LEGGE 15 marzo 1986, n. 81
ARTICOLO 266 1. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilita' che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 269, paragrafo 6.
Convenzione - art. 267
ARTICOLO 267 La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.
Convenzione - art. 268
ARTICOLO 268 1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.
Convenzione - art. 269
ARTICOLO 269 1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e puo' prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica. 2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione. 3. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione. 4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile. 5. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione. 6. Il Consiglio dei Ministri puo' creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 272, paragrafo 2.
Convenzione - art. 270
ARTICOLO 270 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri puo', durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.
Convenzione - art. 271
ARTICOLO 271 Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.
Convenzione - art. 272
ARTICOLO 272 1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni; 2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri. 3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Convenzione - art. 273
ARTICOLO 273 1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunita' e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP. 2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.
Convenzione - art. 274
ARTICOLO 274 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.
Convenzione - art. 275
ARTICOLO 275 I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.
Convenzione - art. 276
ARTICOLO 276 L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 269, paragrafo 4. Essa puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate. Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa puo' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.
Convenzione - art. 277
ARTICOLO 277 1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento. 2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunita' e in uno Stato ACP. 3. Essa puo' creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti. 4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
Convenzione - art. 278
ARTICOLO 278 l. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri. 2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori. 3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perche' dirima la controversia. 4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, puo', a richiesta di una parte contraente interessata, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito e' comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva. 5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1; ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un temine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalita' che offrono ogni garanzia di indipendenza. b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi. c) Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Convenzione - art. 279
ARTICOLO 279 Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorche' sorgano tra la Comunita' e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
Convenzione - art. 280
ARTICOLO 280 Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.
Convenzione - art. 281
ARTICOLO 281 I privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.
Convenzione - art. 282
ARTICOLO 282 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o piu' Stati membri della Comunita' e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.
Convenzione - art. 283
ARTICOLO 283 Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.
Convenzione - art. 284
ARTICOLO 284 1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunita', quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre: a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali: - la Comunita' fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati; - gli Stati ACP indicano alla Comunita' le loro preoccupazioni e posizioni affinche' quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso. 3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunita' fintantoche' non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).
Convenzione - art. 285
ARTICOLO 285 1. a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti. b) Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunita'.
Convenzione - art. 286
ARTICOLO 286 1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e puo' proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al piu' tardi entro sei mesi da tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 285, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri. 5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 285. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' piu' procedere alla ratifica della presente convenzione.
Convenzione - art. 287
ARTICOLO 287 1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. Il Consiglio dei Ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.
Convenzione - art. 288
ARTICOLO 288 1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri. 2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari. 3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.
Convenzione - art. 289
ARTICOLO 289 1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. 3. L'accordo concluso con detto Stato puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. 4. L'adesione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.
Convenzione - art. 290
ARTICOLO 290 A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.
Convenzione - art. 291
ARTICOLO 291 La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1985, cioe' il 28 febbraio 1990. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.
Convenzione - art. 292
ARTICOLO 292 La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.
Convenzione - art. 293
ARTICOLO 293 I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.
Convenzione - art. 294
ARTICOLO 294 La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Lome', l'otto dicembre millenovecentoottantaquattro. DECLARATION DE SIGNATURE DE LA TROISIEME CONVENTION ACP-CEE PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - art. 1
PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa ARTICOLO 1 1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 10, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), ne' la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni. 6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Protocollo N. 1 - art. 2
ARTICOLO 2 Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani; b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti; c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate; j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
Protocollo N. 1 - art. 3
ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5% del valore del prodotto finito. 3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o piu' regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso piu' elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando e' d'applicazione il disposto del paragrafo 2. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o piu' componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio; ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o piu' componenti soddisfino le condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito; f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo N. 1 - art. 4
ARTICOLO 4 Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono: - da un lato, per i prodotti di cui e' comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo N. 1 - art. 5
ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunita' oppure dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli delle parti interessate. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purche' l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purche' i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano subito, eventualmente, operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato. Le interruzioni o modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purche' in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo e non abbiano subito operazioni diverse da quelle destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 e' fornita con la presentazione alle competenti autorita' doganali della Comunita': a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito; o b) di un attestato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito, contenente: - un'esatta descrizione delle merci; - la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; o c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.
Protocollo N. 1 - art. 6
ARTICOLO 6 1. a) la prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo. b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2.000 ECU, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo e' fornita dal formulario EUR 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo. c) Sino al 30 aprile 1985 incluso, l'ECU da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunita' e' il controvalore in quella moneta nazionale dell'ECU in vigore alla data del 1 ottobre 1982. Per ciascun biennio successivo esso sara' il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio. d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU sopra indicati nonche' all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato Stato. e) Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato. 2. Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorita', esso e' considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato. 4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato come originario nel suo complesso purche' il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.
Protocollo N. 1 - art. 7
ARTICOLO 7 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda e' fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.
Protocollo N. 1 - art. 8
ARTICOLO 8 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo. 2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorita' doganali hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte del certificato di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo N. 1 - art. 9
ARTICOLO 9 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Detto formulario e' stampato in una o piu' lingue nelle quali e' redatta la presente convenzione. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. 2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Protocollo N. 1 - art. 10
ARTICOLO 10 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo N. 1 - art. 11
ARTICOLO 11 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate. 2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validita' di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorita' doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati: - la dicitura "transito"; - il nome del paese di transito; - il timbro a data. Questa procedura entra in vigore dopo che e' stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 3. Uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o piu' altri certificati EUR. 1, purche' la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.
Protocollo N. 1 - art. 12
ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.
Protocollo N. 1 - art. 13
ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto all'articolo 11 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
Protocollo N. 1 - art. 14
ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.
Protocollo N. 1 - art. 15
ARTICOLO 15 Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatta la presente convenzione, ed in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. Il formulario EUR. 2 e' costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2. Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerla. Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo N. 1 - art. 16
ARTICOLO 16 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 140 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 400 ECU. se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.
Protocollo N. 1 - art. 17
ARTICOLO 17 1. Le merci spedite da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' sia fornita la prova alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite nella Comunita' durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni in cui esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.
Protocollo N. 1 - art. 18
ARTICOLO 18 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3: - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - art. 19
ARTICOLO 19 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - art. 20
ARTICOLO 20 1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato. 2. L'ufficio doganale interessato puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che e' rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, ed il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticita' e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.
Protocollo N. 1 - art. 21
ARTICOLO 21 La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, un esemplare e' rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
Protocollo N. 1 - art. 22
ARTICOLO 22 Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.
Protocollo N. 1 - art. 23
ARTICOLO 23 1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.
Protocollo N. 1 - art. 24
ARTICOLO 24 Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo N. 1 - art. 25
ARTICOLO 25 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.
Protocollo N. 1 - art. 26
ARTICOLO 26 Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.
Protocollo N. 1 - art. 27
ARTICOLO 27 Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.
Protocollo N. 1 - art. 28
ARTICOLO 28 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27. 3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il Comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo. 4. Il Comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il Comitato puo', se necessario, ricorrere agli esperti appropriati.
Protocollo N. 1 - art. 29
ARTICOLO 29 Il Comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.
Protocollo N. 1 - art. 30
ARTICOLO 30 1. Il Comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP adiscano il Comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunita' in merito alla loro richiesta, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 11. 2. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare: a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilita' di continuare le proprie esportazioni nella Comunita', e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attivita'; c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive. 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema. 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto: a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; b) della necessita' di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato interessato e delle sue difficolta'. 5. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari di paesi in sviluppo vicini o facenti parte dei paesi meno avanzati o di paesi in sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP mantengono relazioni particolari, purche' possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa. 6. Fermo restando il disposto dei paragrafi da 1 a 5, la deroga e' accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati interessati supera il 60% del valore del prodotto finito, purche' la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunita' o di uno Stato o piu' Stati membri della medesima. 7. Il Comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinche' una decisione intervenga al piu' presto, comunque non oltre tre mesi dal momento in cui la Comunita' e' stata adita. In mancanza di decisione del Comitato, il Comitato degli Ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui e' adito. 8. a) Le deroghe hanno validita' per un periodo che e' stabilito dal Comitato e che sara' di norma di tre anni. Questo periodo puo' essere portato ad un massimo di cinque anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato. b) La decisione di deroga puo' prevedere rinnovi per un periodo massimo di due anni, che non supereranno comunque una durata totale di 5 anni, senza necessita' di una nuova decisione del Comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACI interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al piu' presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga. c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il Comitato puo' procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il Comitato puo' decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
Protocollo N. 1 - art. 31
ARTICOLO 31 Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.
Protocollo N. 1 - art. 32
ARTICOLO 32 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Protocollo N. 1 - art. 33
ARTICOLO 33 La Comunita' e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo N. 1 - Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1, ad articoli 1 e 2 Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-stabilimento" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono, purche' rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 7. Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunita', o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonche' i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3, ad articoli 1 e 3 Le lavorazioni o trasformazioni che, ai sensi del presente protocollo, devono essere effettuate per conferire il carattere originario ad un determinato prodotto riguardano esclusivamente i prodotti non originari utilizzati. Un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che e' utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto non e' sottoposto alla regola del cambiamento di voce tariffaria ne' alle norme di cui agli elenchi A o B applicabili al prodotto finito in cui viene incorporato. Nota 4, ad articolo 1 Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti dei paesi terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 5, ad articolo 3, paragrafi 1 e 3, e ad articolo 4 Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 6, ad articolo 1 Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione di carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 7 L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP; - che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP; - che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati parti della convenzione o ad una societa' la cui sede principale sia in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50% a Stati parti della convenzione, a collettivita' pubbliche o a cittadini di detti Stati; - il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% di cittadini degli Stati parti della convenzione. Nota 8, ad articolo 4 Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 9, ad articolo 23 Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati. Nota 10, ad articolo 1, paragrafo 3 Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Nota 11, ad articolo 30, paragrafo 1 Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del Comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua richiesta, una documentazione piu' possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito: - denominazione del prodotto finito, - natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi, - natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati, - processo di fabbricazione, - valore aggiunto, - personale impiegato nell'impresa interessata, - volume delle esportazioni previste nella Comunita', - altre possibilita' d'approvvigionamento in materie prime, - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento, - altre osservazioni. Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe. Il termine di cui all'articolo 30, paragrafo 7 decorre dalla data di presentazione della richiesta alla Comunita'.
Protocollo N. 1 - Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato VI
ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N.1-Allegato VIII
ALLEGATO VIII COMUNITA' EUROPEE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 2 - art. 1
PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Protocollo N. 2 - art. 2
ARTICOLO 2 La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro rispettivi partecipanti alle riunioni dell'Assemblea paritetica. Alle stesse condizioni, essi assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Protocollo N. 2 - art. 3
ARTICOLO 3 Gli arbitri designati a norma dell'articolo 278 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.
Protocollo N. 3 - art. 1
PROTOCOLLO N° 3 sui privilegi e sulle immunita' LE PARTI CONTRAENTI, sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', l'applicazione soddisfacente della convenzione nonche' la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito della convenzione e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione. sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione, considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale, considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal Segretariato degli Stati ACP. HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunita' Europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunita' e agevolazioni d'uso. Il primo comma si applica altresi' ai membri dell'Assemblea paritetica prevista dalla convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.
Protocollo N. 3 - art. 2
ARTICOLO 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.
Protocollo N. 3 - art. 3
ARTICOLO 3 Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.
Protocollo N. 3 - art. 4
ARTICOLO 4 Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per la remissione o il rimborso dei dazi indiretti o delle tasse alla vendita inclusi nel prezzo di detti beni immobili o mobili. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.
Protocollo N. 3 - art. 5
ARTICOLO 5 Il Consiglio dei Ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.
Protocollo N. 3 - art. 6
ARTICOLO 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita', le istituzioni congiunte della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti alla convenzione del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni congiunte della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
Protocollo N. 3 - art. 7
ARTICOLO 7 Il(I) Segretario(Segretari) e il(i) Segretario(Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilita' del Presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.
Protocollo N. 3 - art. 8
ARTICOLO 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.
Protocollo N. 3 - art. 9
ARTICOLO 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.
Protocollo N. 3 - art. 10
ARTICOLO 10 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi congiunti di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.
Protocollo N. 3 - art. 11
ARTICOLO 11 L'articolo 278 della convenzione e' applicabile alle controversie relative al presente protocollo. Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.
Protocollo N. 4 - art. 1
PROTOCOLLO N° 4 relativo alle banane La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo, e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione. ARTICOLO 1 In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP e' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.
Protocollo N. 4 - art. 2
ARTICOLO 2 Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo e' perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse vengono attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguardano in particolare i settori seguenti: - il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualita' grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento, - il trasporto e lo stoccaggio interni, - la commercializzazione e la promozione commerciale.
Protocollo N. 4 - art. 3
ARTICOLO 3 Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni.
Protocollo N. 4 - art. 4
ARTICOLO 4 Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunita' apporta il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le sono presentate per appoggiare le attivita' di detta organizzazione rientranti tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.
Protocollo N. 5 - art. 1
PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum ARTICOLO 1 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.
Protocollo N. 5 - art. 2
ARTICOLO 2 a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 129, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 130, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 37% sul mercato del Regno Unito e del 27% sugli altri mercati della Comunita'. Tuttavia il volume del quantitativo annuo non sara' in nessun caso inferiore a 170.000 ettolitri di alcole puro. b) Se l'applicazione del punto a) ostacola lo sviluppo di una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prende provvedimenti per ovviare a tale situazione. c) la Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente. d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.
Protocollo N. 5 - art. 3
ARTICOLO 3 Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.
Protocollo N. 5 - art. 4
ARTICOLO 4 Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita', nel quadro delle disposizioni del titolo VI della seconda parte della convenzione aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunita'.
Protocollo N. 6 - art. 1
PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' ARTICOLO 1 1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita. Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in sviluppo. 2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.
Protocollo N. 6 - art. 2
ARTICOLO 2 I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario. Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.
Protocollo N. 6 - art. 3
ARTICOLO 3 1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza, finanziati dalla Comunita', non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario. 2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunita' sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purche' le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attivita' stabile o purche' la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.
Protocollo N. 6 - art. 4
ARTICOLO 4 1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunita' sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunita' che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura. 3. Le esenzioni sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.
Protocollo N. 6 - art. 5
ARTICOLO 5 Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonche', in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunita' sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.
Protocollo N. 6 - art. 6
ARTICOLO 6 Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro richiesta, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.
Protocollo N. 6 - art. 7
ARTICOLO 7 I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purche' tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.
Protocollo N. 6 - art. 8
ARTICOLO 8 1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.
Protocollo N. 6 - art. 9
ARTICOLO 9 1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono installati. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.
Protocollo N. 6 - art. 10
ARTICOLO 10 Gli Stati ACP accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, secondo le condizioni di cui agli articoli 197 e 199 della convenzione.
Protocollo N. 6 - art. 11
ARTICOLO 11 Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati parti alla convenzione.
Protocollo N. 6 - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente protocollo sono applicabili all'esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunita', stipulati dopo l'entrata in vigore della convenzione.
Protocollo N. 7
PROTOCOLLO N° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione
Protocollo N. 3 - art. 1
PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP ARTICOLO 1 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
Protocollo N. 3 - art. 2
ARTICOLO 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.
Protocollo N. 3 - art. 3
ARTICOLO 3 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados 49.300 Figi 163.600 Giamaica 118.300 Guyana 157.700 Kenya 5.000 Madagascar 10.000 Malawi 20.000 Maurizio 487.200 Repubblica popolare del Congo 10.000 Swaziland 116.400 Tanzania 10.000 Trinidad e Tobago 69.000 Uganda 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados 29.600 Figi 25.600 Giamaica 83.800 Guyana 29.600 Madagascar 2.000 Maurizio 65.300 Swaziland 19.700 Trinidad e Tobago 54.200.
Protocollo N. 3 - art. 4
ARTICOLO 4 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.
Protocollo N. 3 - art. 5
ARTICOLO 5 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornitoci nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.
Protocollo N. 3 - art. 6
ARTICOLO 6 L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e' assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.
Protocollo N. 3 - art. 7
ARTICOLO 7 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistributrice la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.
Protocollo N. 3 - art. 8
ARTICOLO 8 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima. 2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.
Protocollo N. 3 - art. 9
ARTICOLO 9 I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.
Protocollo N. 3 - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.
Protocollo N. 3 - Allegato
Allegato Dichiarazioni relative al protocollo n. 7 della convenzione ACP-CEE di Lome' 1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3: Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame (1). 2. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize, di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname: a) La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi: Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla . . . . . . . . . 14.800 tonnellate Suriname. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 tonnellate. b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti: Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla . . . . . . . 7.900 tonnellate. (1) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del protocollo n. 3: La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo. (2) --------------- (1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. (1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. (2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'.
Protocollo N. 8 - art. 1
PROTOCOLLO N. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ARTICOLO 1 Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
Protocollo N. 8 - art. 2
ARTICOLO 2 I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 1 della convenzione.
Protocollo N. 8 - art. 3
ARTICOLO 3 Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunita' puo' prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.
Protocollo N. 8 - art. 4
ARTICOLO 4 Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 lo richieda.
Protocollo N. 8 - art. 5
ARTICOLO 5 Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della convenzione si applicano anche al presente protocollo.
Protocollo N. 8 - art. 6
ARTICOLO 6 Il presente protocollo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Atto finale
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)