LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
8.Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".
9.L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni.
10.L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
11.Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento e' annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12.A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, e' sostituito dal seguente: "All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, puo' essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verra' determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro".
13.L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' sostituito dal seguente: "I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".
14.Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15.E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.
16.Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.
17.Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.
18.Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.
19.E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.
20.Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresi' essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21.Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
22.Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23.Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalita' di investimento, una quota pari all'1 per cento e' destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale e' elevata al 2 per cento.
24.A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.
25.Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e' destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.
26.Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.
Art. 33
((IL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 34
1.Per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2.Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.((3))
3.Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e' prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarra' della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.
Art. 35
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2.Le aziende di credito che detengono disponibilita' delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze e' dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.
3.Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilita' ai fini del versamento di cui al precedente comma.((4)) ((5))
Art. 36
1.A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2.Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Art. 37
Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Art. 38
1.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Tabella A
TABELLA A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
TABELLA C INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D
TABELLA D STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E
TABELLA E TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella F
TABELLA F DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella G
TABELLA G CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITA' ECONOMICHE DI MALATTIA Parte di provvedimento in formato grafico
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