LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Articolo 75 Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, si applicano le seguenti disposizioni: 1. Fatti salvi i capitoli 4 e 5, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 12,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: a) per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, il disarmo tariffario e' effettuato nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, secondo le modalita' seguenti: - per i prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento, i dazi sono progressivamente aboliti in undici tappe annue secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986: 10%, - il 1 gennaio 1987: 10%, - il 1 gennaio 1988: 10%, - il 1 gennaio 1989: 10%, - il 1 gennaio 1990: 25%, - il 1 gennaio 1991: 15%, - il 1 gennaio 1992: 4%, - il 1 gennaio 1993: 4%, - il 1 gennaio 1994: 4%, - il 1 gennaio 1995: 4%, - il 1 gennaio 1996: 4%, - per gli altri prodotti, i dazi doganali sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. b) Per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi doganali sono progressivamente aboliti in otto tappe del 12,5% all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione. c) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna applicano senza modifiche i rispettivi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94. Alla scadenza di questo periodo sono abolite integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e sono aboliti progressivamente i dazi doganali secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. 2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, al Fine dell'instaurazione da parte del Regno di Spagna della tariffa doganale comune, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per i prodotti seguenti: - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68, - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa, - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento, il Regno di Spagna applica integralmente dal 1 marzo 1986 i dazi della tariffa doganale comune. b) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per tutti i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta al 90,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta all'81,8% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 72,7% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 63,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 54,5% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta al 45,4% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 36,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 27,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 18,1% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 9% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. c) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica senza modifiche i suoi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94. Alla scadenza di questo periodo il Regno di Spagna abolisce integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi, il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. d) Per gli altri prodotti: aa) a decorrere dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica i dazi della tariffa doganale comune se i suoi dazi di base sono inferiori o uguali a quelli della tariffa doganale comune, fatta eccezione: - per il miele naturale della voce 04.06 della tariffa doganale comune e per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune in otto tappe del 12,5%, che hanno luogo il 1 marzo 1986 e il 1 gennaio degli anni da 1987 a 1993, - per il cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto della voce 18.01 della tariffa doganale comune e per il caffe' non torrefatto e non decaffeinizzato della sottovoce 09.01 A 1 a) della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune; bb) qualora i dazi di base spagnoli siano superiori ai dazi della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: i) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; ii) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base e' quello definito all'articolo 30. Tuttavia: - per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio di base e' quello che figura di fronte a ciascuno di essi, - per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti "regolatori" o "compensativi variabili", il dazio di base e' fissato ad un livello da determinare alle condizioni previste nell'articolo 91, rappresentativo per la campagna 1984/1985. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che: a) il Regno di Spagna proceda, a sua richiesta: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento dei dazi doganali applicabili ai prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a); b) la Comunita' nella sua composizione attuale proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dalla Spagna. Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati: a) non occorre una decisione affinche' il Regno di Spagna proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; il Regno di Spagna informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate; b) la Commissione puo' sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Spagna. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri. 5. In caso di difficolta' particolari sul mercato dei prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna puo' essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, a: a) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dei dazi all'importazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale; b) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della differenza esistente tra i suoi dazi di base e il dazio della tariffa doganale comune; c) aumentare, durante il periodo strettamente necessario per eliminare le difficolta' incontrate, i dazi all'importazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Atto - art. 76

Articolo 76 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna e i paesi terzi, si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo II della parte quarta, concernenti l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e la progressiva abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se al momento dell'adesione esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato in Spagna o in un altro stato membro. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995, nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. II Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare il Regno di Spagna a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Atto - art. 77

Articolo 77 Fatto salvo l'articolo 94, il Regno di Spagna puo' applicare, secondo modalita' da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza da, paesi terzi: a) Fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico b) fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico c) per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale, di cui all'articolo 81, diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Atto - art. 78

Articolo 78 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, viene riscosso sulle importazioni dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per le importazioni in Spagna l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1985, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione; questo importo non puo' tuttavia superare il livello dell'elemento protettivo comunitario fissato per lo stesso prodotto. Qualora particolari difficolta' di quantificazione non consentano di determinare l'elemento protettivo applicabile in Spagna, questo stato membro applica immediatamente l'elemento protettivo comunitario. Tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. L'articolo 75 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo e' considerato come elemento di base. Tuttavia, le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in otto tappe del 12,5%, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

Atto - art. 79

Articolo 79 1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali, nel paragrafo 2, e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Spagna si applicano le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986 e' uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dal Regno di Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale il 1 marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Spagna il 1 marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione: - l'aiuto comunitario e' introdotto in Spagna a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - oppure il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Spagna all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.

Atto - art. 80

Articolo 80 1. Fatto salvo l'articolo 79, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. 2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 91, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressivita', nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo. 3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si puo' derogare alla scala di degressivita' di cui al paragrafo 2.

Atto - art. 81

Articolo 81 1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, qui di seguito denominato "MCS". L'MCS e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995, eccezion fatta per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), punto cc), per i quali esso e' applicabile dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1995. 2. Sono sottoposti all'MCS: a) per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' nella sua composizione attuale, i prodotti seguenti: - prodotti del settore ortofrutticolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, - prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79, - patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune; b) per quanto riguarda le importazioni in Spagna, i prodotti seguenti: aa) i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79: bb) Parte di provvedimento in formato grafico cc) Parte di provvedimento in formato grafico dd) Parte di provvedimento in formato grafico 3. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS: a) prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti; b) ortofrutticoli, al piu' tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti; c) gli altri prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti. Per quanto concerne questi prodotti, si terra' conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione. 4. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, essendo competente in materia il comitato di gestione istituito da tale regolamento, di assoggettare all'MCS, per il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, le importazioni in Spagna di tuberiseme di patata di qualita' inferiore della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune. 5. In caso di particolari difficolta' puo' essere deciso, a richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 82, di completare l'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS all'importazione in Spagna per quanto concerne i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, non menzionati al paragrafo 2, lettera b). 6. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'MCS nel corso dell'anno precedente.

Atto - art. 82

Articolo 82 1. E' istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentati degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti. 5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Atto - art. 83

Articolo 83 1. Di norma all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti all'MCS. Per le patate di primizia il bilancio e' stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed e' competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento. Questo bilancio e' stabilito di norma in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna o nella Comunita' nella sua composizione attuale; in base a tale bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsione concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo che inizia il 1 marzo 1986 e fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, e' stabilito un bilancio specifico per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.

Atto - art. 84

Articolo 84 1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all'articolo 83, viene fissato un quantitativo "obiettivo" per le importazioni in Spagna: - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune, - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto dd). 2. Il quantitativo "obiettivo" valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla campagna precedente sono: Parte di provvedimento in formato grafico Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativi "obiettivo" di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalita' di stesura del bilancio di previsione di cui all'articolo 83. 3. Se necessario, si precede alla ripartizione dei quantitativi "obiettivo" di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo "obiettivo" puo' essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2. All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.

Atto - art. 85

Articolo 85 1. Fatto salvo l'articolo 84, paragrafo 4, nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate e prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza: - le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui al paragrafo 3, - la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate. 2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causasse una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro puo' chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui in tale paragrafo. A tale scopo la Commissione adotta una decisione entro ventiquattro ore dal momento della ricezione della richiesta. Se la decisione della Commissione non e' adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente puo' prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione. Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma. 3. Le misure definitive sono adottate al piu' presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Queste misure possono, tra l'altro, comprendere: a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni; b) in funzione della gravita' della situazione, valutata in base, tra l'altro, all'evoluzione dei prezzi di mercato e ai quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunita' nella sua composizione attuale o sul mercato spagnolo. Le misure di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunita', nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune sue regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico. 4. L'applicazione dell'MCS non puo' in nessun caso avere l'effetto di trattare i prodotti in provenienza dalla Spagna o dalla Comunita' nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli, smerciati nelle regioni interessate, in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita.

Atto - art. 86

Articolo 86 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio spagnolo al 1 marzo 1986, che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Spagna ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare alle condizioni previste dall'articolo 91. La nozione di scorta normale di riporto e' definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione di mercato.

Atto - art. 87

Articolo 87 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 68, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo: - se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi o - se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.

Atto - art. 88

Articolo 88 1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 91, adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese. 2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 91 o alla procedura prevista dall'articolo 89, paragrafo 1.

Atto - art. 89

Articolo 89 1. Salvo disposizione contraria in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Tali disposizioni possono, tra l'altro, prevedere misure adeguate per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Atto - art. 90

Articolo 90 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente capo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta' nella Comunita', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando dall'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Atto - art. 91

Articolo 91 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate negli articoli 75, punto 3 e 80, 86, 88, 126 e 144. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 90 paragrafo 1, adottano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.

Atto - art. 92

Articolo 92 1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 68 e 72 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per la Spagna viene ravvicinato al livello del prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Spagna viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Spagna viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione necessaria per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione fin dall'inizio della campagna successiva a tale constatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 72 e' adeguato, se del caso, in base alla differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna.

Atto - art. 93

Articolo 93 1. Per i semi oleosi, l'articolo 68 si applica ai prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e al prezzo di obiettivo dei semi di soia. Per i semi di lino il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per la Spagna vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci tappe, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. 3. I prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo per i semi di soia, applicabili in Spagna, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE, esclusi i prodotti a base di olio d'oliva e di quelli della voce n. 15.13 della tariffa doganale comune, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 94

Articolo 94 1. Fino al 31 dicembre 1990 il Regno di Spagna applica, secondo modalita' da determinare, un regime di controllo: a) dei quantitativi di prodotti di cui: - alla lettera a), esclusi i semi di soia, della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune, - alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, dell'articolo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, sul mercato interno spagnolo, per mantenere questi quantitativi ad un livello stabilito in base al consumo medio raggiunto in Spagna durante gli anni 1983 e 1984; questo livello viene adeguato in funzione dell'evoluzione prevedibile del fabbisogno di approvvigionamento, b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli di cui alla lettera a) e la margarina, per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima, il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985. Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicabili all'importazione in Spagna con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazioni tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi. 2. Fino al 31 dicembre 1990 l'importazione di semi di soia in Spagna e' sottoposta all'impegno di esportare gli oli ottenuti dalla loro triturazione e prodotti oltre il quantitativo ammesso sul mercato spagnolo ai sensi del paragrafo 1, lettera a). 3. In circostanze eccezionali, il regime di controllo definito nel presente articolo puo' essere modificato, per i prodotti che vi sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Atto - art. 95

Articolo 95 1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986. Questo aiuto viene fissato per la prima volta e ravvicinato, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 79. L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva viene introdotto in Spagna, a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Spagna, e': - introdotto in Spagna dall'inizio della prima campagna che segue l'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo d'applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo i casi, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Spagna, al livello del prezzo comune. Allo scadere del periodo di cui al primo comma l'aiuto concesso in Spagna e' uguale alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in questo stato membro e il prezzo del mercato mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Regno di Spagna all'importazione dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Spagna e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Spagna, sono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di questi semi e quello dei semi importati dai paesi terzi. 4. Nel calcolo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole si tiene inoltre conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Atto - art. 96

Articolo 96 Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone, nonche' per i semi di girasole, prodotti in Spagna. Questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri effettivamente paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale, prendendo in considerazione la produzione piu' elevata costatata nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Atto - art. 97

Articolo 97 1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all'articolo 94, il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta a 83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta a 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta a 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta a 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta a 16,5% della differenza iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 98

Articolo 98 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere applicabili in Spagna sono fissati ad un livello corrispondente a quello dei prezzi costatati in questo stato membro sotto il regime nazionale precedente, durante un periodo rappresentativo da determinare. In seguito, la differenza tra questi prezzi e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte applicabile in Spagna durante il periodo rappresentativo di cui al primo comma viene ridotta progressivamente, in modo che sia pari alla meta' della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento. L'articolo 70 si applica mutatis mutandis; l'articolo 72 e' del pari applicabile. Tuttavia, l'importo compensativo per il latte scremato e il latte scremato in polvere, destinati all'alimentazione animale, puo' essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. L'importo compensativo per i prodotti lattiero caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 99

Articolo 99 1. Fino al 31 dicembre 1986 e fatto salvo il secondo comma, il Regno di Spagna puo' mantenere concessioni nazionali di esclusivita' a favore delle centrali lattiere per quanto concerne la commercializzazione del latte fresco pastorizzato prodotto in Spagna. Queste concessioni non possono ostacolare la libera circolazione, in Spagna, del latte fresco pastorizzato importato dagli stati membri attuali. 2. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le misure prese in applicazione del paragrafo 1.

Atto - art. 100

Articolo 100 L'articolo 68 si applica al prezzo garantito in Spagna e al prezzo d'acquisto all'intervento nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. Gli articoli 70 e 72 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento applicabili in Spagna.

Atto - art. 101

Articolo 101 L'importo compensativo per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 102

Articolo 102 L'articolo 79 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Atto - art. 103

Articolo 103 1. L'articolo 68 e, se del caso, l'articolo 70 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'. 2. Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Atto - art. 104

Articolo 104 L'articolo 79 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Atto - art. 105

Articolo 105 L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e' integralmente applicato in Spagna fin dal primo raccolto successivo all'adesione.

Atto - art. 106

Articolo 106 L'articolo 79 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Atto - art. 107

Articolo 107 L'articolo 79 si applica all'aiuto per i bachi da seta.

Atto - art. 108

Articolo 108 Gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, l'importo compensativo e' corretto, nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, dell'incidenza del contributo per la perequazione delle spese di magazzinaggio.

Atto - art. 109

Articolo 109 Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 110

Articolo 110 Fino al 31 dicembre 1995 al piu' tardi, il Regno di Spagna e' autorizzato a concedere un aiuto nazionale di adeguamento ai produttori di barbabietole da zucchero. Tale aiuto e' concesso solo per le barbabietole A e B, quali definite dal regolamento (CEE) n. 1785/81. L'importo di tale aiuto non puo' superare il 23,64% del prezzo di base delle barbabietole, fissato dalla Comunita' per la campagna di commercializzazione in questione.

Atto - art. 111

Articolo 111 1. Nel settore dei cereali, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano ai prezzi di intervento. 2. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 112

Articolo 112 Il peso specifico minimo dell'orzo che puo' essere accettato all'intervento in Spagna e' fissato rispettivamente: - per il periodo dal 1 marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl, - per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl, - per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl. L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna e' pari: - al 4% per il periodo dal 1 marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987, - del 3% per la campagna 1987/1988, - del 2% per la campagna 1988/1989.

Atto - art. 113

Articolo 113 L'articolo 79 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Atto - art. 114

Articolo 114 1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non e' applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione. 2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato. 3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 24 di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.

Atto - art. 115

Articolo 115 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello applicabile alle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 116

Articolo 116 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 2. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo per le carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 117

Articolo 117 1. Nel settore del riso, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento del risone. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, e' derivato da quello applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo di entrata.

Atto - art. 118

Articolo 118 Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, si applicano in Spagna le seguenti disposizioni: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 e' fissato in base: - al prezzo fissato in Spagna sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Spagna ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Spagna e' modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalita' previste dall'articolo 70, - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per la Spagna fin dal momento dell'adesione. 3. a) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, per i prodotti trasformati a base di pomodoro l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna e' derivato dall'aiuto calcolato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunita' nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie spagnole e quelle della Comunita', viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza esistente tra l'aiuto fissato per la Spagna e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, sara' applicato, conformemente all'articolo 72, punto 3, lettera a) e riscosso dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi. Tuttavia, alla scadenza del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, non viene riscosso alcun importo compensativo allorche' sia provato che il prodotto spagnolo non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso in Spagna. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Spagna puo' superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale. b) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna e' limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di >prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 370.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 209.000 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 88.000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti a base di pomodoro. Al termine di questo periodo, i quantitativi sopra fissati, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari, registrati durante il periodo in questione, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Durante la quinta e sesta campagna successive all'adesione, per i prodotti a base di pomodoro, nonche' per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna e' derivato dall'aiuto fissato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. Tuttavia, per i prodotti diversi da quelli a base di pomodoro, e qualora le spese di trasformazione constatate in Spagna per un prodotto, durante un periodo rappresentativo da determinare, alle condizioni del precedente regime nazionale, risultino inferiori di almeno il 10% alle spese di trasformazione valide nella Comunita' nella sua composizione attuale, l'aiuto concesso in Spagna per tale prodotto e' derivato tenendo conto parimenti della differenza tra le spese di trasformazione constatate. Le spese di trasformazione constatate in Spagna vengono progressivamente ravvicinate alle spese constatate nella Comunita' nella sua composizione attuale, secondo le medesime norme gia' previste dall'articolo 70 per il ravvicinamento dei prezzi. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Spagna dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna e' limitata ad un quantitativo di 80.000 tonnellate, peso netto, di prodotto finito. 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo, le spese di trasformazione e l'aiuto validi nella Comunita' nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunita' nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Atto - art. 119

Articolo 119 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Spagna, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Spagna ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Spagna e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 70. La compensazione finanziaria applicabile in Spagna al momento di ciascuna fase di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei punti 1 o 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per la Spagna. 4. Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione sono limitati ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un quantitativo di materie prime pari a: - 30.000 tonnellate per le arance della varieta' "bianca comune", - 7.600 tonnellate per le arance delle varieta' pigmentate, - 26.000 tonnellate per i limoni.

Atto - art. 120

Articolo 120 1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Spagna al 1 marzo 1986, e' fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Spagna e' corretto per un importo pari: - all'eventuale differenza esistente fra il prezzo di obiettivo in Spagna e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e - all'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 79 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Atto - art. 121

Articolo 121 1. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, gli articoli 68 e 70 si applicano al prezzo limite per l'intervento. Per gli altri piselli, fave e favette, il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo per tali prodotti. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Spagna ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza della eventuale differenza esistente tra il prezzo limite applicato in Spagna e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le riduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Spagna e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Spagna e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 122

Articolo 122 1. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzo previsti dall'articolo 70: - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco e' fissato ad un livello tale che il rapporto tra il prezzo d'acquisto del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria in tale stato membro e il prezzo di orientamento sia pari al 50%, - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso e' derivato dal prezzo di orientamento per il vino da tavola bianco, applicando il medesimo rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione attuale tra i prezzi di orientamento dei vini da tavola del tipo Al e del tipo RI, - il prezzo di acquisto dei vini da tavola di cui al primo trattino e' fissato al livello del prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicata in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare, - il prezzo minimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari al 72% del prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino da tavola, - il prezzo del vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari: - all'80% del prezzo di orientamento del vino da tavola bianco, - all'81,5% del prezzo di orientamento del vino da tavola rosso. 2. L'articolo 70 si applica ai prezzi di orientamento dei vini da tavola. Durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991: - il rapporto tra il prezzo di orientamento e i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, applicabili in Spagna, viene progressivamente allineato, per frazioni uguali, al rapporto esistente tra questi prezzi nella Comunita' nella sua composizione attuale, - fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, per quanto riguarda il rapporto tra il prezzo di orientamento e il prezzo di cui al paragrafo 1, terzo trattino, il livello di prezzo corrispondente al 40% previsto dall'articolo 41, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, viene raggiunto secondo il ritmo previsto nel primo trattino del presente paragrafo.

Atto - art. 123

Articolo 123 1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale, per i prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dalla Spagna, che sono soggetti alla fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune di mercato. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza esistente tra i prezzi di orientamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, valutata secondo le diverse categorie di vini e in funzione della loro qualita'. b) Un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a), per taluni vini a denominazione di origine e gli altri prodotti che potrebbero creare perturbazioni sul mercato. L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola secondo modalita' da determinare. 3. Per l'importo regolatore e' previsto un livello massimo tale da garantire condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo, questo importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto maggiorando il prezzo di orientamento applicabile in Spagna, per il prodotto in questione, dell'importo regolatore e dei dazi doganali ad esso applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per tale prodotto nel corso della campagna considerata. 4. Tenendo conto della particolare situazione del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di fissare un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di tali prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna. Questo importo e' fissato ad un livello tale da garantire una corrente di scambi normale tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, che non crei perturbazioni sul mercato spagnolo per i prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 124

Articolo 124 Ai fini dell'applicazione, fino al termine della campagna 1989/1990, della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, il volume totale delle produzioni medie di vini da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola destinati alla vinificazione, ottenuti nelle varie regioni di produzione in Spagna durante le tre campagne consecutive di riferimento, e' fissato a 27,5 milioni di ettolitri.

Atto - art. 125

Articolo 125 1. Durante il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo e' ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino bianco, con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso. Il prodotto di detto taglio puo' circolare soltanto in territorio spagnolo. 2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, nella Comunita' nella sua composizione attuale e' vietato il taglio dei vini spagnoli, diversi dai vini da tavola bianchi, con vini degli altri stati membri, salvo casi eccezionali da determinare. Durante tale periodo, i vini spagnoli di cui sopra possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri soltanto a condizione che siano soggetti a disposizioni che permettano di determinarne l'origine e di seguirne i movimenti commerciali.

Atto - art. 126

Articolo 126 1. Fino alla fine del 1995, i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1 gennaio 1985 nelle regioni di Asturias, Cantabria, Galicia, Guipuzcoa e Viscaya, il cui elenco deve essere determinato alle condizioni previste dall'articolo 91, possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. Per i vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol., l'indicazione della gradazione deve figurare sull'etichetta. 2. I vini da tavola di cui al paragrafo 1 possono circolare soltanto in territorio spagnolo.

Atto - art. 127

Articolo 127 Fino al 31 dicembre 1990, i vini da tavola prodotti in Spagna e immessi al consumo sul mercato di tale stato membro possono avere un tenore di acidita' totale non inferiore a 3,4 g/l, espresso in acido tartarico.

Atto - art. 128

Articolo 128 Fino al termine della campagna 1992/1993, l'importo, applicabile in Spagna, dell'aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79, e' fissato tenendo conto della differenza tra i costi, per tale stato membro, dell'arricchimento ottenuto mediante i prodotti di cui sopra e l'arricchimento ottenuto mediante saccarosio.

Atto - art. 129

Articolo 129 Fino al 31 dicembre 1995, l'utilizzazione delle denominazioni composte "British Sherry", "Irish Sherry" e "Cyprus Sherry" e' autorizzata sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Durante il 1995 il Consiglio riesamina questa misura e, deliberando secondo le procedure previste dall'articolo 43 del trattato CEE, adotta qualsiasi modifica di questa misura su proposta della Commissione tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate.

Atto - art. 130

Articolo 130 Nel settore delle carni ovine l'articolo 68 e' applicabile al prezzo di base.

Atto - art. 131

Articolo 131 Gli ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 sono soggetti ad una transizione specifica che si suddivide in due fasi: - la prima fase, detta di verifica di convergenza, inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1989; - la seconda fase inizia il 1 gennaio 1990 e termina il 31 dicembre 1995. Il passaggio dalla prima alla seconda fase e' automatico.

Atto - art. 132

Articolo 132 1. Durante la prima fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 131, la regolamentazione vigente sotto il precedente regime nazionale per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli 133, 134 e 135. 2. Pertanto, in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Spagna della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima fase. E' inoltre differita, fino al termine e della prima fase, l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Regno di Spagna delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.

Atto - art. 133

Articolo 133 1. Per permettere al settore spagnolo degli ortofrutticoli di integrarsi in modo armonioso e completo, al termine della prima fase, nel quadro della politica agricola comune, il Regno di Spagna adattera' progressivamente, l'organizzazione del proprio mercato interno secondo gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2. 2. Gli obiettivi generali da conseguire sono i seguenti: - applicazione progressiva delle norme di qualita' a tutti i prodotti interessati, e rigorosa applicazione degli obblighi che ne derivano; - sviluppo di organizzazioni di produttori ai sensi della regolamentazione comunitaria; - istituzione di un organismo e costituzione di un infrastruttura materiale e umana in grado di realizzare le operazioni di pubblico intervento previste dalla regolamentazione comunitaria; - istituzione di una rete per il rilevamento quotidiano dei corsi sui mercati rappresentativi da definire, in funzione dei vari prodotti; - liberalizzazione degli scambi intesa ad instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato spagnolo, nonche' adattamento degli adeguamenti commerciali settoriali all'esportazione, al fine di renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione. 3. Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali: a) la regolamentazione comunitaria nel settore sociostrutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica in Spagna fin dal momento dell'adesione; b) la Comunita' partecipa al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate in Spagna durante la prima fase dalle organizzazioni di produttori per determinati prodotti rispondenti alle norme comuni di qualita'. Tuttavia, la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunita' si limita, per ciascun prodotto, alla percentuale di produzione ottenuta dalle organizzazioni di produttori in Spagna, riconosciute dalla Commissione conformi alla regolamentazione comunitaria per quanto riguarda sia le condizioni di costituzione sia le condizioni di funzionamento. Per ciascuna campagna, la Commissione rileva la percentuale di produzione di cui al comma precedente; a tal fine, procede a controlli sul posto, in collaborazione con le autorita' spagnole.

Atto - art. 134

Articolo 134 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali, la Commissione elabora, durante il periodo transitorio, un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' spagnole. 2. In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Spagna, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati. - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali o specifiche. 3. La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione - tempestivamente, prima della fine del quarto anno dall'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario. 4. Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni al Regno di Spagna sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Atto - art. 135

Articolo 135 Durante la prima fase, il Regno di Spagna applica le seguenti discipline: 1. Una disciplina di prezzo: a) Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna fissa prezzi istituzionali per i prodotti per i quali esistono prezzi comuni, secondo criteri che si avvicinino il piu' possibile a quelli definiti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, in funzione di un periodo di riferimento da determinare, ad un livello corrispondente alla realta' economica. b) Qualora tali prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni, gli aumenti annui di prezzo non possono, in linea di massima, superare in valore l'aumento dei prezzi comuni. In nessun caso i prezzi spagnoli possono superare il livello dei prezzi comuni. c) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino superiori ai prezzi comuni, il prezzo spagnolo non puo' essere aumentato rispetto al proprio livello precedente. Inoltre, il Regno di Spagna adegua i propri prezzi nella misura atta ad evitare un ampliamento del divario tra i suoi prezzi e i prezzi comuni. d) Il Regno di Spagna puo' adeguare i propri prezzi qualora gli interventi sul mercato raggiungano un volume ingiustificato. In tal caso, il prezzo adeguato si sostituisce al prezzo originario per l'applicazione delle norme di cui alle lettere b) e c). e) La Commissione si accerta che le norme sopra indicate vengano rispettate. Qualsiasi supero del livello di prezzo derivante dall'applicazione di queste norme non verra' preso in considerazione al momento di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda fase, di cui all'articolo 148. 2. Una disciplina degli aiuti: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere durante la prima fase i propri aiuti nazionali. Tuttavia, durante tale periodo, il Regno di Spagna provvede a smantellare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune. 3. Una disciplina di produzione: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna applica le stesse discipline di produzione eventualmente applicabili negli altri stati membri o negli stati membri che si trovino in situazione analoga per quanto riguarda tale disciplina.

Atto - art. 136

Articolo 136 1. Fatti salvi gli articoli 75, 137, 138 e 139, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all'articolo 131, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione. 2. Fatti salvi l'articolo 75, paragrafo 2 e l'articolo 140, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione. 3. Fatto salvo l'articolo 141, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 131 e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.

Atto - art. 137

Articolo 137 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno di Spagna elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e di ogni misura d'effetto equivalente, nonche' di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale: Parte di provvedimento in formato grafico 3. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione tra gli operatori economici. b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, e' fissato: - o al 3% della media della produzione annua spagnola nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali siano disponibili statistiche, - o alla media delle importazioni spagnole, realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali sono disponibili statistiche, qualora quest'ultimo criterio dia come risultato un volume maggiore. c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 10% all'inizio di ciascun anno. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto. d) Qualora le importazioni effettuate in Spagna durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Spagna sono abolite. e) Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale, diminuito di un sesto. 4. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2, le importazioni in Spagna dei prodotti elencati qui di seguito sono soggette all'applicazione di un calendario corredato di quantitativi d'importazione definiti in funzione del contingente fissato per ogni anno: Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 138

Articolo 138 Durante la prima fase, il Regno di Spagna non concede, in linea di massima, aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, qualora aiuti o sovvenzioni del genere risultino necessari, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali o, in mancanza, tra i prezzi constatati in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142.

Atto - art. 139

Articolo 139 1. Dal 1 marzo 1936, il Regno di Spagna elimina l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura d'effetto equivalente all'esportazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui all'articolo 131. 2. Tuttavia, durante la prima fase, il Regno di Spagna puo' mantenere gli adeguamenti commerciali settoriali applicati all'esportazione, adattandoli pero', durante tale fase, per renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione alla fine di questa fase.

Atto - art. 140

Articolo 140 1. In deroga all'articolo 136, paragrafo 2, le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dalla Spagna, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% il secondo anno, - 6% il terzo anno, - 8% il quarto anno, successivi alla data dell'adesione. 2. Negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i paesi terzi, durante la prima fase i corsi dei prodotti spagnoli non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento.

Atto - art. 141

Articolo 141 1. Durante la prima fase, in linea di massima la Comunita' nella sua composizione attuale non concede restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati in Spagna. Tuttavia, qualora la concessione di restituzioni del genere risulti necessaria, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali, o in mancanza, tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142. 2. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 142

Articolo 142 L'applicazione da parte del Regno di Spagna degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 138 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 141 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - una sovvenzione all'esportazione dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna, e' oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dal regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al punto 1; tale esame riguarda, in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato spagnolo, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, il Regno di Spagna o la Commissione.

Atto - art. 143

Articolo 143 Fatto salvo l'articolo 137, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi. Tuttavia, in materia di prezzi di riferimento il Regno di Spagna applica all'importazione da paesi terzi il regime applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei suoi confronti a norma dell'articolo 140, paragrafo l.

Atto - art. 144

Articolo 144 Fino ai 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' mantenere, secondo modalita' da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 91, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 137, paragrafo 2, provenienti da paesi terzi.

Atto - art. 145

Articolo 145 Fino all'inizio della seconda fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a differire per i prodotti di cui all'articolo 131 l'applicazione progressiva, all'importazione, delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a determinati paesi terzi.

Atto - art. 146

Articolo 146 1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 142. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Atto - art. 147

Articolo 147 A decorrere dalla seconda fase, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 131 si applica pienamente in Spagna, fatti salvi gli articoli 75, 81, 82, 83, 85, nonche' gli articoli da 148 a 153.

Atto - art. 148

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