DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429
1.L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e' modificato come segue: "Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale".
2.Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e aggiunto il seguente comma: "L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento".
3.All'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
Note all'art. 44: - Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 21/1984 (enunciato nelle premesse), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante: a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria; b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria; c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico. La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa. La forma di estinzione di cui alla lettera a) non e' ammessa per titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi. I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalita' di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343. Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale". - Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 21/1984, con l'aggiunta del comma disposto dal presente articolo, risulta cosi' formulato: "Art. 4. - L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento. Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi. L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento". - Il vigente testo dell'art. 197 del D.P.R. n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) come modificato dall'art. 9 del D.P.R. n. 138/1986 (enunciato nelle premesse) con l'aggiunta dei commi disposta dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni). - Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
Art. 45
Modificazioni e integrazioni
1.A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.
Nota all'art. 45: Il testo dell'art. 1 della legge n. 428/1985 e' riportato nella nota alle premesse.
Art. 46
Responsabilita' dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro
1.Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e nei successivi articoli 47, 48 e 49, i funzionari preposti alle direzioni provinciali del tesoro ed alle ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni o circoscrizioni nelle sedi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1985, n. 428, hanno la responsabilita' amministrativa degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza.
2.In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare della direzione provinciale del tesoro o della ripartizione a livello di divisione o circoscrizione di cui al comma 1, il funzionario autorizzato a sostituirlo e' responsabile degli adempimenti posti in essere nell'espletamento dell'incarico.
3.Qualora uno dei funzionari di cui al comma 1 abbia delegato parte delle proprie competenze ad altro funzionario, la responsabilita' amministrativa dei provvedimenti emessi e dei pagamenti disposti e' imputabile al delegato, ferma restando la responsabilita' del delegante per omissione del dovere di vigilanza sull'attivita' del delegato.
4.I soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonche' i funzionari preposti alle ripartizioni a livello non dirigenziale e gli altri impiegati sono responsabili degli adempimenti posti in essere, in relazione al rilievo dell'intervento di ciascuno nell'espletamento del servizio.
Note all'art. 46: - L'art. 5 del D.P.R. 26 settembre 1985 (il cui argomento e' enunciato nelle premesse al presente decreto) ha organizzato in divisioni (cui sono preposti primi dirigenti) i sei vizi delle direzioni provinciali del tesoro di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Catania, Palermo, Salerno. Venezia e Verona. - L'art. 4 della legge n. 428/1985 (specificata nella nota alle premesse) ha istituito, al primo comma, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Al secondo comma ha previsto: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti: a) (omissis); b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori; c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza".
Art. 47
Responsabilita' dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale
Nota all'art. 47: In particolare l'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (enunciato nelle premesse) si occupa della "responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali" specificando, ai primi due commi: "Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti. I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti".
Art. 48
Responsabilita' dei soggetti che intervengano nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, con procedimenti automatizzati, di pensioni, stipendi e altre spese fisse
1.Nell'ambito delle attribuzioni demandate agli uffici che dispongono, con procedimenti automatizzati regolati dalle norme contenute nel presente decreto, l'ordinazione e il pagamento di pensioni, stipendi e altre spese fisse, le responsabilita' dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi sono individuate - in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio - secondo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2.I direttori delle direzioni provinciali del tesoro o delle divisioni o circoscrizioni in cui le direzioni stesse sono eventualmente ripartite, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento, i delegati di cui al comma 3 dell'art. 46 e gli impiegati addetti ai predetti uffici sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nella esecuzione degli adempimenti riguardanti l'immissione dei dati nel sistema informativo a norma dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 27 nonche' per errori causati da mancata o intempestiva esecuzione dei riscontri da operare, anche per incongruenze logiche o imperfezioni segnalate dagli organi del sistema informativo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 e dal comma 5 dell'art. 27. La responsabilita' dei dirigenti e impiegati delle direzioni provinciali del tesoro riflette anche i dati integrativi eventualmente segnalati in applicazione del disposto del comma 1 dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 27.
3.Il dirigente preposto al servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al servizio stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano in conseguenza di imperfezioni ed omissioni nella esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 41.
4.Il dirigente del Centro nazionale di calcolo e contabilita' per i servizi periferici del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al centro stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonche' nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5.I dirigenti dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti ai centri stessi sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonche' nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
6.E' abrogato l'art. 405 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Nota all'art. 48: L'art. 405 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 (enunciato nelle premesse) si occupava della responsabilita' personale dei capi delle delegazioni del tesoro in ordine alla esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, nonche' della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.
Art. 49
Responsabilita' per la revisione dei pagamenti disposti direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate
1.Per le variazioni dei trattamenti continuativi disposte direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate, i funzionari e gli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro sono responsabili dell'esattezza delle revisioni e dei controlli di competenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 e dal comma 7 dell'art. 27.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 25
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