LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
Ultimo aggiornamento 1986-03-29
State In force
Source Normattiva
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Articolo 23. 1. Il comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio, presentategli dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' presentare in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero. 2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonche' l'uso che si e' fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore. 3. Se il comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 4. Se il comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22, la Banca, conformemente all'articolo 220 della convenzione, in particolare ai paragrafi 5, 6 e 7, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere: - che il problema venga sollevato in seno al comitato dell'articolo 193, oppure - di essere intesi dall'organo competente della Banca. Al termine dell'audizione ed entro i termini di cui all'articolo 220, paragrafo 8 della convenzione, la Banca puo': - decidere di non dare seguito alla proposta, oppure - chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 22 di adire quanto prima il Consiglio. In quest'ultimo caso, la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell'articolo 22 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonche' di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del comitato dell'articolo 22. Se il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

Accordo - art. 24

Articolo 24. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.

Accordo - art. 25

Articolo 25. 1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' da esse rispettivamente gestiti siano posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari siano utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi previsti agli articoli 185 e 186 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comporta inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari. 5. Il Consiglio e' periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Accordo - art. 26

Articolo 26. 1. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 157 e 167 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 172 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ECU. 2. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Accordo - art. 27

Articolo 27. 1. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti. Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati. 2. Il paragrafo 1 si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

Accordo - art. 28

Articolo 28. Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

Accordo - art. 29

Articolo 29. 1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Senza pregiudizio del paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite. 5. La Commissione predispone, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esplica il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa.

Accordo - art. 30

Articolo 30. 1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1969 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985. 2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze e' compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione puo' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 19.

Accordo - art. 31

Articolo 31. 1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. 2. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

Accordo - art. 32

Articolo 32. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Accordo - Allegato I

ALLEGATO I RIPARTIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI STATI CHE CONTRIBUISCONO AL FONDO (Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) (in milioni di ECU) Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,94 () Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,82 () Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . . . 1.954,40 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,03 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.768,20 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,30 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943,80 Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423,36 () Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.243,20 Spagna | > importo valutato a. . . . . . . . . . . . . 565,20 Portogallo | -------------- 7.500,00 () Indicazioni provvisorie (base IVA 1983); la ripartizione definitiva sara' adottata sulla base IVA 1984 (cfr. allegato II, paragrafo 3, lettera a).

Accordo - Allegato II

ALLEGATO II ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA RIPARTIZIONE DEFINITIVA DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI STATI CHE CONTRIBUISCONO AL FONDO (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) 1. L'importo fissato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende tra i beneficiari l'Angola e il Mozambico, indipendentemente dalla data alla quale sara' realizzata l'accessione di questi due Stati alla convenzione. 2. Questo importo e' stato fissato tenendo conto dell'ampliamento della Comunita' alla Spagna e al Portogallo. L'articolo 195, paragrafo 2, lettera b) della convenzione non si applica quindi all'allargamento alla Spagna e/o al Portogallo. All'atto dell'ampliamento, gli attuali Stati membri cercheranno quindi di negoziare la partecipazione della Spagna e del Portogallo ad un livello non inferiore al 7,7 per cento. 3. Come gia' risulta dall'allegato I, l'importo della partecipazione della Spagna e del Portogallo sara' utilizzato per: a) ridurre la percentuale del contributo del Belgio, della Danimarca e dei Paesi Bassi dei tre quarti del divario tra la loro percentuale IVA (base 1984) e la loro percentuale di contributo Lome' II; b) ridurre, per il saldo, le partecipazioni della Grecia, della Francia, dell'Irlanda e del Lussemburgo proporzionalmente, in modo che la loro parte in volume si avvicini il piu' possibile a quella che avrebbero apportato secondo la percentuale di contributo Lome' II nell'ipotesi di un Fondo dotato di 7.000 milioni di ECU. 4. Se i contributi della Spagna e del Portogallo sono fissati globalmente a meno di 7,54 per cento, si procedera' ad un adeguamento dei contributi degli attuali Stati membri. 5. I contributi della Repubblica federale di Germania, dell'Italia e del Regno Unito sono fissati rispettivamente a 1.954,4 MECU, 943,8 MECU e 1.243,2 MECU. 6. Se le previsioni concernenti il contributo della Spagna e del Portogallo non si realizzano e cio' puo' creare gravi squilibri, il problema verra' riesaminato. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI --------------- (1) Cfr. punto 4, lettera a), secondo comma.

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