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LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Current text a fecha 1985-12-28

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunita' europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi: decisione del Consiglio delle Comunita' europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, con allegati; venticinque protocolli; atto finale, con allegati.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 2 del trattato stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Decisione - art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98, visto il parere della Commissione, riferendosi all'opinione del Parlamento europeo, considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli stati sopra menzionati, DECIDE: Articolo 1 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato o completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto allegato alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Decisione - art. 2

Articolo 2 1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il 1 gennaio 1986. 2. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 e 397 dell'atto di adesione; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 179, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione. 4. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.

Decisione - art. 3

Articolo 3 La presente decisione redatta in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, e' comunicata agli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese.

Trattato - art. 1

TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord (stati membri delle Comunita' europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica danno agli stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita', CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri di dette Comunita', CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunita' europee, sentito il parere della Commissione, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti stati, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, signor Wilfried MARTENS, primo ministro; signor Leo TINDEMANS, ministro delle relazioni esterne; signor Paul NOTERDAEME, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, signor Poul SCHLUTER, primo ministro; signor Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministro degli affari esteri; signor Jakob Esper LARSEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, signor Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; signor Gisbert POENSGEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, signor Yannis HARALAMBOPOULOS, ministro degli affari esteri; signor Theodoros PAGALOS, sottosegretario al ministero degli affari esteri, incaricato delle relazioni con la CEE; signor Alexandre ZAFIRIOU, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, signor Felipe GONZALEZ MARQUEZ, presidente del governo; signor Fernando MORAN LOPEZ, ministro degli affari esteri; signor Manuel MARIN GONZALEZ, segretario di stato per le relazioni con le Comunita' europee; signor Gabriel FERRAN de ALFARO, ambasciatore, capo della missione della Spagna presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, signor Laurent FABIUS, primo ministro; signor Roland DUMAS, ministro delle relazioni esterne; signora Catherine LALUMIERE, ministro delegato incaricato degli affari europei: signor Luc de LA BARRE de NANTEUIL, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE D'IRLANDA; dott. Garret FITZGERALD, T D, primo ministro; signor Peter BARRY, T D, ministro degli affari esteri; signor Andrew O'ROURKE, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, signor Bettino CRAXI, presidente del consiglio dei ministri; signor Giulio ANDREOTTI, ministro degli affari esteri; signor Pietro CALAMIA, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, signor Jacques F. POOS, vicepresidente del governo, ministro degli affari esteri; signor Joseph WEYLAND, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Drs. Ruud F. M. LUBBERS, primo ministro, ministro degli affari esteri; signor Hans van den BROEK, ministro degli affari esteri; signor H. J. Ch. RUTTEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, dott. Mario SOARES, primo ministro; dott. Rui MACHETE, vice primo ministro; dott. Jaime GAMA, ministro degli affari esteri; dott. Ernani Rodrigues LOPES, ministro delle finanze e del piano; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, sir Geoffrey HOWE Q C, M P, segretario di stato degli affari esteri e del Commonwealth; sir Michael BUTLER, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano membri della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche‚ i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato - art. 2

Articolo 2 1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1985. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore per l'altro stato se questo ha proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 e 402 dell'atto di adesione, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli pertinenti del protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni delle Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione e agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 2. Queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri stati firmatari.

Atto - art. 1

ATTO Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati Articolo 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - per "Comunita' nella sua composizione attuale" s'intende la Comunita' composta dagli stati membri attuali; - per "Comunita' nella sua composizione allargata" s'intende la Comunita' nella sua composizione tanto dopo l'adesione del 1972 quanto dopo l'adesione del 1979; - per "nuovi stati membri" s'intendono il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

Atto - art. 2

Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunita' prima dell'adesione vincolano i nuovi stati membri e si applicano in tali stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto - art. 3

Articolo 3 1. I nuovi stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di questo trattato e quindi connesse con l'ordinamento giuridico comunitario, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata, e ad avviare a tal fine negoziati con gli stati membri attuali per apportami i necessari adattamenti. 3. I nuovi stati membri si trovano nella stessa situazione degli stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto - art. 4

Articolo 4 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una della Comunita' con uno o piu' stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno stato terzo vincolano i nuovi stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi da questi stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli stati membri attuali assisteranno a tal fine i nuovi stati membri. 3. I nuovi stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri stati membri o una delle Comunita'.

Atto - art. 5

Articolo 5 L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.

Atto - art. 6

Articolo 6 Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Atto - art. 7

Articolo 7 Gli atti delle istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Atto - art. 8

Articolo 8 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Atto - art. 9

Articolo 9 L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

Atto - art. 10

Articolo 10 Il testo dell'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni stato membro e' fissato come segue: Belgio 24 Danimarca 16 Germania (R. f.) 81 Grecia 24 Spagna 60 Francia 81 Irlanda 15 Italia 81 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 25 Portogallo 24 Regno Unito 81"

Atto - art. 11

Articolo 11 Il testo dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dal testo seguente; "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo".

Atto - art. 12

Articolo 12 Testo dell'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 28 Il Consiglio, quando e' consultato dall'Alta Autorita', delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorita'. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorita' ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'; - o, in caso di parita' dei voti, e se l'Alta Autorita' mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 sesto e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 sesto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno cinquantaquattro voti, che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli stati membri per mezzo del suo presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti".

Atto - art. 13

Articolo 13 Il testo dell'articolo 95, quarto comma del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente: "Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dieci dodicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".

Atto - art. 14

Articolo 14 Il testo dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 54 voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi".

Atto - art. 15

Articolo 15 Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione e' composta di 17 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".

Atto - art. 16

Articolo 16 L'articolo 14 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' modificato come segue: 1. il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato."; 2. e' aggiunto il comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti".

Atto - art. 17

Articolo 17 Il testo dell'articolo 32, primo comma del trattato CECA, dell'articolo 165, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 137, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' composta di 13 giudici".

Atto - art. 18

Articolo 18 Il testo dell'articolo 32 bis, primo comma del trattato CECA, dell'articolo 166, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 138, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' assistita da sei avvocati generali".

Atto - art. 19

Articolo 19 Il testo dell'articolo 32-ter, secondo e terzo comma del trattato CECA, dell'articolo 167, secondo e terzo comma del trattato CEE e dell'articolo 139, secondo e terzo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta tre avvocati generali".

Atto - art. 20

Articolo 20 Il testo dell'articolo 78 sesto, paragrafo 2 del trattato CECA, dell'articolo 206, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 180, paragrafo 2 del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. La Corte dei conti e' composta di 12 membri".

Atto - art. 21

Articolo 21 Il testo dell'articolo 194, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 166, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania (R. f.) 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Portogallo 12 Regno Unito 24"

Atto - art. 22

Articolo 22 Il testo dell'articolo 18, primo comma del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente: "Presso l'Alta Autorita' e' istituito un Comitato consultivo. Esso e' composto di non meno di 72 membri e di non piu' di 96 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti".

Atto - art. 23

Articolo 23 Il testo dell'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. Il Comitato e' composto di trentatre' membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".

Atto - art. 24

Articolo 24 Il testo dell'articolo 227, paragrafo 1 del trattato CEE e' sostituito dal testo seguente: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica portoghese e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

Atto - art. 25

Articolo 25 1. 1 trattati e gli atti delle istituzioni delle Comunita' europee si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni del presente atto. 2. Le disposizioni del trattato CEE e del trattato CECA relative alla libera circolazione delle merci, nonche' gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla alle condizioni definite nel protocollo n. 2. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 155, gli atti delle istituzioni delle Comunita' europee in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di carattere socio-strutturale nel campo dell'agricoltura che si applicano alle Isole Canarie avendo cura che queste disposizioni siano compatibili con gli obiettivi generali della politica agricola comune. 4. A richiesta del Regno di Spagna il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo': - decidere l'inclusione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla nel territorio doganale della Comunita'; - stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione dell'Assemblea, puo' decidere gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.

Atto - art. 26

Articolo 26 Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Atto - art. 27

Articolo 27 Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 396.

Atto - art. 28

Articolo 28 1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi stati membri procede all'elezione a suffragio universale diretto di, rispettivamente, 60 rappresentanti del popolo spagnolo e 24 rappresentanti del popolo portoghese nell'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto. Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli, stati membri attuali per il quinquennio in corso. 2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei popoli spagnolo e portoghese nell'Assemblea sono designati dai parlamenti dei nuovi stati membri fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi stati.

Atto - art. 29

Articolo 29 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee, il nuovo ordine stabilito dall'articolo 11 del presente atto si applichera' alla scadenza dei rimanenti periodi di rotazione secondo l'ordine degli stati membri stabilito dall'articolo 2 sopracitato nel testo vigente anteriormente all'adesione.

Atto - art. 30

Articolo 30 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 31, 75, paragrafo 1 e 173, paragrafi 1 e 2 e' il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale e della Spagna nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 37, 75, paragrafo 2 e 173, paragrafo 4 e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base. 4. La Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna si comunicano i rispettivi dazi di base. 5. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati qui di seguito i dazi di base sui quali il Regno di Spagna opera le successive riduzioni di cui all'articolo 31 sono quelli indicati accanto a ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci Dazio di base

24.02 27.09 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: A. Sigarette B. Sigari e sigaretti C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi 50% 55% 46,8% 26% 10,4% esenzione

Atto - art. 31

Articolo 31 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1° gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1 marzo 1986: a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri; b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tenere conto della seconda cifra decimale.

Atto - art. 32

Articolo 32 In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna la Commissione puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Atto - art. 33

Articolo 33 Il Regno di Spagna puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.

Atto - art. 34

Articolo 34 I contingenti tariffari a dazi ridotti, risultanti dall'articolo 30, esistenti all'importazione in Spagna di taluni autoveicoli da turismo nuovi, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, sono aboliti dal momento dell'adesione per i veicoli importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui a dazio ridotto per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunita' nella sua composizione attuale. L'ammissione di questi autoveicoli a detti contingenti tariffari e disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Atto - art. 35

Articolo 35 Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono abolite il 1 marzo 1986. Nessun dazio doganale a carattere fiscale e' applicato a decorrere dal 1 marzo 1986.

Atto - art. 36

Articolo 36 I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono aboliti il 1 marzo 1986.

Atto - art. 37

Articolo 37 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: A decorrere dal 1 marzo 1986: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi; b) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1987: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1990: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1991: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1992: riduzione del 12,5%. A decorrere dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali 1973-1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.

Atto - art. 38

Articolo 38 I dazi autonomi iscritti nella tariffa doganale comune della Comunita' sono i dazi autonomi della Comunita' nella sua composizione attuale. I dazi convenzionali della tariffa doganale comune della CEE e la tariffa unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e della CECA nella loro composizione attuale, eccettuati gli adattamenti che saranno operati per tenere conto del fatto che i dazi in vigore nelle tariffe spagnola e portoghese sono, nell'insieme, piu' elevati dei dazi in vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella loro composizione attuale. Questi adattamenti, che formeranno oggetto di negoziati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si situeranno entro i limiti delle possibilita' aperte dall'articolo XXIV di detto accordo.

Atto - art. 39

Articolo 39 1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale del Regno di Spagna siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base spagnolo con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base spagnolo e' ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 37 e 75, paragrafo 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 37. 3. A decorrere dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA. Il Regno di Spagna puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA per i prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto. 4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalita' di applicazione secondo cui il Regno di Spagna modifica i suoi dazi doganali; queste modalita' non possono comportare nessuna modifica degli articoli 31 e 37. 5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' all'articolo 37 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale. Nel caso in cui i dazi spagnoli vengono ravvicinati a dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base spagnoli, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.

Atto - art. 40

Articolo 40 Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna resta libero di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 37. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Atto - art. 41

Articolo 41 Nel corso del periodo di abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e del periodo di ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale spagnola a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA il Regno di Spagna ha la facolta' di aprire nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1 gennaio 1985. Se detti contingenti vengono aperti l'articolo 37 viene applicato, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, per determinare i dazi applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi; i quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985. I prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale beneficiano, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, dei dazi ridotti conformemente all'articolo 31, senza limiti quantitativi o di valore. Se detti contingenti non vengono aperti il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Comunita' nella sua composizione attuale nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985.

Atto - art. 42

Articolo 42 Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna sono abolite il 1 gennaio 1986.

Atto - art. 43

Articolo 43 1. In deroga all'articolo 42, il Regno di Spagna puo' mantenere restrizioni quantitative all'importazione: - fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'allegato III; - fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti di cui all'allegato IV. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. 3. I contingenti per il 1986 sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato III e dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato IV e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato IV, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente: - 1° anno: 13%, - 2° anno: 18%, - 3° anno: 20%, - 4° anno: 20%. 4. Qualora la Commissione constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati III e IV sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto proveniente dagli stati membri attuali e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni. 5. Il protocollo n. 7 determina i principi che sono applicati dal Regno di Spagna per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2.

Atto - art. 44

Articolo 44 1. In deroga all'articolo 42 il Regno di Spagna potra' mantenere fino al 31 dicembre 1989 un tasso di incorporazione nazionale non superiore al 60% per le parti, i pezzi staccati e gli accessori utilizzati nella produzione di autoveicoli per il trasporto di persone, a motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune. 2. Il tasso di incorporazione nazionale di cui al paragrafo 1 e' identico per i fabbricanti cittadini degli altri stati membri, stabiliti in Spagna, e per tutti i fabbricanti cittadini del Regno di Spagna. Il trattamento concesso ai fabbricanti summenzionati non sara' meno favorevole di quello concesso ai fabbricanti dei paesi terzi.

Atto - art. 45

Articolo 45 1. In deroga all'articolo 42, la Comunita' puo' mantenere fino al 31 dicembre 1988 restrizioni quantitative all'esportazione verso la Spagna per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci

ex 26.03 Ceneri e residui di rame e delle sue leghe

ex 74.01 Cascami e rottami di rame e delle sue leghe

2.

Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti quantitativi annui. 3. I contingenti per il 1986 sono rispettivamente di 5.000 tonnellate per le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune e di 14.000 tonnellate per i cascami e i rottami di rame e delle sue leghe della voce ex 74.01 della tariffa doganale comune. Il tasso di aumento progressivo e annuale dei contingenti iniziali, applicabile a decorrere dall'inizio del secondo anno, e' pari al 10% all'inizio di ogni anno. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. 4. Qualora le esportazioni dalla Comunita' di uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano state nel 1986 e nel 1987 inferiori al 90% del contingente aperto, le restrizioni in questione sono abolite al 1 gennaio 1988. 5. Il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Spagna, quale stabilito dai paragrafi da 1 a 4, non sara' meno favorevole di quello applicato nei confronti dei paesi terzi.

Atto - art. 46

Articolo 46 In deroga all'articolo 42, gli stati membri attuali possono mantenere fino alla fine del periodo di cui all'articolo 52 le restrizioni quantitative all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n. 73.03 della tariffa doganale comune, che essi applicano nei confronti del Regno di Spagna prima della data dell'adesione, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Atto - art. 47

Articolo 47 1. In deroga all'articolo 42, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna un brevetto per tale prodotto puo' avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto e' protetto dal brevetto, anche se questo prodotto e' immesso per la prima volta in commercio in Spagna dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso. 2. Questo diritto puo' essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte della Spagna, della possibilita' di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Atto - art. 48

Articolo 48 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Regno di Spagna procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE tenendo conto, se del caso, dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, al piu' tardi il 31 dicembre 1991, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti del Regno di Spagna. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per il Regno di Spagna e per gli stati membri attuali. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna abolisce la totalita' dei diritti esclusivi d'esportazione. 3. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato V, i diritti esclusivi d'importazione sono aboliti entro il 31 dicembre 1991. L'abolizione di questi diritti esclusivi e' operata mediante la graduale apertura, a decorrere dal 1 gennaio 1986, di contingenti d'importazione di prodotti in provenienza dagli stati membri attuali. I volumi dei contingenti per il 1986 sono indicati in detto elenco. Il Regno di Spagna aumenta i volumi dei contingenti alle condizioni indicate nell'allegato di cui al primo comma. Gli aumenti espressi in percentuale sono aggiunti a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. I contingenti di cui al primo comma sono aperti senza restrizione a tutti gli operatori e i prodotti importati nel quadro di questi contingenti non possono essere sottoposti in Spagna a diritti esclusivi di commercializzazione al livello del commercio all'ingrosso; quanto alla vendita al minuto di taluni prodotti importati nel quadro di contingenti, la vendita di questi prodotti ai consumatori deve avvenire in maniera non discriminatoria. 4. Il riordinamento del monopolio dei prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato VI puo' non riguardare il funzionamento del monopolio spagnolo del petrolio nei confronti dei paesi terzi. Questo monopolio puo' continuare a determinare l'origine e le condizioni di acquisto di una quota delle importazioni di petrolio greggio, in provenienza dai paesi terzi, necessarie per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento del mercato spagnolo, nel rispetto delle disposizioni del trattato CEE, in particolare di quelle relative alla libera circolazione che sono contenute negli articoli 30 e 37 di detto trattato.

Atto - art. 49

Articolo 49 In deroga all'articolo 42, agli scambi di taluni prodotti tessili tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e' applicato il regime descritto nel protocollo n. 9.

Atto - art. 50

Articolo 50 1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto. 2. Fino al 28 febbraio 1986 le disposizioni dell'accordo del 1970 tra la Comunita' economica europea e la Spagna relative al regime doganale rimangono applicabili agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna. 3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Spagna ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Spagna. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e quelle per la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Atto - art. 51

Articolo 51 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al: - 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali, - 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nel Regno di Spagna il 31 dicembre 1985. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' il Regno di Spagna applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. Il Regno di Spagna puo' riprendere in tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Atto - art. 52

Articolo 52 Il Regno di Spagna termina in un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione la ristrutturazione della sua industria siderurgica, alle condizioni definite nel protocollo n. 10. Il periodo sopramenzionato puo' essere abbreviato e le modalita' indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunita' dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture spagnole verso la Comunita' nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra la Spagna e gli altri stati membri.

Atto - art. 53

Articolo 53 1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 72 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie: - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 72 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Spagna, l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna; - all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Spagna verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino. Per i prodotti di cui alle voci della tariffa doganale comune menzionate nell'allegato VII, l'elemento fisso sara' pari ai dazi che figurano in detto allegato. La Spagna potra' sottoporre i prodotti di cui all'allegato VII nonche' le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, a sorveglianza comunitaria, per un periodo di transizione di sette anni, a fini esclusivamente statistici. In ogni caso, l'importazione di questi prodotti non potra' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di tale sorveglianza statistica. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sara' uguale al piu' elevato dei due importi determinati come segue: - l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino; - l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunita' applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi). 4. In deroga all'articolo 30, i dazi doganali applicati dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dalla Comunita' e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unita' iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione e' attuata sulla base del valore delle merci importate in Spagna nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Spagna, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e' eliminato conformemente all'articolo 31. Ciascuno elemento fisso applicato dal Regno di Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli articoli 37 e 40. 6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data dell'adesione.

Atto - art. 54

Articolo 54 Il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con la Repubblica portoghese gli articoli da 30 a 53, con riserva delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3.

Atto - art. 55

Articolo 55 L'articolo 48 del trattato CEE e' applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra la Spagna e gli altri stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 56 a 59 del presente atto.

Atto - art. 56

Articolo 56 1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1993 in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli. Il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini spagnoli, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia il Regno di Spagna ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini spagnoli. 2. Dal 1 gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1. Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.

Atto - art. 57

Articolo 57 1. Fino al 31 dicembre 1990 l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' applicabile in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli alle condizioni indicate qui di seguito: a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata su tutto il territorio di questo stato membro. Tuttavia il beneficio del diritto sopra menzionato puo' essere limitato ai membri della famiglia di lavoratori spagnoli che sono installati in un altro stato membro ad una data anteriore definita a norma di accordi speciali bilaterali conclusi prima della data della firma del presente atto e concernenti le condizioni di accesso all'impiego dei membri della famiglia dei lavoratori spagnoli dopo l'adesione. b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza e' ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1989. Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni piu' favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali. 2. Il regime di cui al paragrafo 1 e' applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.

Atto - art. 58

Articolo 58 Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 56, il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 56 che derogano al regolamento citato.

Atto - art. 59

Articolo 59 Il Regno di Spagna e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinche', al piu' tardi il 1° gennaio 1993, possa essere estesa alla Spagna l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "Sedoc", e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Atto - art. 60

Articolo 60 1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori spagnoli occupati in uno stato membro che non sia la Spagna, i cui membri della famiglia risiedono in Spagna. Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia. 2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori spagnoli le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale: a) Spagna - Belgio - Articolo 20, paragrafi 2 e 3 della convenzione generale del 28 novembre 1956, - Articoli 59, 60 e 61 dell'accordo amministrativo del 30 luglio 1969. b) Spagna - Germania Articolo 40, paragrafo 1, punti da 1) a 4) della convenzione del 4 dicembre 1973, nel testo di cui all'articolo 2 dell'accordo modificatore del 17 dicembre 1975. c) Spagna - Italia - Articoli 25 e 26 della convenzione del 30 ottobre 1979, - articoli 31 e 32 dell'accordo amministrativo del 30 ottobre 1979. d) Spagna - Lussemburgo - Articolo 29 della convenzione dell'8 maggio 1969, nel testo di cui all'articolo 3 del secondo accordo complementare del 29 marzo 1978, - articolo 30 dell'accordo amministrativo del 25 maggio 1971. e) Spagna - Paesi Bassi - Articolo 37, paragrafi 2 e 5 della convenzione del 5 febbraio 1974, - articoli 46 e 47 dell'accordo amministrativo del 5 febbraio 1974. f) Spagna - Portogallo - Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969, - articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970. g) Spagna - Regno Unito - Articolo 22 della convenzione del 13 settembre 1974, - articolo 17 dell'accordo del 30 ottobre 1974.

Atto - art. 61

Articolo 61 1. Il Regno di Spagna puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 62 a 66, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, dei 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' spagnole e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione, la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Atto - art. 62

Articolo 62 Il Regno di Spagna puo' differire: a) fino al 31 dicembre 1988, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione e la proprieta' di valori mobiliari, b) fino al 31 dicembre 1990, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione, il possesso o lo sfruttamento di beni immobili.

Atto - art. 63

Articolo 63 Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione degli investimenti immobiliari negli altri stati membri, effettuati da persone residenti in Spagna, nella misura in cui questi investimenti non siano in relazione con l'emigrazione nel quadro della libera circolazione dei lavoratori o nel quadro del diritto di stabilimento.

Atto - art. 64

Articolo 64 Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1988 la liberalizzazione delle acquisizioni, effettuate negli altri stati membri da persone residenti in Spagna, di titoli stranieri negoziati in borsa. Tuttavia la liberalizzazione delle acquisizioni: - di questi titoli, da parte di compagnie di assicurazione, banche di deposito e banche industriali, fino a concorrenza del 10% dell'aumento delle loro risorse proprie, - di questi titoli, da parte di fondi e societa' di investimento mobiliare, alle condizioni prescritte dalle norme nazionali che disciplinano questi fondi e societa', - di valori a reddito fisso emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, deve essere realizzata dal momento dell'adesione.

Atto - art. 65

Articolo 65 Se le circostanze lo permettono il Regno di Spagna attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista agli articoli 62, 63 e 64 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

Atto - art. 66

Articolo 66 Per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione la Commissione puo' procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

Atto - art. 67

Articolo 67 1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1. 3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date diverse o termini piu' brevi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.

Atto - art. 68

Articolo 68 Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 70 i prezzi da applicare in Spagna sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Se, per un prodotto determinato, non esiste la definizione del prezzo spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna e' fissato in funzione dei prezzi effettivamente costatati sui mercati spagnoli durante un periodo rappresentativo da stabilire. Tuttavia, in mancanza di dati sui prezzi relativi ad alcuni prodotti sul mercato spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna e' calcolato a partire dal prezzo esistente netta Comunita' nella sua composizione attuale per prodotti o gruppi di prodotti analoghi o con i quali sono in concorrenza.

Atto - art. 69

Articolo 69 1. Qualora alla data dell'adesione si costati che la differenza tra il livello del prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.

Atto - art. 70

Articolo 70 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 68 conduca in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione 11 e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe; il prezzo in Spagna e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Spagna si applica il prezzo comune. 3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 68; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Tuttavia, il prezzo in Spagna e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune. Inoltre, se i prezzi spagnoli espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986, hanno condotto ad un superamento della differenza esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, il prezzo in Spagna risultante dall'applicazione dei due commi precedenti, e' diminuito di un importo da stabilire equivalente ad una parte di superamento in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione. Fatta salvo la lettera b) il prezzo corrente e' applicato al mercato del riavvicinamento. b) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia sensibilmente piu' elevato del prezzo comune, alla fine del quarto anno successivo all'adesione il Consiglio precede ad una analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' in particolare prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nel limite della durata massima del periodo di applicazione delle misure transitorie, nonche' decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che, in deroga al paragrafo 2, il prezzo di uno o piu' prodotti in Spagna si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo da effettuare. In tal caso, il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.

Atto - art. 71

Articolo 71 Qualora, alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Spagna sia superiore al prezzo comune.

Atto - art. 72

Articolo 72 Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali, nella sezione II, e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 68 e 70, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e fra la Spagna e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole di cui sopra e', se del caso, corretto per tener conto anche dell'incidenza degli aiuti nazionali che il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere ai sensi dell'articolo 80. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del punto 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore. b) Negli scambi fra la Spagna ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stesso stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 53, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Atto - art. 73

Articolo 73 Qualora, per un prodotto, il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che, in applicazione dell'articolo 72, viene dedotto dagli oneri all'importazione oppure, qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi le misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 74

Articolo 74 1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dal Regno di Spagna in materia di intervento sul suo mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino al 31 dicembre 1989 per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La Comunita' partecipera' tuttavia al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate dal Regno di Spagna durante la fase di verifica della convergenza applicabile a questi prodotti alle condizioni previste nell'articolo 133. A partire dalla seconda fase, le spese in materia d'intervento sul mercato interno spagnolo e di concessione di restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 75

Articolo 75 Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, si applicano le seguenti disposizioni: 1. Fatti salvi i capitoli 4 e 5, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 12,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: a) per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, il disarmo tariffario e' effettuato nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, secondo le modalita' seguenti: - per i prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento, i dazi sono progressivamente aboliti in undici tappe annue secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986: 10%, - il 1 gennaio 1987: 10%, - il 1 gennaio 1988: 10%, - il 1 gennaio 1989: 10%, - il 1 gennaio 1990: 25%, - il 1 gennaio 1991: 15%, - il 1 gennaio 1992: 4%, - il 1 gennaio 1993: 4%, - il 1 gennaio 1994: 4%, - il 1 gennaio 1995: 4%, - il 1 gennaio 1996: 4%, - per gli altri prodotti, i dazi doganali sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. b) Per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi doganali sono progressivamente aboliti in otto tappe del 12,5% all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione. c) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna applicano senza modifiche i rispettivi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94. Alla scadenza di questo periodo sono abolite integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e sono aboliti progressivamente i dazi doganali secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. 2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, al Fine dell'instaurazione da parte del Regno di Spagna della tariffa doganale comune, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per i prodotti seguenti: - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68, - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa, - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento, il Regno di Spagna applica integralmente dal 1 marzo 1986 i dazi della tariffa doganale comune. b) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per tutti i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta al 90,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta all'81,8% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 72,7% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 63,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 54,5% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta al 45,4% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 36,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 27,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 18,1% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 9% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. c) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica senza modifiche i suoi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94. Alla scadenza di questo periodo il Regno di Spagna abolisce integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi, il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. d) Per gli altri prodotti: aa) a decorrere dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica i dazi della tariffa doganale comune se i suoi dazi di base sono inferiori o uguali a quelli della tariffa doganale comune, fatta eccezione: - per il miele naturale della voce 04.06 della tariffa doganale comune e per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune in otto tappe del 12,5%, che hanno luogo il 1 marzo 1986 e il 1 gennaio degli anni da 1987 a 1993, - per il cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto della voce 18.01 della tariffa doganale comune e per il caffe' non torrefatto e non decaffeinizzato della sottovoce 09.01 A 1 a) della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune; bb) qualora i dazi di base spagnoli siano superiori ai dazi della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: i) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; ii) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base e' quello definito all'articolo 30. Tuttavia: - per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio di base e' quello che figura di fronte a ciascuno di essi, - per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti "regolatori" o "compensativi variabili", il dazio di base e' fissato ad un livello da determinare alle condizioni previste nell'articolo 91, rappresentativo per la campagna 1984/1985. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che: a) il Regno di Spagna proceda, a sua richiesta: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento dei dazi doganali applicabili ai prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a); b) la Comunita' nella sua composizione attuale proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dalla Spagna. Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati: a) non occorre una decisione affinche' il Regno di Spagna proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; il Regno di Spagna informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate; b) la Commissione puo' sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Spagna. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri. 5. In caso di difficolta' particolari sul mercato dei prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna puo' essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, a: a) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dei dazi all'importazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale; b) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della differenza esistente tra i suoi dazi di base e il dazio della tariffa doganale comune; c) aumentare, durante il periodo strettamente necessario per eliminare le difficolta' incontrate, i dazi all'importazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Atto - art. 76

Articolo 76 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna e i paesi terzi, si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo II della parte quarta, concernenti l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e la progressiva abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se al momento dell'adesione esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato in Spagna o in un altro stato membro. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995, nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. II Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare il Regno di Spagna a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Atto - art. 77

Articolo 77 Fatto salvo l'articolo 94, il Regno di Spagna puo' applicare, secondo modalita' da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza da, paesi terzi: a) Fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico b) fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico c) per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale, di cui all'articolo 81, diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Atto - art. 78

Articolo 78 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, viene riscosso sulle importazioni dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per le importazioni in Spagna l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1985, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione; questo importo non puo' tuttavia superare il livello dell'elemento protettivo comunitario fissato per lo stesso prodotto. Qualora particolari difficolta' di quantificazione non consentano di determinare l'elemento protettivo applicabile in Spagna, questo stato membro applica immediatamente l'elemento protettivo comunitario. Tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. L'articolo 75 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo e' considerato come elemento di base. Tuttavia, le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in otto tappe del 12,5%, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

Atto - art. 79

Articolo 79 1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali, nel paragrafo 2, e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Spagna si applicano le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986 e' uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dal Regno di Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale il 1 marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Spagna il 1 marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione: - l'aiuto comunitario e' introdotto in Spagna a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - oppure il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Spagna all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.

Atto - art. 80

Articolo 80 1. Fatto salvo l'articolo 79, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. 2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 91, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressivita', nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo. 3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si puo' derogare alla scala di degressivita' di cui al paragrafo 2.

Atto - art. 81

Articolo 81 1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, qui di seguito denominato "MCS". L'MCS e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995, eccezion fatta per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), punto cc), per i quali esso e' applicabile dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1995. 2. Sono sottoposti all'MCS: a) per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' nella sua composizione attuale, i prodotti seguenti: - prodotti del settore ortofrutticolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, - prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79, - patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune; b) per quanto riguarda le importazioni in Spagna, i prodotti seguenti: aa) i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79: bb) Parte di provvedimento in formato grafico cc) Parte di provvedimento in formato grafico dd) Parte di provvedimento in formato grafico 3. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS: a) prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti; b) ortofrutticoli, al piu' tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti; c) gli altri prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti. Per quanto concerne questi prodotti, si terra' conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione. 4. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, essendo competente in materia il comitato di gestione istituito da tale regolamento, di assoggettare all'MCS, per il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, le importazioni in Spagna di tuberiseme di patata di qualita' inferiore della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune. 5. In caso di particolari difficolta' puo' essere deciso, a richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 82, di completare l'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS all'importazione in Spagna per quanto concerne i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, non menzionati al paragrafo 2, lettera b). 6. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'MCS nel corso dell'anno precedente.

Atto - art. 82

Articolo 82 1. E' istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentati degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti. 5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Atto - art. 83

Articolo 83 1. Di norma all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti all'MCS. Per le patate di primizia il bilancio e' stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed e' competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento. Questo bilancio e' stabilito di norma in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna o nella Comunita' nella sua composizione attuale; in base a tale bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsione concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo che inizia il 1 marzo 1986 e fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, e' stabilito un bilancio specifico per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.

Atto - art. 84

Articolo 84 1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all'articolo 83, viene fissato un quantitativo "obiettivo" per le importazioni in Spagna: - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune, - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto dd). 2. Il quantitativo "obiettivo" valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla campagna precedente sono: Parte di provvedimento in formato grafico Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativi "obiettivo" di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalita' di stesura del bilancio di previsione di cui all'articolo 83. 3. Se necessario, si precede alla ripartizione dei quantitativi "obiettivo" di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo "obiettivo" puo' essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2. All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.

Atto - art. 85

Articolo 85 1. Fatto salvo l'articolo 84, paragrafo 4, nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate e prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza: - le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui al paragrafo 3, - la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate. 2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causasse una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro puo' chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui in tale paragrafo. A tale scopo la Commissione adotta una decisione entro ventiquattro ore dal momento della ricezione della richiesta. Se la decisione della Commissione non e' adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente puo' prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione. Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma. 3. Le misure definitive sono adottate al piu' presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Queste misure possono, tra l'altro, comprendere: a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni; b) in funzione della gravita' della situazione, valutata in base, tra l'altro, all'evoluzione dei prezzi di mercato e ai quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunita' nella sua composizione attuale o sul mercato spagnolo. Le misure di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunita', nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune sue regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico. 4. L'applicazione dell'MCS non puo' in nessun caso avere l'effetto di trattare i prodotti in provenienza dalla Spagna o dalla Comunita' nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli, smerciati nelle regioni interessate, in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita.

Atto - art. 86

Articolo 86 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio spagnolo al 1 marzo 1986, che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Spagna ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare alle condizioni previste dall'articolo 91. La nozione di scorta normale di riporto e' definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione di mercato.

Atto - art. 87

Articolo 87 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 68, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo: - se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi o - se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.

Atto - art. 88

Articolo 88 1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 91, adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese. 2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 91 o alla procedura prevista dall'articolo 89, paragrafo 1.

Atto - art. 89

Articolo 89 1. Salvo disposizione contraria in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Tali disposizioni possono, tra l'altro, prevedere misure adeguate per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Atto - art. 90

Articolo 90 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente capo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta' nella Comunita', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando dall'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Atto - art. 91

Articolo 91 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate negli articoli 75, punto 3 e 80, 86, 88, 126 e 144. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 90 paragrafo 1, adottano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.

Atto - art. 92

Articolo 92 1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 68 e 72 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per la Spagna viene ravvicinato al livello del prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Spagna viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Spagna viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione necessaria per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione fin dall'inizio della campagna successiva a tale constatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 72 e' adeguato, se del caso, in base alla differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna.

Atto - art. 93

Articolo 93 1. Per i semi oleosi, l'articolo 68 si applica ai prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e al prezzo di obiettivo dei semi di soia. Per i semi di lino il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per la Spagna vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci tappe, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. 3. I prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo per i semi di soia, applicabili in Spagna, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE, esclusi i prodotti a base di olio d'oliva e di quelli della voce n. 15.13 della tariffa doganale comune, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 94

Articolo 94 1. Fino al 31 dicembre 1990 il Regno di Spagna applica, secondo modalita' da determinare, un regime di controllo: a) dei quantitativi di prodotti di cui: - alla lettera a), esclusi i semi di soia, della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune, - alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, dell'articolo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, sul mercato interno spagnolo, per mantenere questi quantitativi ad un livello stabilito in base al consumo medio raggiunto in Spagna durante gli anni 1983 e 1984; questo livello viene adeguato in funzione dell'evoluzione prevedibile del fabbisogno di approvvigionamento, b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli di cui alla lettera a) e la margarina, per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima, il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985. Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicabili all'importazione in Spagna con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazioni tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi. 2. Fino al 31 dicembre 1990 l'importazione di semi di soia in Spagna e' sottoposta all'impegno di esportare gli oli ottenuti dalla loro triturazione e prodotti oltre il quantitativo ammesso sul mercato spagnolo ai sensi del paragrafo 1, lettera a). 3. In circostanze eccezionali, il regime di controllo definito nel presente articolo puo' essere modificato, per i prodotti che vi sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Atto - art. 95

Articolo 95 1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986. Questo aiuto viene fissato per la prima volta e ravvicinato, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 79. L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva viene introdotto in Spagna, a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Spagna, e': - introdotto in Spagna dall'inizio della prima campagna che segue l'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo d'applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo i casi, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Spagna, al livello del prezzo comune. Allo scadere del periodo di cui al primo comma l'aiuto concesso in Spagna e' uguale alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in questo stato membro e il prezzo del mercato mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Regno di Spagna all'importazione dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Spagna e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Spagna, sono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di questi semi e quello dei semi importati dai paesi terzi. 4. Nel calcolo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole si tiene inoltre conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Atto - art. 96

Articolo 96 Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone, nonche' per i semi di girasole, prodotti in Spagna. Questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri effettivamente paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale, prendendo in considerazione la produzione piu' elevata costatata nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Atto - art. 97

Articolo 97 1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all'articolo 94, il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta a 83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta a 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta a 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta a 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta a 16,5% della differenza iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 98

Articolo 98 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere applicabili in Spagna sono fissati ad un livello corrispondente a quello dei prezzi costatati in questo stato membro sotto il regime nazionale precedente, durante un periodo rappresentativo da determinare. In seguito, la differenza tra questi prezzi e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte applicabile in Spagna durante il periodo rappresentativo di cui al primo comma viene ridotta progressivamente, in modo che sia pari alla meta' della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento. L'articolo 70 si applica mutatis mutandis; l'articolo 72 e' del pari applicabile. Tuttavia, l'importo compensativo per il latte scremato e il latte scremato in polvere, destinati all'alimentazione animale, puo' essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. L'importo compensativo per i prodotti lattiero caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 99

Articolo 99 1. Fino al 31 dicembre 1986 e fatto salvo il secondo comma, il Regno di Spagna puo' mantenere concessioni nazionali di esclusivita' a favore delle centrali lattiere per quanto concerne la commercializzazione del latte fresco pastorizzato prodotto in Spagna. Queste concessioni non possono ostacolare la libera circolazione, in Spagna, del latte fresco pastorizzato importato dagli stati membri attuali. 2. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le misure prese in applicazione del paragrafo 1.

Atto - art. 100

Articolo 100 L'articolo 68 si applica al prezzo garantito in Spagna e al prezzo d'acquisto all'intervento nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. Gli articoli 70 e 72 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento applicabili in Spagna.

Atto - art. 101

Articolo 101 L'importo compensativo per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 102

Articolo 102 L'articolo 79 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Atto - art. 103

Articolo 103 1. L'articolo 68 e, se del caso, l'articolo 70 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'. 2. Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Atto - art. 104

Articolo 104 L'articolo 79 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Atto - art. 105

Articolo 105 L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e' integralmente applicato in Spagna fin dal primo raccolto successivo all'adesione.

Atto - art. 106

Articolo 106 L'articolo 79 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Atto - art. 107

Articolo 107 L'articolo 79 si applica all'aiuto per i bachi da seta.

Atto - art. 108

Articolo 108 Gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, l'importo compensativo e' corretto, nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, dell'incidenza del contributo per la perequazione delle spese di magazzinaggio.

Atto - art. 109

Articolo 109 Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 110

Articolo 110 Fino al 31 dicembre 1995 al piu' tardi, il Regno di Spagna e' autorizzato a concedere un aiuto nazionale di adeguamento ai produttori di barbabietole da zucchero. Tale aiuto e' concesso solo per le barbabietole A e B, quali definite dal regolamento (CEE) n. 1785/81. L'importo di tale aiuto non puo' superare il 23,64% del prezzo di base delle barbabietole, fissato dalla Comunita' per la campagna di commercializzazione in questione.

Atto - art. 111

Articolo 111 1. Nel settore dei cereali, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano ai prezzi di intervento. 2. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 112

Articolo 112 Il peso specifico minimo dell'orzo che puo' essere accettato all'intervento in Spagna e' fissato rispettivamente: - per il periodo dal 1 marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl, - per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl, - per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl. L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna e' pari: - al 4% per il periodo dal 1 marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987, - del 3% per la campagna 1987/1988, - del 2% per la campagna 1988/1989.

Atto - art. 113

Articolo 113 L'articolo 79 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Atto - art. 114

Articolo 114 1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non e' applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione. 2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato. 3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 24 di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.

Atto - art. 115

Articolo 115 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello applicabile alle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 116

Articolo 116 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 2. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo per le carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 117

Articolo 117 1. Nel settore del riso, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento del risone. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, e' derivato da quello applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo di entrata.

Atto - art. 118

Articolo 118 Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, si applicano in Spagna le seguenti disposizioni: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 e' fissato in base: - al prezzo fissato in Spagna sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Spagna ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Spagna e' modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalita' previste dall'articolo 70, - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per la Spagna fin dal momento dell'adesione. 3. a) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, per i prodotti trasformati a base di pomodoro l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna e' derivato dall'aiuto calcolato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunita' nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie spagnole e quelle della Comunita', viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza esistente tra l'aiuto fissato per la Spagna e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, sara' applicato, conformemente all'articolo 72, punto 3, lettera a) e riscosso dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi. Tuttavia, alla scadenza del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, non viene riscosso alcun importo compensativo allorche' sia provato che il prodotto spagnolo non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso in Spagna. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Spagna puo' superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale. b) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna e' limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di >prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 370.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 209.000 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 88.000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti a base di pomodoro. Al termine di questo periodo, i quantitativi sopra fissati, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari, registrati durante il periodo in questione, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Durante la quinta e sesta campagna successive all'adesione, per i prodotti a base di pomodoro, nonche' per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna e' derivato dall'aiuto fissato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. Tuttavia, per i prodotti diversi da quelli a base di pomodoro, e qualora le spese di trasformazione constatate in Spagna per un prodotto, durante un periodo rappresentativo da determinare, alle condizioni del precedente regime nazionale, risultino inferiori di almeno il 10% alle spese di trasformazione valide nella Comunita' nella sua composizione attuale, l'aiuto concesso in Spagna per tale prodotto e' derivato tenendo conto parimenti della differenza tra le spese di trasformazione constatate. Le spese di trasformazione constatate in Spagna vengono progressivamente ravvicinate alle spese constatate nella Comunita' nella sua composizione attuale, secondo le medesime norme gia' previste dall'articolo 70 per il ravvicinamento dei prezzi. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Spagna dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna e' limitata ad un quantitativo di 80.000 tonnellate, peso netto, di prodotto finito. 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo, le spese di trasformazione e l'aiuto validi nella Comunita' nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunita' nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Atto - art. 119

Articolo 119 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Spagna, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Spagna ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Spagna e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 70. La compensazione finanziaria applicabile in Spagna al momento di ciascuna fase di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei punti 1 o 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per la Spagna. 4. Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione sono limitati ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un quantitativo di materie prime pari a: - 30.000 tonnellate per le arance della varieta' "bianca comune", - 7.600 tonnellate per le arance delle varieta' pigmentate, - 26.000 tonnellate per i limoni.

Atto - art. 120

Articolo 120 1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Spagna al 1 marzo 1986, e' fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Spagna e' corretto per un importo pari: - all'eventuale differenza esistente fra il prezzo di obiettivo in Spagna e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e - all'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 79 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Atto - art. 121

Articolo 121 1. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, gli articoli 68 e 70 si applicano al prezzo limite per l'intervento. Per gli altri piselli, fave e favette, il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo per tali prodotti. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Spagna ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza della eventuale differenza esistente tra il prezzo limite applicato in Spagna e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le riduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Spagna e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Spagna e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 122

Articolo 122 1. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzo previsti dall'articolo 70: - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco e' fissato ad un livello tale che il rapporto tra il prezzo d'acquisto del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria in tale stato membro e il prezzo di orientamento sia pari al 50%, - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso e' derivato dal prezzo di orientamento per il vino da tavola bianco, applicando il medesimo rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione attuale tra i prezzi di orientamento dei vini da tavola del tipo Al e del tipo RI, - il prezzo di acquisto dei vini da tavola di cui al primo trattino e' fissato al livello del prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicata in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare, - il prezzo minimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari al 72% del prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino da tavola, - il prezzo del vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari: - all'80% del prezzo di orientamento del vino da tavola bianco, - all'81,5% del prezzo di orientamento del vino da tavola rosso. 2. L'articolo 70 si applica ai prezzi di orientamento dei vini da tavola. Durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991: - il rapporto tra il prezzo di orientamento e i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, applicabili in Spagna, viene progressivamente allineato, per frazioni uguali, al rapporto esistente tra questi prezzi nella Comunita' nella sua composizione attuale, - fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, per quanto riguarda il rapporto tra il prezzo di orientamento e il prezzo di cui al paragrafo 1, terzo trattino, il livello di prezzo corrispondente al 40% previsto dall'articolo 41, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, viene raggiunto secondo il ritmo previsto nel primo trattino del presente paragrafo.

Atto - art. 123

Articolo 123 1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale, per i prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dalla Spagna, che sono soggetti alla fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune di mercato. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza esistente tra i prezzi di orientamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, valutata secondo le diverse categorie di vini e in funzione della loro qualita'. b) Un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a), per taluni vini a denominazione di origine e gli altri prodotti che potrebbero creare perturbazioni sul mercato. L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola secondo modalita' da determinare. 3. Per l'importo regolatore e' previsto un livello massimo tale da garantire condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo, questo importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto maggiorando il prezzo di orientamento applicabile in Spagna, per il prodotto in questione, dell'importo regolatore e dei dazi doganali ad esso applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per tale prodotto nel corso della campagna considerata. 4. Tenendo conto della particolare situazione del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di fissare un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di tali prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna. Questo importo e' fissato ad un livello tale da garantire una corrente di scambi normale tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, che non crei perturbazioni sul mercato spagnolo per i prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 124

Articolo 124 Ai fini dell'applicazione, fino al termine della campagna 1989/1990, della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, il volume totale delle produzioni medie di vini da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola destinati alla vinificazione, ottenuti nelle varie regioni di produzione in Spagna durante le tre campagne consecutive di riferimento, e' fissato a 27,5 milioni di ettolitri.

Atto - art. 125

Articolo 125 1. Durante il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo e' ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino bianco, con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso. Il prodotto di detto taglio puo' circolare soltanto in territorio spagnolo. 2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, nella Comunita' nella sua composizione attuale e' vietato il taglio dei vini spagnoli, diversi dai vini da tavola bianchi, con vini degli altri stati membri, salvo casi eccezionali da determinare. Durante tale periodo, i vini spagnoli di cui sopra possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri soltanto a condizione che siano soggetti a disposizioni che permettano di determinarne l'origine e di seguirne i movimenti commerciali.

Atto - art. 126

Articolo 126 1. Fino alla fine del 1995, i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1 gennaio 1985 nelle regioni di Asturias, Cantabria, Galicia, Guipuzcoa e Viscaya, il cui elenco deve essere determinato alle condizioni previste dall'articolo 91, possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. Per i vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol., l'indicazione della gradazione deve figurare sull'etichetta. 2. I vini da tavola di cui al paragrafo 1 possono circolare soltanto in territorio spagnolo.

Atto - art. 127

Articolo 127 Fino al 31 dicembre 1990, i vini da tavola prodotti in Spagna e immessi al consumo sul mercato di tale stato membro possono avere un tenore di acidita' totale non inferiore a 3,4 g/l, espresso in acido tartarico.

Atto - art. 128

Articolo 128 Fino al termine della campagna 1992/1993, l'importo, applicabile in Spagna, dell'aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79, e' fissato tenendo conto della differenza tra i costi, per tale stato membro, dell'arricchimento ottenuto mediante i prodotti di cui sopra e l'arricchimento ottenuto mediante saccarosio.

Atto - art. 129

Articolo 129 Fino al 31 dicembre 1995, l'utilizzazione delle denominazioni composte "British Sherry", "Irish Sherry" e "Cyprus Sherry" e' autorizzata sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Durante il 1995 il Consiglio riesamina questa misura e, deliberando secondo le procedure previste dall'articolo 43 del trattato CEE, adotta qualsiasi modifica di questa misura su proposta della Commissione tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate.

Atto - art. 130

Articolo 130 Nel settore delle carni ovine l'articolo 68 e' applicabile al prezzo di base.

Atto - art. 131

Articolo 131 Gli ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 sono soggetti ad una transizione specifica che si suddivide in due fasi: - la prima fase, detta di verifica di convergenza, inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1989; - la seconda fase inizia il 1 gennaio 1990 e termina il 31 dicembre 1995. Il passaggio dalla prima alla seconda fase e' automatico.

Atto - art. 132

Articolo 132 1. Durante la prima fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 131, la regolamentazione vigente sotto il precedente regime nazionale per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli 133, 134 e 135. 2. Pertanto, in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Spagna della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima fase. E' inoltre differita, fino al termine e della prima fase, l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Regno di Spagna delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.

Atto - art. 133

Articolo 133 1. Per permettere al settore spagnolo degli ortofrutticoli di integrarsi in modo armonioso e completo, al termine della prima fase, nel quadro della politica agricola comune, il Regno di Spagna adattera' progressivamente, l'organizzazione del proprio mercato interno secondo gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2. 2. Gli obiettivi generali da conseguire sono i seguenti: - applicazione progressiva delle norme di qualita' a tutti i prodotti interessati, e rigorosa applicazione degli obblighi che ne derivano; - sviluppo di organizzazioni di produttori ai sensi della regolamentazione comunitaria; - istituzione di un organismo e costituzione di un infrastruttura materiale e umana in grado di realizzare le operazioni di pubblico intervento previste dalla regolamentazione comunitaria; - istituzione di una rete per il rilevamento quotidiano dei corsi sui mercati rappresentativi da definire, in funzione dei vari prodotti; - liberalizzazione degli scambi intesa ad instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato spagnolo, nonche' adattamento degli adeguamenti commerciali settoriali all'esportazione, al fine di renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione. 3. Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali: a) la regolamentazione comunitaria nel settore sociostrutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica in Spagna fin dal momento dell'adesione; b) la Comunita' partecipa al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate in Spagna durante la prima fase dalle organizzazioni di produttori per determinati prodotti rispondenti alle norme comuni di qualita'. Tuttavia, la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunita' si limita, per ciascun prodotto, alla percentuale di produzione ottenuta dalle organizzazioni di produttori in Spagna, riconosciute dalla Commissione conformi alla regolamentazione comunitaria per quanto riguarda sia le condizioni di costituzione sia le condizioni di funzionamento. Per ciascuna campagna, la Commissione rileva la percentuale di produzione di cui al comma precedente; a tal fine, procede a controlli sul posto, in collaborazione con le autorita' spagnole.

Atto - art. 134

Articolo 134 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali, la Commissione elabora, durante il periodo transitorio, un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' spagnole. 2. In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Spagna, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati. - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali o specifiche. 3. La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione - tempestivamente, prima della fine del quarto anno dall'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario. 4. Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni al Regno di Spagna sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Atto - art. 135

Articolo 135 Durante la prima fase, il Regno di Spagna applica le seguenti discipline: 1. Una disciplina di prezzo: a) Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna fissa prezzi istituzionali per i prodotti per i quali esistono prezzi comuni, secondo criteri che si avvicinino il piu' possibile a quelli definiti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, in funzione di un periodo di riferimento da determinare, ad un livello corrispondente alla realta' economica. b) Qualora tali prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni, gli aumenti annui di prezzo non possono, in linea di massima, superare in valore l'aumento dei prezzi comuni. In nessun caso i prezzi spagnoli possono superare il livello dei prezzi comuni. c) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino superiori ai prezzi comuni, il prezzo spagnolo non puo' essere aumentato rispetto al proprio livello precedente. Inoltre, il Regno di Spagna adegua i propri prezzi nella misura atta ad evitare un ampliamento del divario tra i suoi prezzi e i prezzi comuni. d) Il Regno di Spagna puo' adeguare i propri prezzi qualora gli interventi sul mercato raggiungano un volume ingiustificato. In tal caso, il prezzo adeguato si sostituisce al prezzo originario per l'applicazione delle norme di cui alle lettere b) e c). e) La Commissione si accerta che le norme sopra indicate vengano rispettate. Qualsiasi supero del livello di prezzo derivante dall'applicazione di queste norme non verra' preso in considerazione al momento di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda fase, di cui all'articolo 148. 2. Una disciplina degli aiuti: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere durante la prima fase i propri aiuti nazionali. Tuttavia, durante tale periodo, il Regno di Spagna provvede a smantellare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune. 3. Una disciplina di produzione: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna applica le stesse discipline di produzione eventualmente applicabili negli altri stati membri o negli stati membri che si trovino in situazione analoga per quanto riguarda tale disciplina.

Atto - art. 136

Articolo 136 1. Fatti salvi gli articoli 75, 137, 138 e 139, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all'articolo 131, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione. 2. Fatti salvi l'articolo 75, paragrafo 2 e l'articolo 140, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione. 3. Fatto salvo l'articolo 141, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 131 e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.

Atto - art. 137

Articolo 137 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno di Spagna elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e di ogni misura d'effetto equivalente, nonche' di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale: Parte di provvedimento in formato grafico 3. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione tra gli operatori economici. b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, e' fissato: - o al 3% della media della produzione annua spagnola nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali siano disponibili statistiche, - o alla media delle importazioni spagnole, realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali sono disponibili statistiche, qualora quest'ultimo criterio dia come risultato un volume maggiore. c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 10% all'inizio di ciascun anno. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto. d) Qualora le importazioni effettuate in Spagna durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Spagna sono abolite. e) Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale, diminuito di un sesto. 4. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2, le importazioni in Spagna dei prodotti elencati qui di seguito sono soggette all'applicazione di un calendario corredato di quantitativi d'importazione definiti in funzione del contingente fissato per ogni anno: Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 138

Articolo 138 Durante la prima fase, il Regno di Spagna non concede, in linea di massima, aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, qualora aiuti o sovvenzioni del genere risultino necessari, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali o, in mancanza, tra i prezzi constatati in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142.

Atto - art. 139

Articolo 139 1. Dal 1 marzo 1936, il Regno di Spagna elimina l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura d'effetto equivalente all'esportazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui all'articolo 131. 2. Tuttavia, durante la prima fase, il Regno di Spagna puo' mantenere gli adeguamenti commerciali settoriali applicati all'esportazione, adattandoli pero', durante tale fase, per renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione alla fine di questa fase.

Atto - art. 140

Articolo 140 1. In deroga all'articolo 136, paragrafo 2, le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dalla Spagna, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% il secondo anno, - 6% il terzo anno, - 8% il quarto anno, successivi alla data dell'adesione. 2. Negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i paesi terzi, durante la prima fase i corsi dei prodotti spagnoli non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento.

Atto - art. 141

Articolo 141 1. Durante la prima fase, in linea di massima la Comunita' nella sua composizione attuale non concede restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati in Spagna. Tuttavia, qualora la concessione di restituzioni del genere risulti necessaria, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali, o in mancanza, tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142. 2. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 142

Articolo 142 L'applicazione da parte del Regno di Spagna degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 138 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 141 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - una sovvenzione all'esportazione dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna, e' oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dal regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al punto 1; tale esame riguarda, in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato spagnolo, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, il Regno di Spagna o la Commissione.

Atto - art. 143

Articolo 143 Fatto salvo l'articolo 137, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi. Tuttavia, in materia di prezzi di riferimento il Regno di Spagna applica all'importazione da paesi terzi il regime applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei suoi confronti a norma dell'articolo 140, paragrafo l.

Atto - art. 144

Articolo 144 Fino ai 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' mantenere, secondo modalita' da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 91, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 137, paragrafo 2, provenienti da paesi terzi.

Atto - art. 145

Articolo 145 Fino all'inizio della seconda fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a differire per i prodotti di cui all'articolo 131 l'applicazione progressiva, all'importazione, delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a determinati paesi terzi.

Atto - art. 146

Articolo 146 1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 142. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Atto - art. 147

Articolo 147 A decorrere dalla seconda fase, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 131 si applica pienamente in Spagna, fatti salvi gli articoli 75, 81, 82, 83, 85, nonche' gli articoli da 148 a 153.

Atto - art. 148

Articolo 148 1. Fatto salvo l'articolo 135, punto 1, lettera e), fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 149, i prezzi da applicare in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono fissati, secondo le regole previste dalla relativa organizzazione comune dei mercati, al livello dei prezzi fissati in Spagna al termine della prima fase. 2. Qualora all'inizio della seconda fase si constati che il divario tra il livello di prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minimo, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. Il divario di prezzo si considera minimo quando e' inferiore o pari al 3% del prezzo comune.

Atto - art. 149

Articolo 149 Se l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1, conduce in Spagna ad un livello di prezzo differente da quello dei prezzi comuni, i prezzi applicabili in Spagna vengono ravvicinati ai prezzi comuni in sei fasi successive a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. I prezzi comuni vengono applicati in Spagna al momento del sesto ravvicinamento.

Atto - art. 150

Articolo 150 L'articolo 76, paragrafo 1 e gli articoli 80, 87 e 90 si applicano in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990. Tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 di cui all'articolo 90 e' sostituita da quella del 31 dicembre 1991.

Atto - art. 151

Articolo 151 Qualora, nel corso della prima fase, venga istituito un aiuto nell'ambito della politica agricola comune, tale aiuto viene introdotto in Spagna, oppure il livello dell'aiuto analogo esistente in Spagna viene ravvicinato al livello comune in sei fasi, applicando per analogia l'articolo 79.

Atto - art. 152

Articolo 152 1. Durante la seconda fase, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto spagnolo, calcolato come indicato alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunita', - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non puo' essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta spagnolo e' calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore grossista nella Comunita' nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dalla Spagna, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente applicato conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto spagnolo corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente, ogni anno all'inizio della campagna, di un sesto del proprio importo; tuttavia, per il 1990 la riduzione si effettua il 1 gennaio. d) Se il prezzo del prodotto spagnolo, calcolato conformemente alla lettera b), e' inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto spagnolo e' pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 3. Qualora il mercato spagnolo risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, possono essere decise misure adeguate, che possono prevedere, in particolare, l'applicazione di un importo correttore secondo modalita' da determinare, per quanto riguarda le importazioni in Spagna di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Atto - art. 153

Articolo 153 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, il Regno di Spagna applica progressivamente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, il Regno di Spagna applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1990 il divario e' ridotto al'85,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991 il divario e' ridotto al 71,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992 il divario e' ridotto al 57,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993 il divario e' ridotto al 42,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994 il divario e' ridotto al 28,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995 il divario e' ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 154

Articolo 154 1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. L'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 90 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Atto - art. 155

Articolo 155 1. Fatti salvi il paragrafo 2 e il protocollo n. 2, la politica comune della pesca non e' applicabile alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione: a) determina le misure strutturali comunitarie che potrebbero essere adottate a favore dei territori di cui al paragrafo 1; b) determina le modalita' appropriate affinche' gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che la Comunita' svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di questi territori nelle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui la Comunita' e' parte contraente. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, determina, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.

Atto - art. 156

Articolo 156 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio cui si applica la politica comune della pesca e' sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Atto - art. 157

Articolo 157 Soltanto le navi di cui agli articoli 158, 159 e 160 possono esercitare la loro attivita' di pesca, nelle zone e alle condizioni in essi indicate.

Atto - art. 158

Articolo 158 1. Trecento navi determinate con le loro caratteristiche tecniche nell'elenco nominativo che figura nell'allegato IX, qui di seguito denominato "elenco di base", possono essere autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI, VII, VIII a, b, d, esclusa, durante il periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30° latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30° latitudine nord. 2. Soltanto 150 navi tipo, di cui cinque addette unicamente alla pesca delle specie diverse da quelle demersali, indicate nell'elenco di base, sono autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attivita' di pesca, a condizione che figurino su un elenco periodico adottato dalla Commissione, entro un limite di: a) 23 nelle divisioni CIEM Vb e VI, b) 70 nella divisione CIEM VII, c) 57 nella divisione CIEM VIII a, b, d. Per nave tipo s'intende una nave con potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). Il tasso di conversione per le navi con un'altra potenza sono i seguenti: - inferiore a 300 HP: 0,57, - uguale o superiore a 300 HP, ma inferiore a 400 HP: 0,76, - uguale o superiore a 400 HP, ma inferiore a 500 HP: 0,85, - uguale o superiore a 500 HP, ma inferiore a 600 HP: 0,90, - uguale o superiore a 600 HP, ma inferiore a 700 HP: 0,96, - uguale o superiore a 700 HP, ma inferiore a 800 HP: 1,00, - uguale o superiore a 800 HP, ma inferiore a 1000 HP: 1,07, - uguale o superiore a 1000 HP, ma inferiore a 1200 HP: 1,11, - superiore a 1200 HP: 2,25, - palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b): 1,00, - palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b) e equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00. Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle navi che esercitano le operazioni di pesca dette "parejas" e "trios", le potenze dei motori delle navi partecipanti vengono addizionate. 3. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base, a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di una nave per motivi di forza maggiore, sono adottati al piu' tardi il 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. Questi adattamenti non possono concernere il numero delle navi e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie ne' comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste, inoltre, le navi designate in sostituzione possono essere scelte soltanto fra quelle che figurano nell'elenco dell'allegato X.

Atto - art. 159

Articolo 159 1. Il numero delle navi tipo di cui all'articolo 158, paragrafo 2 puo' essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilita' globali di pesca attribuite alla Spagna per le popolazioni soggette al regime del totale delle catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 2. Via via che navi indicate nell'elenco di base sono messe fuori servizio e tolte da detto elenco, esse possono essere sostituite da navi della stessa categoria per la meta' della potenza delle navi cosi' soppresse, fino a che l'elenco di base si sara' stabilito ad un livello, rispetto alle risorse di pesca attribuite, tale da assicurarne uno sfruttamento normale. Le condizioni di sostituzione di cui al primo comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacita' della flotta della Comunita' nella sua composizione attuale non viene aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.

Atto - art. 160

Articolo 160 1. Sono autorizzate le seguenti attivita' di pesca specializzata: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=085U077500301600110001&dgu=1985-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-28&art.codiceRedazionale=085U0775) 2. Dal 1 gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attivita' di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tuttavia, le attivita' di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.

Atto - art. 161

Articolo 161 1. La quota del TAC delle specie soggette ai TAC e alle quote da attribuire alla Spagna e' fissata, per specie e per zona, nel modo seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. In supplemento alla quota dei TAC di nasello di cui al paragrafo 1, lettera a), durante un periodo di 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 1986 viene attribuito ogni anno un quantitativo forfettario supplementare di 4500 tonnellate. Qualora il livello globale di questi TAC superi 45000 tonnellate, questo quantitativo forfettario supplementare viene ridotto in modo da completare il livello della quota globale attribuita alla Spagna a concorrenza di 18000 tonnellate. 3. La quota da attribuire alla Spagna delle specie soggette a TAC senza ripartizione di quote e' fissata forfettariamente, per specie e per zona, nel modo seguente:

Specie Zona CIEM Quota della Spagna

a)

Melu

Vb, VI, VII, VIII a, b, d 30000 tonnellate

b)

Suro

Vb, VI, VII, VIII a, b, d 31000 tonnellate

4.

Le possibilita' di pesca determinate per la Spagna e le quote che ne risultano per gli altri stati membri della Comunita' sono fissate ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 170/83.

Atto - art. 162

Articolo 162 Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 158 e 161. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 158, 159, paragrafo 2, primo comma e 161, paragrafi 1, 2 e 3 che si riveleranno necessari, compreso l'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 158, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Atto - art. 163

Articolo 163 1. Le autorita' spagnole stabiliscono, per le attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b), elenchi di base e, per le altre attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, un elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave. Esse presentano alla Commissione progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 158, paragrafo 2 e all'articolo 160, paragrafo 1. 2. Per le navi di cui all'articolo 158 e all'articolo 160, paragrafo 1, lettera g) gli elenchi periodici coprono un periodo minimo di un mese. Per le altre categorie di navi le modalita' di attivita' sono fissate conformemente all'articolo 160, paragrafo 2 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo. Previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione che li trasmette alle autorita' spagnole e alle autorita' di controllo degli altri stati membri interessati. 3. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista, dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche che risultano necessarie per assicurare l'applicazione degli articoli da 156 a 162, nonche' quelle di cui all'allegato XI sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 164

Articolo 164 1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e' fissato annualmente: a) per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilita' di pesca attribuite; b) per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilita' relativa e della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni. 2. Le attivita' di pesca, specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitativi e secondo le stesse modalita' d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse. 3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 165

Articolo 165 1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera del Portogallo alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e del Comitato della pesca dell'Atlantico centro-est (COPACE) e sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 8, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 155. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite del 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' Fissato prima del 1 marzo 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Le modalita' di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 8. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 166

Articolo 166 Il regime definito negli articoli da 156 a 164 compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 162, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'[articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983R0170).

Atto - art. 167

Articolo 167 1. Dal momento dell'adesione la Comunita' gestisce gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta per ogni caso le decisioni appropriate per mantenere le attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Atto - art. 168

Articolo 168 1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dal Regno di Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche della Spagna e di altri paesi sono soppressi nel corso di un periodo di sette anni, nel modo seguente:

Periodo di apertura dei contingenti Quantita' globali autorizzate a dazio nullo (t) Diminuzione (in%)

dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1987 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1989 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992 a decorrere dal 1 gennaio 1993 66300 62985 56355 46410 34808 23206 11603 0 5 10,5 17,6 24,9 33,3 50 100

2.

All'interno delle quantita' globali autorizzate annualmente, la ripartizione dei contingenti per prodotto o gruppo di prodotti e' effettuata proporzionalmente secondo la ripartizione esistente nel 1983. 3. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 4. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti delle imprese comuni e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco figura nell'allegato XII. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo, in particolare le quantita' annue dei contingenti per voce o sottovoce della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 169

Articolo 169 1. I prezzi di orientamento applicabili in Spagna alle sardine dell'Atlantico e alle acciughe e i prezzi di orientamento applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale formano oggetto di un ravvicinamento conformemente ai paragrafi 2 e 3; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. Per quanto concerne le sardine dell'Atlantico, i prezzi di orientamento applicabili in Spagna, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, sulla base dei prezzi del 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune. 3. Per quanto concerne le acciughe, i prezzi di orientamento rispettivamente applicabili per la Spagna e per gli altri stati membri formano oggetto di un ravvicinamento in cinque tappe annue, successivamente di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza tra questi prezzi di orientamento: questo ravvicinamento e' applicato per meta' a ciascuno di questi prezzi mediante aumento del prezzo inferiore e riduzione del prezzo superiore; il prezzo che risulta da questo calcolo e' modulato proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del quinto ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Atto - art. 170

Articolo 170 1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 169 e' instaurato un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili: - alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dalla Spagna, - alle importazioni di acciughe in Spagna in provenienza dagli altri stati membri della Comunita'. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili, rispettivamente, in Spagna per le acciughe e negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1 effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 potranno essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 171

Articolo 171 1. Dal momento dell'adesione e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a questa specie a norma dell'articolo 169, paragrafo 2. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo deve essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 172

Articolo 172 Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 173

Articolo 173 1. In deroga all'articolo 31, i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra la Spagna e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996. 3. Il Regno di Spagna abolisce dal momento dell'adesione qualsiasi tassa compensativa sulle importazioni in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 1 in provenienza dagli altri stati membri della Comunita'. 4. In deroga all'articolo 37, il Regno di Spagna modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita': - a decorrere dal 1 marzo 1986, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce del 12,5% il divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune; - a decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi, b) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5% alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. Il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Atto - art. 174

Articolo 174 1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Spagna dei prodotti che figurano nell'allegato XIII in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo. 2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Spagna delle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1. 3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento della Spagna viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio e' aumentata ogni anno di un fattore di progressivita' pari al 15%. 4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensioni delle importazioni. 5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, il Regno di Spagna puo' prendere misure conservative immediatamente applicabili Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che puo' sospenderne l'applicazione ne mese successivo a questa notifica. 6. Le modalita' di applicazione sono adottate seconda la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 175

Articolo 175 1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale ai prodotti in provenienza dalla Spagna, nelle condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sono progressivamente abolite e soppresse il 1 gennaio 1993 per quanto riguarda le conserve di tonno e il 1 gennaio 1996 per quanto riguarda le conserve di sardine. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 176

Articolo 176 1. Fino al 31 dicembre 1992, il Regno di Spagna puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XIV, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento e' applicabile a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

Atto - art. 177

Articolo 177 1. Il Regno di Spagna mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Esso non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Il Regno di Spagna mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Esso non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Spagna dei prodotti non liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma. Il Regno di Spagna non e' tuttavia tenuto a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Fino al 31 dicembre 1991 il Regno di Spagna puo' mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XV a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo. Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1 gennaio 1992. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4. 4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 e' del 17% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 12% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, il Regno di Spagna abolisce le restrizioni quantitative in vigore. 5. Il Regno di Spagna mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nell'allegato XVI che non sono liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi e per i quali esso mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto allegato. Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Spagna dei prodotti di cui al primo comma e' effettuata in conformita' alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2. 6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunita' a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, il Regno di Spagna estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che esso dovra' prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Atto - art. 178

Articolo 178 1. Dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica gradualmente il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato il del trattato CEE, partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XVII, il Regno di Spagna si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti e' identico a quello fissato nell'articolo 37. 2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dal Regno di Spagna nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalita' generali di cui alla lettera b) o le modalita' particolari di cui agli articoli 97 e 153. b) Il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto al 90,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto all'81,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 72,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 63,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 54,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 45,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 36,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto ai 27,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 18,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 9,0% del divario iniziale. Il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996. c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica, dal 1 marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto all'87,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto al 75,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 50,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 25,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 12,5% del divario iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 179

Articolo 179 1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 181. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazioni con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano in nessun settore la concessione, da parte del Regno di Spagna a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 181, per un identico periodo. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano l'applicazione, da parte del Regno di Spagna nei confronti di detti paesi di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 181 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Spagna in provenienza da altri paesi terzi.

Atto - art. 180

Articolo 180 1. Qualora i protocolli di cui all'articolo 179, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte del Regno di Spagna ai paesi di cui all'articolo 181. 2. Per quanto concerne le misure di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti: i) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o del Regno di Spagna, le misure che la Comunita' prendera' prevederanno in ogni caso l'applicazione da parte del Regno di Spagna, dalla data dell'adesione, del trattamento della nazione piu' favorita ai paesi terzi contraenti preferenziali o associati della Comunita' e terranno ugualmente conto del regime che i paesi terzi in questione applicheranno a tale data al Regno di Spagna. ii) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi diversi da quelli indicati nel punto i), per l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 la Comunita' si basera' sulle misure transitorie e sugli adattamenti convenuti in seno alla conferenza e terra' eventualmente conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi terzi in questione.

Atto - art. 181

Articolo 181 1. Gli articoli 179 e 180 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Iugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato 11 del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra il Regno di Spagna e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Atto - art. 182

Articolo 182 Il Regno di Spagna denuncia con effetto al 1 gennaio 1986 l'accordo firmato il 26 giugno 1979 con i paesi dell'associazione europea di libero scambio.

Atto - art. 183

Articolo 183 1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Spagna in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 184

Articolo 184 1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunita', in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica conformemente agli articoli da 185 a 188. 2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Atto - art. 185

Articolo 185 Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna ed i paesi terzi a norma degli articoli 50, paragrafo 3 e 53 e da 67 a 153. Tuttavia soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1990 queste entrate comprendono le tasse compensative costatate per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna. Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.

Atto - art. 186

Articolo 186 Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione il Regno di Spagna applicasse negli scambi con i paesi terzi le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonche' agli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Tuttavia soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1990 queste entrate comprendono i dazi doganali cosi' calcolati per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla. Il Regno di Spagna provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese. L'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali cosi' calcolati in base alle constatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, nonche' per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 187

Articolo 187 L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e' integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. Questo importo e' calcolato e verificato come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. La Comunita' restituisce al Regno di Spagna a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione dalla Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, secondo le seguenti modalita': - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe alla Spagna per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita'.

Atto - art. 188

Articolo 188 Per evitare che sia a carico del Regno di Spagna il rimborso degli anticipi concessi alla Comunita' dai suoi stati membri anteriormente al 1 gennaio 1986, il Regno di Spagna fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

Atto - art. 189

Articolo 189 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 190, all'articolo 243, punto 1 e all'articolo 360, paragrafi 1, 2 e 3 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale e del Portogallo nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 197, 243, punto 2 e 360, paragrafo 4 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base. 4. La Repubblica portoghese prende le misure necessarie affinche' dal momento dell'adesione siano abolite la sua tariffa doganale massimale nonche' le sospensioni occasionali dei suoi dazi doganali. I dazi doganali della tariffa doganale massimale nonche' i dazi doganali temporaneamente sospesi non sono dazi di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Qualora dazi di questo genere vengano effettivamente applicati, i dazi di base sono i dazi della tariffa doganale minimale o, se sono applicabili, i dazi convenzionali. 5. La Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese si comunicano i rispettivi dazi di base. 6. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nel protocollo n. 15 i dazi di base sono quelli indicati in detto protocollo accanto a ciascuno di essi.

Atto - art. 190

Articolo 190 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua posizione attuale e la Repubblica portoghese sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - le altre due riduzioni, del 15% ciascuna, sono operate il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1 marzo 1986: a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri; b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Atto - art. 191

Articolo 191 In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti dei paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti di paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, la Commissione puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Atto - art. 192

Articolo 192 La Repubblica portoghese puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

Atto - art. 193

Articolo 193 Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo sono abolite il 1 marzo 1986.

Atto - art. 194

Articolo 194 Le tasse elencate qui di seguito, applicate dal Portogallo nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata: - alle merci importate temporaneamente, - alle merci reimportate (ad eccezione dei containers), - alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e': - ridotta allo 0,2% il 1 gennaio 1987 e - abolita il 1 gennaio 1988. b) La tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e': - ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, - ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e - abolita il 1 gennaio 1991.

Atto - art. 195

Articolo 195 I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo sono aboliti il 1 marzo 1986.

Atto - art. 196

Articolo 196 1. La Repubblica portoghese abolisce il 1 marzo 1986 i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a tale data sulle importazioni in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per i prodotti elencati qui di seguito i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo stabilito all'articolo 190. Parte di provvedimento in formato grafico 3. La Repubblica portoghese mantiene la facolta' di sostituire qualsiasi dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con una tassa interna conforme all'articolo 95 del trattato CEE. Se la Repubblica portoghese si avvale di questa facolta' l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base di cui all'articolo 189. Questo elemento viene abolito negli scambi con la Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito dagli articoli 190 e 197.

Atto - art. 197

Articolo 197 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: - a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA; - a decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi; b) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1987: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1990: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1991: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1992: riduzione del 15%. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali dal 1973 al 1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.

Atto - art. 198

Articolo 198 I dazi autonomi iscritti nella tariffa doganale comune della Comunita' sono i dazi autonomi della Comunita' nella sua composizione attuale. I dazi convenzionali della tariffa doganale comune della CEE e la tariffa unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e della CECA nella loro composizione attuale, eccettuati gli adattamenti che saranno operati per tenere conto del fatto che i dazi in vigore nelle tariffe spagnola e portoghese sono, nell'insieme, piu' elevati dei dazi in vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella loro composizione attuale. Questi adattamenti, che formeranno oggetto di negoziati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si situeranno entro i limiti delle possibilita' aperte dall'articolo XXIV di detto accordo.

Atto - art. 199

Articolo 199 1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica portoghese siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base portoghese con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base portoghese e' ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dall'articolo 197 e dall'articolo 243, punto 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da zero per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 197. 3. A decorrere dal 1 marzo 1986 la Repubblica portoghese applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica portoghese puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA per i prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto. 4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalita' di applicazione secondo cui la Repubblica portoghese modifica i suoi dazi doganali; queste modalita' non possono comportare nessuna modifica degli articoli 189 e 197. 5. Le aliquote dei dazi calcolati in conformita' all'articolo 197 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale. Nel caso in cui i dazi portoghesi vengano ravvicinati ai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base portoghesi, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.

Atto - art. 200

Articolo 200 1. Per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato XVIII i dazi di base per il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e verso la tariffa unificata CECA sono i dazi risultanti dall'applicazione da parte della Repubblica portoghese, il 1 gennaio 1985, delle esenzioni tariffarie (sospensioni totali) e delle riduzioni tariffarie (sospensioni parziali). 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base di cui al paragrafo 1 ei dazi della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito all'articolo 197. 3. La Repubblica portoghese puo' rinunciare alla sospensione tariffaria o riprendere piu' rapidamente l'aliquota della tariffa doganale comune. 4. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese non applica piu' nessun dazio doganale residuo ai prodotti in questione importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale e nessun dazio doganale sara' reintrodotto nei confronti della Comunita' per questi prodotti. 5. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese applica senza discriminazioni le esenzioni e riduzioni tariffarie gradualmente ravvicinate alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA.

Atto - art. 201

Articolo 201 Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica portoghese resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 197. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Atto - art. 202

Articolo 202 Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunita' nella composizione attuale e la Repubblica portoghese sono abolite il 1 gennaio 1986.

Atto - art. 203

Articolo 203 In deroga all'articolo 202 gli stati membri attuali e la Repubblica portoghese possono mantenere nei loro scambi le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune. Questo regime puo' essere mantenuto fino al 31 dicembre 1988 per quanto concerne le esportazioni dagli stati membri della Comunita' nella sua composizioni attuale verso il Portogallo e fino al 31 dicembre 1990 per quanto concerne le esportazioni dal Portogallo verso gli stati membri attuali, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Atto - art. 204

Articolo 204 1. In deroga all'articolo 202, fino al 31 dicembre 1988 la Repubblica portoghese puo' continuare ad esigere a scopi esclusivamente statistici, all'importazione e all'esportazione, la registrazione preventiva dei prodotti diversi da quelli compresi nell'allegato II del trattato CEE e dei prodotti che rientrano nel trattato CECA. 2. Il modulo di registrazione e' rilasciato automaticamente entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda. In mancanza del rilascio entro questo termine, le merci in questione possono essere liberamente importate o esportate. 3. Dal momento dell'adesione, la condizione di una preventiva iscrizione dell'importatore o dell'esportatore e' abolita.

Atto - art. 205

Articolo 205 In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dagli stati membri attuali, in tre tappe annue di portata uguale, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989.

Atto - art. 206

Articolo 206 In deroga all'articolo 202, agli scambi di taluni prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita' e' applicato il regime descritto nel, protocollo n. 17.

Atto - art. 207

Articolo 207 In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1987 le restrizioni quantitative sulle importazioni, in provenienza dagli altri stati membri, degli autoveicoli di cui al protocollo n. 18, nei limiti del sistema di contingenti all'importazione descritto in detto protocollo.

Atto - art. 208

Articolo 208 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica portoghese. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica portoghese e per gli stati membri attuali. 2. Per quanto riguarda la benzina per autoveicoli, il petrolio illuminante, l'olio da gas e l'olio combustibile delle sottovoci 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I e 27.10 C II della tariffa doganale comune, il riordinamento del diritto esclusivo di commercializzazione inizia alla data dell'adesione. Le quote di commercializzazione portoghesi esistenti ed attribuite alle societa' che ne sono attualmente beneficiarie, diverse dall'impresa pubblica Petrogal, sono abolite il 1 gennaio 1986. La liberalizzazione totale dei mercati per questi prodotti dovra' essere realizzata il 31 dicembre 1992. La Commissione formula le sue raccomandazioni di riordinamento in merito alla realizzazione di questa liberalizzazione prendendo come dato di riferimento di partenza la quota di mercato annua piu' bassa, per prodotto, detenuta dall'impresa pubblica Petrogal nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese apre per ciascuno dei prodotti in questione un contingente pari al totale delle quote di commercializzazione detenute prima di questa data dalle imprese diverse da Petrogal. Questo contingente viene progressivamente aumentato dai quantitativi liberalizzati secondo le raccomandazioni della Commissione.

Atto - art. 209

Articolo 209 1. In deroga dall'articolo 202, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico, alimentare o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Portogallo un brevetto per tale prodotto puo' avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto e' protetto dal brevetto, anche se questo prodotto e' immesso per la prima volta in commercio in Portogallo, dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso. 2. Questo diritto puo' essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte del Portogallo, della possibilita' di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Atto - art. 210

Articolo 210 1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 marzo 1986 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto. 2. Fino al 28 febbraio 1986 incluso le disposizioni dell'accordo del 1972 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese nonche' dei successivi protocolli, relative al regime doganale, rimangono applicabili agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo. 3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Portogallo ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Portogallo. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Atto - art. 211

Articolo 211 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al: - 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali, - 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nella Repubblica portoghese il 31 dicembre 1985. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' la Repubblica portoghese applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA. La Repubblica portoghese puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Atto - art. 212

Articolo 212 La Repubblica portoghese termina, in un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione, la ristrutturazione della sua industria siderurgica alle condizioni definite nel protocollo n. 20. Il periodo sopramenzionato puo' essere abbreviato e le modalita' indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione portoghese, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' dell'impresa; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunita' dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture portoghesi verso la Comunita' nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra il Portogallo e gli altri stati membri.

Atto - art. 213

Articolo 213 1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 240 o il meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie: - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 240 o al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dal Portogallo nella Comunita' nella sua composizione attuale; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Portogallo, l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 240 o al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione di queste merci dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo; - all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Repubblica portoghese verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino. Tuttavia, qualora per i prodotti di cui all'allegato XIX il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione, calcolato conformemente al comma precedente, sia inferiore ai dazi indicati in detto allegato, si applicano questi ultimi. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Portogallo, delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sara' uguale al piu' elevato dei due importi determinati come segue: - l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino; - l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunita' in Portogallo nella sua composizione attuale e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunita' applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi). 4. In deroga all'articolo 189, i dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dalla Comunita' e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unita' iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione e' attuata sulla base del valore delle merci importate in Portogallo nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Portogallo, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese e' eliminato conformemente all'articolo 190. Ciascun elemento fisso applicato dalla Repubblica portoghese all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli articoli 197 e 201. 6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime transitorio, l'applicazione delle regole della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

Atto - art. 214

Articolo 214 La Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con il Regno di Spagna gli articoli da 189 a 213, con riserva delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3.

Atto - art. 215

Articolo 215 L'articolo 48 del trattato CEE e' applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra il Portogallo e gli altri stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 216 a 219 del presente atto.

Atto - art. 216

Articolo 216 1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi. La Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini portoghesi, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Repubblica portoghese ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente vigenti alla data della firma del presente atto, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini portoghesi. 2. Dal 1 gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1. Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.

Atto - art. 217

Articolo 217 1. Fino al 31 dicembre 1990 l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' applicabile in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi alle condizioni indicate qui di seguito: a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata su tutto il territorio di questo stato membro. b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza e' ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1989. Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni piu' favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali. 2. Il regime di cui al paragrafo 1 e' applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.

Atto - art. 218

Articolo 218 Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 216, la Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni all'articolo 216 che derogano al regolamento citato.

Atto - art. 219

Articolo 219 La Repubblica portoghese e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinche', al piu' tardi il 1 gennaio 1993, possa essere estesa al Portogallo l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "Sedoc", e la decisione della commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Atto - art. 220

Articolo 220 1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori portoghesi occupati in uno stato membro che non sia il Portogallo, i cui membri della famiglia risiedono in Portogallo. Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) 1408/71, nonche' gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia. 2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori portoghesi le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale: a) Portogallo - Belgio - Articolo 28, paragrafo 2 della convenzione generale del 14 settembre 1970, - articoli 57, 58 e 59 dell'accordo amministrativo dei 14 settembre 1970; b) Portogallo - Germania - Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 della convenzione del 6 novembre 1964, nel testo di cui all'articolo 1 dell'accordo modificatore del 30 settembre 1974; c) Portogallo - Spagna - Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969, - articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970; d) Portogallo - Lussemburgo - Articolo 23 della convenzione del 12 febbraio 1965, nel testo di cui all'articolo 13 della seconda clausola addizionale, del 20 maggio 1977, - articolo 15 della seconda clausola addizionale, del 21 maggio 1979, all'accordo amministrativo generale del 20 ottobre 1966; e) Portogallo - Paesi Bassi - Articolo 33, paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979, - articoli 36 e 37 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.

Atto - art. 221

Articolo 221 La Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: - fino al 31 dicembre 1988, per le attivita' che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo; - fino al 31 dicembre 1990, per le attivita' che rientrano nel settore del cinema.

Atto - art. 222

Articolo 222 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere fino al 31 dicembre 1989 un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti, ai sensi della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE, modificata e completata dalla seconda direttiva 63/21/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1962, e dall'atto di adesione del 1972, i quali siano stati effettuati in Portogallo da cittadini degli altri stati membri, siano connessi con l'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi ed abbiano un valore globale superiore agli importi seguenti: - 1,5 milioni di ECU nel 1986, - 1,8 milioni di ECU nel 1987, - 2,1 milioni di ECU nel 1988, - 2,4 milioni di ECU nel 1989. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti diretti relativi al settore degli stabilimenti di credito. 3. Le autorita' portoghesi devono prendere posizione entro due mesi dell'introduzione della domanda per qualsiasi progetto di investimento soggetto ad autorizzazione preventiva conformemente al paragrafo 1. Se le autorita' portoghesi non hanno preso posizione entro questo termine, si considera che l'investimento progettato sia stato autorizzato. 4. Non si puo' discriminare tra gli investitori di cui al paragrafo 1; essi non possono ricevere un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini di paesi terzi.

Atto - art. 223

Articolo 223 1. La Repubblica portoghese puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 224 a 229, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' portoghesi e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Atto - art. 224

Articolo 224 La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli altri stati membri da persone residenti in Portogallo.

Atto - art. 225

Articolo 225 1. La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi ad acquisti, effettuati in Portogallo da persone residenti negli altri stati membri, d'immobili costruiti e destinati ad abitazione, nonche' di terreni gia' destinati alla coltivazione agricola o classificati come terreni agricoli ai sensi della legislazione portoghese alla data dell'adesione. 2. La deroga temporanea di cui al paragrafo 1 non si applica: - alle persone residenti negli altri stati membri che rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati o non salariati; - agli acquisti di cui al paragrafo 1, connessi all'esercizio del diritto di stabilimento da parte di lavoratori non salariati, residenti negli altri stati membri, che emigrano in Portogallo.

Atto - art. 226

Articolo 226 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni al trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari effettuati in Portogallo da parte di persone residenti negli altri stati membri. 2. a) I trasferimenti di prodotti relativi ad una liquidazione sono liberalizzati rispettivamente: - dal 1 gennaio 1986 a concorrenza di 100 00 ECU; - dal 1 gennaio 1987 a concorrenza di 120 00 ECU; - dal 1 gennaio 1988 a concorrenza di 140 00 ECU; - dal 1 gennaio 1989 a concorrenza di 160 00 ECU; - dal 1 gennaio 1990 a concorrenza di 180 00 ECU. b) Se la liquidazione supera l'importo definito alla lettera a), il trasferimento del saldo e' liberalizzato in cinque parti annue uguali, la prima parte al momento della domanda di trasferimento del prodotto della liquidazione e le altre quattro nei quattro anni successivi. 3. Durante il periodo di applicazione di questa misura transitoria saranno mantenute ed applicate, in modo non discriminatorio verso tutti gli altri stati membri, le agevolazioni generali o particolari relative al libero trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari di cui al paragrafo 1, esistenti in virtu' di disposizioni portoghesi o di convenzioni disciplinanti le relazioni tra la Repubblica portoghese ed un altro stato membro o un paese terzo.

Atto - art. 227

Articolo 227 La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi agli investimenti immobiliari in un altro stato membro, effettuati: - da persone residenti in Portogallo che non rientrano nella categoria di quelle che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati; - da lavoratori non salariati residenti in Portogallo che emigrano, purche' gli investimenti in questione non siano connessi al loro stabilimento.

Atto - art. 228

Articolo 228 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni alle operazioni di cui alla rubrica X, punti B, C, D, E, F e H dell'elenco A allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate a destinazione degli altri stati membri. 2. Al 1 gennaio 1986 i trasferimenti sono liberalizzati a concorrenza di 25.000 ECU per le operazioni di cui ai punti C, D e F di 10.000 ECU per le operazioni di cui ai punti B, E e H. Ciascuno di questi importi e' fissato rispettivamente: - al 1 gennaio 1987 a 30.000 e a 12.000 ECU, - al 1 gennaio 1988 a 35.000 e a 14.000 ECU, - al 1 gennaio 1989 a 40.000 e a 16.000 ECU, - al 1 gennaio 1990 a 45.000 e a 18.000 ECU.

Atto - art. 229

Articolo 229 La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nella rubrica IV, punti B 1 e 3 dell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate da persone residenti in Portogallo. Tuttavia, le operazioni su titoli emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, effettuate da persone residenti in Portogallo, sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo, secondo le seguenti modalita': - dal 1 gennaio 1986, il massimale di liberalizzazione per la sottoscrizione di questi titoli e' fissato a 15 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1987, questo massimale e' fissato a 18 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1988, questo massimale e' fissato a 21 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1989, questo massimale e' fissato a 24 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1990, questo massimale e' fissato a 27 milioni di ECU.

Atto - art. 230

Articolo 230 1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 ed alle condizioni indicate al paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti relativi al turismo. 2. L'assegnazione annua per persona per scopi turistici non puo' essere inferiore rispettivamente: - a 500 ECU per il 1986, - a 600 ECU per il 1987, - a 700 ECU per il 1988, - a 800 ECU per il 1989, - a 900 ECU per il 1990.

Atto - art. 231

Articolo 231 Se le circostanze lo permettono la Repubblica portoghese attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitali e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 224 a 230 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

Atto - art. 232

Articolo 232 Per l'applicazione degli articoli da 223 a 231 la Commissione puo' procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

Atto - art. 233

Articolo 233 1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1. 3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date o termini diversi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.

Atto - art. 234

Articolo 234 1. L'applicazione della regolamentazione comunitaria ai prodotti che rientrano nel presente capo si effettua secondo una transizione "classica" o una transizione "per tappe", le cui modalita' generali sono definite rispettivamente nelle sezioni II e III e le cui modalita' specifiche lo sono, per settore di prodotti, nelle sezioni IV e V. 2. Salvo disposizioni differenti in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Queste disposizioni possono, in particolare, contenere appropriati provvedimenti per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Atto - art. 235

Articolo 235 Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 233, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 259.

Atto - art. 236

Articolo 236 Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 238 i prezzi da applicare in Portogallo sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Portogallo, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione del precedente comma porterebbe a fissare i prezzi portoghesi ad un livello superiore ai prezzi comuni, il livello da scegliere per la fissazione dei prezzi portoghesi e' quello corrispondente ai prezzi fissati in Portogallo sotto il precedente regime nazionale, per la campagna 1985/1986, convertiti per mezzo del tasso di conversione in ECU valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato. Se per un dato prodotto non esiste una definizione del prezzo portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo e' fissato in funzione dei prezzi effettivamente constatati sul mercato portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare. Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo e' calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili o concorrenti praticati nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 237

Articolo 237 1. Qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune e minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.

Atto - art. 238

Articolo 238 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 236 conduca in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe: il prezzo in Portogallo e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Portogallo si applica il prezzo comune. 3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 236; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune. Inoltre, se i prezzi portoghesi espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986 hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, il prezzo in Portogallo risultante dall'applicazione dei due precedenti commi e' diminuito di un importo da stabilire, equivalente ad una parte del superamento, in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito al piu' tardi all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato al momento del settimo ravvicinamento. Alla fine del quinto anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere eventualmente corredato di adeguate proposte. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a); - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere, oltre questa proroga, la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nel precedente comma. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.

Atto - art. 239

Articolo 239 Qualora alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Portogallo sia superiore al prezzo comune.

Atto - art. 240

Articolo 240 Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 236 e 238, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e fra il Portogallo e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per il Portogallo ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole sopra enunciate e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali, che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi degli articoli 247 e 248. 2. Nessun importo compensativo viene istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra il Portogallo e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore. b) Negli scambi fra il Portogallo ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Atto - art. 241

Articolo 241 Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 240 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 242

Articolo 242 1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dalla Repubblica portoghese in materia di intervento sul proprio mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino alla Fine della prima tappa per i prodotti di cui all'articolo 259. Dalla seconda tappa le spese in materia di intervento sul mercato interno portoghese e di concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 243

Articolo 243 Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni: 1. a) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'85,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 71,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 57,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 42,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 28,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 14,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' abolito. Tuttavia, - per le orchidee, gli anturi, le strelitzie e le protee della sottovoce ex 06.03 A della tariffa doganale comune, - per le preparazioni o conserve di pomodoro della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in cinque fasi del 20%, successivamente alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990. b) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 37,5 del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 12,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' abolito. c) Fatto salvo il punto 4 e in deroga alle precedenti lettere a) e b), per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE - ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano - i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. d) Fatto salvo il punto 4, per gli oli vegetali diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese applicano invariati i rispettivi dazi di base durante il periodo in cui il Portogallo applica taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292. Alla scadenza di questo periodo i dazi di base sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. 2. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune dal 1 marzo 1986, ad eccezione: a) Fatto salvo il punto 4, dei prodotti elencati nell'allegato XX e dei prodotti per i quali i dazi di base portoghesi sono superiori a quelli della tariffa doganale comune, per i quali, ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi, bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune. b) Fatto salvo il punto 4, dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa >nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi, bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta al 90,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta all'81,8% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 72,7% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 63,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 54,5% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta al 45,4% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 36,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 27,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 18,1% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 9% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune. c) Fatto salvo il punto 4, degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali la Repubblica portoghese applica senza variazioni i suoi dazi di base durante il periodo di applicazione in Portogallo di taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292. Alla scadenza di tale periodo, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa applicabile ai paesi terzi come segue: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi, la Repubblica portoghese riduce il divario tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, la differenza e' ridotta a all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992, la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993, la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994, la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995, la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base e' quello definito all'articolo 189. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che: a) la Repubblica portoghese, a sua richiesta, proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c); b) la Comunita' nella sua composizione attuale proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) applicabili ai prodotti importati dal Portogallo. Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati: a) non occorre un'autorizzazione perche' la Repubblica portoghese proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; la Repubblica portoghese informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate; b) la Commissione puo' sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dal Portogallo. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri.

Atto - art. 244

Articolo 244 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo e i paesi terzi, il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Portogallo a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica a tale data, salvo se al momento dell'adesione esse fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato in Portogallo o in un altro stato membro. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica portoghese a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste dal presente atto.

Atto - art. 245

Articolo 245 1. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXI dai paesi terzi. 2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici. b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, e' fissato: - al 3% della media della produzione portoghese nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche, - oppure, se questo criterio conduce ad un volume o un importo piu' elevato, alla media delle importazioni portoghesi effettuate nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 20% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in valore e del 15% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sulla cifra totale cosi' ottenuta. 4. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Portogallo sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, sono abolite le restrizioni quantitative vigenti in Portogallo. 5. Per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Atto - art. 246

Articolo 246 1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Portogallo si applicano le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo a decorrere dal 1 marzo 1986 e' uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dalla Repubblica portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale il 1 marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Portogallo il 1 marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione: - sia l'aiuto comunitario e' introdotto in Portogallo a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - sia il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo e' ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti. c) All'inizio della campagna o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Portogallo all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del settimo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.

Atto - art. 247

Articolo 247 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246 la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. 2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 258, adotta le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressivita', nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato portoghese. 3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si puo' derogare alla scala di degressivita' di cui al paragrafo 2.

Atto - art. 248

Articolo 248 1. In casi eccezionali debitamente giustificati la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata a reintrodurre, a carico del proprio bilancio, aiuti temporanei alla produzione, a condizione che tali aiuti siano stati concessi sotto il regime nazionale precedente e che si riveli che la loro soppressione prima dell'adesione ha avuto conseguenze gravi al livello della produzione. 2. Gli aiuti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere reintrodotti soltanto a titolo transitorio e, di norma, degressivo al piu' tardi fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure eventualmente necessarie, le quali dovranno comprendere le stesse modalita' e gli stessi elementi di quelli previsti all'articolo 247, paragrafo 2.

Atto - art. 249

Articolo 249 1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, qui di seguito denominato M C S. L'M C S e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995. 2. Sono soggetti al M C S i prodotti menzionati nell'elenco dell'allegato XXII. L'elenco di cui all'allegato XXII puo' essere completato, secondo la procedura prevista dall'articolo 250, nel corso dei primi tre anni che seguono l'adesione. 3. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del M C S nel corso dell'anno precedente.

Atto - art. 250

Articolo 250 1. E' istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti. 5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Atto - art. 251

Articolo 251 1. In linea di massima all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti al M C S. Questo bilancio e' in linea di massima stabilito per campagna in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo o nella Comunita' nella sia composizione attuale; in base al bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsioni concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo dal 1 marzo 1986 all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 un bilancio specifico viene stabilito per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le successive fissazioni dei massimali indicativi devono prevedere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.

Atto - art. 252

Articolo 252 1. Nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza: - le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui all paragrafo 3, - la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate. 2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causi una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro puo' chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui al paragrafo 1. A tale scopo la Commissione adotta una decisione e entro 24 ore dal momento della ricezione della richiesta. Se la decisione della Commissione non e' adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente puo' prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione. Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma. 3. Le misure definitive sono adottate al piu' presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Queste misure possono, tra l'altro, comprendere: a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni; b) in funzione della gravita' della situazione, valutata in particolare sulla base dello sviluppo dei prezzi di mercato e dei quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunita' nella sua composizione attuale o sul mercato portoghese. Le misure restrittive di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunita' nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni destinate a talune regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico. 4. L'applicazione del M C S non puo' in nessun caso avere per effetto di trattare i prodotti in provenienza dal Portogallo o dalla Comunita' nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, smerciati nelle regioni interessate.

Atto - art. 253

Articolo 253 Per migliorare la situazione strutturale in Portogallo, si applicano le misure seguenti: a) attuazione, dal periodo interinale, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dell'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonche' in materia di organizzazioni di produttori, b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori, c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche piu' favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale, d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese. Il Consiglio, deliberando alle, condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalita' delle misure di cui al primo comma.

Atto - art. 254

Articolo 254 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1 marzo 1986 e che superano in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.

Atto - art. 255

Articolo 255 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 236, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo: - se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi, o - se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.

Atto - art. 256

Articolo 256 1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta il regime che la Repubblica portoghese applica nei confronti del Regno di Spagna. 2. Le misure rese necessarie negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1 sono adottate, secondo i casi, nelle condizioni previste dall'articolo 258 o secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2.

Atto - art. 257

Articolo 257 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Portogallo a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta' nella Comunita', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Atto - art. 258

Articolo 258 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune e non specificate nel presente atto di adesione, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione, secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate agli articoli 247, 253, 254, 256, 263, paragrafo 2 e all'articolo 280. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 257, paragrafo 1, adottano le misure transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.

Atto - art. 259

Articolo 259 1. Formano oggetto di una transizione per tappe i prodotti che rientrano nei seguenti atti: - regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, - regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni bovine, - regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli, - regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali, - regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine, - regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle uova, - regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame, - regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, - regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 2. Il glucosio ed il lattosio che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2783/75 formano oggetto di un regime transitorio identico a quello applicabile ai prodotti agricoli corrispondenti.

Atto - art. 260

Articolo 260 1. La transizione per tappe comprende due periodi di cinque anni: - la prima tappa inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1990, - la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1991 e termina il 31 dicembre 1995. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' automatico. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' ridurre la durata della prima tappa ad un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 1988. In questo caso la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1989 e termina il 31 dicembre 1995.

Atto - art. 261

Articolo 261 1. Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 259, la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 fatte salve le disposizioni particolari della sezione concernente taluni prodotti. 2. Pertanto, e in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Portogallo della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima tappa. Inoltre, salvo disposizioni differenti in casi specifici, e' differita fino al termine della prima tappa l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Portogallo delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.

Atto - art. 262

Articolo 262 Per permettere all'agricoltura portoghese di integrarsi in modo armonioso, alla fine della prima tappa, nel quadro della politica agricola comune, la Repubblica portoghese adattera' progressivamente l'organizzazione del proprio mercato secondo taluni obiettivi generali completati da obiettivi specifici variabili per settore interessato.

Atto - art. 263

Articolo 263 1. Gli obiettivi generali di cui all'articolo 262 sono: - un miglioramento sensibile delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Portogallo, - un miglioramento globale della situazione strutturale del settore agricolo portoghese. 2. Per agevolare la realizzazione degli obiettivi generali, le misure seguenti si applicano ai prodotti di cui all'articolo 259: a) attuazione, dal periodo intermedio, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dall'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonche' in materia di organizzazioni di produttori; b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori; c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche piu' favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale; d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalita' delle misure di cui al primo comma.

Atto - art. 264

Articolo 264 1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 262 figurano, per settore interessato di prodotti, nella sezione V. 2. a) Ai fini della realizzazione degli obiettivi specifici, la Commissione, durante il periodo interinale, elabora un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' portoghesi. b) In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Portogallo, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati, - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali e specifiche. c) La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione, - tempestivamente, prima della fine del terzo anno dell'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario. d) Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui alla lettera c), la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni alla Repubblica portoghese sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Atto - art. 265

Articolo 265 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica le seguenti discipline: 1. Una disciplina di prezzo: a) Qualora i prezzi portoghesi, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni: - gli aumenti annui di prezzo non possono superare, in valore, l'aumento dei prezzi comuni, fatta salva l'armonizzazione dei prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevista dall'articolo 309, lettera d); - tuttavia: aa) nei casi in cui i prezzi portoghesi risultino inferiori ai prezzi comuni e qualora, conformemente alla disciplina degli aiuti di cui alla lettera c), la soppressione di taluni aiuti - direttamente concessi ai prodotti al livello di produzione primaria oppure concessi ai mezzi di produzione - conduca ad una diminuzione dei redditi dei produttori portoghesi, puo' essere applicato un aumento supplementare a quello di cui al primo trattino, nei limiti dell'incidenza degli aiuti soppressi sul reddito dei produttori; bb) per quanto concerne i prodotti della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune per i quali sono fissati prezzi istituzionali, l'aumento annuo dei prezzi portoghesi puo' raggiungere, senza superarlo, il livello della parte che risulta da un ravvicinamento dei prezzi effettuato in dieci anni. In nessun caso i prezzi portoghesi possono superare il livello dei prezzi comuni. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei prezzi definita nella presente lettera a), il livello dei prezzi portoghesi da prendere in considerazione nella prima campagna di commercializzazione successiva all'adesione e il livello dei prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986 e convertiti in ECU al tasso valido all'inizio di tale campagna di commercializzazione per in prodotti considerati. b) Se la durata della prima tappa non viene ridotta a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 e se i prezzi portoghesi risultano inferiori ai prezzi comuni, la Repubblica portoghese procede durante il quinto anno della prima tappa, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto interessato, ad un ravvicinamento dei prezzi al livello dei prezzi comuni applicabili per la stessa campagna, secondo modalita' da determinare. A questo scopo i prezzi portoghesi da ravvicinare sono i prezzi, espressi in ECU, al livello raggiunto il 31 dicembre 1989 conformemente alle norme di disciplina dei prezzi di cui alla lettera a). c) Quando il livello raggiunto dai prezzi portoghesi per la campagna 1985/1986, espressi in ECU per mezzo del tasso di conversione valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato, e' superiore al livello dei prezzi comuni, il livello dei prezzi portoghesi non puo' essere aumentato rispetto al livello precedente. Inoltre, se i prezzi portoghesi, espressi in ECU, fissati sotto il precedente regime nazionale per la campagna 1985/1986, hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, la Repubblica portoghese fissa i suoi prezzi nelle campagne successive in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione. Inoltre, il Portogallo adatta i suoi prezzi nella misura necessaria per evitare l'ampliamento del divario tra i suoi prezzi ed i prezzi comuni. d) La Commissione si accerta che le norme sopra enunciate vengano rispettate. Qualsiasi superamento del livello di prezzo risultante dall'applicazione di tali norme non verra' preso in considerazione al momento, di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda tappa, di cui all'articolo 285. 2. Una disciplina degli aiuti: Ai sensi di tale disciplina, e fatto salvo l'articolo 248, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere durante la prima tappa i propri aiuti nazionali. Tuttavia, durante tale periodo, la Repubblica portoghese provvede ad eliminare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune. 3. Una disciplina di produzione: Ai sensi di tale disciplina, la Repubblica portoghese prende le misure necessarie per evitare che nei settori per i quali la normativa comunitaria stabilisce norme di disciplina di produzione: - gli eventuali aumenti di produzione che si verificano sul suo territorio durante la prima tappa conducano ad aggravare la situazione globale della produzione comunitaria, - l'introduzione dell'"acquis communautaire" dall'inizio della seconda tappa sia resa piu' difficile.

Atto - art. 266

Articolo 266 1. Al piu' tardi prima della fine della prima tappa: - la Commissione trasmette al Consiglio, se necessario, una relazione, corredata di proposte, sull'evoluzione della situazione in uno o piu' settori di cui all'articolo 259 rispetto agli obiettivi fissati per la durata della prima tappa, - il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della >Commissione e previa consultazione dell'assemblea, decide sugli eventuali adattamenti delle modalita' di transizione all'interno del periodo massimo di dieci anni previsto per l'applicazione delle misure di transizione, per la durata strettamente necessaria per assicurare il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il carattere automatico del passaggio dalla prima alla seconda tappa previsto dall'articolo 260, paragrafo 1 e non puo' condurre ad una modifica degli articoli da 371 a 375.

Atto - art. 267

Articolo 267 Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese e' autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all'articolo 259, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.

Atto - art. 268

Articolo 268 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese abolisce dal 1 marzo 1986 la riscossione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente all'importazione di prodotti in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 259 la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni, in vista della progressiva abolizione di detti dazi durante la prima e la seconda tappa: a) I dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'88,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 77,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 66,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 55,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 44,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 33,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 22,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto all'11,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: - per i vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in tre fasi secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 66,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 33,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' abolito; - per i "vinhos verdes" e i vini del Dao, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in quattro fasi uguali del 25%, successivamente alle date seguenti: - il 1 marzo 1986, - il 1 gennaio 1987, - il 1 gennaio 1988, - il 1 gennaio 1989; - per gli altri vini assimilati ai "vqprd", della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in sei fasi secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' abolito. b) I dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e ridotto al 36,3% del dazio di >base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: - se durante la prima tappa per un prodotto elencato nell'allegato XXIII il dazio che risulta dall'applicazione del comma precedente e', conformemente all'articolo 191, limitato al livello del dazio applicabile all'importazione in Portogallo dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, e - se questa situazione continua a sussistere all'inizio della seconda tappa, la progressiva abolizione del dazio residuo si effettua durante la seconda tappa a partire dal livello del dazio effettivamente applicato all'inizio della seconda tappa, secondo un ritmo da determinare. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 il dazio di base e' quello definito all'articolo 189. Tuttavia: - per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), ad eccezione del dazio di base applicabile per i prodotti elencati nell'allegato XXIII, il dazio di base non puo' essere superiore al livello del dazio della tariffa doganale comune; - per i vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate, per i "vinhos verdes" e per i vini del Dao i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro dei contingenti tariffari applicati sotto il regime precedente. I contingenti tariffari applicati sotto tale regime precedente sono soppressi fin dal 1 marzo 1986. 4. L'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, durante il periodo di abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, se per la Repubblica portoghese l'articolo 243, punto 4 prevede una decisione secondo la procedura prevista dal primo comma di detto punto, tale stato membro puo' agire senza questa procedura; in questo caso esso informa delle misure prese gli altri stati membri e la Commissione. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 189 a 195 sono del pari applicabili.

Atto - art. 269

Articolo 269 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e misura d'effetto equivalente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. a) Fino alla fine della prima tappa, la Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIII dalla Comunita' nella sua composizione attuale. b) Le restrizioni quantitative di cui alla lettera a) consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici. Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, e' fissato: - al 3% della produzione annua portoghese nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche, - oppure, se questo criterio conduce ad un volume o ad un importo piu' elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali siano disponibili statistiche. c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 15% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 10% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto: d) Qualora le importazioni effettuate in Portogallo durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo sono abolite. e) Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Atto - art. 270

Articolo 270 1. Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dalla Comunita' nella sua composizione attuale un sistema di parificazione dei prezzi o di protezione specifica quale il sistema previsto dalla normativa per l'importazione dai paesi terzi. Questo sistema e' basato su criteri identici a quelli assunti dalla normativa comunitaria per stabilire i parametri di parificazione dei prezzi o del livello di protezione specifica. 2. Per quei prodotti di cui all'articolo 259 che non sono soggetti a restrizioni negli scambi tra il Portogallo e gli stati membri attuali o tra il Portogallo e i paesi terzi a norma, rispettivamente, degli articoli 269 e 280, la Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1988 un sistema di informazione statistica preventiva all'importazione. Tuttavia, questo sistema, che comporta il rilascio di un documento nazionale all'importazione, deve prevedere il rilascio automatico di questo documento entro e non oltre un termine di quattro giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda; in mancanza di rilascio entro questo termine, l'importazione puo' essere effettuata liberamente. Nel quadro della relazione di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, proposte per mantenere questo sistema durante il rimanente periodo della prima tappa per i prodotti per i quali cio' risulti necessario. 3. La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le modalita' dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione esamina questa comunicazione e la trasmette quindi agli altri stati membri.

Atto - art. 271

Articolo 271 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese puo' concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 259 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276.

Atto - art. 272

Articolo 272 1. Durante la prima tappa, e fatti salvi l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 316, la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione. 2. Tuttavia, per i prodotti soggetti ad un regime comunitario di prelievi all'importazione, all'atto della fissazione dei prelievi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo si tiene conto del ravvicinamento dei prezzi eventualmente effettuato e, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali concessi in Portogallo. 3. Negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale ed i paesi terzi, durante la prima tappa i dati relativi al mercato portoghese non vengono presi in considerazione per il calcolo dei prezzi comuni utilizzati per la fissazione degli importi riscossi all'importazione.

Atto - art. 273

Articolo 273 1. Durante la prima tappa l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo dell'onere all'importazione dai paesi terzi per i prodotti che formano oggetto dell'organizzazione dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dagli stati membri attuali. 2. In deroga al paragrafo 1, l'elemento protettivo da riscuotere durante la prima tappa all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIV in Portogallo e' quello indicato di fronte a ciascuno di essi.

Atto - art. 274

Articolo 274 1. Fatta salva l'applicazione della clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 379, la Repubblica portoghese e' autorizzata ad adottare misure di salvaguardia all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dagli stati membri attuali, alle condizioni e in base a criteri paragonabili a quelli esistenti nell'ambito di ciascuna organizzazione comune dei mercati per l'applicazione di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi. 2. La Repubblica portoghese notifica immediatamente queste misure alla Commissione per consentirle di fare, se del caso, osservazioni quanto alla fondatezza, alla natura e alla durata delle misure di salvaguardia decise. La presente procedura non pregiudica l'applicabilita' delle vie di ricorso previste a norma del trattato CEE. 3. Nessuna misura di salvaguardia puo' essere adottata se allo stesso tempo almeno la stessa misura non e' applicabile alle importazioni in Portogallo degli stessi prodotti in provenienza dai paesi terzi.

Atto - art. 275

Articolo 275 1. Durante la prima tappa, la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 259 il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, l'importo di eventuali restituzioni applicabili puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Portogallo e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276. 3. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia".

Atto - art. 276

Articolo 276 L'applicazione da parte della Repubblica portoghese degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 271 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 275 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - sovvenzioni all'esportazione del Portogallo nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo e oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dall'organizzazione comune dei mercati di cui il prodotto in questione forma oggetto. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al paragrafo 1; tale esame riguarda in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato portoghese, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, la Repubblica portoghese o la Commissione. 4. In caso di parere negativo, l'autorita' competente: - puo' rendere applicabile una fissazione non conforme al parere formulato soltanto una volta scaduto un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il comitato ha formulato il parere, - comunica immediatamente la misura di fissazione al Consiglio che puo' deliberare in merito e raccomandare all'autorita' competente di modificare il progetto o la decisione di fissazione.

Atto - art. 277

Articolo 277 1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell'articolo 272, paragrafo 3. 2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.

Atto - art. 278

Articolo 278 1. La Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986 per i prodotti di cui all'articolo 259, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato XXV, per i quali la tariffa doganale comune viene applicata al piu' tardi all'inizio della seconda tappa. 2. Durante la prima tappa l'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, ai prodotti elencati nell'allegato XXV. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 197 a 201 sono del pari applicabili.

Atto - art. 279

Articolo 279 Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, di cui all'articolo 273 ed all'allegato XXIV, sostituiscono durante la prima tappa l'elemento protettivo comunitario per quanto concerne l'onere riscosso dal Portogallo all'importazione dai paesi terzi.

Atto - art. 280

Articolo 280 Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere, secondo modalita' da determinare dal Consiglio, che delibera alle condizioni previste dall'articolo 258, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXVI dai paesi terzi.

Atto - art. 281

Articolo 281 L'articolo 270, paragrafo 2 e l'articolo 274 si applicano, mutatis mutandis, agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi.

Atto - art. 282

Articolo 282 La Repubblica portoghese a' autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a determinati paesi terzi.

Atto - art. 283

Articolo 283 1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dalla Repubblica portoghese all'esportazione nei paesi terzi deve limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura di cui all'articolo 276. Tali consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni considerate, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Atto - art. 284

Articolo 284 1. A decorrere dalla seconda tappa, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 259 si applica pienamente, fatti salvi gli articoli 239, 240, 241, l'articolo 242, paragrafo 1, gli articoli da 249 a 253, 255, 256, 268, 279, da 285 a 288, nonche' le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti. 2. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle norme dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi dell'articolo 286.

Atto - art. 285

Articolo 285 1. a) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 1, la seconda tappa dura cinque anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono fissati, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, allo stesso livello di quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 265, paragrafo 1. b) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 2, la seconda tappa dura sette anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i prezzi, espressi in ECU, fissati secondo le regole previste nell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione, al livello raggiunto il 31 dicembre 1988 conformemente alle regole di disciplina dei prezzi di cui all'articolo 265, paragrafo 1. 2. Se l'applicazione del paragrafo 1 conduce in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 6, ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3. Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento si effettua: - in cinque anni, se la seconda tappa dura cinque anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi quattro ravvicinamenti successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento, - in sette anni, se la seconda tappa dura sette anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi sei ravvicinamenti successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento. Il prezzo che risulta dal calcolo effettuato secondo l'uno o l'altro dei due trattini precedenti e' aumentato o ridotto proporzionalmente all'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva. Il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. 4. a) Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello di cui al paragrafo 1; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comunitari nel corso dei cinque o sette anni della seconda tappa, secondo i casi. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo ed il prezzo comune. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. b) Prima della fine dell'ottavo anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere corredato, se del caso, di proposte adeguate. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a), - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere che, oltre questa proroga, si procedera' al ravvicinamento mediante la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nei precedenti trattini. 5. Se all'inizio della seconda tappa si costata che la differenza esistente tra il livello di prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune non supera il 3% del prezzo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione. 6. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 3 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 3.

Atto - art. 286

Articolo 286 1. Dall'inizio della seconda tappa le disposizioni seguenti sono applicabili in Portogallo: - l'articolo 244, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 268, 280 e 285 e le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti, - l'articolo 247; le decisioni del Consiglio sono da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2, - l'articolo 248, - l'articolo 254; tuttavia, la data del 1 marzo 1986 e' sostituita da quella dell'inizio della seconda tappa, - l'articolo 257; tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 e' sostituita da quella del 31 dicembre del secondo anno della seconda tappa. 2. L'MCS di cui all'articolo 249 si applica alle condizioni previste dagli articoli 250, 251 e 252 a decorrere dall'inizio della seconda tappa, fino al 31 dicembre 1995. L'elenco dei prodotti da sottoporre al MCS e' stabilito prima della fine della prima tappa. Tale elenco puo' essere completato, secondo la procedura di cui all'articolo 250, nel corso dei primi due anni della seconda tappa. All'inizio di ciascun anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del MCS durante l'anno precedente. 3. Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 273, paragrafi 1 e 2 sono soppressi gradualmente a decorrere dall'inizio della seconda tappa, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, ciascun elemento fisso e' ridotto all'83,3% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1992, ciascun elemento fisso e' ridotto al 66,6% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1993, ciascun elemento fisso e' ridotto al 49,9% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1994, ciascun elemento fisso e' ridotto al 33,2% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1995, ciascun elemento fisso e' ridotto al 16,5% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1996, tutti gli elementi fissi sono soppressi.

Atto - art. 287

Articolo 287 1. In deroga all'articolo 240, punto 3, lettera b) e all'articolo 284, negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi i prelievi o gli altri oneri all'importazione applicati nel quadro della politica agricola comune non sono ridotti degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fin dall'inizio della seconda tappa, il divario tra gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 279 e quelli presi in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ridotto secondo lo stesso ritmo previsto dall'articolo 286, paragrafo 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che e' preso in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.

Atto - art. 288

Articolo 288 Gli aiuti, premi o altri importi analoghi istituiti nel quadro della politica agricola comune per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono applicati in Portogallo secondo le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo all'inizio della seconda tappa e' pari all'importo dell'aiuto concesso alla Fine della prima tappa. Qualora nessun aiuto analogo sia stato concesso durante la prima tappa, nessun aiuto viene concesso in Portogallo all'inizio della seconda tappa, fatte salve le disposizioni che seguono. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza di una campagna, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'inizio della seconda tappa: aa) sia l'aiuto comunitario e' introdotto in Portogallo ad un livello che rappresenta: - un quinto dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura cinque anni, - un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura sette anni; bb) sia l'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato, se una differenza esiste, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi: - di un quinto della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni, - di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione seguenti, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo, successivamente: - di un quarto, di un terzo o della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni. - di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna o del periodo d'applicazione dell'aiuto.

Atto - art. 289

Articolo 289 1. Dall'inizio della seconda tappa la Repubblica portoghese applica progressivamente all'importazione le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, la Repubblica portoghese applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente: a) se la seconda tappa dura cinque anni: - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto ai 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale. b) Se la seconda tappa dura sette anni: - il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. c) A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 290

Articolo 290 1. Per l'olio d'oliva gli articoli 236 e 240 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per il Portogallo viene ravvicinato al livello di prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Portogallo viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale esistente tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Portogallo viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione, all'inizio della campagna successiva a tale costatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Portogallo.

Atto - art. 291

Articolo 291 1. L'articolo 236 si applica al prezzo indicativo dei semi di girasole. Per i semi di colza, di ravizzone, di soia e di lino, il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo indicativo o di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per il Portogallo vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci fasi, applicando mutatis mutandis l'articolo 238. 3. I prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo dei semi di soia, applicabili in Portogallo, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990 negli scambi di prodotti trasformati a base di oli vegetali destinati al consumo umano, ad eccezione di quelli a base di olio d'oliva, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 292

Articolo 292 1. Fino al 31 dicembre 1990 la Repubblica portoghese applica, secondo modalita' da determinare, un regime di controllo: a) dei quantitativi di semi e frutti oleosi, nonche' delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese, per evitare il degradarsi delle condizioni di concorrenza tra i vari oli vegetali. Il volume dei quantitativi immessi al consumo sul mercato portoghese viene stabilito in base al consumo in Portogallo il cui livello viene valutato nel contesto di un bilancio effettuato per ciascuna campagna secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, in funzione: - del consumo portoghese constatato negli anni fra il 1980 e il 1983, - della prevedibile evoluzione della domanda. Secondo la stessa procedura, tale bilancio puo' essere attualizzato nel corso della campagna; b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli vegetali di cui alla lettera a), per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985. Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicati in Portogallo con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazione tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi. 2. In caso di circostanze eccezionali, il regime di controllo definito dal presente articolo puo' essere modificato, per i prodotti che gli sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli. Queste modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/660/CEE.

Atto - art. 293

Articolo 293 1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo all'inizio della prima campagna successiva all'adesione e ravvicinato, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 246. L'aiuto comunitario al consumo di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Portogallo, viene: - introdotto in Portogallo fin dall'inizio della prima campagne successiva all'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo di applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 292, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo il caso, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Portogallo al livello del prezzo comune. Trascorso il periodo di cui al precedente comma, l'aiuto concesso in Portogallo corrisponde alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in tale stato membro e il prezzo del mercato mondiale; tale differenza viene ridotta dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo alle importazioni provenienti dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Portogallo e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Portogallo, vengono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di tali semi e quello dei semi importati da paesi terzi. 4. Inoltre, al momento di calcolare l'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, si tiene conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Atto - art. 294

Articolo 294 Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonche' per i semi di girasole prodotti in Portogallo. Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue: - 1.000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone, - 48.000 tonnellate per i semi di girasole. Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Atto - art. 295

Articolo 295 1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all'articolo 292, l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonche' dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 16,5% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 296

Articolo 296 L'articolo 236 e, se del caso, l'articolo 238 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'.

Atto - art. 297

Articolo 297 Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui all'articolo 296 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Atto - art. 298

Articolo 298 L'articolo 246 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Atto - art. 299

Articolo 299 L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e' integralmente applicato in Portogallo fin dal primo raccolto successivo all'adesione.

Atto - art. 300

Articolo 300 L'articolo 246 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Atto - art. 301

Articolo 301 L'articolo 246 si applica all'aiuto per i bachi da seta.

Atto - art. 302

Articolo 302 1. Gli articoli 236, 238 e 240 si applicano al prezzo di intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, l'importo compensativo e' corretto dell'incidenza del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio. 2. Per lo zucchero greggio e per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nonche' per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione, comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella su composizione attuale, e il Portogallo. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 303

Articolo 303 Durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, il prelievo sullo zucchero di canna greggio originario della Costa d'Avorio, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland, importato in Portogallo entro il limite di un quantitativo massimo annuo di 75.000 tonnellate espresse in zucchero bianco, corrisponde all'importo del prelievo sullo zucchero greggio da determinare secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati, meno la differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Per il periodo dal 1 marzo al 1 luglio 1986 e per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1992, il quantitativo massimo annuo di cui sopra e' ridotto proporzionalmente alla durata di tali periodi. Qualora, durante i suddetti periodi, a) dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilita' di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, oppure b) circostanze eccezionali e imprevedibili lo giustifichino durante una campagna o parte di una campagna, la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata, secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo di cui al primo comma.

Atto - art. 304

Articolo 304 Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le disposizioni seguenti si applicano al Portogallo: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 e' fissato in base: - al prezzo fissato in Portogallo sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Portogallo e' modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalita' previste dall'articolo 238, - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per il Portogallo fin dal momento dell'adesione. 3. a) Per i prodotti trasformati a base di pomodoro, durante le prime cinque campagne successive all'adesione o, qualora si applichi l'articolo 260, paragrafo 2, durante le prime tre campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e' derivato dall'aiuto calcolato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del punto 2 del presente articolo, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunita' nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie portoghesi e quelle della Comunita', viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza tra l'aiuto fissato per il Portogallo e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, verra' applicato conformemente all'articolo 240, punto 3, lettera a) e riscosso dalla Repubblica portoghese all'esportazione verso i paesi terzi. Tuttavia, scaduto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, nessun importo compensativo sara' riscosso se e' provato che il prodotto portoghese non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso al Portogallo. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Portogallo puo' superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale. b) Durante il periodo di cui alla lettera a), la concessione dell'aiuto comunitario in Portogallo e' limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 685.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 9.600 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 137 tonnellate per gli altri prodotti a base di pomodoro. Scaduto il periodo predetto, i quantitativi fissati qui sopra, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari intervenuta durante lo stesso periodo, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Trascorso il periodo di cui al punto 3, lettera a) per i prodotti a base di pomodoro, nonche', per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e' derivato dall'aiuto fissato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Portogallo dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo e l'aiuto validi nella Comunita' nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunita' nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Atto - art. 305

Articolo 305 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Portogallo, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 2. Per le Fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Portogallo e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 238. La compensazione finanziaria applicabile in Portogallo al momento di ciascuna tappa di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione del punto 1 del punto 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per il Portogallo.

Atto - art. 306

Articolo 306 1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986, e' Fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Portogallo e' diminuito di un importo pari: - all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, e - all'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 246 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Atto - art. 307

Articolo 307 1. Il prezzo limite per l'intervento per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, nonche' il prezzo di obiettivo per gli altri piselli, fave e favette, applicabili in Portogallo al 1 marzo 1986, sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo limite per l'intervento o al prezzo di obiettivo di tali prodotti. Tuttavia, il prezzo limite per l'intervento o il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Portogallo ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza dell'eventuale differenza tra il prezzo limite per l'intervento applicato in Portogallo e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le deduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dalle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Portogallo e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 308

Articolo 308 Nel settore delle carni ovine, l'articolo 236 si applica al prezzo di base.

Atto - art. 309

Articolo 309 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta Nacional dos Produtos Pecuarios (JNPP) quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' liberalizzazione progressiva del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; c) modifica della struttura attuale dei prezzi in modo da permetterne la libera formazione sul mercato, nonche' modifica della relazione di valore tra la parte grassa e la parte azotata del latte utilizzata in Portogallo in modo da raggiungere la relazione adottata nella Comunita'; d) armonizzazione dei prezzi interni del latte, del burro e del latte in polvere praticati nella parte continentale del Portogallo con quelli praticati nelle Azzorre; e) soppressione, per quanto possibile, degli aiuti nazionali incompatibili con il diritto comunitario e introduzione progressiva dello schema degli aiuti comunitari; f) soppressione dell'esclusivita' delle zone di raccolta del latte e dell'esclusivita' della pastorizzazione; g) creazione di un servizio di informazioni dei mercati agricoli al fine di rilevare i corsi, nonche' formazione adeguata dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; h) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione.

Atto - art. 310

Articolo 310 1. Fino al primo ravvicinamento, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere, applicabili in Portogallo, sono calcolati secondo le norme previste e in base ai dati presi in considerazione nell'organizzazione comune dei mercati. L'articolo 285, paragrafi da 2 a 6 e l'articolo 287 si applicano ai prezzi d'intervento cosi' calcolati. Qualora i prezzi di intervento applicabili nella parte continentale del Portogallo e i prezzi di intervento applicabili alle Azzorre non siano parificati al termine della prima tappa, il ravvicinamento di tali prezzi ai prezzi comuni si effettua secondo modalita' da determinare. 2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi corrispondono alla differenza fra i prezzi comuni e i prezzi fissati in Portogallo, corretti, eventualmente, per tener conto dei prezzi di mercato constatati in tale stato membro. L'articolo 240, paragrafi da 2 a 6 e gli articoli 241, 242 e 255 sono applicabili.

Atto - art. 311

Articolo 311 L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 312

Articolo 312 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni bovine, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni e progressiva liberalizzazione del commercio interno, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) creazione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire; d) creazione di un sistema di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi e introduzione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse per permettere il confronto delle quotazioni; e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di aumentare la produttivita' degli allevamenti e di migliorare la redditivita' del settore; f) liberalizzazione degli scambi nel settore zootecnico.

Atto - art. 313

Articolo 313 1. Nel settore delle carni bovine, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. 2. Sono parimenti applicabili in questo settore gli articoli 241, 242 e 255. 3. L'importo compensativo per gli altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficiente da determinare.

Atto - art. 314

Articolo 314 L'articolo 288 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Atto - art. 315

Articolo 315 1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese, deve realizzare durante la prima tappa nel settore degli ortofrutticoli, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional das frutas (JNF) quale organismo di stato alla fine della prima tappa; b) sviluppo delle organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria, c) applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualita'; d) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; e) libera formazione dei prezzi, e loro constatazione quotidiana su mercati rappresentativi da definire in funzione dei differenti prodotti; f) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare quotidianamente i corsi, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Per incentivare i produttori o le loro organizzazioni a commercializzare prodotti conformi alle norme di qualita', la Repubblica portoghese partecipa durante la prima tappa, mediante aiuti appropriati, al costo di imballaggio e di confezionamento di tali prodotti.

Atto - art. 316

Articolo 316 In deroga all'articolo 272, paragrafo, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo e' fissato in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985. Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% in secondo anno, - 6% il terzo anno, - eventualmente, 8% il quarto e il quinto anno, successivi alla data dell'adesione.

Atto - art. 317

Articolo 317 Nel settore degli ortofrutticoli, l'articolo 285 si applica ai prezzi di base. L'articolo 255 e' parimenti applicabile in tale settore.

Atto - art. 318

Articolo 318 Durante la seconda tappa, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 1. Questo meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto portoghese, calcolato conformemente alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunita', - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non puo' essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta portoghese e' calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore-grossista nella Comunita' nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dal Portogallo, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto portoghese corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente ogni anno all'inizio della campagna: - di un quinto del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di cinque anni; - di un settimo del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di sette anni. La prima riduzione si effettua tuttavia all'inizio della seconda tappa. d) Se il prezzo del prodotto portoghese, calcolato secondo la lettera b), e' inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto portoghese e' pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 2. Qualora il mercato portoghese risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, misure adeguate, che possono in particolare prevedere l'applicazione di un importo correttore secondo modalita' da determinare, possono essere decise per quanto riguarda le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Atto - art. 319

Articolo 319 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore dei cereali, sono i seguenti: a) smantellamento del monopolio di commercializzazione della Empresa publica de abastecimento de cereais (EPAC) al piu' tardi alla fine della prima tappa e liberalizzazione progressiva del commercio interno e delle esportazioni sul mercato portoghese; b) eliminazione progressiva del monopolio di importazione dell'EPAC nel corso di un periodo di quattro anni; c) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento; d) libera formazione dei prezzi; e) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 320

Articolo 320 1. Durante i primi quattro anni successivi all'adesione, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione dei cereali in Portogallo in modo che allo scadere del quarto anno sia garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri. 2. A tal fine, la Repubblica portoghese adatta la propria regolamentazione di cui all'articolo 261 e puo', in deroga all'articolo 277, applicare all'importazione un regime organizzato come segue: a) Le importazioni di cereali in Portogallo vengono effettuate in proporzione percentuale ai quantitativi annui importati nel corso dell'anno precedente fino a raggiungere le seguenti percentuali, da parte rispettivamente dell'EPAC e degli operatori privati:

Anno EPAC Operatori privati

1986 80% 20%

1987 60% 40%

1988 40% 60%

1989 20% 80%

1990

100%

b)

Le importazioni di cui alla lettera a) che devono essere effettuate dagli operatori privati vengono aggiudicate tramite gare aperte senza discriminazione tra gli operatori economici. Nell'ambito di tali gare, le offerte relative a prodotti di origine comunitaria sono corrette: - della differenza tra i prezzi di mercato della Comunita' e il prezzo del mercato mondiale, e - di un importo corrispondente ad una preferenza forfettaria pari a 5 ECU per tonnellata. c) Qualora le importazioni di prodotti di origine comunitaria non rappresentino ogni anno un quantitativo minimo pari al 15% del totale del quantitativo di cereali importati durante quello stesso anno, l'EPAC acquista nel corso dell'anno successivo, nella Comunita' nella sua composizione attuale, il quantitativo mancante rispetto alla percentuale del 15% di cui sopra. Tale quantitativo si aggiunge pertanto all'obbligo di acquisto del 15% per il nuovo anno. Un bilancio intermedio viene esteso alla fine della campagna 1988/1989; se da tale bilancio risulta che l'obbligo di acquisto per il 1989 rischia, di non realizzarsi, possono essere adottate le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo.

Atto - art. 321

Articolo 321 Nel settore dei cereali, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'intervento. In questo settore si applicano parimenti gli articoli 241, 242 e 255.

Atto - art. 322

Articolo 322 1. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 323

Articolo 323 L'articolo 288 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Atto - art. 324

Articolo 324 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni suine, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' progressiva liberalizzazione del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di garantire un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) istituzione di un organismo d'intervento e costituzione di una infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento, adeguati alle nuove condizioni del mercato portoghese; c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire; d) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonche' adeguata informazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di migliorare la redditivita' del settore; f) proseguire e intensificare la lotta contro la peste suina africana, in particolare sviluppando unita' di produzione a circuito chiuso.

Atto - art. 325

Articolo 325 1. Nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tal fine, l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia, qualora tale importo non sia rappresentativo, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo di tale prodotto in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. In questo settore, sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242 e 255. 3. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'importo compensativo e' derivato da quello applicato a norma dei paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 326

Articolo 326 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore delle uova, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP, quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese, nonche' progressiva liberalizzazione del mercato interno; b) libera formazione dei prezzi; c) istituzione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevarne i corsi; d) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento della struttura di produzione e di trasformazione.

Atto - art. 327

Articolo 327 1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore delle uova, fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 3. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uova da cova. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello delle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 328

Articolo 328 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del pollame, sono identici a quelli gia' citati per le uova all'articolo 326.

Atto - art. 329

Articolo 329 1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore del pollame, fatti salvi i paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 3. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicabile alle carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 330

Articolo 330 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del riso, sono identici a quelli gia' citati per i cereali all'articolo 319.

Atto - art. 331

Articolo 331 1. Nel corso della prima tappa, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione del riso in Portogallo, in modo tale che alla fine della prima tappa venga garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri. 2. L'articolo 320 si applica mutatis mutandis alle importazioni di riso in Portogallo.

Atto - art. 332

Articolo 332 1. Nel settore del riso, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo d'intervento del risone. In questo settore sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242, e 255. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Portogallo e il prezzo di entrata.

Atto - art. 333

Articolo 333 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del vino, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional do vinho (JNV), quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, e modifica degli altri organismi pubblici nel settore dei vini, durante la prima tappa, nonche' liberalizzazione del commercio interno e delle importazioni ed esportazioni e trasferimento delle attivita' controllate dallo stato in materia di magazzinaggio e distillazione ai produttori e alle associazioni di produttori; b) instaurazione progressiva del regime e del controllo degli impianti, simili a quelli della Comunita', per permettere una effettiva disciplina di impianto; c) realizzazione di un progetto di ampelografia (classificazione delle varieta' di viti) e di sinonimia (equivalenza tra i nomi di varieta' di viti in Portogallo, da un lato, e equivalenza tra nomi portoghesi e nomi utilizzati nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro) che preceda l'attuazione di un sistema di indagini statistiche sulle superfici viticole ai sensi della regolamentazione comunitaria, nonche' la realizzazione di lavori specifici in materia di catasto viticolo; d) creazione o trasferimento di centri di distillazione in numero e di capacita' sufficienti in modo da permettere il conseguimento delle prestazioni viniche; e) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli comprendente in particolare il rilevamento dei prezzi e una regolare analisi statistica; f) formazione dei servizi amministrativi necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; g) progressivo allineamento del sistema di prezzi portoghese sul sistema di prezzi comunitario; h) divieto di irrigazione dei vigneti di uve da mosto, nonche' di qualsiasi nuovo impianto su superfici irrigate; i) attuazione, nel quadro del regime degli impianti, del piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti portoghesi che corrispondono agli obiettivi della politica comune in materia vitivinicola.

Atto - art. 334

Articolo 334 La Repubblica portoghese prende le misure atte ad evitare qualsiasi estensione, durante la prima tappa, della superficie coltivata a vigneti che producono vino con titolo alcolometrico naturale inferiore o pari a 7% vol.

Atto - art. 335

Articolo 335 In deroga alla regolamentazione comunitaria relativa alla percentuale massima di anidride solforosa nei vini, la Repubblica portoghese e' autorizzata ad applicare, durante la prima tappa, ai vini prodotti sul suo territorio, i limiti applicati in materia sotto il precedente regime nazionale. Tuttavia, la Repubblica portoghese adotta le misure adeguate affinche', durante tale prima tappa, la percentuale di anidride solforosa venga progressivamente ridotta ai livelli comunitari, in modo che questi siano integralmente rispettati fin dall'inizio della tappa.

Atto - art. 336

Articolo 336 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese stabilisce, sulla base dello studio di ampelografia e di sinonimia di cui all'articolo 333, una classificazione delle varieta' di vite relativamente ai vigneti portoghesi conforme all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni di applicazione di quest'ultimo articolo.

Atto - art. 337

Articolo 337 Nel settore vitivinicolo, gli articoli 285 e 287 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola.

Atto - art. 338

Articolo 338 1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dal Portogallo, che formano oggetto della fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza tra i prezzi di orientamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, secondo le varie categorie di vini e in ragione della loro qualita'. b) Per taluni vini a denominazione di origine e per gli altri prodotti che possano creare eventuali perturbazioni sul mercato, un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a). L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola, secondo modalita' da determinare. 3. L'importo regolatore e' limitato ad un livello che assicuri e condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo l'importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto aumentando il prezzo di orientamento applicabile in Portogallo per il prodotto in questione dell'importo regolatore e dei dazi doganali che gli sono applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per il prodotto durante la campagna interessata. 4. Tenuto conto della situazione particolare del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, si puo' decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, la fissazione di un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di questi prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale verso il Portogallo. Questo importo e' fissato ad un livello che permetta di garantire una normale corrente di scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, che non crei perturbazioni sul mercato portoghese dei prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 339

Articolo 339 L'articolo 288 si applica all'aiuto all'impiego di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la preparazione di succo di uve.

Atto - art. 340

Articolo 340 1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'articolo 333. 2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81. Fino al termine della seconda tappa, tali varieta' vengono considerate varieta' di viti temporaneamente autorizzate. 3. In deroga all'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varieta' autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.

Atto - art. 341

Articolo 341 Fino alla fine del 1995, i vini prodotti nella regione del "vinho verde" con gradazione alcolica inferiore a 8,5% vol. possono circolare sfusi soltanto nella loro regione di produzione. Per tali vini, l'indicazione della gradazione alcolica effettiva deve figurare sull'etichetta.

Atto - art. 342

Articolo 342 Per quanto riguarda gli scambi di carni fresche di pollame all'interno del proprio territorio, la Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare a non oltre il 31 dicembre 1988 l'applicazione della direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame.

Atto - art. 343

Articolo 343 La Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, al massimo fino al 31 dicembre 1990, restrizioni all'importazione di riproduttori di razza pura della specie bovina, qualora le razze in questione non figurino sull'elenco delle razze autorizzate in Portogallo.

Atto - art. 344

Articolo 344 1. La Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare l'applicazione sul proprio territorio delle direttive qui indicate, secondo il calendario seguente: a) non oltre il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda le direttive: - 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, per le specie Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. e Vicia sativa L.; - 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, per le specie Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum L., emend. Fiori e pool Triticum durum desf. e Zea mais L.; - 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, per le specie di cui ai trattini precedenti; b) non oltre il 31 dicembre 1990, per quanto riguarda le direttive: - 66/400/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; - 66/401/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), primo trattino; - 66/402/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), secondo trattino; - 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberiseme di patate; - 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; - 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; - 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; - 70/457/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), terzo trattino; - 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; - 71/161/CEE relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunita'. 2. La Repubblica portoghese: a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente, entro e non oltre i termini fissati dal paragrafo 1, alle disposizioni delle direttive elencate nel medesimo paragrafo; b) puo' limitare completamente o parzialmente, in anticipo sui termini fissati dal paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi o piante alle varieta' di cui e' ammessa la commercializzazione sul proprio territorio. Per quanto riguarda le specie contemplate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, le varieta' di cui e' ammessa la commercializzazione sul suo territorio, a decorrere dal 1 marzo 1986, sono quelle oggetto dell'elenco notificato alla conferenza. Durante i periodi concessi alla Repubblica portoghese per conformarsi alle due direttive citate, questo stato membro amplia ogni anno tale elenco, in modo da garantire la progressiva apertura del mercato portoghese alle altre varieta' elencate nei cataloghi comuni; c) esporta mal territorio degli stati membri attuali soltanto sementi e piante conformi alle disposizioni comunitarie; d) rende le sementi e piante importate dai paesi terzi soggette: - alle condizioni comunitarie fissate in materia di equivalenza, e - per quanto riguarda la varieta' almeno alle stesse limitazioni di commercializzazione gia' applicate alle varieta' elencate nei cataloghi comuni. 3. Durante i periodi di deroga di cui al paragrafo 1, la progressiva liberalizzazione degli scambi delle sementi e piante di determinate specie, tra il Portogallo e la Comunita' nella sua composizione attuale puo' essere decisa secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Tale liberalizzazione riguardera' innanzi tutto le sementi gia' oggetto, prima dell'adesione, di una decisione comunitaria di equivalenza. Tale liberalizzazione riguardera' anche altre specie non appena si verificheranno le condizioni necessarie a tale atto.

Atto - art. 345

Articolo 345 La Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare, non oltre il 31 dicembre 1990, l'applicazione della direttiva 69/465/CEE concernente la lotta contro il nematode dorato.

Atto - art. 346

Articolo 346 1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. Gli articoli 234, paragrafo 3, 253, lettera c) e 257 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Atto - art. 347

Articolo 347 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo e' sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Atto - art. 348

Articolo 348 Soltanto le navi di cui all'articolo 349 possono esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone e alle condizioni in esso indicate.

Atto - art. 349

Articolo 349 1. L'attivita' di pesca delle navi portoghesi e' limitata alle divisioni CIEM Vb, VI, VII e VIII a, b, d, esclusa, nel periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord, nei limiti e alle condizioni definite nei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Possibilita' di pesca limitate alla cattura del mel e del suro nonche' il corrispondente numero di navi e le relative modalita' di accesso e di controllo sono fissati annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 3. Inoltre, tutte le possibilita' di pesca per le specie che non sono soggette al regime del totale di catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, nonche' il corrispondente numero delle navi possono essere fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in base alla situazione esistente delle attivita' di pesca portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale durante il periodo che precede immediatamente l'adesione nonche' alla necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto delle limitazioni cui la pesca delle navi degli stati membri attuali e' soggetta nelle acque portoghesi per le specie analoghe. 4. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 350

Articolo 350 Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 349 e 351. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 349 e 351 che si riveleranno necessari, compresi quelli sull'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 349, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Atto - art. 351

Articolo 351 1. Soltanto le navi battenti bandiera di uno stato membro attuale di cui al presente articolo possono esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Repubblica portoghese, nelle zone e alle condizioni definite conformemente ai paragrafi seguenti. 2. Il numero di queste navi, autorizzate ad esercitare un'attivita' di pesca per le specie pelagiche non soggette ai TAC e alle quote, diverse dalle specie altamente migratorie, nelle divisioni CIEM IX, X e COPACE e' fissato annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in funzione della situazione dell'attivita' di pesca della Comunita' nella sua composizione attuale nelle acque portoghesi, durante il periodo che precede immediatamente l'adesione, nonche' in funzione della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attivita' di pesca delle navi portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale per le specie analoghe e per la prima volta prima del 1 gennaio 1986. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 3. Per quanto concerne la divisione CIEM X e la zona COPACE, fatto salvo il paragrafo 4 e in base alla prassi della pesca degli stati membri attuali durante gli anni precedenti l'adesione, fino al 31 dicembre 1995 la pesca del tonno bianco e' autorizzata soltanto durante un periodo massimo di otto settimane tra il 1 maggio e il 31 agosto dell'anno in questione da parte di centodieci navi che pescano con la lenza, non eccedenti 26 metri tra le perpendicolari, che utilizzino esclusivamente lenze a strascico. L'elenco delle navi autorizzate e' notificato dagli stati membri interessati alla Commissione entro il trentesimo giorno precedente l'apertura del periodo di pesca. 4. Per il tonno tropicale l'attivita' di pesca e' limitata fino al 31 dicembre 1995 per la divisione CIEM X a sud di 36° 30' nord nonche' per la zona COPACE a sud di 31° nord e, a nord di questo parallelo, ad ovest di 17° 30' ovest. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 352

Articolo 352 1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato sul territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, alle acque sottoposte alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo e di competenza del CIEM e del COPACE e' sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 9. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite dei 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' fissato prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Possibilita' e condizioni di accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo nella divisione CIEM X e nella zona COPACE sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 155, paragrafo 3. 8. Le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 9. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 353

Articolo 353 Il regime definito negli articoli da 347 a 350, compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 350, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 354

Articolo 354 1. Dal momento dell'adesione la Comunita' gestisce gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in ciascun caso le decisioni appropriate per mantenere le attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Atto - art. 355

Articolo 355 1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al piu' tardi il 31 dicembre 1992. 2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco e' riportato nell'allegato XXVII. Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 356

Articolo 356 1. I prezzi di orientamento applicabili alle sardine dell'Atlantico in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento conformemente al paragrafo 2; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. I prezzi di orientamento applicabili in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, in base ai prezzi 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Atto - art. 357

Articolo 357 1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 356 e' istituito un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dal Portogallo. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1, effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento CEE n. 3796/81 possono essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 358

Articolo 358 1. Dal momento dell'adesione, e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a tale specie ai sensi dell'articolo 356. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo debba essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della. Commissione, adotta, prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 359

Articolo 359 Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi, rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 360

Articolo 360 1. In deroga all'articolo 190, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: a) Per quanto riguarda i prodotti importati negli altri stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 85,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 71,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 57,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 42,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 28,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 14,2% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 14,2%, ha luogo il 1 gennaio 1992. b) Per quanto riguarda prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri stati membri della Comunita': - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5% ha luogo il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996. 3. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione negli stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo, per le sardine fresche, refrigerate e congelate, della sottovoce 03.01 B I d) della tariffa doganale comune e le preparazioni e conserve di tonno e di acciughe delle sottovoci 16.04 E e 16.04 ex F della tariffa doganale comune, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993. 4. In deroga all'articolo 197, la Repubblica portoghese modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita': - a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 12,5% il un divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune. - A decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi, b) negli altri casi, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5%, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. La Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1983.

Atto - art. 361

Articolo 361 1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte a), in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo. 2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte b), in provenienza dalla Spagna, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1. 3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento del Portogallo viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio e' aumentata ogni anno di un fattore di progressivita' pari al 15%. 4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensione delle importazioni. 5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, la Repubblica portoghese puo' prendere misure conservative immediatamente applicabili. Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che puo' sospenderne l'applicazione nel mese successivo a questa notifica. 6. Le modalita' di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 362

Articolo 362 Durante il periodo di graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, i prodotti elencati qui di seguito, in provenienza dal Portogallo, possono essere importati ogni anno nella Comunita' nella sua composizione attuale in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, entro i seguenti limiti: Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 363

Articolo 363 1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

Atto - art. 364

Articolo 364 1. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Essa non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 2. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Essa non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Portogallo dei prodotti non liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma. La Repubblica portoghese non e' tuttavia tenuta a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XXX a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo. Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1 gennaio 1993. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4. 4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, la Repubblica portoghese abolisce le restrizioni quantitative in vigore. 5. La Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nel protocollo n. 23 che non sono liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi e per i quali essa mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto protocollo. Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Portogallo dei prodotti di cui al primo comma e' effettuata in conformita' alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2. 6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunita' a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, la Repubblica portoghese estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che essa dovra' prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Atto - art. 365

Articolo 365 1. Dal 1 marzo 1986 la Repubblica portoghese applica il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XXXI, la Repubblica portoghese si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 189, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti e' identico a quello fissato nell'articolo 197. 2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica portoghese nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalita' generali di cui alla lettera b) o le modalita' particolari di cui agli articoli 289 e 295. b) La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto al 90,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto all'81,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 72,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 63,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 54,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 45,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 36,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 27,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 18,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 9,0% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996. c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto all'87.5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto al 75,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 50,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 25,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 12,5% del divario iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 366

Articolo 366 1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 368. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazione con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica portoghese a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 368, per un identico periodo, fatte salve eventuali deroghe specifiche. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 368 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Portogallo in provenienza da altri paesi terzi.

Atto - art. 367

Articolo 367 Qualora per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica portoghese i protocolli di cui all'articolo 366, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte della Repubblica portoghese ai paesi di cui all'articolo 368

Atto - art. 368

Articolo 368 1. Gli articoli 366 e 367 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Jugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli accordi conclusi con paesi terzi, riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico Firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica portoghese e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Atto - art. 369

Articolo 369 La Repubblica portoghese si ritira con effetto al 1 gennaio 1986 dalla convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

Atto - art. 370

Articolo 370 1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso il Portogallo in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 371

Articolo 371 1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunita', in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica conformemente agli articoli da 372 a 375. 2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Atto - art. 372

Articolo 372 Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione dei 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3 e 213. Tuttavia soltanto dall'inizio della seconda tappa queste entrate comprendono i prelievi e gli altri importi di cui al primo comma costatati per i prodotti soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In deroga al comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere prima della fine della prima tappa la restituzione al Portogallo, entro limiti e secondo modalita' da definire e per un periodo non superiore a due anni, delle entrate provenienti dagli importi compensativi "adesione" applicati dal Portogallo alle importazioni di cereali dagli altri stati membri.

Atto - art. 373

Articolo 373 Le entrate denominate "dazi doganali" di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970 comprendono fino al 31 dicembre 1992 i dazi doganali calcolati come se il Portogallo applicasse dal momento dell'adesione, negli scambi con i paesi terzi, le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonche' per i prodotti agricoli soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. Tuttavia, queste entrate non comprendono, per la durata della prima tappa, i dazi doganali sui prodotti agricoli importati in Portogallo e soggetti ad un regime di transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 210 paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. La Repubblica portoghese provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali cosi' calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui agli articoli da 309 a 341, soggetti ad una transizione per tappe, nonche' per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 374

Articolo 374 L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5 della decisione del 21 aprile 1970 e' integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. La deroga di cui all'articolo 15, punto 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio non influisce sull'importo dei diritti dovuti a norma del primo comma. La Comunita' restituisce alla Repubblica portoghese, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari sulla base del prodotto nazionale lordo, secondo le seguenti modalita': - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe al Portogallo per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita'.

Atto - art. 375

Articolo 375 Per evitare che sia a carico della Repubblica portoghese il rimborso degli anticipi concessi alla Comunita' dai suoi stati membri anteriormente al 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

Atto - art. 376

Articolo 376 In deroga all'articolo 60 del trattato CECA e alle sue disposizioni di applicazione, fino al 31 dicembre 1992 le imprese siderurgiche portoghesi possono applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, un prezzo cif franco porto di destinazione pari ad un prezzo di parita' in vigore sul territorio continentale della Repubblica portoghese.

Atto - art. 377

Articolo 377 Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' derogare all'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda le accise sui tabacchi manufatturati prodotti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, alle condizioni fissate nell'allegato XXXII per l'applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972.

Atto - art. 378

Articolo 378 1. Gli atti elencati nell'allegato XXXII del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' prendere prima del 1 gennaio 1986 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni delle Comunita' adottati tra il 1 gennaio 1985 e la data della firma del presente atto.

Atto - art. 379

Articolo 379 1. Fino al 31 dicembre 1992 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Alle stesse condizioni uno stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o dei due nuovi stati membri. Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1995 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente. 2. Su richiesta dello stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi, su domanda espressa dello stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente. Fatte salve le disposizioni dei capi 3 dei titoli II e III nel settore dell'agricoltura e della pesca, quando il mercato di uno stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e l'uno o l'altro nuovo stato membro o tra questi, la Commissione, su domanda dello stato membro interessato, delibera sulle misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie entro ventiquattro ore a decorrere dalla ricezione della domanda. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. 4. In caso di difficolta' gravi che siano suscettibili di protrarsi sul mercato del lavoro del Granducato del Lussemburgo, questo stato membro puo' domandare di essere autorizzato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma e alle condizioni di cui al paragrafo 3, ad applicare temporaneamente fino al 31 dicembre 1995 misure di salvaguardia, nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano il cambiamento dell'impiego, nei confronti dei lavoratori cittadini di un nuovo stato membro ammessi, posteriormente alla data di questa autorizzazione, ad immigrare nel Granducato allo scopo di esercitare un lavoro salariato.

Atto - art. 380

Articolo 380 1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato e secondo le regole di procedura che saranno adottate immediatamente dopo l'adesione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere la Commissione autorizza lo stato membro o gli stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39. 3. Le misure adottate prima dell'adesione a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84 e della decisione 2177/84/CECA nei confronti dei nuovi stati membri nonche' quelle adottate prima dell'adesione a norma della legislazione antidumping dei nuovi stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale rimangono provvisoriamente in vigore e formeranno oggetto di un esame da parte della Commissione che decide in merito alla loro modifica o abrogazione. Questa modifica o abrogazione e' attuata, secondo i casi, dalla Commissione o dalle autorita' nazionali in questione. Le procedure iniziate prima dell'adesione in Spagna, in Portogallo o nella Comunita' nella sua composizione attuale proseguono conformemente al paragrafo 1.

Atto - art. 381

Articolo 381 L'Assemblea si riunisce al piu' tardi un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 382

Articolo 382 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 383

Articolo 383 1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di tre membri supplementari e la designazione di un sesto vicepresidente tra i membri della Commissione allargata. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. Il mandato del sesto vicepresidente designato scade simultaneamente a quello degli altri cinque vicepresidenti. 2. Prima del 31 dicembre 1986 il Consiglio esamina per la prima volta applicare l'articolo 14, quarto comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee. 3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 384

Articolo 384 1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia e' completata con la nomina di due giudici. 2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1988. Questo giudice e' designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1991. 3. Immediatamente dopo l'adesione e' nominato un sesto avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1988. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1986 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1985.

Atto - art. 385

Articolo 385 Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti e' completata con la nomina di due membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade il 17 ottobre 1987.

Atto - art. 386

Articolo 386 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 387

Articolo 387 Immediatamente dopo l'adesione il comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 388

Articolo 388 Immediatamente dopo l'adesione il comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di cinque membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 389

Articolo 389 Immediatamente dopo l'adesione il comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresentano i nuovi stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 390

Articolo 390 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Atto - art. 391

Articolo 391 1. Per i comitati elencati nell'allegato XXXIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato XXXIV sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Atto - art. 392

Articolo 392 Dal momento dell'adesione i nuovi stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notifica delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli stati membri attuali.

Atto - art. 393

Articolo 393 L'applicazione, in ciascuno dei nuovi stati membri, degli atti elencati nell'allegato XXXV del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

Atto - art. 394

Articolo 394 1. E' differita fino al 1 marzo 1986: a) l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che formano oggetto di un regime speciale; b) l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale delle modifiche apportate dal presente atto alla regolamentazione soprammenzionata, comprese quelle risultanti dall'articolo 396. 2. Il paragrafo 1 non e' applicabile agli adattamenti degli atti delle istituzioni della Comunita' concernenti la politica agricola comune che saranno effettuati, conformemente all'articolo 396, allo scopo di stabilire il numero di voti che esprimera', dal momento dell'adesione, la maggioranza qualificata nell'ambito della procedura dei comitati di gestione o di altri comitati simili istituiti nel campo dell'agricoltura. 3. Fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, l'altro nuovo stato membro o i paesi terzi, dall'altro, e' quello applicabile prima dell'adesione.

Atto - art. 395

Articolo 395 I nuovi stati membri mettono in vigore le misure per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XXXVI o in altre disposizioni del presente atto.

Atto - art. 396

Articolo 396 1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

Atto - art. 397

Articolo 397 I testi degli atti delle istituzioni delle Comunita' anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua spagnola e in lingua portoghese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sette lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Atto - art. 398

Articolo 398 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Atto - art. 399

Articolo 399 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Atto - art. 400

Articolo 400 Gli allegati da I a XXXVI, i protocolli dal n. 1 al n. 25, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Atto - art. 401

Articolo 401 Il governo della Repubblica francese rimettera' ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

Atto - art. 402

Articolo 402 Il governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua spagnola e in lingua portoghese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Atto - art. 403

Articolo 403 Il segretario generale rimettera' ai governi dei nuovi stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegati-Allegato I

Allegato I Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato II

Allegato II Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato III

Allegato III Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino dell'atto di adesione (contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1988) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IV

Allegato IV Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione (contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1989) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato V

Allegato V Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VI

Allegato VI Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VII

Allegato VII Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VIII

Allegato VIII Elenco dei prodotti di cui all'art. 75, punto 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IX

Allegato IX Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato X

Allegato X Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XI

Allegato XI Modalita' tecniche di cui all'art. 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XII

Allegato XII Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIII

Allegato XIII Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIV

Allegato XIV Elenco di cui all'articolo 176 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XV

Allegato XV Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVI

Allegato XVI Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVII

Allegato XVII Elenco di cui all'articolo 178 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVIII

Allegato XVIII Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIX

Allegato XIX Elenco di cui all'articolo 213 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XX

Allegato XX Elenco di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXI

Allegato XXI Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXII

Allegato XXII Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIII

Allegato XXIII Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIV

Allegato XXIV Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXV

Allegato XXV Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVI

Allegato XXVI Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVII

Allegato XXVII Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVIII

Allegato XXVIII Elenco di cui all'articolo 361 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIX

Allegato XXIX Elenco di cui all'articolo 363 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXX

Allegato XXX Elenco di cui all'articolo 364, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXI

Allegato XXXI Elenco di cui all'articolo 365 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXII

Allegato XXXII Elenco di cui all'articolo 378 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXIII

Allegato XXXIII Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXIV

Allegato XXXIV Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXV

Allegato XXXV Elenco di cui all'articolo 393 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXXVI

Allegato XXXVI Elenco di cui all'articolo 395 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - art. 1

PROTOCOLLI Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti Articolo 1 Il testo dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio; - il Regno di Danimarca; - la Repubblica federale di Germania; - la Repubblica ellenica; - il Regno di Spagna; - la Repubblica francese; - l'Irlanda; - la Repubblica italiana; - il Granducato del Lussemburgo; - il Regno dei Paesi Bassi; - la Repubblica portoghese; - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Protocollo n. 1 - art. 2

Articolo 2 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "1. Il capitale della Banca e' di ventotto miliardi e ottocento milioni di ECU; le quote sottoscritte rispettivamente dagli stati membri sono le seguenti: - Germania 5.508.725.000 - Francia 5.508.725.000 - Italia 5.508.725.000 - Regno Unito 5.508.725.000 - Spagna 2.024.928.000 - Belgio 1.526.980.000 - Paesi Bassi 1.526.980.000 - Danimarca 773.154.000 - Grecia 414.190.000 - Portogallo 266.922.000 - Irlanda 193.288.000 - Lussemburgo 38.658.000"

Protocollo n. 1 - art. 3

Articolo 3 Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli stati membri nella misura del 9,01367457% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1."

Protocollo n. 1 - art. 4

Articolo 4 Il testo dell'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 45% del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato."

Protocollo n. 1 - art. 5

Articolo 5 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "2. Il consiglio di amministrazione e' composto di 22 amministratori e di 12 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; - 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; - 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - due amministratori designati dal Regno di Spagna; - un amministratore designato dal Regno del Belgio; - un amministratore designato dal Regno di Danimarca; - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica; - un amministratore designato dall'Irlanda; - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese; - un amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; - due sostituti designati dalla Repubblica francese; - due sostituti designati dalla Repubblica italiana; - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; - un sostituito designato di comune accordo dai paesi del Benelux; - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese; - un sostituto designato dalla Commissione."

Protocollo n. 1 - art. 6

Articolo 6 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "La maggioranza qualificata richiede quindici voti."

Protocollo n. 1 - art. 7

Articolo 7 Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal testo seguente: "1. Il comitato direttivo e' composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile."

Protocollo n. 1 - art. 8

Articolo 8 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91.339.340 ECU e di 12.040.186 ECU, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1 gennaio 1986, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata e' dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione. 2. Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale. 3. Le somme da versare, a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981, corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca, che fissavano al 10,17857639% del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985, di cui al paragrafo 2.

Protocollo n. 1 - art. 9

Articolo 9 Alle date di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva, alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono, rispettivamente, a 7,031 ---------- = 7,63888842% 92,0421875 di tali voci per il Regno di Spagna e a 0,9268125 ---------- = 1,00694315% 92,0421875 di tali voci per la Repubblica portoghese.

Protocollo n. 1 - art. 10

Articolo 10 I versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione, tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo, in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sara' del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca, adeguamento che sara' applicato anche ai versamenti gia' effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

Protocollo n. 1 - art. 11

Articolo 11 1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, nonche' un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese. 2. Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Protocollo n. 1 - art. 12

Articolo 12 1. Nei tre mesi successivi all'adesione il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il sesto vicepresidente di cui all'articolo 7 del presente protocollo. 2. Il mandato del vicepresidente cosi' nominato scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Protocollo N. 2 - art. 1

Protocollo N. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla Articolo 1 1. I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonche' i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro del regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunita', merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE, ne' merci in libera pratica a norma del trattato CECA. 2. Il territorio doganale della Comunita' non comprende le Isole Canarie ne' Ceuta e Melilla. 3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunita', da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro. 4. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 5. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunita' applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.

Protocollo N. 2 - art. 2

Articolo 2 1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali, alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 e' concessa dal 1 gennaio 1986. Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunita', i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i tabacchi lavorati della voce n. 24.02 della tariffa doganale comune, lavorati nelle Isole Canarie, beneficiano, sul territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari. Tali contingenti sono aperti e ripartiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prendendo quale base di riferimento la media dei migliori tre tra gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili statistiche. Il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti al 1 gennaio 1986. Per evitare che questo regime crei difficolta' economiche in uno o piu' stati membri a causa della rispedizione dei tabacchi lavorati importati in un altro stato membro, la Commissione adotta, previa consultazione degli stati membri, tutti i metodi di cooperazione amministrativa necessari.

Protocollo N. 2 - art. 3

Articolo 3 1. I prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 e sottovoci 05.15 A, 23.01 B della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, del regime definito in appresso, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' e della Comunita' nella sua composizione attuale. - Se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale delle Comunita', beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali. Non possono essere considerati in libera pratica in questa parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, se essi vengono rispediti in un altro stato membro. - Se vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunita', beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 173 dell'atto di adesione, a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 e a decorrere dal 1 gennaio 1996 le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunita', nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983, 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' o esportati nella Comunita' nella sua composizione attuale. L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunita', nel quadro di tali contingenti tariffari, sara' subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta annualmente le disposizioni recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalita' previste nei paragrafi 1 e 2. Per il 1986, il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione dei contingenti al 1 gennaio 1986.

Protocollo N. 2 - art. 4

Articolo 4 1. I prodotti agricoli elencati nell'allegato A, originari delle Isole Canarie, beneficiano, alle condizioni definite nel presente articolo, alla loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali entro il limite dei contingenti tariffari calcolati sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati negli anni 1982, 1983, 1984, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' e della Comunita' nella sua composizione attuale: a) fino al 31 dicembre 1995 i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e fino al 31 dicembre 1992 gli altri prodotti in questione beneficiano: - nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali, senza applicazione, se del caso, del sistema dei prezzi di riferimento; - nel rimanente territorio doganale della Comunita', di condizioni uguali a quelle adottate per gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunita', a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili. b) A decorrere dal 1 gennaio 1996, i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e a decorrere dal 1 gennaio 1993 gli altri prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunita', nel rispetto del sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in tempo utile le disposizioni per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti dal 1 gennaio 1986. 2. a) In deroga al paragrafo 1, le banane della voce n. 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie delle Isole Canarie, beneficiano, alla loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali. Le banane importate sotto questo regime non possono essere considerate in libera pratica in detta parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, se esse vengono rispedite in un altro stato membro. b) Fino al 31 dicembre 1995, il Regno di Spagna puo' mantenere per le banane di cui alla lettera a), importate dagli altri stati membri, le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente che esso applicava all'importazione di questi prodotti sotto il regime nazionale precedente. In deroga all'articolo 76, paragrafo 2 dell'atto di adesione e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto, il Regno di Spagna puo' mantenere, nella misura strettamente necessaria per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale, restrizioni quantitative all'importazione per le banane di cui alla lettera a) importate dai paesi terzi.

Protocollo N. 2 - art. 5

Articolo 5 1. Qualora l'applicazione del regime di cui all'articolo 2, paragrafo 2, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunita', il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunita' a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata in uno o piu' stati membri, la Commissione, su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa, puo' prendere le misure appropriate.

Protocollo N. 2 - art. 6

Articolo 6 1. I prodotti originari del territorio doganale della Comunita' beneficiano, alla loro importazione nelle Isole Canarie o a Ceute e Melilla, dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nonche' la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" esistente nelle Isole Canarie, sono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale delle Comunita', secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione. 3. La tassa detta "arbitrio insular - tariffa especial" delle Isole Canarie e' abolita nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale della Comunita' il 1 marzo 1986. Tuttavia, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato B, ad un'aliquota corrispondente al 90% dell'aliquota indicate di fronte a ciascuno di questi prodotti in detto elenco, a condizione che quest'aliquota ridotta sia applicata uniformemente a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dall'insieme del territorio doganale della Comunita'. La tassa sara' abolita al piu' tardi il 1 gennaio 1993, salvo se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide una proroga in ragione dell'evoluzione della situazione economica nelle Isole Canarie per ciascuno dei prodotti in questione. La tassa in questione non puo' essere in nessun momento superiore al livello della tariffa doganale spagnola quale e' modificata in vista della progressiva applicazione della tariffa doganale comune.

Protocollo N. 2 - art. 7

Articolo 7 I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dalla Comunita' conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla lo stesso trattamento di quello che esso accorda alla Comunita'. Tuttavia, il regime applicato all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non puo' essere piu' favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.

Protocollo N. 2 - art. 8

Articolo 8 Il regime applicabile agli scambi di merci tra le Isole Canarie, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro, e' almeno altrettanto favorevole di quello applicabile a norma dell'articolo 6.

Protocollo N. 2 - art. 9

Articolo 9 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 1 marzo 1986, le regole d'applicazione del presente protocollo, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonche' disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti. 2. Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986: - agli scambi tra il territorio doganale delle. Comunita' nella sua composizione attuale, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunita' economica europea e la Spagna; - agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita', da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985.

Protocollo N. 2 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=085U077500600100110001&dgu=1985-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-28&art.codiceRedazionale=085U0775)

Protocollo N. 2 - Allegato B

ALLEGATO B Elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 3 - art. 1

Protocollo N. 3 concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie Articolo 1 1. Tranne per i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE e fatte salve le disposizioni del presente protocollo, la Spagna ed il Portogallo applicano nei loro scambi il trattamento concordato tra ciascuno di essi, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, quale e' definito nel titolo il, capo 1 e nel titolo III capo I, della parte quarta dell'atto di adesione. 2. Il Regno di Spagna applica ai prodotti originari del Portogallo, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai [regolamenti (CEE) n. 2783/75](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975R2783), (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo, in particolare per quanto riguarda la soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente nonche' delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure equivalenti a queste restrizioni, alle merci di cui al trattato CEE che soddisfano, in Portogallo, le condizioni degli articoli 9 e 10 di questo stesso trattato, nonche' alle al trattato C ECA che sono in libera pratica conformemente a detto trattato in Portogallo. La Repubblica portoghese applica ai prodotti originari della Spagna, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai [regolamenti (CEE) n. 2782/75 (CEE)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975R2782), [n. 3033/80](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980R3033) e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello che essa applica nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1 marzo 1986 le norme d'origine applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo.

Protocollo N. 3 - art. 2

Articolo 2 Per l'applicazione dell'articolo 48 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti ripresi nell'elenco figurante nell'allegato A, l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione in Spagna prevista al paragrafo 3 di detto articolo e' effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dal 1 marzo 1986, di contingenti all'importazione di prodotti originari del Portogallo. I volumi dei contingenti per l'anno 1986 sono indicati nel suddetto elenco. Il Regno di Spagna aumenta il volume dei contingenti secondo le condizioni indicate nello stesso allegato. Gli aumenti, espressi in percentuali, sono aggiunti ad ogni contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto.

Protocollo N. 3 - art. 3

Articolo 3 1. In deroga all'articolo 1, il Regno di Spagna stabilisce per i prodotti originari del Portogallo ripresi nell'allegato B, dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1990, massimali tariffari a dazio nullo. Se i quantitativi previsti per ogni massimale sono raggiunti, il Regno di Spagna puo' reintrodurre, fino al termine dell'anno civile in corso, dei dazi doganali; questi sono allora pari a quelli che il Regno di Spagna applica, in quello stesso momento, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Il volume dei massimali per l'anno 1986 e' indicato nell'allegato B ed il ritmo annuo d'aumento progressivo e' il seguente: - 1987: 10%, - 1988: 12%, - 1989: 14%, - 1990: 16%. L'aumento e' aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. 2. Il regime dei massimali tariffari previsto al paragrafo 1 e' anche applicabile per l'anno 1990 ai prodotti tessili figuranti nell'allegato C. 3. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese potranno sottoporre fino al 31 dicembre 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato B ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. Il Regno di Spagna puo' assoggettare per il 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato C ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non potra' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglia statistica.

Protocollo N. 3 - art. 4

Articolo 4 1. Il Regno di Spagna puo' fino al 31 dicembre 1990, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari del Portogallo:

N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci

47.01 Paste per carta

48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli

In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non puo' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica. 2. Secondo le condizioni ed entro i termini previsti al paragrafo 1, la Repubblica portoghese puo' sottoporre i prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Spagna, ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici.

Protocollo N. 3 - art. 5

Articolo 5 1. La Repubblica portoghese puo', fino al 31 dicembre 1988, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari della Spagna: a) i prodotti di cui al trattato CECA; b)

N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci

73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita'

73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusa:

A. Acciai fini al carbonio:

ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita': - nudi

Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19

Le due parti possono, di comune accordo, prorogare questo regime di sorveglianza statistica per un periodo che non vada al di la del 31 dicembre 1990. In caso di disaccordo, su richiesta di uno dei due stati, la Commissione puo' decidere la proroga di detto regime se essa constata perturbazioni importanti sul mercato portoghese. 2. Secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica portoghese puo', fino al 31 dicembre 1992, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti, originari della Spagna: --------------------------------------------------------------------- N. della tariffa _ doganale comune | Designazione delle merci

22.02 22.03 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 Birra

3.

Fino al 31 dicembre 1992 il Regno di Spagna puo', alle condizioni previste dal paragrafo 1, secondo comma, assoggettare ad una sorveglianza preventiva all'importazione, a fini esclusivamente statistici, i prodotti indicati nell'allegato VII dell'atto di adesione nonche' le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo.

Protocollo N. 3 - art. 6

Articolo 6 1. Fino al 31 dicembre 1990, per i prodotti di cui all'articolo 4, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle correnti tradizionali di scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta presentata da uno di questi due stati membri, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere. 2. Fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Spagna, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte del Regno di Spagna, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere. 3. Se nelle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non pervengono ad un accordo, la Commissione, tenendo conto dei criteri che disciplinano la clausola di salvaguardia figurante all'articolo 379 dell'atto di adesione, con procedura d'urgenza, fissa le misure di salvaguardia da essa considerate necessarie, precisandone le condizioni e modalita' di applicazione.

Protocollo N. 3 - art. 7

Articolo 7 1. Se gli importi compensativi di cui agli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione o il meccanismo degli importi compensativi di cui all'articolo 270 sono applicati negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo ad uno o piu' prodotti di baie che si considera siano entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli le misure transitorie applicabili sono determinate conformemente alle regole previste dagli articoli 53 e 213 di detto atto. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono riscossi e concessi dallo stato in cui i prezzi dei prodotti agricoli di base in questione sono piu' elevati. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, dalla data dell'adesione, all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna e reciprocamente, delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato conformemente agli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione. Tuttavia si applicano i dazi indicati all'allegato XIX di detto atto se, per i prodotti figuranti in detto allegato, il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione proveniente dalla Spagna, calcolata conformemente alle disposizioni precitata, e' inferiore ai dazi indicati in detto allegato. Se per questi stessi prodotti, questo dazio doganale e' superiore al dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo, all'importazione proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, si applica quest'ultimo dazio. Il comma precedente non e' applicabile alla cioccolata e alle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, della voce n. 18.06 della tariffa doganale comune. Nei loro confronti l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione in provenienza dalla Spagna non puo' essere superiore al 30%.

Protocollo n. 3 - art. 8

Articolo 8 1. La Commissione determina, tenendo debitamente conto delle disposizioni in vigore, in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che le merci che soddisfano le condizioni richieste a tal scopo beneficino del trattamento previsto nel presente protocollo. Questi metodi comprendono in particolare le misure necessarie per assicurare che le merci che abbiano beneficiato del trattamento summenzionato in Spagna o in Portogallo al momento della loro rispedizione nella Comunita' nella sua composizione attuale, siano sottoposte in essa allo stesso trattamento che sarebbe stato loro applicabile in caso di importazione diretta. 2. Fino al 28 febbraio 1986 saranno applicabili agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo i regimi che disciplinano attualmente le relazioni commerciali tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese. 3. La Commissione determina le disposizioni applicabili a decorrere dal 1 marzo 1986 agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo delle merci ottenute in Spagna o in Portogallo nella fabbricazione delle quali siano entrati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in Spagna o in Portogallo, oppure che abbiano beneficiato di uno storno totale o parziale di questi dazi o tasse; - dei prodotti agricoli che non soddisfino le condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione in Spagna o in Portogallo. Nell'adottare queste disposizioni la Commissione tiene conto delle regole previste nell'atto di adesione per l'eliminazione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e il Portogallo e per l'applicazione progressiva, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Protocollo N. 3 - art. 9

Articolo 9 1. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione e del presente protocollo, le disposizioni in vigore in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano nelle stesse condizioni agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo fintantoche' siano riscossi in questi scambi dazi doganali. Per stabilire il valore in dogana negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo e negli scambi con i paesi terzi fino al: - 31 dicembre 1992 per i prodotti industriali, e - 31 dicembre 1995 per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione e' quello definito dalla legislazione vigente, il 31 dicembre 1985, nel Regno di Spagna e nella Repubblica portoghese. 2. Nei loro scambi il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, a decorrere dal 1 marzo 1986, la nomenclatura della tariffa doganale comune e la nomenclatura della tariffa unificata CECA.

Protocollo N. 3 - art. 10

Articolo 10 La Repubblica portoghese applica, nell'ambito dei propri scambi con le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, i regimi specifici convenuti al riguardo tra la Comunita' nella sua composizione attuale ed il Regno di Spagna, previsti nel protocollo n. 2.

Protocollo N. 3 - art. 11

Articolo 11 Senza pregiudizio dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta subito dopo l'adesione qualsiasi misura d'applicazione possa rendersi necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le modalita' di applicazione della sorveglianza prevista agli articoli 3, 4 e 5.

Protocollo N. 3 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 2 del protocollo N. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 3 - Allegato B

ALLEGATO B Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 3 - Allegato C

ALLEGATO C Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 4

Protocollo N. 4 Meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca conclusi dalla Comunita' con taluni paesi terzi 1. Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attivita' di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno stato membro della Comunita' nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dalla Comunita' con i paesi terzi interessati. 2. Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attivita' di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano: - il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno stato membro della Comunita' nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attivita' di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato della Comunita' come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune; - l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno stato membro della Comunita' impegnato nell'ambito delle attivita' previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonche' del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato della Comunita'. 3. L'introduzione nella Comunita' dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarieta' fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilita' di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonche' delle modalita' di cui sono corredati. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1 marzo 1986 le norme generali di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati. Gli adeguamenti del presente regime che eventualmente si rivelassero necessari, in seguito all'esperienza acquisita, vengono adottati secondo la stessa procedura. Le modalita' di applicazione del presente regime, nonche' i quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Protocollo N. 5

Protocollo N. 5 concernente la partecipazione dei nuovi stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio I contributi dei nuovi stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono fissati come segue: - Regno di Spagna: 54.400.000 ECU, - Repubblica portoghese: 2.475.000 ECU. il contributo viene versato: - dal Regno di Spagna, in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1 gennaio 1986; - dalla Repubblica portoghese, in quattro rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1 gennaio 1986. Ognuna di queste rate e' versata nella moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi stati membri.

Protocollo N. 6

Protocollo N. 6 concernente contingenti tariffari annui spagnoli per l'importazione degli autoveicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunita' nella sua composizione attuale. Il dazio doganale applicabile nei limiti del contingente tariffario e' fissato al 17,4%. Il contingente e' abolito il 31 dicembre 1988. Il volume di base del contingente tariffario e' fissato a 32.000 autoveicoli. Esso e' portato a 36.000 unita' il 1 gennaio 1987 e a 40.000 unita' il 1 gennaio 1988. 2. I volumi annui sono divisi in due parti. Le prime parti sono suddivise in quattro categorie di cilindrata: - di meno di 1.275 cc, - di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - di piu' di 2.600 cc. Le seconde parti costituiscono le riserve. Le prime parti sono cosi' ripartite: a) per il 1986: 28.000 unita', di cui: - 3.000 unita' per la categoria di meno di 1.275 cc, - 13.000 unita' per la categoria di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - 11.000 unita' per la categoria di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - 1.000 unita' per la categoria di piu' di 2.600 cc; b) per il 1987: 32.000 unita', di cui: - 3.400 unita' per la categoria di meno di 1.275 cc, - 14.850 unita' per la categoria di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - 12.600 unita' per la categoria di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - 1.150 unita' per la categoria di piu' di 2.600 cc, c) per il 1988: 36.000 unita', di cui: - 3.850 unita' per la categoria di meno di 1.275 cc, - 16.700 unita' per la categoria di 1.275 fino a 1.990 cc inclusi, - 14.150 unita' per la categoria di piu' di 1.990 fino a 2.600 cc inclusi, - 1.300 unita' per la categoria di piu' di 2.600 cc. La riserva annua di 4.000 autoveicoli per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 copre le importazioni di veicoli di qualsiasi cilindrata. Tuttavia, l'utilizzazione di questa riserva e' limitata agli autoveicoli originari dell'Italia e del Regno Unito, nella misura di 2.000 veicoli per ciascuno di questi stati membri. 3. Le disposizioni di gestione e di applicazione del contingente tariffario annuo garantiscono in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli autoveicoli costruiti nella Comunita' nella sua composizione attuale e l'applicazione senza interruzione del dazio doganale previsto per detto contingente a tutti i produttori della Comunita' nella sua composizione attuale fino all'esaurimento del contingente. Esse assicurano che il volume contingentale sia utilizzato completamente alla fine di ciascun anno. La situazione dell'utilizzazione del contingente tariffario annuo viene esaminata congiuntamente dal Regno di Spagna e dalla Commissione il 1 ottobre di ogni anno. 4. Il Regno di Spagna notifica alla Commissione, il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il 15 settembre, il 15 novembre e il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni seguenti: - stato di esaurimento di ciascuna parte del contingente, - eventuale aumento del volume delle parti, mediante prelievo dalla riserva, - riversamenti nella riserva, - stato della riserva, - qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga necessaria. 5. Prima della messa in vigore di qualsiasi atto di applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna, in qualunque forma, compresi i decreti, le direttive e le istruzioni amministrative, questo atto deve essere sottoposto alla Commissione, perche' possa esaminarlo sotto il profilo della compatibilita' con il trattato, con l'atto di adesione e, in particolare, con il presente protocollo. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione qualsiasi modifica di un tale atto.

Protocollo N. 7

Protocollo N. 7 concernente i contingenti quantitativi spagnoli 1. I contingenti di cui all'articolo 43 sono globali e aperti senza discriminazioni nei confronti di tutti gli stati membri attuali. Essi sono aperti a tutti gli operatori; economici, senza restrizioni. 2. I contingenti sono aperti in una sola quota all'inizio dell'anno civile. Tuttavia, il Regno di Spagna puo' aprire questi contingenti in due quote uguali; la seconda quota e' allora aperta all'inizio del secondo semestre. In questo caso il resto della prima quota e' aggiunto alla seconda quota, allo scopo di rispettare l'importo globale annuo. 3. Il Regno di Spagna notifica ogni anno o ogni semestre alla Commissione l'apertura dei contingenti e la pubblica ufficialmente. 4. Il termine per l'introduzione di una domanda di licenza e' di almeno quattro settimane a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica; dopo lo scadere di questo termine il Regno di Spagna rilascia le licenze entro un termine massimo di venti giorni lavorativi. 5. La licenza di importazione ha una validita' di almeno sei mesi. 6. Il Regno di Spagna fornisce alla Commissione informazioni semestrali sull'utilizzazione dei contingenti.

Protocollo N. 8

Protocollo N. 8 concernente i brevetti spagnoli 1. Dal momento dell'adesione, il Regno di Spagna si impegna a rendere compatibile la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle e con e il livello di protezione della proprieta' industriale raggiunto nella Comunita', in particolare per quanto riguarda le regole per la licenza contrattuale, la licenza obbligatoria esclusiva, l'obbligo di sfruttamento del brevetto e il brevetto d'introduzione. A tal fine verra' instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorita' spagnole, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione della vigente legislazione spagnola alla nuova legislazione. 2. Il Regno di Spagna introdurra' nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova conformemente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario. Questa disposizione dovra' applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione. Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovra' applicarsi al piu' tardi il 7 ottobre 1992. Tuttavia questa disposizione non si applichera' se l'azione per contraffazione e' diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione d'un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto e' stato rilasciato prima della data dell'adesione. Il Regno di Spagna sopprimera' tuttavia, con effetto dell'adesione, l'articolo 273 della legge sui brevetti attualmente in vigore. Nei casi in cui non si applichera' l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna potra' continuare a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi pero' il Regno di Spagna introdurra' nella sua legislazione, con effetto dal 7 ottobre 1992, una procedura di "descrizione-sequestro". Per "descrizione sequestro" si intende una procedura che si inserisce nel sistema descritto nei commi precedenti e secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione puo', in virtu' di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria puo' ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione-sequestro". 3. Il Regno di Spagna aderira' alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo entro i termini richiesti per consentirle di avvalersi, per i soli prodotti chimici e farmaceutici, delle disposizioni dell'articolo 167 di detta convenzione. In questo contesto e tenuto conto della realizzazione dell'impegno assunto dal Regno di Spagna, di cui al punto 1), gli stati membri della Comunita' quali stati contraenti della convenzione di Monaco si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire, in caso di presentazione di una domanda da parte del Regno di Spagna, in conformita' di detta convenzione, la proroga - oltre il 7 ottobre 1987 e per la durata massima prevista dalla convenzione di Monaco - della validita' della riserva di cui all'articolo 167 di cui sopra. Nel caso che non sia ottenuta la proroga della riserva suddetta, il Regno di Spagna puo' ricorrere all'articolo 174 della convenzione di Monaco, fermo restando che essa aderira' comunque a quest'ultima al piu' tardi il 7 ottobre 1992. 4. Al termine di questa deroga il Regno di Spagna aderira' alla convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario. Il Regno di Spagna potra' ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 di tale convenzione per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potra' in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N. 9 - art. 1

Protocollo N. 9 concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale Articolo 1 Il Regno di Spagna controlla, secondo le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989, le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

Protocollo N. 9 - art. 2

Articolo 2 La Comunita' e il Regno di Spagna stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite all'allegato B.

Protocollo N. 9 - art. 3

Articolo 3 Previa notifica alla Commissione, il Regno di Spagna puo' applicare le disposizioni di flessibilita' previste all'allegato C alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A.

Protocollo N. 9 - art. 4

Articolo 4 Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorita' del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Protocollo N. 9 - art. 5

Articolo 5 1. Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A, oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 1, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie. 2. Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 9, la Commissione fissa, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

Protocollo N. 9 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 9 - Allegato B

ALLEGATO B Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 ESPORTAZIONE DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA SPAGNA 1. Elenco dei prodotti oggetti di un regime di cooperazione amministrativa Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le autorita' spagnole competenti rilasciano un'autorizzazione di esportazione per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie, delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE di cui al paragrafo 1, originari della Spagna e destinati ad essere spediti negli stati membri attuali in vista della loro importazione definitiva. 3. Sulla base dell'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 2, le autorita' spagnole competenti rilasciano attestati che autorizzano l'esportazione. Questi attestati comprendono in particolare gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al paragrafo 6. 4. Le autorita' spagnole competenti comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per stato membro e per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati attestati di esportazione nel corso del trimestre precedente; b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a). 5. Le autorita' spagnole competenti comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorita' competenti degli stati membri attuali i numeri degli attestati che autorizzano l'esportazione diventati caduchi, nonche' qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia. 6. L'importazione definitiva in uno stato membro attuale dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa e' subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento e' rilasciato oppure vistato, senza spese, da un'autorita' competente dello stato membro importatore, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita'. Questa documento d'importazione sara' rilasciato o vistato solo sulla scorta di un attestato che autorizza l'esportazione, rilasciato dalle autorita' spagnole competenti. La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; b) la designazione del prodotto, con l'indicazione - della denominazione commerciale, - del numero della categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'elenco che figura nel paragrafo 1, - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero, - del paese d'origine; c) l'indicazione del prodotto nell'unita' indicata nella colonna 5 dell'elenco che figura nel paragrafo 1; d) la data o le date previste per l'importazione. Lo stato membro di importazione puo' richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni. Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantita' dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5% quella indicata nel documento di importazione. 7. Se un documento di importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore al quantitativo indicato sull'attestato che autorizza l'esportazione, questo attestato e' restituito all'importatore con l'indicazione a tergo del quantitativo per il quale e' stato rilasciato un documento di importazione. 8. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti di importazione nel corso del trimestre precedente; b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a). IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA COMUNITA' 9. Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa. Parte di provvedimento in formato grafico 10. L'importazione in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 9 originari degli stati membri e' subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento e rilasciato oppure vistato, senza spese, dalla competente autorita' spagnola, entro un termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita'. La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; b) la designazione del prodotto, con l'indicazione - della denominazione commerciale, - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero, - dello stato membro d'origine; c) l'indicazione del prodotto nell'unita' indicata nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9; d) la data o le date previste per l'importazione. Il Regno di Spagna puo' richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni. Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantita' dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno dei 5% quella indicata nel documento di importazione. 11. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione nel corso dei primi dieci giorni del secondo trimestre successivo al trimestre in questione, ripartendole per voce tariffaria, codice NIMEXE e stato membro d'origine, le importazioni effettuate, espresse in unita' indicate nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9. Disposizioni comuni 12. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorita' spagnole procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

Protocollo N. 9 - Allegato C

ALLEGATO C Flessibilita' di cui all'articolo 3 Le disposizioni di flessibilita' di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalita' seguenti: - riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo Fino a concorrenza dei 9% dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva; - anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo.

Protocollo N.10-Protocollo

Protocollo N. 10 concernente la ristrutturazione della siderurgia spagnola 1. I piani di ristrutturazione delle imprese siderurgiche spagnole dovranno avere per effetto di limitare la capacita' di produzione della siderurgia spagnola di prodotti CECA laminati a caldo a 18.000.000 di tonnellate alla fine del periodo di cui all'articolo 52 e dovranno essere compatibili con gli ultimi obiettivi generali "acciaio" adottati prima della data dell'adesione. 2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo spagnolo valuteranno congiuntamente il grado di attuazione dei piani approvati dal governo spagnolo e trasmessi ufficialmente alla Commissione il 24 luglio ed il 10 agosto 1984, nonche' la vitalita' delle imprese siderurgiche interessate da detti piani. 3. Nel caso in cui la vitalita' di queste imprese non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporra' alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detti piani in modo da raggiungere la vitalita' delle imprese in questione al termine dei piani. 4. La Commissione e il governo spagnolo valuteranno del pari, dal momento dell'adesione, la vitalita' delle imprese per le quali i piani di cui al punto 2, non prevedono il versamento di alcun aiuto dopo la data dell'adesione. Nel caso in cui la loro vitalita' non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporra', dalla fine del primo anno successivo all'adesione, misure di ristrutturazione in modo da raggiungere la vitalita' delle imprese in questione al piu' tardi alla fine del periodo di tre anni sopra menzionato. 5. Gli eventuali aiuti alla siderurgia spagnola nel quadro dei complementi di piano previsti al punto 3, o delle misure previste al punto 4, saranno notificati preventivamente, e al piu' tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo spagnolo alla Commissione. Il governo spagnolo attuera' i progetti soltanto con l'autorizzazione della Commissione. La Commissione valutera' i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo. 6. Durante il periodo di cui all'articolo 52 dell'atto di adesione le forniture spagnole di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti: a) il livello delle forniture spagnole nel resto della Comunita' durante il primo anno successivo all'adesione sara' quello che la Commissione fissera', previo accordo del governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. Se alla data dell'adesione non e' stato possibile raggiungere un accordo su questo punto, il livello delle forniture sara' determinato al piu' tardi due mesi dopo l'adesione dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio. Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potra' essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno. Qualsiasi aumento del livello sara' operato in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalita', e - delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunita' dopo l'adesione, in maniera che la Spagna benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi. b) il governo spagnolo si impegna ad attuare sotto la propria responsabilita' e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il vigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a). Questo meccanismo dovra' essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovra' compromettere la possibilita' di fornire i quantitativi convenuti. La Commissione informera' regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prendera' le misure appropriate.

Protocollo N. 10 - Allegato

ALLEGATO Procedure e criteri di valutazione degli aiuti 1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato spagnolo o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6 L'attuazione di questi aiuti puo' avvenire soltanto in conformita' delle procedure stabilite nel presente allegato. La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonche' elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato spagnolo a favore delle imprese siderurgiche da essi controllate direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporti di un'economia di mercato. 2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica spagnola possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - l'impresa o il gruppo di imprese beneficiarie abbiano avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacita e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitivita' e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, al piu' tardi alla fine del regime transitorio; - tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacita' produttive dell'impresa o del gruppo di imprese beneficiarie e non preveda aumenti della capacita' produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione; - l'ammontare e l'intensita' degli aiuti concessi alle imprese siderurgiche siano progressivamente ridotti; - gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; - gli aiuti vengano autorizzati entro quindici mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data. 3. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora cio' sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione; - l'ammontare e l'intensita' dell'aiuto siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui e' previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine; - il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali "acciaio", tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2. 4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune. I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti: - assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato; - indennita' dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime; - spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi. In via eccezionale e in deroga al punto 5 del protocollo n. 10 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro dodici mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi quindici mesi successivi alla data dell'adesione. 5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attivita' di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino; - vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno; - la loro intensita' e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attivita' durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unita' o le unita' di produzione e la regione o le regioni interessate, nonche' degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti. 6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca c/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi: - una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttivita'; - un miglioramento della qualita' del prodotto; - un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio; - un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non puo' superare il 50% dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione. 7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo spagnolo prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto. Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non e compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo spagnolo della sua decisione. Qualora il governo spagnolo non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato. 8. Il governo spagnolo presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato membro spagnolo o da autorita' locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verra' stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. La prima di tali relazioni riguardera' gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.

Protocollo N. 11

Protocollo N. 11 concernente le norme in materia di prezzi 1. Le imprese spagnole applicheranno dal momento dell'adesione le disposizioni relative ai prezzi del trattato CECA (articolo 4, lettera b) e articoli da 60 a 64) nonche' le relative decisioni. 2. In deroga al paragrafo 1 le imprese elencate qui di seguito potranno mantenere i seguenti punti doppi di parita' per uno stesso prodotto:


Imprese siderurgiche | Punti di parita'


(lamiera tagliata da bobina, |

laminata a caldo, bobina e |

lamiera laminata a freddo, |

zincatura) |

|

|(Madrid)

|

| (Guipuzcoa)

|

(REDUNISA) |

|

|(Madrid)

|


Imprese carbonifere |

```

```

del Sur (carboni fossili) |(Cordoba)

|

(carboni sub-bituminosi) |


In ogni caso il prezzo di base di uno stesso prodotto dovra' restare unico qualunque sia il punto di parita' adottato.

Protocollo N. 12

Protocollo N. 12 concernente lo sviluppo regionale della Spagna LE ALTE PARTI CONTRAENTI, desiderando risolvere alcuni problemi particolari che interessano la Spagna, avendo convenuto le disposizioni seguenti, ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; prendono atto del fatto che il governo spagnolo e' impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna; riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune; convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla normativa comunitaria, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita'; riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.

Protocollo N. 13 - art. 1

Protocollo N. 13 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - la fisica nucleare (basse ed alte energie), - la protezione radiologica, - l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili, - i reattori di ricerca ed i relativi combustibili, - la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).

Protocollo N. 13 - art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 14

Protocollo N. 14 concernente il cotone LE ALTE PARTI CONTRAENTI, considerando l'esistenza di una produzione di cotone in Spagna, hanno convenuto di modificare come segue il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, per includervi il quantitativo di cotone prodotto in Spagna e prevedervi le modalita' di ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni, di abolizione dei dazi doganali intracomunitari e di applicazione della tariffa doganale comune: 1. Al paragrafo 4, dopo il quinto comma e' inserito il comma seguente: "La quantita' cosi' fissata in funzione del comma precedente e' aumentata di 185.000 tonnellate." 2. E' aggiunto il paragrafo seguente: "13. Gli articoli 68, 70, 75, 76, 89, 90 e 91 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese sono applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna. Gli articoli 234, 236, 238, 243, 244, 257 e 258 dell'atto sopra menzionato seno applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte della Repubblica portoghese."

Protocollo N. 15

Protocollo N. 15 concernente la definizione dei dazi di base portoghesi per taluni prodotti 1. Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 190 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per i fiammiferi della voce n. 36.06 e l'esca della sottovoce 36.08 B della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunita', il dazio di base e' pari a zero.

Protocollo N.16-Protocollo

Protocollo N. 16 concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci Le disposizioni previste dall'articolo 197 dell'atto di adesione concernenti il ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale portoghese a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, nonche' quelle previste dall'articolo 190 dell'atto di adesione concernenti l'abolizione progressiva di dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo non costituiscono un ostacolo al mantenimento, per le sei imprese elencate qui di seguito, delle misure di franchigia doganale all'importazione di beni di investimento, fino alla scadenza degli accordi conclusi tra queste imprese ed il governo portoghese. La data di scadenza e l'importo totale delle spese per detti beni sono indicati nell'allegato del presente protocollo. Un elenco dei prodotti che fruiscono di questa franchigia sara' stabilito dalla Commissione dal momento dell'adesione. La Repubblica portoghese fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie a tale scopo. - Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda, - Renault Portuguesa - Sociedade Comercial e Industrial, Lda, - Dea Portuguesa - Sociedade de Equipamentos Automoveis, Lda, - Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda, - Texas Instruments, - Funfrap - Sociedade de Fundicao Franco-Portuguesa, Sarl.

Protocollo N. 16 - Allegato

ALLEGATO

Data limite del contratto Importo totale delle spese per beni d'investimento

Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda 25 luglio 1990 37.000.000 dollari US

Renault portuguesa - Sociedade Comercial e Industrial, Lda 13 febbraio 1990 9.000.000.000 escudos (1978)

Dea portuguesa - Sociedade de Equipamentos Automoveis, Lda 28 luglio 1991 35.000.000 franchi francesi

Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda 31 dicembre 1989 13.000.000.000 escudos

Texas Instruments 31 dicembre 1993 30.000.000 dollari US

Funfrap - Sociedade de Fundicao Franco-Portuguesa, Sarl 30 novembre 1993 2.300.000.000 escudos

Protocollo N. 17 - art. 1

Protocollo N. 17 concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita' Articolo 1 1. Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Repubblica portoghese controlla fino al 31 dicembre 1988 le esportazioni negli stati membri attuali e fino al 31 dicembre 1989 le esportazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A del presente protocollo, in base ai quantitativi indicati in detto elenco. 2. Su richiesta di uno, stato membro consideri che la situazione lo giustifica, la Commissione proroga di un anno l'applicazione del paragrafo 1 in base ai quantitativi indicati per il 1989 nello stesso elenco. 3. Le reimportazioni negli stati membri attuali di prodotti tessili dopo perfezionamento in Portogallo, effettuate alle condizioni e in base ai quantitativi indicati nell'allegato B, non sono imputate sui quantitativi di cui al paragrafo 1.

Protocollo N. 17 - art. 2

Articolo 2 La Comunita' e la Repubblica portoghese stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite nell'allegato C.

Protocollo N. 17 - art. 3

Articolo 3 La Repubblica portoghese prende le misure appropriate per assicurare il rispetto dei quantitativi di cui all'articolo 1 nonche' le misure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2.

Protocollo N. 17 - art. 4

Articolo 4 Previa notifica alla Commissione, la Repubblica portoghese puo' applicare le disposizioni di flessibilita' previste all'allegato D alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante nell'allegato A.

Protocollo N. 17 - art. 5

Articolo 5 Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorita' della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Protocollo N. 17 - art. 6

Articolo 6 Qualora la situazione lo richieda, in particolare in base all'evoluzione del consumo ed alla progressione delle importazioni in Portogallo di prodotti tessili provenienti da uno o piu' altri stati membri, la Commissione e le competenti autorita' della Repubblica portoghese si consultano, su richiesta della Repubblica portoghese, al fine di ricercare soluzioni appropriate per evitare il ricorso a misure di salvaguardia.

Protocollo N. 17 - art. 7

Articolo 7 Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

Protocollo N. 17 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 17 - Allegato B

ALLEGATO B Importazioni in regime di traffico di perfezionamento passivo 1. Si intendono per operazioni di perfezionamento ai sensi del presente protocollo le operazioni che consistono nella trasformazione, in Portogallo, di merci temporaneamente esportate dalla Comunita' nella sua composizione attuale in vista della loro reimportazione in detta Comunita' sotto forma di prodotti compensatori. 2. Il beneficio del regime e' concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunita' nella sua composizione attuale. Qualsiasi persona di cui al primo comma che chieda il beneficio del regime deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essa fabbrica, per conto proprio, in uno stabilimento situato nella Comunita' nella sua composizione attuale, prodotti simili allo stesso stadio di fabbricazione dei prodotti compensatori per i quali il regime e' chiesto; b) essa puo' far fabbricare in Portogallo prodotti compensatori nel quadro di operazioni di perfezionamento entro il limite di quantitativi annui fissati dalle autorita' competenti dello stato membro in cui viene presentata la domanda, alle condizioni di cui al paragrafo 3; c) le merci che essa esporta temporaneamente in vista di operazioni di perfezionamento devono essere in libera pratica nella Comunita' nella sua composizione attuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CEE e originari della Comunita' nella sua composizione attuale ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 e dei suoi regolamenti di applicazione. Le deroghe alle disposizioni della presente lettera possono essere concesse dalle autorita' degli stati membri attuali soltanto per le merci la cui produzione comunitaria sia insufficiente. Queste deroghe possono essere concesse unicamente entro il limite del 14% del valore totale delle merci (1) per le quali il beneficio del regime e' stato concesso nello stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. Gli stati membri attuali comunicano trimestralmente alla Commissione gli elementi essenziali delle deroghe cosi' concesse, cioe' la natura, l'origine e i quantitativi delle merci di origine non comunitaria in questione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri stati membri: d) le operazioni di perfezionamento da effettuare in Portogallo non devono consistere in trasformazioni piu' rilevanti di quelle previste per ciascun prodotto al punto 11. Le operazioni di perfezionamento da effettuare possono invece consistere in trasformazioni meno rilevanti di quelle previste per ciascun prodotto al punto 11. Gli stati membri attuali possono derogare alle disposizioni del secondo comma, lettera a) per le persone che non soddisfano le condizioni previste in detto comma. Queste deroghe si applicheranno soltanto fino a concorrenza dei quantitativi totali importati nel quadro del regime specifico che esiste precedentemente all'adesione. Le deroghe previste nel comma precedente si applicheranno in primo luogo alle persone che hanno precedentemente beneficiato del regime specifico sopra menzionato. Tuttavia, se queste persone non utilizzano totalmente i quantitativi ai quali avrebbero diritto, il resto di questi quantitativi puo' essere accordato ad altre persone. 3. Le autorita' competenti di ogni stato membro ripartiscono tra i beneficiari del regime di cui al punto 2 i quantitativi annui di prodotti compensatori indicati nella tabella acclusa al presente allegato, di cui lo stato membro attuale interessato puo' autorizzare la reimportazione a norma delle disposizioni del presente allegato. 4. Le autorita' competenti dello stato membro in cui i prodotti compensatori devono essere reimportati rilasciano un'autorizzazione preventiva ai richiedenti che soddisfano le condizioni fissate dal presente allegato. L'autorizzazione preventiva puo' essere rilasciata una volta all'anno globalmente per tutto il quantitativo attribuito al richiedente a norma del punto 2, secondo comma, lettera b), oppure via via nel corso dell'anno mediante successive imputazioni parziali sul quantitativo attribuito, fino ad esaurimento di quest'ultimo. Il richiedente presenta alle autorita' competenti il contratto concluso con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento per suo conto in Portogallo oppure qualsiasi prova giudicata equivalente da dette autorita'. 5. L'autorizzazione preventiva e' concessa soltanto se e' possibile per le autorita' competenti identificare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati. Le autorita' competenti possono rifiutare la concessione del beneficio del regime se esse costatano che non possono ottenere tutte le garanzie che permettano loro un controllo effettivo del rispetto delle disposizioni del punto 2. L'autorizzazione preventiva stabilisce le condizioni in cui deve svolgersi l'operazione di perfezionamento, in particolare: - i quantitativi di merci da esportare e di prodotti da reimportare, calcolati in base ai tassi di rendimento fissati in funzione dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni di perfezionamento da effettuare, se esse sono stabilite, oppure, in loro mancanza, dei dati disponibili nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di operazioni dello stesso genere, - le modalita' che permettano di identificare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate. - il termine per la reimportazione, in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento. 6. L'autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorita' competenti e' presentata al momento dell'esportazione temporanea all'ufficio doganale interessato ai fini del disbrigo delle formalita' doganali. 7. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione le informazioni cifrate concernenti le autorizzazioni preventive rilasciate ogni mese, prima del 10 del mese successivo. A richiesta della Commissione gli stati membri attuali la informano del rifiuto di un'autorizzazione preventiva nonche' dei motivi, rispetto alle condizioni del presente protocollo, che hanno provocato questo rifiuto. 8. Fatti salvi i punti seguenti, la reimportazione dei prodotti compensatori non puo' essere rifiutata dallo stato membro attuale che ha rilasciato l'autorizzazione preventiva per questi prodotti, con riserva dell'osservanza delle condizioni fissate in detta autorizzazione e delle altre formalita' doganali normalmente richieste al momento dell'importazione. Questi prodotti non possono essere reimportati in uno stato membro attuale diverso da quello in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione preventiva. Alla reimportazione dei prodotti compensatori nella Comunita' nella sua composizione attuale il dichiarante presenta alle competenti autorita' l'autorizzazione preventiva corredata della prova che l'operazione di perfezionamento e' stata effettuata in Portogallo. 9. Se le circostanze lo giustificano le autorita' competenti dello stato membro interessato possono: - concedere una proroga (del termine di reimportazione originariamente fissate, - autorizzare la reimportazione dei prodotti di compensazione in piu' spedizioni, in questo caso l'arrivo delle spedizioni viene via via annotata sull'autorizzazione preventiva. Le autorita' competenti dello stato membro interessato possono inoltre autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori anche se non tutte le operazioni di perfezionamento previste nell'autorizzazione preventiva sono state realizzate. 10. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative a tutte le reimportazioni effettuate sul loro territorio nel quadro del presente protocollo. La Commissione comunica queste informazioni agli stati membri attuali. 11. I livelli massimi di trasformazione di cui al punto 2, secondo comma, lettera d) sono i seguenti:

Prodotti di compensazione per categoria Livelli massimi di trasformazione

Categorie Operazione

4, 5, 7, 8 Trasformazione a partire da tessuti o da stoffe a maglia

TABELLA DI CUI AL PUNTO 3 Parte di provvedimento in formato grafico ----------------- (1) Per valore totale delle merci si intende: - per merci precedentemente importate, il valore in dogana come definito dal regolamento (CEE) N. 1224/80 (G.U. n. LE 134 del 31.5.1980, pag. 1); - negli altri casi, il prezzo franco stabilimento.

Protocollo N. 17 - Allegato C

ALLEGATO C Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 1. Le competenti autorita' portoghesi rilasciano, alle condizioni stabilite, un "Boletim de Registro de Exportacao" (BRE) o un "Boletim global de Exportacao" (BGE) per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE previsti all'allegato A del presente protocollo, originari del Portogallo e destinati ad essere spediti negli altri stati membri in vista della loro importazione definitiva. 2. Le competenti autorita' portoghesi rilasciano copie certificate del BRE oppure del BGE per i prodotti oggetto del presente protocollo. Queste copie contengono, in particolare, gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al punto 5. 3. Le competenti autorita' portoghesi comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ventilandoli per stato membro e per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati BRE o BGE nel corso del trimestre precedente; b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a). 4. Le competenti autorita' portoghesi comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri stati membri i numeri dei BRE e dei BGE diventati caduchi, nonche' qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia. 5. L'importazione definitiva in un altro stato membro dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa e' subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento e' rilasciato o vistato, senza spese, da un'autorita' competente dello stato membro importatore entro il termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli altri stati membri qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita'; cio' non pregiudica il rispetto delle altre condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore. Questo documento di importazione sara' rilasciato o vistato solo sulla scorta di una copia certificata dalle competenti autorita' portoghesi del BRE oppure del BGE da esse rilasciati. La dichiarazione o la domanda dell'importatore contengono: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore: b) la designazione del prodotto, con l'indicazione: - della denominazione commerciale, - del numero di categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'allegato A del presente protocollo, - della voce tariffaria oppure del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero, - del paese d'origine; c) l'indicazione del prodotto nell'unita' indicata nella colonna 6 dell'allegato A del presente protocollo; d) la data o le date previste per l'importazione. Lo stato membro d'importazione puo' richiedere indicazioni supplementari, senza che cio' possa costituire un ostacolo per le importazioni. Il presente punto non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantita' dei prodotti presentati all'importazione supera, globalmente per meno del 5%, quella menzionata nel documento d'importazione. 6. Se un documento d'importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore a quello indicato nella copia certificata del BRE o del BGE, detta copia e' restituita all'importatore con indicazione a tergo del quantitativo per il quale e' stato rilasciato un documento d'importazione. 7. Gli altri stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ventilandoli per categoria di prodotti: a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti d'importazione nel corso del trimestre precedente; b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre precedente il periodo di cui alla lettera a). 8. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorita' portoghesi procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

Protocollo N. 17 - Allegato D

ALLEGATO D Flessibilita' di cui all'articolo 3 Le disposizioni di flessibilita' di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalita' seguenti: a) All'interno di ogni categoria: - anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza dell'8,75% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo; - riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza dell'8,75 dei quantitativi interessati dell'anno di applicazione effettiva. Un riporto addizionale puo' essere autorizzato dalla Commissione su richiesta delle autorita' portoghesi. b) Tra categorie: trasferimenti da una categoria all'altra fino a concorrenza del 10% del livello della categoria verso la quale e' effettuato il trasferimento. Questa disposizione si applica alle operazioni seguenti: - categorie 2 e 3 tra di loro, salvo per il Benelux per il quale il trasferimento puo' essere del 100%; - categorie 2 o 3 verso 9, 19, 20, 39; - categorie 4, 5, 7, 8 tra di loro; - categorie 6 e 8 tra di loro, solamente per il Regno Unito; - categorie 33 e 90 tra di loro; - nell'ambito della voce 59.04 tra sisal e sintetico, salvo per l'Italia, e la Danimarca per le quali il trasferimento puo' essere del 100%. Questi trasferimenti sono effettuati sulla base delle seguenti equivalenze:

Categorie Pezzi/kg g/pezzi

4 6,48 154

5 4,53 221

6 1,76 568

7 5,55 180

8 4,60 217

Protocollo N. 17 - Allegato E

ALLEGATO E Dichiarazione comune della Comunita' nella sua composizione attuale e del Portogallo E' inteso che per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato B le merci di origine portoghese non possono essere considerate originarie della Comunita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68.

Protocollo N. 18 - art. 1

Protocollo N. 18 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri Articolo 1 Il regime fissato negli articoli seguenti e' applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Protocollo N. 18 - art. 2

Articolo 2 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg. 2. L'elenco che figura nell'allegato A puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalita':

Calendario Contingenti annui

1 gennaio 1986 440 unita'

1 gennaio 1987 550 unita'

All'interno di questo contingente a ciascuna marca puo' essere attribuito al massimo un quarto del volume fissato. Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un contingente minimo di 20 unita'.

Protocollo N. 18 - art. 3

Articolo 3 A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo superiore a 3.500 kg, secondo le seguenti modalita':

Calendario Contingenti annui

1 gennaio 1986 660 unita'

1 gennaio 1987 770 unita'

Protocollo N. 18 - art. 4

Articolo 4 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2.000 kg per il trasporto di persone, una quota per marca comunitaria, all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato B. 2. Le quote per marca comunitaria formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD. La somma di tutte le quote per marca (comunitaria e non comunitaria) e' fissata all'equivalente, a prezzi costanti in escudos, di 41.500 autoveicoli per il 1986 e di 44.000 autoveicoli per il 1987. 3. Le quote annue per marca nonche' tutti i relativi elementi di valutazione sono comunicati alla Commissione prima del 15 febbraio di ogni anno. 4. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base e' libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987. L'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca e' soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Protocollo N. 18 - art. 5

Articolo 5 1. Agli esportatori che hanno gia' utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati. L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato C. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', se necessario, fissare ulteriormente un massimale per ciascuna marca pari ad una percentuale della somma delle quote di base attribuite a tutte le marche.

Protocollo N. 18 - art. 6

Articolo 6 Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

Protocollo N. 18 - Allegato A

ALLEGATO A Elenco dei contingenti all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1

1 gennaio 1986 1 gennaio 1987

Alfa Romeo Audi (AUTO-UNION) BMW (Bayerische Motoren-Werke) British Leyland (ex-BMC) British Leyland (ex-LEYLAND) Jaguar/Daimler Talbot (Francia) Talbot (Regno Unito) Citroen Daimler-Benz Fiat Ford (Germania) Ford (Regno Unito) General Motors (Germania) General Motors (Regno Unito) Peugeot Renault VW (Volkswagen) Volvo (Paesi Bassi) Lancia (Italia) Autobianchi (Italia) Volvo (Belgio) Nuova Innocenti (Italia) Porsche (Germania) Seat 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Protocollo N. 18 - Allegato B

ALLEGATO B Quote di base per marca accordate nel 1985, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Escudos (migliaia)

Fiat Renault Peugeot BLMC Citroen Ford General Motors Talbot VW BMW Mercedes Alfa Romeo Audi 2.362.057 1.879.085 1.614.092 1.600.822 1.480.199 1.331.611 1.151.434 551.350 505.305 320.773 139.308 49.328 39.706

Protocollo N. 18 - Allegato C

ALLEGATO C Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1986 1987

CKD CEU e carrozzerie Parti semifinite Parti finite: - Motori - Cambi - Altre parte meccaniche - Parti elettriche - Altre parti 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,35 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

Protocollo N. 19

Protocollo N. 19 concernente i brevetti portoghesi 1. La Repubblica portoghese si impegna a rendere compatibile, dal momento dell'adesione, la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprieta' industriale raggiunto nella Comunita'. In particolare, la Repubblica portoghese abroga dal momento dell'adesione le disposizioni dell'articolo 8 del decreto n. 27/84 del 18 gennaio 1984, secondo le quali il titolare di un brevetto rilasciato in Portogallo deve, per fruire del diritto esclusivo che il brevetto gli conferisce, fabbricare sul territorio portoghese il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto mediante un processo brevettato. A tal fine verra' instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorita' portoghesi, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione portoghese alla nuova legislazione. 2. La Repubblica portoghese introdurra' nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova corrispondente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario. Questa disposizione dovra' applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione. Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovra' applicarsi al piu' tardi il 1 gennaio 1992. Tuttavia questa disposizione non si applichera' se l'azione per contraffazione e' diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto e' stato rilasciato prima della data dell'adesione. Nei casi in cui non si applichera' l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica portoghese continuera' a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi in cui l'inversione dell'onere della prova non e' applicabile alla data del 1 gennaio 1987, anche per i brevetti depositati prima della data dell'adesione, la Repubblica portoghese introdurra' nella sua legislazione, con effetto da tale data, una procedura di "descrizione-sequestro". Per "descrizione-sequestro" si intende una procedura secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione puo', in virtu' di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria puo' ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione sequestro". 3. La Repubblica portoghese aderira' il 1 gennaio 1992 alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo ed alla convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario. La Repubblica portoghese potra' ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 della convenzione di Lussemburgo per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potra' in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N.20-Protocollo

Protocollo N. 20 concernente la ristrutturazione della siderurgia portoghese 1. Nessun aiuto potra' essere concesso all'industria siderurgica portoghese a decorrere dalla data dell'adesione, salvo approvazione nel quadro di un piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese dovra' essere compatibile con gli ultimi obiettivi generali "acciaio" adottati prima della data dell'adesione. 2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo portoghese valuteranno congiuntamente il piano approvato dal governo portoghese, che dovra' essere trasmesso ufficialmente alla Commissione anteriormente al 1 settembre 1985, nonche' la vitalita' dell'impresa siderurgica interessata da detto piano. 3. Nel caso in cui la vitalita' di questa impresa non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di cinque anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo portoghese, proporra' alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detto piano in modo da raggiungere la vitalita' dell'impresa in questione al termine del piano. 4. Gli eventuali aiuti alla siderurgia portoghese nel quadro del complemento di piano previsto al punto 3 saranno notificati preventivamente, e al piu' tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo portoghese alla Commissione. Il governo portoghese attuera' il progetto soltanto con l'autorizzazione della Commissione. La Commissione valutera' i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo. 5. Durante il periodo di cui all'articolo 212 dell'atto di adesione le forniture portoghesi di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti: a) Il livello delle forniture portoghesi nel resto della Comunita' nella sua composizione attuale durante il primo anno successivo all'adesione sara' quello che la Commissione fissera', previo accordo del governo portoghese e previa consultazione del Consiglio; nel corso dell'anno precedente l'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potra' essere in alcun caso inferiore a 80.000 tonnellate. In mancanza di un accordo tra la Commissione e il governo portoghese, al piu' tardi un mese prima dell'adesione, i quantitativi fornibili da parte dell'industria siderurgica portoghese, durante il primo trimestre a decorrere dalla data dell'adesione, non potranno superare 20.000 tonnellate. Se alla data dell'adesione non e' stato possibile raggiungere un accordo su questo punto il livello delle forniture sara' determinato al piu' tardi due mesi dopo l'adesione della Commissione, previo parere conforme del Consiglio. Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potra' essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno. Qualsiasi aumento del livello sara' operato in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione portoghesi, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalita', - delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunita' dopo l'adesione, in maniera che il Portogallo benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi, e - dell'evoluzione delle forniture dei prodotti siderurgici CECA della Comunita' nella sua composizione attuale al Portogallo. b) Il governo portoghese si impegna ad attuare sotto la propria responsabilita' e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a). Questo meccanismo dovra' essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovra' compromettere la possibilita' di fornire i quantitativi convenuti. La Commissione informera' regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prendera' le misure appropriate.

Protocollo N. 20 - Allegato

ALLEGATO Procedure e criteri di valutazione degli aiuti 1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato portoghese o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6. L'attuazione di questi aiuti puo' avvenire soltanto in conformita' delle procedure stabilite nel presente allegato. La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonche' elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato portoghese a favore dell'impresa siderurgica da esso controllata direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato. 2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica portoghese possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - l'impresa beneficiaria abbia avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacita' e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitivita' e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, ai piu' tardi alla fine del regime transitorio; - tale programma di ristrutturazione non preveda, nella capacita' produttiva globale dell'impresa beneficiaria, aumenti della capacita' produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione; - l'ammontare e l'intensita' degli aiuti concessi all'impresa siderurgica siano progressivamente ridotti; - gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; - gli aiuti vengano autorizzati entro 36 mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data. Deliberando sulle richieste di aiuti, presentatele nel quadro del programma di ristrutturazione, la Commissione tiene conto della situazione peculiare del Portogallo, che e' uno degli stati membri che possiedono una sola industria siderurgica, la quale ha ripercussioni poco rilevanti sul mercato comunitario. 3. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora cio' sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione; - l'ammontare e l'intensita' dell'aiuto siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui e' previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine; - il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali "acciaio", tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione rispetto ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2. 4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune. I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti: - assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato; - indennita' dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime; - le spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi. In via eccezionale e in deroga al punto 4 del protocollo n. 20 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro 18 mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi 36 mesi successivi alla data dell'adesione. 5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attivita' di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che: - facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino; - vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno; - la loro intensita' e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attivita' durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entita' dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unita' o le unita' di produzione e la regione o le regioni interessate, nonche' degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti. 6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi: - una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttivita'; - un miglioramento della qualita' del prodotto; - un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio; - un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non puo' superare il 50% dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione. 7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo portoghese prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto. Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non e' compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo portoghese della sua decisione. Qualora il governo portoghese non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato. 8. Il governo portoghese presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato portoghese o da autorita' locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verra' stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. La prima di tali relazioni riguardera' gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.

Protocollo N. 21

Protocollo N. 21 concernente lo sviluppo economico ed industriale del Portogallo LE ALTE PARTI CONTRAENTI, desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Portogallo, AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI, ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; prendono atto del fatto che il governo portoghese e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Portogallo a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo; riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune; convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita'; riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Protocollo N. 22 - art. 1

Protocollo N. 22 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica portoghese che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - la dinamica dei reattori, - la protezione radiologica, - l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico), - la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione), - la metallurgia estrattiva dell'uranio.

Protocollo N. 22 - art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui la Repubblica portoghese mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica portoghese incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 23 - art. 1

Protocollo N. 23 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dai paesi terzi Articolo 1 Il regime fissato qui di seguito e' applicabile, a decorrere da 1 gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1987, al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Protocollo N. 23 - art. 2

Articolo 2 La Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per marca per l'importazione in Portogallo degli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, a concorrenza di 15 unita' per produttore e per anno per le marche di veicoli che non vengono montati in Portogallo e, nel caso delle altre marche, a concorrenza del 2% del numero degli autoveicoli della stessa marca che sono stati montati in Portogallo nell'anno precedente.

Protocollo N. 23 - art. 3

Articolo 3 La Repubblica portoghese apre un contingente globale annuo di 30 unita' per gli autoveicoli CBU provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso superiore a 3.500 kg.

Protocollo N. 23 - art. 4

Articolo 4 1. La Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2.000 kg, per il trasporto di persone, una quota per marca all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato. 2. Le quote per marca formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD. 3. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base e' libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987; l'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca e' soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Protocollo N. 23 - art. 5

Articolo 5 1. Agli esportatori che hanno gia' utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati. L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato B. 2. Per gli esportatori di cui al paragrafo 1, la possibilita' di quote addizionali e' limitata ad un valore globale che non puo' superare il 12% della somma totale delle quote CKD di base per le marche indicate nell'allegato A.

Protocollo N. 23 - art. 6

Articolo 6 Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

Protocollo N. 23 - Allegato A

ALLEGATO A Quote di base per marca - 1985

Escudos (migliaia)

Toyota 1.429.811

Datsun 1.151.548

Mazda 188.282

Honda 170.077

Subaru 102.304

Daihatsu 20.315

Protocollo N. 23 - Allegato B

ALLEGATO B Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1986 1987

CKD CBU e carrozzerie Parti semifinite Parti finite: - Motori - Cambi - Altre parti meccaniche - Parti elettriche - Altre parti 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,35 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

Protocollo N. 24

Protocollo N. 24 concernente le strutture agricole in Portogallo 1. Dalla data dell'adesione sara' attuata, a favore del Portogallo e in conformita' con gli obiettivi della politica agricola comune, un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo adeguato alle particolari condizioni strutturali dell'agricoltura portoghese. Questo programma, di una durata totale di 10 anni, avra' segnatamente per obiettivi un sensibile miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonche' un miglioramento della situazione strutturale globale del settore agricolo portoghese. 2. La Comunita' attuera' questo programma di azioni a favore del Portogallo in maniera analoga alle azioni gia' esistenti nella Comunita' per le sue regioni piu' svantaggiate. Questo programma sara' inteso a sviluppare le infrastrutture rurali, la divulgazione agricola e le possibilita' di formazione professionale e contribuira' al riorientamento della produzione, compresi l'irrigazione, se questa si rivela necessaria, il drenaggio e il miglioramento del pascolo. Inoltre la Comunita' attuera' questo programma in maniera tale da rispondere piu' specificamente ai bisogni e alla particolare situazione del Portogallo. Questo programma comprendera' in particolare, misure, ancora da determinare, per contribuire efficacemente alla cessazione dalle attivita'. Queste misure non potranno in nessun caso essere meno favorevoli di quelle di cui hanno fruito gli stati membri della Comunita' nella sua composizione attuale e le condizioni per l'ammissibilita' al finanziamento comunitario dovranno essere adeguate alla specificita' della situazione portoghese. 3. La Comunita' contribuira' all'auspicabile sviluppo delle strutture agricole portoghesi allo scopo di raggiungere obiettivi a breve, medio e lungo termine: a) a breve termine, migliorare la divulgazione agricola e le condizioni di coltivazione esistenti mediante una migliore distribuzione delle risorse disponibili, senza che cio' implichi una modifica delle dimensioni delle aziende agricole o rilevanti misure di razionalizzazione; migliorare, inoltre, gli impianti di trasformazione e di commercializzazione, nella misura del possibile, tenendo conto delle caratteristiche prevalenti o previste della produzione agricola; b) a medio termine, sviluppare una buona infrastruttura e l'irrigazione delle zone di coltura secca, incoraggiare una migliore utilizzazione delle terre, stabilire e sviluppare efficaci azioni di divulgazione, di insegnamento e di ricerche agricole. In questo contesto, si potrebbero anche affrontare gli aspetti a piu' lungo termine di miglioramento degli allevamenti, quali il controllo della redditivita' e il controllo della discendenza degli animali da riproduzione maschi; c) a lungo termine, si tratterebbe essenzialmente di agevolare la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ingrandimento di quelle che attualmente non sono vitali. Allo stesso tempo occorrerebbe cercare di correggere lo squilibrio della piramide d'eta' della popolazione agricola incoraggiando il pensionamento dei conduttori anziani e, secondo i casi, attuando misure per agevolare l'accesso dei giovani alla professione in condizioni che assicurino la vitalita' a lungo termine della loro azienda. 4. Il costo totale previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per l'applicazione del programma specifico che interessa segnatamente le zone piu' svantaggiate del Portogallo, comprese quelle delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, e' dell'ordine di 700 milioni di ECU, per una durata d'applicazione di dieci anni, e di 70 milioni di ECU per anno. 5. I tassi di finanziamento comunitario delle spese ammissibili a titolo del programma specifico sono fissati tenendo conto dei tassi che sono stati applicati o che sono o verranno applicati alle zone piu' svantaggiate della Comunita' per azioni analoghe. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, alle condizioni previste dall'articolo 258 dell'atto di adesione, le modalita' del programma specifico. 7. Prima del 1 gennaio 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del programma specifico.

Protocollo N. 25

Protocollo N. 25 concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune 1. La Comunita' ritiene che, data l'attuale situazione dell'agricoltura portoghese, non tardera' a manifestarsi un miglioramento della produttivita', sotto l'impulso di diversi fattori fra cui l'applicazione delle disposizioni strutturali comunitarie e l'attuazione del programma specifico per le strutture agricole in Portogallo previsto dal protocollo n. 24. 2. La Comunita' ritiene che, se anche questo miglioramento della produttivita' ha luogo in un contesto di razionalizzazione dell'agricoltura portoghese per l'effetto di azioni di riconversione o di cessazione di attivita', ne risultera' un certo aumento della produzione. La Comunita' incoraggia tuttavia una tale evoluzione nel corso della prima tappa, perche' essa e' condizione necessaria, al mantenimento di un'attivita' agricola competitiva in Portogallo nell'ambito di una Comunita' allargata. Per contro, dal momento in cui, all'inizio della seconda tappa, l'insieme delle regole della politica agricola comune sara' applicato in Portogallo, le discipline comunitarie saranno applicate alle stesse condizioni di quelle riservate alle zone piu' svantaggiate della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. La situazione sopra descritta deve essere modulata nei settori seguenti: vino, olio di oliva, ortofrutticoli trasformati a base di pomodoro e di barbabietole da zucchero. In effetti, in questi settori ogni sviluppo della produzione portoghese rischia di aggravare la situazione globale della produzione comunitaria. La Comunita' ritiene pertanto che la Repubblica portoghese non possa essere esentata dalle regole di disciplina adottate sul piano comunitario e cio' dalla data dell'adesione, qualunque sia la forma di transizione adottata per il prodotto interessato. La Comunita' prende tuttavia cura di definire queste misure di disciplina di produzione in modo da tener conto della situazione agricola molto specifica di questo stato membro; a questo scopo le disposizioni del presente atto di adesione prevedono per questi settori l'inclusione, fin dall'inizio, di un elemento di elasticita' nell'applicazione delle regole comunitarie in materia di disciplina di produzione.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del presidente della Repubblica federale di Germania, del presidente della Repubblica ellenica, di Sua Maesta' il Re di Spagna, del presidente della Repubblica francese, del presidente dell'Irlanda, del presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, del presidente della Repubblica portoghese, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, rappresentato dal suo presidente, riuniti a Lisbona e a Madrid, il dodici giugno millenovecentottantacinque, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Spagna e alla conferenza tra le Comunita' europee e la Repubblica portoghese: I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica; II. l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati; III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati: A. Allegato I: Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione, Allegato II: Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione, Allegato III: Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino dell'atto di adesione, Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione, Allegato V: Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione, Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione, Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 75, punto 3 dell'atto di adesione, Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato X: Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XI: Modalita' tecniche di cui all'articolo 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4 dell'atto di adesione, Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione, Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 176 dell'atto di adesione, Allegato XV: Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XVI: Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5 dell'atto di adesione, Allegato XVII: Elenco di cui all'articolo 178, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XVIII: Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione, Allegato XIX: Elenco di cui all'articolo 213 dell'atto di adesione, Allegato XX: Elenco di cui all'articolo 243, punto 2, lettera a) dell'atto di adesione, Allegato XXI: Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XXII: Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXIII: Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXIV: Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXV: Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XXVI: Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione, Allegato XXVII: Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XXVIII: Elenco di cui all'articolo 361 dell'atto di adesione, Allegato XXIX: Elenco di cui all'articolo 363 dell'atto di adesione, Allegato XXX: Elenco di cui all'articolo 364, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato XXXI: Elenco di cui all'articolo 365 dell'atto di adesione, Allegato XXXII: Elenco di cui all'articolo 378 dell'atto di adesione, Allegato XXXIII: Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato XXXIV: Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XXXV: Elenco di cui all'articolo 393 dell'atto di adesione, Allegato XXXVI: Elenco di cui all'articolo 395 dell'atto di adesione. B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti, Protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, Protocollo n. 3 concernente gli scambi di merci tra la Spa- gna e il Portogallo durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, Protocollo n. 4 meccanismo complementar di compensazione Nel quadro degli accordi di pesca conclusi dalla Comunita' con taluni paesi terzi, Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi stati membri ai fondi della Comunita' euro- pea del carbone e dell'acciaio, Protocollo n. 6 concernente contingenti tariffari annui Spagnoli per l'importazione degli auto- veicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'artico- lo 34 dell'atto di adesione, Protocollo n. 7 concernente i contingenti quantitativi spa- gnoli, Protocollo n. 8 concernente i brevetti spagnoli, Protocollo n. 9 concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunita' nella sua com- posizione attuale, Protocollo n. 10 concernente la ristrutturazione della side- rurgia spagnola, Protocollo n. 11 concernente le norme in materia di prezzi, Protocollo n. 12 concernente lo sviluppo regionale della Spagna, Protocollo n. 13 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare, Protocollo n. 14 concernente il cotone, Protocollo n. 15 concernente la definizione dei dazi di base portoghesi per taluni prodotti, Protocollo n. 16 concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci, Protocollo n. 17 concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri Stati membri della Comunita', Protocollo n. 18 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri, Protocollo n. 19 concernente i brevetti portoghesi, Protocollo n. 20 concernente la ristrutturazione della side- rurgia portoghese, Protocollo n. 21 concernente lo sviluppo economico ed indu- striale del Portogallo, Protocollo n. 22 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'ener- gia nucleare, Protocollo n. 23 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dai paesi terzi, Protocollo n. 24 concernente le strutture agricole in Portogallo, Protocollo n. 25 concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune. C. I testi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, in lingua spagnola e in lingua portoghese. I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunita' europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune di intenzioni relativa allo sviluppo ed all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina; 2. Dichiarazione comune relativa allo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e Madera; 3. Dichiarazione comune relativa alla libera circolazione dei lavoratori; 4. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori degli stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunita' nonche' ai membri delle loro famiglie; 5. Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti nei nuovi stati membri nel campo dell'agricoltura; 6. Dichiarazione comune relativa all'adeguamento dell'"acquis communautaire" nel settore dei grassi vegetali; 7. Dichiarazione comune relativa al regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese; 8. Dichiarazione comune relativa all'importazione dei prodotti sottoposti all'MCS in provenienza dai paesi terzi; 9. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola; 10. Dichiarazione comune relativa all'MCS nel settore dei cereali; 11. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla; 12. Dichiarazione comune concernente il protocollo n. 2; 13. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2; 14. Dichiarazione comune relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi; 15. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi; 16. Dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU. I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica. 2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini". I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che e' stato raggiunto alla conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Spagna e alla conferenza tra le Comunita' europee e la Repubblica portoghese e che e' allegato al presente atto finale. Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni: A. Dichiarazioni comuni: Comunita' nella sua composizione attuale / Regno di Spagna: 1. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia spagnola; 2. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna; 3. Dichiarazione comune relativa ai vini spagnoli di qualita' prodotti in regioni determinate; 4. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna; 5. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna; 6. Dichiarazione comune relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri; 7. Dichiarazione comune relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonche' le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali; 8. Dichiarazione comune relativa al regime futuro degli scambi con Andorra. B. Dichiarazioni comuni: Comunita' nella sua composizione attuale / Repubblica portoghese: 1. Dichiarazione comune relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese; 2. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia portoghese; 3. Dichiarazione comune relativa alla prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio; 4. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo; 5. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo; 6. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo; 7. Dichiarazione comune relativa al vino in Portogallo; 8. Dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo; 9. Dichiarazione comune relativa all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in Portogallo. C. Dichiarazioni della Comunita' economica europea: 1. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'accesso dei lavoratori spagnoli e portoghesi agli impieghi salariati negli stati membri attuali; 2. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo; 3. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale; 4. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo; 5. Dichiarazione della Comunita' relativa all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque; 6. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economica portoghese; 7. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo; 8. Dichiarazione della Comunita' relativa all'applicazione del regime dell'importo regolatore. D. Dichiarazioni del Regno di Spagna: 1. Dichiarazione del Regno di Spagna: zona Copace; 2. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'America latina; 3. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'Euratom; E. Dichiarazioni della Repubblica portoghese: 1. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle indennita' compensative di cui all'articolo 358; 2. Dichiarazione della Repubblica portoghese: zona Copace; 3. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle questioni monetarie. Dichiarazione comune d'intenzioni relativa allo sviluppo ed all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina La Comunita': - conferma l'importanza che attribuisce ai legami tradizionali con i paesi dell'America latina e alla stretta cooperazione che ha con tali paesi; - ricorda, in questo contesto, il recente incontro ministeriale di San-Jose' di Costarica; - riafferma, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la sua volonta' di estendere e rafforzare i rapporti economici, commerciali e di cooperazione con detti paesi; - e' decisa a intensificare la sua azione al fine di sfruttare tutte le possibilita' per raggiungere questo obiettivo e contribuire cosi', in particolare, allo sviluppo economico e sociale della regione latinoamericana ed ai suoi sforzi d'integrazione regionale; - si adoperera' in particolare a concretizzare i mezzi intesi a rafforzare i legami esistenti, lo sviluppo, l'estensione e la diversificazione degli scambi nella misura del possibile, nonche' l'attuazione di una cooperazione nei vari settori d'interesse comune su basi quanto piu' larghe possibile, utilizzando gli strumenti e le sedi appropriati per accrescere l'efficacia delle varie forme di cooperazione; - e' disposta in questo contesto, per favorire gli scambi, ad esaminare dal momento dell'adesione i problemi che si possono incontrare nel settore commerciale per ricercare opportune soluzioni, tenendo conto in particolare della portata del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, nonche' dell'applicazione degli accordi di cooperazione economica conclusi o da concludere con alcuni paesi o gruppi di paesi latino-americani. Dichiarazione comune relativa allo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e Madera Le Alte Parti Contraenti ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e d'impiego dei popoli degli stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo il divario tra le varie regioni e il ritardo di quelle piu' svantaggiate. Essi prendono atto del fatto che il governo della Repubblica portoghese e le autorita' delle regioni autonome delle Azzorre e Madera sono impegnati in una politica di sviluppo economico e sociale il cui scopo e' di superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico. Essi riconoscono che e' d'interesse comune che gli scopi di questa politica siano raggiunti e ricordano che negli strumenti di adesione sono state adottate disposizioni specifiche concernenti le regioni autonome delle Azzorre e Madera. Le Alte Parti Contraenti convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunita' di attribuire una particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati. Dichiarazione comune relativa alla libera circolazione dei lavoratori L'ampliamento della Comunita' potrebbe comportare talune difficolta' per la situazione sociale di uno o piu' stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Gli stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficolta' di tale natura, di adire le istituzioni della Comunita' onde ottenere una soluzione del problema in conformita' ai trattati che istituiscono le Comunita' europee e alle disposizioni adottate per la loro applicazione. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori degli stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunita' nonche' ai membri delle loro famiglie 1. Gli stati membri attuali ed i nuovi stati membri s'impegnano a non applicare ai cittadini degli altri stati membri che risiedono o lavorano regolarmente sul loro territorio qualsiasi nuova misura restrittiva che essi dovessero eventualmente adottare a decorrere dalla data della firma del presente atto in materia di soggiorno o di impiego degli stranieri. 2. Gli stati membri attuali ed i nuovi stati membri s'impegnano a non introdurre nella loro normativa, dopo la firma del presente atto, nuove restrizioni in materia di accesso all'impiego dei membri della famiglia di questi lavoratori. Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti, nei nuovi stati membri nel campo dell'agricoltura 1. Fatte salve le disposizioni di deroga previste a norma dell'atto di adesione, i nuovi stati membri prendono ogni misura adeguata allo scopo di sopprimere i monopoli nazionali in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli: - al 1 marzo 1986, per quanto riguarda il Regno di Spagna, - al 1 marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, e all'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, per quanto riguarda la Repubblica portoghese. 2. Tuttavia, per quanto concerne l'alcole, i nuovi stati membri procedono ad una ristrutturazione del proprio monopolio nazionale conformemente agli articoli 48 e 208 dell'atto di adesione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Dichiarazione comune relativa all'adeguamento dell'"acquis communautaire" nel settore dei grassi vegetali Dopo l'adesione verranno avviati quanto prima dibattiti sull'adeguamento di tale "acquis" alla nuova situazione della Comunita' allargata. Tali dibattiti si svolgeranno in base a proposte della Commissione che terranno parimenti conto delle linee direttrici accettate dal Consiglio nell'ottobre 1983 per quanto riguarda l'olio d'oliva nonche' dell'evoluzione del mercato dei grassi. Qualora si constatasse l'esistenza di eccedenze per l'olio d'oliva o un rischio effettivo di formazione di eccedenze, si applicherebbero limiti di garanzia alle condizioni indicate nelle conclusioni del Consiglio della sessione del marzo 1984, nel quadro degli orientamenti da seguire per l'organizzazione del mercato dei prodotti soggetti o che rischiano di essere soggetti ad un eccesso di produzione o ad un rapido aumento delle spese. Tali misure terranno conto delle implicazioni delle concessioni commerciali a favore dei paesi terzi. Dichiarazione comune relativa al regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese Nei reciproci scambi di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica nei confronti dell'altro le disposizioni ed i meccanismi transitori previsti dall'atto di adesione come regime applicabile ai loro scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Nell'attuazione di questo regime sara' tenuto conto dell'esistenza di una transizione classica e di una transizione per tappe nel quadro delle misure transitorie previste per il Portogallo, da un lato, e dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli fra le misure transitorie previste per la Spagna, dall'altro. Tuttavia, per i settori: - dei cereali e del riso, - dei prodotti di prima trasformazione nei settori dei cereali e del riso, - del vino, - dei prodotti trasformati a base di pomodoro, il regime applicabile agli scambi tra i nuovi stati membri sara' adottato conformemente agli orientamenti convenuti nell'ambito della conferenza. Dichiarazione comune relativa all'importazione dei prodotti sottoposti all'MCS in provenienza dai paesi terzi Nella misura in cui il deterioramento del mercato della Comunita' o di una delle sue regioni sia dovuto anche ad importazioni dai paesi terzi, le misure nei confronti di queste importazioni saranno prese soltanto nel quadro e alle condizioni dei meccanismi gia' previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati e nel rispetto delle disposizioni che si riferiscono agli impegni internazionali della Comunita'. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola Ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 338, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, l'adattamento dell'importo regolatore inteso a tener conto della situazione dei prezzi di mercato sara' realizzato prendendo in considerazione i prezzi specifici di taluni tipi di prodotto in funzione della loro qualita' e del loro condizionamento; cio' dovrebbe avere per conseguenza una riduzione dell'importo regolatore in ragione del prezzo piu' elevato di questi tipi di vino. Dichiarazione comune relativa all'MCS nel settore dei cereali Il frumento tenero non e' sottoposto all'MCS quando forma oggetto di un metodo di denaturazione, stabilito su base comunitaria, che garantisca che tale frumento non sara' utilizzato per la panificazione. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla In caso di difficolta' per quanto riguarda il mantenimento delle correnti di scambi tradizionali per i prodotti agricoli delle Isole Canarie, la Comunita' e' disposta ad esaminare, nel quadro delle misure di adattamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma dell'atto di adesione, la possibilita': - di modificare i contingenti tariffari tra i vari prodotti all'interno del volume globale degli scambi; - di sostituire, tenendo conto della capacita' di assorbimento del mercato comunitario, alcuni dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari con altri prodotti agricoli originari delle Isole Canarie, secondo gli stessi criteri scelti per la fissazione dei contingenti tariffari attuali. Tuttavia, la Comunita' ricorda che le forniture in regime di contingenti tariffari seguiranno, senza compromettere la possibilita' di esaurire i contingenti, le cadenze delle correnti di scambi tradizionali. D'altro canto, la Comunita' non esclude un'evoluzione dei contingenti tariffari per i prodotti della pesca originari delle Isole Canarie in relazione con l'evoluzione costatata della flotta di pesca locale delle Isole Canarie. Per i contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del protocollo n. 2, la gestione "per prodotto" puo' includere il raggruppamento di prodotti in relazione con la struttura generale della produzione e degli scambi dei prodotti interessati rispetto alle relative destinazioni. Tali raggruppamenti non dovrebbero tradursi in una modifica sostanziale delle correnti di scambi tradizionali tra le Isole Canarie e Ceuta e Melilla e, da un lato, la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' e, dall'altro, gli altri stati membri. Dichiarazione comune concernente il protocollo n. 2 1. Per l'applicazione dell'articolo 10 del protocollo n. 3, la Repubblica portoghese abolisce, per i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, i dazi doganali all'importazione, nonche' le tasse di effetto equivalente, alle condizioni e secondo il ritmo previsti nell'articolo 190 dell'atto di adesione. 2. L'applicazione degli articoli 88 e 256 dell'atto di adesione riguarda l'insieme dei prodotti contemplati dall'allegato II del trattato CEE e comprende altresi' le eventuali misure particolari applicabili a tali prodotti ai sensi del protocollo n. 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2 Le regole di applicazione che il Consiglio adottera' conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 2 saranno conformi agli elementi convenuti durante i negoziati. Dichiarazione comune relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi Allorche' le istituzioni comunitarie decideranno le modalita' appropriate che consentano l'integrazione dei nuovi stati membri negli accordi di pesca sottoscritti dalla Comunita', seguiranno gli orientamenti convenuti in materia nel corso delle conferenze di negoziato. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui agli articoli 179, 183, 366 e 370, la Comunita' prendera' come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso delle conferenze tra le Comunita' europee e i nuovi stati membri. Dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU Tenuto conto dell'attuale definizione dell'ECU e con riserva di una revisione di questa che potrebbe a suo tempo rivelarsi necessaria in funzione dell'esperienza dello sviluppo del ruolo dell'ECU, la Comunita' ed i nuovi stati membri constatano che tutti gli stati membri hanno diritto a che la loro moneta sia inclusa nell'ECU, nel quadro di una procedura comunitaria. Le decisioni d'inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessita' di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ECU; l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire, a richiesta del nuovo stato membro interessato e previa consultazione del comitato monetario, in occasione del primo riesame quinquennale della ponderazione delle monete nell'ECU. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini" Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati sia fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania". Dichiarazione comune relativa alla siderurgia spagnola 1. A decorrere dalla firma del trattato d'adesione, la Commissione e il governo spagnolo analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria: - gli obiettivi dei piani di ristrutturazione gia' approvati dal governo spagnolo e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Comunita' e specificati nell'allegato del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione; - il grado di vitalita' delle imprese che non sono oggetto di un piano di ristrutturazione gia' approvato. 2. Nello stabilire gli obiettivi generali "acciaio" per il 1990, la Commissione procedera' con il Regno di Spagna, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA. 3. a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, determinera', ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potra' in alcun caso essere inferiore alla media annua delle importazioni comunitarie di prodotti siderurgici CECA, originari della Spagna, nel 1976 e nel 1977. In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo spagnolo al piu' tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire durante il primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare un quarto dei quantitativi convenuti tra la Commissione e il governo spagnolo nel corso dell'ultimo anno. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti nell'ambito del Consiglio secondo le norme di procedura previste al punto 6, lettera a) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione. b) Il governo spagnolo, che sara' responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 6, lettera b) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione, informera' la Commissione al riguardo al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione e mettera' in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data. c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunita' misure di controllo del mercato, il governo spagnolo sara' associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti del Regno di Spagna dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia spagnola nell'insieme della Comunita'. A tal fine le misure decise nei confronti della Spagna si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunita'. Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunita'. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna 1. I prezzi dei prodotti agricoli in Spagna che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui - all'articolo 68 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti per i quali nella sezione II dell'atto di adesione e' fatto riferimento a questo articolo, - all'articolo 135, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, sono i prezzi registrati negli atti della conferenza. Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985. Oltre al livello di questi prezzi gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le modalita' di ravvicinamento dei prezzi e le modalita' del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere: - dal 1 marzo 1986, per i prodotti diversi dagli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, - dall'inizio della seconda fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. I prezzi di cui al punto 1 sono, se del caso, attualizzati prima del 1 marzo 1986, secondo le seguenti regole: a) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi spagnoli, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza. Per quanto riguarda piu' particolarmente i prezzi spagnoli fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 135, punto I, lettera c) dell'atto di adesione. b) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni, il loro aumento non puo' condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione. I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al punto 1. 3. Ai fini della conversione dei prezzi spagnoli in ECU, si terra' conto, per l'applicazione delle regole di attualizzazione dei prezzi di cui al punto 2, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente. Inoltre, qualora il valore della peseta vari di piu' del 5% rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi e quello della loro applicazione, si terra' conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione menzionate al punto 2. Dichiarazione comune relativa ai vini spagnoli di qualita' prodotti in regioni determinate I vini spagnoli che ai sensi della normativa comunitaria sono considerati vini di qualita' prodotti in regioni determinate (vqprd) sono quelli prodotti ed effettivamente protetti e commercializzati sotto la denominazione "denominacion de origen". Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna 1. Le misure transitorie di cui all'articolo 91 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalita' o agli orientamenti eventualmente convenuti nell'ambito della conferenza. 2. Le disposizioni sui periodi rappresentativi o di riferimento di cui - all'articolo 68 e agli articoli che vi fanno riferimento, - agli articoli 93, paragrafo 1, 98, 118, paragrafo 1, secondo trattino, 119, paragrafo 1, 120, paragrafo 1, 121, paragrafo 1 e 122, paragrafo 1, terzo trattino, sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna Il programma d'azione da elaborare nel settore degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 134 dell'atto di adesione, per realizzare gli obiettivi generali durante la fase di verifica della convergenza, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al piu' tardi un mese prima della data dell'adesione; questo programma d'azione viene pubblicato nella parte C della Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Dichiarazione comune relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri Se il Regno di Spagna e' autorizzato, in applicazione dell'articolo 80 dell'atto di adesione, a mantenere transitoriamente e in maniera degressiva un aiuto nazionale, le modalita' specifiche allo scopo di garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo saranno stabilite soltanto se la concessione di questo aiuto nazionale ha la conseguenza di modificare effettivamente le condizioni di concorrenza sul mercato spagnolo tra i prodotti indigeni e i prodotti importati dagli altri stati membri. Dichiarazione comune relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonche' le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali I. MISURE STRUTTURALI NEL SETTORE VITIVINICOLO Per l'applicazione in Spagna delle misure strutturali nel settore vitivinicolo saranno seguiti i seguenti orientamenti: a) Le misure sociostrutturali che si applicheranno in Spagna dal momento dell'adesione sono le misure generali previste dai regolamenti (CEE) n. 777/85 e (CEE) n. 458/80. b) Il regime del regolamento (CEE) n. 777/85 sara' applicato in Spagna secondo le modalita' seguenti: - tenuto conto delle caratteristiche del suolo dei vigneti spagnoli e dell'attuale ripartizione, in Spagna, tra le superfici atte a produrre vino da tavola e per conseguire la massima efficacia della misura di abbandono definitivo, le superfici classificate nella categoria 1 in Spagna sono considerate direttamente incluse nell'applicazione del sistema di abbandono; - i premi di abbandono definitivo in Spagna saranno adattati, rispetto ai premi applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale, per tenere conto delle condizioni specifiche in questo settore in Spagna, pero' senza che questo pregiudichi gli sforzi per incoraggiare l'abbandono definitivo ai fini del risanamento del mercato il livello del premio applicabile in Spagna non puo' tuttavia essere superiore al livello comunitario. Il costo attualmente previsto all'articolo 10 del regolamento in questione dovra' essere adattato in conseguenza. c) Il regolamento (CEE) n. 458/80, che prevede il versamento di aiuti alle ristrutturazioni realizzate nell'ambito di un progetto collettivo, sara' applicato in Spagna alle stesse condizioni di quelle previste per gli stati membri attuali. Il costo attualmente previsto all'articolo 9 del regolamento in questione dovra' essere adattato in conseguenza. II. DISPOSIZIONI PER DETERMINARE L'ORIGINE DEI VINI SPAGNOLI E SEGUIRNE I MOVIMENTI COMMERCIALI Per l'applicazione dell'articolo 125 dell'atto di adesione, concernente le disposizioni che permettono di determinare l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli e di seguirne i movimenti commerciali negli scambi intracomunitari, il controllo sara' effettuato mediante il documento di accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75. III Le varie modalita' specifiche, da determinare in base agli orientamenti sopra delineati, saranno stabilite durante il periodo interinale. Dichiarazione comune relativa al futuro regime degli scambi con Andorra Entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'atto di adesione, verra' messo a punto un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunita' e Andorra, destinato a sostituire i regimi nazionali attualmente in vigore i quali, tuttavia, continueranno ad esser applicati fino all'entrata in vigore del regime di cui sopra. Dichiarazione comune relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese Le autorita' portoghesi possono subordinare l'accesso delle imprese degli stati membri al mercato petrolifero portoghese alla condizione che esse soddisfino criteri oggettivi e non discriminatori aventi lo scopo di salvaguardare il legittimo interesse dello stato portoghese alla sicurezza dell'approvvigionamento nazionale in prodotti petroliferi. Questi criteri, che non possono esorbitare dalla misura necessaria per raggiungere lo scopo indicato, riguardano: - il possesso, da parte delle imprese, di adeguati mezzi finanziari e tecnici (per esempio di immagazzinamento), - l'elaborazione e il rispetto di piani triennali che prevedano la copertura della maggior parte degli approvvigionamenti delle imprese mediante contratti a medio termine che potranno essere conclusi indistintamente con raffinerie portoghesi o raffinerie di altri stati membri. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia portoghese 1. A decorrere dalla firma del trattato di adesione, la Commissione e il governo portoghese analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria gli obiettivi del piano di ristrutturazione approvato dal governo portoghese e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella comunita' e specificati nell'allegato del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione. 2. Nello stabilire gli obiettivi generali "acciaio" per il 1990, la Commissione procedera' con la Repubblica portoghese, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA. 3. a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo portoghese e previa consultazione del consiglio, determinera', ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che l'industria siderurgica portoghese puo' fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potra' in alcun caso essere inferiore a 80.000 tonnellate. In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo portoghese al piu' tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che l'industria portoghese puo' fornire durante il primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare 20.000 tonnellate. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti secondo le norme di procedura previste al punto 5, lettera a) del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione. b) Il governo portoghese, che sara' responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 5, lettera b) del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione, informera' la Commissione al riguardo, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, e mettera' in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data. c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunita' misure di controllo del mercato, il governo portoghese sara' associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti della Repubblica portoghese dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia portoghese nell'insieme della Comunita'. A tal Fine le misure decise nei confronti del Portogallo si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunita'. Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunita'. Dichiarazione comune relativa alla prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, il Consiglio decidera', al massimo entro un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 degli enti seguenti in Portogallo, secondo le condizioni indicate qui appresso: a) la "Caixa Geral de Depositos" per quanto riguarda, da un lato, le attivita' di amministrazione che essa esercita relativamente alla sicurezza sociale dei funzionari statali e, dall'altro, le attivita' che essa esercita in quanto ente creditizio dello stato e che riguardano le operazioni seguenti: - ricezione e gestione dei depositi obbligatori; - finanziamento del tesoro a condizioni piu' favorevoli di quelle del mercato; - finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi d'interesse bonificati oppure che beneficiano di altre condizioni speciali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi. b) Il "Credito Predial Portugues" per quanto riguarda le attivita' che esso esercita e che riguardano i finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi di interesse bonificato o che beneficiano di altre condizioni sociali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi. Questa decisione e' subordinata alla condizione che lo statuto degli enti di cui alle lettere a) e b) sia, prima della scadenza di un termine di sette anni a decorrere dall'adesione, modificato in modo da stabilire una gestione distinta tra le attivita' summenzionate escluse dall'applicazione della direttiva 77/780/CEE e le altre attivita' di detti enti alle quali questa direttiva dovra' essere applicata. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo 1. I prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui - all'articolo 236 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti che formano oggetto di una transizione classica, - all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, sono i prezzi registrati negli atti della conferenza. Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985 e convertiti in ECU al tasso di cambio dell'inizio della campagna in questione. Oltre al livello di questi prezzi, gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le modalita' di ravvicinamento dei prezzi e le modalita' del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere: - dal 1 marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, - dall'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe. 2. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi portoghesi, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza. Per quanto riguarda piu' particolarmente i prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, in applicazione dell'articolo 236, secondo comma dell'atto di adesione conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito, rispettivamente all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione, come indicato all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), e nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 265, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione. 3. Per i prezzi di cui al paragrafo 2, le eventuali riduzioni dei prezzi comuni intervenute prima dell'adesione non sono prese in considerazione per l'applicazione delle discipline di prezzi. 4. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni e siano gia' stati fissati per la campagna 1985/1986, il loro aumento non puo' condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione. Il tasso da utilizzare per trasformare in ECU i prezzi portoghesi in questione e', per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, il tasso utilizzato nel quadro del funzionamento delle organizzazioni di mercato. Per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe il tasso da utilizzare e' quello di cui all'articolo 265, punto 1, lettera a) ultimo comma. I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al paragrafo 1. Se per la campagna 1985/1986 i prezzi di cui al paragrafo 1 non sono ancora stati fissati, le norme di disciplina dei prezzi valide per la prima tappa si applicano per tutti i prodotti in questione durante il periodo interinale. Ai fini della conversione di detti prezzi portoghesi in ECU, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica si terra' conto, al momento della loro attualizzazione durante il periodo interinale, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente. Inoltre, qualora il valore dell'escudo vari rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi comuni e quello dell'applicazione dei prezzi in Portogallo, si terra' conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione sopra menzionate. Per quanto concerne i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, ai fini della conversione dei prezzi portoghesi in ECU si applica la norma prevista dall'articolo 265, punto 1, lettera a), ultimo comma. Dichiarazione comune relativa al programma di azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo Il programma di azione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, allo scopo di realizzare gli obiettivi specifici durante la prima tappa di transizione, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al piu' tardi un mese prima della data di adesione; questo programma viene pubblicato nella parte C della Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo 1. Le misure transitorie di cui all'articolo 258 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalita' o agli orientamenti convenuti, se del caso, nell'ambito della conferenza. 2. Le disposizioni relative ai periodi rappresentativi o di riferimento di cui - all'articolo 236 e agli articoli che vi fanno riferimento, - agli articoli 291, paragrafo 1, 304, paragrafo 1, secondo trattino, 305, paragrafo 1, 306, paragrafo 1 e 307, paragrafo 1, sono adottate conformemente alle decisioni convenite nell'ambito della conferenza. Dichiarazione comune relativa al vino in Portogallo Prima della fine della seconda tappa: 1. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di viti autorizzate temporaneamente in Portogallo di cui all'articolo 340, la Commissione esamina la situazione tenendo conto dei risultati ottenuti. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le misure necessarie; 2. Per quanto concerne i vini prodotti nella regione del "vinho verde", di cui all'articolo 341, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il regime ad essi applicabile. Dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo Nel quadro delle misure connesse con le decisioni in materia di prezzi agricoli, il Consiglio delle Comunita' europee ha adottato il 23 maggio 1985 le disposizioni che consentono di adottare le misure adeguate per la parificazione dei prezzi dello zucchero greggio di canna originario dei dipartimenti d'oltremare e lo zucchero greggio di barbabietola destinato alla raffinazione. Queste misure permetteranno l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per lo zucchero in questione a condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali. Dichiarazione comune relativa all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in Portogallo Durante il periodo di applicazione della deroga temporanea che permette alla Repubblica portoghese di differire l'introduzione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la Repubblica portoghese e' assimilata ad un paese terzo per l'applicazione delle direttive enumerate all'allegato XXXVI punto II - Legislazione fiscale. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'accesso dei lavoratori spagnoli e portoghesi agli impieghi salariati negli stati membri attuali Nel quadro delle disposizioni transitorie in materia di esercizio del diritto di libera circolazione, quando gli stati membri attuali ricorrono, per soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera, a manodopera originaria dei paesi terzi che non appartiene al loro mercato regolare del lavoro, essi faranno beneficiare i cittadini spagnoli e portoghesi della stessa priorita' di cui beneficiano i cittadini degli altri stati membri. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo Per assicurare che il Portogallo e le regioni della Spagna che possono beneficiare del tasso d'intervento maggiorato siano trattati, dal momento dell'adesione, secondo gli stessi principi delle regioni interessate della Comunita' nella sua composizione attuale, la Comunita' procedera', prima dell'adesione, all'adattamento delle disposizioni pertinenti delle regole che disciplinano il Fondo sociale europeo, conformemente alla procedura applicabile alla loro adozione. Dichiarazione della Comunita' economica europea concernente la partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale Per assicurare dal momento dell'adesione la partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Comunita' procedera', anteriormente all'adesione, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, che fissano il limite inferiore e superiore della forcella attribuita a ciascuno stato membro. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo La Comunita' consente ad accordare alla situazione dell'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi una particolare attenzione al momento delle future revisioni dell'organizzazione comune del mercato in questo settore. Inoltre, la Comunita' consente a procedere prima della fine del periodo transitorio ad un esame globale della situazione dell'approvvigionamento dell'industria della raffinazione della Comunita', e in particolare dell'industria portoghese, in base ad una relazione della Commissione, corredata, se necessario, di proposte che consentano al Consiglio di decidere le eventuali misure da prendere. Dichiarazione della Comunita' economica europea in merito all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque La Comunita' conferma che potra' essere previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque che rientrano nella sovranita' o nella giurisdizione portoghese. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economia portoghese L'adesione della Repubblica portoghese alle Comunita' europee si situa nella prospettiva di un ammodernamento della sua economia e dell'incremento del suo potenziale di crescita. A tal fine, un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura definito nel precedente articolo 263 e nel protocollo n. 24 si applica immediatamente dopo l'adesione, per una durata totale di dieci anni. Un impegno analogo s'impone in campo industriale, per modernizzare il settore produttivo e adeguarlo alla realta' dell'economia europea ed internazionale. La Comunita' e' disposta, nello stesso spirito che per l'agricoltura, a dare il suo contributo alle imprese portoghesi facendole fruire del suo sostegno tecnico e degli strumenti di credito - tanto il NSC che le operazioni private - nonche' mediante maggiori interventi della Banca europea per gli investimenti. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo Nel quadro del meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli stati membri (conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, modificato dal regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio del 30 aprile 1985) un importo di 1.000 milioni di ECU sara' concesso alla Repubblica portoghese, sotto forma di prestito, nel corso degli anni 1986/1991. Nella ripartizione annua di questo importo totale uno sforzo particolare sara' fatto nel 1986 e nel 1991. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del regime dell'importo regolatore La Comunita' costata che l'applicazione del regime dell'importo regolatore non dovrebbe avere ripercussioni sulle tradizionali correnti di scambio. Dichiarazione del Regno di Spagna Zona Copace Il Regno di Spagna considera che qualsiasi riferimento alla zona di competenza del Comitato per la pesca dell'Atlantico centro-orientale (Copace) debba intendersi come non pregiudizievole per diritti del Regno di Spagna agli effetti della delimitazione delle acque spagnole. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'America latina Allo scopo di evitare brusche perturbazioni nelle sue importazioni originarie dell'America latina, la Spagna ha posto in rilievo, durante i negoziati, i problemi che si pongono con l'applicazione dell'"acquis communautaire" a taluni prodotti. Sono state adottate soluzioni parziali, in via temporanea, per il tabacco, il cacao e il caffe'. La Spagna, conformemente ai principi ed ai criteri enunciati nella dichiarazione comune adottata dalla conferenza sull'America latina, si propone di trovare soluzioni permanenti nell'ambito del SPG, all'atto della prossima revisione, o di altri meccanismi esistenti all'interno della Comunita'. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa a Euratom Non avendo aderito al trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, il Regno di Spagna s'impegna a cercare attivamente e al piu' presto, in stretta collaborazione con la Commissione e il Consiglio, la soluzione piu' appropriata che, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunita', consenta il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal trattato della Comunita' europea dell'energia atomica, in particolare in materia di approvvigionamento nucleare e di circolazione delle materie nucleari all'interno della Comunita'. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle indennita' compensative di cui all'articolo 358 Adottando le disposizioni che figurano nell'articolo 358, relative al regime delle indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, la delegazione portoghese si riserva la possibilita' di chiedere al Consiglio di adottare misure appropriate che si rivelino necessarie per ovviare ad eventuali distorsioni delle condizioni di concorrenza a svantaggio dell'industria portoghese delle conserve di sardine. Essa considera inoltre che le misure che possono essere prese al termine del periodo di ravvicinamento dei prezzi non potranno avere carattere discriminatorio. Dichiarazione della Repubblica portoghese Zona Copace La Repubblica portoghese considera che qualsiasi riferimento alla zona di competenza del Comitato per la pesca dell'Atlantico centro-orientale (Copace) deve intendersi come non pregiudizievole per diritti della Repubblica portoghese agli effetti della delimitazione delle acque spagnole. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle questioni monetarie Allo scopo di permettere di seguire, sui mercati di cambio, l'evoluzione del corso reale dell'escudo portoghese, in particolare rispetto all'ECU e alle monete degli altri stati membri, la Repubblica portoghese prendera' le misure necessarie per garantire, prima della sua adesione alla Comunita', un funzionamento del mercato di cambio di Lisbona paragonabile a quello degli stati membri attuali della Comunita'. Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione I 1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, denominati in appresso stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunita' viene resa nota agli stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio. 2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunita' e presenta le sue osservazioni. 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni. 4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunita' e degli stati aderenti. 5. Da parte delle Comunita', membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori. 6. Il comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione. 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunita' ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni. 8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno stato aderente. 9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. 10. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita' di futuri membri delle Comunita'. II Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione. Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione. III Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli stati aderenti sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli stati membri attuali. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1986 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunita'. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente. IV Le consultazioni tra gli stati aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 61, paragrafo 2 e all'articolo 223, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione. V Gli stati aderenti si impegnano a che la concessione delle licenze di cui agli articoli 2 dei protocolli n. 13 e 22 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli. VI Le istituzioni delle Comunita' elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 397 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI