LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
Ultimo aggiornamento 1986-03-29
State In force
Source Normattiva
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ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica ellenica, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominata "Comunita'", i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri", e del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e i plenipotenziari di Sua Maesta' la Regina di Antigua e Barbuda, del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, di Sua Maesta' la Regina di Belize, del Presidente della Repubblica Popolare del Benin, del Presidente della Repubblica di Botswana, del Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica del Camerun, del Presidente della Repubblica di Capo Verde, del Presidente della Repubblica Centrafricana, del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica di Gibuti, del Governo del Commonwealth della Dominica, del Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia, Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina di Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della Difesa nazionale della Repubblica del Gana, di Sua Maesta' la Regina di Grenada, del Presidente della Repubblica di Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenya, del Presidente della Repubblica di Kiribati, di Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica del Liberia, del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Presidente della Repubblica del Mali, del Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale, Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico, del Presidente del Consiglio Militare Supremo, Capo di Stato del Niger, del Capo del Governo Militare federale della Nigeria, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, di Sua Maesta' la Regina di Papua Nuova Guinea, del Presidente della Repubblica del Ruanda, di Sua Maesta' la Regina di St. Christophe e Nevis, di Sua Maesta' la Regina di Santa Lucia, di Sua Maesta' la Regina di St. Vincent e Grenadina, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica delle Seychelles, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, di Sua Maesta' la Regina delle Isole Salomone, del Presidente della Repubblica Democratica di Somalia, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Presidente della Repubblica del Surinam, di Sua Maesta' la Regina Reggente del Regno di Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, di Sua Maesta' il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga, del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, di Sua Maesta' la Regina di Tuvalu, del Governo della Repubblica di Vanuatu, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, del Presidente della Repubblica di Zimbabwe, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", dall'altra, riuniti a Lome', l'otto dicembre millenovecentottantaquattro per la firma della terza convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la terza convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte Protocollo n. 3 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n. 4 relativo alle banane Protocollo n. 5 relativo al rum Protocollo n. 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunita' Protocollo n. 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione Protocollo n. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune sull'articolo 4 (Allegato I) 2. Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (Allegato II) 3. Dichiarazione comune sull'articolo 34 (Allegato III) 4. Dichiarazione comune sull'articolo 46 (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 (Allegato V) 6. Dichiarazione comune sull'articolo 87 (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare vicini (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunita' (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato X) 11. Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata" (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) (Allegato XIII) 14. Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 (Allegato XIV) 15. Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139 (Allegato XV) 16. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato XVI) 17. Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri del 19 e 20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia (Allegato XVII) 18. Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XVIII) 19. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato XIX) 20. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) (Allegato XX) 21. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) (Allegato XXI) 22. Dichiarazione comune sull'articolo 166 (Allegato XXII) 23. Dichiarazione comune sulla gestione del Sysmin (Allegato XXIII) 24. Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin (Allegato XXIV) 25. Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati (Allegato XXV) 26. Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1 (Allegato XXVI) 27. Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali in caso di calamita' naturali a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari (Allegato XXVII) 28. Dichiarazione comune sull'articolo 288 (Allegato XXVIII) 29. Dichiarazione comune sul protocollo n° 1 (Allegato XXIX) 30. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXX) 31. Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2 (Allegato XXXI) 32. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXII) 33. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXIII) 34. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 (Allegato XXXIV) 35. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 (Allegato XXXV) I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' convenuto di allegare al presente atto finale le dichiarazioni sotto elencate: 1. A. Dichiarazione della Comunita' e degli Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 (Allegato XXXVI) 2. A. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195 B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195 (Allegato XXXVII) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXXVIII) 2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 96, paragrafo 3 (Allegato XXXIX) 3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera a) (Allegato XL) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 139, paragrafo 3 (Allegato XLI) 5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2 (Allegato XLII) 6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 150, paragrafo 3 (Allegato XLIII) 7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 194 (Allegato XLIV) 8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 248 (Allegato XLV) 9. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XLVI) 10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XLVII) 11. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n. 1 (Allegato XLVIII) 12. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XLIX) 13. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 (Allegato L) 14. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte (Allegato LI) 15. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 3 (Allegato LII) I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130 (Allegato LIII) 2. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato LIV) IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. Fatto a Lome', l'otto dicembre millenovecentoottantaquattro.

Atto finale - Allegato I

ALLEGATO I Dichiarazione comune sull'articolo 4 1. Le parti contraenti reiterano il loro profondo attaccamento alla dignita' umana; questa e' un diritto imprescindibile e costituisce un obiettivo essenziale per la realizzazione delle aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. Le parti contraenti riaffermano che ogni individuo ha diritto nel proprio paese o in un paese ospite al rispetto della propria dignita' ed alla protezione della legge. 2. Le parti contraenti proclamano che la cooperazione ACP-CEE deve contribuire all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il godimento pieno ed effettivo, da parte degli individui e dei popoli, dei loro diritti economici, sociali e culturali, e questo attraverso lo sviluppo indispensabile alla loro dignita', benessere e completezza. 3. Le parti contraenti riaffermano in proposito il loro obbligo ed il loro impegno esistente in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminare, tutte le forme di discriminazione basata sull'etnia, l'origine, la razza, la nazionalita', il colore, il sesso, la lingua, la religione o qualsiasi altra situazione. Le parti contraenti proclamano la propria determinazione di fare tutto il possibile per estirpare l'apartheid che costituisce una violazione dei diritti dell'uomo ed un affronto alla dignita' umana.

Atto finale - Allegato II

ALLEGATO II Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale 1. Le parti contraenti rammentano che, al fine di garantire il rapido insediamento di un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e per non ritardare i vantaggi che gli Stati ACP trarranno dalle attivita' del Centro stesso, era stata decisa la sua ubicazione provvisoria a Wageningen (Paesi Bassi). 2. Le parti contraenti si impegnano ad esaminare al piu' presto il problema del collocamento del Centro in uno Stato ACP, in base all'esperienza acquisita a Wageningen ed in funzione dell'infrastruttura e delle condizioni di lavoro necessarie per garantire l'efficacia ottimale del Centro stesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli. I risultati di tali esami saranno presentati in ogni caso prima della scadenza della convenzione ai fini di una decisione circa l'insediamento definitivo del Centro.

Atto finale - Allegato III

ALLEGATO III Dichiarazione comune sull'articolo 34 Il Gruppo degli Stati ACP e la Comunita' convengono di proseguire i loro contatti per quanto concerne la fornitura di prodotti agricoli disponibili ai vari Stati ACP come prevede l'articolo 34 della convenzione. Le due parti constatano che, pur non rispondendo pienamente alle aspirazioni degli Stati ACP, l'offerta della Comunita' costituisce un riconoscimento delle preoccupazioni espresse dagli stessi. Il Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di istituire un gruppo di esperti che dovra' effettuare uno studio particolareggiato dell'accesso degli Stati ACP ai prodotti agricoli disponibili alla luce dell'offerta della Comunita'. Esso deve presentare una relazione al Consiglio dei Ministri il piu' presto possibile e al piu' tardi dopo un anno.

Atto finale - Allegato IV

ALLEGATO IV Dichiarazione comune sull'articolo 46 Le parti contraenti, tenendo conto dell'importanza che rappresentano per i produttori degli Stati ACP condizioni di produzione stabili e prezzi rimuneratori - in vista dell'attuazione effettiva di politiche e strategie definite da detti Stati e appoggiate dalla Comunita' nel settore dei prodotti agricoli di base - convengono inoltre di proseguire le loro riflessioni, nel quadro della cooperazione ACP-CEE, sulle vie e mezzi piu' idonei a tener conto di tale preoccupazione.

Atto finale - Allegato V

ALLEGATO V Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 Le parti contraenti convengono che il Segretariato ACP ed il Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Atto finale - Allegato VI

ALLEGATO VI Dichiarazione comune sull'articolo 87 Data l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime, nonche' l'auspicabilita' della sua rapida entrata in applicazione le parti contraenti invitano gli Stati membri della Comunita' e gli Stati ACP che hanno un interesse nel settore dei traffici marittimi e che non hanno ancora aderito al codice ne' lo hanno ratificato, a farlo nei tempi piu' brevi dopo la firma della convenzione. In proposito le parti contraenti riconoscono che gli Stati membri della Comunita', laddove ratifichino il codice di comportamento o aderiscano allo stesso, lo faranno conformemente al regolamento (CEE) n° 954/79 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione.

Atto finale - Allegato VII

ALLEGATO VII Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una piu' intensa cooperazione regionale implicante gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini. Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla situazione specifica della regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonche' nei settori sociale e culturale. Gli eventuali accordi commerciali concernenti i DOM, possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi. I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei Ministri, affinche' sia normalmente informato dei progressi compiuti.

Atto finale - Allegato VIII

ALLEGATO VIII Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali Il Consiglio dei Ministri prendera' le disposizioni necessarie perche' i raggruppamenti regionali tra Stati ACP possano essere rappresentati in qualita' di osservatori in seno al Consiglio dei Ministri ed in seno al Comitato degli Ambasciatori. Il Consiglio dei Ministri esaminera', caso per caso, le richieste presentate a tal fine.

Atto finale - Allegato XI

ALLEGATO IX Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunita' I. LAVORATORI MIGRANTI ACP NELLA COMUNITA' 1. Ciascuno Stato membro della Comunita' e ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini dell'altra parte che esercitano un'attivita' sul suo territorio, nonche' ai membri delle loro famiglie con essi risiedenti, le liberta' fondamentali quali risultano dai principi generali del diritto internazionale, nell'ambito e nel rispetto delle rispettive legislazioni generali. In questo contesto, gli Stati membri e gli Stati ACP continuano ad assicurarsi, nell'ambito delle loro misure legislative o amministrative, che i cittadini stranieri che si trovano nel loro territorio non formino oggetto di discriminazioni in base a differenze razziali, religiose, culturali o sociali. 2. La Comunita' vigila sullo sviluppo delle azioni d'appoggio alle organizzazioni non governamentali degli Stati membri che si adoperano per migliorare il quadro sociale e culturale dei lavoratori cittadini di Stati ACP (alfabetizzazione, assistenza sociale, ecc.). 3. La Comunita' e' pronta ad appoggiare, a richiesta degli Stati ACP interessati, il finanziamento, nell'ambito e conformemente alle procedure della cooperazione finanziaria e tecnica, di programmi o progetti di formazione dei cittadini ACP che rientrano nel loro paese, nonche' di inserimento professionale in settori ben specificati. Questi programmi potrebbero essere attuati, nel territorio della Comunita' o degli Stati ACP, con il contributo delle industrie interessate di entrambe le parti, ponendo l'accento sui programmi o progetti idonei a creare posti di lavoro negli Stati ACP. 4. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per scoraggiare l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunita'. A richiesta, la Comunita' puo' fornire loro l'assistenza tecnica per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche nazionali di migrazione dei loro cittadini. II. GLI STUDENTI ACP NELLA COMUNITA' 5. Gli Stati membri confermano che i problemi relativi alla situazione degli studenti ACP nel loro territorio, segnatamente quelli riguardanti le condizioni di accesso all'insegnamento, possono essere esaminati nell'appropriato ambito bilaterale. 6. La Comunita' continua a favorire la formazione degli studenti ACP nel loro paese d'origine o in un altro Stato ACP, conformemente alle disposizioni della convenzione (articolo 119, paragrafo 3). Per quanto riguarda le azioni da essa attuate, la Comunita' vigila affinche' la formazione dei cittadini ACP che effettuano studi negli Stati membri sia orientata verso il loro inserimento professionale nel loro paese di origine. Gli Stati ACP si impegnano, da parte loro, a fare uno sforzo per garantire un'effettiva programmazione dell'inserimento professionale dei loro cittadini inviati negli Stati membri per la loro formazione. III. DISPOSIZIONE COMUNE AI LAVORATORI E AGLI STUDENTI 7. Fatte salve le competenze nazionali in materia, la Comunita' e il Gruppo degli Stati ACP possono, se necessario e ciascuno per quanto lo concerne, informare il Consiglio dei Ministri in merito ai problemi relativi ai lavoratori o studenti stranieri nei settori contemplati dalle relative dichiarazioni.

Atto finale - Allegato X

ALLEGATO X Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP 1. Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. Ciascuno Stato ACP accorda questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente. 2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonche' i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro. Ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1. 3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime piu' favorevole. 4. Le parti a questa dichiarazione sono d'accordo perche' i problemi derivanti dalla stessa siano risolti in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi appropriati.

Atto finale - Allegato XI

ALLEGATO XI Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata" Nell'ambito della convenzione per "tecnologia appropriata" si intende: - una tecnologia che sia appropriata in termini di manodopera, capitali, funzionamento e manutenzione, - che sia compatibile con l'ambiente fisico e le risorse locali disponibili, - che sia accompagnata da un know-how applicabile o adattabile, - che soddisfi le norme di sanita' e sicurezza, - che sia compatibile con le caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni, - che tenga conto del costo sociale del suo impatto sulla cultura locale, - che non ricorra, con eccessive richieste, alle scarse risorse, - e che possa adattarsi alle condizioni socioeconomiche.

Atto finale - Allegato XII

ALLEGATO XII Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT Le parti contraenti si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame nell'ambito del GATT delle disposizioni commerciali della convenzione.

Atto finale - Allegato XIII

ALLEGATO XIII Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Le parti contraenti hanno preso atto del fatto che la Comunita' intende prendere le disposizioni che figurano in allegato e che sono state stabilite il giorno della firma della convenzione per assicurare agli Stati ACP il regime preferenziale di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati. Esse hanno preso atto del fatto che la Comunita' ha dichiarato in proposito che essa prendera' tutte le misure necessarie perche' siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e perche' essi entrino in vigore, nella misura del possibile, contemporaneamente al regime interinale che interverra' successivamente alla scadenza della seconda convenzione ACP-CEE di Lome'. Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale - Allegato XIV

ALLEGATO XIV Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 Le parti contraenti riaffermano che il capitolo 1 del titolo I della terza parte ed il titolo VI della seconda parte della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Durante il periodo di validita' della convenzione, la Comunita' avra' la possibilita' di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 130, paragrafo 2 in funzione delle necessita' di sviluppo economico di tali dipartimenti. Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilita', la Comunita' prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 143.

Atto finale - Allegato XV

ALLEGATO XV Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139 Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo n. 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

Atto finale - Allegato XVI

ALLEGATO XVI Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

Atto finale - Allegato XVII

ALLEGATO XVII Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 19 e 20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia 1. Le parti contraenti della convenzione di Lome' hanno convenuto di impiegare ogni mezzo per evitare il ricorso delle misure di salvaguardia previste all'articolo 12. 2. Le due parti sono ispirate dalla convinzione che l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 consentirebbe loro di individuare fin dall'inizio i problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunita' non desidera essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali. 3. Le due parti riconoscono la necessita' di applicare il meccanismo d'informazione preventiva previsto all'articolo 13, paragrafo 4 il cui obiettivo e' di ridurre, nel caso di prodotti sensibili, (*) il rischio che si ricorra in modo improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno cosi' in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di scoprire i problemi che potrebbero presentarsi. 4. Da cui derivano le due seguenti procedure: a) Il meccanismo di controllo statistico. Salve le disposizioni interne che la Comunita' puo' applicare per sorvegliare le sue importazioni, l'articolo 13, paragrafo 4 della seconda convenzione di Lome' prevede l'istituzione di un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP verso la Comunita' ed a facilitare cosi' l'esame di fatti capaci di provocare perturbazioni di mercato. Tale meccanismo, il cui solo scopo e' di facilitare lo scambio di informazioni fra le parti, dovrebbe applicarsi solo ai prodotti che la Comunita' ritiene, per quanto la riguarda, sensibili. L'applicazione di tale meccanismo avra' luogo di comune accordo, in base ai dati forniti dalla Comunita' e servendosi delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione su richiesta di questa ultima. Per l'applicazione efficace di tale meccanismo e' necessario che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile ogni mese, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunita' e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunita'. b) Una procedura di consultazioni regolari Il meccanismo di controllo statistico anzidetto permettera' alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. In base a tali informazioni e ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, la Comunita' e gli Stati ACP avranno la possibilita' di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurarsi che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti. 5. I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 13, relativi alle misure di salvaguardia, hanno gia' formato oggetto, per quanto riguarda la Comunita', di un regolamento di applicazione del Consiglio (regolamento (CEE) n° 1470/80) a seguito della richiesta degli Stati ACP di ottenere l'applicazione anticipata delle disposizioni della seconda convenzione di Lome' relative alla clausola di salvaguardia. Se ricorrono le condizioni di applicazione di misure di salvaguardia (articolo 12) la Comunita' dovrebbe, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, entrare immediatamente in consultazione con gli Stati ACP interessati fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentano di determinare se le importazioni di un determinato prodotto in provenienza da uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri. 6. Se nessun altro accordo ha potuto frattanto essere concluso con lo Stato o gli Stati ACP interessati le autorita' competenti della Comunita' possono, allo scadere del termine di 21 giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 12 della convenzione. Tali misure sono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili. 7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione. In tal caso tutte le informazioni opportune saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP. 8. Gli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari formeranno comunque oggetto di un'attenzione particolare, come previsto all'articolo 15 della convenzione. 9. Gli Stati ACP e la Comunita' sono convinti che l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Lome' e della presente dichiarazione saranno, tenendo conto degli interessi reciproci dei partner, tali da favorire il conseguimento degli obiettivi della convenzione nel campo della cooperazione commerciale.

Atto finale - Allegato XVIII

ALLEGATO XVIII Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n. 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunita' riconosce e i Governi del Botswana, del Lesotho e dello Swaziland dichiarano che: - i tre governi si impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono - questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; - i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.

Atto finale - Allegato XIX

ALLEGATO XIX Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Atto finale - Allegato XX

ALLEGATO XX Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 della seconda convenzione ACP-CEE in favore delle noci e dell'olio di cocco per le esportazioni provenienti dalla Dominica e del niebe' (vigna unguiculata) per le esportazioni provenienti dal Niger.

Atto finale - Allegato XXI

ALLEGATO XXI Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3 della seconda convenzione ACP-CEE in favore degli Stati ACP seguenti: Burundi, Capo Verde, Comore, Etiopia, Guinea Bissau, Lesotho, Ruanda, Samoa Occidentali, Seychelles, Isole Salomone, Swaziland, Tonga e Tuvalu'.

Atto finale - Allegato XXII

ALLEGATO XXII Dichiarazione comune sull'articolo 166 Al fine di migliorare il funzionamento del sistema STABEX e di promuovere lo scambio di informazioni e statistiche, le due parti convengono di convocare nei sei mesi successivi alla firma della convenzione un gruppo congiunto di esperti con l'incarico di elaborare, tenendo conto dell'esperienza fatta e delle modifiche apportate al sistema dalla presente convenzione, proposte che permettano di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 166. Nei suoi lavori, il gruppo rivolge particolare attenzione anche a misure che consentono un miglior accertamento dei dati relativi alle esportazioni degli Stati ACP nella Comunita', nonche' alle riesportazioni da quest'ultima. Tale gruppo presentera' le sue conclusioni entro un mese.

Atto finale - Allegato XXIII

ALLEGATO XXIII Dichiarazione comune sulla gestione del Sysmin 1. Per migliorare l'efficacia del sistema di finanziamento speciale (SYSMIN) e la sua incidenza sullo sviluppo, la Comunita' mette a disposizione degli Stati ACP, al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, una scheda informativa semplificata delle informazioni che devono essere presentate in vista dell'esame delle domande di intervento, adotta procedure di gestione e fornisce un'assistenza: - per permettere a uno Stato ACP, nelle circostanze definite negli articoli 176 e 179, di presentare rapidamente una domanda di intervento che contenga tutti gli elementi indispensabili all'esame di tale domanda; - per effettuare rapidamente, in collaborazione con lo Stato ACP interessato, l'esame della domanda d'intervento di cui all'articolo 181, nonche' l'istruzione dei progetti e programmi finanziati con il sistema di finanziamento speciale cosi' da permettere una rapida realizzazione delle azioni da intraprendere; - per coordinare, ogniqualvolta le circostanze lo permettano, interventi del sistema di finanziamento speciale con gli altri mezzi della convenzione che possono essere applicati nel settore minerario. 2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati ACP e in base all'esperienza acquisita, accetta di valutare le procedure amministrative concernenti il funzionamento del sistema e di esaminare le misure necessarie per aumentarne l'efficacia.

Atto finale - Allegato XXIV

ALLEGATO XXIV Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin Le parti contraenti convengono che la decisione di attribuzione dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 178 a progetti o programmi, terra' debitamente conto degli interessi economici e delle conseguenze sociali nello Stato ACP interessato e nella Comunita', fatte salve le disposizioni dell'articolo 179.

Atto finale - Allegato XXV

ALLEGATO XXV Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati 1. Le parti contraenti, consapevoli della dimensione preoccupante e della complessita' della situazione dei profughi e rimpatriati negli Stati ACP, aggravata dalla crisi economica, dalla siccita' e dalla massa di persone in cerca di un rifugio, consapevoli inoltre dell'onere che ne risulta e dei vincoli che la situazione impone alle economie nazionali e all'infrastruttura dei paesi ospiti, dei paesi d'origine e degli Stati ACP di nuovo insediamento, riconoscono che il problema e' tale da costituire un ostacolo alla prosecuzione e alla realizzazione degli obiettivi della convenzione da parte dei paesi in questione, la maggior parte dei quali figura tra gli Stati meno sviluppati. 2. La Comunita' riconosce questa situazione e si impegna a mettere a disposizione degli Stati ACP interessati, conformemente alle disposizioni degli articoli 203, 204 e 205 della convenzione, risorse che completino quelle gia' fornite a titolo dei programmi indicativi nell'ambito dell'aiuto d'urgenza inteso a fornire nella misura del possibile un aiuto immediato alle popolazioni colpite e nell'ambito di misure a piu' lungo termine.

Atto finale - Allegato XXVI

ALLEGATO XXVI Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1 1. Tutti gli Stati contraenti possono chiedere l'apertura di negoziati con un altro Stato contraente per la conclusione di un accordo in materia di promozione e tutela degli investimenti. 2. All'apertura dei negoziati, alla conclusione, nell'applicazione e nell'interpretazione di accordi bilaterali o multilaterali reciproci in materia di promozione o di tutela degli investimenti, gli Stati contraenti di tali accordi non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati parti della presente convenzione o nei confronti di detti Stati rispetto a paesi terzi. Per "non discriminazione" le parti intendono che, durante la negoziazione di tali accordi, ciascuna parte ha il diritto di riferirsi a disposizioni contenute in accordi negoziati tra lo Stato ACP o lo Stato membro interessato ed un altro Stato, purche' in tutti i casi sia accordata la reciprocita'. 3. Gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adeguamento del trattamento non discriminatorio di cui al paragrafo 2, allorche' obblighi internazionali e/o un mutamento delle circostanze fattuali lo richiedano. 4. L'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 non puo' avere per oggetto ne' per effetto di pregiudicare la sovranita' di uno Stato parte della convenzione. 5. La relazione tra la data di entrata in vigore di tutti gli accordi negoziati, le disposizioni relative alla composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione sara' stabilita nei suddetti accordi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi precedenti. Le parti contraenti confermano che la retroattivita' non si applica come principio generale, a meno che taluni Stati contraenti decidano diversamente.

Atto finale - Allegato XXVII

ALLEGATO XXVII Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali, in caso di calamita' naturali, a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari 1. Un'attenzione speciale e' rivolta agli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari, che in generale sono particolarmente esposti alle calamita' naturali, quali cicloni, uragani e inondazioni, per quanto riguarda l'identificazione, la programmazione e l'attuazione di provvedimenti adeguati per la riduzione dei danni, il ripristino e la ricostruzione. 2. La priorita' e' data all'aiuto alla preparazione di provvedimenti da applicare in caso di calamita', come la costituzione di riserve alimentari adeguate e rinnovabili, di piantine e di semi, di forniture mediche e di materiale da costruzione per il ripristino e la ricostruzione, nonche' ad un appoggio all'attuazione di sistemi di assistenza rapidi ed efficaci.

Atto finale - Allegato XXVIII

ALLEGATO XXVIII Dichiarazione comune sull'articolo 288 La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in questa forma.

Atto finale - Allegato XXIX

ALLEGATO XXIX Dichiarazione comune sul protocollo n. 1 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della comunita' equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare. 2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali. 4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinche' il Centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunita' e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori. Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

Atto finale - Allegato XXX

ALLEGATO XXX Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici La Comunita' riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione. Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessita' di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente. Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunita' decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunita' dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sara' effettuato dal Comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore della convenzione. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione della convenzione, al Comitato degli Ambasciatori e, al piu' tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinche' lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento. Fin da ora, per quanto riguarda le attivita' di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunita' terra' conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale. In questo contesto, per quanto concerne le conserve di tonno, la Comunita' esaminera' con spirito aperto, caso per caso, le richieste degli Stati ACP qualora la documentazione economica acclusa ad ogni richiesta provi che si tratta di uno dei casi previsti dal precedente comma. La decisione, presa entro i termini previsti all'articolo 30 del protocollo n° 1, indichera' i quantitativi stabiliti e il periodo di applicazione, tenendo conto dell'articolo 30, paragrafo 8 del medesimo protocollo. Le deroghe concesse nell'ambito della presente dichiarazione non pregiudicano il diritto degli Stati ACP di chiedere e ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 30 del protocollo n° 1.

Atto finale - Allegato XXXI

ALLEGATO XXXI Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2 1. Un fondo gestito dall'organo incaricato di assicurare il segretariato dell'Assemblea paritetica per la parte ACP e' costituito da questi ultimi Stati presso detto organo allo scopo esclusivo di contribuire al finanziamento delle spese sostenute dai partecipanti ACP alle riunioni organizzate dall'Assemblea paritetica, escluse le sessioni generali di quest'ultima. Gli ACP forniscono il loro contributo a tale fondo. Da parte sua, la Comunita' contribuisce con un importo che non puo' superare 1 milione di ECU per la durata della convenzione, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 112 (cooperazione regionale). 2. Per essere imputabili a tale fondo, le spese devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui alla lettera a), le condizioni seguenti: - essere sostenute per la partecipazione di parlamentari o, se questo non e' il caso, di altri membri ACP dell'Assemblea paritetica provenienti dai paesi che rappresentano, a gruppi di lavoro dell'Assemblea paritetica o a missioni speciali organizzate da tale assemblea, nonche' per la partecipazione delle medesime persone o di rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP alle sessioni consultive previste all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della convenzione; - le decisioni in merito all'organizzazione dei gruppi di lavoro o delle missioni, nonche' alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni o delle missioni, devono essere adottate conformemente al regolamento interno dell'Assemblea paritetica. 3. Il versamento di ogni quota annua da parte della Comunita' (eccettuata la prima quota) e' subordinato alla presentazione da parte dell'organo incaricato di assicurare il segretariato dell'Assemblea paritetica per la parte ACP di una giustificazione particolareggiata dell'utilizzazione delle quote versate in precedenza, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Atto finale - Allegato XXXII

ALLEGATO XXXII Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sia applicato dalle autorita' nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

Atto finale - Allegato XXXIII

ALLEGATO XXXIII Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 Nei casi in cui appaiano sul mercato comunitario del rum modifiche maggiori, diverse da una diminuzione naturale del consumo del rum, in seguito all'allargamento della Comunita', questa si impegna a consultare gli esportatori tradizionali di rum, tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori tradizionali.

Atto finale - Allegato XXXIV

ALLEGATO XXXIV Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 Qualora la Comunita' creasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, essa si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

Atto finale - Allegato XXXV

ALLEGATO XXXV Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 Le parti contraenti costatano che la Comunita' ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, purche' a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel suo programma indicativo nazionale, b) l'accordo della Comunita' non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicita' per l'alcole.

Atto finale - Allegato XXXVI

ALLEGATO XXXVI A. Dichiarazione della Comunita' e degli Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 La Comunita' e gli Stati membri interpretano l'espressione "parti contraenti" nel senso che essa include, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri, oppure la Comunita', oppure gli Stati membri, e, dall'altro, gli Stati ACP. Il senso da dare in ogni caso a questa espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione della convenzione nonche' dalle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 La dichiarazione summenzionata non pregiudica le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione in merito alla definizione dell'espressione "parti contraenti".

Atto finale - Allegato XXXVII

ALLEGATO XXXVII A. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195 La Comunita' dichiara che l'importo dei contributi finanziari menzionato all'articolo 194 pari a 8.500 milioni di ECU e' offerto a condizione che esso copra tutti gli Stati ACP che hanno partecipato al negoziato della convenzione, indipendentemente dalla data della loro adesione alla stessa, e che esso anticipi l'allargamento della Comunita' alla Spagna ed al Portogallo, escluso qualsiasi altro paese. B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195 Gli Stati ACP accettano l'offerta della Comunita' e le rendono atto della dichiarazione summenzionata.

Atto finale - Allegato XXXVIII

ALLEGATO XXXVIII Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi La Comunita' e' consapevole della necessita' di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunita' risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi. La Comunita' si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

Atto finale - Allegato XXXIX

ALLEGATO XXXIX Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 96, paragrafo 3 Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunita' ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

Atto finale - Allegato XL

ALLEGATO XL Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera a) Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 136, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', la Comunita' mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze piu' ampie di quelle loro accordate dalla Comunita'.

Atto finale - Allegato XLI

ALLEGATO XLI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 139, paragrafo 3 Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

Atto finale - Allegato XLII

ALLEGATO XLII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2 La Comunita' ha preso nota della richiesta presentata dagli Stati ACP durante i negoziati in merito ai bovini, agli ovini ed ai caprini, vivi. La Comunita' si dichiara pronta ad esaminare questa richiesta nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 150, paragrafo 2, non appena le sara' comunicato un fascicolo giustificativo sostanziale.

Atto finale - Allegato XLIII

ALLEGATO XLIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 150, paragrafo 3 La Comunita' ha preso nota delle richieste di deroga che sono state presentate nel corso dei negoziati, ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 3, dai seguenti Stati ACP: Benin, Burkina Faso, Figi, Guyana, Mali, Maurizio, Niger, Sao Tome' e Principe, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda. In base alla relazione che la Commissione trasmettera' al Consiglio dei Ministri, la Comunita' si impegna a far conoscere in questa sede la sua posizione entro un periodo di sei mesi dalla firma della convenzione.

Atto finale - Allegato XLIV

ALLEGATO XLIV Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 194 Gli importi di cui all'articolo 194 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunita' sono espressi in ECU, l'ECU e' definito nel regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, modificato dal regolamento (CEE) n° 2626/84 del Consiglio del 15 settembre 1984, o, eventualmente, in un regolamento successivo del Consiglio che definisca la composizione dell'ECU.

Atto finale - Allegato XLV

ALLEGATO XLV Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 248 La Comunita' conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 249'', di cui la Comunita' aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 248 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 248 e 249.

Atto finale - Allegato XLVI

ALLEGATO XLVI Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

Atto finale - Allegato XLVII

ALLEGATO XLVII Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione La convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

Atto finale - Allegato XLVIII

ALLEGATO XLVIII Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 La Comunita' riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate. Essa avviera' procedure che le consentano di attuare al piu' presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumano carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

Atto finale - Allegato XLIX

ALLEGATO XLIX Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunita' dichiara che applichera' le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

Atto finale - Allegato L

ALLEGATO L Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunita', tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinche' il segretariato possa disporre del personale che risultasse necessario.

Atto finale - Allegato LI

ALLEGATO LI Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte La Comunita', consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, e' disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle istituzioni della convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

Atto finale - Allegato LII

ALLEGATO LII Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 3 Il protocollo n° 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospite potrebbero tuttavia essere disciplinati in un accordo bilaterale con detto Stato. La Comunita' ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del Segretariato degli Stati ACP, del Centro per lo sviluppo industriale (CDI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA). La Comunita' e' disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto. In questo contesto, il paese ospite, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il Segretariato degli Stati ACP, il CDI ed il CTA e il loro personale: 1) da' prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sara' definita di comune accordo; 2) riconosce i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ACP al Presidente del Comitato degli Ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo; 3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del Segretariato degli Stati ACP, del CDI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospite; 4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il Segretariato degli Stati ACP, il CDI e il CTA ed il loro personale.

Atto finale - Allegato LIII

ALLEGATO LIII Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130 Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione piu' favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunita', ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sara' quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunita' ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo piu' favorito. Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora: a) uno o piu' Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o piu' prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime piu' favorevole; b) uno o piu' Stati ACP intendano esportare nella Comunita' uno o piu' prodotti specifici per i quali Stati terzi terzi preferenziali usufruiscano di un regime piu' favorevole.

Atto finale - Allegato LIV

ALLEGATO LIV Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale compresa la zona economica esclusiva quale e' definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

Accordo - art. 1

ACCORDO INTERNO RELATIVO ALLE MISURE DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA TERZA CONVENZIONE ACP-CEE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato "trattato", e la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lome' l'8 dicembre 1984, in appresso denominata "convenzione"; considerando che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere posizioni comuni in seno al Consiglio dei Ministri previsto dalla convenzione, in appresso denominato "Consiglio dei Ministri ACP-CEE"; che, d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; considerando che e' quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni in cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori le misure d'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio, suscettibili di richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; considerando che occorre altresi' prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP; considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie sorte tra loro per quanto riguarda la convenzione; previa consultazione della Commissione, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1. 1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CEE, quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' adottata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. Quando, in applicazione dell'articolo 271 della convenzione, il Consiglio dei Ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' adottata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato degli ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Accordo - art. 2

Articolo 2. 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati. 2. Il paragrafo 1 e' anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 272 della convenzione.

Accordo - art. 3

Articolo 3. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP, e' comunicato al piu' presto dallo Stato o dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo cosi' comunicato e' oggetto di un dibattito in seno al Consiglio.

Accordo - art. 4

Articolo 4. 1. Qualsiasi Stato membro che abbia concluso con qualsiasi Stato ACP un trattato, una convenzione, un accordo o un'intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, anche prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ne comunica al piu' presto il testo al Segretariato generale del Consiglio, il quale ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. 2. Qualsiasi Stato membro che preveda di concludere con uno Stato ACP un trattato, una convenzione, un accordo o intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, puo' comunicare la sua intenzione, tramite il Segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione. 3. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, scambi di opinioni possono avvenire in seno al Consiglio in base alle comunicazioni previste ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro che ha avviato un negoziato oggetto di siffatti scambi di opinioni comunica, tramite il Segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elementi complementari utili per la loro informazione. Al termine del negoziato, esso comunica alle stesse condizioni il testo siglato dell'accordo risultante dal negoziato.

Accordo - art. 5

Articolo 5. Lo Stato membro che ritenga necessario ricorrere all'articolo 278 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri consulta in via preliminare gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano diversamente.

Accordo - art. 6

Articolo 6. Le controversie sorte tra Stati membri, relative alla convenzione, ai protocolli allegati alla convenzione, nonche' agli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione, sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle condizioni di cui al trattato ed al protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato.

Accordo - art. 7

Articolo 7. I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono, in qualsiasi momento, modificare o completare il presente accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8. Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Accordo - art. 9

Articolo 9. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.

Accordo - art. 1

ACCORDO INTERNO DEL 1985 RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato "trattato", considerando che la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lome' l'8 dicembre 1984, in appresso denominata "convenzione", ha fissato a 8.500 milioni di ECU l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP; considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 100 milioni di ECU l'importo degli aiuti, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresi' previsti, a concorrenza di 20 milioni di ECU, interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori; considerando che l'ECU utilizzato per l'applicazione del presente accordo e' quello definito nel regolamento (CEE) n. 2626/84 del Consiglio, del 15 settembre 1984, che modifica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 che modifica il valore dell'unita' di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, o eventualmente in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ECU; considerando che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un sesto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; considerando che e' necessario istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato presso la Banca; considerando che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica; considerando la risoluzione del Consiglio del 5 giugno 1984 sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunita', previa consultazione della Commissione, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1. 1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1985), in appresso denominato "Fondo". 2. a) Il Fondo e' dotato di un importo di 7.500 milioni di ECU. b) La ripartizione delle partecipazioni tra gli Stati che contribuiscono e' stabilita conformemente all'allegato I che costituisce parte integrante del presente accordo. c) Il Consiglio, che delibera all'unanimita', adotta la ripartizione definitiva tra gli Stati membri conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente accordo. d) La ripartizione di cui alla lettera c) puo' essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso d'adesione di un nuovo Stato alla Comunita'.

Accordo - art. 2

Articolo 2. 1. L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e' cosi' suddiviso: a) 7.400 milioni di ECU per gli Stati ACP, di cui: 4.860 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni, 600 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali, 600 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio, 925 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione, 415 milioni di ECU sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione; b) 100 milioni di ECU per i paesi e territori, di cui: i) 55 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni, 25 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali, 15 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio, p.m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari; ii) 5 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione. 2. Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), i) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), ii), ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione.

Accordo - art. 3

Articolo 3. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 196 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 210 milioni di ECU sulle sovvenzioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca e' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.

Accordo - art. 5

Articolo 5. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori in conformita' della convenzione e della decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie.

Accordo - art. 6

Articolo 6. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni di cui essa assicura la gestione. 2. Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, essa stabilisce lo scadenzario delle richieste di contributi relativo alla loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. 3. La Commissione rinuncia completamente o parzialmente alla richiesta di una parte scaduta nel corso di un esercizio quando gli importi disponibili sono sufficienti per coprire le necessita' di pagamento fino alla prossima scadenza. 4. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi di azioni o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonche' agli articoli 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

Accordo - art. 7

Articolo 7. 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.

Accordo - art. 8

Articolo 8. 1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 194 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 83 della convenzione. 2. Tale garanzia e' limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio. 3. Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 83 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che puo' essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti. 4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Accordo - art. 9

Articolo 9. 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1984, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme. 2. Gli importi indicati dall'articolo 2, paragrafo 1 sono aumentati delle altre eventuali entrate del Fondo; senza pregiudizio dell'articolo 153, paragrafo 2 della convenzione e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4 sull'assegnazione di queste altre eventuali entrate.

Accordo - art. 10

Articolo 10. 1. Fatti salvi gli articoli 19, 20 o 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in conformita' del suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

Accordo - art. 11

Articolo 11. La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio ed all'attuazione dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 193 della convenzione.

Accordo - art. 12

Articolo 12. 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 191 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Accordo - art. 13

Articolo 13. 1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione dell'articolo 197 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi di azioni per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione. 2. La Banca istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 197 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti e programmi di azioni inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' i progetti e programmi di azioni relativi alla produzione di energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni, connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma di azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto gestito dalla Commissione o dalla Banca, l'istituzione in questione trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

Accordo - art. 14

Articolo 14. 1. Fatto salvo il mandato generale conferito alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 2. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

Accordo - art. 15

Articolo 15. 1. Al fine di salvaguardare la necessaria coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarita' con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica periodicamente e a tempo debito agli Stati membri le schede di identificazione dei progetti da istruire. 2. Dal canto loro, gli Stati membri comunicano a tempo debito alla Commissione il prospetto, periodicamente aggiornato, degli aiuti allo sviluppo che essi hanno concesso o prevedono di concedere. 3. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP. 4. La Banca informa regolarmente e a titolo riservato i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione.

Accordo - art. 16

Articolo 16. 1. La programmazione prevista all'articolo 215 della convenzione e' assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilita' della Commissione. 2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari. Tale analisi verte sui settori in cui la Comunita' e' particolarmente attiva, nonche' su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunita' e degli insegnamenti che se ne sono tratti.

Accordo - art. 17

Articolo 17. 1. Per l'applicazione dell'articolo 215 della convenzione, missioni di programmazione sono svolte in ciascuno Stato ACP, sotto la responsabilita' della Commissione e con la partecipazione della Banca, per stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario. 2. Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese comportante le conclusioni cui si e' giunti in sede di preparazione della programmazione, nonche' i settori in cui si prevede di concentrare l'aiuto comunitario. Sulla base di questo documento ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, per valutare il contesto generale della cooperazione della Comunita' con ciascuno Stato ACP e per assicurare, per quanto possibile, la coerenza e la complementarita' tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri. 3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avra' luogo qualora la Commissione, oppure uno o piu' Stati membri ne facciano richiesta. 4. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonche' delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati. 5. Gli scambi di opinioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonche' l'esame previsto al paragrafo 4 avvengono nell'ambito di un comitato di programmazione composto da rappresentanti degli Stati membri e della Banca, presieduto da un rappresentante della Commissione. Al comitato di programmazione vengono anche sottoposti gli orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale.

Accordo - art. 18

Articolo 18. 1. Presso la Commissione e' istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato del FES". Il comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato e' assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del comitato del FES. 3. A titolo transitorio, fintantoche' non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 5, primo comma, ai voti degli Stati membri e' attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . 27 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 70 voti. 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 ed eventualmente la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c). La ponderazione di cui al paragrafo 3, nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d).

Accordo - art. 19

Articolo 19. 1. Il comitato del FES da' il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni suscettibili di beneficiare di sovvenzioni o prestiti speciali o del sistema speciale di finanziamento, presentategli dalla Commissione ed eventualmente emendate per tener conto delle osservazioni fatte dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 2. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti o dei programmi di azioni nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati, nonche' il loro adeguamento alle politiche settoriali sostenute dalla Comunita'. Esse indicano l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunita' nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto nel detto settore.

Accordo - art. 20

Articolo 20. 1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES. 2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione puo' sottoporre una proposta di finanziamento, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni. 3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere: o che il problema sia sollevato in seno al comitato ministeriale ACP-CEE di cui all'articolo 193 della convenzione, in appresso denominato "comitato dell'articolo 193"; o di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Accordo - art. 21

Articolo 21. 1. Le proposte di finanziamento, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposte di finanziamento oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del comitato del FES. In quest'ultimo caso, qualora non abbia deciso di adire il comitato dell'articolo 193, lo Stato ACP interessato puo', conformemente all'articolo 220, paragrafo 7 della convenzione, trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonche' essere sentito dal Presidente o dai membri del Consiglio. 3. Salvo circostanze eccezionali la decisione definitiva della Comunita' e' adottata entro un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla trasmissione allo Stato o agli Stati ACP della proposta di finanziamento. 4. La Commissione informa regolarmente il comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP.

Accordo - art. 22

Articolo 22. 1. Presso la Banca e' istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato dell'articolo 22". Il comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il segretariato e' assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 22. 3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell'articolo 22 sono quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

Accordo - art. 23

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