DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782
Art. 70 (( (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). )) ((1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982;335), e successive modificazioni. 2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti. 5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato. 6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio. 7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, e' allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attivita' cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art75-com3), e successive modificazioni. 9. Il termine previsto dall'[articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982;335~art75-com3), e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario. 10. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.)) ((8))
Regolamento - art. 71
Art. 71. (( (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). )) ((1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli [articoli 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art68) e [69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art69), secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni. 2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli [articoli 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art68) e [69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art69), secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni. 3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento. 4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.)) ((8))
Regolamento - art. 72
Art. 72. (( (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). )) ((1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75. 2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne da' comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro. 3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna. 4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.)) ((8))
Regolamento - art. 73
Art. 73. (( (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). )) ((1. La proposta per il conferimento del premio in denaro e' inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'[articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art16), nonche' tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza. 2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalita' di ciascuna provincia. 3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entita' minima e massima del premio in denaro. 4. Il compiacimento e' formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale. 5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.)) ((8))
Regolamento - art. 74
Art. 74. ((Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali)) (( 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne. 2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza. 3. Il Consiglio e' composto, per la parte pubblica, dal presidente e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari. 4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita' stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Nei soli procedimenti per il conferimento di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio si considera negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto che rappresentino l'unanimita' della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica convocata, abbiano espresso, rispettivamente, voto contrario. 6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 7. Il Consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.)) ((9))
Regolamento - art. 75
Art. 75. ((Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento)) ((1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode. 2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' altresi' composto dai seguenti componenti: a) da rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato; b) da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime. 3. Il presidente, il supplente e gli altri componenti di cui al comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita' stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 6.)) ((9))
Regolamento-art. 75 bis
Art. 75-bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 GIUGNO 2019, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-06-21;82))) ((8))
Regolamento-art. 75 ter
Art. 75-ter ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 GIUGNO 2019, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-06-21;82))) ((8))
Regolamento-art. 75 quater
Art. 75 quater ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 GIUGNO 2019, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-06-21;82))) ((8))
Regolamento-art. 75 quinquies
Art. 75 quinquies ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 GIUGNO 2019, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-06-21;82))) ((8))
Regolamento-art. 75 sexies
Art. 75-sexies ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 GIUGNO 2019, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-06-21;82))) ((8))
Regolamento-art. 75 septies
Art. 75-septies ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 GIUGNO 2019, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-06-21;82))) ((8))
Regolamento - art. 76
Art. 76. Assistenza religiosa Al personale della Polizia di Stato e' assicurata l'assistenza religiosa secondo le norme di legge.
Regolamento - art. 77
Art. 77. Attivita' sportiva L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa alle attivita' agonistiche locali, nazionali ed internazionali. Ai su indicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali. Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attivita' agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale. Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei gruppi sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.
Regolamento - art. 78
Art. 78. Diritto allo studio L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.
Regolamento - art. 79
Art. 79. Attivita' ricreative L'amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalita' dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attivita' turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative e livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture. Visto il Ministro dell'interno SCALFARO
Regolamento-Allegato I
ALLEGATO I Altare della Patria in Roma e caduti di tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare. Presidente della Repubblica Sommo Pontefice Capi di Stati esteri Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Corte costituzionale Ministri Sottosegretari di Stato Alti commissari Commissari del Governo Presidente della giunta e del consiglio regionale in sede Prefetto in sede, vicecapi della Polizia Capo di gabinetto del Ministro dell'interno Direttori generali del Ministero dell'interno Primo presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte dei conti Presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti Comandanti generali e vice comandanti generali delle altre Forze di Polizia Capo di stato maggiore delle Forze armate Direttori centrali del dipartimento della pubblica sicurezza
Regolamento-Allegato A
ALLEGATO A (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO per il capo della Polizia Parte di provvedimento in formato grafico )) (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO per il vice capo della Polizia Parte di provvedimento in formato grafico )) (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO per il dirigente generale o direttore centrale Parte di provvedimento in formato grafico )) (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo dei dirigenti e dei commissari Parte di provvedimento in formato grafico ))
Regolamento-Allegato B
ALLEGATO B (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo degli ispettori Parte di provvedimento in formato grafico ))
Regolamento-Allegato C
ALLEGATO C (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo dei sovrintendenti Parte di provvedimento in formato grafico ))
Regolamento-Allegato D
ALLEGATO D (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo degli assistenti e degli agenti Parte di provvedimento in formato grafico ))
Regolamento-Allegato E
ALLEGATO E (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO degli appartenenti ai ruoli del personale della polizia di Stato che svolge attivita' tecnica o tecnico-scientifica Parte di provvedimento in formato grafico ))
Regolamento-Allegato F
ALLEGATO F (( TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO degli appartenenti ai ruoli del personale sanitario della polizia di Stato Parte di provvedimento in formato grafico ))
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