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LEGGE 7 marzo 1986, n. 65

Current text a fecha 1986-03-30

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Servizio di polizia municipale

1.I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2.I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.