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LEGGE 25 marzo 1986, n. 73

Current text a fecha 1986-03-26

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.

Nota all'art. 1: La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.