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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1986, n. 211

Current text a fecha 1986-05-26

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale e' stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha riordinato l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, con il quale e' stato emanato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 17 ottobre 1985 fra la delegazione governativa e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-Funzione pubblica, CISL-AIMA e UIL-statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985 nella quale sono state valutate e respinte le ulteriori osservazioni fatte pervenire dalla CONFSAL-UNSA con note del 29 ottobre, 1985 e del 15 novembre 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo 17 ottobre 1985 relativo al personale dell'AIMA in precedenza citato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata

Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo 17 ottobre 1985 di cui premessa, si applicano a tutto il personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate. L'accordo si riferisce al periodo 10 settembre 1982-31 dicembre 1984. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1983 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2

Nuovi stipendi

A decorrere dal 10 gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.470.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.770.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato nello stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sulla ultima classe di stipendio. La determinazione degli stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 e' effettuata sulla base dei livelli retributivi, delle classi di stipendi e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1983 presso le amministrazioni di provenienza. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per nascita di figli e per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 3

Benefici convenzionali

Al personale in servizio al 10 gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla precetta data i sottoelencati aumenti biennali del 2,50 per canto, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica: 1) due aumenti per il personale della terza qualifica; 2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati di un importo rispettivamente di L. 160.000 e di L. 190.000. Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneita' o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita. Restano riassorbiti gli analoghi benefici eventualmente percepiti per effetti degli accordi relativi alle amministrazioni di provenienza.

Art. 4

Inquadramento economico

L'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avviene al valore di classe o scatto immediatamente inferiore al maturato economico in godimento: l'eventuale spezzone monetario eccedente viene mantenuto ad personam e temporizzato ai fini della acquisizione della classe o scatto superiore. Analogo meccanismo si applica nel caso di passaggio a qualifica superiore considerando come maturato economico i valori retributivi dedotto quello dell'iniziale di livello.

Art. 5

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

NOTE Nota all'art. 5: Con il D.P.R. n. 3/1957 e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. L'art. 82 di detto testo unico prevede che: "All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".

Art. 6

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 7

Incentivazione alla produttivita'

In relazione al particolare impegno richiesto al personale per la progettazione ed esecuzione di progetti-obbiettivo di conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli e l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari e' corrisposto un premio di incentivazione alla produttivita' negli importi mensili lordi e con i criteri appresso indicati:

Qualifica Importo base + Maggiorazione = Totale

L'importo base verra' corrisposto mensilmente per dodici mesi al personale comunque in servizio presso l'AIMA, compreso il personale dell'ufficio di ragioneria, in relazione alla effettiva presenza lavorativa: a tal fine gli importi giornalieri vanno computati in ragione di un ventiseiesimo dell'importo mensile o il correlativo rapporto per le settimane lavorate su cinque giorni. Lo stesso compenso compete anche al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e per quello assente per infermita' o infortunio derivanti da causa di servizio. Le maggiorazioni saranno erogate al personale a consuntivo della realizzazione degli obiettivi programmati. Esse costituiranno, nel complesso delle maggiorazioni capitariamente computate maggiorate delle quote derivanti dalle minori erogazioni del premio base per assenza dal servizio, una disponibilita' unica da erogare al personale, mediante accordo da definire in sede aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge-quadro, in base ai criteri seguenti: a) livello di professionalita'; b) presenza lavorativa; c) impegno partecipativo al perseguimento degli obiettivi programmati. Sono fatte salve per il periodo pregresso le eccedenze relative alle erogazioni di premi o indennita' comunque denominati legittimamente erogati al personale inquadrato nell'Azienda. L'importo base di cui al presente articolo non e' cumulabile per il personale proveniente dal Corpo forestale, con la particolare indennita' gia' percepita ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, fino a quando tale importo base non sara' superiore a quello dell'indennita' predetta; nel qual caso competera' la relativa differenza.

Note all'art. 7: Il testo degli articoli 45 e 47 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente: "Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' Fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". "Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti". Il testo dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego, approvata con legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11. Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti". Il testo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 43. - Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio. Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95. Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, 312. Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di pulizia sono distribuite nei limiti retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelle corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue: a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda; b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di terza; c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore, di prima, ispettore di seconda; d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello: e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo; f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo: a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio 193, n. 312. Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con quattro anni di anzianita' di qualifica. Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per difetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della legge n. 312. Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con graduatoria entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio 1978. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza, nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orario aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge. Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate e' regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge".

Art. 8

Diritti d'informazione

Ferme restando le attuali modalita' sui flussi di informazione, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sara' assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali Firmatarie del presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonche' i bilanci annuali e pluriennali.

Art. 9

Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata si svolge nell'ambito dei principi e dei criteri contenuti negli articoli precedenti e nel rispetto dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 14 dalla legge-quadro sul pubblico impiego e' riportato nelle note all'art. 7.

Art. 10

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive L. 900.000.000 per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 107 e 109 dello stato di previsione della spesa del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1985. L'onere per gli anni 1986 e successivi, valutato in L. 300.000.000 in ragione d'anno, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa menzionata Azienda per gli anni medesimi.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 34

Allegato

ALLEGATO CGIL-FUNZIONE PUBBLICA - CISL - AIMA - UIL - STATALI NORME GENERALI Di AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO Punto 1): Gli organismi competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli, sono: per il livello nazionale: le organizzazioni sindacali nazionali CGIL-Funzione pubblica - CISL-AIMA - UIL-statali o le singole organizzazioni; per il livello regionale: l'organizzazione sindacali regionale CGIL-Funzione pubblica - CISL-AIMA - UIL - statali o le organizzazioni o i coordinamenti; per il livello territoriale: le organizzazioni sindacali CGIL-Funzione pubblica - CISL-AIMA - UIL-statali o le strutture unitarie di base o le singole organizzazioni. Punto 2): La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione. Punto 3): L'effettuazione dello sciopero avra' riguardo di garantire la conservazione e la funzionalita' degli impianti, l'integrita' delle materie prime, la sorveglianza e la custodia degli stessi; nel corso di scioperi saranno comunque garantite le prestazioni ed i servizi essenziali previsti dalla normativa comunitaria, quali l'erogazione di premi, contributi e compensazioni varie. Punto 4): L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la piu' ampia facolta' di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali e della democrazia.