogallo e' quello indicato di fronte a ciascuno di essi.
Atto - art. 274
Articolo 274 1. Fatta salva l'applicazione della clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 379, la Repubblica portoghese e' autorizzata ad adottare misure di salvaguardia all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dagli stati membri attuali, alle condizioni e in base a criteri paragonabili a quelli esistenti nell'ambito di ciascuna organizzazione comune dei mercati per l'applicazione di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi. 2. La Repubblica portoghese notifica immediatamente queste misure alla Commissione per consentirle di fare, se del caso, osservazioni quanto alla fondatezza, alla natura e alla durata delle misure di salvaguardia decise. La presente procedura non pregiudica l'applicabilita' delle vie di ricorso previste a norma del trattato CEE. 3. Nessuna misura di salvaguardia puo' essere adottata se allo stesso tempo almeno la stessa misura non e' applicabile alle importazioni in Portogallo degli stessi prodotti in provenienza dai paesi terzi.
Atto - art. 275
Articolo 275 1. Durante la prima tappa, la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 259 il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, l'importo di eventuali restituzioni applicabili puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Portogallo e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276. 3. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia".
Atto - art. 276
Articolo 276 L'applicazione da parte della Repubblica portoghese degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 271 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 275 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - sovvenzioni all'esportazione del Portogallo nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo e oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dall'organizzazione comune dei mercati di cui il prodotto in questione forma oggetto. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al paragrafo 1; tale esame riguarda in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato portoghese, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, la Repubblica portoghese o la Commissione. 4. In caso di parere negativo, l'autorita' competente: - puo' rendere applicabile una fissazione non conforme al parere formulato soltanto una volta scaduto un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il comitato ha formulato il parere, - comunica immediatamente la misura di fissazione al Consiglio che puo' deliberare in merito e raccomandare all'autorita' competente di modificare il progetto o la decisione di fissazione.
Atto - art. 277
Articolo 277 1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell'articolo 272, paragrafo 3. 2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.
Atto - art. 278
Articolo 278 1. La Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986 per i prodotti di cui all'articolo 259, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato XXV, per i quali la tariffa doganale comune viene applicata al piu' tardi all'inizio della seconda tappa. 2. Durante la prima tappa l'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, ai prodotti elencati nell'allegato XXV. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 197 a 201 sono del pari applicabili.
Atto - art. 279
Articolo 279 Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, di cui all'articolo 273 ed all'allegato XXIV, sostituiscono durante la prima tappa l'elemento protettivo comunitario per quanto concerne l'onere riscosso dal Portogallo all'importazione dai paesi terzi.
Atto - art. 280
Articolo 280 Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere, secondo modalita' da determinare dal Consiglio, che delibera alle condizioni previste dall'articolo 258, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXVI dai paesi terzi.
Atto - art. 281
Articolo 281 L'articolo 270, paragrafo 2 e l'articolo 274 si applicano, mutatis mutandis, agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi.
Atto - art. 282
Articolo 282 La Repubblica portoghese a' autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a determinati paesi terzi.
Atto - art. 283
Articolo 283 1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dalla Repubblica portoghese all'esportazione nei paesi terzi deve limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura di cui all'articolo 276. Tali consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni considerate, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.
Atto - art. 284
Articolo 284 1. A decorrere dalla seconda tappa, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 259 si applica pienamente, fatti salvi gli articoli 239, 240, 241, l'articolo 242, paragrafo 1, gli articoli da 249 a 253, 255, 256, 268, 279, da 285 a 288, nonche' le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti. 2. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle norme dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi dell'articolo 286.
Atto - art. 285
Articolo 285 1. a) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 1, la seconda tappa dura cinque anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono fissati, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, allo stesso livello di quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 265, paragrafo 1. b) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 2, la seconda tappa dura sette anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i prezzi, espressi in ECU, fissati secondo le regole previste nell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione, al livello raggiunto il 31 dicembre 1988 conformemente alle regole di disciplina dei prezzi di cui all'articolo 265, paragrafo 1. 2. Se l'applicazione del paragrafo 1 conduce in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 6, ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3. Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento si effettua: - in cinque anni, se la seconda tappa dura cinque anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi quattro ravvicinamenti successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento, - in sette anni, se la seconda tappa dura sette anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi sei ravvicinamenti successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento. Il prezzo che risulta dal calcolo effettuato secondo l'uno o l'altro dei due trattini precedenti e' aumentato o ridotto proporzionalmente all'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva. Il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. 4. a) Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello di cui al paragrafo 1; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comunitari nel corso dei cinque o sette anni della seconda tappa, secondo i casi. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo ed il prezzo comune. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. b) Prima della fine dell'ottavo anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere corredato, se del caso, di proposte adeguate. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a), - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere che, oltre questa proroga, si procedera' al ravvicinamento mediante la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nei precedenti trattini. 5. Se all'inizio della seconda tappa si costata che la differenza esistente tra il livello di prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune non supera il 3% del prezzo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione. 6. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 3 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 3.
Atto - art. 286
Articolo 286 1. Dall'inizio della seconda tappa le disposizioni seguenti sono applicabili in Portogallo: - l'articolo 244, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 268, 280 e 285 e le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti, - l'articolo 247; le decisioni del Consiglio sono da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2, - l'articolo 248, - l'articolo 254; tuttavia, la data del 1 marzo 1986 e' sostituita da quella dell'inizio della seconda tappa, - l'articolo 257; tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 e' sostituita da quella del 31 dicembre del secondo anno della seconda tappa. 2. L'MCS di cui all'articolo 249 si applica alle condizioni previste dagli articoli 250, 251 e 252 a decorrere dall'inizio della seconda tappa, fino al 31 dicembre 1995. L'elenco dei prodotti da sottoporre al MCS e' stabilito prima della fine della prima tappa. Tale elenco puo' essere completato, secondo la procedura di cui all'articolo 250, nel corso dei primi due anni della seconda tappa. All'inizio di ciascun anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del MCS durante l'anno precedente. 3. Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 273, paragrafi 1 e 2 sono soppressi gradualmente a decorrere dall'inizio della seconda tappa, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, ciascun elemento fisso e' ridotto all'83,3% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1992, ciascun elemento fisso e' ridotto al 66,6% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1993, ciascun elemento fisso e' ridotto al 49,9% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1994, ciascun elemento fisso e' ridotto al 33,2% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1995, ciascun elemento fisso e' ridotto al 16,5% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1996, tutti gli elementi fissi sono soppressi.
Atto - art. 287
Articolo 287 1. In deroga all'articolo 240, punto 3, lettera b) e all'articolo 284, negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi i prelievi o gli altri oneri all'importazione applicati nel quadro della politica agricola comune non sono ridotti degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fin dall'inizio della seconda tappa, il divario tra gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 279 e quelli presi in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ridotto secondo lo stesso ritmo previsto dall'articolo 286, paragrafo 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che e' preso in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.
Atto - art. 288
Articolo 288 Gli aiuti, premi o altri importi analoghi istituiti nel quadro della politica agricola comune per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono applicati in Portogallo secondo le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo all'inizio della seconda tappa e' pari all'importo dell'aiuto concesso alla Fine della prima tappa. Qualora nessun aiuto analogo sia stato concesso durante la prima tappa, nessun aiuto viene concesso in Portogallo all'inizio della seconda tappa, fatte salve le disposizioni che seguono. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza di una campagna, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'inizio della seconda tappa: aa) sia l'aiuto comunitario e' introdotto in Portogallo ad un livello che rappresenta: - un quinto dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura cinque anni, - un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura sette anni; bb) sia l'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato, se una differenza esiste, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi: - di un quinto della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni, - di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione seguenti, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo, successivamente: - di un quarto, di un terzo o della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni. - di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna o del periodo d'applicazione dell'aiuto.
Atto - art. 289
Articolo 289 1. Dall'inizio della seconda tappa la Repubblica portoghese applica progressivamente all'importazione le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, la Repubblica portoghese applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente: a) se la seconda tappa dura cinque anni: - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto ai 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale. b) Se la seconda tappa dura sette anni: - il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. c) A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.
Atto - art. 290
Articolo 290 1. Per l'olio d'oliva gli articoli 236 e 240 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per il Portogallo viene ravvicinato al livello di prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Portogallo viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale esistente tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Portogallo viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione, all'inizio della campagna successiva a tale costatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Portogallo.
Atto - art. 291
Articolo 291 1. L'articolo 236 si applica al prezzo indicativo dei semi di girasole. Per i semi di colza, di ravizzone, di soia e di lino, il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo indicativo o di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per il Portogallo vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci fasi, applicando mutatis mutandis l'articolo 238. 3. I prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo dei semi di soia, applicabili in Portogallo, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990 negli scambi di prodotti trasformati a base di oli vegetali destinati al consumo umano, ad eccezione di quelli a base di olio d'oliva, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Atto - art. 292
Articolo 292 1. Fino al 31 dicembre 1990 la Repubblica portoghese applica, secondo modalita' da determinare, un regime di controllo: a) dei quantitativi di semi e frutti oleosi, nonche' delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese, per evitare il degradarsi delle condizioni di concorrenza tra i vari oli vegetali. Il volume dei quantitativi immessi al consumo sul mercato portoghese viene stabilito in base al consumo in Portogallo il cui livello viene valutato nel contesto di un bilancio effettuato per ciascuna campagna secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, in funzione: - del consumo portoghese constatato negli anni fra il 1980 e il 1983, - della prevedibile evoluzione della domanda. Secondo la stessa procedura, tale bilancio puo' essere attualizzato nel corso della campagna; b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli vegetali di cui alla lettera a), per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985. Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicati in Portogallo con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazione tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi. 2. In caso di circostanze eccezionali, il regime di controllo definito dal presente articolo puo' essere modificato, per i prodotti che gli sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli. Queste modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/660/CEE.
Atto - art. 293
Articolo 293 1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo all'inizio della prima campagna successiva all'adesione e ravvicinato, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 246. L'aiuto comunitario al consumo di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Portogallo, viene: - introdotto in Portogallo fin dall'inizio della prima campagne successiva all'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo di applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 292, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo il caso, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Portogallo al livello del prezzo comune. Trascorso il periodo di cui al precedente comma, l'aiuto concesso in Portogallo corrisponde alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in tale stato membro e il prezzo del mercato mondiale; tale differenza viene ridotta dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo alle importazioni provenienti dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Portogallo e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Portogallo, vengono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di tali semi e quello dei semi importati da paesi terzi. 4. Inoltre, al momento di calcolare l'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, si tiene conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.
Atto - art. 294
Articolo 294 Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonche' per i semi di girasole prodotti in Portogallo. Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue: - 1.000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone, - 48.000 tonnellate per i semi di girasole. Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.
Atto - art. 295
Articolo 295 1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all'articolo 292, l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonche' dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 16,5% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Atto - art. 296
Articolo 296 L'articolo 236 e, se del caso, l'articolo 238 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'.
Atto - art. 297
Articolo 297 Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui all'articolo 296 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
Atto - art. 298
Articolo 298 L'articolo 246 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.
Atto - art. 299
Articolo 299 L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e' integralmente applicato in Portogallo fin dal primo raccolto successivo all'adesione.
Atto - art. 300
Articolo 300 L'articolo 246 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.
Atto - art. 301
Articolo 301 L'articolo 246 si applica all'aiuto per i bachi da seta.
Atto - art. 302
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