LEGGE 15 marzo 1986, n. 81
ARTICOLO 84 1. La cooperazione in materia di trasporti e' intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei. 2. La cooperazione in materia di comunicazioni e' intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni. 3. La cooperazione in questi settori persegue piu' particolarmente gli obiettivi seguenti: a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale; b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/ efficacia che rispondano alle necessita' di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessita' degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati, c) una maggiore complementarieta' dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale; d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico; e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.
Convenzione - art. 85
ARTICOLO 85 1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know-how. 2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini ACP in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.
Convenzione - art. 86
ARTICOLO 86 1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita'. 2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia e' assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.
Convenzione - art. 87
ARTICOLO 87 1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle societa' marittime dei paesi in sviluppo maggiori possibilita' di partecipazione al sistema delle conferenze. 2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, in conformita' con il suo campo d'azione e con le sue disposizioni. La Comunita' aiuta gli Stati ACP ad applicare le disposizioni del codice. 3. In conformita' con la risoluzione n° 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantoche' rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.
Convenzione - art. 88
ARTICOLO 88 Nel contesto della cooperazione si seguono con attenzione l'incoraggiamento del movimento efficace dei carichi a tassi aventi un significato economico e commerciale e le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione a tali servizi internazionali di trasporti marittimi. La Comunita' riconosce in proposito le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. Le parti contraenti convengono che non si frappongano ostacoli all'accesso concorrenziale al traffico.
Convenzione - art. 89
ARTICOLO 89 Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, e' accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche e amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici. Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.
Convenzione - art. 90
ARTICOLO 90 Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.
Convenzione - art. 91
ARTICOLO 91 Per garantire l'attuazione efficace degli articoli da 86 a 90, possono aver luogo consultazioni, a richiesta di una parte contraente, eventualmente alle condizioni previste dalle norme procedurali di cui all'articolo 9.
Convenzione - art. 92
ARTICOLO 92 1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Cio' include studi e programmi concernenti le comunicazioni mediante satellite quando cio' sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e piu' particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e della telerilevazione. 2. Particolare importanza e' accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.
Convenzione - art. 93
ARTICOLO 93 In tutti i settori relativi ai trasporti e alle comunicazioni viene rivolta particolare attenzione alle specifiche esigenze degli Stati ACP privi di sbocco sul mare e insulari, derivanti dalla loro situazione geografica, nonche' alla situazione economica degli Stati ACP meno sviluppati.
Convenzione - art. 94
ARTICOLO 94 Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.
Convenzione - art. 95
ARTICOLO 95 Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 129, le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti. Scopo di tali azioni e' far si' che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni piu' favorevoli ai mercati della Comunita' ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.
Convenzione - art. 96
ARTICOLO 96 1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', si rivolgera' particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra-ACP e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi. 2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente i settori seguenti: - l'attuazione d'una strategia commerciale coerente; - la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi; - la creazione e il potenziamento di organismi che, negli Stati ACP, abbiano per scopo lo sviluppo del commercio e dei servizi; - l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni; - il sostegno degli sforzi degli Stati ACP per migliorare la qualita' dei loro prodotti, adattarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi; - il sostegno agli sforzi degli Stati ACP per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento. 3. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati senza sbocco sul mare e insulari, alle varie attivita' di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, e' incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre nella loro partecipazione a fiere ed esposizioni.
Convenzione - art. 97
ARTICOLO 97 Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione e' appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessita' di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 116 e 117.
Convenzione - art. 98
ARTICOLO 98 Conformemente alle modalita' e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli articoli 95 e 96 e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all'articolo 67, queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti: - lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale; - la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo; - la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicita'; - le attivita' di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo; - la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo; - la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.
Convenzione - art. 99
ARTICOLO 99 Tra gli strumenti previsti dalla presente convenzione e conformemente agli articoli 95 e 96, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.
Convenzione - art. 100
ARTICOLO 100 Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 215, possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli da 95 a 99, il contributo della Comunita' al finanziamento di queste azioni quando esse siano di carattere regionale, puo' raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale previsti all'articolo 112, l'importo di 60 milioni di ECU.
Convenzione - art. 101
ARTICOLO 101 La Comunita' sostiene gli sforzi degli Stati ACP per promuovere lo sviluppo collettivo e autonomo, sociale, culturale ed economico, nonche' una maggiore autosufficienza regionale. Per rafforzare le capacita' collettive degli Stati ACP, la Comunita' fornisce un aiuto efficace per conseguire gli obiettivi e realizzare le priorita' che gli Stati ACP si sono prefissi nel contesto della cooperazione regionale, compresa la cooperazione interregionale e intra-ACP.
Convenzione - art. 102
ARTICOLO 102 1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra: - piu' Stati ACP; - uno o piu' Stati ACP e uno o piu' Stati, paesi o territori vicini, non ACP; - piu' organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP; - uno o piu' Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP. 2. La cooperazione regionale puo' inoltre riguardare le azioni concordate tra due o piu' Stati ACP e uno o piu' Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o piu' Stati in sviluppo non ACP e non vicini.
Convenzione - art. 103
ARTICOLO 103 Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione: a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarita' dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati; b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonche' all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP; c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni; d) alla promozione della sicurezza alimentare; e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinita' e problemi comuni, per risolvere tali problemi; f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli piu' efficace della soluzione nazionale; g) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonche' tra Stati ACP e paesi terzi vicini; h) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi; i) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.
Convenzione - art. 104
ARTICOLO 104 I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalita' e le procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica, qualora rientrino in quest'ultima.
Convenzione - art. 105
ARTICOLO 105 La Comunita' fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regionali esistenti o alla creazione di nuovi organismi regionali qualora si rivelino indispensabili per conseguire gli obiettivi della cooperazione regionale.
Convenzione - art. 106
ARTICOLO 106 Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a piu' Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti: a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato ne' essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato puo' realizzare per proprio conto; b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali; c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.
Convenzione - art. 107
ARTICOLO 107 Fatto salvo l'articolo 106, l'ammontare del contributo della Comunita', a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, e' determinato in base agli elementi seguenti: a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria; b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra piu' Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione; c) l'azione e' l'espressione regionale di una strategia settoriale.
Convenzione - art. 108
ARTICOLO 108 1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate da ciascuno Stato ACP partecipante ad un'azione regionale. 2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri Stati ACP, la Commissione, d'intesa con gli Stati che hanno presentato la domanda, informa i suddetti Stati ACP o, se del caso, l'insieme degli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione. A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purche' sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sara' adottata non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni. 3. Qualora un solo Stato ACP sia associato a paesi non ACP alle condizioni previste all'articolo 102, la sua sola domanda e' sufficiente. 4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o piu' azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito degli Stati ACP loro membri. 5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti: a) da un lato, la proprieta' dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonche' la ripartizione delle responsabilita' in materia di funzionamento e di manutenzione; b) dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dello Stato o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.
Convenzione - art. 109
ARTICOLO 109 Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 102 possono chiedere alla Comunita' un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.
Convenzione - art. 110
ARTICOLO 110 Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunita' tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunita' e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.
Convenzione - art. 111
ARTICOLO 111 Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorita' nei progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, mentre gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari sono oggetto di particolare attenzione per superare gli ostacoli che frenano il loro sviluppo.
Convenzione - art. 112
ARTICOLO 112 Dei mezzi finanziari previsti all'articolo 194 per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli Stati ACP, un importo di 1.000 milioni di ECU e' riservato al finanziamento dei loro progetti e programmi regionali.
Convenzione - art. 113
ARTICOLO 113 Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 103, include i punti seguenti: a) l'agricoltura, lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari; b) i programmi in materia di sanita', compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connesse alle cure sanitarie di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese le principali malattie degli animali; c) la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse della pesca e delle risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive; d) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, la degradazione delle coste e l'inquinamento dei mari, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale e ecologicamente equilibrato; e) l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali, incluse le imprese interregionali di produzione e di commercializzazione; f) lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia; g) i trasporti e le comunicazioni: le reti stradale e ferroviaria, i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni; h) lo sviluppo e l'espansione degli scambi; i) il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP/CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri; j) l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonche' della cooperazione tra universita'; k) il turismo, compresi la creazione e il rafforzamento di centri di promozione turistica; l) le attivita' inerenti alla cooperazione culturale e sociale.
Convenzione - art. 114
ARTICOLO 114 La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacita' di creazione e promuovere le rispettive identita' culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo. Tale cooperazione e' volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarieta' tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parita'.
Convenzione - art. 115
ARTICOLO 115 1. La cooperazione socio-culturale trova espressione: - nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione; - nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali; - nella promozione delle identita' culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creativita'. 2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalita' e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorita' e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.
Convenzione - art. 116
ARTICOLO 116 1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socio-culturali dell'ambiente. 2. Cio' implica in particolare: - una conoscenza approfondita dell'ambiente umano interessato; - una valutazione delle risorse umane disponibili per le realizzazioni e la loro conservazione; - una stima delle possibilita' di partecipazione delle popolazioni; - un'analisi delle tecnologie locali, nonche' di altre tecnologie appropriate; - un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica; - la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.
Convenzione - art. 117
ARTICOLO 117 L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto: a) per quanto attiene agli aspetti sociali: - del rafforzamento delle capacita' e delle strutture di sviluppo autonomo; - della condizione e del ruolo della donna; - del contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni; - dell'occupazione e della formazione; - dell'equilibrio tra sviluppo demografico e le altre risorse; - dei tipi di relazioni sociali e interpersonali; - dei procedimenti e delle forme di produzione e di trasformazione, b) per quanto attiene agli aspetti culturali: - dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo; - dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalita', consuetudini, stili e materiali; - dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze; - dell'interazione uomo/ambiente.
Convenzione - art. 118
ARTICOLO 118 La cooperazione contribuisce alla valorizzazione delle risorse umane, nel quadro di programmi integrati e coordinati, mediante azioni nei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della scienza e della tecnica, dell'informazione e della comunicazione, della partecipazione delle popolazioni, del ruolo della donna e della salute.
Convenzione - art. 119
ARTICOLO 119 1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, ai livelli e nei settori designati come prioritari dai programmi nazionali e regionali, la cooperazione fornisce un sostegno: a) alla creazione e allo sviluppo di istituti di formazione e di insegnamento; b) agli sforzi degli Stati ACP per ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovarne il contenuto, i metodi e le tecnologie, in modo da aumentare l'efficacia e diminuire il costo di tutti i tipi di formazione; c) alla redazione dell'inventario delle competenze e delle formazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP; d) alle azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare ai programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale, a fini funzionali e professionali; e) alla formazione dei formatori, dei pianificatori della istruzione e degli specialisti in tecnologie educative; f) all'individuazione delle necessita' degli Stati ACP in materia di nuove tecnologie adattate e alla acquisizione delle stesse; g) ad associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra universita' ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunita'. 2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito piu' generale. 3. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunita'. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in sviluppo.
Convenzione - art. 120
ARTICOLO 120 1. La cooperazione appoggia gli sforzi de gli Stati ACP, per disporre di una struttura scientifica e tecnica propria, essa contribuisce alla realizzazione di programmi di ricerca definiti dagli Stati ACP e integrati alle altre azioni di sviluppo. 2. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessita', le azioni seguenti: a) il rafforzamento o la creazione di istituti di ricerca fondamentale o applicata; b) la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP fra loro e con altri paesi in sviluppo; c) la valorizzazione delle tecnologie locali, il vaglio delle tecnologie importate e il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP; d) il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; e) la divulgazione dei risultati della ricerca presso gli utilizzatori.
Convenzione - art. 121
ARTICOLO 121 La cooperazione in materia di informazione e' intesa a: a) incrementare la capacita' degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali; b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.
Convenzione - art. 122
ARTICOLO 122 1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione della comunita' di base alle azioni di sviluppo. A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti: a) il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione; b) l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, e la messa a disposizione dei vari gruppi interessati dei mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi; c) l'incoraggiamento delle iniziative di partecipazione attraverso l'istruzione, la formazione nonche' l'animazione e la promozione culturali; d) l'associazione delle popolazioni interessate, compresi le donne, i giovani, gli anziani e i minorati, alle varie fasi dello sviluppo; e) l'incremento delle possibilita' di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo. 2. Le istituzioni o le associazioni gia' esistenti sono utilizzate quanto piu' ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.
Convenzione - art. 123
ARTICOLO 123 1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo. 2. Particolare attenzione e' rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie piu' perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonche' a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.
Convenzione - art. 124
ARTICOLO 124 Le azioni destinate a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni ACP riguardano in via prioritaria la nutrizione, l'igiene, l'educazione sanitaria, la sicurezza dei lavoratori, i servizi sanitari di base e di medicina preventiva, la lotta contro le grandi endemie e la valorizzazione della medicina e della farmacia tradizionali. Queste azioni tengono conto delle condizioni economiche e delle esigenze dei gruppi piu' svantaggiati.
Convenzione - art. 125
ARTICOLO 125 La cooperazione contribuisce alle azioni che rientrano nell'ambito delle politiche degli Stati ACP riguardanti la promozione delle identita' culturali dei loro popoli, la loro produzione culturale, la preservazione e l'arricchimento del loro patrimonio culturale nonche' la diffusione dei beni e dei servizi culturali degli Stati ACP.
Convenzione - art. 126
ARTICOLO 126 1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite: a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di volgarizzazione, oppure b) come progetti specifici, in particolare di: - produzione o coproduzione radiofonica o televisiva; - produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc. 2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.
Convenzione - art. 127
ARTICOLO 127 La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti: a) la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali nonche' di audioteche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti; b) gli scambi culturali tra Stati ACP in settori altamente rappresentativi delle loro identita' rispettive; c) la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonche' la promozione dell'architettura tradizionale.
Convenzione - art. 128
ARTICOLO 128 La cooperazione si propone altresi' di favorire la diffusione, negli Stati membri della Comunita', dei beni e dei servizi culturali ACP che siano altamente rappresentativi delle loro identita' culturali.
Convenzione - art. 129
ARTICOLO 129 1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione e' di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro. 2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sara' riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita' e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunita' e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali delle parti contraenti. 3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.
Convenzione - art. 130
ARTICOLO 130 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato , che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o che sono - soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti: i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunita' prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione piu' favorita; b) se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunita' esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP; c) nonostante quanto precede, la Comunita' esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificita' della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, entro un termine non superiore a sei mesi dalla loro presentazione. Nel contesto della lettera a), punto ii) la Comunita' decide in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in sviluppo. Essa tiene conto delle possibilita' offerte dal mercato fuori stagione; d) il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima. Se pero', nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunita': - sottopone uno o piu' prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunita' si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita; e) se la Comunita' intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.
Convenzione - art. 131
ARTICOLO 131 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a) primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.
Convenzione - art. 132
ARTICOLO 132 1. L'articolo 131 non e' d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. 2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio in generale. Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o piu' Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 9, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.
Convenzione - art. 133
ARTICOLO 133 Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non puo' essere piu' favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunita'.
Convenzione - art. 134
ARTICOLO 134 Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunita' per migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.
Convenzione - art. 135
ARTICOLO 135 1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalita' di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficolta' relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri. 3. Le competenti istituzioni della Comunita' forniscono al Consiglio dei Ministri le piu' ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.
Convenzione - art. 136
ARTICOLO 136 1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunita', a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita. b) Il trattamento della nazionale piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP ne' a quelle tra uno o piu' Stati ACP ed altri paesi in sviluppo.
Convenzione - art. 137
ARTICOLO 137 A meno che vi abbia gia' proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.
Convenzione - art. 138
ARTICOLO 138 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1. 2. Il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Convenzione - art. 139
ARTICOLO 139 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorare un settore d'attivita' della Comunita' o di una regione della stessa, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri. 2. La Comunita' ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. 3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunita' e del loro potenziale di sviluppo.
Convenzione - art. 140
ARTICOLO 140 1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti della applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 139, paragrafo 1. 2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni. 3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, se particolari circostanze rendessero necessarie tali decisioni. 4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'. 5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia. 6. Le consultazioni preventive cosi' come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente alla dichiarazione comune allegata alla presente convenzione.
Convenzione - art. 141
ARTICOLO 141 Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
Convenzione - art. 142
ARTICOLO 142 In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
Convenzione - art. 143
ARTICOLO 143 Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda. Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 9, in particolare nei casi seguenti: 1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi; 2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri; 3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci; 4) se la Comunita' o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 139, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 139, paragrafo 3.
Convenzione - art. 144
ARTICOLO 144 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 130, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.
Convenzione - art. 145
ARTICOLO 145 Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.
Convenzione - art. 146
ARTICOLO 146 Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Convenzione - art. 147
ARTICOLO 147 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilita', alla redditivita' ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all'articolo 160, un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunita', o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all'articolo 150, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi. 2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.
Convenzione - art. 148
ARTICOLO 148 1. I prodotti contemplati sono i seguenti:
Codice NIMEXE
1 Arachidi in guscio o decorticate da 12.01-31 a 12.01-35
2 Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87
3 Cacao in grani 18.01-00
4 Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30
5 Burro di cacao 18.04-00
6 Caffe', verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17
7 Estratti essenze o concentrati di caffe' da 21.02-11 a 21.02-15
8 Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90
9 Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90
10 Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75
11 Copra 12.01-42
12 Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92
13 Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63
14 Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93
15 Noci e mandorle di palmisti 12.01-44
16 Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95
17 Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98
18 Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99
19 Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99
20 Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99
21 Legno semplicemente squadrato da 44.04-20 e 44.04-98
22 Legno semplicemente segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79
23 Banane fresche 08.01-31
24 Te' da 09.02-10 a 09.02-90
25 Sisal grezzo 57.04-10
26 Vaniglia 09.05-00
27 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 09.07-00
28 Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40
29 Peli fini di capra mohair 53.02-95
30 Gomma arabica 13.02-91
31 Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonche' succhi ed estratti di piretro) 12.07-10 e 13.03-15
32 Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang 33.01-23
33 Semi di sesamo 12.01-68
34 Noci e mandorle di acagiu' 08.01-77
35 Pepe 09.04-11 e 09.04-70
36 Gamberetti 03.03-43
37 Calamari 03.03-68
38 Semi di cotone 12.01-66
39 Panelli di semi e frutti oleosi da 23.04-01 a 23.04-99
40 Gomma da 40.01-20 a 40.01-60
41 Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61
42 Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25, 07.05-65 e ex 07.05.99
43 Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70
44 Noci moscate e macis 09.08-13, 09.08-16, 09.08-60 e 09.08-70
45 Noci di Karite' 12.01-70
46 Oli di Karite' ex 15.07-82 e ex 15.07-98
47 Manghi ex 08.01-99
Alla presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi: a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 costituisce un prodotto a norma del presente capitolo; b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 48, 45 e 46 costituiscono ciascuno un prodotto a norma del presente capitolo.
Convenzione - art. 149
ARTICOLO 149 Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 148, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonche' le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunita'.
Convenzione - art. 150
ARTICOLO 150 1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione: a) nella Comunita', da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148; b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 per il quale e' concessa tale deroga; c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148. 2. A richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 148, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP. 3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.
Convenzione - art. 151
ARTICOLO 151 Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.
Convenzione - art. 152
ARTICOLO 152 Ai fini precisati all'articolo 147, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 925 milioni di ECU per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.
Convenzione - art. 153
ARTICOLO 153 1. L'importo globale di cui all'articolo 152 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.
Convenzione - art. 154
ARTICOLO 154 Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati: 1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 155, paragrafo 1; 2) gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 153, paragrafo 3; 3) gli importi ricostituiti in applicazione degli articoli 172, 173 e 174; 4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 155, paragrafo 1 5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2.
Convenzione - art. 155
ARTICOLO 155 1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 158, paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 164, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25% della frazione dell'anno successivo. 2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260 e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all'articolo 263 e' ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3. 3. a) Ciascuna base di trasferimento e' ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 162 applicabile allo Stato ACP interessato. b) Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento cosi' determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza e' ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate. c) In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento di cui alla lettera a) e' superiore - al 30% per gli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260, - al 40% per gli altri Stati ACP. 4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.
Convenzione - art. 156
ARTICOLO 156 Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 152, compresi gli interessi previsti all'articolo 153, paragrafo 2, nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 172, 173 e 174 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 152.
Convenzione - art. 157
ARTICOLO 157 Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonche' ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha gia' assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. La richiesta e' rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'articolo 164.
Convenzione - art. 158
ARTICOLO 158 1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunita' o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 150. 2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento. 3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione. 4. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP: - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.
Convenzione - art. 159
ARTICOLO 159 1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 2, la base di trasferimento e' calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunita' quelli a destinazione degli altri Stati ACP. 2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, la base di trasferimento e' calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni. 3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.
Convenzione - art. 160
ARTICOLO 160 1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonche' all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise. 2. Il livello di riferimento e' calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente. 3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 158, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione. 4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10% rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10% la fluttuazione rispetto a detta media.
Convenzione - art. 161
ARTICOLO 161 1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 148 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5%. 2. La percentuale fissata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza accesso sul mare e insulari. 3. Qualora, in seguito ad una calamita' naturale, la produzione del prodotto considerata abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziche' in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione. Per calo notevole della produzione si intende un calo di almeno il 50% rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.
Convenzione - art. 162
ARTICOLO 162 1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 165, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' e nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6% al livello di riferimento. 2. La percentuale indicata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
Convenzione - art. 163
ARTICOLO 163 Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti: a) se la richiesta e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione; b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'.
Convenzione - art. 164
ARTICOLO 164 Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonche' della domanda della Comunita' riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.
Convenzione - art. 165
ARTICOLO 165 1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 148: a) che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure b) introdotti nella Comunita' in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti: a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure, b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie. 3. Alla presentazione della richiesta di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati. 4. Per quanto riguarda il (o i) prodotto per il (i) quale(i) uno Stato ACP beneficia della deroga di cui all'articolo 150, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione prese in considerazione sono quelle dello Stato ACP in questione.
Convenzione - art. 166
ARTICOLO 166 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale. 2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 148 ed a cui puo' essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunita', nonche', se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata. 3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.
Convenzione - art. 167
ARTICOLO 167 1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che puo' dar luogo a versamento, nonche' alle indicazioni di cui all'articolo 157. 2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. Le somme trasferite sono infruttifere.
Convenzione - art. 168
ARTICOLO 168 1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previste all'articolo 165 sia completato entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al piu' tardi a tale data la Commissione notifica allo Stato ACP richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione. 2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 164 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 170, paragrafo 1 entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali, non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni. 4. Alla data del 30 settembre successivo al ricevimento delle richieste la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento della procedura di istruzione dell'insieme delle richieste di trasferimento.
Convenzione - art. 169
ARTICOLO 169 1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli articoli 163 e 164 lo Stato ACP richiedente puo' avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell'articolo 278, una procedura di buoni uffici. 2. La procedura di buoni uffici e' condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente. 3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento. Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta. 4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.
Convenzione - art. 170
ARTICOLO 170 1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'articolo 168. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati. 2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 147. 3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 157, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformita' dell'articolo 147, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui e' stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 157.
Convenzione - art. 171
ARTICOLO 171 1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiarono comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sara' stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 166. 2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non e' comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi. 3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, puo', tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoche' lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli. Questa decisione e' immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.
Convenzione - art. 172
ARTICOLO 172 Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.
Convenzione - art. 173
ARTICOLO 173 1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine a un trasferimento lo permette, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato; - fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema; - in conformita' delle disposizioni dell'articolo 165, se, per l'anno precedente, a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente; b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente; c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente. 3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione. 4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione costatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.
Convenzione - art. 174
ARTICOLO 174 1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato costatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento puo' essere effettuato: - direttamente al sistema, oppure - mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 155, oppure - mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.
Convenzione - art. 175
ARTICOLO 175 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle. 2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7. 3. L'articolo 139 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo. 4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create. 5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto. 6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione. 7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Convenzione - art. 176
ARTICOLO 176 Per contribuire alla creazione di una base piu' solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.
Convenzione - art. 177
ARTICOLO 177 1. Il sistema previsto all'articolo 176 si applica in particolare ai seguenti prodotti: - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa - fosfati - manganese - bauxite ed allumina - stagno - minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostite) agglomerato (comprese le graniglie) o meno. 2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.
Convenzione - art. 178
ARTICOLO 178 1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema: a) l'importo e' gestito dalla Commissione; b) esso e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli e' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo; c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo; d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza; e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b); - gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c). 2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 291 il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.
Convenzione - art. 179
ARTICOLO 179 1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 178 e' offerto: a) ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera a) per un prodotto contemplato dall'articolo 177 ed esportato nella Comunita'; b) ai paesi che non soddisfano le esigenze dell'articolo 180, lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera b), in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera a), quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacita' di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacita' di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione. 2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 e' offerto anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficolta' tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditivita' della produzione. 3. Per riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10%.
Convenzione - art. 180
ARTICOLO 180 Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola: a) il 15% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 177 o, b) in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed alla lettera a) del presente articolo il 20% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas), puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 179. Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) e' pari al 10% e quello previsto alla lettera b) al 12%.
Convenzione - art. 181
ARTICOLO 181 La richiesta di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si puo' ricorrere alle risorse previste all'articolo 178 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacita' di produzione considerata. L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' con ricorso al sistema speciale di finanziamento.
Convenzione - art. 182
ARTICOLO 182 L'intervento di cui all'articolo 180 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 176. Esso e' destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacita' di produzione o d'esportazione in difficolta' rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacita' nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacita' ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema. In caso d'applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorita' assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 179 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacita' in difficolta'. L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall'articolo 179, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP. Uno stesso Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 35% dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso e' pari al 15% per un contributo ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b). Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione, esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.
Convenzione - art. 183
ARTICOLO 183 1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 203. 2. Poiche' l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.
Convenzione - art. 184
ARTICOLO 184 Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalita' ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati ACP meno sviluppati.
Convenzione - art. 185
ARTICOLO 185 La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti: a) apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza; b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere; c) promuovere misure atte a mobilitare la capacita' d'iniziativa delle collettivita', nonche' incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo; d) essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e in armonia con i medesimi e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP; f) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale; g) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali piu' equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunita' e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale; h) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza; i) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.
Convenzione - art. 186
ARTICOLO 186 La cooperazione finanziaria e tecnica: a) e' attuata sulla base degli obiettivi e delle priorita' stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialita' e delle loro strategie di sviluppo; b) e' accordata alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita'; c) e' gestita secondo procedure semplici e razionali; d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari; e) prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualita' possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica; f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base piu' prevedibile e regolare; g) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una piu' decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.
Convenzione - art. 187
ARTICOLO 187 Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre: a) i progetti d'investimento; b) i programmi di tipo settoriale; c) il rinnovamento dei progetti e programmi; d) i programmi di cooperazione tecnica; e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunita' di base.
Convenzione - art. 188
ARTICOLO 188 1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. Questi programmi possono includere il finanziamento di imputs nel sistema produttivo quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti. Questi aiuti accompagnano le misure prese dallo Stato ACP interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo e' la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, puo' coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b): a) il finanziamento dei progetti e programmi di azioni puo' coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati; b) aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione; c) vengono accordati priorita' e trattamento particolare alla determinazione e all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), negli Stati ACP meno sviluppati.
Convenzione - art. 189
ARTICOLO 189 Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.
Convenzione - art. 190
ARTICOLO 190 1. Nel quadro delle priorita' fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere: a) lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari; b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale; c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi; d) la protezione dell'ambiente; e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali; f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie; g) la promozione e l'informazione industriali; h) la commercializzazione e la promozione delle vendite; i) la promozione delle piccole e medie imprese nazionali; j) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali; k) i microprogetti di sviluppo di base; l) i trasporti e le comunicazioni; m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri; n) le misure volte a sviluppare le attivita' della pesca; o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo; p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni. 2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresi' azioni tematiche quali: - la lotta contro la desertificazione e la siccita'; - la lotta contro le conseguenze delle calamita' naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari; - la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane; - l'igiene e la sanita' di base; - la lotta contro le malattie endemiche del bestiame; - la ricerca di risparmi d'energia; - e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.
Convenzione - art. 191
ARTICOLO 191 1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati; c) gli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche: a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali; b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale; c) le imprese che esercitano la propria attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 235; d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP; e) i borsisti ed i tirocinanti.
Convenzione - art. 192
ARTICOLO 192 1. Gli interventi finanziati dalla Comunita' sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunita' in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti. 2. Spetta agli Stati ACP: a) definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi; b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunita'; c) preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi di azioni; d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita'; f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente: a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica; b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario; c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorita' e conformi alle disposizioni della presente convenzione; d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti; e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione; f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 4. Spetta alla Comunita' prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.
Convenzione - art. 193
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