LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Type Legge
Publication 1986-02-28
Ultimo aggiornamento 2013-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 38
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8.Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.

TITOLO VII INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 13

1.E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

2.Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 puo' esserlo negli anni successivi.

3.L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

4.E' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonche' degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

5.L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, e' aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988.

6.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

7.E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione.

8.E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

9.Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

10.Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.

11.Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per l'anno 1988.

12.Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e' da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.

13.Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

Art. 14

1.Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2.Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

3.Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.(3)(10)

4.Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

6.Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N.90))((23))

8.I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9.Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma 2.

11.E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste, il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme stanziate.

12.Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. 13. il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a 50 unita'. 14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.(9)

Art. 15

1.E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate ai loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurativo e arti minori.

3.La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4.Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entita' del relativo finanziamento.

5.Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

7.Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.

8.I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9.Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL TERRITORIO E PER CALAMITA' NATURALI

Art. 16

1.Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

2.Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonche' ai sensi del precedente comma 1.

3.A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

4.Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

5.E' autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta e' assegnata ai comuni interessati con decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.

6.Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1 dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

7.Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' elevato a lire 520 miliardi.

8.Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e' integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.

9.In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.

10.Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

11.Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

12.Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi e' ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.

13.Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi e' ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.

14.A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi e' destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.

15.Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verra' autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.

16.Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

17.La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, ai sensi e con le modalita' della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno gia' colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 17

1.Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2.Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3.Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adottera' i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.

Art. 18

1.L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, e' ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.

2.Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, e' cosi' sostituito: "E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sara' iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".

3.Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870, e' stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.

4.L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento e' versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.

5.Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.

TITOLO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 19

1.Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2.Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3.In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4.Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5.I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6.Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

7.Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio.

8.A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 20

1.La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata al 6 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986, al 7 per cento dal 1 gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1 gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1 gennaio 1988.

2.Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua e' elevata a lire 68.000 dal 1 gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1 gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1 gennaio 1988.

3.A decorrere dal 10 luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, cosi' come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4.La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali e' determinata.

5.Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6.La riliquidazione delle singole rendite, nonche' delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverra' a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale.

Art. 21

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 e' estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalita' dei lavoratori dipendenti relativamente: a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva; b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Art. 22

2.In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1 gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e' aumentato di lire 20.000.

3.L'aumento di cui al comma precedente e' soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, nonche' alle pensioni di invalidita' i cui titolari abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4.A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

Art. 23

1.Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2.Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

3.Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

4.A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

5.Sono fatti salvi gli aumenti della indennita' spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorche' in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

6.Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

7.A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, e' sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

8.A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 24

1.- Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1 maggio e al 1 novembre di ciascun anno.

2.Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3.In sede di prima applicazione il rapporto e' effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4.La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale e' ridotta al 75 per cento.

5.Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6.A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Art. 25

1.A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2.La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento.

3.Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

Art. 26

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.

TITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 27

2.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unita' sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, e' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanita' sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanita' e dalle regioni.

3.A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalita' previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 28

1.A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. E' soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

2.La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e' fissato in lire 60.000.

3.Con la stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale e' stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ((7))

4.Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

5.Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

6.Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonche' le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e assimilati.

Art. 29

2.Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali.

3.Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.

Art. 30

1.La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente articolo 28 non puo' superare le lire 30.000 per ricetta.

2.La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente articolo 28 e' fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 31

1.La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2.A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso.

3.Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))

5.I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.

6.Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7.E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

8.Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9.Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10.Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento. (8)

11.Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

12.I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia' pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13.I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.

14.Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento.(13)(15)

15.Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.(13)

16.Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250. (9)

17.In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione de lo stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.(10)(17)

TITOLO XII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32

1.A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2.Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. E' abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3.Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

4.Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

5.L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, e' ridotta di lire 350 miliardi.

6.L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalita' di versamento alla Cassa stessa delle annualita' di contributo dovute dallo Stato, e' forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

7.L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

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