LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
Ultimo aggiornamento 1986-03-29
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 193 1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali e specifici risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 2. A tal fine viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP-CEE incaricato di: a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo; b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico eventualmente incontrato nell'attuazione di questa cooperazione; c) esaminare i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2 ed all'articolo 220, paragrafo 2 per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli; d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione finanziaria e tecnica siano realizzati; e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica secondo le disposizioni della presente convenzione; f) elaborare e sottoporre al Consiglio dei Ministri i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni; g) presentare al Consiglio dei Ministri ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; h) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Ministri per la cooperazione finanziaria e tecnica; i) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri. 3. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE. 4. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza. 5. Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato ACP-CEE puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato ACP-CEE i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi. 6. Ogni problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica puo' essere sottoposto al Comitato ACP-CEE il quale lo esamina nei sessanta giorni successivi per trovargli un'adeguata soluzione. 7. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE, gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, come pure la Commissione, con la collaborazione della Banca, sottopongono al Comitato ACP-CEE una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. La relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento, i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi di azioni ed esempi specifici di problemi incontrati nel corso dell'attuazione. 8. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni annuali sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviategli dalla Commissione e dagli Stati ACP a norma del paragrafo 7. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure intese a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Esso redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, la relazione e' esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale consacrata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica. 9. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni o direttive in merito alle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono prendere per permettere il conseguimento degli obiettivi di tale cooperazione. 10. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Convenzione - art. 194

ARTICOLO 194 Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 8.500 milioni di ECU. Detto importo comprende: 1) 7.400 milioni di ECU provenienti dal Fondo cosi' ripartiti: a) ai fini precisati negli articoli 185, 186 e 187 6.060 milioni di ECU di cui: - 4.860 milioni di ECU in forma di sovvenzioni; - 600 milioni di ECU in forma di prestiti speciali; - 60 milioni di ECU in forma di capitali di rischio. b) ai fini precisati agli articoli da 147 a 174, fino a 925 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione. c) ai fini precisati agli articoli da 176 a 184, una possibilita' di finanziamento speciale, fino a 415 milioni di ECU a titolo del Sysmin. 2) Ai fini precisati agli articoli 185, 186 e 187 fino a 1.100 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all'articolo 196 di un abbuono di interessi il cui onere e' imputato sulle risorse del Fondo.

Convenzione - art. 195

ARTICOLO 195 1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione. 2. Tale adeguamento e' anche applicabile in caso: a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa; b) di allargamento della Comunita' a nuovi Stati membri.

Convenzione - art. 196

ARTICOLO 196 1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convengono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli. 2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti: a) durata di quaranta anni e b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1% tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50%. 3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti: a) il tasso d'interesse e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito; b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che e' automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%; c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, e' imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed e' versato direttamente alla Banca; d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto, tale durata non puo' superare 25 anni. Tali prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Convenzione - art. 197

ARTICOLO 197 1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o piu' di questi modi di finanziamento. 2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati di comune accordo dalla Comunita' e dallo o dagli Stati ACP interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP. Si tiene altresi' conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, le modalita' di finanziamento sono fissate in stretta consultazione con lo Stato ACP interessato o con il beneficiario, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonche' del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dello o degli Stati ACP interessati. 4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. L'esame da parte della Banca della ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con lo o gli Stati ACP interessati secondo le modalita', le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione. 5. Negli Stati ACP, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP su scala nazionale e regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e dei programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni legati a tali settori, e' garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorita' settoriali non escludono la possibilita' per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture industriali. 6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non puo' essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario. 7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad uno Stato ACP o direttamente al beneficiario o per il tramite di una banca di sviluppo o per il tramite dello Stato ad un beneficiario finale. 8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito. 9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le banche nazionali di sviluppo degli Stati ACP. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie negli Stati ACP interessati alle sue operazioni. 10. Qualsiasi beneficio spettante allo Stato ACP, sia che egli riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, e' utilizzato da detto Stato ACP a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito. 11. E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

Convenzione - art. 198

ARTICOLO 198 Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' offre la propria assistenza tecnica per studiare e trovare soluzioni concrete ai loro problemi di indebitamento, servizio del debito e bilancia dei pagamenti.

Convenzione - art. 199

ARTICOLO 199 1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse generale per l'economia degli Stati ACP, la Comunita' puo' contribuire alla formazione di capitali di rischio che possono essere utilizzati in particolare per gli obiettivi seguenti: a) l'incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o privata e la concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese; b) il finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonche' l'assistenza alle imprese nel periodo iniziale o a scopo di riassetto; c) il finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti e programmi nei settori minerario ed energetico. 2. a) Per conseguire tali obiettivi, i capitali di rischio possono essere utilizzati per acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunita' al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti specializzati per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono essere effettuati congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP. b) Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate dalla Comunita' conformemente all'articolo 220, paragrafi da 5 a 8. 3. I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di: a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari; b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dal verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti finanziari degli Stati ACP per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori di cui all'articolo 197, paragrafo 5 allorche' tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunita', con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un'operazione di cofinanziamento. In deroga all'articolo 191, questi prestiti, su richiesta dello Stato ACP interessato, possono essere concessi alle stesse condizioni, previo esame caso per caso, anche ad una impresa di uno Stato membro della Comunita', per consentirle di avviare un investimento produttivo nel territorio di detto Stato ACP; c) prestiti da concedere ad istituti finanziari degli Stati ACP quando lo consenta la natura delle loro attivita' e della loro gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese. 4. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 vengono determinate in base alle caratteristiche di ciascun progetto finanziato. Tuttavia, le condizioni di concessione dei contributi in quasi capitale sono in genere piu' favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono. 5. Qualora siano concessi a societa' di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la societa' promotrice in caso di attuazione del progetto. 6. I progetti ed i programmi individuati e promossi dagli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da tali Stati a realizzare taluni obiettivi specifici nell'ambito dell'articolo 191, paragrafo 1, lettera c) possono inoltre beneficiare dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Convenzione - art. 200

ARTICOLO 200 1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, in particolare quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilita' di cofinanziamento nei casi seguenti: a) grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento; b) progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento; c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali; d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti; e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti puo' rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonche' di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti; f) progetti a carattere regionale o interregionale. 2. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. La preferenza viene attribuita alla formula piu' adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia. 3. La Commissione e la Banca, ogniqualvolta sia possibile, si sforzano di associare ai progetti da esse finanziati le risorse del settore privato e in particolare: a) di individuare e negoziare con partner privati la realizzazione di operazioni congiunte di finanziamento; b) di applicare le varie tecniche messe a punto in questi ultimi anni per attirare le risorse del settore privato nelle operazioni di cofinanziamento. 4. Con l'accordo delle parti interessate, gli interventi della Comunita' e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda: a) le necessita' degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari; b) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione; c) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi; d) le condizioni di pagamento; e) le regole relative all'ammissibilita' e alla concorrenza; f) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP. 5. Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunita' puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione dei progetti e programmi di azioni cofinanziati. 6. A richiesta dello Stato ACP interessato e con l'accordo delle altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti dei quali esse partecipino al finanziamento.

Convenzione - art. 201

ARTICOLO 201 1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta degli Stati ACP, al finanziamento di microprogetti. 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti rientranti nell'ambito dell'articolo 187 ed altri progetti corrispondenti ai criteri figuranti nel paragrafo 3 del presente articolo e con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti locali degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali. La Comunita' puo' tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane. 3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria apparsa e costatata a livello locale; - essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali. 4. Speciale priorita' e' data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 202

ARTICOLO 202 1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficera'. Il finanziamento dei microprogetti e' assicurato in linea di massima: - dall'ente beneficiario, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazione di servizi, adeguato alla sua capacita' contributiva; - dal Fondo. Lo Stato ACP interessato puo' anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi. 2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non puo' superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250.000 ECU. La mobilitazione dei contributi e' fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorita' nazionali. 3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilita' per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'articolo 215.

Convenzione - art. 203

ARTICOLO 203 1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficolta' economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. 2. a) L'aiuto d'urgenza consiste nell'assistenza immediatamente necessaria quando si verifichi una situazione straordinaria. Esso puo' assumere la forma di opere, forniture, prestazioni di servizi e pagamenti in contanti. Esso puo' servire a fornire cibo, sementi, alloggio, materiali, forniture mediche, indumenti e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda altre richieste specifiche degli Stati ACP, le condizioni dell'aiuto sono sufficientemente elastiche da consentire la fornitura di un'estesa gamma di prodotti e servizi. b) L'aiuto d'urgenza puo' anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalita' minima di opere o di attrezzature danneggiate. c) L'aiuto d'urgenza puo' anche integrarsi nei programmi indicativi nazionali allo scopo di predisporre, attraverso il finanziamento delle misure immediate di cui alla lettera b), la realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di operazioni di ricostruzione o di rinnovamento. 3. Gli aiuti d'urgenza: a) contribuiscono a finanziare i mezzi piu' adeguati per ovviare alle gravi difficolta' incontrate; b) sono non rimborsabili; c) sono concessi e mobilitati con rapidita' e elasticita'; d) contribuiscono effettivamente alla soluzione dei problemi per i quali sono concessi. 4. Per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, gli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, possono autorizzare, alle condizioni previste all'articolo 234, la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata o di contratti a trattativa privata o l'esecuzione in economia. Essi possono approvvigionarsi, alle condizioni previste all'articolo 232, sui mercati della Comunita', degli Stati ACP o dei paesi terzi. 5. Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione. 6. Per le modalita' di attribuzione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di attuazione degli aiuti sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale puo' concedere anticipi. 7. La Comunita' adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidita' delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza, comprese misure quali il finanziamento retroattivo delle misure di pronto soccorso avviato dagli stessi Stati ACP. 8. a) Gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere impegnati entro sei mesi dalla fissazione delle modalita' di utilizzazione, salvo indicazione contraria di queste ultime e purche' circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, la proroga di tale termine. b) Qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati impegnati entro il termine fissato, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti impegnati entro tale termine. c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Convenzione - art. 204

ARTICOLO 204 1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a piu' lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni. 2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso. 3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo dello Stato ACP interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

Convenzione - art. 205

ARTICOLO 205 1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'ambito del Fondo e' costituita una dotazione speciale di 290 milioni di ECU, di cui 210 milioni di ECU per gli aiuti di cui all'articolo 203 e 80 milioni di ECU per quelli di cui all'articolo 204. 2. In caso di esaurimento, prima della scadenza della presente convenzione, degli stanziamenti previsti per uno degli articoli summenzionati, possono essere effettuati trasferimenti dagli stanziamenti previsti per l'altro articolo. 3. Alla scadenza della presente convenzione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e per gli aiuti ai profughi e rimpatriati sono riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri. 4. In caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunita' adottano, nell'ambito delle istituzioni congiunte competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui agli articoli 203 e 204.

Convenzione - art. 206

ARTICOLO 206 1. La Comunita' finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati. 2. L'assistenza tecnica della Comunita' contribuisce a rafforzare l'attivita' degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese. 3. I finanziamenti della Comunita' possono prendere la forma di contributi diretti o di contributi globali mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile. I contributi globali possono essere accordati: - dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche; - dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e per la costituzione o per il rafforzamento di fondi di garanzia in materia di credito alle piccole e medie imprese. 4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo e' responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma di azioni precedentemente approvato, nonche' della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. La modalita' e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunita' e l'organismo intermedio. 5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, entro i limiti della propria responsabilita' finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni di questi tipo nello Stato ACP considerato. 6. Le condizioni di finanziamento accordate dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto della necessita' che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonche' il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Convenzione - art. 207

ARTICOLO 207 1. La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle risorse umane negli Stati ACP. 2. Allorche' tale cooperazione implica un apporto supplementare di risorse umane esterne, si applicano i principi di base seguenti: a) la cooperazione tecnica, che si traduce nell'invio di personale di assistenza tecnica (uffici studi, ingegneri o consulenti, istituti di formazione o di ricerca) e' accordata solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) sono tuttavia adottate disposizioni per la formazione del personale locale al fine di eliminare gradualmente l'assistenza tecnica e prevedere per i progetti un personale esclusivamente composto su base permanente, da cittadini nazionali; c) la cooperazione prevede disposizioni miranti ad accrescere la capacita' degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studi ed esperti. A tal fine la formazione effettiva del personale locale figurera' tra i compiti del personale di assistenza tecnica; d) gli esperti, messi a disposizione nell'ambito di questa cooperazione, devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i loro compiti specifici quali sono definiti nella richiesta dello Stato ACP interessato. 3. I contratti di servizi nell'ambito dei quali il personale di assistenza tecnica e' assunto comprendono i contratti d'assunzione di consulenti ed altri esperti tecnici, essi sono negoziati, stabiliti e conclusi dallo Stato ACP interessato, con riserva dell'accordo del delegato della Commissione. 4. La Comunita' prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilita' e alle qualifiche degli specialisti adeguati.

Convenzione - art. 208

ARTICOLO 208 1. La cooperazione tecnica puo' essere o connessa alle operazioni o essere generale. 2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare: a) gli studi di sviluppo; b) gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni; c) l'aiuto per la preparazione dei fascicoli; d) l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori; e) l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione; f) le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto; g) l'aiuto per la valutazione delle operazioni; h) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare: a) gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonche' sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati; b) gli studi settoriali e per prodotti; c) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati; d) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione e) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione. f) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale; g) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone gia' in servizio che abbisognino di una formazione complementare; h) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento; i) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunita'; j) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunita', in particolare tra universita' e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunita'; k) il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative.

Convenzione - art. 209

ARTICOLO 209 1. La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici studi, istituti di formazione e di ricerca oppure e' eccezionalmente realizzata in economia. La scelta tra il ricorso a uffici studi o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessita' dei mezzi tecnici e di gestione necessari e dai costi comparati delle due soluzioni. 2. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto: a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacita' di formazione) e delle qualita' umane; b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati; c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto; d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare; e) dei costi. 3. In caso di pari competenza, la preferenza e' data ad un esperto, un'istituzione o un ufficio studi ACP. 4. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 207. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettivita' della scelta e la qualita' dei servizi resi. Inoltre, si applicano i principi seguenti: a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che si servono dell'assistenza tecnica, con il concorso della Commissione e del suo delegato; b) si tiene debito conto della disponibilita' di candidati idonei rispondenti ai criteri del paragrafo 2, che risiedano nello Stato ACP o nella regione; c) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servirsi dell'assistenza tecnica.

Convenzione - art. 210

ARTICOLO 210 1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata. 2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, in particolare nei casi seguenti: - azioni di scarsa importanza o di breve durata; - azioni affidate a singoli esperti; - azioni che prolungano azioni gia' avviate; - in seguito ad una gara infruttuosa. 3. a) Quando uno Stato ACP dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunita' contribuisce in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. b) La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo e' limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento. 4. Le modalita' di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato sulla base delle necessita' di quest'ultimo e delle risorse disponibili.

Convenzione - art. 211

ARTICOLO 211 1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dalla domanda, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilita' e dei criteri e principi definiti nell'articolo 209. b) A seconda dei casi, la gara puo' riguardare: - sia, insieme la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e il personale necessario, mentre gli elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente e i prezzi da pagare restano da negoziare successivamente; - oppure anche i prezzi allorche', in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessita'. c) Il capitolato d'appalto, redatto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, precisale modalita' di presentazione delle offerte nonche' i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte. d) Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore nazionale e del delegato definiti negli articoli 227 e 228, il contratto e' aggiudicato dalle autorita' competenti dello Stato ACP, con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la piu' vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b) secondo trattino, del prezzo delle prestazioni. 2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario e' designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione. Un candidato puo' essere proposto anche dallo Stato ACP. La proposta della Commissione e' notificata allo Stato ACP entro un mese dalla sua richiesta. La decisione dello Stato ACP e' presa nel mese successivo a tale notifica. 3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore nazionale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni. 4. Su richiesta dello Stato ACP interessato, la Commissione puo', quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente. 5. Gli uffici negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati. 6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si puo' far ricorso a uffici studi o ad esperti di paesi terzi.

Convenzione - art. 212

ARTICOLO 212 1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'oneri che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione e all'esecuzione dei contratti e che e' adottato con decisione del Consiglio dei Ministri nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193. 2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione e l'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati ACP e dalle loro prassi correnti in materia di contratti internazionali oppure, se gli Stati ACP lo desiderano, dalle clausole generali attualmente applicate nei contratti finanziati dal Fondo.

Convenzione - art. 213

ARTICOLO 213 Affinche' gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunita' e degli Stati ACP, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunita'.

Convenzione - art. 214

ARTICOLO 214 La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e formazione secondo le condizioni previste all'articolo 119.

Convenzione - art. 215

ARTICOLO 215 1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, si integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' che essi determinano sul piano nazionale e regionale. 2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo, ciascuno Stato ACP riceve al piu' presto dalla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui puo' disporre nel corso del periodo e tutte le altre informazioni utili. 3. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunita' un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorita' di sviluppo, in tale progetto sono indicati: - gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale; - il o i settori sui quali si considera piu' appropriato concentrare l'aiuto finanziario della Comunita'; - le misure e le azioni piu' appropriate per la realizzazione degli obiettivi in ciascuno dei settori di cui al secondo trattino o, allorche' tali azioni non siano sufficientemente definite, le grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in questi settori; - possono anche essere indicati, purche' chiaramente individuati, progetti e programmi di azioni nazionali specifici che consentano di conseguire gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di azioni gia' avviate; - progetti e programmi regionali che possono formare oggetto di una proposta. 4. La programmazione, basata sul progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3, inizia e, se possibile, si conclude prima dell'entrata in vigore della presente convenzione. 5. Il progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3 forma oggetto di scambi di opinioni tra i rappresentanti dello Stato ACP interessato e quelli della Comunita' per assicurare la massima efficacia alle azioni di cooperazione. Affinche' le parti contraenti si accertino dell'impiego ottimale dei vari strumenti e mezzi previsti dalla presente convenzione, la Comunita' e gli Stati ACP, in base all'esperienza comune, procedono a scambi di opinioni il piu' presto possibile in un momento convenuto di comune accordo tra la Commissione e gli Stati ACP. Questi scambi di opinioni hanno lo scopo di consentire alla Comunita' di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP interessato, alle parti contraenti di identificare, in base alle proposte di detto Stato, il settore o i settori su cui si dirigera' il sostegno della Comunita', nonche' i mezzi indicati per conseguire gli obiettivi ricercati, e agli Stati ACP di accertarsi che le azioni cosi' convenute si inseriscano armoniosamente ed efficacemente nelle loro strategie di sviluppo. 6. Il programma indicativo e' adottato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato, sulla base delle proposte formulate da quest'ultimo, ed impegna sia la Comunita' sia lo Stato ACP. 7. Le azioni, i progetti ed i programmi di azioni di cui al paragrafo 3, come pure quelli successivamente elaborati in base agli obiettivi e alle priorita' del programma indicativo, formano poi oggetto di un'istruzione ai sensi dell'articolo 219. 8. I programmi indicativi sono sufficientemente flessibili in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle sue priorita' e obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.

Convenzione - art. 216

ARTICOLO 216 1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che puo' essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile comporta sia sovvenzioni sia un aiuto rimborsabile, comprendente prestiti speciali e possibilmente capitali di rischio. 2. Ciascuno Stato ACP e la Comunita' convengono, nella programmazione, un calendario di impegni e adottano le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. 3. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata ne' sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sara' utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione. 4. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti e' redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei calendari di cui al paragrafo 2, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure di risanamento che s'impongono.

Convenzione - art. 217

ARTICOLO 217 Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione della Comunita' o dei suoi servizi competenti e' considerata approvata entro i 60 giorni successivi alla sua notifica da parte degli Stati ACP interessati.

Convenzione - art. 218

ARTICOLO 218 1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli. b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni. c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.

Convenzione - art. 219

ARTICOLO 219 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi: a) consentono di valutare l'efficienza, la validita' economica e la redditivita' dei progetti e programmi richiesti; b) tengono conto degli aspetti socioculturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall'articolo 117; c) garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditivita' sociale a piu' lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti negli Stati ACP; d) sono adattate alle condizioni locali relative alle capacita' degli Stati ACP in materia di manutenzione e di gestione; e) prendono in considerazione gli sforzi nazionali nonche' le altre risorse; f) tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente; g) sono conformi agli obiettivi e alle priorita' fissate dagli Stati ACP. 2. L'efficienza dei progetti e programmi di azioni e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale, le possibili varianti sono esaminate. 3. La validita' economica dei progetti e programmi di azioni e' valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione. 4. La redditivita' dei progetti e programmi di azioni e' valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi. 5. La Comunita' e gli Stati ACP in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni. 6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, validita' economica e redditivita' dei detti progetti programmi di azioni.

Convenzione - art. 220

ARTICOLO 220 1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento. 2. La proposta di finanziamento contiene un calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, il calendario e' ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione. 3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunita', e' trasmessa ufficialmente agli Stati ACP interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni. 4. La Comunita' adotta una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni. 5. Allorche' la proposta di finanziamento non e' accettata dalla Comunita', lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati dei motivi di tale decisione. 6. In tal caso, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere: - o che il problema sia discusso in seno al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193; - o di venire ascoltati dagli organi decisionali della Comunita'. 7. Successivamente a tale audizione una decisione definitiva, positiva o negativa e' presa dall'organo competente della Comunita' al quale lo Stato o gli Stati ACP interessati possono trasmettere qualsiasi elemento che appaia loro necessario per completare l'informazione di detto organo prima che prenda una decisione. 8. La Comunita' prende la decisione sulla proposta di finanziamento al piu' presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento allo Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 221

ARTICOLO 221 1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare: a) programmi di formazione; b) programmi di microprogetti; c) azioni di promozione commerciale; d) complessi di azioni di scarsa entita' in un settore determinato; e) complessi di azioni di cooperazione tecnica. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), lo Stato ACP interessato prepara e sottopone al delegato della Commissione un programma in cui sono illustrate le grandi linee delle realizzazioni progettate. 3. La decisione di finanziamento riguardante le azioni di cui al paragrafo 1 e' presa dalla Commissione nell'ambito degli importi globali di cui allo stesso paragrafo. 4. Nell'ambito dei programmi cosi' approvati, la decisione relativa a ciascuna azione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) e' presa dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, per quanto riguarda le operazioni eseguite in tale Stato, e dalla Commissione negli altri casi. Si considera che quest'accordo e' acquisito alla scadenza di un termine di un mese dalla notifica della decisione. 5. Alla fine di ciascun anno, lo Stato ACP interessato, in consultazione con il delegato della Commissione, presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

Convenzione - art. 222

ARTICOLO 222 1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento. 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e il mutuatario. 3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se e' necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, si considera che esso sia approvato alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

Convenzione - art. 223

ARTICOLO 223 1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento e' a carico dello Stato ACP beneficiario. 2. Gli Stati ACP prevedono nel loro programma indicativo stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste. 3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste. 4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale e' contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 5. In via eccezionale, il superamento puo' essere finanziato dalla Comunita' ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non e' possibile di coprire il superamento con altre risorse. 6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono essere assegnati a coprire i superamenti. L'ordinatore nazionale puo', di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato. 7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, gli Stati ACP e la Comunita' si sforzano: - di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni ed in particolare la stima dei costi reali; - di indire una gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.

Convenzione - art. 224

ARTICOLO 224 1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro esecuzione. Gli Stati ACP interessati e la Comunita' redigono congiuntamente, secondo una periodicita' convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento dell'azione ed i suoi risultati. b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento dei progetti e programmi in corso di esecuzione. 2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunita' procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi di azioni condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonche' sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti. b) Le autorita' competenti della Comunita' e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Convenzione - art. 225

ARTICOLO 225 1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica e' realizzata con le formalita' amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinche' i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace. 2. La Comunita' e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilita' li assumano in modo rapido ed efficace: a) preparazione e approvazione dei bandi di gara; b) pubblicazione dei bandi di gara; c) ricezione ed esame delle offerte; d) decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi; e) firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti. 3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'; spetta loro in particolare di elaborare, negoziare e stipulare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.

Convenzione - art. 226

ARTICOLO 226 1. La Commissione designa l'ordinatore principale del fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo. A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e degli ordinativi. 2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 228. 3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 227, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.

Convenzione - art. 227

ARTICOLO 227 1. a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. b) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte delle proprie funzioni, egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. 2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti e programmi di azioni, l'ordinatore nazionale, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi e li notifica al delegato della Commissione. Egli sottopone il fascicolo di gara all'approvazione del delegato prima che sia indetta la gara d'appalto. 3. a) L'ordinatore nazionale trasmette al delegato i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; il delegato verifica che le offerte siano conformi alle condizioni fissate e comunica le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 228, paragrafo 3, lettere c) e d), che decorre dalla data alla quale il delegato ha ricevuto la proposta. b) Allo scadere di tale termine, la proposta dell'ordinatore nazionale e' considerata approvata dalla Commissione. 4. Nei limiti dei fondi che gli sono delegati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento. La sua responsabilita' finanziaria rimane impegnata fino alla regolarizzazione, da parte della Commissione, delle operazioni di cui gli e' affidata l'esecuzione. 5. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni approvate secondo condizioni economiche e tecniche soddisfacenti. A questo titolo, l'ordinatore nazionale decide: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi in corso di esecuzione; c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi; d) modifiche di localizzazione di realizzazioni a unita' multiple, motivate da ragioni tecniche, economiche o sociali; e) applicazione o condono delle penalita' per ritardo; f) atti per lo svincolo delle cauzioni; g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine; h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri e negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il delegato deve tuttavia assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare se l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio richieda lavori sostanziali di consolidamento; k) assunzione di consulenti ed altri esperti dell'assistenza tecnica. 6. Per gli appalti inferiori a 4 milioni di ECU ed, in modo generale, per tutti gli appalti oggetto di una procedura accelerata si considera che le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti siano approvate dalla Commissione alla scadenza di un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro notifica al delegato della Commissione.

Convenzione - art. 228

ARTICOLO 228 1. a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite dalla Commissione, quest'ultima e' rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati. b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinche' il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui non e' residente. 2. Su espressa richiesta dello Stato ACP, il delegato apporta un'assistenza tecnica alla preparazione e all'istruzione dei progetti finanziati sulle risorse del Fondo. A tale scopo egli puo' contribuire alla preparazione dei fascicoli, alla negoziazione - con l'assistenza tecnica straniera - di contratti di studio, perizia e sorveglianza dei lavori, alla ricerca di mezzi che semplifichino l'istruzione dei progetti e le procedure d'esecuzione, nonche' alla preparazione dei fascicoli di gara. 3. La Commissione da' al suo delegato le istruzioni e le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui e' l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo: a) approva il capitolato di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o trasmette detto capitolato per pubblicazione all'ordinatore principale negli altri casi, entro il termine di un mese dalla ricezione del capitolato; b) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonche' dei risultati del loro esame; c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata; d) approva, nel termine di un mese, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto elaborata dall'ordinatore nazionale, qualunque ne sia l'importo, ogniqualvolta siano soddisfatte le tre condizioni seguenti: - l'offerta prescelta e' la piu' bassa; - costituisce l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico; - non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto; e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). L'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto, in ogni caso, la decisione di aggiudicazione del contratto d'appalto deve intervenire prima della scadenza del termine di validita' delle offerte. 4. Il delegato prepara la proposta di finanziamento. 5. In modo regolare e, in taluni casi, su istruzioni specifiche della Commissione, il delegato informa le autorita' nazionali delle attivita' comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP. 6. Il delegato coopera con le autorita' nazionali alla valutazione regolare delle operazioni. Redige relazioni su tali valutazioni e le invia allo Stato ACP interessato e alla Commissione. 7. Il delegato procede ad una valutazione annuale degli interventi del Fondo nello Stato o nel gruppo regionale ACP in cui rappresenta la Commissione. Le relazioni elaborate a tale scopo sono inviate alla Commissione e allo Stato ACP interessato. 8. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico; b) a questo titolo, vista contratti, protocolli aggiuntivi e preventivi, nonche' gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.

Convenzione - art. 229

ARTICOLO 229 1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e secondo il calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP a mano a mano che questi pagamenti giungono alla scadenza. 3. Il servizio reso dall'istituto delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi. 4. Nel limite dei fondi disponibili, l'istituto delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria. 5. Per contribuire al servizio del debito per prestiti comunitari, quali prestiti sulle risorse proprie della Banca, e prestiti speciali e capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalita' da convenire caso per caso con la Commissione, destinare a tale servizio le disponibilita' in valuta straniera di cui al paragrafo 2, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessita' per i pagamenti in moneta nazionale. 6. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

Convenzione - art. 230

ARTICOLO 230 I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati ACP in modo da evitare loro l'onere del prefinanziamento; la Comunita' puo' effettuare un pagamento diretto ai contraenti su autorizzazione preventiva degli Stati ACP interessati e previa presentazione dei certificati di conformita' appropriati.

Convenzione - art. 231

ARTICOLO 231 Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di: - due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi; - tre mesi per i contratti d'appalto d'opere a decorrere dalla data di apertura del credito.

Convenzione - art. 232

ARTICOLO 232 1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta. 2. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP. Le societa' di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione data nell'articolo 253. 3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati. 4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunita' e negli Stati ACP. 5. Allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale degli Stati ACP e garantire la massima efficienza del sistema, i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunita' in virtu' di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata degli Stati ACP interessati. 6. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione: a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato; b) alla competitivita' dei fornitori ed imprenditori della Comunita' e degli Stati ACP; c) alla necessita' di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni; d) alle difficolta' di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere; e) alla tecnologia piu' appropriata e piu' adattata alle condizioni locali. 7. Se la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.

Convenzione - art. 233

ARTICOLO 233 1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parita' di condizioni una partecipazione quanto piu' estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare: a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione; b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni; c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

Convenzione - art. 234

ARTICOLO 234 Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita', 1) le operazioni il cui costo stimato e' inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunita' e sempreche' lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali; 2) fatto salvo il punto 1), si ricorrera' ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU. L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilita' di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilita' di una piu' ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale; 3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entita' o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potra' altresi' ricorrere all'esecuzione in economia.

Convenzione - art. 235

ARTICOLO 235 Per favorire la piu' ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti: 1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% rispetto alle offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Questa preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o piu' Stati ACP; 2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% rispetto alle offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Convenzione - art. 236

ARTICOLO 236 1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico e dell'offerta di un servizio dopo vendita nello Stato ACP in questione. 2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consente la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP. 3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo di gara.

Convenzione - art. 237

ARTICOLO 237 1. Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali d'oneri che, previo parere del Comitato ACP-CEE menzionato nell'articolo 193, sono approvi con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. 2. Fintanto che non sara' applicata la decisione di cui al paragrafo 1, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti d'appalto finanziati dal Fondo sono disciplinate: - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente il 31 gennaio 1975; - per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o dalle prassi riconosciute in materia di appalti internazionali.

Convenzione - art. 238

ARTICOLO 238 1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri. 2. Il regolamento di procedura e' adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al piu' tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193. 3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.

Convenzione - art. 239

ARTICOLO 239 Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' forma oggetto del protocollo n° 6.

Convenzione - art. 240

ARTICOLO 240 Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e, in questo contesto, la necessita' di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A questo proposito le parti contraenti convengono congiuntamente e solidalmente di: a) attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici e privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorita' della cooperazione allo sviluppo nonche' alle leggi e ai regolamenti appropriati dei loro rispettivi Stati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo; b) concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonche' promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori; c) mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro, anche attraverso la disponibilita' a negoziare accordi atti a migliorare tale clima e, in questo modo, contribuire alla tutela dei loro reciproci interessi; d) promuovere una cooperazione effettiva tra i loro rispettivi operatori economici.

Convenzione - art. 241

ARTICOLO 241 1. Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonche' l'espansione degli investimenti direttamente produttivi, le parti contraenti convengono, servendosi della assistenza finanziaria e tecnica accordata nel quadro della presente convenzione, di studiare le misure che facilitano e potenziano un flusso piu' stabile di capitali privati e che rafforzano: a) i finanziamenti congiunti di investimenti produttivi con il settore privato; b) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali; c) l'attivita' e l'efficienza dei mercati finanziari interni. 2. A tal fine le parti contraenti convengono di esaminare gli ostacoli di carattere economico, tecnico, giuridico o istituzionale che frenano attualmente tale sviluppo, nonche' le azioni necessarie per eliminare detti ostacoli nel rispetto degli impegni internazionali, allo scopo di accelerare lo sviluppo degli investimenti produttivi.

Convenzione - art. 242

ARTICOLO 242 1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacita' degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacita' di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunita' prende l'iniziativa di esplorare le possibilita' e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica: a) linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente; b) un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni. 2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento: a) di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione; b) di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.

Convenzione - art. 243

ARTICOLO 243 1. Le parti contraenti ribadiscono la necessita' di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia. 2. Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunita' e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

Convenzione - art. 244

ARTICOLO 244 1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunita' verso gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.

Convenzione - art. 245

ARTICOLO 245 Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunita' e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione: a) di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilita' di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonche' creando punti di informazione negli Stati ACP; b) di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso piu' intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine; c) di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunita', le attivita' esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi; d) d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilita' delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati; e) di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali; f) di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico; g) di aiutare gli Stati ACP: i) a migliorare la qualita' degli studi di fattibilita' e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati; ii) a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.

Convenzione - art. 246

ARTICOLO 246 1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati. 2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacita' di attrazione degli investimenti.

Convenzione - art. 247

ARTICOLO 247 1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse private e di una maggiore efficacia degli sforzi destinati ad incoraggiarli, le parti contraenti convengono che la Commissione, da esse assistita, presentera' regolarmente relazioni al fine di informare il Consiglio dei Ministri sui flussi d'investimento fra la Comunita' e lo Stato ACP, sui prestiti, sugli arretrati di pagamento e sui movimenti di capitali. 2. Le parti contraenti convengono che i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti nei loro rispettivi territori possono formare oggetto di discussione nell'ambito appropriato della cooperazione ACP-CEE, o di consultazioni tra lo Stato ACP interessato e la Comunita', in particolare allorche' vengono attuati programmi particolari di promozione degli investimenti. 3. Le parti contraenti convengono di intraprendere l'insieme degli studi citati nel presente capitolo il piu' rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Il risultato di tali studi sara' sottoposto alle parti interessate per esame e definizione di un'azione appropriata entro un termine massimo di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 248

ARTICOLO 248 Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Convenzione - art. 249

ARTICOLO 249 Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Convenzione - art. 250

ARTICOLO 250 Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione: a) dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Convenzione - art. 251

ARTICOLO 251 Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 248, 249 e 250. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione - art. 252

ARTICOLO 252 Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.

Convenzione - art. 253

ARTICOLO 253 Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro. Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

Convenzione - art. 254

ARTICOLO 254 Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 252 e 253. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione - art. 255

ARTICOLO 255 Particolare attenzione e' prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinche' essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione. In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.

Convenzione - art. 256

ARTICOLO 256 Un particolare trattamento e' riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficolta' economiche che ostacolano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 257

ARTICOLO 257 1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati: Antigua e Barbuda Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Capo Verde Repubblica Centrafricana Comore Gibuti Dominica Etiopia Gambia Grenada Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Kiribati Lesotho Malawi Mali Mauritania Mozambico Niger Uganda Ruanda Isole Salomone St. Christopher-and-Nevis Santa Lucia St. Vincent e Grenadine Samoa occidentali Sao Tome' e Principe Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Tuvalu' Vanuatu 2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri: - qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione; - qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare piu' tale inclusione.

Convenzione - art. 258

ARTICOLO 258 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, primo trattino, articolo 37, paragrafo 3 - Sviluppo industriale articolo 74, secondo e terzo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Sviluppo regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2, articolo 172 - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180, articolo 184 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 188, paragrafo 2, lettera c), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 196, paragrafo 2, lettera c), articolo 197, paragrafo 11, articolo 201, paragrafo 4, articolo 219, paragrafo 6 - Investimenti articolo 246 - Norme di origine protocollo n° 1: articolo 29 e articolo 30, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a).

Convenzione - art. 259

ARTICOLO 259 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficolta' e gli ostacoli geografici che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 260

ARTICOLO 260 1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono: Botswana Burkina Faso Burundi Repubblica centrafricana Lesotho Malawi Mali Niger Uganda Ruanda Swaziland Ciad Zambia Zimbabwe 2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

Convenzione - art. 261

ARTICOLO 261 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, secondo trattino - Sviluppo industriale articolo 74, primo e secondo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Cooperazione regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2 - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 197, paragrafo 11 - Investimenti articolo 246

Convenzione - art. 262

ARTICOLO 262 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficolta' e gli ostacoli naturali e geografici, quali la loro dispersione e le conseguenze di calamita' naturali che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 263

ARTICOLO 263 1. Gli Stati ACP insulari sono: Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Capo Verde Comore Dominica Figi Grenada Giamaica Kiribati Madagascar Maurizio Papua Nuova Guinea St. Christopher-and-Nevis Santa Lucia St. Vincent e Grenadine Samoa occidentali Sao Tome' e Principe Isole Salomone Seicelle Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu' Vanuatu 2. L'elenco degli Stati ACP insulari puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

Convenzione - art. 264

ARTICOLO 264 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, terzo trattino - Sviluppo industriale articolo 74, primo e secondo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Sviluppo regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti agricoli di base articolo 155, paragrafo 2, articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2 - Prodotti minerari: Sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 197, paragrafo 11 - Investimenti articolo 246

Convenzione - art. 265

ARTICOLO 265 Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Convenzione - art. 266

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