LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Articolo 148 1. Fatto salvo l'articolo 135, punto 1, lettera e), fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 149, i prezzi da applicare in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono fissati, secondo le regole previste dalla relativa organizzazione comune dei mercati, al livello dei prezzi fissati in Spagna al termine della prima fase. 2. Qualora all'inizio della seconda fase si constati che il divario tra il livello di prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minimo, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. Il divario di prezzo si considera minimo quando e' inferiore o pari al 3% del prezzo comune.

Atto - art. 149

Articolo 149 Se l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1, conduce in Spagna ad un livello di prezzo differente da quello dei prezzi comuni, i prezzi applicabili in Spagna vengono ravvicinati ai prezzi comuni in sei fasi successive a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. I prezzi comuni vengono applicati in Spagna al momento del sesto ravvicinamento.

Atto - art. 150

Articolo 150 L'articolo 76, paragrafo 1 e gli articoli 80, 87 e 90 si applicano in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990. Tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 di cui all'articolo 90 e' sostituita da quella del 31 dicembre 1991.

Atto - art. 151

Articolo 151 Qualora, nel corso della prima fase, venga istituito un aiuto nell'ambito della politica agricola comune, tale aiuto viene introdotto in Spagna, oppure il livello dell'aiuto analogo esistente in Spagna viene ravvicinato al livello comune in sei fasi, applicando per analogia l'articolo 79.

Atto - art. 152

Articolo 152 1. Durante la seconda fase, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto spagnolo, calcolato come indicato alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunita', - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non puo' essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta spagnolo e' calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore grossista nella Comunita' nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dalla Spagna, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente applicato conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto spagnolo corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente, ogni anno all'inizio della campagna, di un sesto del proprio importo; tuttavia, per il 1990 la riduzione si effettua il 1 gennaio. d) Se il prezzo del prodotto spagnolo, calcolato conformemente alla lettera b), e' inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto spagnolo e' pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 3. Qualora il mercato spagnolo risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, possono essere decise misure adeguate, che possono prevedere, in particolare, l'applicazione di un importo correttore secondo modalita' da determinare, per quanto riguarda le importazioni in Spagna di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Atto - art. 153

Articolo 153 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, il Regno di Spagna applica progressivamente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, il Regno di Spagna applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1990 il divario e' ridotto al'85,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991 il divario e' ridotto al 71,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992 il divario e' ridotto al 57,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993 il divario e' ridotto al 42,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994 il divario e' ridotto al 28,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995 il divario e' ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 154

Articolo 154 1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. L'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 90 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Atto - art. 155

Articolo 155 1. Fatti salvi il paragrafo 2 e il protocollo n. 2, la politica comune della pesca non e' applicabile alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione: a) determina le misure strutturali comunitarie che potrebbero essere adottate a favore dei territori di cui al paragrafo 1; b) determina le modalita' appropriate affinche' gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che la Comunita' svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di questi territori nelle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui la Comunita' e' parte contraente. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, determina, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.

Atto - art. 156

Articolo 156 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio cui si applica la politica comune della pesca e' sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Atto - art. 157

Articolo 157 Soltanto le navi di cui agli articoli 158, 159 e 160 possono esercitare la loro attivita' di pesca, nelle zone e alle condizioni in essi indicate.

Atto - art. 158

Articolo 158 1. Trecento navi determinate con le loro caratteristiche tecniche nell'elenco nominativo che figura nell'allegato IX, qui di seguito denominato "elenco di base", possono essere autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI, VII, VIII a, b, d, esclusa, durante il periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30° latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30° latitudine nord. 2. Soltanto 150 navi tipo, di cui cinque addette unicamente alla pesca delle specie diverse da quelle demersali, indicate nell'elenco di base, sono autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attivita' di pesca, a condizione che figurino su un elenco periodico adottato dalla Commissione, entro un limite di: a) 23 nelle divisioni CIEM Vb e VI, b) 70 nella divisione CIEM VII, c) 57 nella divisione CIEM VIII a, b, d. Per nave tipo s'intende una nave con potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). Il tasso di conversione per le navi con un'altra potenza sono i seguenti: - inferiore a 300 HP: 0,57, - uguale o superiore a 300 HP, ma inferiore a 400 HP: 0,76, - uguale o superiore a 400 HP, ma inferiore a 500 HP: 0,85, - uguale o superiore a 500 HP, ma inferiore a 600 HP: 0,90, - uguale o superiore a 600 HP, ma inferiore a 700 HP: 0,96, - uguale o superiore a 700 HP, ma inferiore a 800 HP: 1,00, - uguale o superiore a 800 HP, ma inferiore a 1000 HP: 1,07, - uguale o superiore a 1000 HP, ma inferiore a 1200 HP: 1,11, - superiore a 1200 HP: 2,25, - palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b): 1,00, - palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b) e equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00. Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle navi che esercitano le operazioni di pesca dette "parejas" e "trios", le potenze dei motori delle navi partecipanti vengono addizionate. 3. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base, a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di una nave per motivi di forza maggiore, sono adottati al piu' tardi il 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. Questi adattamenti non possono concernere il numero delle navi e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie ne' comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste, inoltre, le navi designate in sostituzione possono essere scelte soltanto fra quelle che figurano nell'elenco dell'allegato X.

Atto - art. 159

Articolo 159 1. Il numero delle navi tipo di cui all'articolo 158, paragrafo 2 puo' essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilita' globali di pesca attribuite alla Spagna per le popolazioni soggette al regime del totale delle catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 2. Via via che navi indicate nell'elenco di base sono messe fuori servizio e tolte da detto elenco, esse possono essere sostituite da navi della stessa categoria per la meta' della potenza delle navi cosi' soppresse, fino a che l'elenco di base si sara' stabilito ad un livello, rispetto alle risorse di pesca attribuite, tale da assicurarne uno sfruttamento normale. Le condizioni di sostituzione di cui al primo comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacita' della flotta della Comunita' nella sua composizione attuale non viene aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.

Atto - art. 160

Articolo 160 1. Sono autorizzate le seguenti attivita' di pesca specializzata: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=085U077500301600110001&dgu=1985-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-28&art.codiceRedazionale=085U0775) 2. Dal 1 gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attivita' di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tuttavia, le attivita' di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.

Atto - art. 161

Articolo 161 1. La quota del TAC delle specie soggette ai TAC e alle quote da attribuire alla Spagna e' fissata, per specie e per zona, nel modo seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. In supplemento alla quota dei TAC di nasello di cui al paragrafo 1, lettera a), durante un periodo di 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 1986 viene attribuito ogni anno un quantitativo forfettario supplementare di 4500 tonnellate. Qualora il livello globale di questi TAC superi 45000 tonnellate, questo quantitativo forfettario supplementare viene ridotto in modo da completare il livello della quota globale attribuita alla Spagna a concorrenza di 18000 tonnellate. 3. La quota da attribuire alla Spagna delle specie soggette a TAC senza ripartizione di quote e' fissata forfettariamente, per specie e per zona, nel modo seguente:

Specie Zona CIEM Quota della Spagna

a)

Melu

Vb, VI, VII, VIII a, b, d 30000 tonnellate

b)

Suro

Vb, VI, VII, VIII a, b, d 31000 tonnellate

4.

Le possibilita' di pesca determinate per la Spagna e le quote che ne risultano per gli altri stati membri della Comunita' sono fissate ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 170/83.

Atto - art. 162

Articolo 162 Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 158 e 161. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 158, 159, paragrafo 2, primo comma e 161, paragrafi 1, 2 e 3 che si riveleranno necessari, compreso l'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 158, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Atto - art. 163

Articolo 163 1. Le autorita' spagnole stabiliscono, per le attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b), elenchi di base e, per le altre attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, un elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave. Esse presentano alla Commissione progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 158, paragrafo 2 e all'articolo 160, paragrafo 1. 2. Per le navi di cui all'articolo 158 e all'articolo 160, paragrafo 1, lettera g) gli elenchi periodici coprono un periodo minimo di un mese. Per le altre categorie di navi le modalita' di attivita' sono fissate conformemente all'articolo 160, paragrafo 2 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo. Previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione che li trasmette alle autorita' spagnole e alle autorita' di controllo degli altri stati membri interessati. 3. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista, dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche che risultano necessarie per assicurare l'applicazione degli articoli da 156 a 162, nonche' quelle di cui all'allegato XI sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 164

Articolo 164 1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e' fissato annualmente: a) per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilita' di pesca attribuite; b) per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilita' relativa e della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni. 2. Le attivita' di pesca, specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitativi e secondo le stesse modalita' d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse. 3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 165

Articolo 165 1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera del Portogallo alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e del Comitato della pesca dell'Atlantico centro-est (COPACE) e sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 8, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 155. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite del 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' Fissato prima del 1 marzo 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Le modalita' di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 8. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 166

Articolo 166 Il regime definito negli articoli da 156 a 164 compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 162, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'[articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983R0170).

Atto - art. 167

Articolo 167 1. Dal momento dell'adesione la Comunita' gestisce gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta per ogni caso le decisioni appropriate per mantenere le attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Atto - art. 168

Articolo 168 1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dal Regno di Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche della Spagna e di altri paesi sono soppressi nel corso di un periodo di sette anni, nel modo seguente:

Periodo di apertura dei contingenti Quantita' globali autorizzate a dazio nullo (t) Diminuzione (in%)

dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1987 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1989 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992 a decorrere dal 1 gennaio 1993 66300 62985 56355 46410 34808 23206 11603 0 5 10,5 17,6 24,9 33,3 50 100

2.

All'interno delle quantita' globali autorizzate annualmente, la ripartizione dei contingenti per prodotto o gruppo di prodotti e' effettuata proporzionalmente secondo la ripartizione esistente nel 1983. 3. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 4. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti delle imprese comuni e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco figura nell'allegato XII. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo, in particolare le quantita' annue dei contingenti per voce o sottovoce della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 169

Articolo 169 1. I prezzi di orientamento applicabili in Spagna alle sardine dell'Atlantico e alle acciughe e i prezzi di orientamento applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale formano oggetto di un ravvicinamento conformemente ai paragrafi 2 e 3; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. Per quanto concerne le sardine dell'Atlantico, i prezzi di orientamento applicabili in Spagna, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, sulla base dei prezzi del 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune. 3. Per quanto concerne le acciughe, i prezzi di orientamento rispettivamente applicabili per la Spagna e per gli altri stati membri formano oggetto di un ravvicinamento in cinque tappe annue, successivamente di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza tra questi prezzi di orientamento: questo ravvicinamento e' applicato per meta' a ciascuno di questi prezzi mediante aumento del prezzo inferiore e riduzione del prezzo superiore; il prezzo che risulta da questo calcolo e' modulato proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del quinto ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Atto - art. 170

Articolo 170 1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 169 e' instaurato un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili: - alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dalla Spagna, - alle importazioni di acciughe in Spagna in provenienza dagli altri stati membri della Comunita'. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili, rispettivamente, in Spagna per le acciughe e negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1 effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 potranno essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 171

Articolo 171 1. Dal momento dell'adesione e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a questa specie a norma dell'articolo 169, paragrafo 2. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo deve essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 172

Articolo 172 Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 173

Articolo 173 1. In deroga all'articolo 31, i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra la Spagna e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996. 3. Il Regno di Spagna abolisce dal momento dell'adesione qualsiasi tassa compensativa sulle importazioni in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 1 in provenienza dagli altri stati membri della Comunita'. 4. In deroga all'articolo 37, il Regno di Spagna modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita': - a decorrere dal 1 marzo 1986, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce del 12,5% il divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune; - a decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi, b) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5% alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. Il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Atto - art. 174

Articolo 174 1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Spagna dei prodotti che figurano nell'allegato XIII in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo. 2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Spagna delle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1. 3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento della Spagna viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio e' aumentata ogni anno di un fattore di progressivita' pari al 15%. 4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensioni delle importazioni. 5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, il Regno di Spagna puo' prendere misure conservative immediatamente applicabili Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che puo' sospenderne l'applicazione ne mese successivo a questa notifica. 6. Le modalita' di applicazione sono adottate seconda la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 175

Articolo 175 1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale ai prodotti in provenienza dalla Spagna, nelle condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sono progressivamente abolite e soppresse il 1 gennaio 1993 per quanto riguarda le conserve di tonno e il 1 gennaio 1996 per quanto riguarda le conserve di sardine. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 176

Articolo 176 1. Fino al 31 dicembre 1992, il Regno di Spagna puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XIV, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento e' applicabile a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

Atto - art. 177

Articolo 177 1. Il Regno di Spagna mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Esso non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Il Regno di Spagna mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Esso non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Spagna dei prodotti non liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma. Il Regno di Spagna non e' tuttavia tenuto a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Fino al 31 dicembre 1991 il Regno di Spagna puo' mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XV a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo. Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1 gennaio 1992. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4. 4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 e' del 17% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 12% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, il Regno di Spagna abolisce le restrizioni quantitative in vigore. 5. Il Regno di Spagna mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nell'allegato XVI che non sono liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi e per i quali esso mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto allegato. Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Spagna dei prodotti di cui al primo comma e' effettuata in conformita' alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2. 6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunita' a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, il Regno di Spagna estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che esso dovra' prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Atto - art. 178

Articolo 178 1. Dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica gradualmente il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato il del trattato CEE, partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XVII, il Regno di Spagna si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti e' identico a quello fissato nell'articolo 37. 2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dal Regno di Spagna nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalita' generali di cui alla lettera b) o le modalita' particolari di cui agli articoli 97 e 153. b) Il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto al 90,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto all'81,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 72,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 63,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 54,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 45,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 36,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto ai 27,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 18,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 9,0% del divario iniziale. Il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996. c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica, dal 1 marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto all'87,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto al 75,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 50,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 25,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 12,5% del divario iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 179

Articolo 179 1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 181. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazioni con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano in nessun settore la concessione, da parte del Regno di Spagna a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 181, per un identico periodo. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano l'applicazione, da parte del Regno di Spagna nei confronti di detti paesi di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 181 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Spagna in provenienza da altri paesi terzi.

Atto - art. 180

Articolo 180 1. Qualora i protocolli di cui all'articolo 179, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte del Regno di Spagna ai paesi di cui all'articolo 181. 2. Per quanto concerne le misure di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti: i) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o del Regno di Spagna, le misure che la Comunita' prendera' prevederanno in ogni caso l'applicazione da parte del Regno di Spagna, dalla data dell'adesione, del trattamento della nazione piu' favorita ai paesi terzi contraenti preferenziali o associati della Comunita' e terranno ugualmente conto del regime che i paesi terzi in questione applicheranno a tale data al Regno di Spagna. ii) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi diversi da quelli indicati nel punto i), per l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 la Comunita' si basera' sulle misure transitorie e sugli adattamenti convenuti in seno alla conferenza e terra' eventualmente conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi terzi in questione.

Atto - art. 181

Articolo 181 1. Gli articoli 179 e 180 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Iugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato 11 del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra il Regno di Spagna e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Atto - art. 182

Articolo 182 Il Regno di Spagna denuncia con effetto al 1 gennaio 1986 l'accordo firmato il 26 giugno 1979 con i paesi dell'associazione europea di libero scambio.

Atto - art. 183

Articolo 183 1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Spagna in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 184

Articolo 184 1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunita', in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica conformemente agli articoli da 185 a 188. 2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Atto - art. 185

Articolo 185 Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna ed i paesi terzi a norma degli articoli 50, paragrafo 3 e 53 e da 67 a 153. Tuttavia soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1990 queste entrate comprendono le tasse compensative costatate per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna. Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.

Atto - art. 186

Articolo 186 Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione il Regno di Spagna applicasse negli scambi con i paesi terzi le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonche' agli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Tuttavia soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1990 queste entrate comprendono i dazi doganali cosi' calcolati per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla. Il Regno di Spagna provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese. L'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali cosi' calcolati in base alle constatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, nonche' per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 187

Articolo 187 L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e' integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. Questo importo e' calcolato e verificato come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. La Comunita' restituisce al Regno di Spagna a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione dalla Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, secondo le seguenti modalita': - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe alla Spagna per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita'.

Atto - art. 188

Articolo 188 Per evitare che sia a carico del Regno di Spagna il rimborso degli anticipi concessi alla Comunita' dai suoi stati membri anteriormente al 1 gennaio 1986, il Regno di Spagna fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

Atto - art. 189

Articolo 189 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 190, all'articolo 243, punto 1 e all'articolo 360, paragrafi 1, 2 e 3 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale e del Portogallo nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 197, 243, punto 2 e 360, paragrafo 4 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base. 4. La Repubblica portoghese prende le misure necessarie affinche' dal momento dell'adesione siano abolite la sua tariffa doganale massimale nonche' le sospensioni occasionali dei suoi dazi doganali. I dazi doganali della tariffa doganale massimale nonche' i dazi doganali temporaneamente sospesi non sono dazi di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Qualora dazi di questo genere vengano effettivamente applicati, i dazi di base sono i dazi della tariffa doganale minimale o, se sono applicabili, i dazi convenzionali. 5. La Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese si comunicano i rispettivi dazi di base. 6. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nel protocollo n. 15 i dazi di base sono quelli indicati in detto protocollo accanto a ciascuno di essi.

Atto - art. 190

Articolo 190 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua posizione attuale e la Repubblica portoghese sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - le altre due riduzioni, del 15% ciascuna, sono operate il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1 marzo 1986: a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri; b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Atto - art. 191

Articolo 191 In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti dei paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti di paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, la Commissione puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Atto - art. 192

Articolo 192 La Repubblica portoghese puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

Atto - art. 193

Articolo 193 Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo sono abolite il 1 marzo 1986.

Atto - art. 194

Articolo 194 Le tasse elencate qui di seguito, applicate dal Portogallo nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata: - alle merci importate temporaneamente, - alle merci reimportate (ad eccezione dei containers), - alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e': - ridotta allo 0,2% il 1 gennaio 1987 e - abolita il 1 gennaio 1988. b) La tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e': - ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, - ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e - abolita il 1 gennaio 1991.

Atto - art. 195

Articolo 195 I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo sono aboliti il 1 marzo 1986.

Atto - art. 196

Articolo 196 1. La Repubblica portoghese abolisce il 1 marzo 1986 i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a tale data sulle importazioni in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per i prodotti elencati qui di seguito i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo stabilito all'articolo 190. Parte di provvedimento in formato grafico 3. La Repubblica portoghese mantiene la facolta' di sostituire qualsiasi dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con una tassa interna conforme all'articolo 95 del trattato CEE. Se la Repubblica portoghese si avvale di questa facolta' l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base di cui all'articolo 189. Questo elemento viene abolito negli scambi con la Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito dagli articoli 190 e 197.

Atto - art. 197

Articolo 197 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: - a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA; - a decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi; b) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1987: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1990: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1991: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1992: riduzione del 15%. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali dal 1973 al 1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.

Atto - art. 198

Articolo 198 I dazi autonomi iscritti nella tariffa doganale comune della Comunita' sono i dazi autonomi della Comunita' nella sua composizione attuale. I dazi convenzionali della tariffa doganale comune della CEE e la tariffa unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e della CECA nella loro composizione attuale, eccettuati gli adattamenti che saranno operati per tenere conto del fatto che i dazi in vigore nelle tariffe spagnola e portoghese sono, nell'insieme, piu' elevati dei dazi in vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella loro composizione attuale. Questi adattamenti, che formeranno oggetto di negoziati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si situeranno entro i limiti delle possibilita' aperte dall'articolo XXIV di detto accordo.

Atto - art. 199

Articolo 199 1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica portoghese siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base portoghese con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base portoghese e' ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dall'articolo 197 e dall'articolo 243, punto 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da zero per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 197. 3. A decorrere dal 1 marzo 1986 la Repubblica portoghese applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica portoghese puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA per i prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto. 4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalita' di applicazione secondo cui la Repubblica portoghese modifica i suoi dazi doganali; queste modalita' non possono comportare nessuna modifica degli articoli 189 e 197. 5. Le aliquote dei dazi calcolati in conformita' all'articolo 197 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale. Nel caso in cui i dazi portoghesi vengano ravvicinati ai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base portoghesi, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.

Atto - art. 200

Articolo 200 1. Per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato XVIII i dazi di base per il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e verso la tariffa unificata CECA sono i dazi risultanti dall'applicazione da parte della Repubblica portoghese, il 1 gennaio 1985, delle esenzioni tariffarie (sospensioni totali) e delle riduzioni tariffarie (sospensioni parziali). 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base di cui al paragrafo 1 ei dazi della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito all'articolo 197. 3. La Repubblica portoghese puo' rinunciare alla sospensione tariffaria o riprendere piu' rapidamente l'aliquota della tariffa doganale comune. 4. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese non applica piu' nessun dazio doganale residuo ai prodotti in questione importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale e nessun dazio doganale sara' reintrodotto nei confronti della Comunita' per questi prodotti. 5. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese applica senza discriminazioni le esenzioni e riduzioni tariffarie gradualmente ravvicinate alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA.

Atto - art. 201

Articolo 201 Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica portoghese resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 197. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Atto - art. 202

Articolo 202 Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunita' nella composizione attuale e la Repubblica portoghese sono abolite il 1 gennaio 1986.

Atto - art. 203

Articolo 203 In deroga all'articolo 202 gli stati membri attuali e la Repubblica portoghese possono mantenere nei loro scambi le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune. Questo regime puo' essere mantenuto fino al 31 dicembre 1988 per quanto concerne le esportazioni dagli stati membri della Comunita' nella sua composizioni attuale verso il Portogallo e fino al 31 dicembre 1990 per quanto concerne le esportazioni dal Portogallo verso gli stati membri attuali, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Atto - art. 204

Articolo 204 1. In deroga all'articolo 202, fino al 31 dicembre 1988 la Repubblica portoghese puo' continuare ad esigere a scopi esclusivamente statistici, all'importazione e all'esportazione, la registrazione preventiva dei prodotti diversi da quelli compresi nell'allegato II del trattato CEE e dei prodotti che rientrano nel trattato CECA. 2. Il modulo di registrazione e' rilasciato automaticamente entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda. In mancanza del rilascio entro questo termine, le merci in questione possono essere liberamente importate o esportate. 3. Dal momento dell'adesione, la condizione di una preventiva iscrizione dell'importatore o dell'esportatore e' abolita.

Atto - art. 205

Articolo 205 In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dagli stati membri attuali, in tre tappe annue di portata uguale, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989.

Atto - art. 206

Articolo 206 In deroga all'articolo 202, agli scambi di taluni prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita' e' applicato il regime descritto nel, protocollo n. 17.

Atto - art. 207

Articolo 207 In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1987 le restrizioni quantitative sulle importazioni, in provenienza dagli altri stati membri, degli autoveicoli di cui al protocollo n. 18, nei limiti del sistema di contingenti all'importazione descritto in detto protocollo.

Atto - art. 208

Articolo 208 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica portoghese. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica portoghese e per gli stati membri attuali. 2. Per quanto riguarda la benzina per autoveicoli, il petrolio illuminante, l'olio da gas e l'olio combustibile delle sottovoci 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I e 27.10 C II della tariffa doganale comune, il riordinamento del diritto esclusivo di commercializzazione inizia alla data dell'adesione. Le quote di commercializzazione portoghesi esistenti ed attribuite alle societa' che ne sono attualmente beneficiarie, diverse dall'impresa pubblica Petrogal, sono abolite il 1 gennaio 1986. La liberalizzazione totale dei mercati per questi prodotti dovra' essere realizzata il 31 dicembre 1992. La Commissione formula le sue raccomandazioni di riordinamento in merito alla realizzazione di questa liberalizzazione prendendo come dato di riferimento di partenza la quota di mercato annua piu' bassa, per prodotto, detenuta dall'impresa pubblica Petrogal nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese apre per ciascuno dei prodotti in questione un contingente pari al totale delle quote di commercializzazione detenute prima di questa data dalle imprese diverse da Petrogal. Questo contingente viene progressivamente aumentato dai quantitativi liberalizzati secondo le raccomandazioni della Commissione.

Atto - art. 209

Articolo 209 1. In deroga dall'articolo 202, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico, alimentare o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Portogallo un brevetto per tale prodotto puo' avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto e' protetto dal brevetto, anche se questo prodotto e' immesso per la prima volta in commercio in Portogallo, dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso. 2. Questo diritto puo' essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte del Portogallo, della possibilita' di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Atto - art. 210

Articolo 210 1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 marzo 1986 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto. 2. Fino al 28 febbraio 1986 incluso le disposizioni dell'accordo del 1972 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese nonche' dei successivi protocolli, relative al regime doganale, rimangono applicabili agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo. 3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Portogallo ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Portogallo. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Atto - art. 211

Articolo 211 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al: - 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali, - 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nella Repubblica portoghese il 31 dicembre 1985. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' la Repubblica portoghese applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA. La Repubblica portoghese puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Atto - art. 212

Articolo 212 La Repubblica portoghese termina, in un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione, la ristrutturazione della sua industria siderurgica alle condizioni definite nel protocollo n. 20. Il periodo sopramenzionato puo' essere abbreviato e le modalita' indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione portoghese, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' dell'impresa; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunita' dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture portoghesi verso la Comunita' nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra il Portogallo e gli altri stati membri.

Atto - art. 213

Articolo 213 1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 240 o il meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie: - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 240 o al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dal Portogallo nella Comunita' nella sua composizione attuale; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Portogallo, l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 240 o al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione di queste merci dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo; - all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Repubblica portoghese verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino. Tuttavia, qualora per i prodotti di cui all'allegato XIX il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione, calcolato conformemente al comma precedente, sia inferiore ai dazi indicati in detto allegato, si applicano questi ultimi. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Portogallo, delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sara' uguale al piu' elevato dei due importi determinati come segue: - l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino; - l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunita' in Portogallo nella sua composizione attuale e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunita' applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi). 4. In deroga all'articolo 189, i dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dalla Comunita' e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unita' iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione e' attuata sulla base del valore delle merci importate in Portogallo nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Portogallo, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese e' eliminato conformemente all'articolo 190. Ciascun elemento fisso applicato dalla Repubblica portoghese all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli articoli 197 e 201. 6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime transitorio, l'applicazione delle regole della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

Atto - art. 214

Articolo 214 La Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con il Regno di Spagna gli articoli da 189 a 213, con riserva delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3.

Atto - art. 215

Articolo 215 L'articolo 48 del trattato CEE e' applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra il Portogallo e gli altri stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 216 a 219 del presente atto.

Atto - art. 216

Articolo 216 1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi. La Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini portoghesi, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Repubblica portoghese ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente vigenti alla data della firma del presente atto, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini portoghesi. 2. Dal 1 gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1. Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.

Atto - art. 217

Articolo 217 1. Fino al 31 dicembre 1990 l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' applicabile in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi alle condizioni indicate qui di seguito: a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata su tutto il territorio di questo stato membro. b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza e' ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1989. Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni piu' favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali. 2. Il regime di cui al paragrafo 1 e' applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.

Atto - art. 218

Articolo 218 Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 216, la Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni all'articolo 216 che derogano al regolamento citato.

Atto - art. 219

Articolo 219 La Repubblica portoghese e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinche', al piu' tardi il 1 gennaio 1993, possa essere estesa al Portogallo l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "Sedoc", e la decisione della commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Atto - art. 220

Articolo 220 1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori portoghesi occupati in uno stato membro che non sia il Portogallo, i cui membri della famiglia risiedono in Portogallo. Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) 1408/71, nonche' gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia. 2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori portoghesi le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale: a) Portogallo - Belgio - Articolo 28, paragrafo 2 della convenzione generale del 14 settembre 1970, - articoli 57, 58 e 59 dell'accordo amministrativo dei 14 settembre 1970; b) Portogallo - Germania - Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 della convenzione del 6 novembre 1964, nel testo di cui all'articolo 1 dell'accordo modificatore del 30 settembre 1974; c) Portogallo - Spagna - Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969, - articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970; d) Portogallo - Lussemburgo - Articolo 23 della convenzione del 12 febbraio 1965, nel testo di cui all'articolo 13 della seconda clausola addizionale, del 20 maggio 1977, - articolo 15 della seconda clausola addizionale, del 21 maggio 1979, all'accordo amministrativo generale del 20 ottobre 1966; e) Portogallo - Paesi Bassi - Articolo 33, paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979, - articoli 36 e 37 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.

Atto - art. 221

Articolo 221 La Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: - fino al 31 dicembre 1988, per le attivita' che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo; - fino al 31 dicembre 1990, per le attivita' che rientrano nel settore del cinema.

Atto - art. 222

Articolo 222 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere fino al 31 dicembre 1989 un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti, ai sensi della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE, modificata e completata dalla seconda direttiva 63/21/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1962, e dall'atto di adesione del 1972, i quali siano stati effettuati in Portogallo da cittadini degli altri stati membri, siano connessi con l'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi ed abbiano un valore globale superiore agli importi seguenti: - 1,5 milioni di ECU nel 1986, - 1,8 milioni di ECU nel 1987, - 2,1 milioni di ECU nel 1988, - 2,4 milioni di ECU nel 1989. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti diretti relativi al settore degli stabilimenti di credito. 3. Le autorita' portoghesi devono prendere posizione entro due mesi dell'introduzione della domanda per qualsiasi progetto di investimento soggetto ad autorizzazione preventiva conformemente al paragrafo 1. Se le autorita' portoghesi non hanno preso posizione entro questo termine, si considera che l'investimento progettato sia stato autorizzato. 4. Non si puo' discriminare tra gli investitori di cui al paragrafo 1; essi non possono ricevere un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini di paesi terzi.

Atto - art. 223

Articolo 223 1. La Repubblica portoghese puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 224 a 229, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' portoghesi e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Atto - art. 224

Articolo 224 La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli altri stati membri da persone residenti in Portogallo.

Atto - art. 225

Articolo 225 1. La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi ad acquisti, effettuati in Portogallo da persone residenti negli altri stati membri, d'immobili costruiti e destinati ad abitazione, nonche' di terreni gia' destinati alla coltivazione agricola o classificati come terreni agricoli ai sensi della legislazione portoghese alla data dell'adesione. 2. La deroga temporanea di cui al paragrafo 1 non si applica: - alle persone residenti negli altri stati membri che rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati o non salariati; - agli acquisti di cui al paragrafo 1, connessi all'esercizio del diritto di stabilimento da parte di lavoratori non salariati, residenti negli altri stati membri, che emigrano in Portogallo.

Atto - art. 226

Articolo 226 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni al trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari effettuati in Portogallo da parte di persone residenti negli altri stati membri. 2. a) I trasferimenti di prodotti relativi ad una liquidazione sono liberalizzati rispettivamente: - dal 1 gennaio 1986 a concorrenza di 100 00 ECU; - dal 1 gennaio 1987 a concorrenza di 120 00 ECU; - dal 1 gennaio 1988 a concorrenza di 140 00 ECU; - dal 1 gennaio 1989 a concorrenza di 160 00 ECU; - dal 1 gennaio 1990 a concorrenza di 180 00 ECU. b) Se la liquidazione supera l'importo definito alla lettera a), il trasferimento del saldo e' liberalizzato in cinque parti annue uguali, la prima parte al momento della domanda di trasferimento del prodotto della liquidazione e le altre quattro nei quattro anni successivi. 3. Durante il periodo di applicazione di questa misura transitoria saranno mantenute ed applicate, in modo non discriminatorio verso tutti gli altri stati membri, le agevolazioni generali o particolari relative al libero trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari di cui al paragrafo 1, esistenti in virtu' di disposizioni portoghesi o di convenzioni disciplinanti le relazioni tra la Repubblica portoghese ed un altro stato membro o un paese terzo.

Atto - art. 227

Articolo 227 La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi agli investimenti immobiliari in un altro stato membro, effettuati: - da persone residenti in Portogallo che non rientrano nella categoria di quelle che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati; - da lavoratori non salariati residenti in Portogallo che emigrano, purche' gli investimenti in questione non siano connessi al loro stabilimento.

Atto - art. 228

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